Articolo 5 della Legge 4 luglio 1970, n. 505
Articolo 4Articolo 6
Versione
1 agosto 1970
Art. 5.
Per l'attuazione delle manifestazioni di cui all'articolo 1 della presente legge e' autorizzato un contributo di 600.000.000 di lire al Comitato nazionale per la celebrazione del centenario dell'unione di Roma all'Italia.
I pagamenti per l'attuazione delle iniziative previste dalla presente legge sono disposti con ordinativi di pagamento del presidente della giunta esecutiva, da emettersi sulle aperture di credito allo stesso intestate.
Le predette aperture di credito possono essere disposte per importi eccedenti il limite previsto dall'articolo 56 della legge di contabilita' di Stato e successive modificazioni.
Entrata in vigore il 1 agosto 1970