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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 03/04/2025, n. 3383 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3383 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, sezione civile XIV, in persona della dr.ssa Maria Ludovica Russo, in funzione di giudice monocratico ha pronunziato la seguente:
S E N T E N Z A ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., nella causa civile iscritta al n. 13964 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023 avente ad oggetto: opposizione a precetto, riservata in decisione all'udienza dell'11.03.2025 e vertente
TRA
in persona del liquidatore p.t., Parte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Orlando, presso cui presso cui elettivamente domicilia, coma da procura in atti, opponente
E
rappresentato e difeso dall'Avv. Francesco De Maio, domiciliato Controparte_1 presso il domicilio digitale del medesimo difensore, come da procura in atti,
[...]
, Avv.to Francesco De Maio, Notaio CP_2 Persona_1
Opposti contumaci e (quali eredi di CP_3 Controparte_4 Persona_2
Opposti contumaci e Controparte_5 Controparte_6
Opposti contumaci
CONCLUSIONI
All'udienza dell'11.03.2025, i procuratori delle parti costituite si riportavano a tutte le conclusioni già depositate in atti, chiedendo la decisione.
il giudice 1 Maria Ludovica Russo MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
Con la citazione in atti, proponeva opposizione al precetto notificatole in CP_7 data 24.05.2023 ad opera di per € 43763,49, sulla base della sentenza Controparte_1 emessa dal Tribunale di Napoli, n. 4138/2023, agendo per sé e quale socio al 25% della Società
Azzurra sas cancellata dal registro delle Imprese.
In relazione a ciò, l'opponente affermava: come in realtà la società estinta (Azzurra sas) a
, allo stesso agli eredi di , CP_2 CP_1 Persona_2 Controparte_8 [...]
e de Maio e;
che Francesco De Maio, e la Persona_1 CP_3 Controparte_1 [...] fossero tutti prestanomi del defunto e solo fittiziamente CP_2 Persona_2 intestatari delle quote dell'Azzurra sas.
Ciò premesso, chiedeva che venisse dichiarata l'inesistenza di crediti azionabili dal nei confronti della società opponente, essendo titolari dei crediti della società gli eredi CP_1 del defunto e comunque la compensazione nonché il riconoscimento Persona_2 dell'esistenza di crediti vantati dall'Avv. Orlando nei confronti degli eredi del Per_2
e dunque del , in virtù di 2 assegni di lire 9.083.334 e di lire 166.000,00.
[...] CP_1
Concludeva per la declaratoria di inesistenza del titolo azionato e l'accertamento del controcredito, con vittoria di spese e competenze.
Si costituiva solo il contestando in toto l'assunto dell'opponente, Controparte_1 deducendo la sussistenza di un titolo esecutivo giudiziario e delle risultanze della visura della società, chiedeva rigettarsi l'opposizione con condanna ex art. 96. 3 c.p.c.
Senza necessità di istruttoria, la causa veniva introitata a sentenza all'udienza dell'11.03.2025, sulle conclusioni già depositate ex art. 189 c.p.c.
In primo luogo, va dichiarata la contumacia degli opposti Avv.to CP_2
Francesco De Maio, Notaio , e (quali eredi di Persona_1 CP_3 Controparte_4
e , non costituitisi nonostante regolare Persona_2 Controparte_5 Controparte_6 vocatio in ius.
Parte opponente contesta la titolarità di (parte) del credito inserita nell'opposto precetto, nonché l'esistenza di controcrediti da portare in compensazione.
il giudice 2 Maria Ludovica Russo I motivi di opposizione (art. 615 c. 1 c.p.c.) non possono trovare accoglimento per le ragioni che seguono.
In primo luogo, la contesta la possibilità del di agire quale ex socio Parte_1 CP_1 dell'estinta Azzurra sas.
Pertanto, non viene in alcun modo in contestazione la parte (maggiore) di credito indicata in precetto e derivante dalla condanna al pagamento di € 14.080,00 e pari importo per spese di giudizio, oltre accessori;
né tali importi potrebbero venire in contestazioni, in quanto portati da titolo esecutivo giudiziale, emesso a favore direttamente di Controparte_1
La questione involge la titolarità delle quote della estinta Azzurra sas.
A comprova della reale titolarità della società estinta l'opponente deposita: una dichiarazione (priva di data) rivolta all'avv.to Orlando in cui il afferma che CP_1 qualunque mandato sottoscritto dallo stesso a favore dell'avv. Orlando era stato CP_1 effettuato quale prestanome del all'interno delle società Aurora Chemical Persona_2 sas e continentale sas (da cui sembrerebbe essere derivata la Azzurra sas); una dichiarazione del 1995 in cui il , quale Amministratore e socio accomandatario della Aurora CP_1
Chemical afferma di non dover ricevere l'importo di € 380.000,00 a seguito di atto notarile;
una transazione del 2015 tra il Fallimento IMAC sud e la;
visura della società ed atto di Parte_1 scioglimento della Azzurra sas.
L'unico documento che sarebbe atto a mettere in discussione le risultanze della visura societaria sarebbe rappresentato dalla dichiarazione del , la quale però da una parte CP_1 non può essere presa in considerazione in quanto del tutto priva di data e rivolta alle attività poste in essere solo nei confronti dell'avv. Orlando, dall'altra parte si riferisce sicuramente ad un periodo storico antecedente alla venuta in essere della Azzura sas, nella sua compagine sociale, in quanto nomina la precedente società Aurora Chemical sas.
Al contrario dalla visura sociale e dall'atto di scioglimento risulta la qualità di socio accomandatario di e le quote sociali detenute (25%), dato formale non Controparte_1 sconfessato in alcun modo da parte opponente.
Senza contare come da un lato quelli che sarebbero i veri titolari del credito secondo l'opponente, nulla hanno richiesto alla società debitrice, né si sono costituiti in questo giudizio.
il giudice 3 Maria Ludovica Russo Per quanto attiene al credito che dovrebbe essere portato in compensazione, lo stesso risulta rappresentato da 2 assegni che (sembrerebbero) firmata dal (la cui firma CP_1 comunque è stata disconosciuta dall'opposto ed emessi a favore dell'avv. Controparte_1
Orlando.
Orbene, al di là di qualsiasi valutazione su tali assegni, se ne deve sottolineare la totale inconferenza ai fini della decisione del presente giudizio.
Gli stessi infatti risultano emessi a favore di un soggetto diverso (seppur concretamente rivestente la funzione di difensore della società opponente) rispetto alla società nei Parte_1 cui confronti è stato notificato l'atto di precetto (ed ha proposto opposizione) e che può essere l'unica parte titolare di eventuali crediti da portare in compensazione.
L'opposizione va pertanto rigettata in toto.
Per ciò che le spese, esse seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo, in base al DM 10 marzo 2014, n. 55 (senza alcuna riduzione).
Pur nella evidente e manifesta infondatezza delle tesi prospettate da parte opponente, non risultano (ancora) in questo primo grado di giudizio, gli estremi di cui all'art. 96 c. 3 c.p.c.
P. Q. M.
Il Tribunale definitivamente pronunziando sull'opposizione proposta come in narrativa, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) Rigetta in toto l'opposizione;
2) Condanna l'opponente , al pagamento Parte_1 delle spese processuali in favore di che liquida in complessivi € Controparte_1
7.616,00, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, con attribuzione al procuratore antistatario.
Così deciso in Napoli, lì 03/04/2025
Il giudice dott.ssa Maria Ludovica Russo
il giudice 4 Maria Ludovica Russo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, sezione civile XIV, in persona della dr.ssa Maria Ludovica Russo, in funzione di giudice monocratico ha pronunziato la seguente:
S E N T E N Z A ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., nella causa civile iscritta al n. 13964 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023 avente ad oggetto: opposizione a precetto, riservata in decisione all'udienza dell'11.03.2025 e vertente
TRA
in persona del liquidatore p.t., Parte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Orlando, presso cui presso cui elettivamente domicilia, coma da procura in atti, opponente
E
rappresentato e difeso dall'Avv. Francesco De Maio, domiciliato Controparte_1 presso il domicilio digitale del medesimo difensore, come da procura in atti,
[...]
, Avv.to Francesco De Maio, Notaio CP_2 Persona_1
Opposti contumaci e (quali eredi di CP_3 Controparte_4 Persona_2
Opposti contumaci e Controparte_5 Controparte_6
Opposti contumaci
CONCLUSIONI
All'udienza dell'11.03.2025, i procuratori delle parti costituite si riportavano a tutte le conclusioni già depositate in atti, chiedendo la decisione.
il giudice 1 Maria Ludovica Russo MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
Con la citazione in atti, proponeva opposizione al precetto notificatole in CP_7 data 24.05.2023 ad opera di per € 43763,49, sulla base della sentenza Controparte_1 emessa dal Tribunale di Napoli, n. 4138/2023, agendo per sé e quale socio al 25% della Società
Azzurra sas cancellata dal registro delle Imprese.
In relazione a ciò, l'opponente affermava: come in realtà la società estinta (Azzurra sas) a
, allo stesso agli eredi di , CP_2 CP_1 Persona_2 Controparte_8 [...]
e de Maio e;
che Francesco De Maio, e la Persona_1 CP_3 Controparte_1 [...] fossero tutti prestanomi del defunto e solo fittiziamente CP_2 Persona_2 intestatari delle quote dell'Azzurra sas.
Ciò premesso, chiedeva che venisse dichiarata l'inesistenza di crediti azionabili dal nei confronti della società opponente, essendo titolari dei crediti della società gli eredi CP_1 del defunto e comunque la compensazione nonché il riconoscimento Persona_2 dell'esistenza di crediti vantati dall'Avv. Orlando nei confronti degli eredi del Per_2
e dunque del , in virtù di 2 assegni di lire 9.083.334 e di lire 166.000,00.
[...] CP_1
Concludeva per la declaratoria di inesistenza del titolo azionato e l'accertamento del controcredito, con vittoria di spese e competenze.
Si costituiva solo il contestando in toto l'assunto dell'opponente, Controparte_1 deducendo la sussistenza di un titolo esecutivo giudiziario e delle risultanze della visura della società, chiedeva rigettarsi l'opposizione con condanna ex art. 96. 3 c.p.c.
Senza necessità di istruttoria, la causa veniva introitata a sentenza all'udienza dell'11.03.2025, sulle conclusioni già depositate ex art. 189 c.p.c.
In primo luogo, va dichiarata la contumacia degli opposti Avv.to CP_2
Francesco De Maio, Notaio , e (quali eredi di Persona_1 CP_3 Controparte_4
e , non costituitisi nonostante regolare Persona_2 Controparte_5 Controparte_6 vocatio in ius.
Parte opponente contesta la titolarità di (parte) del credito inserita nell'opposto precetto, nonché l'esistenza di controcrediti da portare in compensazione.
il giudice 2 Maria Ludovica Russo I motivi di opposizione (art. 615 c. 1 c.p.c.) non possono trovare accoglimento per le ragioni che seguono.
In primo luogo, la contesta la possibilità del di agire quale ex socio Parte_1 CP_1 dell'estinta Azzurra sas.
Pertanto, non viene in alcun modo in contestazione la parte (maggiore) di credito indicata in precetto e derivante dalla condanna al pagamento di € 14.080,00 e pari importo per spese di giudizio, oltre accessori;
né tali importi potrebbero venire in contestazioni, in quanto portati da titolo esecutivo giudiziale, emesso a favore direttamente di Controparte_1
La questione involge la titolarità delle quote della estinta Azzurra sas.
A comprova della reale titolarità della società estinta l'opponente deposita: una dichiarazione (priva di data) rivolta all'avv.to Orlando in cui il afferma che CP_1 qualunque mandato sottoscritto dallo stesso a favore dell'avv. Orlando era stato CP_1 effettuato quale prestanome del all'interno delle società Aurora Chemical Persona_2 sas e continentale sas (da cui sembrerebbe essere derivata la Azzurra sas); una dichiarazione del 1995 in cui il , quale Amministratore e socio accomandatario della Aurora CP_1
Chemical afferma di non dover ricevere l'importo di € 380.000,00 a seguito di atto notarile;
una transazione del 2015 tra il Fallimento IMAC sud e la;
visura della società ed atto di Parte_1 scioglimento della Azzurra sas.
L'unico documento che sarebbe atto a mettere in discussione le risultanze della visura societaria sarebbe rappresentato dalla dichiarazione del , la quale però da una parte CP_1 non può essere presa in considerazione in quanto del tutto priva di data e rivolta alle attività poste in essere solo nei confronti dell'avv. Orlando, dall'altra parte si riferisce sicuramente ad un periodo storico antecedente alla venuta in essere della Azzura sas, nella sua compagine sociale, in quanto nomina la precedente società Aurora Chemical sas.
Al contrario dalla visura sociale e dall'atto di scioglimento risulta la qualità di socio accomandatario di e le quote sociali detenute (25%), dato formale non Controparte_1 sconfessato in alcun modo da parte opponente.
Senza contare come da un lato quelli che sarebbero i veri titolari del credito secondo l'opponente, nulla hanno richiesto alla società debitrice, né si sono costituiti in questo giudizio.
il giudice 3 Maria Ludovica Russo Per quanto attiene al credito che dovrebbe essere portato in compensazione, lo stesso risulta rappresentato da 2 assegni che (sembrerebbero) firmata dal (la cui firma CP_1 comunque è stata disconosciuta dall'opposto ed emessi a favore dell'avv. Controparte_1
Orlando.
Orbene, al di là di qualsiasi valutazione su tali assegni, se ne deve sottolineare la totale inconferenza ai fini della decisione del presente giudizio.
Gli stessi infatti risultano emessi a favore di un soggetto diverso (seppur concretamente rivestente la funzione di difensore della società opponente) rispetto alla società nei Parte_1 cui confronti è stato notificato l'atto di precetto (ed ha proposto opposizione) e che può essere l'unica parte titolare di eventuali crediti da portare in compensazione.
L'opposizione va pertanto rigettata in toto.
Per ciò che le spese, esse seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo, in base al DM 10 marzo 2014, n. 55 (senza alcuna riduzione).
Pur nella evidente e manifesta infondatezza delle tesi prospettate da parte opponente, non risultano (ancora) in questo primo grado di giudizio, gli estremi di cui all'art. 96 c. 3 c.p.c.
P. Q. M.
Il Tribunale definitivamente pronunziando sull'opposizione proposta come in narrativa, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) Rigetta in toto l'opposizione;
2) Condanna l'opponente , al pagamento Parte_1 delle spese processuali in favore di che liquida in complessivi € Controparte_1
7.616,00, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, con attribuzione al procuratore antistatario.
Così deciso in Napoli, lì 03/04/2025
Il giudice dott.ssa Maria Ludovica Russo
il giudice 4 Maria Ludovica Russo