Sentenza 23 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 23/04/2025, n. 507 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 507 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2192/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Benevento, I sezione civile, in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati:
- dott.ssa Maria Ilaria Romano Presidente est.
- dott. Aldo De Luca Giudice
- dott. Leonardo Papaleo Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al R.G. n. 2192/2024, avente ad oggetto: separazione giudiziale
TRA
, nata a [...] il [...], c.f. rappresentata Parte_1 C.F._1
e difesa dall'Avv. CARLOTTA PELLEGRINI, presso il cui studio risulta elettivamente domiciliata;
RICORRENTE
E
, nato a [...] il [...], c.f. , rappresentato CP_1 C.F._2
e difeso dall'Avv. CARLO IANNACE, presso il cui studio risulta elettivamente domiciliato;
RESISTENTE
NONCHÉ
PUBBLICO MINISTERO PRESSO IL TRIBUNALE DI BENEVENTO
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: come da atti di causa e note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza del 06/03/2025;
FATTO
Con ricorso del 09/07/2024, ha dedotto: di avere contratto matrimonio civile, in Parte_1
regime di comunione legale dei beni, con in data 12/07/2008, registrato negli atti di CP_1
matrimonio del Comune di LP (atto di matrimonio Anno 2008 parte 1 serie N. 1); che da tale unione nascevano due figli, il 07/02/2008 e il 29/12/2012; che il Per_1 Persona_2 domicilio coniugale era stato fissato in LP (BN), alla via Cupa n. 17, presso l'immobile di proprietà della famiglia che, attese le incompatibilità caratteriali e le incomprensioni tra i CP_1
che, durante la vita matrimoniale, il marito si rendeva responsabile di condotte provocatorie ed aggressive ed anche con i figli aveva rapporti conflittuali;
di essere casalinga, mentre il resistente lavora come dipendente presso CP_2
Sulla base di tali deduzioni, la ricorrente chiedeva pronunziarsi la separazione personale dei coniugi, alle seguenti condizioni: prevedere l'affido condiviso dei figli, con collocazione prevalente degli stessi presso la madre e assegnazione a quest'ultima della casa coniugale;
ordinare al resistente di lasciare la casa coniugale;
porre a carico del resistente l'obbligo di corrispondere un contributo mensile per il mantenimento dei due figli pari ad Euro 450,00 totali;
disporre che l'Assegno Unico per i figli venga percepito dalla madre.
In data 18/11/2024, si costituiva , il quale -pur aderendo alla ricostruzione della CP_1 ricorrente in ordine al progressivo deteriorarsi dell'affectio coniugalis- imputava la fine dell'unione matrimoniale alle condotte della ricorrente, che violava i doveri coniugali -ivi compreso il dovere di fedeltà-, disinteressandosi della famiglia e trascurando i doveri domestici;
deduceva, inoltre, la sproporzione della misura dell'assegno di mantenimento richiesto da controparte, rispetto alle condizioni economiche del resistente;
In virtù di tali allegazioni, il resistente chiedeva pronunziarsi la separazione personale dei coniugi, alle seguenti condizioni: prevedere l'affido condiviso dei figli, con collocazione prevalente degli stessi presso la madre;
disporre che la casa coniugale resti nella disponibilità del resistente;
disporre che l'Assegno Unico per i figli venga percepito da entrambi i coniugi nella misura del 50%; porre a carico del resistente l'obbligo di corrispondere un contributo mensile per il mantenimento di ciascun figlio pari ad Euro 175,00 (in subordine, Euro 125,00 per ciascun figlio, in caso di assegnazione della casa coniugale alla ricorrente ovvero in caso di attribuzione alla ricorrente dell'intero importo dell'Assegno Unico).
All'udienza del 06/02/2025, le parti aderivano alla proposta conciliativa formulata dal Giudice;
conseguentemente, chiedevano la trasformazione della separazione giudiziale in consensuale;
il
Giudice, preso atto, concedeva breve rinvio per il deposito dell'accordo.
Nelle note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza del 06/03/2025, le parti chiedevano di omologare la separazione, alle condizioni di cui all'accordo allegato alle note depositate da parte ricorrente:
1) DICHIARARE con Sentenza di omologa la separazione personale dei coniugi e Parte_1
; CP_1
2) STABILIRE ORDINARE ED AUTORIZZARE -i coniugi a vivere separatamente, liberi ciascuno di stabilire la residenza ove meglio credano, con l'obbligo reciproco di comunicare eventuali mutamenti di residenza o domicilio e con l'obbligo del mutuo e reciproco rispetto;
-ordinare al SI. di lasciare la casa coniugale, entro e non oltre 3 mesi dall'udienza CP_1
tenutasi in data 06/02/2025, pertanto entro e non oltre il 6/05/2025 portando con sé i propri effetti personali e tutto quanto di sua esclusiva proprietà compreso masserizie di ogni genere;
contestualmente ordinare alla SI.ra di volturare a proprio nome-entro e non oltre 30 giorni Pt_1
decorrenti dalla fissata udienza del 6.3.2025- tutte le utenze (quali: gas, energia, acqua ed eventualmente telefonia) intestate al SI. CP_1
3) ordinare l'affido condiviso dei figli minori: e , Persona_3 Persona_4
nelle modalità descritte in narrativa, con collocazione degli stessi, in maniera esclusiva e prevalente, presso il domicilio della madre, la quale prenderà le decisioni relative alla cura quotidiana dei predetti figli in quanto collocati presso la stessa richiedendo un ampio di diritto di visita per il padre
-genitore non convivente con i minori- il piano genitoriale ampiamente e Parte_2
dettagliatamente previsto nella narrativa dell'atto;
4) ordinare al SI. il versamento dell'assegno di mantenimento per i figli minori non CP_1 autosufficienti nella misura mensile complessiva di €.325,00 (€ trecentoventicinque/00) da corrispondersi entro la prima settimana di ogni mese, (rivalutabile annualmente secondo gli indici
Istat) a far data dal momento in cui il uscirà dalla casa coniugale, oltre al 50% delle spese CP_1
straordinarie; l'importo verrà versato mensilmente sulla carta postale Postepay intestata alla SI.ra
; Parte_1
5) l'assegno Unico per i figli a carico, resterà percepito interamente dalla SI.ra , in Parte_1
qualità di genitore collocatario dei figli al fine di utilizzarli per gli scopi consentiti dalla Legge a beneficio esclusivo dei figli.
- il SI. potrà recarsi e prelevare personalmente, presso la suddetta abitazione (si CP_1
intende la casa coniugale, sita in LP (BN), alla via Cupa n. 17) i figli minori due volte a settimana, e, specificamente nei giorni di martedì e giovedì, lo stesso potrà trascorrere un fine settimana alternata, cosi come ad anni alterni le festività del Natale, Vigilia, Capodanno, Epifania, domenica delle Palme, Pasqua, Lunedi in albis e Ferragosto, con i su menzionati figlioli con l'obbligo di riaccompagnarli, sempre personalmente, presso la residenza della madre;
nel periodo estivo - coincidente con quello delle vacanze scolastiche- previo accordo interlocutorio fra i SIg.ri Pt_3
i figli potranno andare in vacanza con i genitori in modo turnario, ovvero, potranno
[...]
permanere con il padre la prima settimana del mese di luglio e con la madre la prima settimana del mese di agosto di ogni anno o viceversa;
i vari cambi saranno civilmente concordati di volta in volta, fra i SIg.ri , a seguito di Parte_4
breve preavviso, tenendo in forte considerazione e sempre in primo piano, il bene supremo dei minori;
si puntualizza che, comunque, la potestà genitoriale dovrà essere esercitata da entrambi i genitori e le decisioni di maggiore interesse, relative alla salute, alla crescita e successivamente all'istruzione, dovranno essere prese di comune accordo, rispettando anche le inclinazioni naturali dei figli minori, fatta eccezione per tutte le decisioni di ordinaria amministrazione, circa le quali potrà essere esercitata separatamente dai genitori;
il costo delle visite mediche specialistiche, di cure cliniche e/o terapie sanitarie di qualsiasi genere e/o natura, che dovranno sostenere i due figli, sono poste a carico di entrambi per una quota pari alla metà, cosi pure la spesa dei libri di testo scolastici, il materiale didattico, le tasse scolastiche -anche quelle universitarie- l'iscrizione ed eventuale abbonamento per lo sport;
si precisa che il primogenito di anni 16, frequenta l'istituto scolastico tecnico- Persona_3 industriale statale denominato “Bosco Lucarelli” in Benevento, attualmente frequenta il secondo anno di scuola secondaria;
per giungere a scuola utilizza le autolinee “Marcarelli EP srl”, non pratica sport di alcun genere, professa la religione cristiana-cattolica e sporadicamente frequenta la messa domenicale presso la parrocchia di residenza. Lo stesso è autonomo negli spostamenti in paese in quanto utilizza la motocicletta Beta RR50 acquistata dal padre SI. CP_1
e che lo stesso ha messo a sua competa disposizione;
la secondogenita
[...] Persona_4
, di anni 12 frequenta presso l'istituto scolastico statale "Moscati" in Benevento (BN), la
[...]
seconda media della scuola primaria;
non pratica alcuno sport;
non è autonoma negli spostamenti e dipende esclusivamente dai genitori, i quali l'accompagnano anche per le proprie e personali uscite;
professa la religione cristiana-cattolica e spesso si reca in chiesa per ascoltare la messa domenicale presso la parrocchia di residenza.
-spese scolastiche: nessuno dei predetti figlioli ha spese relative alla mensa scolastica in quanto entrambi rientrano per il pranzo presso la propria abitazione;
-condivisione delle decisioni: ogni genitore prenderà decisioni di emergenza quando è compromessa la salute o la sicurezza dei minori ed informerà al più presto possibile l'altro genitore;
ogni genitore deve avere accesso a tutte le informazioni legate alla scuola, la salute e la sicurezza dei figli e deve firmare qualsiasi documentazione necessaria affinché entrambi possano avere accesso ai documenti stessi;
ogni genitore deve attivarsi per la richiesta delle copie dei documenti direttamente dalla scuola e dalle strutture mediche;
ogni genitore ha l'autorità indipendente di conferire con gli insegnanti e gli operatori socio-sanitari che si occupano dei bambini;
entrambi i genitori devono risultare nell'elenco dei contatti di emergenza per i ragazzi;
ogni genitore deve assicurarsi che l'altro abbia il suo indirizzo di casa e di lavoro, e tutti i recapiti utili in caso si ravvisi la necessità di mettersi in contatto con lui;
-visite mediche: i genitori dialogheranno di tutte 1e cure mediche, psicologiche, Parte_4
terapeutiche, oculistiche, odontoiatriche, dentali, ortodontiche che dovranno effettuare i propri figlioli e stabilire preventivamente le spese da affrontare;
in caso di malattia, incidenti o ospedalizzazione dei minori, il genitore che ne è al corrente avvertirà immediatamente l'altro genitore;
-calendario scolastico: entro il primo settembre di ogni anno entrambi i genitori dovranno avere una copia del calendario scolastico, nonché quello delle frequentazioni, nel caso che ci occupa la SI.ra si preoccuperà di andare a ritirare presso i plessi scolastici poc'anzi detti tali calendari;
i Pt_1
periodi di pausa o le vacanze scolastiche dovranno iniziare alla fine dell'ultimo giorno previsto di lezioni prima delle vacanze o della pausa e dovranno finire la sera prima del primo giorno di lezioni regolari dopo la vacanza o la pausa;
Un genitore che chiede un cambiamento di programma è responsabile per qualsiasi cura in più relativa al minore, compresi i costi e il rimborso per le spese aggiuntive provocati dal cambiamento di programma;
-comunicazione con i figli: ciascun genitore dovrà dare e ricevere informazioni aggiornate. Dovrà mantenere un telefono "operativo", cioè utile allo scopo. I contatti telefonici tra genitore e figli non dovranno essere interrotti o controllati dall'altro genitore. I figli possono telefonare e/o mantenere un contatto tramite internet con entrambi i genitori in qualsiasi momento. Il costo del cellulare dovrà essere posto a carico di entrambi nella misura del 50% così come il mantenimento delle relative utenze telefoniche e della rete internet;
-comunicazione tra i genitori: i genitori comunicheranno attraverso l'uso del telefono e/o di persona e anche attraverso messaggi;
-criteri per gli spostamenti: quando i minori si spostano da una casa all'altra è utile che portino con sé una nota di accompagno per le informazioni necessarie, che includono medicine (in confezione) e relativi dosaggi, compiti a casa, progetti scolastici, attività sociali e relativo equipaggiamento, appuntamenti, orari di pasti e riposo. Durante tutti i trasferimenti da una casa all'altra nessuno dei due genitori deve manifestare rabbia, sarcasmo o irriverenza in presenza di figli. Il genitore fornirà all'altro tutti gli effetti personali dei figli. Ogni genitore deve garantire che i figli abbiano un abbigliamento adeguato ed effetti personali per tutta la durata della frequentazione con l'altro genitore. Ogni genitore deve fare in modo che i figli ritornino puliti, nutriti, con i vestiti, effetti personali e giocattoli che hanno portato con loro. Il genitore collocatario provvederà ad accompagnare i figli dall'altro genitore. Il genitore non collocatario provvederà a prendere i figli. Il trasporto è a carico del padre. Se un genitore ha più di un'ora di ritardo, senza alcun preavviso, il genitore che ha con sé i figli, può fare altri piani con loro;
-il genitore non collocatario SI, , sarà tenuto a versare a titolo di mantenimento per i CP_1
due figli minori ( e ) e non autosufficienti la somma Persona_3 Persona_4 complessiva di €. 32500, così come stabilita in sede dell'anzidetta udienza;
6) PREVEDERE E DISPORRE il pagamento per entrambe le parti: SI.ra e SI. Parte_1
, il pagamento di spese di giudizio e compenso professionale, con condanna in favore CP_1
dell'Erario ex art. 133 D.P.R. n. 115/2002 e liquidazione del patrocinio a spese dello Stato in favore del sottoscritto difensore.”
Il Giudice, con provvedimento del 13/03/2025, disponeva la trasformazione della procedura da giudiziale in consensuale e rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
DIRITTO
La domanda di separazione è fondata e, pertanto, va accolta.
Le parti hanno congiuntamente rappresentato l'insorgenza di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione ai sensi dell'art. 151, 1° comma, c.c..
Quanto alle statuizioni accessorie, deve precisarsi che l'intestato Tribunale pone a fondamento della presente pronuncia solo le pattuizioni contenute nel predetto accordo che riguardano le questioni relative al giudizio in oggetto (tra cui, quelle inerenti all'assegno di mantenimento e l'assegnazione della casa familiare), mentre di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, prende meramente atto.
Ciò posto, si osserva che le suddette statuizioni non sono contrarie a norme imperative e sono conformi all'interesse dei minori. Dunque, possono essere recepite nella presente decisione.
Trattandosi di procedura definita su accordo delle parti, deve disporsi la compensazione integrale tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, disattesa ogni altra istanza, eccezione, deduzione, così provvede:
I. PRONUNZIA la separazione personale dei coniugi , c.f. Parte_1 C.F._1
e , c.f. (atto di matrimonio Anno 2008 parte 1 serie N. CP_1 C.F._2
1); II. OMOLOGA LE CONDIZIONI NECESSARIE di cui all'accordo allegato alle note di trattazione scritta depositate da parte ricorrente in sostituzione dell'udienza del 06/03/2025, riportate in parte motiva;
III. PRENDE ATTO DELLE ULTERIORI CONDIZIONI;
IV. ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Benevento per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. D)
D.P.R 3.11.2000 n.396 (Ordinamento dello Stato Civile);
V. COMPENSA integralmente tra le parti, per le ragioni di cui in motivazione, le spese di lite.
Così deciso in Benevento, 27/03/2025.
Il Presidente est.
dott.ssa Maria Ilaria Romano