Art. 28.
Il Consiglio dell'Ordine pronuncia la cancellazione dall'albo con deliberazione motivata d'ufficio ed anche, ove d'uopo, sull'eccitamento del Pubblico Ministero, nei casi d'incompatibilita', e quando l'avvocato sia stato condannato ad una pena maggiore del carcere od a quella dell'interdizione speciale dall'esercizio della professione.
Nel caso di condanna alla pena del carcere il Consiglio dell'Ordine, secondo la natura e la gravita' delle circostanze, puo' far eseguire la cancellazione dall'albo o pronunziare la sospensione.
E' pure sempre pronunziata la sospensione dell'avvocato contro del quale sia stato rilasciato mandato di cattura dalle autorita' competenti; questa sospensione dura sino a tanto che il mandato di cattura sia revocato, o che sia eseguita la cancellazione dell'albo.
Il Consiglio dell'Ordine pronuncia la cancellazione dall'albo con deliberazione motivata d'ufficio ed anche, ove d'uopo, sull'eccitamento del Pubblico Ministero, nei casi d'incompatibilita', e quando l'avvocato sia stato condannato ad una pena maggiore del carcere od a quella dell'interdizione speciale dall'esercizio della professione.
Nel caso di condanna alla pena del carcere il Consiglio dell'Ordine, secondo la natura e la gravita' delle circostanze, puo' far eseguire la cancellazione dall'albo o pronunziare la sospensione.
E' pure sempre pronunziata la sospensione dell'avvocato contro del quale sia stato rilasciato mandato di cattura dalle autorita' competenti; questa sospensione dura sino a tanto che il mandato di cattura sia revocato, o che sia eseguita la cancellazione dell'albo.