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Sentenza 19 gennaio 2025
Sentenza 19 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 19/01/2025, n. 168 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 168 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, II sezione civile, riunito in camera di consiglio in persona dei magistrati
Dott. Vincenza Barbalucca Presidente est.
Dott. Federica Girfatti Giudice
Dott. Federica Peluso Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento di divorzio iscritto al n. 3231/2024 promossa da
, nata ad [...] il [...], C.F.: , Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. Russo Pasqualina Daniela
- Ricorrente - contro
, nato ad [...] il [...], C.F.: Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'Avv. Mazza Rosaria
- Resistente -
e
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Nola, interveniente necessario;
Conclusioni
Le parti concludevano come da note di udienza del 7.1.2024.
Ragioni di fatto e diritto
Con ricorso depositato in data 18.6.2024 la sig.ra premesso di aver contratto Parte_1
matrimonio civile in data 10.3.1994 ad Acerra, che da predetta unione sono nati tre figli Persona_1
il 20.11.1988, deceduto, il 3.4.1989 e il 12.11.1990 entrambi
[...] Persona_2 Persona_3
maggiorenni ed economicamente autosufficienti, assumeva che predetta unione era fallita a causa di incomprensioni scaturite da gravi incompatibilità caratteriali e che tra le parti era intervenuta sentenza di separazione n. 344/2007 emessa dal Tribunale di Nola in data 25.1.2007; chiedeva quindi che venisse dichiarato lo scioglimento del matrimonio.
In data 13.11.2024 si costituiva parte resistente sig. il quale si associava alla Controparte_1 richiesta di scioglimento del matrimonio, chiedendo contestualmente la revoca dell'assegno di mantenimento in favore dei figli in quanto autonomi economicamente nonchè l'assegnazione della casa coniugale al resistente, effettivo legittimato.
Nelle more della prima udienza di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente, in data 31.12.2024 veniva depositato un accordo sottoscritto dalle parti e dai rispettivi difensori i quali concordavano le condizioni del procedimento di scioglimento del matrimonio rinunciando alle richieste formulate nei propri scritti difensivi.
La causa veniva quindi rinviata all'udienza dell'8.1.2025 per la precisazione delle conclusioni, sulla base degli accordi intercorsi tra le stesse parti. In detta udienza, esaminate le note di udienza depositate ai sensi dell'art. 127 ter cpc, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
La domanda è fondata e merita accoglimento.
Le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza , per cui ricorrono le condizioni per pronunziare il richiesto scioglimento del matrimonio.
Invero risulta prodotto in atti il titolo della richiesta di scioglimento del matrimonio e cioè sentenza di separazione n. 344/2007 del 25.1.2007, risultata non impugnata.
Del pari è provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi quanto meno dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente , visto che non è stata eccepita da parte resistente la interruzione della separazione da tale data . Ricorre perciò nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art.3 lett.b) l.
1.12.1970 n.898 così come modificata dall'art.5 della citata l.n.74/87 ; d'altra parte attese le risultanze degli atti di causa si deve ritenere che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa più perciò ricostituirsi.
Quanto alle ulteriori determinazioni patrimoniali il Tribunale prende atto dell'accordo sottoscritto dalle parti in data 23.12.2024 e depositato telematicamente in data 30.12.2024, ritenuto non in contrasto con norme di legge e principi di diritto e le relative condizioni congrue nell'interesse delle parti.
In particolare il Tribunale, in relazione alle determinazioni patrimoniali in favore dei figli e Per_3
ormai maggiorenni, le parti dichiarano che gli stessi hanno raggiunto un adeguato livello di Per_2
autonomia economica e di indipendenza, avendo creato propri nuclei familiari, ragion per cui nulla è più dovuto a titolo di assegno di mantenimento. Questo Tribunale prende altresì atto della rinuncia da parte della ricorrente ad ogni rivendicazione relativa agli arretrati maturati a titolo di mantenimento nei confronti del resistente.
Quanto ai provvedimenti accessori, in merito all'assegnazione della casa coniugale il Tribunale nulla dispone in quanto non sono state emesse statuizioni inerenti a figli minori o maggiorenni non autosufficienti economicamente, ragion per cui prende atto della rinuncia del resistente a rivendicare il diritto di assegnazione della casa coniugale, lasciata in godimento alla ricorrente in virtù dell'accordo intercorso tra le parti e trasfuso in atti telematicamente.
Sì dà atto che ai sensi dell'art. 70 cpc il Pm in sede è stato informato del giudizio con comunicazione di cancelleria , ragion per cui tale parte è stata posta in grado di svolgere l'attività che ritenga più opportuna, non essendo necessaria né la formulazione di conclusioni orali o scritte , né la presenza a tutte le udienze (cfr.: Cass.n.13062 del 2000; Cass.n.12456 del 1999; Cass. N.11915 del 1998).
Sussistono equi motivi per compensare le spese di lite.
PQM
Il Tribunale di Nola II Sezione Civile definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da contro sentito il PM così provvede: Parte_1 Controparte_1
1) Pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto da nata il [...] Parte_1
ad Acerra e nato il [...] ad Acerra, in Acerra (NA) in [...] Controparte_1
10.3.1994 (atto n. 8 parte I anno 1994);
2) Prende atto delle disposizioni pattizie intervenute tra le parti;
3) Ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'ufficiale di stato civile del predetto comune per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt.3 e 10 l.
1.12.1970 n.898 e 125 n.6, 133 n.2 e 88 n.7 ord. Stato civile;
4) Compensa le spese di lite.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti.
Così deciso in Nola il 14.1.2025
Il Presidente Est.
Dr. Vincenza Barbalucca