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Sentenza 7 gennaio 2026
Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. IV, sentenza 07/01/2026, n. 73 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo |
| Numero : | 73 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 73/2026
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 4, riunita in udienza il 04/07/2025 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
IPPOLITO SANTO, Giudice monocratico in data 04/07/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 29/2025 depositato il 03/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
Difensore_2 Avv. - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Citta' Metropolitana Di Palermo
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2075 DEL 02.10.2024 AP (COMUNALE-PROVINCIALE) 2020
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1691/2025 depositato il
07/07/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nominativo_1, nata a [...] il [...] (C.F. CF.Nominativo-1), ivi res.te nella Indirizzo_1
, n.q. di procuratrice generale del Sig. Ricorrente_1 , nato a [...] il [...] (C.F. CF_Ricorrente_1), ivi res.te nella stessa Indirizzo_1, giusta procura generale conferita il 13.5.2004 con atto in Dati notarili_1 registrato in data 1.6.2004 (all. 1), elett.te dom.ta in Indirizzo_2, presso e nello Studio legale degli Avv.ti Difensore_1 e Difensore_2, che la rappresentano e difendono, impugna l'avviso di accertamento AP n. 2075/2024 per l'anno 2020 emesso dalla Città Metropolitana di Palermo
Motivi del ricorso:
Mancanza del presupposto del tributo: L'accesso carrabile contestato non configura un'occupazione abusiva di suolo pubblico. L'area è privata e non vi sono opere visibili che modifichino il piano stradale. Non si tratta di un “passo carrabile” tassabile, ma al massimo di un accesso “a raso”, esente da AP.
Mancato riconoscimento dell'esenzione: Il Sig. Ricorrente_1 è portatore di handicap grave (L. 104/1992). L'art. 49 del D. Lgs. 507/1993 prevede l'esenzione per accessi carrabili destinati a disabili. L'esenzione è automatica e non richiede istanza formale.
Chiede l'annullamento dell'avviso di accertamento e riconoscimento dell'esenzione, con vittoria di spese- produce perizia giurata
Controdeduzioni della Città Metropolitana di Palermo
L'ente rileva che trattasi di occupazione abusiva in quanto l'accesso è stato realizzato con opere visibili
(scivolo, interruzione del muretto, cancello), che modificano il piano stradale. Queste opere sottraggono l'area all'uso pubblico, configurando un “passo carrabile” tassabile. Anche senza cartello di passo carrabile,
l'occupazione è soggetta a tributo.
Inoltre, l'esenzione per disabili richiede una richiesta formale e documentazione e il Sig. Ricorrente_1 non ha presentato alcuna istanza.Pertanto la posizione è considerata abusiva e non regolarizzata.
Chiede il rigetto del ricorso e conferma della validità dell'avviso di accertamento.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ilricorso non è fondato.
Il ricorrente sostiene che non vi sia occupazione di suolo pubblico e che, in ogni caso, l'accesso è esente per disabilità.
L'Ente pubblico sostiene che l'accesso è tassabile per le opere visibili e che l'esenzione non può essere riconosciuta senza istanza.
Trattasi del tratto stradale sito - TORRETTA, Indirizzo_3, Dati catastali_1 ACCESSO CARRABILE dal 01/01/2020 al 31/12/2020
Dalla documentazione fotografica prodotta dallo stesso ricorrente è innegabile come l'accesso sulla strada provinciale abbia modificato il piano stradale. Queste opere sottraggono l'area all'uso pubblico, configurando un “passo carrabile” tassabile. Occorre infatti rilevare che a norma dell'art.38 D.Lgs. 507/1993 oggetto della AP sono, " le occupazioni di qualsiasi natura, anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze e comunque sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dei comuni e delle province" ; " le occupazioni realizzate su tratti di strade statali o provinciali che attraversano il centro abitato di comuni con popolazione superiore a diecimila abitanti sono soggette all'imposizione da parte dei comuni medesimi." Da tale norma è agevole ricavare che qualsiasi occupazione consistente anche nella possibilità di accedere al proprio immobile, determina l'obbligo del pagamento della Tosap e l'Ente impositore va determinato per le strade provinciali che attraversano il centro abitato, quale è il caso in esame, in base alla popolazione del Comune, rimanendo di competenza dello stesso solo per quei Comuni che superano 10.000 abitanti.
Il Comune di Torretta è al di sotto di tale soglia, quindi competente è la città Metropolitana di Palermo, proprietaria della strada.
Orbene, per passo carrabile si intende, come specificato all'art. 44 n. 4 D.Lgs. 507/1993: " quei manufatti costituiti da listoni di pietra od altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o, comunque da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata."
Dalla foto prodotta è evidente che sussiste una modifica dei luoghi, quale è l'inframezzatura per consentire l'accesso alla proprietà della parte ricorrente.
In merito agli accessi a “raso” richiamati dalla parte, si rileva che, ai sensi delle sotto citate sentenze della
Corte di Cassazione, sono esclusi dalla tassazione solo gli accessi "a filo" con il manto stradale, cosiddetti
" a raso", comunemente realizzati con i portoni ed i cancelli, che si aprono direttamente sulla pubblica strada
" (Cass. n. 16913 del 2007); “I passi carrabili "a raso" mancano di opere tali da rendere concreta l'occupazione e certa la superficie sottratta all'uso pubblico ” (Cass. n. 16733 del 2007).
Circa l'esenzione per disabilità, essa non risulta mai richiesta sicchè non può prodursi de facto una esenzione trattandosi i norme agevolative di stretta interpretazione.
Pur tuttavia sussiste specificità della questione esaminata che giustifica la compensazione delle spese.
P.Q.M.
RIGETTA IL RICORSO E COMPENSA LE SPESE Palermo 4.7.25 IL GIUDICE MONOCRATICO
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 4, riunita in udienza il 04/07/2025 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
IPPOLITO SANTO, Giudice monocratico in data 04/07/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 29/2025 depositato il 03/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
Difensore_2 Avv. - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Citta' Metropolitana Di Palermo
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2075 DEL 02.10.2024 AP (COMUNALE-PROVINCIALE) 2020
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1691/2025 depositato il
07/07/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nominativo_1, nata a [...] il [...] (C.F. CF.Nominativo-1), ivi res.te nella Indirizzo_1
, n.q. di procuratrice generale del Sig. Ricorrente_1 , nato a [...] il [...] (C.F. CF_Ricorrente_1), ivi res.te nella stessa Indirizzo_1, giusta procura generale conferita il 13.5.2004 con atto in Dati notarili_1 registrato in data 1.6.2004 (all. 1), elett.te dom.ta in Indirizzo_2, presso e nello Studio legale degli Avv.ti Difensore_1 e Difensore_2, che la rappresentano e difendono, impugna l'avviso di accertamento AP n. 2075/2024 per l'anno 2020 emesso dalla Città Metropolitana di Palermo
Motivi del ricorso:
Mancanza del presupposto del tributo: L'accesso carrabile contestato non configura un'occupazione abusiva di suolo pubblico. L'area è privata e non vi sono opere visibili che modifichino il piano stradale. Non si tratta di un “passo carrabile” tassabile, ma al massimo di un accesso “a raso”, esente da AP.
Mancato riconoscimento dell'esenzione: Il Sig. Ricorrente_1 è portatore di handicap grave (L. 104/1992). L'art. 49 del D. Lgs. 507/1993 prevede l'esenzione per accessi carrabili destinati a disabili. L'esenzione è automatica e non richiede istanza formale.
Chiede l'annullamento dell'avviso di accertamento e riconoscimento dell'esenzione, con vittoria di spese- produce perizia giurata
Controdeduzioni della Città Metropolitana di Palermo
L'ente rileva che trattasi di occupazione abusiva in quanto l'accesso è stato realizzato con opere visibili
(scivolo, interruzione del muretto, cancello), che modificano il piano stradale. Queste opere sottraggono l'area all'uso pubblico, configurando un “passo carrabile” tassabile. Anche senza cartello di passo carrabile,
l'occupazione è soggetta a tributo.
Inoltre, l'esenzione per disabili richiede una richiesta formale e documentazione e il Sig. Ricorrente_1 non ha presentato alcuna istanza.Pertanto la posizione è considerata abusiva e non regolarizzata.
Chiede il rigetto del ricorso e conferma della validità dell'avviso di accertamento.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ilricorso non è fondato.
Il ricorrente sostiene che non vi sia occupazione di suolo pubblico e che, in ogni caso, l'accesso è esente per disabilità.
L'Ente pubblico sostiene che l'accesso è tassabile per le opere visibili e che l'esenzione non può essere riconosciuta senza istanza.
Trattasi del tratto stradale sito - TORRETTA, Indirizzo_3, Dati catastali_1 ACCESSO CARRABILE dal 01/01/2020 al 31/12/2020
Dalla documentazione fotografica prodotta dallo stesso ricorrente è innegabile come l'accesso sulla strada provinciale abbia modificato il piano stradale. Queste opere sottraggono l'area all'uso pubblico, configurando un “passo carrabile” tassabile. Occorre infatti rilevare che a norma dell'art.38 D.Lgs. 507/1993 oggetto della AP sono, " le occupazioni di qualsiasi natura, anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze e comunque sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dei comuni e delle province" ; " le occupazioni realizzate su tratti di strade statali o provinciali che attraversano il centro abitato di comuni con popolazione superiore a diecimila abitanti sono soggette all'imposizione da parte dei comuni medesimi." Da tale norma è agevole ricavare che qualsiasi occupazione consistente anche nella possibilità di accedere al proprio immobile, determina l'obbligo del pagamento della Tosap e l'Ente impositore va determinato per le strade provinciali che attraversano il centro abitato, quale è il caso in esame, in base alla popolazione del Comune, rimanendo di competenza dello stesso solo per quei Comuni che superano 10.000 abitanti.
Il Comune di Torretta è al di sotto di tale soglia, quindi competente è la città Metropolitana di Palermo, proprietaria della strada.
Orbene, per passo carrabile si intende, come specificato all'art. 44 n. 4 D.Lgs. 507/1993: " quei manufatti costituiti da listoni di pietra od altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o, comunque da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata."
Dalla foto prodotta è evidente che sussiste una modifica dei luoghi, quale è l'inframezzatura per consentire l'accesso alla proprietà della parte ricorrente.
In merito agli accessi a “raso” richiamati dalla parte, si rileva che, ai sensi delle sotto citate sentenze della
Corte di Cassazione, sono esclusi dalla tassazione solo gli accessi "a filo" con il manto stradale, cosiddetti
" a raso", comunemente realizzati con i portoni ed i cancelli, che si aprono direttamente sulla pubblica strada
" (Cass. n. 16913 del 2007); “I passi carrabili "a raso" mancano di opere tali da rendere concreta l'occupazione e certa la superficie sottratta all'uso pubblico ” (Cass. n. 16733 del 2007).
Circa l'esenzione per disabilità, essa non risulta mai richiesta sicchè non può prodursi de facto una esenzione trattandosi i norme agevolative di stretta interpretazione.
Pur tuttavia sussiste specificità della questione esaminata che giustifica la compensazione delle spese.
P.Q.M.
RIGETTA IL RICORSO E COMPENSA LE SPESE Palermo 4.7.25 IL GIUDICE MONOCRATICO