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Sentenza 26 giugno 2025
Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 26/06/2025, n. 2239 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 2239 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE QUARTA
La IV^ Sezione della Corte d'Appello di Venezia, composta dai magistrati:
dott. Guido Marzella Presidente relatore dott.ssa Elena Rossi Consigliere
dott. Gianluca Bordon Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
nella causa di appello iscritta al n. 299/2025 R.G. e promossa con ricorso notificato da
Parte_1
(C.F. C.F._1
- appellante -
elettivamente domiciliato in VERONA, LUNGADIGE BARTOLOMEO RUBELE n.
24, con il patrocinio dell'avv. ERBIFORI GABRIELLA,
contro
, Controparte_1
(C.F. ) C.F._2
- appellato -
pagina 1 di 16 elettivamente domiciliato in BARI, VIA PASQUALE FIORE n. 14, con il patrocinio dell'avv. MUCIACCIA ALESSANDRA.
Oggetto della causa:
Appello avverso la sentenza del Tribunale di Verona n. 155/25, pubblicata in data
24.1.25.
Conclusioni dell'appellante:
Piaccia all'Ecc.ma Corte adita, in totale riforma della sentenza impugnata n. 155/2025
pubblicata il 24.1.2025, R.G. 4312/2024, del Tribunale di Verona così provvedere:
In accoglimento dell'appello proposto riformare la sentenza e per l'effetto:
In via preliminare:
Accertare e dichiarare la sopravvenuta carenza di interesse ad agire di CP
, avendo rilasciato spontaneamente la stanza per cui è causa e per l'effetto
[...]
ordinare il rilascio dell'immobile;
Nel merito:
- Accertare e dichiarare che il contratto di locazione del 16.2.2022 è cessato a far data dal 28.2.2024 in virtù dell'improrogabilità del contratto transitorio e conseguentemente ordinare a il rilascio dell'immobile; Controparte_1
- Accertare e dichiarare l'occupazione abusiva della stanza attualmente occupata da
, in precedenza detenuta da , e conseguentemente Controparte_1 Persona_1
condannarlo al rilascio dell'immobile e a versare a titolo di indennità la somma mensile da agosto 2024 di € 320,00 sino al rilascio effettivo;
Con la refusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Conclusioni dell'appellato:
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Venezia così decidere:
pagina 2 di 16 - rigettare l'appello proposto dal sig. avverso la sentenza n. 155/2025 Parte_1
resa dal Tribunale di Verona, poiché infondato ed inammissibile in merito allo sfratto per finita locazione, non ricorrendone i presupposti di legge;
- rigettare l'appello con riferimento al secondo e al terzo motivo di appello, nonché con riferimento alla domanda di inadempimento e di rilascio della stanza presuntivamente occupata abusivamente dal sig. , con conseguente rigetto della Controparte_1
domanda di versamento a titolo di indennità da agosto 2024 della somma di € 320,00
sino al rilascio effettivo;
- in ogni caso condannare il sig. alla rifusione delle spese e Parte_1
competenze della fase di appello da distrarsi in favore del sottoscritto avvocato antistatario.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Il giudizio di primo grado
Con ricorso di sfratto per finita locazione e contestuale citazione per la convalida promosso avanti al Tribunale di Verona, premettendo: Parte_1
- di aver concesso a , con un contratto di natura transitoria per Controparte_1
motivi di lavoro concluso in data 16.2.22, la locazione di una camera da letto arredata, ad uso singolo, ubicata in un appartamento sito in Verona al civico n. 2 di via Paolo Caliari, per un canone mensile di € 230,00,
- che in ragione della transitorietà del rapporto il contratto era stato inizialmente stipulato per la durata di dodici mesi dall'1.3.22 al 28.2.23,
- che, stante il protrarsi delle ragioni lavorative del conduttore per una ulteriore annualità, la scadenza originaria era poi stata prorogata sino al 28.2.24,
- che tuttavia, in prossimità della predetta definitiva scadenza, il conduttore aveva richiesto un ulteriore rinnovo del contratto e, ricevuto diniego, si era reso pagina 3 di 16 indisponibile alla riconsegna dell'alloggio, sostenendo che avrebbe lasciato la stanza solo nel giugno successivo,
ha convenuto in giudizio la menzionata controparte chiedendo la convalida dello sfratto per finita locazione.
Il conduttore, costituitosi in giudizio, si opponeva alla convalida:
- asserendo che l'intimante avesse irregolarmente rinnovato il contratto transitorio alla prima scadenza, omettendo l'invio, dovuto ai sensi del disposto dell'art. 4 del
D.M. 30.12.02, della raccomandata dalla quale emergesse il permanere dell'esigenza lavorativa che giustificava la transitorietà del termine, la quale avrebbe dovuto essere inviata prima della scadenza originariamente pattuita,
- deducendo, conseguentemente, che il rapporto locativo transitorio dovesse ora essere soggetto alla disciplina ordinaria prevedente una durata quadriennale, con possibilità di ulteriore rinnovo della medesima durata.
Il locatore rilevava, al contrario, che il rinnovo contrattuale nei contratti transitori era disciplinato dal sopravvenuto D.M. 16.1.17, a mente del quale era venuta meno la necessità di dare corso all'invio della raccomandata invocata da controparte.
Negata l'emissione dell'ordinanza di rilascio, in quanto l'opposizione risultava fondata su prova scritta, e disposto il mutamento di rito:
- il locatore, preso atto che il aveva nel frattempo abbandonato la stanza CP
locatagli per trasferirsi in quella inizialmente concessa per un canone mensile di €
320,00 in favore di suo figlio , che era receduto anticipatamente dal proprio Per_1
contratto, eccepiva preliminarmente il difetto di interesse a resistere del conduttore e ne chiedeva la condanna non solo al rilascio della stanza abusivamente occupata ex
novo ma anche al pagamento a titolo di indennità di occupazione della somma mensile di € 320,00 da agosto 2024 e sino al rilascio effettivo, ovvero in subordine pagina 4 di 16 della minor somma di € 230,00 laddove fosse stata contestata la circostanza relativa al rilascio della stanza inizialmente abitata,
- il conduttore, viceversa, ribadiva che l'omessa comunicazione a mezzo di idonea raccomandata della volontà di prorogare il contratto con indicazione specifica del permanere delle condizioni di esigenza transitoria comportava la trasformazione automatica del contratto in un rapporto soggetto alla disciplina ordinaria, ed eccepiva la inammissibilità di tutte le domande nuove formulate per la prima volta nel corso del giudizio di cognizione ordinaria, precisando altresì che il contratto non indicava quale fosse la stanza locatagli, di tal che ben poteva spostarsi anche in una diversa da quella inizialmente occupata.
Esperito quindi il procedimento di mediazione ed assunte le prove orali formulate dalle parti, la causa è stata infine decisa con la sentenza n. 155/25, pubblicata in data 24.1.25,
in forza della quale il giudice di primo grado:
- opinato che il contratto in oggetto non avesse i requisiti previsti dalla legge per essere considerato un valido contratto transitorio, in quanto, anche se indicava una data certa di scadenza del rapporto, non risultavano peraltro osservate le prescrizioni relative all'eventuale rinnovo,
- ritenuto che il contratto dovesse allora essere convertito, ope legis, in un rapporto di locazione ordinario,
- evidenziato, inoltre, che non essendo precisato nel contratto quale fosse la stanza concessa in locazione, ben spettava al conduttore di continuare ad utilizzare quella occupata in concreto,
ha rigettato la domanda di risoluzione del rapporto e disposto la trasformazione dello stesso in un rapporto di durata quadriennale, rinnovabile alla prima scadenza, avente decorrenza dal 16.2.22 e prima scadenza al 15.2.26.
pagina 5 di 16
2. Il giudizio di appello
Avverso la menzionata pronuncia ha proposto gravame l'originario intimante formulando tre motivi di appello e rinnovando, in forza di quanto evidenziato, le pretese già avanzate in primo grado, come meglio precisato in epigrafe, comprese quelle formulate per la prima volta nel giudizio a rito ordinario. L'appellato, costituitosi a propria volta in giudizio, ha chiesto il rigetto del gravame in quanto infondato.
Procedutosi alla immediata fissazione della discussione, la causa è stata quindi decisa dal collegio con la lettura di separato dispositivo all'udienza del 25 giugno 2025.
3. I motivi della decisione
Il gravame è fondato e merita quindi accoglimento nei limiti di cui al dispositivo.
3.1 Con la seconda ragione di gravame, da esaminare immediatamente in ragione della natura preliminare delle questioni sollevate con la medesima, l'appellante si duole, per un verso, del fatto che il Tribunale abbia autorizzato il conduttore ad utilizzare la stanza che occupa attualmente, senza tenere conto del fatto che al medesimo era stata concessa in godimento una stanza ben precisa e diversa, anche poiché al momento della stipula del contratto quella di cui si avvale ora il risultava affittata al figlio , CP Per_1
non sussistendo quindi alcuna indeterminatezza in merito all'oggetto della locazione ed essendosi, al contrario, in presenza di un grave inadempimento ai propri obblighi posto in essere dall'appellato.
Rileva inoltre, sotto altro profilo, che proprio la cennata circostanza fonderebbe l'eccezione relativa al difetto di interesse, da parte di quest'ultimo, a difendersi sul merito della domanda, avendo ormai di fatto rinunciato all'utilizzo del bene effettivamente concessogli in godimento.
Il conduttore afferma, invece, l'inammissibilità delle predette questioni poiché sollevate pagina 6 di 16 solo nell'ambito della memoria integrativa depositata nel corso della fase del giudizio a cognizione ordinaria e sostiene, inoltre, non potersi accertare alcunché in proposito, dal momento che il contratto non avrebbe individuato quale sia la stanza locata.
Ciò posto, premesso:
- non essere dubbio che il conduttore si sia spostato, nel corso del rapporto, dalla stanza inizialmente assegnatagli a quella originariamente occupata dal figlio,
siccome dichiarato dalla moglie del del tutto capace di testimoniare in Parte_1
quanto coniugata in regime di separazione dei beni, laddove invece la testimonianza del figlio del risulta irrilevante in quanto riferentesi ad epoca precedente CP
al suo allontanamento dall'immobile,
- e doversi inoltre affermare che le enunciate questioni sono state tempestivamente introdotte dal locatore nell'ambito del primo atto successivo al momento in cui la situazione di fatto è stata immutata dal conduttore, spostatosi in un'altra camera, e che ben possono essere esaminate in quanto vengono a sostituire l'originaria domanda di intimazione di sfratto, siccome consentito dalla recente pronuncia della
Suprema Corte a Sezioni Unite n. 12310 del 15.6.15, nell'ambito della quale si è
affermata la ammissibilità delle domande modificate, nei limiti in cui le stesse riguardino la medesima vicenda sostanziale dedotta in giudizio con l'atto introduttivo o comunque siano a questa collegata, presentandosi connesse a quella originaria quanto meno per alternatività, in quanto atte a rappresentare quella che, a parere dell'attore, costituisce la soluzione più adeguata ai propri interessi in relazione alla vicenda sostanziale dedotta in lite,
è l'ultima delle cennate richieste (inerente all'eccepito difetto di interesse a resistere)
che deve essere innanzi tutto vagliata al fine di valutare se tuttora permanga, o meno,
pagina 7 di 16 una controversia attuale fra le parti in merito allo svolgimento del rapporto locativo stipulato in data 16.2.22 tra il e ovvero se l'abbandono Parte_1 Controparte_1
della stanza inizialmente utilizzata da quest'ultimo, in favore di altra stanza,
originariamente locata a suo figlio , abbia di fatto comportato la manifestazione Per_1
da parte del conduttore dell'intento di risolvere il contratto rinunciando ai diritti che ne derivavano.
Tale primo profilo di censura, così come svolto, è peraltro infondato.
In proposito, invero, è pacifico che un contratto possa essere risolto unilateralmente solo nel caso:
- in cui le parti avessero previsto una clausola risolutiva espressa, prevedente l'automatica risoluzione del rapporto al verificarsi di determinati inadempimenti, nel qual caso, ai sensi dell'art. 1456 cc, basterà che la parte interessata dichiari all'altra che intende valersi della stessa,
- ovvero qualora sia stata pattuita la facoltà di recedere unilateralmente dal rapporto con debito preavviso.
Al di fuori di tali ipotesi, rappresentando il contratto, come recita l'art. 1321 cc,
l'accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale, è necessario che per determinarsi l'estinzione del negozio entrambe le predette volontà convengano in unum, acconsentendo ciascuna a porre nel nulla i relativi effetti mediante un consensuale scioglimento del medesimo.
Nella fattispecie in esame, però, non è dato riscontrare tale situazione dal momento che:
- per un verso, il afferma essere sua volontà di dare esecuzione al CP
contratto, pretendendo di aver agito in sua piena ottemperanza, stante il fatto che in esso non era specificamente indicato quale fosse la stanza effettivamente locatagli,
ciò che esclude che la sua condotta materiale possa essere interpretata quale pagina 8 di 16 manifestazione dell'intento di risolvere il rapporto,
- per altro verso, non è nemmeno riscontrabile, da parte del una qualsiasi Parte_1
dichiarazione espressa della volontà di dare seguito ad uno scioglimento consensuale del rapporto, la quale comunque, una volta escluso che identica determinazione sia stata manifestata dal conduttore, non presenterebbe alcun valore proprio per il fatto che, al di fuori dei casi sopra citati, la risoluzione deve essere pattuita consensualmente da entrambe i contraenti.
Merita, viceversa, accoglimento il secondo profilo della dedotta censura.
Ed infatti, anche una volta osservato che il contratto non indicava specificamente quale fosse la stanza concessa in godimento al , essendosi le parti limitate a parlare CP
di “una camera da letto uso singolo arredata”, resta comunque innegabile il fatto che le medesime individuassero poi, in concreto, sin dall'inizio del rapporto, quale essa fosse effettivamente, ciò che ben vale a determinare la comune intenzione delle parti, siccome espressamente previsto dal secondo comma dell'art. 135ì62 cc, il quale prevede appunto che a tal fine si debba valutare il loro comportamento complessivo anche posteriore alla conclusione del contratto.
E che non si trattasse, per certo, di quella poi occupata dal successivamente CP
all'instaurazione del presente giudizio, risulta dal fatto che a quell'epoca essa risultava viceversa utilizzata dal figlio di questi, . Per_1
Mentre resta priva di fondamento l'affermazione del conduttore secondo cui egli sarebbe stato autorizzato a trasferirvisi dal tenore delle clausole contrattuali, dal momento che l'oggetto della locazione – concordemente individuato dalle parti contraenti all'inizio del rapporto mediante l'assegnazione in concreto del locale – non può essere unilateralmente modificato in assenza del consenso dell'altra parte.
Conseguendone, pertanto, che il rapporto locativo non può che riguardare la camera pagina 9 di 16 inizialmente assegnata al e che il trasferimento di quest'ultimo in un'altra CP
stanza ha comportato non tanto la rinuncia all'originario rapporto locativo quanto piuttosto una scorretta esecuzione del contratto da parte del conduttore, in violazione delle obbligazioni assunte in forza di esso, venendo assoggettata ad uso abitativo una porzione dell'alloggio diversa da quella pattuita.
3.2 Quanto appena esposto conduce allora a valutare siccome ancora attualmente meritevole di esame la questione, sollevata con il primo motivo di gravame, in forza del quale il censura la sentenza di primo grado nella parte in cui ha disposto la Parte_1
trasformazione del contratto transitorio intercorso tra le parti in un contratto quadriennale, nel presupposto che, in sede di rinnovo, le medesime non avessero formalizzato il loro intento con idonea lettera raccomandata così come previsto dall'art. 2 del D.M. 30.12.02, osservando, in proposito:
- non essere mai stata contestata la permanenza delle esigenze lavorative in capo al quando quest'ultimo chiese di poter proseguire la locazione, essendo il CP
contrasto sorto esclusivamente in relazione al mancato invio della raccomandata di cui sopra,
- doversi ritenere che il rapporto oggetto di controversia sia normato, per quanto riguarda il suo rinnovo, dal D.M. 16.1.17, in forza del principio espresso dal brocardo tempus regit actum, poiché già subentrato al decreto invocato da controparte al momento della stipula del contratto,
- doversi, infine, affermare che la conferma delle esigenze transitorie incombe necessariamente sul soggetto le cui esigenze sono state inizialmente dedotte nel contratto di locazione e cioè sul conduttore, trattandosi di circostanze riguardanti la sfera personale e lavorativa di quest'ultimo e non del locatore, che nulla potrebbe sapere al riguardo.
pagina 10 di 16 L'appellato ribadisce invece la necessità, ai fini del mantenimento della natura transitoria del contratto, dell'invio della raccomandata contenente l'indicazione del perdurare delle esigenze transitorie di lavoro per cui si era addivenuti all'iniziale stipula del rapporto, nel caso di specie mancante, e sostiene che il D.M. 16.1.17 non abbia in alcun modo innovato quanto già in precedenza previsto poiché, in caso contrario,
sarebbe possibile un rinnovo del contratto transitorio per svariati anni senza che il conduttore giustifichi la permanenza delle condizioni transitorietà, in contrasto con quanto previsto dalla vigente disciplina.
Il motivo è fondato.
Il Tribunale di Verona, invero – preso atto della circostanza che il contratto locativo in esame risultava concluso, ad uso abitativo, ai sensi del primo comma dell'art. 5 della legge 9.12.98 n. 431, onde far fronte ad esigenze temporanee di lavoro del conduttore,
sulla base di quanto previsto dal Decreto Interministeriale di cui al secondo comma dell'art. 4 della medesima fonte normativa – ha ritenuto di dover allora applicare alla fattispecie il disposto del quarto comma dell'art. 2 del D.M. 30.12.02, il quale dispone che siffatti contratti prevedano una specifica clausola atta ad individuare l'esigenza di transitorietà del locatore e/o del conduttore, da provare mediante apposita documentazione da allegare all'atto, e che la permanenza di tale esigenza sia poi confermata dalle parti contraenti tramite lettera raccomandata da inviarsi prima della scadenza del termine stabilito nel contratto, sancendo che in caso di inadempimento delle citate modalità di conferma il rapporto sia ricondotto alla durata quadriennale prevista dal primo comma dell'art. 2 della legge 9.12.98 n. 431.
Tale determinazione è peraltro errata giacché, al momento di conclusione dell'accordo,
pagina 11 di 16 la menzionata fonte normativa non risultava più vigente, essendo stata sostituita dal
D.M. 16.1.17, il quale, come indicato nel suo preambolo, ha innovato la pregressa situazione a seguito della intervenuta stipula in data 25.10.16 di una nuova Convenzione
Nazionale tra le organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori, maggiormente rappresentative a livello nazionale, la quale risultava sottoscritta da un numero di soggetti tale da farla ritenere debitamente approvata a mente del primo comma dell'art. 4 della legge 9.12.98 n. 431, che appunto prevede l'effettuazione delle predette convocazioni a cadenza triennale.
Ed il nuovo decreto interministeriale che ha fatta propria la predetta convenzione,
all'art. 2, volto a dettagliare i criteri per definire i canoni dei contratti di locazione di natura transitoria e la durata degli stessi, si limita ora a prevedere, nell'ambito del quarto comma, che i contratti in questione debbano semplicemente contenere una specifica dichiarazione che individui l'esigenza di transitorietà del locatore o del conduttore, tra quelle indicate nell'accordo definito in sede locale, senza nulla più
richiedere in merito ad una conferma della persistenza di essa in sede di proroga.
Sicché – non avendo il conduttore mai contestato la sussistenza di esigenze lavorative al momento della stipula del contratto (e, per vero, nemmeno con riguardo al momento della stessa proroga), giacché si limitava a contestare l'invalidità della proroga alla prima scadenza per il mancato invio della raccomandata prevista da una fonte normativa ormai scaduta – non sussistono ragioni per ritenere che il contratto debba essere ricondotto alla durata quadriennale prevista dal primo comma dell'art. 2 della legge
9.12.98 n. 431, conseguendone la fondatezza della pretesa avanzata dal locatore di ottenere la declaratoria di intervenuta cessazione alla data del 28.2.24 del contratto di pagina 12 di 16 locazione stipulato il precedente 16.2.22 nonché la condanna del conduttore a rilasciare l'immobile a sue mani, libero e sgombro di cose o persone interposte.
3.3 Con il terzo motivo di doglianza viene, infine, contestato che il giudice di primo grado, avendo escluso un qualsiasi inadempimento del conduttore, abbia poi omesso qualsiasi pronuncia in merito alla domanda relativa al pagamento dell'indennità di occupazione, da parametrarsi all'ammontare del canone percepito dall'originario conduttore della stanza poi occupata dal resistente, della quale si reitera la richiesta di accoglimento.
Il deduce, al contrario, che la pretesa dovrebbe essere respinta stante CP
l'inesistenza di un qualsiasi suo inadempimento.
La censura è solo parzialmente fondata in quanto, una volta ritenuto che l'occupazione dell'altra camera non concreta il venir meno dell'originario rapporto locativo ma configura piuttosto una scorretta esecuzione dello stesso da parte del conduttore, ne consegue doversi affermare l'obbligo in capo a quest'ultimo di dare corso al pagamento di una indennità di occupazione, per il periodo successivo alla scadenza del rapporto,
parametrata all'originario canone locativo di € 230,00, siccome statuito dalla giurisprudenza di legittimità, la quale precisa che il danno va appunto determinato tenendo conto dell'ammontare di esso, a mente del disposto dell'art. 1591 cc, non derogato da alcuna norma speciale e che trova applicazione sin dalla data della scadenza legale o convenzionale del contratto (Cass.
4.7.24 n. 18318 e 19.7.02 n. 10560).
E ciò poiché nella fattispecie manca comunque la prova di un maggior danno patito dal locatore per l'occupazione di una stanza diversa rispetto a quella iniziale, non essendo stato dimostrato sulla base di quali ragioni una stanza comunque più piccola, come pagina 13 di 16 affermato in sede testimoniale dal figlio del e non smentito da alcuno, CP
avrebbe comunque dovuto essere locata per un importo maggiore di circa un quarto.
Con l'ulteriore precisazione che la pronuncia di condanna si riferisce unicamente alle mensilità eventualmente non ancora saldate dal conduttore.
4. Le spese di lite
Tenuto quindi conto, quanto alle spese di lite:
- della circostanza che il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere, anche d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle stesse, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite, poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale (Cass. 12.4.18 n. 9064),
- dei parametri dettati dal D.M. 13.8.22 n. 147, il quale prevede appunto che le disposizioni del decreto si applichino a tutte le liquidazioni successive alla sua entrata in vigore, pur ove la prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta quando ancora erano in vigore le precedenti tariffe,
- del fatto che ai fini del rimborso delle spese di lite a carico del soccombente, in applicazione del criterio del decisum, il valore della causa è pari all'ammontare della somma accordata in favore del creditore (Cass.
5.1.11 n. 226),
- della conseguente necessità di utilizzare lo scaglione di riferimento relativo alle cause di valore indeterminabile a complessità bassa, liquidando le varie voci ai minimi, stante la semplicità delle questioni trattate,
- della circostanza che in appello la fase istruttoria non si è tenuta,
ritiene la Corte che le medesime debbano essere integralmente poste a carico della parte pagina 14 di 16 appellata ex art. 91 cpc in quanto soccombente, determinandole in € 1.382,00 quanto alla fase di convalida, in € 3.809,00 quanto al giudizio di primo grado ed in € 3.473,00
quanto al giudizio di secondo grado sulla base del seguente prospetto:
Fasi processuali Liquidazione
Fase di studio convalida € 851,00
Fase introduttiva convalida € 531,00
Totale € 1.382,00
Fase di studio I^ grado € 851,00
Fase introduttiva I^ grado € 602,00
Fase istruttoria I^ grado € 903,00
Fase decisionale I^ grado € 1.453,00
Totale € 3.809,00
Fase di studio II^ grado € 1.029,00
Fase introduttiva II^ grado € 709,00
Fase decisionale II^ grado € 1.735,00
Totale € 3.473,00
P. Q. M.
la Corte d'Appello di Venezia, definitivamente pronunciando sulla presente controversia, rigettata ogni contraria od ulteriore domanda, in totale riforma della sentenza di primo grado del Tribunale di Verona n. 155/2025, pubblicata in data
24.1.25:
1) accerta che il contratto di locazione stipulato in data 16.2.22 tra e Parte_1
pagina 15 di 16 è cessato a far data dal 28.2.24; Controparte_1
2) condanna all'immediato rilascio in favore di Controparte_1 Parte_1
della camera da letto attualmente occupata, situata all'interno dell'immobile ubicato in Verona al primo piano di via Paolo Caliari n. 2, libera e sgombra di cose o persone interposte;
3) condanna a versare a titolo di indennità, per il periodo compreso Controparte_1
tra la scadenza del contratto e l'effettivo rilascio della camera, la somma mensile di
€ 230,00;
4) condanna la parte appellata a rifondere in favore della controparte le spese processuali che liquida in € 1.382,00 per la fase di convalida, in € 3.809,00 per il giudizio di merito del primo grado ed in € 3.473,00 per il secondo grado, oltre al rimborso delle spese generali al 15%, dell'IVA e degli accessori di legge, se dovuti.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del 25 giugno 2024
Il Presidente
dott. Guido Marzella
pagina 16 di 16
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE QUARTA
La IV^ Sezione della Corte d'Appello di Venezia, composta dai magistrati:
dott. Guido Marzella Presidente relatore dott.ssa Elena Rossi Consigliere
dott. Gianluca Bordon Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
nella causa di appello iscritta al n. 299/2025 R.G. e promossa con ricorso notificato da
Parte_1
(C.F. C.F._1
- appellante -
elettivamente domiciliato in VERONA, LUNGADIGE BARTOLOMEO RUBELE n.
24, con il patrocinio dell'avv. ERBIFORI GABRIELLA,
contro
, Controparte_1
(C.F. ) C.F._2
- appellato -
pagina 1 di 16 elettivamente domiciliato in BARI, VIA PASQUALE FIORE n. 14, con il patrocinio dell'avv. MUCIACCIA ALESSANDRA.
Oggetto della causa:
Appello avverso la sentenza del Tribunale di Verona n. 155/25, pubblicata in data
24.1.25.
Conclusioni dell'appellante:
Piaccia all'Ecc.ma Corte adita, in totale riforma della sentenza impugnata n. 155/2025
pubblicata il 24.1.2025, R.G. 4312/2024, del Tribunale di Verona così provvedere:
In accoglimento dell'appello proposto riformare la sentenza e per l'effetto:
In via preliminare:
Accertare e dichiarare la sopravvenuta carenza di interesse ad agire di CP
, avendo rilasciato spontaneamente la stanza per cui è causa e per l'effetto
[...]
ordinare il rilascio dell'immobile;
Nel merito:
- Accertare e dichiarare che il contratto di locazione del 16.2.2022 è cessato a far data dal 28.2.2024 in virtù dell'improrogabilità del contratto transitorio e conseguentemente ordinare a il rilascio dell'immobile; Controparte_1
- Accertare e dichiarare l'occupazione abusiva della stanza attualmente occupata da
, in precedenza detenuta da , e conseguentemente Controparte_1 Persona_1
condannarlo al rilascio dell'immobile e a versare a titolo di indennità la somma mensile da agosto 2024 di € 320,00 sino al rilascio effettivo;
Con la refusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Conclusioni dell'appellato:
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Venezia così decidere:
pagina 2 di 16 - rigettare l'appello proposto dal sig. avverso la sentenza n. 155/2025 Parte_1
resa dal Tribunale di Verona, poiché infondato ed inammissibile in merito allo sfratto per finita locazione, non ricorrendone i presupposti di legge;
- rigettare l'appello con riferimento al secondo e al terzo motivo di appello, nonché con riferimento alla domanda di inadempimento e di rilascio della stanza presuntivamente occupata abusivamente dal sig. , con conseguente rigetto della Controparte_1
domanda di versamento a titolo di indennità da agosto 2024 della somma di € 320,00
sino al rilascio effettivo;
- in ogni caso condannare il sig. alla rifusione delle spese e Parte_1
competenze della fase di appello da distrarsi in favore del sottoscritto avvocato antistatario.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Il giudizio di primo grado
Con ricorso di sfratto per finita locazione e contestuale citazione per la convalida promosso avanti al Tribunale di Verona, premettendo: Parte_1
- di aver concesso a , con un contratto di natura transitoria per Controparte_1
motivi di lavoro concluso in data 16.2.22, la locazione di una camera da letto arredata, ad uso singolo, ubicata in un appartamento sito in Verona al civico n. 2 di via Paolo Caliari, per un canone mensile di € 230,00,
- che in ragione della transitorietà del rapporto il contratto era stato inizialmente stipulato per la durata di dodici mesi dall'1.3.22 al 28.2.23,
- che, stante il protrarsi delle ragioni lavorative del conduttore per una ulteriore annualità, la scadenza originaria era poi stata prorogata sino al 28.2.24,
- che tuttavia, in prossimità della predetta definitiva scadenza, il conduttore aveva richiesto un ulteriore rinnovo del contratto e, ricevuto diniego, si era reso pagina 3 di 16 indisponibile alla riconsegna dell'alloggio, sostenendo che avrebbe lasciato la stanza solo nel giugno successivo,
ha convenuto in giudizio la menzionata controparte chiedendo la convalida dello sfratto per finita locazione.
Il conduttore, costituitosi in giudizio, si opponeva alla convalida:
- asserendo che l'intimante avesse irregolarmente rinnovato il contratto transitorio alla prima scadenza, omettendo l'invio, dovuto ai sensi del disposto dell'art. 4 del
D.M. 30.12.02, della raccomandata dalla quale emergesse il permanere dell'esigenza lavorativa che giustificava la transitorietà del termine, la quale avrebbe dovuto essere inviata prima della scadenza originariamente pattuita,
- deducendo, conseguentemente, che il rapporto locativo transitorio dovesse ora essere soggetto alla disciplina ordinaria prevedente una durata quadriennale, con possibilità di ulteriore rinnovo della medesima durata.
Il locatore rilevava, al contrario, che il rinnovo contrattuale nei contratti transitori era disciplinato dal sopravvenuto D.M. 16.1.17, a mente del quale era venuta meno la necessità di dare corso all'invio della raccomandata invocata da controparte.
Negata l'emissione dell'ordinanza di rilascio, in quanto l'opposizione risultava fondata su prova scritta, e disposto il mutamento di rito:
- il locatore, preso atto che il aveva nel frattempo abbandonato la stanza CP
locatagli per trasferirsi in quella inizialmente concessa per un canone mensile di €
320,00 in favore di suo figlio , che era receduto anticipatamente dal proprio Per_1
contratto, eccepiva preliminarmente il difetto di interesse a resistere del conduttore e ne chiedeva la condanna non solo al rilascio della stanza abusivamente occupata ex
novo ma anche al pagamento a titolo di indennità di occupazione della somma mensile di € 320,00 da agosto 2024 e sino al rilascio effettivo, ovvero in subordine pagina 4 di 16 della minor somma di € 230,00 laddove fosse stata contestata la circostanza relativa al rilascio della stanza inizialmente abitata,
- il conduttore, viceversa, ribadiva che l'omessa comunicazione a mezzo di idonea raccomandata della volontà di prorogare il contratto con indicazione specifica del permanere delle condizioni di esigenza transitoria comportava la trasformazione automatica del contratto in un rapporto soggetto alla disciplina ordinaria, ed eccepiva la inammissibilità di tutte le domande nuove formulate per la prima volta nel corso del giudizio di cognizione ordinaria, precisando altresì che il contratto non indicava quale fosse la stanza locatagli, di tal che ben poteva spostarsi anche in una diversa da quella inizialmente occupata.
Esperito quindi il procedimento di mediazione ed assunte le prove orali formulate dalle parti, la causa è stata infine decisa con la sentenza n. 155/25, pubblicata in data 24.1.25,
in forza della quale il giudice di primo grado:
- opinato che il contratto in oggetto non avesse i requisiti previsti dalla legge per essere considerato un valido contratto transitorio, in quanto, anche se indicava una data certa di scadenza del rapporto, non risultavano peraltro osservate le prescrizioni relative all'eventuale rinnovo,
- ritenuto che il contratto dovesse allora essere convertito, ope legis, in un rapporto di locazione ordinario,
- evidenziato, inoltre, che non essendo precisato nel contratto quale fosse la stanza concessa in locazione, ben spettava al conduttore di continuare ad utilizzare quella occupata in concreto,
ha rigettato la domanda di risoluzione del rapporto e disposto la trasformazione dello stesso in un rapporto di durata quadriennale, rinnovabile alla prima scadenza, avente decorrenza dal 16.2.22 e prima scadenza al 15.2.26.
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2. Il giudizio di appello
Avverso la menzionata pronuncia ha proposto gravame l'originario intimante formulando tre motivi di appello e rinnovando, in forza di quanto evidenziato, le pretese già avanzate in primo grado, come meglio precisato in epigrafe, comprese quelle formulate per la prima volta nel giudizio a rito ordinario. L'appellato, costituitosi a propria volta in giudizio, ha chiesto il rigetto del gravame in quanto infondato.
Procedutosi alla immediata fissazione della discussione, la causa è stata quindi decisa dal collegio con la lettura di separato dispositivo all'udienza del 25 giugno 2025.
3. I motivi della decisione
Il gravame è fondato e merita quindi accoglimento nei limiti di cui al dispositivo.
3.1 Con la seconda ragione di gravame, da esaminare immediatamente in ragione della natura preliminare delle questioni sollevate con la medesima, l'appellante si duole, per un verso, del fatto che il Tribunale abbia autorizzato il conduttore ad utilizzare la stanza che occupa attualmente, senza tenere conto del fatto che al medesimo era stata concessa in godimento una stanza ben precisa e diversa, anche poiché al momento della stipula del contratto quella di cui si avvale ora il risultava affittata al figlio , CP Per_1
non sussistendo quindi alcuna indeterminatezza in merito all'oggetto della locazione ed essendosi, al contrario, in presenza di un grave inadempimento ai propri obblighi posto in essere dall'appellato.
Rileva inoltre, sotto altro profilo, che proprio la cennata circostanza fonderebbe l'eccezione relativa al difetto di interesse, da parte di quest'ultimo, a difendersi sul merito della domanda, avendo ormai di fatto rinunciato all'utilizzo del bene effettivamente concessogli in godimento.
Il conduttore afferma, invece, l'inammissibilità delle predette questioni poiché sollevate pagina 6 di 16 solo nell'ambito della memoria integrativa depositata nel corso della fase del giudizio a cognizione ordinaria e sostiene, inoltre, non potersi accertare alcunché in proposito, dal momento che il contratto non avrebbe individuato quale sia la stanza locata.
Ciò posto, premesso:
- non essere dubbio che il conduttore si sia spostato, nel corso del rapporto, dalla stanza inizialmente assegnatagli a quella originariamente occupata dal figlio,
siccome dichiarato dalla moglie del del tutto capace di testimoniare in Parte_1
quanto coniugata in regime di separazione dei beni, laddove invece la testimonianza del figlio del risulta irrilevante in quanto riferentesi ad epoca precedente CP
al suo allontanamento dall'immobile,
- e doversi inoltre affermare che le enunciate questioni sono state tempestivamente introdotte dal locatore nell'ambito del primo atto successivo al momento in cui la situazione di fatto è stata immutata dal conduttore, spostatosi in un'altra camera, e che ben possono essere esaminate in quanto vengono a sostituire l'originaria domanda di intimazione di sfratto, siccome consentito dalla recente pronuncia della
Suprema Corte a Sezioni Unite n. 12310 del 15.6.15, nell'ambito della quale si è
affermata la ammissibilità delle domande modificate, nei limiti in cui le stesse riguardino la medesima vicenda sostanziale dedotta in giudizio con l'atto introduttivo o comunque siano a questa collegata, presentandosi connesse a quella originaria quanto meno per alternatività, in quanto atte a rappresentare quella che, a parere dell'attore, costituisce la soluzione più adeguata ai propri interessi in relazione alla vicenda sostanziale dedotta in lite,
è l'ultima delle cennate richieste (inerente all'eccepito difetto di interesse a resistere)
che deve essere innanzi tutto vagliata al fine di valutare se tuttora permanga, o meno,
pagina 7 di 16 una controversia attuale fra le parti in merito allo svolgimento del rapporto locativo stipulato in data 16.2.22 tra il e ovvero se l'abbandono Parte_1 Controparte_1
della stanza inizialmente utilizzata da quest'ultimo, in favore di altra stanza,
originariamente locata a suo figlio , abbia di fatto comportato la manifestazione Per_1
da parte del conduttore dell'intento di risolvere il contratto rinunciando ai diritti che ne derivavano.
Tale primo profilo di censura, così come svolto, è peraltro infondato.
In proposito, invero, è pacifico che un contratto possa essere risolto unilateralmente solo nel caso:
- in cui le parti avessero previsto una clausola risolutiva espressa, prevedente l'automatica risoluzione del rapporto al verificarsi di determinati inadempimenti, nel qual caso, ai sensi dell'art. 1456 cc, basterà che la parte interessata dichiari all'altra che intende valersi della stessa,
- ovvero qualora sia stata pattuita la facoltà di recedere unilateralmente dal rapporto con debito preavviso.
Al di fuori di tali ipotesi, rappresentando il contratto, come recita l'art. 1321 cc,
l'accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale, è necessario che per determinarsi l'estinzione del negozio entrambe le predette volontà convengano in unum, acconsentendo ciascuna a porre nel nulla i relativi effetti mediante un consensuale scioglimento del medesimo.
Nella fattispecie in esame, però, non è dato riscontrare tale situazione dal momento che:
- per un verso, il afferma essere sua volontà di dare esecuzione al CP
contratto, pretendendo di aver agito in sua piena ottemperanza, stante il fatto che in esso non era specificamente indicato quale fosse la stanza effettivamente locatagli,
ciò che esclude che la sua condotta materiale possa essere interpretata quale pagina 8 di 16 manifestazione dell'intento di risolvere il rapporto,
- per altro verso, non è nemmeno riscontrabile, da parte del una qualsiasi Parte_1
dichiarazione espressa della volontà di dare seguito ad uno scioglimento consensuale del rapporto, la quale comunque, una volta escluso che identica determinazione sia stata manifestata dal conduttore, non presenterebbe alcun valore proprio per il fatto che, al di fuori dei casi sopra citati, la risoluzione deve essere pattuita consensualmente da entrambe i contraenti.
Merita, viceversa, accoglimento il secondo profilo della dedotta censura.
Ed infatti, anche una volta osservato che il contratto non indicava specificamente quale fosse la stanza concessa in godimento al , essendosi le parti limitate a parlare CP
di “una camera da letto uso singolo arredata”, resta comunque innegabile il fatto che le medesime individuassero poi, in concreto, sin dall'inizio del rapporto, quale essa fosse effettivamente, ciò che ben vale a determinare la comune intenzione delle parti, siccome espressamente previsto dal secondo comma dell'art. 135ì62 cc, il quale prevede appunto che a tal fine si debba valutare il loro comportamento complessivo anche posteriore alla conclusione del contratto.
E che non si trattasse, per certo, di quella poi occupata dal successivamente CP
all'instaurazione del presente giudizio, risulta dal fatto che a quell'epoca essa risultava viceversa utilizzata dal figlio di questi, . Per_1
Mentre resta priva di fondamento l'affermazione del conduttore secondo cui egli sarebbe stato autorizzato a trasferirvisi dal tenore delle clausole contrattuali, dal momento che l'oggetto della locazione – concordemente individuato dalle parti contraenti all'inizio del rapporto mediante l'assegnazione in concreto del locale – non può essere unilateralmente modificato in assenza del consenso dell'altra parte.
Conseguendone, pertanto, che il rapporto locativo non può che riguardare la camera pagina 9 di 16 inizialmente assegnata al e che il trasferimento di quest'ultimo in un'altra CP
stanza ha comportato non tanto la rinuncia all'originario rapporto locativo quanto piuttosto una scorretta esecuzione del contratto da parte del conduttore, in violazione delle obbligazioni assunte in forza di esso, venendo assoggettata ad uso abitativo una porzione dell'alloggio diversa da quella pattuita.
3.2 Quanto appena esposto conduce allora a valutare siccome ancora attualmente meritevole di esame la questione, sollevata con il primo motivo di gravame, in forza del quale il censura la sentenza di primo grado nella parte in cui ha disposto la Parte_1
trasformazione del contratto transitorio intercorso tra le parti in un contratto quadriennale, nel presupposto che, in sede di rinnovo, le medesime non avessero formalizzato il loro intento con idonea lettera raccomandata così come previsto dall'art. 2 del D.M. 30.12.02, osservando, in proposito:
- non essere mai stata contestata la permanenza delle esigenze lavorative in capo al quando quest'ultimo chiese di poter proseguire la locazione, essendo il CP
contrasto sorto esclusivamente in relazione al mancato invio della raccomandata di cui sopra,
- doversi ritenere che il rapporto oggetto di controversia sia normato, per quanto riguarda il suo rinnovo, dal D.M. 16.1.17, in forza del principio espresso dal brocardo tempus regit actum, poiché già subentrato al decreto invocato da controparte al momento della stipula del contratto,
- doversi, infine, affermare che la conferma delle esigenze transitorie incombe necessariamente sul soggetto le cui esigenze sono state inizialmente dedotte nel contratto di locazione e cioè sul conduttore, trattandosi di circostanze riguardanti la sfera personale e lavorativa di quest'ultimo e non del locatore, che nulla potrebbe sapere al riguardo.
pagina 10 di 16 L'appellato ribadisce invece la necessità, ai fini del mantenimento della natura transitoria del contratto, dell'invio della raccomandata contenente l'indicazione del perdurare delle esigenze transitorie di lavoro per cui si era addivenuti all'iniziale stipula del rapporto, nel caso di specie mancante, e sostiene che il D.M. 16.1.17 non abbia in alcun modo innovato quanto già in precedenza previsto poiché, in caso contrario,
sarebbe possibile un rinnovo del contratto transitorio per svariati anni senza che il conduttore giustifichi la permanenza delle condizioni transitorietà, in contrasto con quanto previsto dalla vigente disciplina.
Il motivo è fondato.
Il Tribunale di Verona, invero – preso atto della circostanza che il contratto locativo in esame risultava concluso, ad uso abitativo, ai sensi del primo comma dell'art. 5 della legge 9.12.98 n. 431, onde far fronte ad esigenze temporanee di lavoro del conduttore,
sulla base di quanto previsto dal Decreto Interministeriale di cui al secondo comma dell'art. 4 della medesima fonte normativa – ha ritenuto di dover allora applicare alla fattispecie il disposto del quarto comma dell'art. 2 del D.M. 30.12.02, il quale dispone che siffatti contratti prevedano una specifica clausola atta ad individuare l'esigenza di transitorietà del locatore e/o del conduttore, da provare mediante apposita documentazione da allegare all'atto, e che la permanenza di tale esigenza sia poi confermata dalle parti contraenti tramite lettera raccomandata da inviarsi prima della scadenza del termine stabilito nel contratto, sancendo che in caso di inadempimento delle citate modalità di conferma il rapporto sia ricondotto alla durata quadriennale prevista dal primo comma dell'art. 2 della legge 9.12.98 n. 431.
Tale determinazione è peraltro errata giacché, al momento di conclusione dell'accordo,
pagina 11 di 16 la menzionata fonte normativa non risultava più vigente, essendo stata sostituita dal
D.M. 16.1.17, il quale, come indicato nel suo preambolo, ha innovato la pregressa situazione a seguito della intervenuta stipula in data 25.10.16 di una nuova Convenzione
Nazionale tra le organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori, maggiormente rappresentative a livello nazionale, la quale risultava sottoscritta da un numero di soggetti tale da farla ritenere debitamente approvata a mente del primo comma dell'art. 4 della legge 9.12.98 n. 431, che appunto prevede l'effettuazione delle predette convocazioni a cadenza triennale.
Ed il nuovo decreto interministeriale che ha fatta propria la predetta convenzione,
all'art. 2, volto a dettagliare i criteri per definire i canoni dei contratti di locazione di natura transitoria e la durata degli stessi, si limita ora a prevedere, nell'ambito del quarto comma, che i contratti in questione debbano semplicemente contenere una specifica dichiarazione che individui l'esigenza di transitorietà del locatore o del conduttore, tra quelle indicate nell'accordo definito in sede locale, senza nulla più
richiedere in merito ad una conferma della persistenza di essa in sede di proroga.
Sicché – non avendo il conduttore mai contestato la sussistenza di esigenze lavorative al momento della stipula del contratto (e, per vero, nemmeno con riguardo al momento della stessa proroga), giacché si limitava a contestare l'invalidità della proroga alla prima scadenza per il mancato invio della raccomandata prevista da una fonte normativa ormai scaduta – non sussistono ragioni per ritenere che il contratto debba essere ricondotto alla durata quadriennale prevista dal primo comma dell'art. 2 della legge
9.12.98 n. 431, conseguendone la fondatezza della pretesa avanzata dal locatore di ottenere la declaratoria di intervenuta cessazione alla data del 28.2.24 del contratto di pagina 12 di 16 locazione stipulato il precedente 16.2.22 nonché la condanna del conduttore a rilasciare l'immobile a sue mani, libero e sgombro di cose o persone interposte.
3.3 Con il terzo motivo di doglianza viene, infine, contestato che il giudice di primo grado, avendo escluso un qualsiasi inadempimento del conduttore, abbia poi omesso qualsiasi pronuncia in merito alla domanda relativa al pagamento dell'indennità di occupazione, da parametrarsi all'ammontare del canone percepito dall'originario conduttore della stanza poi occupata dal resistente, della quale si reitera la richiesta di accoglimento.
Il deduce, al contrario, che la pretesa dovrebbe essere respinta stante CP
l'inesistenza di un qualsiasi suo inadempimento.
La censura è solo parzialmente fondata in quanto, una volta ritenuto che l'occupazione dell'altra camera non concreta il venir meno dell'originario rapporto locativo ma configura piuttosto una scorretta esecuzione dello stesso da parte del conduttore, ne consegue doversi affermare l'obbligo in capo a quest'ultimo di dare corso al pagamento di una indennità di occupazione, per il periodo successivo alla scadenza del rapporto,
parametrata all'originario canone locativo di € 230,00, siccome statuito dalla giurisprudenza di legittimità, la quale precisa che il danno va appunto determinato tenendo conto dell'ammontare di esso, a mente del disposto dell'art. 1591 cc, non derogato da alcuna norma speciale e che trova applicazione sin dalla data della scadenza legale o convenzionale del contratto (Cass.
4.7.24 n. 18318 e 19.7.02 n. 10560).
E ciò poiché nella fattispecie manca comunque la prova di un maggior danno patito dal locatore per l'occupazione di una stanza diversa rispetto a quella iniziale, non essendo stato dimostrato sulla base di quali ragioni una stanza comunque più piccola, come pagina 13 di 16 affermato in sede testimoniale dal figlio del e non smentito da alcuno, CP
avrebbe comunque dovuto essere locata per un importo maggiore di circa un quarto.
Con l'ulteriore precisazione che la pronuncia di condanna si riferisce unicamente alle mensilità eventualmente non ancora saldate dal conduttore.
4. Le spese di lite
Tenuto quindi conto, quanto alle spese di lite:
- della circostanza che il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere, anche d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle stesse, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite, poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale (Cass. 12.4.18 n. 9064),
- dei parametri dettati dal D.M. 13.8.22 n. 147, il quale prevede appunto che le disposizioni del decreto si applichino a tutte le liquidazioni successive alla sua entrata in vigore, pur ove la prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta quando ancora erano in vigore le precedenti tariffe,
- del fatto che ai fini del rimborso delle spese di lite a carico del soccombente, in applicazione del criterio del decisum, il valore della causa è pari all'ammontare della somma accordata in favore del creditore (Cass.
5.1.11 n. 226),
- della conseguente necessità di utilizzare lo scaglione di riferimento relativo alle cause di valore indeterminabile a complessità bassa, liquidando le varie voci ai minimi, stante la semplicità delle questioni trattate,
- della circostanza che in appello la fase istruttoria non si è tenuta,
ritiene la Corte che le medesime debbano essere integralmente poste a carico della parte pagina 14 di 16 appellata ex art. 91 cpc in quanto soccombente, determinandole in € 1.382,00 quanto alla fase di convalida, in € 3.809,00 quanto al giudizio di primo grado ed in € 3.473,00
quanto al giudizio di secondo grado sulla base del seguente prospetto:
Fasi processuali Liquidazione
Fase di studio convalida € 851,00
Fase introduttiva convalida € 531,00
Totale € 1.382,00
Fase di studio I^ grado € 851,00
Fase introduttiva I^ grado € 602,00
Fase istruttoria I^ grado € 903,00
Fase decisionale I^ grado € 1.453,00
Totale € 3.809,00
Fase di studio II^ grado € 1.029,00
Fase introduttiva II^ grado € 709,00
Fase decisionale II^ grado € 1.735,00
Totale € 3.473,00
P. Q. M.
la Corte d'Appello di Venezia, definitivamente pronunciando sulla presente controversia, rigettata ogni contraria od ulteriore domanda, in totale riforma della sentenza di primo grado del Tribunale di Verona n. 155/2025, pubblicata in data
24.1.25:
1) accerta che il contratto di locazione stipulato in data 16.2.22 tra e Parte_1
pagina 15 di 16 è cessato a far data dal 28.2.24; Controparte_1
2) condanna all'immediato rilascio in favore di Controparte_1 Parte_1
della camera da letto attualmente occupata, situata all'interno dell'immobile ubicato in Verona al primo piano di via Paolo Caliari n. 2, libera e sgombra di cose o persone interposte;
3) condanna a versare a titolo di indennità, per il periodo compreso Controparte_1
tra la scadenza del contratto e l'effettivo rilascio della camera, la somma mensile di
€ 230,00;
4) condanna la parte appellata a rifondere in favore della controparte le spese processuali che liquida in € 1.382,00 per la fase di convalida, in € 3.809,00 per il giudizio di merito del primo grado ed in € 3.473,00 per il secondo grado, oltre al rimborso delle spese generali al 15%, dell'IVA e degli accessori di legge, se dovuti.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del 25 giugno 2024
Il Presidente
dott. Guido Marzella
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