Versione
19 febbraio 1953
19 febbraio 1953
Art. 27.
Il Governo della Repubblica e' autorizzato a riunire in testo unico le disposizioni della presente legge e le altre disposizioni legislative concernenti la previdenza degli addetti ai pubblici servizi di trasporto in concessione, entro il termine del 31 dicembre 1955.
Nella formazione del predetto testo unico il Governo della Repubblica ha altresi' la facolta' di integrare e di modificare le disposizioni stesse per coordinarle con quelle relative all'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti e con le altre leggi del lo Stato.
Il Governo della Repubblica e' autorizzato a riunire in testo unico le disposizioni della presente legge e le altre disposizioni legislative concernenti la previdenza degli addetti ai pubblici servizi di trasporto in concessione, entro il termine del 31 dicembre 1955.
Nella formazione del predetto testo unico il Governo della Repubblica ha altresi' la facolta' di integrare e di modificare le disposizioni stesse per coordinarle con quelle relative all'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti e con le altre leggi del lo Stato.
Giurisprudenza • 1
- 1. Corte Cost., sentenza 10/05/1963, n. 65Provvedimento: N. 65 SENTENZA 7 MAGGIO 1963 Deposito in cancelleria: 10 maggio 1963. Pubblicazione in "Gazzetta Ufficiale" n. 132 del 18 maggio 1963. Pres. AMBROSINI - Rel. SANDULLI LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Prof. SP AMBROSINI, Presidente - Prof. GI TE LI - Prof. NT AL - Prof. IO ND - Prof. GI CE - Dott. TO NC - Prof. LD SANDULLI - Prof. GI RA - Prof. CH FR - Prof. NO MORTATI - Prof. GI CHIARELLI - Dott. GI VERZÌ, Giudici, ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale del secondo comma dell'art. 25 del D.P.R. 26 aprile 1957, n. 818, promosso con ordinanza emessa il 9 marzo 1962 dal Tribunale di Napoli nel procedimento civile …Leggi di più...
- sent. n. 65/63 a. decreto delegato·
- art. 25, secondo comma, del d.p.r. 26 aprile 1957, n. 818·
- delega al governo per l'attuazione e il coordinamento di piu' norme di legge·
- esclusione di delega ad emanare norme innovative rispetto a quelle preesistenti·
- contrasto con l'art. 12 della legge di delegazione 4 aprile 1952, n. 218·
- d.p.r. 26 aprile 1957, n. 818.·
- sent. n. 65/63 b. assistenza e previdenza·
- illegittimita' costituzionale. (cost., artt. 76 e 77).