Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 31/03/2025, n. 334 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 334 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
N. 8218/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV civile
Il Tribunale,
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott. Giovanni Maddaleni Presidente dott.ssa Maria Antonia Di Lazzaro Giudice dott. Matteo Gatti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento promosso congiuntamente da
, C.F. nata a [...], il [...], rappresentata Parte_1 C.F._1
e difesa, come da procura in atti, dall'avv. Maurizio Montecucco,
e
, C.F. nato a [...], il Controparte_1 C.F._2
22.11.1968, rappresentato e difeso, come da procura in atti, dall'avv. Eolo P. Allegri;
con l'intervento del Pubblico Ministero;
conclusioni dei ricorrenti: come da note scritte del 24.2.2025;
conclusioni del Pubblico Ministero: come da atto del 29.1.2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Visto il ricorso congiunto con cui i coniugi indicati in epigrafe hanno adito questo Tribunale chiedendo la pronuncia della propria separazione personale alle condizioni ivi enucleate;
1
esaminati gli atti e la documentazione prodotta;
1. rilevato che:
- i coniugi hanno contratto matrimonio in Roma (RM) il 1.3.2009 (atto trascritto nei registri dello stato civile del Comune competente);
- i medesimi coniugi hanno rappresentato una situazione di ormai intervenuta intollerabilità della prosecuzione della convivenza matrimoniale;
- sussistono conseguentemente i presupposti di legge per pronunciare la separazione personale dei coniugi;
2.
ritenuto che
le condizioni concordate dalle parti, che si riportano nel dispositivo, possano venire recepite, non risultando contrarie a norme imperative o di ordine pubblico,
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente statuendo,
PRONUNCIA
la separazione personale tra i coniugi
, C.F. nata a [...], il [...], Parte_1 C.F._1
e
, C.F. nato a [...], il Controparte_1 C.F._2
22.11.1968,
autorizzandoli a vivere separati, con impegno a portarsi reciproco rispetto;
OMOLOGA
l'accordo intervenuto tra i coniugi, nei termini di seguito riportati, in ordine alle condizioni essenziali della propria separazione personale, prendendo atto delle ulteriori statuizioni fra loro concordate:
“-1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2 -2) nella casa coniugale sita in Camogli, Piazza N.S. dell'Orto n° 1/1, resta la moglie, esclusiva proprietaria;
-3) il marito si trasferirà in altro alloggio asportando dalla casa coniugale gli effetti personali;
-4) i coniugi, in quanto economicamente indipendenti, rinunciano reciprocamente a qualsiasi richiesta economica e dichiarano di avere definito fra loro ogni reciproco rapporto di ordine economico/patrimoniale non avendo, pertanto, alcunchè da pretendere l'uno dall'altra;
5) la vettura Volkswagen “T - Cross” targata GC 277 DM, acquistata con il contributo economico del marito, resta di proprietà esclusiva della Sig.ra e nella Parte_1
disponibilità della stessa, a fronte del pagamento di un conguaglio che le parti definiranno in separato atto al di fuori della presente procedura;
-6) il motoveicolo Yamaha “NMax”targato EY53986 resta di proprietà esclusiva del Sig.
Controparte_1
-7) i coniugi si danno reciprocamente consenso al rilascio del passaporto ed all'espatrio:
-8) tutte le spese legali comunque relative alla presente procedura restano integralmente compensate fra le parti”.
Ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sul relativo atto di matrimonio e alle ulteriori incombenze di legge.
Manda alla Cancelleria per i prescritti adempimenti.
Così deciso in Genova, nella camera di consiglio del 21.3.2025.
Il giudice estensore Il presidente
dott. Matteo Gatti dott. Giovanni Maddaleni
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