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Sentenza 13 dicembre 2024
Sentenza 13 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 13/12/2024, n. 709 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 709 |
| Data del deposito : | 13 dicembre 2024 |
Testo completo
r.v.g. 2773/2024
IL TRIBUNALE DI SALERNO
Prima Sezione Civile
riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Ilaria Bianchi Presidente Rel.
Dott.ssa Caterina Costabile Giudice
Dott.ssa Valentina Chiosi Giudice
SENTENZA nella procedura camerale iscritta al n.2773/2024 R.V.G., assunta in decisione all'udienza del 12 dicembre 2024, avente per oggetto: Modifica delle condizioni di divorzio
TRA
, nata a [...] il [...] , C.F.: Parte_1
, e (già C.F._1 Controparte_1 [...]
, nato a [...] il [...], C.F.: rappresentati e difesi CP_1 C.F._2 dall'avv. Giovanni Del Grosso
RICORRENTI
Nonché
, nato a [...] il [...], C.F.: Controparte_2 C.F._3 rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Del Grosso
INTERVENTORE VOLONTARIO
Con l'intervento necessario del PM in sede
OGGETTO: Modifica delle condizioni di divorzio.
FATTO E DIRITTO
1.Con ricorso depositato congiuntamente, e hanno Parte_1 Controparte_1
premesso che, con sentenza n. 4371/2014 pubbl. il 22/09/2014, il Tribunale di Salerno ha
1 r.v.g. 2773/2024
pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio prevedendo, tra l'altro, in capo a il versamento di un assegno divorzile mensile in favore di Controparte_1 Pt_1 pari ad € 500,00 e un contributo di € 500,00 mensili per il mantenimento del figlio
[...]
fino alla sua totale indipendenza economica. CP_2
Al riguardo, i ricorrenti hanno richiesto congiuntamente la modifica delle suddette condizioni nel modo che segue: “MODIFICARE le condizioni di Cessazione degli Effetti Civili del Matrimonio, REVOCANDO sia l'Assegno Divorzile di € 500,00 in favore della ex moglie nonché il Contributo di Mantenimento di ulteriori € 500,00 nei confronti del figlio ormai adulto, indipendente economicamente, autonomo ed autosufficiente”.
2. Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
Preliminarmente osserva il Tribunale che la sentenza di divorzio dà luogo ad un giudicato rebus sic stantibus, non modificabile in relazione ai fatti che avrebbero potuto essere dedotti nel relativo giudizio e che, analogamente, gli accordi negoziali sotto scritti in sede di divorzio congiunto non sono modificabili in relazione a fatti dei quali le parti avrebbero dovuto tenere conto al momento della conclusione degli accordi di divorzio. La sentenza di divorzio è invece modificabile in relazione alla soprav venienza di fatti nuovi che abbiano alterato la situazione persistente, mutando i presupposti in base ai quali il giudice o le parti avevano stabilito le condizioni di divorzio (C. Cass. Civ. n.11448/2008).
Orbene, il Tribunale ritiene eque le condizioni concordate in ordine ai rapporti personali e patrimoniali tra i genitori e i figli e comprovate le sopravvenienze intervenute che suggeriscono la revisione delle statuizioni in precedenza assunte tra le parti, pertanto, ratifica quanto dalle stesse convenuto e indicato in ricorso congiunto che qui si richiama integralmente.
3.Nulla si dispone sulle spese di lite trattandosi di procedura camerale congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno – I Sezione Civile – in composizione collegiale - così provvede:
1. accoglie il ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c. e, per l'effetto, modifica le condizioni di divorzio di cui alla sentenza n. 4371/2014 pubbl. il 22/09/2014 dal Tribunale di Salerno, secondo l'accordo dagli stessi raggiunto e richiamato in parte motiva;
2. nulla sulle spese.
Così deciso in Salerno, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del 12 dicembre
2024
Il Presidente Est.
Dott.ssa Ilaria Bianchi
2
IL TRIBUNALE DI SALERNO
Prima Sezione Civile
riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Ilaria Bianchi Presidente Rel.
Dott.ssa Caterina Costabile Giudice
Dott.ssa Valentina Chiosi Giudice
SENTENZA nella procedura camerale iscritta al n.2773/2024 R.V.G., assunta in decisione all'udienza del 12 dicembre 2024, avente per oggetto: Modifica delle condizioni di divorzio
TRA
, nata a [...] il [...] , C.F.: Parte_1
, e (già C.F._1 Controparte_1 [...]
, nato a [...] il [...], C.F.: rappresentati e difesi CP_1 C.F._2 dall'avv. Giovanni Del Grosso
RICORRENTI
Nonché
, nato a [...] il [...], C.F.: Controparte_2 C.F._3 rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Del Grosso
INTERVENTORE VOLONTARIO
Con l'intervento necessario del PM in sede
OGGETTO: Modifica delle condizioni di divorzio.
FATTO E DIRITTO
1.Con ricorso depositato congiuntamente, e hanno Parte_1 Controparte_1
premesso che, con sentenza n. 4371/2014 pubbl. il 22/09/2014, il Tribunale di Salerno ha
1 r.v.g. 2773/2024
pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio prevedendo, tra l'altro, in capo a il versamento di un assegno divorzile mensile in favore di Controparte_1 Pt_1 pari ad € 500,00 e un contributo di € 500,00 mensili per il mantenimento del figlio
[...]
fino alla sua totale indipendenza economica. CP_2
Al riguardo, i ricorrenti hanno richiesto congiuntamente la modifica delle suddette condizioni nel modo che segue: “MODIFICARE le condizioni di Cessazione degli Effetti Civili del Matrimonio, REVOCANDO sia l'Assegno Divorzile di € 500,00 in favore della ex moglie nonché il Contributo di Mantenimento di ulteriori € 500,00 nei confronti del figlio ormai adulto, indipendente economicamente, autonomo ed autosufficiente”.
2. Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
Preliminarmente osserva il Tribunale che la sentenza di divorzio dà luogo ad un giudicato rebus sic stantibus, non modificabile in relazione ai fatti che avrebbero potuto essere dedotti nel relativo giudizio e che, analogamente, gli accordi negoziali sotto scritti in sede di divorzio congiunto non sono modificabili in relazione a fatti dei quali le parti avrebbero dovuto tenere conto al momento della conclusione degli accordi di divorzio. La sentenza di divorzio è invece modificabile in relazione alla soprav venienza di fatti nuovi che abbiano alterato la situazione persistente, mutando i presupposti in base ai quali il giudice o le parti avevano stabilito le condizioni di divorzio (C. Cass. Civ. n.11448/2008).
Orbene, il Tribunale ritiene eque le condizioni concordate in ordine ai rapporti personali e patrimoniali tra i genitori e i figli e comprovate le sopravvenienze intervenute che suggeriscono la revisione delle statuizioni in precedenza assunte tra le parti, pertanto, ratifica quanto dalle stesse convenuto e indicato in ricorso congiunto che qui si richiama integralmente.
3.Nulla si dispone sulle spese di lite trattandosi di procedura camerale congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno – I Sezione Civile – in composizione collegiale - così provvede:
1. accoglie il ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c. e, per l'effetto, modifica le condizioni di divorzio di cui alla sentenza n. 4371/2014 pubbl. il 22/09/2014 dal Tribunale di Salerno, secondo l'accordo dagli stessi raggiunto e richiamato in parte motiva;
2. nulla sulle spese.
Così deciso in Salerno, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del 12 dicembre
2024
Il Presidente Est.
Dott.ssa Ilaria Bianchi
2