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Sentenza 19 luglio 2025
Sentenza 19 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 19/07/2025, n. 3114 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 3114 |
| Data del deposito : | 19 luglio 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Catania, G.O.T. dott. Domenico Circosta, a seguito dell'udienza del 18/07/2025, trattata in modalità sostitutiva ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 9408/2024 R.G. Sez. Lavoro, promossa
, rappresentato e difeso, giusta procura speciale in atti, dall'avv. Parte_1
Massimo Maurizio Di Bella;
-Ricorrente –
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, rappresentato e difeso per procura generale alle liti dall'avv. Gianfranco
Vittori;
-Resistente –
Le parti concludevano come da note autorizzate.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 9.10.2024, parte ricorrente proponeva opposizione avverso:
1- l'avviso di addebito n. 59320240001590551000, notificato il 30.08.2024, con il quale
è stata comunicata la revoca della disoccupazione agricola ed eventuali prestazioni accessorie per il periodo dal 01/2005 al 12/2005, chiedendo la ripetizione di euro
10.935,76;
2- l'avviso di addebito n.59320240001590450000, notificato il 30.08.2024, relativo all'atto con il quale è stata comunicata la revoca della disoccupazione agricola ed 2
eventuali prestazioni accessorie per il periodo dal 01/2006 al 12/2006, chiedendo la ripetizione di euro 3.368,71.
A sostegno dell'opposizione il ricorrente eccepiva e deduceva: l'intervenuta prescrizione del diritto alla restituzione delle somme avanzata dall' , in quanto si CP_1 tratta di somme corrisposte per gli anni 2005-2006 e, pertanto, essendo decorsi quasi
18-19 anni, deve ritenersi maturata l'ordinaria prescrizione decennale ai sensi dell'art. 2946 c.c., essendo trascorsi quasi 18 anni dalla erogazione, allo inizio delle trattenute in assenza di validi ed efficaci atti interruttivi;
che eventuali lettere inviate al ricorrente- anche entro il decennio dalla erogazione della prestazione indebita- ove non aventi il contenuto richiesto e prescritto dall'art. 2943 c.c. non potrebbero, comunque, avere effetto interruttivo alcuno, stante la loro inidoneità a tal fine (come affermato da questo
Tribunale, tra gli altri, con le sentenze emesso all'esito dei procedimenti rg 7163/2021); che parimenti, nessun effetto e valore interruttivo della prescrizione del diritto alla ripetizione può avere la pubblicazione degli elenchi di avvenuta cancellazione, non rientrando, nemmeno tale pubblicazione, tra gli atti interruttivi ex art. 2943 c.c.; che senza recesso da quanto sopra si porta all'evidenza il fatto che l' ha operato delle CP_1 trattenute pari ad 1/5 sulla disoccupazione agricola corrisposta al ricorrente dal 2014 ad CP_ oggi e pertanto, si chiede che questo Ill.mo Giudice voglia chiedere/ordinare all' di documentare tutte le trattenute operate al fine di poter verificare quale sia l'eventuale debito residuo nonché se le trattenute operate siano già sufficienti a coprire, in tutto o in parte, l'indebito richiesto.
Tanto premesso, parte ricorrente chiedeva che il Tribunale volesse: per i motivi di cui in ricorso annullare, revocare, dichiarare nulli inefficaci, illegittimi, gli avvisi impugnati e tutti gli atti dei medesimi presupposti, antecedenti e consequenziali;
comunque, ritenere e dichiarare la decadenza, la prescrizione di qualsivoglia diritto dell'ente previdenziale e comunque la inammissibilità, improponibilità ed improcedibilità di qualsivoglia avversa pretesa per difetto dei presupposti di legge, non dovute le somme, tutte, a vario titolo pretese stante il difetto del presupposto giuridico della pretesa;
Comunque, con qualsiasi formula dichiarare non dovute le somme di cui agli atti impugnati sotto tutti i profili evidenziati, annullare gli atti in questa sede impugnati ed ogni altro dei medesimi presupposto, antecedente e consequenziale. CP_ Fissata l'udienza di discussione, la convenuta si costituiva in giudizio svolgendo difese volte a dimostrare l'infondatezza del ricorso di cui chiedeva il rigetto. 3
Disposta la trattazione del giudizio secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., a seguito dell'udienza del 18.07.2025 come sostituita dalle note depositate dalle parti nel termine assegnato, la causa è stata trattenuta per la decisione e definita nei termini che seguono.
*******
Va preliminarmente dichiarata la tempestività dell'opposizione agli avvisi di addebito, da ricondursi all'alveo dell'art. 24 d.lgs 46/99, che è stata proposta nel rispetto del termine decadenziale di legge.
Osserva il decidente che il ricorrente ha eccepito l'intervenuta prescrizione del diritto CP_ dell' a ripetere gli indebiti portati dagli avvisi di addebito impugnati.
Trattandosi di indebito la prescrizione applicabile al caso di specie è pacificamente quella ordinaria decennale. CP_ Considerato che le somme che l' intende ripetere sono state erogate negli anni 2005
e 2006 è necessario verificare se medio tempore sono stati posti in essere dall'Istituto previdenziale degli atti interruttivi della prescrizione.
L'Istituto previdenziale sostiene che l'indebito n. 12503971 attiene alla disoccupazione agricola percepita dal ricorrente nel 2005, è stato acquisito a novembre 2015 ed è stata inviata la prima comunicazione del debito a novembre del 2015, rimasta inesitata per compiuta giacenza, nel mentre l'indebito n. 12503970 è relativo alla DAGR del 2006, è stato acquisito nel novembre 2015 ed è stata inviatala prima comunicazione del debito a novembre del 2015, rimasta inesitata per compiuta giacenza.
Orbene, le due comunicazioni di indebito cui fa riferimento l' sono Controparte_2 state indirizzate al ricorrente in Adrano, Piazza della Repubblica n. 6.
Ebbene, la difesa del ricorrente ha prodotto in atti il certificato di residenza storico dello stesso da cui risulta che era si residente in [...]
Repubblica, ma non al civico n. 6 dove sono state indirizzate le due comunicazioni, bensì al civico n. 5. CP_ In ragione di tale inoppugnabile risultanza documentale, i due atti allegati dall' non possono essere ritenuti idonei ad interrompere il termine di prescrizione.
Ebbene, tenuto conto della data di erogazione delle somme di cui agli indebiti contestati
(2005-2006), alla data di notifica degli avvisi di addebito in questa sede opposti in questa sede impugnata (30 agosto 2024), il termine di prescrizione era già decorso.
Considerato che elemento costitutivo della eccezione di prescrizione è l'inerzia del titolare del diritto fatto valere, prolungatasi per il tempo previsto dalla legge, con la 4
conseguenza che la parte ha solo l'onere di allegare il menzionato elemento costitutivo e di manifestare la volontà di voler profittare di quell'effetto, sufficiente deve ritenersi per l'accoglimento della spiegata eccezione, il dato che non risulta siano stati compiuti atti idonei ad interrompere la prescrizione nei dieci anni successivi alla data di erogazione delle somme di cui agli indebiti contestati - nessuna prova avendo fornito il resistente in ordine al compimento di atti aventi efficacia interruttiva del Controparte_2 termine di prescrizione - sicché devono ritenersi verificati i presupposti costitutivi dell'eccepita sopravvenuta estinzione del diritto a riscuotere gli indebiti indicati negli avvisi di addebito opposti.
Va dunque dichiarata l'intervenuta prescrizione dei crediti portati dagli avvisi di CP_1 addebito n. 59320240001590551000 e n. 59320240001590450000 e per l'effetto, va dichiarato che alcuna somma è dovuta all'ente impositore.
Il ricorso, in definitiva, deve essere accolto e vanno, pertanto, annullati gli avvisi di addebito opposti.
Le spese di lite, in ragione dei motivi della decisione, possono trovare integrale compensazione tra le parti
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce:
dichiara l'intervenuta prescrizione dei crediti portati dagli avvisi di addebito n. CP_1
59320240001590551000 e n. 59320240001590450000 che annulla, nonché dichiara che nessuna somma è dovuta dal ricorrente all'ente impositore per i ridetti crediti;
compensa le spese.
Catania, 19 luglio 2025.
Il Giudice del Lavoro
G.O.T. dott. Domenico Circosta
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Catania, G.O.T. dott. Domenico Circosta, a seguito dell'udienza del 18/07/2025, trattata in modalità sostitutiva ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 9408/2024 R.G. Sez. Lavoro, promossa
, rappresentato e difeso, giusta procura speciale in atti, dall'avv. Parte_1
Massimo Maurizio Di Bella;
-Ricorrente –
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, rappresentato e difeso per procura generale alle liti dall'avv. Gianfranco
Vittori;
-Resistente –
Le parti concludevano come da note autorizzate.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 9.10.2024, parte ricorrente proponeva opposizione avverso:
1- l'avviso di addebito n. 59320240001590551000, notificato il 30.08.2024, con il quale
è stata comunicata la revoca della disoccupazione agricola ed eventuali prestazioni accessorie per il periodo dal 01/2005 al 12/2005, chiedendo la ripetizione di euro
10.935,76;
2- l'avviso di addebito n.59320240001590450000, notificato il 30.08.2024, relativo all'atto con il quale è stata comunicata la revoca della disoccupazione agricola ed 2
eventuali prestazioni accessorie per il periodo dal 01/2006 al 12/2006, chiedendo la ripetizione di euro 3.368,71.
A sostegno dell'opposizione il ricorrente eccepiva e deduceva: l'intervenuta prescrizione del diritto alla restituzione delle somme avanzata dall' , in quanto si CP_1 tratta di somme corrisposte per gli anni 2005-2006 e, pertanto, essendo decorsi quasi
18-19 anni, deve ritenersi maturata l'ordinaria prescrizione decennale ai sensi dell'art. 2946 c.c., essendo trascorsi quasi 18 anni dalla erogazione, allo inizio delle trattenute in assenza di validi ed efficaci atti interruttivi;
che eventuali lettere inviate al ricorrente- anche entro il decennio dalla erogazione della prestazione indebita- ove non aventi il contenuto richiesto e prescritto dall'art. 2943 c.c. non potrebbero, comunque, avere effetto interruttivo alcuno, stante la loro inidoneità a tal fine (come affermato da questo
Tribunale, tra gli altri, con le sentenze emesso all'esito dei procedimenti rg 7163/2021); che parimenti, nessun effetto e valore interruttivo della prescrizione del diritto alla ripetizione può avere la pubblicazione degli elenchi di avvenuta cancellazione, non rientrando, nemmeno tale pubblicazione, tra gli atti interruttivi ex art. 2943 c.c.; che senza recesso da quanto sopra si porta all'evidenza il fatto che l' ha operato delle CP_1 trattenute pari ad 1/5 sulla disoccupazione agricola corrisposta al ricorrente dal 2014 ad CP_ oggi e pertanto, si chiede che questo Ill.mo Giudice voglia chiedere/ordinare all' di documentare tutte le trattenute operate al fine di poter verificare quale sia l'eventuale debito residuo nonché se le trattenute operate siano già sufficienti a coprire, in tutto o in parte, l'indebito richiesto.
Tanto premesso, parte ricorrente chiedeva che il Tribunale volesse: per i motivi di cui in ricorso annullare, revocare, dichiarare nulli inefficaci, illegittimi, gli avvisi impugnati e tutti gli atti dei medesimi presupposti, antecedenti e consequenziali;
comunque, ritenere e dichiarare la decadenza, la prescrizione di qualsivoglia diritto dell'ente previdenziale e comunque la inammissibilità, improponibilità ed improcedibilità di qualsivoglia avversa pretesa per difetto dei presupposti di legge, non dovute le somme, tutte, a vario titolo pretese stante il difetto del presupposto giuridico della pretesa;
Comunque, con qualsiasi formula dichiarare non dovute le somme di cui agli atti impugnati sotto tutti i profili evidenziati, annullare gli atti in questa sede impugnati ed ogni altro dei medesimi presupposto, antecedente e consequenziale. CP_ Fissata l'udienza di discussione, la convenuta si costituiva in giudizio svolgendo difese volte a dimostrare l'infondatezza del ricorso di cui chiedeva il rigetto. 3
Disposta la trattazione del giudizio secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., a seguito dell'udienza del 18.07.2025 come sostituita dalle note depositate dalle parti nel termine assegnato, la causa è stata trattenuta per la decisione e definita nei termini che seguono.
*******
Va preliminarmente dichiarata la tempestività dell'opposizione agli avvisi di addebito, da ricondursi all'alveo dell'art. 24 d.lgs 46/99, che è stata proposta nel rispetto del termine decadenziale di legge.
Osserva il decidente che il ricorrente ha eccepito l'intervenuta prescrizione del diritto CP_ dell' a ripetere gli indebiti portati dagli avvisi di addebito impugnati.
Trattandosi di indebito la prescrizione applicabile al caso di specie è pacificamente quella ordinaria decennale. CP_ Considerato che le somme che l' intende ripetere sono state erogate negli anni 2005
e 2006 è necessario verificare se medio tempore sono stati posti in essere dall'Istituto previdenziale degli atti interruttivi della prescrizione.
L'Istituto previdenziale sostiene che l'indebito n. 12503971 attiene alla disoccupazione agricola percepita dal ricorrente nel 2005, è stato acquisito a novembre 2015 ed è stata inviata la prima comunicazione del debito a novembre del 2015, rimasta inesitata per compiuta giacenza, nel mentre l'indebito n. 12503970 è relativo alla DAGR del 2006, è stato acquisito nel novembre 2015 ed è stata inviatala prima comunicazione del debito a novembre del 2015, rimasta inesitata per compiuta giacenza.
Orbene, le due comunicazioni di indebito cui fa riferimento l' sono Controparte_2 state indirizzate al ricorrente in Adrano, Piazza della Repubblica n. 6.
Ebbene, la difesa del ricorrente ha prodotto in atti il certificato di residenza storico dello stesso da cui risulta che era si residente in [...]
Repubblica, ma non al civico n. 6 dove sono state indirizzate le due comunicazioni, bensì al civico n. 5. CP_ In ragione di tale inoppugnabile risultanza documentale, i due atti allegati dall' non possono essere ritenuti idonei ad interrompere il termine di prescrizione.
Ebbene, tenuto conto della data di erogazione delle somme di cui agli indebiti contestati
(2005-2006), alla data di notifica degli avvisi di addebito in questa sede opposti in questa sede impugnata (30 agosto 2024), il termine di prescrizione era già decorso.
Considerato che elemento costitutivo della eccezione di prescrizione è l'inerzia del titolare del diritto fatto valere, prolungatasi per il tempo previsto dalla legge, con la 4
conseguenza che la parte ha solo l'onere di allegare il menzionato elemento costitutivo e di manifestare la volontà di voler profittare di quell'effetto, sufficiente deve ritenersi per l'accoglimento della spiegata eccezione, il dato che non risulta siano stati compiuti atti idonei ad interrompere la prescrizione nei dieci anni successivi alla data di erogazione delle somme di cui agli indebiti contestati - nessuna prova avendo fornito il resistente in ordine al compimento di atti aventi efficacia interruttiva del Controparte_2 termine di prescrizione - sicché devono ritenersi verificati i presupposti costitutivi dell'eccepita sopravvenuta estinzione del diritto a riscuotere gli indebiti indicati negli avvisi di addebito opposti.
Va dunque dichiarata l'intervenuta prescrizione dei crediti portati dagli avvisi di CP_1 addebito n. 59320240001590551000 e n. 59320240001590450000 e per l'effetto, va dichiarato che alcuna somma è dovuta all'ente impositore.
Il ricorso, in definitiva, deve essere accolto e vanno, pertanto, annullati gli avvisi di addebito opposti.
Le spese di lite, in ragione dei motivi della decisione, possono trovare integrale compensazione tra le parti
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce:
dichiara l'intervenuta prescrizione dei crediti portati dagli avvisi di addebito n. CP_1
59320240001590551000 e n. 59320240001590450000 che annulla, nonché dichiara che nessuna somma è dovuta dal ricorrente all'ente impositore per i ridetti crediti;
compensa le spese.
Catania, 19 luglio 2025.
Il Giudice del Lavoro
G.O.T. dott. Domenico Circosta