Art. 6.
All'onere di lire 3.000.000.000, previsto dall'art. 1 ed a quello per la Commissione di cui all'articolo 4, quest'ultimo valutabile in lire 6.000.000 in ragione di anno, si provvede col gettito derivante dall'applicazione del decreto-legge 30 luglio 1964, n. 611 , convertito nella legge 15 settembre 1964, n. 762 , e, per la differenza, con corrispondente aliquota del gettito derivante dall'applicazione del decreto-legge 30 luglio 1964, n. 610 ,
convertito, con modificazioni, nella legge 15 settembre 1964, n. 763 .
Il Ministro per il tesoro 6 autorizzato ad apportare con propri
decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
All'onere di lire 3.000.000.000, previsto dall'art. 1 ed a quello per la Commissione di cui all'articolo 4, quest'ultimo valutabile in lire 6.000.000 in ragione di anno, si provvede col gettito derivante dall'applicazione del decreto-legge 30 luglio 1964, n. 611 , convertito nella legge 15 settembre 1964, n. 762 , e, per la differenza, con corrispondente aliquota del gettito derivante dall'applicazione del decreto-legge 30 luglio 1964, n. 610 ,
convertito, con modificazioni, nella legge 15 settembre 1964, n. 763 .
Il Ministro per il tesoro 6 autorizzato ad apportare con propri
decreti le occorrenti variazioni di bilancio.