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Sentenza 16 ottobre 2025
Sentenza 16 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 16/10/2025, n. 3083 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 3083 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SECONDA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, giudice dott. Andrea Loffredo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel giudizio iscritto al n.° 2250 del reg. gen. affari contenziosi dell'anno 2017 promosso da e , quali eredi di , Parte_1 Parte_2 Persona_1
rappresentati e difesi dall'avv. Anita Gallo
attori contro
, rappresentata e difesa dall'avv. Romano Controparte_1
Ciccone
, rappresentata e difesa dall'avv. Luisa Panariello Controparte_2
convenute
Avente ad
OGGETTO: risarcimento da danni a cose
CONCLUSIONI
Quelle riportate nelle note scritte in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 16.01.2025, qui da intendersi richiamate e trascritte
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta in conformità a quanto disposto dal testo dell'art. 132 c.p.c., così come modificato dalla l. n. 69/2009, mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. Per consolidata giurisprudenza del S.C. il giudice, nel motivare concisamente la sentenza, non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le quaestiones sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni – di fatto e di diritto – rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata.
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in Persona_1
giudizio e la per ottenere il risarcimento Controparte_2 Controparte_3
dei danni subiti dalla ditta di in seguito all'incendio CP_4 Persona_1
propagatosi il giorno 18.12.2012 alle ore 03.00 circa dall'autovettura Citroen
Zara tg LU523717, di proprietà della convenuta, e che distruggeva i capannoni della ditta siti in Scafati alla via D. Alighieri. Vinte le spese del giudizio. CP_4
Si costituiva regolarmente in giudizio, con comparsa di costituzione e risposta, la , la quale contestava la domanda introduttiva di lite in Controparte_3
quanto inammissibile, improcedibile ed infondata nei suoi presupposti di fatto e di diritto.
Nel costituirsi in giudizio tardivamente la convenuta Controparte_2
disconosceva il contenuto della dichiarazione datata 15.09.2015 a sua firma, depositata dalla Compagnia in data 10.07.2017, perché nettamente CP_1
contrastante con quanto la stessa aveva dichiarato un mese prima (01.08.2015) alla stessa Compagnia di assicurazione a mezzo mail del 04.08.2015, CP_1
ovvero che la causa dell'incendio era da attribuire ad un corto circuito o altra causa sconosciuta, partita dalla vettura di sua proprietà, andata distrutta.
così concludeva: Controparte_2
- nell'ipotesi in cui il giudicante dovesse accogliere la domanda attorea e ritenere sussistente la responsabilità solidale della e della CP_1 CP_2
- dichiarare, nei rapporti interni fra gli obbligati in solido, l'intera obbligazione risarcitoria (100%) a carico della;
Controparte_3 - accogliere la domanda di manleva nei confronti della condannando CP_1
quest'ultima a tenere la indenne da quanto andrà a sborsare per capitale, CP_2
interessi e spese derivanti da un eventuale sentenza a favore di parte attrice.
Concessi i termini ex art. 183 comma 6 cpc, ammessa la prova orale, escussi i testi ed assunto l'interrogatorio formale di , disposta ed espletata Controparte_2
ctu, intervenuti gli eredi di deceduto nel corso del giudizio, la Persona_1
causa veniva rinviata all'udienza a trattazione scritta di precisazione delle conclusioni del 16.01.2025, all'esito della quale veniva riservata in decisione con la concessione dei termini ordinari ex art. 190 cpc.
Innanzitutto, per quanto attiene alla asserita nullità dell'atto di citazione per difetto dell'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda, ai sensi dell'art. 163, co. 3, n. 4 c.p.c., tale eccezione è destituita di fondamento. L'atto di citazione, difatti, circoscrive chiaramente i fatti indicati a sostegno della domanda, e, nel caso di specie, le circostanze di fatto richiamate a sostegno della pretesa e contenute nella citazione sono idonee a consentire al convenuto di apprestare la propria linea di difesa, attraverso la descrizione del fatto dedotto nelle sue caratteristiche essenziali.
Venendo al merito, la domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
Il CTU nominato, Ing. con motivazione condivisibile dal punto di vista Per_2
logico e tecnico, ha ritenuto “In virtù di quanto sopra esposto, il sottoscritto
CTU, in merito alla causa dell'incendio e le relative responsabilità può affermare che il veicolo, di proprietà della convenuta , Controparte_2
assicurato con la convenuta per cause imprecisate prendeva Controparte_3
fuoco e le fiamme si propagavano all'immobile di proprietà attorea sig.
[...]
“ Per_1
Si rileva che la CTU non si discosta molto da quanto accertato e quantificato dallo stesso consulente nominato all'epoca dei fatti dalla Ing. Controparte_5
nella prima perizia effettuata, tra l'altro mai formalmente contestata né Per_3
disconosciuta dalla compagnia convenuta. Allo stesso modo la Compagnia convenuta non ha mai disconosciuto né contestato il sinistro così come denunciato, ovvero non è contestata la circostanza che l'incendio dell'opificio sia stato causato dall'incendio propagatosi dal veicolo Citroen ZA, tant'è che inizialmente comunicava di non poter formulare alcuna offerta in quanto l'incendio del veicolo da loro assicurato era dovuto non a causa accidentali ma ad atto doloso di terzi;
circostanza quest'ultima smentita dalle indagini svolte dalla Procura e riportate dal CTU nella perizia ma anche dalle dichiarazioni testimoniali;
dal fascicolo del procedimento penale si evince, infatti, che lo stesso è stato archiviato in data 04.12.2014 in quanto non è stata accertata la natura dolosa dell'incendio.
Per quanto concerne la prova orale, si rileva che il teste , Testimone_1
escusso all'udienza del 06.12.2018, riferiva quanto segue: “sono a conoscenza dell'incendio della notte tra il 17 e 18 dicembre nella proprietà perché CP_2
abito a destra della proprietà di parte attrice, il capannone è posto di fronte casa mia, sebbene con visuale obliqua”. “Mentre stavo andando in bagno vidi dei bagliori ed ho visto una macchina, una Citroen bianca, un vecchio modello, posta di fronte al capannone della famiglia con delle fiamme”. CP_2
“Nell'immediato chiamai subito i Vigili del Fuoco, poi, vestitomi, mi sono avvicinato sui luoghi dell'incendio”. “La macchina Citroen è parcheggiata sempre nello stesso posto, ovvero antistante il suddetto capannone”. “Posso dire che la sera la machina non era lì, erano circa le 23.15 allorchè io tornai a casa dal lavoro e feci caso che non c'era”. “Posso dire che quando mi sono affacciato dal balcone di casa mia la macchina presentava delle fiamme ma non ho visto fiamme anche dal capannone”. “Posso dire che quella sera dal capannone non provenivano né rumori né luce”. “Il capannone dopo l'avvento dei Vigili del fuoco collassò su se stesso”.
Sempre all'udienza del 06.12.2018 veniva escusso anche il teste della difesa di
, il sig. il quale riferiva “Io abito circa Controparte_2 Testimone_2
trecento metri dalla proprietà e ho visto le fiamme da casa mia che hanno CP_2 interessato il capannone della famiglia poi ho notato dopo mezz'ora che CP_2
queste hanno interessato anche la casa della famiglia . “Ho visto sempre CP_2
parcheggiata la Citroen ZA sotto la pensilina antistante il capannone della famiglia . “Visto l'incendio mi sono avvicinato e arrivai poco prima dei CP_2
pompieri, nella confusione generale delle fiamme e del fumo non sono riuscito
a distinguere se antistante il capannone vi era la macchina Citroen ZA, quando io mi avvicinai le fiamme erano già molto alte, posso dire che la mattina dopo mi sono recato sul posto e la carcassa della macchina era nello spazio antistante l'opificio industriale”. “Non so dire se al momento dell'incendio la produzione era ferma, di notte però non hanno mai lavorato”.
Anche il teste di parte convenuta, escusso all'udienza del Tes_3
14.11.2019, riferiva “Quella sera ero uscito con ed abbiamo usato la Pt_2
macchina della zia, una Citroen ZA di colore bianca. Preciso che ci siamo ritirati molto tardi, erano quasi le due di notte”. “Preciso che usavamo spesso quella vettura e la lasciavamo sempre allo stesso posto cioè all'ingresso della fabbrica”. “Preciso che, dopo aver posato la macchina, io e ci siamo Pt_2
trattenuti un altro quarto d'ora circa a parlare e poi mi sono ritirato. Preciso che abito a circa 10 mt dalla fabbrica del sig. Quando sono tornato a CP_2
casa mi sono svestito e sono andato in bagno;
dopo circa mezz'ora, intanto si erano fatte le tre circa di notte, dalla finestra ho visto un bagliore, una luce molto intensa che proveniva dallo spiazzale della fabbrica. Immediatamente mi sono rivestito e sono corso a vedere cosa fosse successo. Ricordo che quando sono arrivato nel piazzale ho visto che la macchina era tutto un fuoco e quel fuoco aveva già raggiunto il capannone. In pochissimo tempo l'incendio si è esteso a tutta la fabbrica ed anche alle abitazioni che si trovano sopra”. Lo stesso teste conferma le circostanze di cui alla memoria difensiva II termine dell'attore, senza cadere in contraddizioni ed in linea con quanto dichiarato dagli altri testi ed in particolare “Confermo il capo n. 5) della memoria dell'avv. Gallo
(vero è che all'interno dell'opificio al momento dell'incendio tutto era spento: impianto elettrico, macchinari, in quanto la produzione era ferma) e preciso che la lavorazione della fabbrica la notte era sempre ferma”.
Allo stesso modo il teste escusso in pari udienza, confermava Testimone_4
tutte le circostanze di cui alla memoria difensiva II termine di parte attrice, in linea con quanto dichiarato dagli altri testi.
Si rileva ancora che, all'udienza del 06.12.2018 era presente la convenuta,
[...]
, per rendere l'interrogatorio formale. La stessa, interrogata sui capi CP_2
articolati nella memoria istruttoria III termine di parte attrice, confermava la circostanza di cui al capo n.1), ovvero che era vero che in data 01.08.2015 aveva rilasciato una dichiarazione, sottoscritta di suo pugno, in cui affermava che la causa dell'incendio era da attribuire ad un corto circuito o altra causa sconosciuta partita dalla vettura di sua proprietà, andata distrutta nello stesso incendio;
che il veicolo Citroen ZA era parcheggiato in prossimità dell'opificio; che non riconosceva come sua la dichiarazione esibita e allegata alla produzione della del 15.09.2015, riconoscendo solo quella datata 01.08.2015; che il CP_1
documento del 15.09.2015 non era stato firmato da lei e non corrispondeva al vero quanto in esso contenuto in quanto l'incendio si era propagato dalla macchina.
A tal proposito si rileva che le risposte all'interrogatorio formale hanno valore confessorio ove la parte affermi la verità di circostanze a lei sfavorevoli, come nel caso di specie.
A fondamento della domanda, quindi, parte attrice ha dimostrato, sia con l'ausilio della CTU espletata che con la prova orale (compreso l'interrogatorio formale), il nesso di causalità che lega i danni lamentati all'evento descritto, ovvero che la causa principale dell'incendio dell'opificio è da attribuire all'incendio del veicolo Citroen ZA tg. LU523717, di proprietà di
[...]
ed assicurato all'epoca del sinistro con la . CP_2 Controparte_3 Da quanto sopra chiarito, ne discende inequivocabilmente l'operatività della polizza, in quanto la responsabilità è da collegare alla circolazione del veicolo (e non a condotte dolose o ad eventi interni al capannone) e, di conseguenza, la convenuta compagnia, , non è esonerata dalla relativa Controparte_3
responsabilità, anzi è tenuta a risarcire i danni derivanti a terzi dall'incendio propagatosi dal veicolo in sosta, in applicazione delle norme sull'assicurazione obbligatoria della R.C.A.
Venendo al quantum debeatur, il CTU ha esaminato entrambe le relazioni tecniche di parte riscontrandone delle criticità ed operando una propria valutazione sulla base della documentazione in atti con criteri condivisibili.
Peraltro, la seguente quantificazione del CTU non si discosta di molto da quella del fiduciario della compagnia:
-Capannone completamente distrutto + € 45.415,97
-Valore di ricostruzione parte muraria ed impianti + € 76.955,66
Totale interventi € 122.371,63
-IVA 22% + € 26.921,75
-Valore delle rimanenze + € 232.571,00
-A detrarre vendita rottami: € 5.475,00 + € 2.850,00 -- € 8.325,00
Totale € 373.539,38
Tale somma va posta in solido a carico delle parti convenute mentre la domanda di manleva proposta da va dichiarata inammissibile in quanto Controparte_2
tardiva.
Le spese, comprese quelle di CTU, seguono la soccombenza e vanno liquidate in relazione al valore della causa (fra euro 260.001,00 ed euro 520.000,00) ed alle fasi svolte (studio, introduttiva, trattazione e conclusionale).
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) Accoglie la domanda attorea e, per l'effetto, condanna in solido le convenute al pagamento in favore degli attori della somma di euro 373.539,38, oltre interessi e rivalutazione monetaria dall'evento al soddisfo calcolati secondo i criteri previsti da Cass. S.U. sentenza n. 1712/95.
2) Rigetta ogni altra domanda.
3) Condanna in solido le convenute al pagamento in favore degli attori delle spese del giudizio, che liquida in euro 22.457,00 per compensi di difesa, oltre rimborso contributo unificato e marca da bollo, rimborso spese di CTU, rimborso spese generali, cpa ed iva come per legge, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Così deciso in Nocera Inferiore il 15/10/2025
Il Giudice dott. Andrea Loffredo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SECONDA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, giudice dott. Andrea Loffredo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel giudizio iscritto al n.° 2250 del reg. gen. affari contenziosi dell'anno 2017 promosso da e , quali eredi di , Parte_1 Parte_2 Persona_1
rappresentati e difesi dall'avv. Anita Gallo
attori contro
, rappresentata e difesa dall'avv. Romano Controparte_1
Ciccone
, rappresentata e difesa dall'avv. Luisa Panariello Controparte_2
convenute
Avente ad
OGGETTO: risarcimento da danni a cose
CONCLUSIONI
Quelle riportate nelle note scritte in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 16.01.2025, qui da intendersi richiamate e trascritte
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta in conformità a quanto disposto dal testo dell'art. 132 c.p.c., così come modificato dalla l. n. 69/2009, mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. Per consolidata giurisprudenza del S.C. il giudice, nel motivare concisamente la sentenza, non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le quaestiones sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni – di fatto e di diritto – rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata.
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in Persona_1
giudizio e la per ottenere il risarcimento Controparte_2 Controparte_3
dei danni subiti dalla ditta di in seguito all'incendio CP_4 Persona_1
propagatosi il giorno 18.12.2012 alle ore 03.00 circa dall'autovettura Citroen
Zara tg LU523717, di proprietà della convenuta, e che distruggeva i capannoni della ditta siti in Scafati alla via D. Alighieri. Vinte le spese del giudizio. CP_4
Si costituiva regolarmente in giudizio, con comparsa di costituzione e risposta, la , la quale contestava la domanda introduttiva di lite in Controparte_3
quanto inammissibile, improcedibile ed infondata nei suoi presupposti di fatto e di diritto.
Nel costituirsi in giudizio tardivamente la convenuta Controparte_2
disconosceva il contenuto della dichiarazione datata 15.09.2015 a sua firma, depositata dalla Compagnia in data 10.07.2017, perché nettamente CP_1
contrastante con quanto la stessa aveva dichiarato un mese prima (01.08.2015) alla stessa Compagnia di assicurazione a mezzo mail del 04.08.2015, CP_1
ovvero che la causa dell'incendio era da attribuire ad un corto circuito o altra causa sconosciuta, partita dalla vettura di sua proprietà, andata distrutta.
così concludeva: Controparte_2
- nell'ipotesi in cui il giudicante dovesse accogliere la domanda attorea e ritenere sussistente la responsabilità solidale della e della CP_1 CP_2
- dichiarare, nei rapporti interni fra gli obbligati in solido, l'intera obbligazione risarcitoria (100%) a carico della;
Controparte_3 - accogliere la domanda di manleva nei confronti della condannando CP_1
quest'ultima a tenere la indenne da quanto andrà a sborsare per capitale, CP_2
interessi e spese derivanti da un eventuale sentenza a favore di parte attrice.
Concessi i termini ex art. 183 comma 6 cpc, ammessa la prova orale, escussi i testi ed assunto l'interrogatorio formale di , disposta ed espletata Controparte_2
ctu, intervenuti gli eredi di deceduto nel corso del giudizio, la Persona_1
causa veniva rinviata all'udienza a trattazione scritta di precisazione delle conclusioni del 16.01.2025, all'esito della quale veniva riservata in decisione con la concessione dei termini ordinari ex art. 190 cpc.
Innanzitutto, per quanto attiene alla asserita nullità dell'atto di citazione per difetto dell'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda, ai sensi dell'art. 163, co. 3, n. 4 c.p.c., tale eccezione è destituita di fondamento. L'atto di citazione, difatti, circoscrive chiaramente i fatti indicati a sostegno della domanda, e, nel caso di specie, le circostanze di fatto richiamate a sostegno della pretesa e contenute nella citazione sono idonee a consentire al convenuto di apprestare la propria linea di difesa, attraverso la descrizione del fatto dedotto nelle sue caratteristiche essenziali.
Venendo al merito, la domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
Il CTU nominato, Ing. con motivazione condivisibile dal punto di vista Per_2
logico e tecnico, ha ritenuto “In virtù di quanto sopra esposto, il sottoscritto
CTU, in merito alla causa dell'incendio e le relative responsabilità può affermare che il veicolo, di proprietà della convenuta , Controparte_2
assicurato con la convenuta per cause imprecisate prendeva Controparte_3
fuoco e le fiamme si propagavano all'immobile di proprietà attorea sig.
[...]
“ Per_1
Si rileva che la CTU non si discosta molto da quanto accertato e quantificato dallo stesso consulente nominato all'epoca dei fatti dalla Ing. Controparte_5
nella prima perizia effettuata, tra l'altro mai formalmente contestata né Per_3
disconosciuta dalla compagnia convenuta. Allo stesso modo la Compagnia convenuta non ha mai disconosciuto né contestato il sinistro così come denunciato, ovvero non è contestata la circostanza che l'incendio dell'opificio sia stato causato dall'incendio propagatosi dal veicolo Citroen ZA, tant'è che inizialmente comunicava di non poter formulare alcuna offerta in quanto l'incendio del veicolo da loro assicurato era dovuto non a causa accidentali ma ad atto doloso di terzi;
circostanza quest'ultima smentita dalle indagini svolte dalla Procura e riportate dal CTU nella perizia ma anche dalle dichiarazioni testimoniali;
dal fascicolo del procedimento penale si evince, infatti, che lo stesso è stato archiviato in data 04.12.2014 in quanto non è stata accertata la natura dolosa dell'incendio.
Per quanto concerne la prova orale, si rileva che il teste , Testimone_1
escusso all'udienza del 06.12.2018, riferiva quanto segue: “sono a conoscenza dell'incendio della notte tra il 17 e 18 dicembre nella proprietà perché CP_2
abito a destra della proprietà di parte attrice, il capannone è posto di fronte casa mia, sebbene con visuale obliqua”. “Mentre stavo andando in bagno vidi dei bagliori ed ho visto una macchina, una Citroen bianca, un vecchio modello, posta di fronte al capannone della famiglia con delle fiamme”. CP_2
“Nell'immediato chiamai subito i Vigili del Fuoco, poi, vestitomi, mi sono avvicinato sui luoghi dell'incendio”. “La macchina Citroen è parcheggiata sempre nello stesso posto, ovvero antistante il suddetto capannone”. “Posso dire che la sera la machina non era lì, erano circa le 23.15 allorchè io tornai a casa dal lavoro e feci caso che non c'era”. “Posso dire che quando mi sono affacciato dal balcone di casa mia la macchina presentava delle fiamme ma non ho visto fiamme anche dal capannone”. “Posso dire che quella sera dal capannone non provenivano né rumori né luce”. “Il capannone dopo l'avvento dei Vigili del fuoco collassò su se stesso”.
Sempre all'udienza del 06.12.2018 veniva escusso anche il teste della difesa di
, il sig. il quale riferiva “Io abito circa Controparte_2 Testimone_2
trecento metri dalla proprietà e ho visto le fiamme da casa mia che hanno CP_2 interessato il capannone della famiglia poi ho notato dopo mezz'ora che CP_2
queste hanno interessato anche la casa della famiglia . “Ho visto sempre CP_2
parcheggiata la Citroen ZA sotto la pensilina antistante il capannone della famiglia . “Visto l'incendio mi sono avvicinato e arrivai poco prima dei CP_2
pompieri, nella confusione generale delle fiamme e del fumo non sono riuscito
a distinguere se antistante il capannone vi era la macchina Citroen ZA, quando io mi avvicinai le fiamme erano già molto alte, posso dire che la mattina dopo mi sono recato sul posto e la carcassa della macchina era nello spazio antistante l'opificio industriale”. “Non so dire se al momento dell'incendio la produzione era ferma, di notte però non hanno mai lavorato”.
Anche il teste di parte convenuta, escusso all'udienza del Tes_3
14.11.2019, riferiva “Quella sera ero uscito con ed abbiamo usato la Pt_2
macchina della zia, una Citroen ZA di colore bianca. Preciso che ci siamo ritirati molto tardi, erano quasi le due di notte”. “Preciso che usavamo spesso quella vettura e la lasciavamo sempre allo stesso posto cioè all'ingresso della fabbrica”. “Preciso che, dopo aver posato la macchina, io e ci siamo Pt_2
trattenuti un altro quarto d'ora circa a parlare e poi mi sono ritirato. Preciso che abito a circa 10 mt dalla fabbrica del sig. Quando sono tornato a CP_2
casa mi sono svestito e sono andato in bagno;
dopo circa mezz'ora, intanto si erano fatte le tre circa di notte, dalla finestra ho visto un bagliore, una luce molto intensa che proveniva dallo spiazzale della fabbrica. Immediatamente mi sono rivestito e sono corso a vedere cosa fosse successo. Ricordo che quando sono arrivato nel piazzale ho visto che la macchina era tutto un fuoco e quel fuoco aveva già raggiunto il capannone. In pochissimo tempo l'incendio si è esteso a tutta la fabbrica ed anche alle abitazioni che si trovano sopra”. Lo stesso teste conferma le circostanze di cui alla memoria difensiva II termine dell'attore, senza cadere in contraddizioni ed in linea con quanto dichiarato dagli altri testi ed in particolare “Confermo il capo n. 5) della memoria dell'avv. Gallo
(vero è che all'interno dell'opificio al momento dell'incendio tutto era spento: impianto elettrico, macchinari, in quanto la produzione era ferma) e preciso che la lavorazione della fabbrica la notte era sempre ferma”.
Allo stesso modo il teste escusso in pari udienza, confermava Testimone_4
tutte le circostanze di cui alla memoria difensiva II termine di parte attrice, in linea con quanto dichiarato dagli altri testi.
Si rileva ancora che, all'udienza del 06.12.2018 era presente la convenuta,
[...]
, per rendere l'interrogatorio formale. La stessa, interrogata sui capi CP_2
articolati nella memoria istruttoria III termine di parte attrice, confermava la circostanza di cui al capo n.1), ovvero che era vero che in data 01.08.2015 aveva rilasciato una dichiarazione, sottoscritta di suo pugno, in cui affermava che la causa dell'incendio era da attribuire ad un corto circuito o altra causa sconosciuta partita dalla vettura di sua proprietà, andata distrutta nello stesso incendio;
che il veicolo Citroen ZA era parcheggiato in prossimità dell'opificio; che non riconosceva come sua la dichiarazione esibita e allegata alla produzione della del 15.09.2015, riconoscendo solo quella datata 01.08.2015; che il CP_1
documento del 15.09.2015 non era stato firmato da lei e non corrispondeva al vero quanto in esso contenuto in quanto l'incendio si era propagato dalla macchina.
A tal proposito si rileva che le risposte all'interrogatorio formale hanno valore confessorio ove la parte affermi la verità di circostanze a lei sfavorevoli, come nel caso di specie.
A fondamento della domanda, quindi, parte attrice ha dimostrato, sia con l'ausilio della CTU espletata che con la prova orale (compreso l'interrogatorio formale), il nesso di causalità che lega i danni lamentati all'evento descritto, ovvero che la causa principale dell'incendio dell'opificio è da attribuire all'incendio del veicolo Citroen ZA tg. LU523717, di proprietà di
[...]
ed assicurato all'epoca del sinistro con la . CP_2 Controparte_3 Da quanto sopra chiarito, ne discende inequivocabilmente l'operatività della polizza, in quanto la responsabilità è da collegare alla circolazione del veicolo (e non a condotte dolose o ad eventi interni al capannone) e, di conseguenza, la convenuta compagnia, , non è esonerata dalla relativa Controparte_3
responsabilità, anzi è tenuta a risarcire i danni derivanti a terzi dall'incendio propagatosi dal veicolo in sosta, in applicazione delle norme sull'assicurazione obbligatoria della R.C.A.
Venendo al quantum debeatur, il CTU ha esaminato entrambe le relazioni tecniche di parte riscontrandone delle criticità ed operando una propria valutazione sulla base della documentazione in atti con criteri condivisibili.
Peraltro, la seguente quantificazione del CTU non si discosta di molto da quella del fiduciario della compagnia:
-Capannone completamente distrutto + € 45.415,97
-Valore di ricostruzione parte muraria ed impianti + € 76.955,66
Totale interventi € 122.371,63
-IVA 22% + € 26.921,75
-Valore delle rimanenze + € 232.571,00
-A detrarre vendita rottami: € 5.475,00 + € 2.850,00 -- € 8.325,00
Totale € 373.539,38
Tale somma va posta in solido a carico delle parti convenute mentre la domanda di manleva proposta da va dichiarata inammissibile in quanto Controparte_2
tardiva.
Le spese, comprese quelle di CTU, seguono la soccombenza e vanno liquidate in relazione al valore della causa (fra euro 260.001,00 ed euro 520.000,00) ed alle fasi svolte (studio, introduttiva, trattazione e conclusionale).
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) Accoglie la domanda attorea e, per l'effetto, condanna in solido le convenute al pagamento in favore degli attori della somma di euro 373.539,38, oltre interessi e rivalutazione monetaria dall'evento al soddisfo calcolati secondo i criteri previsti da Cass. S.U. sentenza n. 1712/95.
2) Rigetta ogni altra domanda.
3) Condanna in solido le convenute al pagamento in favore degli attori delle spese del giudizio, che liquida in euro 22.457,00 per compensi di difesa, oltre rimborso contributo unificato e marca da bollo, rimborso spese di CTU, rimborso spese generali, cpa ed iva come per legge, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Così deciso in Nocera Inferiore il 15/10/2025
Il Giudice dott. Andrea Loffredo