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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 11/12/2025, n. 1200 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 1200 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
n
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Seconda civile, composta dai Sigg.:
Dott. SE SE Presidente
Dott. Daniela Fedele Consigliere
Dott. LA TI Consigliere aus. rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile n.° 726/2024 R.G. promossa con atto di citazione notificato in data e posta in decisione all'udienza collegiale del 04/12/2024
d a
in persona dell'omonimo Parte_1 titolare , rappresentata e difesa dall'avv. CASALI Parte_1
MICHELE, elettivamente domiciliata in VIA CASTELFIDARDO, 7/A - 7/B 60035
JESI presso il suo studio.
APPELLANTI
c o n t r o
, rappresentata e difesa Controparte_1 dall'avv. FANELLI AGNESE e dall'avv. PAPALEO GIOVANNI, elettivamente domiciliati in VIA XXV APRILE 14 25121 BRESCIA presso lo studio di quest'ultimo.
APPELLATA
In punto: appello a sentenza n.°360/2024 del Tribunale di Cremona sezione speciale civile in data 21/05/2024
CONCLUSIONI
Dell'appellante:
“ in via preliminare: stante l'incompatibilità del giudizio a cognizione piena con le forme del procedimento semplificato di cui all'art. 281 decies e ss. c.p.c., fissare per la prosecuzione del giudizio di merito apposita udienza;
nel merito: per le motivazioni di cui in premessa, previo si opus mutamento del rito, pagina 1 di 8 accogliere il presente appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata n.
360/2024, pubblicata il 27.05.2024 dal Tribunale di Cremona, sezione speciale civile, nel procedimento R.G. n. 1171/2023, rideterminando la somma dovuta dall' nel minore importo di € 12.322,28. Pt_1 Parte_1
Con vittoria di spese, competenze e onorari di entrambi i gradi di giudizio. in via istruttoria: acquisire il fascicolo d'ufficio di primo grado ed ammettere
l'interrogatorio formale del legale rappresentante p.t. della e la Controparte_1 prova per testi richiesti in primo grado e non ammessi, come da comparsa di costituzione e da comparsa conclusionale depositati in primo grado, che qui si riporta integralmente: “1) “Vero che l'Azienda agricola F.LI RO, con sede legale in Contrada Botontano n. 6, OL (MN) ha ceduto a il Parte_1 suo credito nei confronti della per l'importo di € 22.558,24, come da Controparte_1
CP documento che si rammostra (all. 2)?”; 2) “Vero che la , in data 13.07.2022, era
a conoscenza di tale cessione, come da documento che si rammostra (all. 2)?”; 3)
“Vero che, in data 13.07.2022 il sig. responsabile amministrativo Testimone_1 della , ha scritto a mezzo email al sig. in Parte_2 Parte_1
CP merito all'asserito residuo credito della nei suoi confronti, come da documento che si rammostra (all. 3)?”; 4) “Vero che, dalla email inviata dal sig. Testimone_1 in data 13.07.2022 (all. 3), si evince chiaramente che la intendeva Controparte_1 compensare il proprio credito nei confronti dell' con il Parte_1
CP credito dell'Azienda Agricola F.LI RO nei confronti della stessa , ceduto a alla stessa data?”; 4) “Vero che, alla data del 29.06.2023, la Parte_1 [...] aveva già accettato la cessione del credito dell'Azienda agricola F.LI CP_1
CP RO nei confronti della stessa a ” 5) “Vero che il credito Parte_1 dell'Azienda Agricola F.LI RO nei confronti della ceduto a CP_1 ammontava a “l'importo presunto di € 22.558,24 (il valore Parte_1 effettivo verrà definito a raccolto terminato e fatturazione definita)”, come da documento che si rammostra (all. 2)?” 6) “Vero che, alla data del 14.12.2023, il sig. era debitore della per € 12.322,28, come da Parte_1 Controparte_1 documento che si rammostra (doc. 4 del ricorso)?”
Si indica quali testimoni: residente a [...]; Testimone_1
pagina 2 di 8 residente a [...], su tutti i capitoli;
Testimone_2 Tes_3
, con domicilio a Cingoli (MC), sui capitoli 1, 2, 5.”
[...]
Dell'appellata:
“In via principale: dichiarare l'inammissibilità dell'appello di controparte per violazione dell'art. 342, c. 1, nn. 1 e 3, C .p.c., in virtù dei rilievi esposti in narrativa
e comunque rigettarsi l'appello.
In via subordinata: dichiarare l'inammissibilità del primo “motivo di appello” di controparte per violazione dell'art. 342, c. 1, C.p.c., e la manifesta infondatezza del secondo motivo, poiché destituito di ogni fondamento giuridico e fattuale ed illegalmente proposto, con conseguente conferma della Sentenza del Tribunale di
Cremona n. 360/2024 del 27/05/2024.
Rigettarsi l'appello.
In via istruttoria: rigettare le istanze istruttorie formulate da controparte, in quanto irrilevanti e superflue per tutti i motivi esposti in narrativa e per la natura documentale della causa. In via istruttoria subordinata: si chiede ammettersi la prova per testi ed interpello del legale rappresentante della resistente, sulle circostanze di cui alla narrativa del Ricorso introduttivo in primo grado, ai punti da
1 a 7, da intendersi qui integralmente ritrascritti, tolti gli incisi valutativi, precedute dalle parole “vero che”, ed inoltre sulle seguenti: 8) Vero che in data 6/12/2022 ricevevo via e-mail dal Signor il documento 3) che mi si Parte_1 rammostra ( ; 9) Vero che in conseguenza di ciò con e-mail del Testimone_1
6/12/2022 inviavo all'avv. Giovanni Papaleo la richiesta di fermare il deposito degli atti, per valutare le richieste transattive di ( ; 10) Parte_1 Testimone_1
Vero che in data 14/12/2022 ricevevo altra e-mail da parte di Parte_1 contenente il doc. 4) che mi si rammostra ( ; 11) Vero che l'unico Testimone_1 parziale pagamento ricevuto dalla relativo Parte_1 all'accordo di filiera per la campagna 2021 – 2022, attiene alla fattura n. 738/21 emessa da per la minor somma di € 1.742,88 da imputarsi a deconto CP_1 della maggior somma lì portata, pari ad € 3.355,00 ( Testimone_1 [...]
. Si indicano a testi: da RO NT (MN); Per_1 Testimone_1
pagina 3 di 8 da CO (AN); da IE (RO); Tes_4 Testimone_2
da NA (CR). Persona_1
In ogni caso: con vittoria di spese ed onorari di entrambi i gradi di Giudizio e rifusione delle spese generali al 15%, Iva e Cpa come per legge”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. notificato in data 29.06.2023,
[...] chiedeva di condannare l' Controparte_1 Parte_1
a versarle la somma di € 25.594 Iva compresa, oltre € 143,53 per spese,
[...] oltre rivalutazione monetaria ed interessi moratori, dalla scadenza dei termini di pagamento di cui alle fatture elencate, sino al saldo effettivo, nonché, la ulteriore maggiorazione ex art. 4 del D.l. n.° 132/2014.
Deduceva la ricorrente di aver fornito alla resistente per le annualità 20021/2022 in base ad un accordo di filiera di cui l' era Parte_1 capofila, sementi varie di grano duro, fertilizzanti e concimi organici meglio dettagliati nelle fatture allegate (doc.1) per un importo complessivo di € 29.733,04 CP iva compresa;
da tale somma andavano detratti € 2.396,16 (per grano fornito a dalla resistente-doc. 2) ed € 1.742,88 (quale acconto versato sulla fatt. 738/21) residuava quindi un debito complessivo di € 25. 594,00.
La resistente riconosceva il suo debito, ma i tentativi di accomodamento stragiudiziale non sortivano effetto (docc. 3-4); in particolare, alla proposta formulata dalla debitrice in data 14/12/2022 (doc. 4) non seguiva alcun pagamento nei termini stabiliti.
Si costituiva la resistente che eccepiva in primis l'inammissibilità del ricorso ex art. 281 decies c.p.c. ritenendo necessario il mutamento del procedimento nel rito ordinario, non essendo la questione di pronta soluzione.
Nel merito, riteneva dovuta la minore somma di € 12.322,28 che aveva Pt_1
CP assunto l'impegno di versare con l'approvazione della (doc.4), entro il
23.01.2023.
Inoltre, per determinare correttamente i rapporti di dare-avere, andava valutato che in pagina 4 di 8 data 13 luglio 2022, l'Azienda Agricola F.LI RO (appartenente alla stessa filiera delle parti), aveva ceduto a un credito verso la ricorrente, Parte_1 comunicandole la cessione ex art. 1264 c.c. (doc..2 fs Az agr.Marconi).
La causa era istruita documentalmente.
Con la sentenza gravata il Tribunale condannava a pagare in Parte_1
CP_ favore della ricorrente la somma di € 25.737,53 oltre interessi da conteggiare così come richiesto, oltre al rimborso delle spese di lite.
Riteneva il primo giudice che:
la resistente non aveva contestato, nè le forniture ricevute ed i relativi importi, né i costi di trasporto documentati nelle fatture;
l'eccezione sollevata da basata sulla cessione del credito (13.07.2022- doc. Pt_1
2), non poteva essere accolta stante la sua genericità, dato che in essa si parlava di un credito presunto la cui entità reale era suo onere dimostrare.
Avverso la sentenza l'Azienda Agricola in persona dell'omonimo titolare Pt_1
proponeva appello reiterando le domande già svolte in primo grado.
[...]
Si costituiva l'appellata che insisteva per il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza gravata.
All'udienza collegiale ex art. 352 c.p.c. del 26/11/2025 la causa era trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo l'appellante censura la mancata dichiarazione di inammissibilità da parte del giudice del rito semplificato introdotto ex art. 281 decies
c.p.c..
Ripropone le medesime obiezioni già svolte ritenendo che dovesse essere mutato il rito in ordinario, stante la necessità di ulteriore istruttoria orale per la cui ammissione insiste.
Con il secondo motivo critica la sentenza, laddove, il Tribunale riteneva che l'assenza di contestazioni da parte di relativamente alle forniture ex adverso Pt_1 pagina 5 di 8 fatturate imponeva al giudice “di riconoscere, in favore dell'attrice, il maggior credito già indicato” e non la somma inferiore determinata da dato che la Pt_1 mancata contestazione della ricezione della merce non esclude che possa essere operata una compensazione tra le parti con un credito di altra natura.
Rammenta che in data 13 luglio 2022, l' Controparte_2
(appartenente alla stessa filiera delle parti), cedeva a un credito Parte_1
CP verso , comunicandole la cessione ex art. 1264 c.c. (doc.2).
Tale comunicazione (“l' CEDE a Controparte_2 Pt_1
[…] il credito nei confronti della per l'importo presunto di
[...] CP_1 euro 22.558,24…”), a suo avviso, non può considerarsi generica.
CP A fronte poi delle sue due ricognizioni di debito olografe richiamate anche da nella produzione allegata (docc. 3-4), ribadisce di dovere alla stessa la sola somma di
12.322,28.
Se pure l'importo di cui alla citata scrittura privata (doc.2) fosse definito inizialmente come “presunto”, sostiene che sia stato poi confermato ed accettato da e da Pt_1
CP
.
Con il terzo motivo insiste per l'ammissione delle prove orali capitolate in primo grado finalizzate a confermare il contenuto della scrittura privata depositata, nonché
a chiarire l'entità esatta dal credito ceduto.
***
Il primo motivo va rigettato.
L'appellante si duole del fatto che il giudice di primo grado non abbia considerato CP inammissibile la scelta compiuta da di introdurre il giudizio con rito semplificato ex art.281 decies c.p.c. omettendo di mutare il rito in ordinario.
La Corte di Cassazione (n.° 22158/2019) ha avuto modo di chiarire che “il mancato mutamento del rito in primo grado coinvolgendo un'attività discrezionale del giudice, non si pone quale motivo di nuLItà del giudizio di primo grado per violazione dei diritti processuali e di difesa ” tanto più se si considera che le prove orali, se ritenute utili o necessarie, possono essere comunque assunte anche nel corso pagina 6 di 8 del procedimento semplificato, per il quale è comunque previsto lo svolgimento di un'istruttoria seppure non complessa.
Anche il secondo motivo va rigettato.
Come già correttamente evidenziato dal giudice di primo grado, non è stata mossa alcuna contestazione dall'appellante in ordine alla quantità di merce ed al suo CP relativo costo fornita da e contabilizzata nelle fatture emesse (per € 29.733,04) per le quali residuava un credito di € 25. 594 (a fronte di un acconto ricevuto e di grano ceduto a sua volta dall'azienda a . 2). Pt_1 CP_3
CP Tra l'altro dalla documentazione depositata in atti (doc. 4 fs ), richiamata dall'appellante e dallo stesso non contestata, si evince che , in data Parte_1
CP 14/12/2022, riconosceva un debito (della filiera di cui era capofila) verso addirittura superiore (€ 34.555,58) a quanto poi richiesto in giudizio, che lo stesso si impegnava a pagare in due tranches (con scadenza al 29/12/2022 e al 23/01/2023), dal momento che gli accordi precedenti (doc. 3 fs Az. che prevedevano il Pt_1 pagamento entro il 30/11/2022 non erano stati rispettati.
L'appellante non provvedeva, neppure, al pagamento della prima tranche tant'è che CP CP con pec del 10/01/2023 (doc.7 fs ) il legale di formalizzava la sua decadenza dal beneficio del termine concesso intimandole il pagamento dell'intera somma.
L'appellante non ha dato alcuna dimostrazione di avere versato somme a saldo del CP debito riconosciuto (doc. 4 fs ).
Si limita a richiamare in compensazione (doc. 2 fs Az Marconi) una cessione di credito datata 13/07/2022, rilasciata a suo favore da parte dell'Az. agricola Tes_3
il cui tenore, tuttavia, (“l' CEDE a
[...] Controparte_2
[…] il credito nei confronti della per l'importo Parte_1 CP_1 presunto di euro 22.558,24…il valore effettivo verrà definito a raccolto terminato e a fatturazione definita), non consente di ritenere l'importo in essa indicato certo, liquido o di pronta liquidazione, tale da consentire allo stato la compensazione giudiziale.
Detta cessione, infatti, menziona un importo solo presunto, la cui esatta pagina 7 di 8 determinazione veniva posticipata ad un momento successivo ed all'emissione di relativa fatturazione di cui però non è stata fornita prova.
Anche il terzo motivo va rigettato.
Non può infatti che confermarsi l'irrilevanza dei capitoli di prova richiesti a conferma della documentazione già agli atti, che nulla aggiungono a quanto in essa riportato, né chiedono di provare la liquidità o la pronta liquidazione del presunto credito ceduto.
Al rigetto dell'appello segue la condanna della parte appellante a rimborsare alla società appellata le spese del grado, alla cui liquidazione, di cui al dispositivo, si provvede in conformità ai criteri di cui alla tabella A approvata con D.M. n.° 147/22
(valore dichiarato da euro 12.322,28)
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia –Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'impugnazione avverso la sentenza n. 360/2024 del Tribunale di
Cremona sezione speciale civile in data 21/05/2024 così dispone:
- rigetta l'appello;
- condanna la parte appellante a rimborsare a parte appellata le spese del grado, che liquida in euro 1.134,00 per la “fase di studio”, euro 921,00 per la “fase introduttiva” ed euro 1.911,00 per la “fase decisionale”, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge;
- dichiara l'appellante tenuta al versamento di un importo pari a quello dovuto a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 10 dicembre 2025.
IL CONSIGLIERE AUSILIARIO EST.
LA TI IL PRESIDENTE
SE SE
pagina 8 di 8
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Seconda civile, composta dai Sigg.:
Dott. SE SE Presidente
Dott. Daniela Fedele Consigliere
Dott. LA TI Consigliere aus. rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile n.° 726/2024 R.G. promossa con atto di citazione notificato in data e posta in decisione all'udienza collegiale del 04/12/2024
d a
in persona dell'omonimo Parte_1 titolare , rappresentata e difesa dall'avv. CASALI Parte_1
MICHELE, elettivamente domiciliata in VIA CASTELFIDARDO, 7/A - 7/B 60035
JESI presso il suo studio.
APPELLANTI
c o n t r o
, rappresentata e difesa Controparte_1 dall'avv. FANELLI AGNESE e dall'avv. PAPALEO GIOVANNI, elettivamente domiciliati in VIA XXV APRILE 14 25121 BRESCIA presso lo studio di quest'ultimo.
APPELLATA
In punto: appello a sentenza n.°360/2024 del Tribunale di Cremona sezione speciale civile in data 21/05/2024
CONCLUSIONI
Dell'appellante:
“ in via preliminare: stante l'incompatibilità del giudizio a cognizione piena con le forme del procedimento semplificato di cui all'art. 281 decies e ss. c.p.c., fissare per la prosecuzione del giudizio di merito apposita udienza;
nel merito: per le motivazioni di cui in premessa, previo si opus mutamento del rito, pagina 1 di 8 accogliere il presente appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata n.
360/2024, pubblicata il 27.05.2024 dal Tribunale di Cremona, sezione speciale civile, nel procedimento R.G. n. 1171/2023, rideterminando la somma dovuta dall' nel minore importo di € 12.322,28. Pt_1 Parte_1
Con vittoria di spese, competenze e onorari di entrambi i gradi di giudizio. in via istruttoria: acquisire il fascicolo d'ufficio di primo grado ed ammettere
l'interrogatorio formale del legale rappresentante p.t. della e la Controparte_1 prova per testi richiesti in primo grado e non ammessi, come da comparsa di costituzione e da comparsa conclusionale depositati in primo grado, che qui si riporta integralmente: “1) “Vero che l'Azienda agricola F.LI RO, con sede legale in Contrada Botontano n. 6, OL (MN) ha ceduto a il Parte_1 suo credito nei confronti della per l'importo di € 22.558,24, come da Controparte_1
CP documento che si rammostra (all. 2)?”; 2) “Vero che la , in data 13.07.2022, era
a conoscenza di tale cessione, come da documento che si rammostra (all. 2)?”; 3)
“Vero che, in data 13.07.2022 il sig. responsabile amministrativo Testimone_1 della , ha scritto a mezzo email al sig. in Parte_2 Parte_1
CP merito all'asserito residuo credito della nei suoi confronti, come da documento che si rammostra (all. 3)?”; 4) “Vero che, dalla email inviata dal sig. Testimone_1 in data 13.07.2022 (all. 3), si evince chiaramente che la intendeva Controparte_1 compensare il proprio credito nei confronti dell' con il Parte_1
CP credito dell'Azienda Agricola F.LI RO nei confronti della stessa , ceduto a alla stessa data?”; 4) “Vero che, alla data del 29.06.2023, la Parte_1 [...] aveva già accettato la cessione del credito dell'Azienda agricola F.LI CP_1
CP RO nei confronti della stessa a ” 5) “Vero che il credito Parte_1 dell'Azienda Agricola F.LI RO nei confronti della ceduto a CP_1 ammontava a “l'importo presunto di € 22.558,24 (il valore Parte_1 effettivo verrà definito a raccolto terminato e fatturazione definita)”, come da documento che si rammostra (all. 2)?” 6) “Vero che, alla data del 14.12.2023, il sig. era debitore della per € 12.322,28, come da Parte_1 Controparte_1 documento che si rammostra (doc. 4 del ricorso)?”
Si indica quali testimoni: residente a [...]; Testimone_1
pagina 2 di 8 residente a [...], su tutti i capitoli;
Testimone_2 Tes_3
, con domicilio a Cingoli (MC), sui capitoli 1, 2, 5.”
[...]
Dell'appellata:
“In via principale: dichiarare l'inammissibilità dell'appello di controparte per violazione dell'art. 342, c. 1, nn. 1 e 3, C .p.c., in virtù dei rilievi esposti in narrativa
e comunque rigettarsi l'appello.
In via subordinata: dichiarare l'inammissibilità del primo “motivo di appello” di controparte per violazione dell'art. 342, c. 1, C.p.c., e la manifesta infondatezza del secondo motivo, poiché destituito di ogni fondamento giuridico e fattuale ed illegalmente proposto, con conseguente conferma della Sentenza del Tribunale di
Cremona n. 360/2024 del 27/05/2024.
Rigettarsi l'appello.
In via istruttoria: rigettare le istanze istruttorie formulate da controparte, in quanto irrilevanti e superflue per tutti i motivi esposti in narrativa e per la natura documentale della causa. In via istruttoria subordinata: si chiede ammettersi la prova per testi ed interpello del legale rappresentante della resistente, sulle circostanze di cui alla narrativa del Ricorso introduttivo in primo grado, ai punti da
1 a 7, da intendersi qui integralmente ritrascritti, tolti gli incisi valutativi, precedute dalle parole “vero che”, ed inoltre sulle seguenti: 8) Vero che in data 6/12/2022 ricevevo via e-mail dal Signor il documento 3) che mi si Parte_1 rammostra ( ; 9) Vero che in conseguenza di ciò con e-mail del Testimone_1
6/12/2022 inviavo all'avv. Giovanni Papaleo la richiesta di fermare il deposito degli atti, per valutare le richieste transattive di ( ; 10) Parte_1 Testimone_1
Vero che in data 14/12/2022 ricevevo altra e-mail da parte di Parte_1 contenente il doc. 4) che mi si rammostra ( ; 11) Vero che l'unico Testimone_1 parziale pagamento ricevuto dalla relativo Parte_1 all'accordo di filiera per la campagna 2021 – 2022, attiene alla fattura n. 738/21 emessa da per la minor somma di € 1.742,88 da imputarsi a deconto CP_1 della maggior somma lì portata, pari ad € 3.355,00 ( Testimone_1 [...]
. Si indicano a testi: da RO NT (MN); Per_1 Testimone_1
pagina 3 di 8 da CO (AN); da IE (RO); Tes_4 Testimone_2
da NA (CR). Persona_1
In ogni caso: con vittoria di spese ed onorari di entrambi i gradi di Giudizio e rifusione delle spese generali al 15%, Iva e Cpa come per legge”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. notificato in data 29.06.2023,
[...] chiedeva di condannare l' Controparte_1 Parte_1
a versarle la somma di € 25.594 Iva compresa, oltre € 143,53 per spese,
[...] oltre rivalutazione monetaria ed interessi moratori, dalla scadenza dei termini di pagamento di cui alle fatture elencate, sino al saldo effettivo, nonché, la ulteriore maggiorazione ex art. 4 del D.l. n.° 132/2014.
Deduceva la ricorrente di aver fornito alla resistente per le annualità 20021/2022 in base ad un accordo di filiera di cui l' era Parte_1 capofila, sementi varie di grano duro, fertilizzanti e concimi organici meglio dettagliati nelle fatture allegate (doc.1) per un importo complessivo di € 29.733,04 CP iva compresa;
da tale somma andavano detratti € 2.396,16 (per grano fornito a dalla resistente-doc. 2) ed € 1.742,88 (quale acconto versato sulla fatt. 738/21) residuava quindi un debito complessivo di € 25. 594,00.
La resistente riconosceva il suo debito, ma i tentativi di accomodamento stragiudiziale non sortivano effetto (docc. 3-4); in particolare, alla proposta formulata dalla debitrice in data 14/12/2022 (doc. 4) non seguiva alcun pagamento nei termini stabiliti.
Si costituiva la resistente che eccepiva in primis l'inammissibilità del ricorso ex art. 281 decies c.p.c. ritenendo necessario il mutamento del procedimento nel rito ordinario, non essendo la questione di pronta soluzione.
Nel merito, riteneva dovuta la minore somma di € 12.322,28 che aveva Pt_1
CP assunto l'impegno di versare con l'approvazione della (doc.4), entro il
23.01.2023.
Inoltre, per determinare correttamente i rapporti di dare-avere, andava valutato che in pagina 4 di 8 data 13 luglio 2022, l'Azienda Agricola F.LI RO (appartenente alla stessa filiera delle parti), aveva ceduto a un credito verso la ricorrente, Parte_1 comunicandole la cessione ex art. 1264 c.c. (doc..2 fs Az agr.Marconi).
La causa era istruita documentalmente.
Con la sentenza gravata il Tribunale condannava a pagare in Parte_1
CP_ favore della ricorrente la somma di € 25.737,53 oltre interessi da conteggiare così come richiesto, oltre al rimborso delle spese di lite.
Riteneva il primo giudice che:
la resistente non aveva contestato, nè le forniture ricevute ed i relativi importi, né i costi di trasporto documentati nelle fatture;
l'eccezione sollevata da basata sulla cessione del credito (13.07.2022- doc. Pt_1
2), non poteva essere accolta stante la sua genericità, dato che in essa si parlava di un credito presunto la cui entità reale era suo onere dimostrare.
Avverso la sentenza l'Azienda Agricola in persona dell'omonimo titolare Pt_1
proponeva appello reiterando le domande già svolte in primo grado.
[...]
Si costituiva l'appellata che insisteva per il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza gravata.
All'udienza collegiale ex art. 352 c.p.c. del 26/11/2025 la causa era trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo l'appellante censura la mancata dichiarazione di inammissibilità da parte del giudice del rito semplificato introdotto ex art. 281 decies
c.p.c..
Ripropone le medesime obiezioni già svolte ritenendo che dovesse essere mutato il rito in ordinario, stante la necessità di ulteriore istruttoria orale per la cui ammissione insiste.
Con il secondo motivo critica la sentenza, laddove, il Tribunale riteneva che l'assenza di contestazioni da parte di relativamente alle forniture ex adverso Pt_1 pagina 5 di 8 fatturate imponeva al giudice “di riconoscere, in favore dell'attrice, il maggior credito già indicato” e non la somma inferiore determinata da dato che la Pt_1 mancata contestazione della ricezione della merce non esclude che possa essere operata una compensazione tra le parti con un credito di altra natura.
Rammenta che in data 13 luglio 2022, l' Controparte_2
(appartenente alla stessa filiera delle parti), cedeva a un credito Parte_1
CP verso , comunicandole la cessione ex art. 1264 c.c. (doc.2).
Tale comunicazione (“l' CEDE a Controparte_2 Pt_1
[…] il credito nei confronti della per l'importo presunto di
[...] CP_1 euro 22.558,24…”), a suo avviso, non può considerarsi generica.
CP A fronte poi delle sue due ricognizioni di debito olografe richiamate anche da nella produzione allegata (docc. 3-4), ribadisce di dovere alla stessa la sola somma di
12.322,28.
Se pure l'importo di cui alla citata scrittura privata (doc.2) fosse definito inizialmente come “presunto”, sostiene che sia stato poi confermato ed accettato da e da Pt_1
CP
.
Con il terzo motivo insiste per l'ammissione delle prove orali capitolate in primo grado finalizzate a confermare il contenuto della scrittura privata depositata, nonché
a chiarire l'entità esatta dal credito ceduto.
***
Il primo motivo va rigettato.
L'appellante si duole del fatto che il giudice di primo grado non abbia considerato CP inammissibile la scelta compiuta da di introdurre il giudizio con rito semplificato ex art.281 decies c.p.c. omettendo di mutare il rito in ordinario.
La Corte di Cassazione (n.° 22158/2019) ha avuto modo di chiarire che “il mancato mutamento del rito in primo grado coinvolgendo un'attività discrezionale del giudice, non si pone quale motivo di nuLItà del giudizio di primo grado per violazione dei diritti processuali e di difesa ” tanto più se si considera che le prove orali, se ritenute utili o necessarie, possono essere comunque assunte anche nel corso pagina 6 di 8 del procedimento semplificato, per il quale è comunque previsto lo svolgimento di un'istruttoria seppure non complessa.
Anche il secondo motivo va rigettato.
Come già correttamente evidenziato dal giudice di primo grado, non è stata mossa alcuna contestazione dall'appellante in ordine alla quantità di merce ed al suo CP relativo costo fornita da e contabilizzata nelle fatture emesse (per € 29.733,04) per le quali residuava un credito di € 25. 594 (a fronte di un acconto ricevuto e di grano ceduto a sua volta dall'azienda a . 2). Pt_1 CP_3
CP Tra l'altro dalla documentazione depositata in atti (doc. 4 fs ), richiamata dall'appellante e dallo stesso non contestata, si evince che , in data Parte_1
CP 14/12/2022, riconosceva un debito (della filiera di cui era capofila) verso addirittura superiore (€ 34.555,58) a quanto poi richiesto in giudizio, che lo stesso si impegnava a pagare in due tranches (con scadenza al 29/12/2022 e al 23/01/2023), dal momento che gli accordi precedenti (doc. 3 fs Az. che prevedevano il Pt_1 pagamento entro il 30/11/2022 non erano stati rispettati.
L'appellante non provvedeva, neppure, al pagamento della prima tranche tant'è che CP CP con pec del 10/01/2023 (doc.7 fs ) il legale di formalizzava la sua decadenza dal beneficio del termine concesso intimandole il pagamento dell'intera somma.
L'appellante non ha dato alcuna dimostrazione di avere versato somme a saldo del CP debito riconosciuto (doc. 4 fs ).
Si limita a richiamare in compensazione (doc. 2 fs Az Marconi) una cessione di credito datata 13/07/2022, rilasciata a suo favore da parte dell'Az. agricola Tes_3
il cui tenore, tuttavia, (“l' CEDE a
[...] Controparte_2
[…] il credito nei confronti della per l'importo Parte_1 CP_1 presunto di euro 22.558,24…il valore effettivo verrà definito a raccolto terminato e a fatturazione definita), non consente di ritenere l'importo in essa indicato certo, liquido o di pronta liquidazione, tale da consentire allo stato la compensazione giudiziale.
Detta cessione, infatti, menziona un importo solo presunto, la cui esatta pagina 7 di 8 determinazione veniva posticipata ad un momento successivo ed all'emissione di relativa fatturazione di cui però non è stata fornita prova.
Anche il terzo motivo va rigettato.
Non può infatti che confermarsi l'irrilevanza dei capitoli di prova richiesti a conferma della documentazione già agli atti, che nulla aggiungono a quanto in essa riportato, né chiedono di provare la liquidità o la pronta liquidazione del presunto credito ceduto.
Al rigetto dell'appello segue la condanna della parte appellante a rimborsare alla società appellata le spese del grado, alla cui liquidazione, di cui al dispositivo, si provvede in conformità ai criteri di cui alla tabella A approvata con D.M. n.° 147/22
(valore dichiarato da euro 12.322,28)
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia –Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'impugnazione avverso la sentenza n. 360/2024 del Tribunale di
Cremona sezione speciale civile in data 21/05/2024 così dispone:
- rigetta l'appello;
- condanna la parte appellante a rimborsare a parte appellata le spese del grado, che liquida in euro 1.134,00 per la “fase di studio”, euro 921,00 per la “fase introduttiva” ed euro 1.911,00 per la “fase decisionale”, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge;
- dichiara l'appellante tenuta al versamento di un importo pari a quello dovuto a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 10 dicembre 2025.
IL CONSIGLIERE AUSILIARIO EST.
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