Sentenza breve 5 marzo 2025
Decreto collegiale 4 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. III, sentenza breve 05/03/2025, n. 819 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 819 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00819/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00222/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 222 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Annalisa Giacobbe, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Messina, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Alessandro Gangemi, Stefania Scavuzzo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Patrimonio Messina S.p.a., non costituita in giudizio;
per l'annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
a) del Decreto Sindacale n. 55 del 25.11.2024, notificato in data 28.11.2024 nella parte in cui, pur accogliendo, in ottemperanza alla Sentenza emessa dall’On.le T.A.R. Sicilia Sez. staccata di Catania Sez. III n. 3493/2024, l’istanza di assegnazione in deroga di alloggio di ERP avanzata dalla ricorrente non ha assegnato alla stessa alcun alloggio, e della successiva nota prot. n. 0004851/2025 del 09.01.2025 con la quale il Dirigente del Dipartimento Servizi alla Persona ed alle Imprese – Servizio Politiche per la Casa – Edilizia Residenziale Pubblica del Comune di Messina rappresenta che “al momento nessun alloggio adeguato al nucleo familiare nonché soddisfacente le necessità già rappresentate dalla sig.ra -OMISSIS- risulta disponibile. “Ad ogni buon conto, non appena si configurerà la possibilità di un alloggio disponibile e adeguato al nucleo familiare della sig.ra -OMISSIS-, al fine di dare esecuzione al Decreto Sindacale n. 55 del 25.11.2024, sarà cura di questo Servizio, proporlo alla medesima.”, b) nonché di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto connesso e/o consequenziale anche non conosciuto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Messina;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 febbraio 2025 il dott. Daniele Profili e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con l’odierno ricorso parte ricorrente ha impugnato il provvedimento in epigrafe con cui il Sindaco di Messina ha accolto la sua istanza di assegnazione in deroga di un alloggio ERP ai sensi degli artt. 12 e 13 del regolamento comunale, nella parte in cui non ha altresì individuato l’alloggio da assegnare.
Il ricorso è stato affidato alle seguenti censure:
I) Eccesso di potere per intrinseca contraddittorietà ed elusione del fine dichiarato , non essendo stato assegnato alcun alloggio, in concreto, all’odierna ricorrente, nonostante l’accoglimento dell’istanza dalla medesima presentata;
II) Difetto di motivazione. Eccesso di potere per perplessità e violazione dei principi di ragionevolezza, logicità e buon andamento della p.a. (art. 97 Cost.) , non essendo stata esplicitata, nel provvedimento sindacale gravato, alcuna ragione per cui il Comune non abbia provveduto alla coeva individuazione di un alloggio idoneo;
III) Eccesso di potere per sviamento e disparità di trattamento , avendo il Comune, in altri casi, indicato sin da subito l’alloggio assegnato nel provvedimento di accoglimento dell’istanza in deroga;
IV) Difetto di motivazione ed eccesso di potere , avuto riguardo alla parimenti impugnata nota postuma n. 0004851 del 9 gennaio 2025, con cui il Dirigente del Dipartimento Servizi alla Persona ed alle Imprese – Servizio Politiche per la Casa – Edilizia Residenziale Pubblica del Comune di Messina, rispondendo ad espressa richiesta di esecuzione del suddetto decreto sindacale avanzata dalla ricorrente, ha rappresentato l’attuale indisponibilità di alloggi idonei a soddisfare le condizioni del privato istante, con contestuale impegno ad offrirne uno non appena disponibile.
2. Si è costituito in giudizio il Comune di Messina che, con memoria del 21 febbraio 2025, ha chiesto il respingimento del ricorso in quanto infondato.
3. Alla camera di consiglio del 26 febbraio 2025, come dato avviso alle parti presenti e trascritto a verbale, ai sensi dell’art. 60 c.p.a., in assenza di opposizioni sul punto, il ricorso è stato trattenuto in decisione per la sua definizione con sentenza breve.
Il ricorso è infondato e non può trovare accoglimento.
4. In primis , va rilevata l’infondatezza della prima censura mossa col gravame, tenuto conto che la mancata indicazione di un alloggio nel provvedimento di accoglimento dell’istanza di assegnazione in deroga, non può essere interpretata, così come fatto dalla parte ricorrente, a guisa di una forma di sviamento di potere in grado di privare di significato la tutela riconosciuta col provvedimento sindacale impugnato.
Il decreto in commento ha ad oggetto l’accertamento del possesso, in capo alla parte istante, dei requisiti tassativi previsti dall’art. 12 del regolamento comunale per l’assegnazione di un alloggio ERP in deroga rispetto alle graduatorie ordinarie.
È evidente come, in considerazione della scarsa disponibilità del bene della vita anelato, non sempre risulti possibile individuare, sin dal provvedimento sindacale favorevole, così come anche chiarito dal Comune con nota successivamente inoltrata alla parte ricorrente, un alloggio da assegnare, essendo tale operazione intimamente legata all’effettiva disponibilità di una soluzione abitativa idonea a soddisfare le specifiche esigenze del soggetto istante.
La mancata individuazione di un alloggio in via coeva rispetto al riconoscimento del diritto alla sua assegnazione in deroga, quindi, lungi dal poter essere considerata una pratica elusiva dell’Ente locale, trae la sua giustificazione nella concreta indisponibilità di alloggi, essendo legata ad una questione di natura materiale piuttosto che giuridica, rispetto alla quale l’operato della p.a. non può se non essere vagliato alla luce del noto brocardo ad impossibilia nemo tenetur , che informa e limita la pretesa nei confronti di un soggetto oblato nell’adempimento di un’obbligazione, nel caso di specie discendente da un provvedimento amministrativo favorevole.
La prima censura non coglie, pertanto, nel segno.
5. Anche il terzo motivo di impugnazione, affrontato prima del secondo per ragioni logico-giuridiche e in assenza di una specifica graduazione di parte in merito alle questioni da trattare, risulta essere destituito di fondamento.
Con tale censura parte ricorrente ha lamentato che, in precedenti decreti sindacali, riferiti ad altri cittadini, sarebbe stato individuato, sin da subito, l’alloggio di loro spettanza, con evidente disparità di trattamento rispetto al caso odierno.
La circostanza paventata dalla ricorrente, a ben vedere, è in linea con quanto pocanzi statuito avuto riguardo al primo mezzo di impugnazione, posto che, in alcuni casi, al momento dell’accoglimento dell’istanza di assegnazione in deroga, ben può esservi la disponibilità (fisica) di un alloggio idoneo da assegnare. Ciò non toglie, tuttavia, che in un diverso momento storico, così come occorso per l’odierna ricorrente e per altre fattispecie oggetto di ricorsi analoghi pendenti davanti a questo T.A.R., tale disponibilità potrebbe non sussistere, avendo l’Amministrazione comunale deciso, in tale circostanza, di accertare il possesso dei prescritti requisiti in capo all’istante, rinviando ad un successivo momento la proposta di un alloggio idoneo, allo stato non disponibile.
Nessuna disparità di trattamento, quindi, è ipotizzabile nel caso di specie.
6. Anche la seconda censura proposta col ricorso introduttivo si palesa priva di fondamento, essendo l’oggetto del provvedimento amministrativo impugnato, ad onta di quanto sostenuto col ricorso, chiaro ed esistente, consistendo nel riconoscimento dei presupposti normativi previsti per l’ottenimento, da parte del privato, in via prioritaria rispetto alle altre ordinarie categorie di aventi diritto, di un alloggio ERP, ovviamente a partire dal momento in cui, nella realtà materiale, venga ad esistere il bene della vita anelato, ove non disponibile al momento dell’adozione del provvedimento favorevole.
7. Per quanto attiene, da ultimo, al quarto mezzo di impugnazione, esso si palesa inammissibile per carenza originaria di interesse, avendo ad oggetto una nota comunale postuma rispetto al decreto sindacale che ha concluso in senso favorevole il procedimento avviato dal privato, il cui annullamento, volendo in astratto seguire l’argomentazione giuridica proposta dalla parte ricorrente con questo mezzo di impugnazione, non potrebbe comunque consentirgli di conseguire alcun concreto vantaggio, non incidendo, è bene ribadirlo, sulla questione pregiudiziale dell’effettiva esistenza e disponibilità di un alloggio da assegnare, che ha natura prettamente materiale e non giuridica, ai fini della soddisfazione del privato e dell’ottenimento del bene della vita desiderato.
8. Per le suesposte ragioni il ricorso va respinto in quanto infondato.
9. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate con il dispositivo.
10. Da ultimo, l’istanza di ammissione al gratuito patrocinio depositata dalla parte ricorrente va accolta, sussistendone i presupposti di legge, disponendosi la sua ammissione al beneficio in via definitiva.
Con separato decreto, all’esito di apposita udienza fissata in camera di consiglio, sarà liquidato il compenso per gratuito patrocinio al procuratore di parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore del Comune di Messina che si liquidano in complessivi euro 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre accessori di legge, se dovuti.
Accoglie l’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, rinviando la liquidazione delle competenze spettanti al difensore all'adozione di un separato provvedimento.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità di parte ricorrente.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 26 febbraio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Aurora Lento, Presidente
Daniele Profili, Primo Referendario, Estensore
Valeria Ventura, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Daniele Profili | Aurora Lento |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.