Art. 27.
Il Governo della Repubblica e' autorizzato a riunire in testo unico le disposizioni della presente legge e le altre disposizioni legislative concernenti la previdenza degli addetti ai pubblici servizi di trasporto in concessione, entro il termine del 31 dicembre 1955.
Nella formazione del predetto testo unico il Governo della Repubblica ha altresi' la facolta' di integrare e di modificare le disposizioni stesse per coordinarle con quelle relative all'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti e con le altre leggi del lo Stato.
Il Governo della Repubblica e' autorizzato a riunire in testo unico le disposizioni della presente legge e le altre disposizioni legislative concernenti la previdenza degli addetti ai pubblici servizi di trasporto in concessione, entro il termine del 31 dicembre 1955.
Nella formazione del predetto testo unico il Governo della Repubblica ha altresi' la facolta' di integrare e di modificare le disposizioni stesse per coordinarle con quelle relative all'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti e con le altre leggi del lo Stato.