Articolo 27 della Legge 28 dicembre 1952, n. 4435
Articolo 26
Versione
19 febbraio 1953
Art. 27.
Il Governo della Repubblica e' autorizzato a riunire in testo unico le disposizioni della presente legge e le altre disposizioni legislative concernenti la previdenza degli addetti ai pubblici servizi di trasporto in concessione, entro il termine del 31 dicembre 1955.
Nella formazione del predetto testo unico il Governo della Repubblica ha altresi' la facolta' di integrare e di modificare le disposizioni stesse per coordinarle con quelle relative all'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti e con le altre leggi del lo Stato.

Entrata in vigore il 19 febbraio 1953
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