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Sentenza 3 luglio 2025
Sentenza 3 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rieti, sentenza 03/07/2025, n. 339 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rieti |
| Numero : | 339 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI RIETI
Sezione Lavoro
in persona del giudice, dott. Alessio Marinelli, all'esito della camera di consiglio ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
ex art. 127-ter c.p.c. nella causa civile iscritta al n. 193 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2025, vertente
T R A
, nata il [...] a [...], e residente in [...]Parte_1
Romano (RM) in Via Bologna n. 5/A, elettivamente domiciliata in Sora (FR), Via Firenze n.
13, presso lo studio dell'Avv. Federico Lucci, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
RICORRENTE
E
l , con sede legale in Roma, alla via Ciro Controparte_1
il Grande, 21, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dal funzionario dipendente RI De Rosa, elettivamente domiciliato presso l'Ufficio legale della sede di Rieti, via Cintia n. 42; CP_2
CONVENUTO
1 FATTO E DIRITTO
Con ricorso ritualmente depositato e notificato, parte ricorrente ha convenuto in giudizio l rassegnando le seguenti conclusioni: CP_2
“- Dichiarare il diritto di all'assegno ex art. 13, L.118/71 in misura di legge Parte_1
e a decorrere dal 01.06.2023, per l'effetto condanni l' a corrispondere a parte CP_2
ricorrente i ratei maturati e maturandi del diritto riconosciuto, oltre accessori a decorrere dal 120° giorno dalla visita di revisione sui ratei arretrati dalle singole scadenze al saldo.
Vinte le spese di giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto avvocato antistatario”.
Con memoria tempestivamente depositata, si è costituito l' , il quale ha chiesto CP_2 dichiararsi cessata la materia del contendere, rappresentando che “La sede di Roma CP_2
Flaminio, competente per territorio, provvedeva, in data 03.06.2025, alla liquidazione dei ratei spettanti alla ricorrente dal 01.06.2023 al 31.05.2025 (si veda allegato), per la complessiva somma di € 8.543,29; che il pagamento della suddetta somma è stato effettuato con la rata di pensione di giugno 2025, con valuta 20.06.2025 (si veda allegato), per complessivi e 8.933,27; che, a decorrere dalla rata di giugno 2025, la prestazione risulta regolarmente in pagamento”.
Stante la sua natura documentale, la causa è stata discussa e decisa mediante deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
Il ricorso è fondato.
Occorre innanzitutto premettere che risulta pacifico e non contestato tra le parti la sussistenza del diritto di parte ricorrente al pagamento dei suddetti ratei, come meglio esplicitato nel ricorso.
Le parti hanno quindi concordemente chiesto la cessazione della materia del contendere.
Su conforme richiesta delle parti deve dunque dichiararsi la cessazione della materia del contendere essendo venuta meno la ragione sostanziale del conflitto a causa dell'intervenuto pagamento da parte dell' della prestazione oggetto del ricorso. CP_2
In assenza di accordo sulle spese, rilevato che occorre procedere in base al principio della soccombenza virtuale e ritenuto che l'introduzione del presente giudizio è imputabile all' , il quale, riconoscendo la fondatezza della pretesa ha provveduto al pagamento di CP_2
quanto richiesto e considerato che tale corresponsione è intervenuta nel mese di giugno 2025,
2 in epoca successiva al deposito e notifica del ricorso, avvenuto il 24 febbraio 2025, deve disporsi la condanna dell'Istituto al pagamento delle spese di lite.
In particolare, le spese di lite si liquidano come da dispositivo, in considerazione della natura della controversia (causa di previdenza) e dello scaglione di riferimento individuato in base al valore della domanda nei limiti della prestazione riconosciuta, tenendo conto dei valori minimi in considerazione della assenza di particolari questioni di fatto e di diritto (serialità del tipo di contenzioso), ed esclusa la fase istruttoria, sulla base del nuovo D.M. n. 147 del
2022, in vigore dal 23 ottobre 2022.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- condanna l' al pagamento delle spese di lite che si liquidano in euro 1.865,00, oltre CP_2
rimborso forfetario delle spese pari al 15%, I.V.A. e C.P.A., da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Rieti, 3 luglio 2025
Il Giudice
dott. Alessio Marinelli
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