Art. 10.
Il Governo della Repubblica e' delegato ad emanare, ((entro il 31 dicembre 1970)) decreti aventi valore di legge ordinaria per il riordinamento delle carriere degli impiegati civili amministrativi e tecnici e delle categorie degli operai delle amministrazioni dello Stato, comprese quelle ad ordinamento autonomo, e per il riassetto del trattamento economico dei dipendenti statali in attivita' di servizio ed in quiescenza, con l'osservanza dei principi e criteri direttivi stabiliti dai successivi ((articoli da 11 a 15 e 17 e 18))
La carriera diplomatica continua ed essere regolata dall'ordinamento speciale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 , salvo le eventuali norme di coordinamento ((e di adeguamento)) con le disposizioni da emanarsi in virtu' del precedente comma.
((Nel limite dell'attuale consistenza organica complessiva le carriere del personale del CNEL, regolate dal decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1966, n. 826, saranno riordinate con criteri analoghi a quelli contenuti nelle disposizioni da emanarsi in virtu' del primo comma)) ((1)) --------------- AGGIORNAMENTO (1) La L. 28 ottobre 1970, n.775 ha disposto (con l'art. 27) che "Nella prima attuazione della presente legge le disposizioni contenute negli articoli 10 , 11 , 13 , 14 e 18 della legge 18 marzo 1968, n. 249 , come risultano modificati dalla presente legge ed il conferimento di classi di stipendio da attribuire per effetto delle disposizioni stesse hanno efficacia ai fini giuridici ed economici a decorrere dal 1 luglio 1970. Le promozioni conferibili per effetto delle ristrutturazioni delle dotazioni organiche previste dalla presente legge hanno efficacia ai fini giuridici ed economici a decorrere dal 1 luglio 1970 per il personale delle Amministrazioni dello Stato e dal 1 gennaio 1971 per il personale delle Amministrazioni ed aziende autonome dello Stato."
Il Governo della Repubblica e' delegato ad emanare, ((entro il 31 dicembre 1970)) decreti aventi valore di legge ordinaria per il riordinamento delle carriere degli impiegati civili amministrativi e tecnici e delle categorie degli operai delle amministrazioni dello Stato, comprese quelle ad ordinamento autonomo, e per il riassetto del trattamento economico dei dipendenti statali in attivita' di servizio ed in quiescenza, con l'osservanza dei principi e criteri direttivi stabiliti dai successivi ((articoli da 11 a 15 e 17 e 18))
La carriera diplomatica continua ed essere regolata dall'ordinamento speciale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 , salvo le eventuali norme di coordinamento ((e di adeguamento)) con le disposizioni da emanarsi in virtu' del precedente comma.
((Nel limite dell'attuale consistenza organica complessiva le carriere del personale del CNEL, regolate dal decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1966, n. 826, saranno riordinate con criteri analoghi a quelli contenuti nelle disposizioni da emanarsi in virtu' del primo comma)) ((1)) --------------- AGGIORNAMENTO (1) La L. 28 ottobre 1970, n.775 ha disposto (con l'art. 27) che "Nella prima attuazione della presente legge le disposizioni contenute negli articoli 10 , 11 , 13 , 14 e 18 della legge 18 marzo 1968, n. 249 , come risultano modificati dalla presente legge ed il conferimento di classi di stipendio da attribuire per effetto delle disposizioni stesse hanno efficacia ai fini giuridici ed economici a decorrere dal 1 luglio 1970. Le promozioni conferibili per effetto delle ristrutturazioni delle dotazioni organiche previste dalla presente legge hanno efficacia ai fini giuridici ed economici a decorrere dal 1 luglio 1970 per il personale delle Amministrazioni dello Stato e dal 1 gennaio 1971 per il personale delle Amministrazioni ed aziende autonome dello Stato."