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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cremona, sentenza 03/12/2025, n. 563 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cremona |
| Numero : | 563 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2277/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CREMONA
Il Tribunale di Cremona, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giorgio Scarsato Presidente rel dott.ssa Benedetta Fattori Giudice dott.ssa Annalisa Petrosino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA di SEPARAZIONE PERSONALE
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2277/2023 promossa da:
, nata a [...] il [...] Parte_1
(C.F. ) C.F._1 con il patrocinio dell'avv. Mara Griffini, del Foro di Brescia ammessa al patrocinio a spese dello Stato* parte ricorrente contro nato a [...] il [...] CP_1
(C.F. ) C.F._2 con il patrocinio dell'avv. Laura Maria Marini, del Foro di Brescia parte resistente e con l'intervento del Pubblico Ministero RAGIONI in FATTO e in DIRITTO della DECISIONE
Le parti hanno contratto matrimonio civile in Robecco D'Oglio (CR) il
14.9.2013. Per_ Per_ Dalla loro unione sono nati , a Brescia il 22.10.2008, e , a Manerbio il
24.2.2010.
Con ricorso del 16.11.2023 la introduceva il presente giudizio di Pt_1 separazione personale, cui seguiva la regolare costituzione del Pennisi: entrambe le parti chiedevano l'addebito della separazione all'altra (la per Pt_1 condotte violente del Pennisi;
il per abbandono del tetto coniugale e CP_1 per avere subito lesioni dalla coniuge); entrambe chiedevano il collocamento dei figli presso di sé e l'assegnazione della ex casa coniugale -da cui la era Pt_1 uscita prima dell'incardinarsi del giudizio- ; forte contrasto era dato anche in ordine alle questioni economiche pendenti ed alla misura dell'assegno di mantenimento per i figli, avendo la coppia contratto un mutuo per l'acquisto della ex casa coniugale e vari finanziamenti in costanza di vita familiare.
Dall'ascolto dei minori, disposto sin dall'inizio della fase istruttoria, emergeva Per_ peraltro una spaccatura intrafamiliare: rifiutava di frequentare la madre, a far data dalla sua uscita di casa, e voleva rimanere collocato presso il padre;
Per_
, all'opposto, rifiutava di avere contatti con il padre, e voleva rimanere collocata presso la madre.
Le parti raggiungevano un primo accordo per la regolamentazione provvisoria dei rispettivi diritti e doveri -con assegnazione della ex casa coniugale al CP_1
e sostanzialmente, il mantenimento diretto dei figli, con loro collocamento separato, con sostenimento da parte del delle rate del mutuo e dei vari CP_1 finanziamenti familiari: l'accordo veniva recepito nel provvedimento ex art. 473bis.22 cod. proc. civ. del 26.4.2024.
A fronte del cronicizzarsi della distanza fra i figli ed il genitore non collocatario, si procedeva a nuovo ascolto dei ragazzi, per convincersi a prendere parte ad un percorso di riavvicinamento all'altro genitore, ma nessuno dei ragazzi, ormai adolescenti, dava la propria disponibilità in tal senso. Le parti raggiungevano infine un accordo per la consensualizzazione del presente giudizio e anche riguardante le condizioni del divorzio, e all'udienza del 10.10.2025 precisavano le conclusioni congiuntamente.
Le conclusioni delle parti vanno fatte proprie da questo Tribunale, perché conformi a legge e conformi all'interesse dei minori, auspicando che le fratture intrafamiliari vengano superate con il tempo.
Con separata ordinanza la causa verrà rimessa sul ruolo per la pronuncia del divorzio, sede in cui verranno regolate anche le spese di lite.
PQM
Il Tribunale di Cremona, disattesa ogni contraria domanda, eccezione, istanza e deduzione, non definitivamente decidendo la causa R.G. 2277/2023
DICHIARA
La separazione personale fra e il cui Parte_1 CP_1 matrimonio è stato contratto con rito civile in Robecco D'Oglio il 14.9.2013 e iscritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di Robecco d'Oglio al n. 2
Parte I anno 2013:
OMOLOGA
le seguenti condizioni, proposte dalle parti
1. Assegnare, sino alla realizzazione della condizione di cui al punto n. 9) sotto spiegato, ossia sino alla vendita a terzi, la casa coniugale, sita in Robecco
d'Oglio (CR), Via Primo Levi, n.30 con gli arredi ivi inclusi, al sig. CP_1
Per_
che continuerà ad abitarvi unitamente al figlio minore;
la sig.ra
[...]
Per_
unitamente alla figlia minore , si sono trasferite a vivere in Parte_1 un'abitazione presa in locazione, sita nel comune di Gambara (BS). Per_ Per_
2. Affidare i figli minori, e , ad entrambi i genitori in regime di affido condiviso, con collocazione dei suddetti come sopra indicato.
3. Stabilire che, vista l'età dei figli, saranno i genitori che concorderanno direttamente con i medesimi i diritti di visita, informando reciprocamente l'altro genitore, nel rispetto degli impegni lavorativi dei genitori e scolastici dei figli;
lo stesso è da valersi per sia le vacanze natalizie, le varie festività, nonché le vacanze estive.
4. Porre a carico del padre, sig. quale concorso nel CP_1 mantenimento della figlia minore sino a quando la stessa non avrà Persona_3 raggiunto l'indipendenza economica, entro il giorno 10 di ogni mese, la somma mensile di Euro 150,00, da versarsi a mezzo bonifico sul conto corrente intestato alla sig.ra già comunicato al sig. somma Parte_1 CP_1 annualmente rivalutabile sulla base degli indici ISTAT.
5. Le spese di carattere straordinario verranno sostenute direttamente dal genitore con cui il figlio vive, e quindi, dalla sig.ra per quelle riguardanti Pt_1
Per_ Per_
e dal sig. per quelle riguardanti , senza nulla chiedere all'altro CP_1 genitore.
6. L'assegno unico universale verrà percepito nella misura pari al 100% dalla sig.ra . Pt_1
7. Nulla disporre a titolo di contributo al mantenimento di ciascun coniuge, essendo economicamente indipendenti ed in grado di provvedere alle proprie esigenze.
8. Il sig. si impegna a rimborsare personalmente e per l'intero il CP_1 prestito Findomestic della carta di debito allo stesso intestata, nonché il finanziamento presso la CA TE, sebbene intestato ad entrambe le parti, come meglio specificato al seguente punto.
9. Per quanto riguarda gli impegni finanziari contratti da entrambe le parti con CA LA (mutuo per l'acquisto della casa coniugale) e CA TE
SA LO (prestito chirografario), le parti convengono quanto segue:
- il sig. si farà carico di trovare un accordo con la banca LA, CP_1 affinché venga estinto il mutuo ipotecario contratto con la medesima e che, quindi, nulla venga più richiesto dalla suddetta banca anche alla sig.ra in Pt_1 ordine al suddetto mutuo. L'accordo di cui sopra consisterebbe in un'offerta formulata dal sig. tramite il proprio legale alla banca creditrice, a saldo e CP_1 stralcio dell'intero importo dovuto a titolo di capitale, rate insolute, interessi e spese. Il denaro per effettuare la sopra indicata offerta deriverebbe a seguito di vendita della casa coniugale, da parte dei coniugi, a soggetto indicato dal sig.
il quale verserebbe la somma concordata con la banca a saldo e stralcio CP_1 all'atto del rogito, tale acquirente provvederà in seguito a concedere in locazione o con un contratto di acquisto con patto di riservato dominio o con un rent to buy il suddetto immobile al sig. il quale rimarrà, quindi, a ivi CP_1 vivere. La sig.ra , a seguito dell'estinzione del mutuo con la banca Pt_1
LA, non avrà più nulla a pretendere dal sig. in merito alla casa CP_1 coniugale, nonché alle rate di mutuo dalla medesima versate. Naturalmente il risultato che si intende ottenere, a seguito della procedura di cui sopra, non può essere assicurato da parte del Sig. che tuttavia cercherà in ogni CP_1 modo di chiudere il debito, pertanto si precisa sin da subito che, in caso di risposta negativa, la banca procederà nelle competenti sedi con le note conseguenze sia per la casa coniugale che per entrambi i mutuatari.
- per quanto riguarda il finanziamento intestato ai signori di Parte_2
CA TE, le parti concordano che, anche per il suddetto debito, il Sig. cercherà di estinguerlo personalmente per l'intero, proseguendo CP_1
l'incarico conferito alla Società Bravo s.p.a. (società specializzata in operazioni di chiusura di finanziamenti e debiti in generale), affinché trovi un accordo con
CA TE sull'importo dovuto e sul pagamento del medesimo. Il sig.
nell'ipotesi in cui venisse accettata la proposta di chiusura del debito, CP_1 nulla pretenderà dalla sig.ra in merito alle somme che questi verserà per Pt_1
l'estinzione del predetto finanziamento. Naturalmente il risultato che si intende ottenere, a seguito della procedura di cui sopra, non può essere assicurato da parte del Sig. che tuttavia cercherà in ogni modo di chiudere il debito, CP_1 pertanto si precisa sin da subito che, in caso di risposta negativa, la banca procederà nelle competenti sedi con le note conseguenze a carico di entrambi i debitori. si precisa che, nel caso in cui il sig. non dovesse riuscire a saldare i CP_1 debiti con CA TE SA LO (prestito chirografario intestato al Sig. ed alla Sig.ra ), lo stesso sin da ora si farà carico di trovare altra CP_1 Pt_1 soluzione per l'estinzione del predetto debito, tenendo manlevata la Sig.ra da qualsiasi azione dovesse intraprendere CA TE nei loro Pt_1 confronti. Invero, sebbene tale finanziamento sia intestato ad entrambe le parti, il Sig. se ne assume interamente la responsabilità;
CP_1 mentre, nel caso in cui il Sig. non dovesse riuscire a saldare i debiti con
CP_1 banca LA (mutuo per l'acquisto della casa coniugale intestato al Sig. ed alla Sig.ra ) e l'istituto di credito dovesse agire nei confronti dei
CP_1 Pt_1 debitori, Sig. e Sig.ra , questi subiranno entrambi le conseguenze
CP_1 Pt_1 delle eventuali azioni esecutive che verranno intraprese dalla banca LA. Le parti concordano, inoltre, che il sig. terrà regolarmente aggiornata la CP_1 sig.ra circa l'andamento delle trattative con le banche sopra indicate, Pt_1 comunicando le varie offerte e l'esito delle medesime, essendo un diritto della sig.ra esserne a conoscenza. Pt_1
10. Entrambe le parti si impegnano a rimettere reciprocamente le querele dalle stesse sporte l'una contro l'altro. così deciso in Cremona, 27.11.2025
Il Presidente est.
dott. Giorgio Scarsato
Manda alla Cancelleria la comunicazione della presente sentenza alle parti;
all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Robecco d'Oglio;
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CREMONA
Il Tribunale di Cremona, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giorgio Scarsato Presidente rel dott.ssa Benedetta Fattori Giudice dott.ssa Annalisa Petrosino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA di SEPARAZIONE PERSONALE
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2277/2023 promossa da:
, nata a [...] il [...] Parte_1
(C.F. ) C.F._1 con il patrocinio dell'avv. Mara Griffini, del Foro di Brescia ammessa al patrocinio a spese dello Stato* parte ricorrente contro nato a [...] il [...] CP_1
(C.F. ) C.F._2 con il patrocinio dell'avv. Laura Maria Marini, del Foro di Brescia parte resistente e con l'intervento del Pubblico Ministero RAGIONI in FATTO e in DIRITTO della DECISIONE
Le parti hanno contratto matrimonio civile in Robecco D'Oglio (CR) il
14.9.2013. Per_ Per_ Dalla loro unione sono nati , a Brescia il 22.10.2008, e , a Manerbio il
24.2.2010.
Con ricorso del 16.11.2023 la introduceva il presente giudizio di Pt_1 separazione personale, cui seguiva la regolare costituzione del Pennisi: entrambe le parti chiedevano l'addebito della separazione all'altra (la per Pt_1 condotte violente del Pennisi;
il per abbandono del tetto coniugale e CP_1 per avere subito lesioni dalla coniuge); entrambe chiedevano il collocamento dei figli presso di sé e l'assegnazione della ex casa coniugale -da cui la era Pt_1 uscita prima dell'incardinarsi del giudizio- ; forte contrasto era dato anche in ordine alle questioni economiche pendenti ed alla misura dell'assegno di mantenimento per i figli, avendo la coppia contratto un mutuo per l'acquisto della ex casa coniugale e vari finanziamenti in costanza di vita familiare.
Dall'ascolto dei minori, disposto sin dall'inizio della fase istruttoria, emergeva Per_ peraltro una spaccatura intrafamiliare: rifiutava di frequentare la madre, a far data dalla sua uscita di casa, e voleva rimanere collocato presso il padre;
Per_
, all'opposto, rifiutava di avere contatti con il padre, e voleva rimanere collocata presso la madre.
Le parti raggiungevano un primo accordo per la regolamentazione provvisoria dei rispettivi diritti e doveri -con assegnazione della ex casa coniugale al CP_1
e sostanzialmente, il mantenimento diretto dei figli, con loro collocamento separato, con sostenimento da parte del delle rate del mutuo e dei vari CP_1 finanziamenti familiari: l'accordo veniva recepito nel provvedimento ex art. 473bis.22 cod. proc. civ. del 26.4.2024.
A fronte del cronicizzarsi della distanza fra i figli ed il genitore non collocatario, si procedeva a nuovo ascolto dei ragazzi, per convincersi a prendere parte ad un percorso di riavvicinamento all'altro genitore, ma nessuno dei ragazzi, ormai adolescenti, dava la propria disponibilità in tal senso. Le parti raggiungevano infine un accordo per la consensualizzazione del presente giudizio e anche riguardante le condizioni del divorzio, e all'udienza del 10.10.2025 precisavano le conclusioni congiuntamente.
Le conclusioni delle parti vanno fatte proprie da questo Tribunale, perché conformi a legge e conformi all'interesse dei minori, auspicando che le fratture intrafamiliari vengano superate con il tempo.
Con separata ordinanza la causa verrà rimessa sul ruolo per la pronuncia del divorzio, sede in cui verranno regolate anche le spese di lite.
PQM
Il Tribunale di Cremona, disattesa ogni contraria domanda, eccezione, istanza e deduzione, non definitivamente decidendo la causa R.G. 2277/2023
DICHIARA
La separazione personale fra e il cui Parte_1 CP_1 matrimonio è stato contratto con rito civile in Robecco D'Oglio il 14.9.2013 e iscritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di Robecco d'Oglio al n. 2
Parte I anno 2013:
OMOLOGA
le seguenti condizioni, proposte dalle parti
1. Assegnare, sino alla realizzazione della condizione di cui al punto n. 9) sotto spiegato, ossia sino alla vendita a terzi, la casa coniugale, sita in Robecco
d'Oglio (CR), Via Primo Levi, n.30 con gli arredi ivi inclusi, al sig. CP_1
Per_
che continuerà ad abitarvi unitamente al figlio minore;
la sig.ra
[...]
Per_
unitamente alla figlia minore , si sono trasferite a vivere in Parte_1 un'abitazione presa in locazione, sita nel comune di Gambara (BS). Per_ Per_
2. Affidare i figli minori, e , ad entrambi i genitori in regime di affido condiviso, con collocazione dei suddetti come sopra indicato.
3. Stabilire che, vista l'età dei figli, saranno i genitori che concorderanno direttamente con i medesimi i diritti di visita, informando reciprocamente l'altro genitore, nel rispetto degli impegni lavorativi dei genitori e scolastici dei figli;
lo stesso è da valersi per sia le vacanze natalizie, le varie festività, nonché le vacanze estive.
4. Porre a carico del padre, sig. quale concorso nel CP_1 mantenimento della figlia minore sino a quando la stessa non avrà Persona_3 raggiunto l'indipendenza economica, entro il giorno 10 di ogni mese, la somma mensile di Euro 150,00, da versarsi a mezzo bonifico sul conto corrente intestato alla sig.ra già comunicato al sig. somma Parte_1 CP_1 annualmente rivalutabile sulla base degli indici ISTAT.
5. Le spese di carattere straordinario verranno sostenute direttamente dal genitore con cui il figlio vive, e quindi, dalla sig.ra per quelle riguardanti Pt_1
Per_ Per_
e dal sig. per quelle riguardanti , senza nulla chiedere all'altro CP_1 genitore.
6. L'assegno unico universale verrà percepito nella misura pari al 100% dalla sig.ra . Pt_1
7. Nulla disporre a titolo di contributo al mantenimento di ciascun coniuge, essendo economicamente indipendenti ed in grado di provvedere alle proprie esigenze.
8. Il sig. si impegna a rimborsare personalmente e per l'intero il CP_1 prestito Findomestic della carta di debito allo stesso intestata, nonché il finanziamento presso la CA TE, sebbene intestato ad entrambe le parti, come meglio specificato al seguente punto.
9. Per quanto riguarda gli impegni finanziari contratti da entrambe le parti con CA LA (mutuo per l'acquisto della casa coniugale) e CA TE
SA LO (prestito chirografario), le parti convengono quanto segue:
- il sig. si farà carico di trovare un accordo con la banca LA, CP_1 affinché venga estinto il mutuo ipotecario contratto con la medesima e che, quindi, nulla venga più richiesto dalla suddetta banca anche alla sig.ra in Pt_1 ordine al suddetto mutuo. L'accordo di cui sopra consisterebbe in un'offerta formulata dal sig. tramite il proprio legale alla banca creditrice, a saldo e CP_1 stralcio dell'intero importo dovuto a titolo di capitale, rate insolute, interessi e spese. Il denaro per effettuare la sopra indicata offerta deriverebbe a seguito di vendita della casa coniugale, da parte dei coniugi, a soggetto indicato dal sig.
il quale verserebbe la somma concordata con la banca a saldo e stralcio CP_1 all'atto del rogito, tale acquirente provvederà in seguito a concedere in locazione o con un contratto di acquisto con patto di riservato dominio o con un rent to buy il suddetto immobile al sig. il quale rimarrà, quindi, a ivi CP_1 vivere. La sig.ra , a seguito dell'estinzione del mutuo con la banca Pt_1
LA, non avrà più nulla a pretendere dal sig. in merito alla casa CP_1 coniugale, nonché alle rate di mutuo dalla medesima versate. Naturalmente il risultato che si intende ottenere, a seguito della procedura di cui sopra, non può essere assicurato da parte del Sig. che tuttavia cercherà in ogni CP_1 modo di chiudere il debito, pertanto si precisa sin da subito che, in caso di risposta negativa, la banca procederà nelle competenti sedi con le note conseguenze sia per la casa coniugale che per entrambi i mutuatari.
- per quanto riguarda il finanziamento intestato ai signori di Parte_2
CA TE, le parti concordano che, anche per il suddetto debito, il Sig. cercherà di estinguerlo personalmente per l'intero, proseguendo CP_1
l'incarico conferito alla Società Bravo s.p.a. (società specializzata in operazioni di chiusura di finanziamenti e debiti in generale), affinché trovi un accordo con
CA TE sull'importo dovuto e sul pagamento del medesimo. Il sig.
nell'ipotesi in cui venisse accettata la proposta di chiusura del debito, CP_1 nulla pretenderà dalla sig.ra in merito alle somme che questi verserà per Pt_1
l'estinzione del predetto finanziamento. Naturalmente il risultato che si intende ottenere, a seguito della procedura di cui sopra, non può essere assicurato da parte del Sig. che tuttavia cercherà in ogni modo di chiudere il debito, CP_1 pertanto si precisa sin da subito che, in caso di risposta negativa, la banca procederà nelle competenti sedi con le note conseguenze a carico di entrambi i debitori. si precisa che, nel caso in cui il sig. non dovesse riuscire a saldare i CP_1 debiti con CA TE SA LO (prestito chirografario intestato al Sig. ed alla Sig.ra ), lo stesso sin da ora si farà carico di trovare altra CP_1 Pt_1 soluzione per l'estinzione del predetto debito, tenendo manlevata la Sig.ra da qualsiasi azione dovesse intraprendere CA TE nei loro Pt_1 confronti. Invero, sebbene tale finanziamento sia intestato ad entrambe le parti, il Sig. se ne assume interamente la responsabilità;
CP_1 mentre, nel caso in cui il Sig. non dovesse riuscire a saldare i debiti con
CP_1 banca LA (mutuo per l'acquisto della casa coniugale intestato al Sig. ed alla Sig.ra ) e l'istituto di credito dovesse agire nei confronti dei
CP_1 Pt_1 debitori, Sig. e Sig.ra , questi subiranno entrambi le conseguenze
CP_1 Pt_1 delle eventuali azioni esecutive che verranno intraprese dalla banca LA. Le parti concordano, inoltre, che il sig. terrà regolarmente aggiornata la CP_1 sig.ra circa l'andamento delle trattative con le banche sopra indicate, Pt_1 comunicando le varie offerte e l'esito delle medesime, essendo un diritto della sig.ra esserne a conoscenza. Pt_1
10. Entrambe le parti si impegnano a rimettere reciprocamente le querele dalle stesse sporte l'una contro l'altro. così deciso in Cremona, 27.11.2025
Il Presidente est.
dott. Giorgio Scarsato
Manda alla Cancelleria la comunicazione della presente sentenza alle parti;
all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Robecco d'Oglio;