Articolo 11 del Decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 409
Articolo 10Articolo 12
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12 gennaio 1992
Art. 11. Indennita' di impiego 1. A decorrere dal 1› gennaio 1990, al personale della 1a e 2a qualifica dell'area professionale e' corrisposta una indennita' nelle seguenti misure annuali:

Qualifica Livello
- -
1a 1 L. 4.000.000
1a 2 L. 5.200.000
1a 3 L. 6.100.000
1a 4 L. 8.400.000
2a 1 L. 3.000.000
2a 2 L. 4.500.000
2a 3 L. 5.000.000
2a 4 L. 6.000.000
2. Tale indennita' remunera l'utilizzo del personale dell'area professionale nelle attivita' che, per esigenze di servizio, vengono svolte nei giorni lavorativi oltre l'orario ordinario di lavoro e l'impiego aggiuntivo in condizioni disagiate connesso alle attivita' specifiche dell'area professionale.
Entrata in vigore il 12 gennaio 1992