Sentenza 1 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Latina, sez. I, sentenza 01/04/2026, n. 333 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Latina |
| Numero : | 333 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00333/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00573/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
sezione staccata di Latina (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 573 del 2015, proposto da -OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati Irene Ferrazzo e Giuseppe Fevola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Latina, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Paolo Cavalcanti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
dell'ordinanza n. -OMISSIS- prot.-OMISSIS- del -OMISSIS- per l'applicazione della sanzione pecuniaria per opere edilizie abusivamente realizzate.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Latina;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 27 marzo 2026 il dott. EL Di IN e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso ritualmente notificato e depositato nelle forme e nei termini di rito, la ricorrente ha impugnato l’ordinanza del Comune di Latina n. -OMISSIS- Prot.-OMISSIS- del -OMISSIS-, emessa dal Dirigente Area Ambiente e Territorio, Servizio Edilizia Pubblica e Privata, con la quale è stata applicata la sanzione pecuniaria ai sensi dell’art 33, comma 2, D.P.R. 380/2001.
2. A fondamento della pretesa impugnatoria, ha lamentato l’erroneità e l’illegittimità dell’impugnato provvedimento, in quanto: 1) non sarebbe stato ritualmente notificato, avendo il messo notificatore del Comune di Latina iniziato la notificazione dell'atto impugnato non concludendo il relativo iter; 2) non sarebbe stato preceduto dalla comunicazione di avvio del procedimento amministrativo ex art 33 D.P.R. 380/2001; 3) la sentenza n. -OMISSIS-, emessa dal -OMISSIS-, a definizione del procedimento penale a suo carico, avrebbe accertato la sua assoluta estraneità alla realizzazione delle opere abusive; 4) non avrebbe motivato in ordine all’esistenza dei presupposti di legge per la comminazione della sanzione.
3. Sulla scorta delle descritte causali, ha invocato l’integrale accoglimento della domanda.
4. Si è costituito il Comune di Latina per resistere al ricorso.
5. All’udienza di smaltimento tenuta da remoto in data 27 marzo 2026, la causa è stata assegnata a sentenza.
6. Il ricorso è infondato e, pertanto, deve essere respinto, alla luce delle considerazioni e motivazioni che seguono.
7. Preliminarmente, il Collegio osserva che l’asserita irritualità della notifica - tra l’altro solo genericamente dedotta - potrebbe incidere sull’efficacia, ma non sulla legittimità dei provvedimenti impugnati (TAR Napoli, sezione II, sentenza dell’1/08/2025, n. 05818).
Del resto, condizione necessaria e sufficiente affinchè un provvedimento ad effetti limitativi della sfera giuridica del destinatario produca effetti è che esso entri nella sfera di conoscenza del destinatario, irrilevanti essendo le forme con le quali tale effetto si è prodotto.
Vige, infatti, nella materia delle comunicazioni o notificazioni del provvedimento amministrativo, il principio della libertà delle forme.
Pertanto, nel caso in cui la notificazione non venga eseguita secondo le disposizioni del c.p.c., trova applicazione il principio del conseguimento dello scopo previsto dall’art. 156, comma 3, c.p.c. ( “In applicazione del principio della libertà della forma, la pubblica amministrazione non è sottoposta a un obbligo generale di comunicare i propri atti ai destinatari nelle forme proprie della notificazione degli atti giudiziari essendo tenuta a farlo solo nei casi in cui vi sia un'espressa previsione legislativa in tal senso, segnatamente nei casi di determinate tipologie di provvedimenti definitivi ”, così Consiglio di Stato sez. VI, 05/10/2018, n.5725; “La notificazione del provvedimento amministrativo non è un requisito di giuridica esistenza dell'atto, ma una condizione integrativa della sua efficacia, con la conseguenza che il principio dell'art. 156, comma 3, c.p.c., per il quale il conseguimento dello scopo al quale l'atto è preordinato ne sana la nullità, trova applicazione anche per la notifica dei provvedimenti amministrativi, per cui in una prospettiva di funzionalità del sistema, la non corretta notifica dell'atto lesivo non incide sulla legittimità dello stesso ma solo sulla decorrenza del termine per impugnare. Un eventuale vizio della notificazione del provvedimento lesivo si traduce in una mera irregolarità, sanata con il tempestivo esercizio del diritto di difesa da parte dell'interessato, il quale dimostra di aver raggiunto quella condizione di piena conoscenza dell'atto che è l'unico elemento di rilievo ai fini della decorrenza del termine per impugnare.” (T.A.R. Lombardia, Brescia, sez. I, 13/06/2022, n. 597).
Ne deriva che le censure ad oggetto l’irritualità della notifica del provvedimento impugnato devono essere respinte.
8. Anche la doglianza circa la mancata comunicazione dell’avvio del procedimento è infondata.
La documentazione prodotta dal Comune, infatti, prova che l’Amministrazione ha tempestivamente avviato e comunicato il procedimento sanzionatorio, mediante la nota prot. n. -OMISSIS- del 25.06.2014, la cui notifica si è perfezionata per compiuta giacenza.
Non può, inoltre, trascurarsi che la natura vincolata del procedimento sanzionatorio esclude la necessità della comunicazione dell’avvio, poiché l’attività dell’Amministrazione è limitata a un accertamento tecnico dell’abuso edilizio, senza che la partecipazione del privato possa incidere sull’esito dell’azione repressiva.
Al riguardo, la giurisprudenza ha avuto modo di precisare che: “Il carattere vincolato dei provvedimenti sanzionatori in materia edilizia rende superflua la comunicazione di avvio del procedimento, non potendo l’apporto partecipativo del privato incidere in alcun modo sull’esito dell’azione repressiva.” (vedi T.A.R. Roma Lazio sez. V, 18/04/2025, n. 7735).
La giurisprudenza espressamente richiamata esclude che la mancata comunicazione possa determinare l’illegittimità dell’ordinanza di demolizione, risultando applicabile l’art. 21-octies, comma 2, L. 241/1990.
Pertanto, la suddetta comunicazione del 2014 è di per sé idonea a soddisfare gli obblighi partecipativi, ma, anche a prescindere dalla sua esistenza, la comunicazione non sarebbe comunque necessaria, trattandosi di procedimento vincolato.
9. Ancora, osserva il Collegio che, contrariamente a quanto auspicato in ricorso, l’asserita estraneità agli abusi della ricorrente, giusta la richiamata sentenza n. -OMISSIS-, emessa dal -OMISSIS-, è del tutto irrilevanti, in quanto, come da costante giurisprudenza, la legittimazione passiva, in caso di sanzioni urbanistiche ed edilizie, è da attribuire a colui che è nell’attuale disponibilità del manufatto interessato da opere abusive, che, nella specie, ne è altresì il proprietario (TAR Lazio, sezione Seconda Bis, sentenza del 5/02/2026, n. 02202/2026).
Si afferma, infatti, in giurisprudenza, che: “ Le sanzioni ripristinatorie o demolitorie, avendo carattere reale, prescindono dalla responsabilità del proprietario o dell'occupante l'immobile... Tali misure prescindono dalla valutazione dei requisiti soggettivi del trasgressore ed applicandosi anche a carico di chi non abbia commesso la violazione, ma si trovi al momento dell'irrogazione in un rapporto con la res tale da assicurare la restaurazione dell'ordine giuridico violato, sono imprescrittibili e possono avere carattere retroattivo " (cfr. T.A.R. Lazio, Roma, Sez. II, 7/03/2017, n. 3188).
Ne deriva che la censura deve essere rigettata.
10. Infine, priva di pregio si rivela anche la censura di difetto di motivazione circa il “quantum” della sanzione.
Invero, contrariamente a quanto lamentato ed eccepito, dalla piana lettura della nota del 26.6.2014, depositata dal Comune in data 25.8.2016, emergono nitidamente sia la base di calcolo, che i parametri utilizzati per la determinazione dell’opposta sanzione pecuniaria.
Siffatta circostanza, unitamente ai rilievi innanzi descritti, non può che condurre al rigetto del gravame.
11. Per la particolare connotazione della vicenda contenziosa, tuttavia, sussistono giustificate ragioni per disporre la compensazione delle spese di giudizio tra le parti costituite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Latina nella camera di consiglio del giorno 27 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
Nicola Durante, Presidente
Valerio Torano, Consigliere
EL Di IN, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| EL Di IN | Nicola Durante |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.