Ordinanza collegiale 10 dicembre 2024
Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2Q, sentenza 04/02/2025, n. 2614 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 2614 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02614/2025 REG.PROV.COLL.
N. 03836/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3836 del 2024, proposto da
UI NO, rappresentata e difesa dagli avvocati Massimo Ferraro e Maira Ferrante, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Giustizia, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi n.12;
per l’ottemperanza
dell’ordinanza di assegnazione depositata dal Tribunale Civile di Roma in data 25 ottobre 2021, nel procedimento iscritto al nr. di R.G.E. 7515/2021, notificata al Ministero della Giustizia, presso il domicilio reale, a mezzo pec del 10 novembre 2021.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Giustizia;
Visto l'art. 34, co. 5, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 gennaio 2025 il dott. Luigi Edoardo Fiorani e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
1. La ricorrente, con ricorso di ottemperanza notificato il 9 aprile 2024 e depositato in giudizio in pari data, ha chiesto l’esecuzione, anche attraverso la nomina di un Commissario ad acta , del giudicato formatosi sull’ordinanza indicata in epigrafe.
2. Il 25 novembre 2024, il Ministero della giustizia ha depositato agli atti del giudizio copia dell’ordine di pagamento relativo agli importi azionati nella presente sede.
3. Alla camera di consiglio del 21 gennaio 2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
4. Il Collegio ritiene sussistenti nella presente fattispecie i presupposti normativamente richiesti per dichiarare cessata la materia del contendere ex art. 34, comma 5, c.p.a., avendo il Ministero della giustizia provveduto, nelle more del processo, a dare spontanea e integrale esecuzione al giudicato per cui è causa, come evincibile ex actis .
5. Il Collegio, infine, con riguardo alla richiesta di condanna dell’amministrazione resistente al pagamento delle spese di lite alla luce del principio di soccombenza virtuale e del ritardo maturato dalla p.a. nella corresponsione del dovuto, ritiene di non poter prestare adesione alla richiesta di parte ricorrente, in quanto il ricorso di ottemperanza non appare immune da criticità (posto che l’ordinanza di assegnazione della cui ottemperanza si tratta non risulta notificata all’Avvocatura dello Stato ai fini dell’eventuale opposizione ex art. 617 c.p.c., né risulta esibita prova dell’avvenuta sua trasmissione da parte della cancelleria del Tribunale), il cui approfondimento, tuttavia, viene omesso in esito alla riscontrata cessazione della materia del contendere (cfr., ex multis , T.A.R. Lazio, Roma, Sez. II – bis, 26 novembre 2024, n. 21254).
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 gennaio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Antonella Mangia, Presidente
Francesca Santoro Cayro, Referendario
Luigi Edoardo Fiorani, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Luigi Edoardo Fiorani | Antonella Mangia |
IL SEGRETARIO