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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 08/04/2025, n. 424 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 424 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1496/2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI AGRIGENTO
SEZIONE CIVILE
Il Giudice, rilevato che l'udienza del 08/04/2025 si è svolta mediante trattazione scritta;
lette le note depositate dalle parti;
IL GIUDICE
si ritira in camera di consiglio;
all'esito della camera di consiglio, pronuncia la seguente costituente parte integrante del presente verbale in cancelleria.
1 R.G. n. 1496/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Agrigento, Sezione Civile, nella persona del Giudice Vincenza Bennici, ha pronunciato la presente
SENTENZA nel procedimento di secondo grado iscritto al n. 1496/2024 degli affari civili contenziosi
TRA
, nata a [...] il [...] (Avv. TUTTOLOMONDO Parte_1
ALFONSO)
Parte appellante
E
Controparte_1
Parte appellata contumace
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 427/2024 resa in data 17.04.2024 dal Giudice di Pace di
CP_1
Conclusioni: cfr. verbale di udienza del 8.4.2025
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione introduttivo del giudizio, ha convenuto in giudizio la Parte_1
premettendo interponendo appello avverso la sentenza del Giudice di Controparte_1
Pace di n. 427/2024, resa in data 17.04.2024, nella parte in cui il decidente, dopo aver CP_1 interamente accolto la domanda attorea, aveva compensato le spese di lite.
Nessuno si costituiva per l'appellata sebbene ritualmente evocata in giudizio.
2 Così brevemente delineata la res litigiosa, va preliminarmente dichiarata la contumacia di
. Controparte_1
L'appellante ha dedotto che il Giudice di prime cure avrebbe disposto la compensazione delle spese di lite con affermazione di stile ed in palese violazione delle norme di legge.
Ha dedotto in particolare, che non poteva certamente esser considerato come “grave ed eccezionale ragione” per compensare il “comportamento processuale delle parti” e “l'esito del
Giudizio.
L'appello è fondato per le ragioni di seguito esplicitate.
Si deve precisare che prima della riforma del 2014 l'art 92 prevedeva quali vicende legittimanti la compensazione, la soccombenza reciproca e la sussistenza gravi ed eccezionali ragioni (in precedenza, prima della novella del 2009, di giusti motivi). Di seguito, in forza dell'art. 13, D.L.
12.9.2014, n. 132, pubblicato in G.U. n. 212 del 12.9.2014, convertito, con modificazioni, dalla L.
10.11.2014, n. 162, l'ipotesi della ricorrenza di «gravi ed eccezionali ragioni» è stata sostituita da quella di «assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti». Tale modifica opera con riguardo ai procedimenti iniziati a decorrere dal trentesimo giorno dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto (dunque, dall'11.12.2014: cfr. 2° co. dell'art. 13, D.L. 12.9.2014, n. 132, conv. dalla L. n. 162 del 2014).
Deve quindi essere valutato se l'operato del primo decidente sia stato corretto avuto riguardo alla vigente formulazione della norma.
La risposta alla domanda non può che essere negativa giacchè il legislatore ha ulteriormente ristretto le ipotesi in cui può procedersi a compensazione limitandole a quelle di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti.
Ciò che non ricorre nel caso in esame in quanto il decidente ha compensato le spese processuali facendo esclusivo riferimento al “comportamento processuale delle parti” e all'esito del giudio.
L'appello deve quindi essere accolto.
Le spese di lite di questo grado sono liquidate sulla scorta dei valori minimi di cui al dm 55/2014, avuto riguardo alla esiguità delle difese e semplicità delle questioni trattate.
P.Q.M.
3 Il Tribunale di Agrigento, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così provvede:
accoglie l'appello e per l'effetto, condanna parte appellata al rimborso in favore di parte appellante delle spese di lite del primo grado di giudizio, che si liquidano, in euro 278,00 per compenso di avvocato oltre accessori di legge, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
condanna parte appellata al rimborso in favore di parte appellante delle spese di lite di questo grado di giudizio, che si liquidano in euro 231,00 per compenso di avvocato, oltre accessori di legge, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Agrigento, 8.4.2025
Il Giudice
Vincenza Bennici
4
TRIBUNALE ORDINARIO DI AGRIGENTO
SEZIONE CIVILE
Il Giudice, rilevato che l'udienza del 08/04/2025 si è svolta mediante trattazione scritta;
lette le note depositate dalle parti;
IL GIUDICE
si ritira in camera di consiglio;
all'esito della camera di consiglio, pronuncia la seguente costituente parte integrante del presente verbale in cancelleria.
1 R.G. n. 1496/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Agrigento, Sezione Civile, nella persona del Giudice Vincenza Bennici, ha pronunciato la presente
SENTENZA nel procedimento di secondo grado iscritto al n. 1496/2024 degli affari civili contenziosi
TRA
, nata a [...] il [...] (Avv. TUTTOLOMONDO Parte_1
ALFONSO)
Parte appellante
E
Controparte_1
Parte appellata contumace
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 427/2024 resa in data 17.04.2024 dal Giudice di Pace di
CP_1
Conclusioni: cfr. verbale di udienza del 8.4.2025
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione introduttivo del giudizio, ha convenuto in giudizio la Parte_1
premettendo interponendo appello avverso la sentenza del Giudice di Controparte_1
Pace di n. 427/2024, resa in data 17.04.2024, nella parte in cui il decidente, dopo aver CP_1 interamente accolto la domanda attorea, aveva compensato le spese di lite.
Nessuno si costituiva per l'appellata sebbene ritualmente evocata in giudizio.
2 Così brevemente delineata la res litigiosa, va preliminarmente dichiarata la contumacia di
. Controparte_1
L'appellante ha dedotto che il Giudice di prime cure avrebbe disposto la compensazione delle spese di lite con affermazione di stile ed in palese violazione delle norme di legge.
Ha dedotto in particolare, che non poteva certamente esser considerato come “grave ed eccezionale ragione” per compensare il “comportamento processuale delle parti” e “l'esito del
Giudizio.
L'appello è fondato per le ragioni di seguito esplicitate.
Si deve precisare che prima della riforma del 2014 l'art 92 prevedeva quali vicende legittimanti la compensazione, la soccombenza reciproca e la sussistenza gravi ed eccezionali ragioni (in precedenza, prima della novella del 2009, di giusti motivi). Di seguito, in forza dell'art. 13, D.L.
12.9.2014, n. 132, pubblicato in G.U. n. 212 del 12.9.2014, convertito, con modificazioni, dalla L.
10.11.2014, n. 162, l'ipotesi della ricorrenza di «gravi ed eccezionali ragioni» è stata sostituita da quella di «assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti». Tale modifica opera con riguardo ai procedimenti iniziati a decorrere dal trentesimo giorno dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto (dunque, dall'11.12.2014: cfr. 2° co. dell'art. 13, D.L. 12.9.2014, n. 132, conv. dalla L. n. 162 del 2014).
Deve quindi essere valutato se l'operato del primo decidente sia stato corretto avuto riguardo alla vigente formulazione della norma.
La risposta alla domanda non può che essere negativa giacchè il legislatore ha ulteriormente ristretto le ipotesi in cui può procedersi a compensazione limitandole a quelle di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti.
Ciò che non ricorre nel caso in esame in quanto il decidente ha compensato le spese processuali facendo esclusivo riferimento al “comportamento processuale delle parti” e all'esito del giudio.
L'appello deve quindi essere accolto.
Le spese di lite di questo grado sono liquidate sulla scorta dei valori minimi di cui al dm 55/2014, avuto riguardo alla esiguità delle difese e semplicità delle questioni trattate.
P.Q.M.
3 Il Tribunale di Agrigento, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così provvede:
accoglie l'appello e per l'effetto, condanna parte appellata al rimborso in favore di parte appellante delle spese di lite del primo grado di giudizio, che si liquidano, in euro 278,00 per compenso di avvocato oltre accessori di legge, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
condanna parte appellata al rimborso in favore di parte appellante delle spese di lite di questo grado di giudizio, che si liquidano in euro 231,00 per compenso di avvocato, oltre accessori di legge, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Agrigento, 8.4.2025
Il Giudice
Vincenza Bennici
4