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Sentenza 10 dicembre 2024
Sentenza 10 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tempio Pausania, sentenza 10/12/2024, n. 288 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tempio Pausania |
| Numero : | 288 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Tempio Pausania
Sezione Lavoro
N. R.G. 249/2020
Il GOP M: Francesca Scala all'udienza in data 10/12/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia tra
Parte_1
(C.F. ), assistito e difeso dall'Avv. RASPITZU C.F._1
ANTONELLA ricorrente e
Controparte_1
(C.F. ), assistito e difeso dall'Avv. NIEDDU MARIA P.IVA_1
ADELAIDE resistente
CONCLUSIONI: Le parti hanno concluso come da verbale di udienza.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso in riassunzione depositato in data 22/7/2020 Parte_1
ha evocato nanti il Tribunale di Tempio Pausania, giudice
[...]
del Lavoro, l proponendo ricorso avverso Avviso di addebito n. 402 CP_1 Tribunale in forza di ordinanza del Tribunale di Sassari 02/07/2020, che aveva dichiarato la propria incompetenza.
Ha affermato che con raccomandata del 08.11.2018 la sede di Sassari CP_1
le aveva notificato l'avviso di addebito n. 402 2018 00026254 66 000, con valore di titolo esecutivo ai sensi dell'art. 30, comma 1, DL n. 78/10 conv. in L.122/2010, con la quale le aveva intimato il pagamento della somma di euro 33.954,41.
Ha affermato che l'importo le veniva richiesto a titolo di contributi, sanzioni, spese di notifica e oneri di riscossione, asseritamente “accertati e dovuti a titolo di Gestione Commercianti” per il periodo dal 07/2011 al
12/2017, che sarebbe originata dal controllo della posizione contributiva della ricorrente effettuata dall'Istituto di seguito alla comunicazione del settembre 2016 attraverso la quale l la aveva informata che “a seguito CP_1
dell'accertamento d'ufficio del 22.08.2016” era stata iscritta come titolare dell'azienda con codice , con inizio dell'attività dal NumeroDi_1
01.07.2011 e decorrenza dell'obbligo contributivo dalla medesima data.
Ha affermato altresì di avere proposto ricorso amministrativo avverso tale provvedimento, rimasto senza riscontro.
Ha eccepito: I) Assenza dei requisiti normativi per l'iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali;
Prescrizione per le annualità 2011/2012; ha altresì contestato il quantum della pretesa contributiva.
Ha affermato di essere socia accomandataria della società, Mida Sas sin dal
1989 e di percepire il trattamento pensionistico senza avere mai esercitato alcuna attività che potesse giustificare l'iscrizione della stessa alla Gestione
Commercianti e la conseguente pretesa contributiva.
pag. 2/7 Ha esposto che l aveva fondato il proprio credito su elementi di CP_1
carattere presuntivo e, principalmente, sulla circostanza che la ricorrente era socia accomandataria della società in accomandita semplice che svolgeva attività di consulenza e servizi aziendali in materia contabile e amministrativa e in virtù di tale presunzione l aveva proceduto nel CP_1
2016 all'iscrizione d'ufficio nella Gestione Commercianti.
Ha chiesto:” in via preliminare, confermare il provvedimento di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo;
• in via principale, accertare
l'inesistenza del diritto di credito vantato dall'Istituto opposto in virtù dei motivi esposti nella narrativa che precede;
• per l'effetto, dichiarare
l'inesistenza del diritto del creditore procedente a procedere ad esecuzione
e la conseguente illegittimità, invalidità ed inefficacia dell'avviso impugnato;
• in via subordinata, nella denegata ipotesi in cui dovesse essere dichiarata la legittimità e fondatezza della pretesa contributiva dell a) accertare che l'importo dovuto a titolo di contributi è CP_1
prescritto con riferimento alle annualità 2011 e 2012;b) accertare che la somma richiesta deve essere ricalcolata in funzione della sussistenza dei presupposti di cui alla L. 449/97 per poter fruire della riduzione nella misura del 50 % dei contributi calcolati, previsti per i lavoratori già pensionati con più di 65 anni di età, riservandosi sul punto istanza di ammissione Ctu;
• In ogni caso, condannare l'opposto alla refusione delle spese, diritti ed onorari di causa oltre Iva e Cpa.
Si è costituita in giudizio l ed ha contestato tutto quanto CP_1
avversariamente affermato.
Ha chiesto:” - rigettare tutte le avverse domande poichè non provate e manifestamente infondate in fatto e diritto e, per l'effetto, dichiarare la
pag. 3/7 legittimità della pretesa creditoria oggetto del presente giudizio, con conseguente condanna dell'opponente al pagamento a favore dell CP_1
della somme portate dall'avviso di addebito n. 402 2018 00026254 66 000, ovvero, in via subordinata, salvo gravame, delle diverse somme, anche superiori, accertate in corso di causa oltre le ulteriori sanzioni e gli interessi come per legge, maturati e maturandi fino al saldo;
- in ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari.
La causa è stata istruita esclusivamente con documenti e all'udienza odierna dopo breve discussione, all'esito della Camera di Consiglio è stata decisa con sentenza e motivazione contestuale;
Tanto premesso, in ragione del principio cd. della ragione più liquida, la domanda può essere valutata sulla base della soluzione di una questione assorbente e di più agevole e rapido scrutinio, pur se logicamente subordinata alle altre, senza che sia necessario esaminare previamente tutte le altre secondo l'ordine previsto dall'art. 276 c.p
L'opposizione è fondata e deve essere accolta per le seguenti ragioni.
Ai sensi dell'art. 1 comma 203 della L. n. 662 del 1996 "L'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla L. 22 luglio 1966, n. 613 e successive modificazioni ed integrazioni, sussiste per i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti:
a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita;
pag. 4/7 b) abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione. Tale requisito non è richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di vendita nonché per i soci di società
a responsabilità limitata;
c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità
e prevalenza;
d) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri o ruoli".
La Corte di Cassazione ha in proposito più volte ribadito (v. Cass. civ. Sez. lavoro Ord., 25/10/2021, n. 29913, Cass. 19/8/2022 n. 24966) che a far sorgere l'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali non è sufficiente la qualità di socio (neppure di accomandatario in una s.a.s.) essendo necessaria anche la partecipazione personale al lavoro aziendale) con carattere di abitualità e prevalenza.;
Il requisito della partecipazione personale al lavoro aziendale deve accertarsi tuttavia in senso "relativo e soggettivo, ossia facendo riferimento alle attività lavorative espletate dal soggetto considerato in seno alla stessa attività aziendale costituente l'oggetto sociale della società (v. da ultimo
Cass. civ. Sez. lavoro 18/11/2021 n. 35181).
La partecipazione personale al lavoro aziendale caratterizzato da abitualità
e prevalenza è finalizzata alla concreta realizzazione dello scopo sociale, al suo raggiungimento operativo, attraverso il concorso dell'opera prestata a favore della società dai soci, e dagli altri lavoratori subordinati o autonomi"
(v. Cass. civ. Sez. Lavoro 10/03/2023, n., 24439), e si concretizza in una partecipazione diretta all'attività materiale ed esecutiva dell'azienda, od pag. 5/7 anche comunque in un'interazione operativa e un intervento costanti sugli altri fattori produttivi.
Da ultimo si ribadisce che ai sensi dell'art. 2697 c.c. l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto grava sempre su colui che si afferma il titolare del diritto stesso ed intende farlo valere, ancorché sia convenuto in giudizio di accertamento negativo (in tal senso Cass civ. 4/10/12, n. 16197,
10/11/2010, n. 22862, 10/9/2010, n. 19354 e 18/5/2010, n. 12108).
Nel giudizio promosso dal contribuente per l'accertamento negativo del credito previdenziale, dunque, incombe all l'onere di provare i fatti CP_1
costitutivi della pretesa contributiva.
Nel caso di specie l . non ha fornito la prova degli elementi costitutivi CP_1
necessari per l'iscrizione alla gestione commercianti della ricorrente come sopra individuati.
L'istituto ha infatti valorizzato in memoria di costituzione il fatto che in azienda non vi siano altre persone in posizione apicale o comunque incaricate a svolgere mansioni di tipo gestorio, desumendone quindi che la ricorrente si occupi personalmente della gestione, organizzazione e direzione dell'impresa, assumendone la piena responsabilità.
Il ricorso è pertanto fondato e deve essere accolto.
Ogni ulteriore questione, pur prospettata dalle parti in lite, rimane assorbita nella motivazione di cui sopra
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo
P.Q.M.
Il Tribunale, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente decidendo e disattesa ogni diversa eccezione e istanza,
pag. 6/7 Accerta e dichiara la illegittimità della pretesa vantata dall nei CP_1
confronti dell'odierna ricorrente, in qualità di socio accomandatario della
Mida Sas;
Per l'effetto annulla l'avviso di addebito n. 402 2018 00026254 66 000.
Condanna l a pagare in favore della ricorrente le spese di lite che CP_1
vengono liquidate in euro 4.000,00 oltre spese generali(15%) iva e Cpa
10/12/2024 IL GOP
M. Francesca Scala
pag. 7/7 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
2018 00026254 66 000 pervenuto con raccomandata del 08.11.2018.
Ha dedotto di avere depositato ricorso ex art. 24 L. 46/99 dinanzi al
Tribunale di Sassari, Sezione Lavoro e di averlo riassunto presso l'intestato
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Tempio Pausania
Sezione Lavoro
N. R.G. 249/2020
Il GOP M: Francesca Scala all'udienza in data 10/12/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia tra
Parte_1
(C.F. ), assistito e difeso dall'Avv. RASPITZU C.F._1
ANTONELLA ricorrente e
Controparte_1
(C.F. ), assistito e difeso dall'Avv. NIEDDU MARIA P.IVA_1
ADELAIDE resistente
CONCLUSIONI: Le parti hanno concluso come da verbale di udienza.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso in riassunzione depositato in data 22/7/2020 Parte_1
ha evocato nanti il Tribunale di Tempio Pausania, giudice
[...]
del Lavoro, l proponendo ricorso avverso Avviso di addebito n. 402 CP_1 Tribunale in forza di ordinanza del Tribunale di Sassari 02/07/2020, che aveva dichiarato la propria incompetenza.
Ha affermato che con raccomandata del 08.11.2018 la sede di Sassari CP_1
le aveva notificato l'avviso di addebito n. 402 2018 00026254 66 000, con valore di titolo esecutivo ai sensi dell'art. 30, comma 1, DL n. 78/10 conv. in L.122/2010, con la quale le aveva intimato il pagamento della somma di euro 33.954,41.
Ha affermato che l'importo le veniva richiesto a titolo di contributi, sanzioni, spese di notifica e oneri di riscossione, asseritamente “accertati e dovuti a titolo di Gestione Commercianti” per il periodo dal 07/2011 al
12/2017, che sarebbe originata dal controllo della posizione contributiva della ricorrente effettuata dall'Istituto di seguito alla comunicazione del settembre 2016 attraverso la quale l la aveva informata che “a seguito CP_1
dell'accertamento d'ufficio del 22.08.2016” era stata iscritta come titolare dell'azienda con codice , con inizio dell'attività dal NumeroDi_1
01.07.2011 e decorrenza dell'obbligo contributivo dalla medesima data.
Ha affermato altresì di avere proposto ricorso amministrativo avverso tale provvedimento, rimasto senza riscontro.
Ha eccepito: I) Assenza dei requisiti normativi per l'iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali;
Prescrizione per le annualità 2011/2012; ha altresì contestato il quantum della pretesa contributiva.
Ha affermato di essere socia accomandataria della società, Mida Sas sin dal
1989 e di percepire il trattamento pensionistico senza avere mai esercitato alcuna attività che potesse giustificare l'iscrizione della stessa alla Gestione
Commercianti e la conseguente pretesa contributiva.
pag. 2/7 Ha esposto che l aveva fondato il proprio credito su elementi di CP_1
carattere presuntivo e, principalmente, sulla circostanza che la ricorrente era socia accomandataria della società in accomandita semplice che svolgeva attività di consulenza e servizi aziendali in materia contabile e amministrativa e in virtù di tale presunzione l aveva proceduto nel CP_1
2016 all'iscrizione d'ufficio nella Gestione Commercianti.
Ha chiesto:” in via preliminare, confermare il provvedimento di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo;
• in via principale, accertare
l'inesistenza del diritto di credito vantato dall'Istituto opposto in virtù dei motivi esposti nella narrativa che precede;
• per l'effetto, dichiarare
l'inesistenza del diritto del creditore procedente a procedere ad esecuzione
e la conseguente illegittimità, invalidità ed inefficacia dell'avviso impugnato;
• in via subordinata, nella denegata ipotesi in cui dovesse essere dichiarata la legittimità e fondatezza della pretesa contributiva dell a) accertare che l'importo dovuto a titolo di contributi è CP_1
prescritto con riferimento alle annualità 2011 e 2012;b) accertare che la somma richiesta deve essere ricalcolata in funzione della sussistenza dei presupposti di cui alla L. 449/97 per poter fruire della riduzione nella misura del 50 % dei contributi calcolati, previsti per i lavoratori già pensionati con più di 65 anni di età, riservandosi sul punto istanza di ammissione Ctu;
• In ogni caso, condannare l'opposto alla refusione delle spese, diritti ed onorari di causa oltre Iva e Cpa.
Si è costituita in giudizio l ed ha contestato tutto quanto CP_1
avversariamente affermato.
Ha chiesto:” - rigettare tutte le avverse domande poichè non provate e manifestamente infondate in fatto e diritto e, per l'effetto, dichiarare la
pag. 3/7 legittimità della pretesa creditoria oggetto del presente giudizio, con conseguente condanna dell'opponente al pagamento a favore dell CP_1
della somme portate dall'avviso di addebito n. 402 2018 00026254 66 000, ovvero, in via subordinata, salvo gravame, delle diverse somme, anche superiori, accertate in corso di causa oltre le ulteriori sanzioni e gli interessi come per legge, maturati e maturandi fino al saldo;
- in ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari.
La causa è stata istruita esclusivamente con documenti e all'udienza odierna dopo breve discussione, all'esito della Camera di Consiglio è stata decisa con sentenza e motivazione contestuale;
Tanto premesso, in ragione del principio cd. della ragione più liquida, la domanda può essere valutata sulla base della soluzione di una questione assorbente e di più agevole e rapido scrutinio, pur se logicamente subordinata alle altre, senza che sia necessario esaminare previamente tutte le altre secondo l'ordine previsto dall'art. 276 c.p
L'opposizione è fondata e deve essere accolta per le seguenti ragioni.
Ai sensi dell'art. 1 comma 203 della L. n. 662 del 1996 "L'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla L. 22 luglio 1966, n. 613 e successive modificazioni ed integrazioni, sussiste per i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti:
a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita;
pag. 4/7 b) abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione. Tale requisito non è richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di vendita nonché per i soci di società
a responsabilità limitata;
c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità
e prevalenza;
d) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri o ruoli".
La Corte di Cassazione ha in proposito più volte ribadito (v. Cass. civ. Sez. lavoro Ord., 25/10/2021, n. 29913, Cass. 19/8/2022 n. 24966) che a far sorgere l'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali non è sufficiente la qualità di socio (neppure di accomandatario in una s.a.s.) essendo necessaria anche la partecipazione personale al lavoro aziendale) con carattere di abitualità e prevalenza.;
Il requisito della partecipazione personale al lavoro aziendale deve accertarsi tuttavia in senso "relativo e soggettivo, ossia facendo riferimento alle attività lavorative espletate dal soggetto considerato in seno alla stessa attività aziendale costituente l'oggetto sociale della società (v. da ultimo
Cass. civ. Sez. lavoro 18/11/2021 n. 35181).
La partecipazione personale al lavoro aziendale caratterizzato da abitualità
e prevalenza è finalizzata alla concreta realizzazione dello scopo sociale, al suo raggiungimento operativo, attraverso il concorso dell'opera prestata a favore della società dai soci, e dagli altri lavoratori subordinati o autonomi"
(v. Cass. civ. Sez. Lavoro 10/03/2023, n., 24439), e si concretizza in una partecipazione diretta all'attività materiale ed esecutiva dell'azienda, od pag. 5/7 anche comunque in un'interazione operativa e un intervento costanti sugli altri fattori produttivi.
Da ultimo si ribadisce che ai sensi dell'art. 2697 c.c. l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto grava sempre su colui che si afferma il titolare del diritto stesso ed intende farlo valere, ancorché sia convenuto in giudizio di accertamento negativo (in tal senso Cass civ. 4/10/12, n. 16197,
10/11/2010, n. 22862, 10/9/2010, n. 19354 e 18/5/2010, n. 12108).
Nel giudizio promosso dal contribuente per l'accertamento negativo del credito previdenziale, dunque, incombe all l'onere di provare i fatti CP_1
costitutivi della pretesa contributiva.
Nel caso di specie l . non ha fornito la prova degli elementi costitutivi CP_1
necessari per l'iscrizione alla gestione commercianti della ricorrente come sopra individuati.
L'istituto ha infatti valorizzato in memoria di costituzione il fatto che in azienda non vi siano altre persone in posizione apicale o comunque incaricate a svolgere mansioni di tipo gestorio, desumendone quindi che la ricorrente si occupi personalmente della gestione, organizzazione e direzione dell'impresa, assumendone la piena responsabilità.
Il ricorso è pertanto fondato e deve essere accolto.
Ogni ulteriore questione, pur prospettata dalle parti in lite, rimane assorbita nella motivazione di cui sopra
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo
P.Q.M.
Il Tribunale, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente decidendo e disattesa ogni diversa eccezione e istanza,
pag. 6/7 Accerta e dichiara la illegittimità della pretesa vantata dall nei CP_1
confronti dell'odierna ricorrente, in qualità di socio accomandatario della
Mida Sas;
Per l'effetto annulla l'avviso di addebito n. 402 2018 00026254 66 000.
Condanna l a pagare in favore della ricorrente le spese di lite che CP_1
vengono liquidate in euro 4.000,00 oltre spese generali(15%) iva e Cpa
10/12/2024 IL GOP
M. Francesca Scala
pag. 7/7 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
2018 00026254 66 000 pervenuto con raccomandata del 08.11.2018.
Ha dedotto di avere depositato ricorso ex art. 24 L. 46/99 dinanzi al
Tribunale di Sassari, Sezione Lavoro e di averlo riassunto presso l'intestato