Articolo 1 della Legge 16 marzo 1987, n. 123
Articolo 2
Versione
14 aprile 1987
Art. 1. 1. Il personale inquadrato nella II qualifica funzionale, profilo professionale di agente, consegue il passaggio alla III qualifica funzionale, profilo di agente di produzione, a decorrere dal giorno successivo a quello di compimento di un anno di servizio.
2. Nei confronti degli agenti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano gia' maturato la anzianita' di servizio anzidetta, il passaggio decorre a tutti gli effetti dalla data di entrata in vigore della legge medesima.
3. Gli agenti di produzione pervenuti al profilo in attuazione dei precedenti commi 1 e 2 possono essere utilizzati anche nel ciclo produttivo.
Entrata in vigore il 14 aprile 1987