Articolo 28 della Legge 8 giugno 1874, n. 1938
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30 giugno 1874
Art. 28.

Il Consiglio dell'Ordine pronuncia la cancellazione dall'albo con deliberazione motivata d'ufficio ed anche, ove d'uopo, sull'eccitamento del Pubblico Ministero, nei casi d'incompatibilita', e quando l'avvocato sia stato condannato ad una pena maggiore del carcere od a quella dell'interdizione speciale dall'esercizio della professione.

Nel caso di condanna alla pena del carcere il Consiglio dell'Ordine, secondo la natura e la gravita' delle circostanze, puo' far eseguire la cancellazione dall'albo o pronunziare la sospensione.

E' pure sempre pronunziata la sospensione dell'avvocato contro del quale sia stato rilasciato mandato di cattura dalle autorita' competenti; questa sospensione dura sino a tanto che il mandato di cattura sia revocato, o che sia eseguita la cancellazione dell'albo.
Entrata in vigore il 30 giugno 1874