TAR Latina, sez. I, sentenza 01/04/2026, n. 333
TAR
Sentenza 1 aprile 2026

Argomenti

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore
  • Rigettato
    Irritualità della notifica

    Il Collegio osserva che l'asserita irritualità della notifica incide sull'efficacia ma non sulla legittimità dell'atto. Vige il principio della libertà delle forme e, in caso di notifica non eseguita secondo le disposizioni del c.p.c., si applica il principio del conseguimento dello scopo ex art. 156, comma 3, c.p.c. La notifica non è un requisito di esistenza dell'atto ma una condizione integrativa della sua efficacia.

  • Rigettato
    Mancata comunicazione di avvio del procedimento

    La documentazione prodotta dal Comune prova che l'Amministrazione ha tempestivamente comunicato il procedimento sanzionatorio. Inoltre, la natura vincolata del procedimento sanzionatorio edilizio esclude la necessità della comunicazione di avvio, poiché l'attività dell'Amministrazione è limitata a un accertamento tecnico dell'abuso, senza che la partecipazione del privato possa incidere sull'esito dell'azione repressiva. Trova applicazione l'art. 21-octies, comma 2, L. 241/1990.

  • Rigettato
    Estraneità agli abusi accertata in sede penale

    L'asserita estraneità agli abusi è irrilevante. La legittimazione passiva, in caso di sanzioni urbanistiche ed edilizie, è da attribuire a colui che è nell'attuale disponibilità del manufatto interessato da opere abusive, che, nella specie, ne è altresì il proprietario. Le sanzioni hanno carattere reale e prescindono dalla responsabilità del proprietario o dell'occupante.

  • Rigettato
    Difetto di motivazione sul quantum della sanzione

    La nota del Comune depositata in atti evidenzia sia la base di calcolo sia i parametri utilizzati per la determinazione della sanzione pecuniaria, smentendo il difetto di motivazione.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Latina, sez. I, sentenza 01/04/2026, n. 333
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Latina
    Numero : 333
    Data del deposito : 1 aprile 2026
    Fonte ufficiale :

    Testo completo