Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 03/06/2025, n. 654 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 654 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
SEZIONE CIVILE
La dott.ssa Sonia Spallitta, in funzione di Giudice Onorario presso il Tribunale di
Agrigento, ha emesso la seguente
SENTENZA
NELLA CAUSA CIVILE ISCRITTA AL N. 2389 DEL RUOLO GENERALE DEGLI AFFARI CONTENZIOSI CIVILI DELL'ANNO 2022
TRA
nata a [...] l'[...], C.F. Parte_1
, residente a Camastra in C.so Vittorio Veneto 269, C.F._1 elettivamente domiciliata a Canicattì in Via Regina Elena 60, rappresentata e difesa dal
Sig. Avv. Davide Lo Giudice giusta procura in atti
(OPPONENTE)
CONTRO
(già Controparte_1 [...]
C.F./P.I./R.I. con sede in Roma, Viale Regina Controparte_2 P.IVA_1
Margherita n. 125, in persona del suo Procuratore, dott. , in Controparte_3 qualità di legale rappresentante pro tempore di (C.F./P.I./R.I. CP_4
), in forza di procura, elettivamente domiciliata in Catania, Via Giacomo P.IVA_2
Leopardi n. 63, presso lo studio dell'avv. Vittorio Camilleri, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
(RESISTENTE)
OGGETTO: OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO
CONCLUSONI: precisate come in atti e verbali di causa
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in opposizione ritualmente notificato, ha proposto Parte_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 586/2022, R.G. 1148/2022, emesso dal
Tribunale di Agrigento il 14/6/2022 su ricorso di , Controparte_1 notificato il 14/07/2022, con il quale si intimava all'opponente il pagamento della somma di € 13.647,79, oltre interessi al saggio legale sino al soddisfo, nonché il pagamento delle spese legali.
ha intimato di pagare la somma di Euro 13647,79, in virtù di un estratto
[...] conto di somme asseritamente non pagate;
contesta e disconosce il predetto estratto conto;
dichiara di non avere mai stipulato alcun contratto di fornitura elettrica e di non avere mai ricevuto alcuna fattura;
in via subordinata, eccepisce che i consumi indicati nell'estratto conto prodotto non sono mai stati effettuati realmente e che gli importi richiesti non corrispondano alle tariffe applicabili, nonchè eccepisce il non corretto funzionamento del contatore infine, in estremo subordine eccepisce la CP_2 prescrizione biennale o, in subordine, quinquennale delle somme richieste;
che, quindi, nulla è dovuto.
In punto di diritto l'opponente, preliminarmente, eccepisce l'improcedibilità dell'azione giudiziale per mancato esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione e nel merito la mancata sottoscrizione del contratto e la prescrizione del debito.
Chiede pertanto al Tribunale, preliminarmente di ritenere e dichiarare che l'opposta non ha esperito il tentativo obbligatorio di conciliazione, costituente condizione di procedibilità della domanda, e, conseguentemente, ritenere e dichiarare improcedibile la domanda azionata con il decreto ingiuntivo opposto, revocando lo stesso. - Revocare con qualsiasi statuizione il decreto ingiuntivo opposto per non essere l'opponente debitrice di alcunché nei confronti del , in virtù di Controparte_1 quanto eccepito in narrativa. -In subordine ritenere e dichiarare prescritte le somme pretese. - In ulteriore subordine, revocare il D.I. determinando le somme effettivamente dovute. - Con vittoria di spese e compensi, da distrarsi in favore del procuratore antistatario, che dichiara di avere anticipato le spese e non riscosso gli onorari.
Si è costituito in giudizio in data 19/01/2021 con comparsa di costituzione e risposta il
(già ) contestando e contro Controparte_1 Controparte_2 deducendo alle avverse difese e chiedendo:
1) Nel merito, in via principale, per le motivazioni meglio dedotte in narrativa, accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'opposizione per cui è causa, poiché infondata in fatto ed in diritto, rigettando ogni domanda avanzata ex adverso, e, per l'effetto, confermare l'opposto decreto ingiuntivo n. 586/2022 del 16.06.2022 (R.G. n. 1148/2022), emesso dall'On. Tribunale di Agrigento, con ogni statuizione conseguente ed accessoria;
2) In via meramente subordinata, nella non temuta ipotesi di mancato accoglimento delle superiori domande, rideterminare la somma dovuta dall'opponente in favore dell'opposta, nei limiti di quanto effettivamente provato dalla prima, ovvero nella diversa misura che sarà accertata in corso di causa;
3) In ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa del procedimento monitorio e dell'odierno giudizio di opposizione, ex D.M. Giustizia n. 55/2014, come aggiornato dal D.M. Giustizia n.
147/2022, oltre al rimborso forfettario spese generali del 15%, C.P.A. ed I.V.A., come per legge.
Pag. 2 di 7 La causa, è stata istruita con la concessione dei termini ex art 183 Cpc e l'acquisizione della documentazione prodotta dalle parti e, precisate le conclusioni all'udienza del 06.05.2024, è stata incamerata per la decisione all'udienza svoltasi con modalità cartolare per la discussione, con assegnazione di termini a ritroso per il deposito di note conclusive. Infine la causa è stata decisa.
In ordine alla eccezione preliminare sollevata dall'opponente sul mancato esperimento del tentativo di conciliazione si osserva come la Cassazione sul punto abbia di recente statuito che “nelle controversie aventi ad oggetto i servizi di fornitura dell'energia elettrica e del gas, soggette alla disciplina organica delle procedure di risoluzione extragiudiziale, prevista dal Testo Integrato Conciliazione (TICO), così come approvato dalla delibera n. 209/2016 dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, è il cliente o l'utente finale, ai sensi dell'art. 6, comma 1., a dover attivare la procedura di conciliazione e non già anche l'operatore o il gestore, nelle ipotesi in cui siano quest'ultimi interessati ad agire in giudizio. In caso di giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, in cui il gestore figuri quale parte opposta, quest'ultimo non è tenuto ad attivare, a pena di improcedibilità del giudizio, la procedura conciliativa”. (in tal senso
Ordinanza n. 1498 emessa il 21 gennaio 2025, la Corte di Cassazione, Sezione III
Civile).
La Cassazione dunque sembra aver definitivamente affermato che in materia di energia elettrica e gas, analogamente al settore delle telecomunicazioni poiché attinenti tutte alla regolazione di servizi di pubblica utilità e di interesse economico generale, non trova applicazione l'art. 5 del D. Lgs. n. 28/2010 né la sentenza delle Sezioni Unite n. 19596 del 18 settembre 2020, richiamata al fine di corroborare il principio secondo cui l'onere di promuovere la procedura di mediazione sia a carico della parte opposta. Va invece essere applicato il Testo Integrato Conciliazione così come approvato dalla delibera n.
209/2016 e, per l'effetto, l'onere di attivare il tentativo obbligatorio di conciliazione ricade in capo alla parte che ha l'effettivo interesse ad introdurre il giudizio di merito a cognizione piena attraverso lo strumento dell'opposizione a decreto ingiuntivo,
“giudizio che il creditore opposto avrebbe viceversa inteso evitare attraverso l'utilizzo del più agile strumento del decreto ingiuntivo”.
L'eccezione preliminare formulata sul punto da parte opponente, pertanto, non può essere accolta.
Affrontando il merito dei motivi di opposizione, superiormente riassunti, si osserva che il presente giudizio muove dalla opposizione a decreto ingiuntivo con cui si è intimato alla opponente il pagamento della somma di € 13.647,79, oltre interessi e spese sulla base di un credito rivendicato dalla società opposta, provato ai sensi dell'art. 634 c.p.c. dall'estratto autentico notarile del libro giornale dei crediti in contezioso dell'istante (Allegato 2 ricorso per D.I.), riportante l'indicazione della fattura rimasta insoluta: n. 084171115011132A (id. 3168729486) del 21/08/2020; e dall'estratto conto.
Pag. 3 di 7 A questo punto occorre precisare come per consolidato orientamento della Suprema
Corte di Cassazione (da ultimo Cassazione civile sez. II, 16/05/2019 n.13240) l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che assume la posizione sostanziale di attore, mentre l'opponente, il quale assume la posizione sostanziale di convenuto, ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della do manda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto (Cass. n. 2421 del 2006). La prova del fatto costitutivo del credito, pertanto, spetta al creditore opposto (Cass. n.
21101 del 2015; Cass. n. 17371 del 2003).
Assume la società opposta che la pretesa creditoria sottesa al titolo opposto trae origine dalla verifica condotta in data 20.07.2020 dai tecnici di E-Distribuzione S.p.A., incaricati di pubblico servizio, presso il punto di prelievo ubicato in Naro (AG), via
Contrada Spampinata s.n.c., contraddistinto con il n. POD IT001E902129103, associato alla fornitura di energia elettrica contrattualmente intestata all'odierna opponente,
Assume la società opposta che la opponente sarebbe stata responsabile del Parte_1 consumo di energia elettrica utilizzata per alimentare un “FONDO AGRICOLO CON ANNESSA ABITAZIONE”, come attestato in seno al relativo verbale. Per corroborare la prova del credito rivendicato la società opposta allega, oltre al fascicolo del monitorio, il verbale di verifica del 20.07.2020.
In occasione della predetta verifica i tecnici verbalizzavano, alla presenza dell'opponente che poi sottoscriveva, quanto segue: “al momento del rver b.t. eseguita presso la foritura di energia elettrica nc. 902 129 103 intestata a sita in Parte_1
c.da spampinata sn naro, si riscontrano alle prove strumentali eseguite sul misuratore avente codice 20e4e5le1 matr 05967549 valori nella norma. nessuna anomalia presente sul ce: lo stesso ubicato all'interno della proprietà fondo agricolo con annesso fabbricato ad uso abitazione accessibile in quanto sfornita di recinzione. Da ulteriori accertamenti tecnici il fondo agricolo con abitazione è alimentato da un allaccio abusivo realizzato a monte del misuratore di sezione 2x12 mm2 in rame connesso alla rete di e-distribuzione di sezione 2x10 mm2 in rame. precisamente asportando l'isolamento dei cavi e nastrando la connessione con nastro isolante. la stessa è stata eseguita nella testa del sostegno di e-distribuzione dove è ubicato il misuratore con cassetta in resina. il cavetto abusivo è stato celato all'interno del sostegno per poi interrato faceva capo al fabbricato abitazione. dagli accertamenti tecnici l'allaccio abusivo era attivo in tensione e alimentava l'impianto del cliente. nel fondo agricolo erano presente coltivazioni di ulivi e ortaggi, presenza di motorino uso pompa per irrigare orto personale. sul posto non presente gruppo elettrogeno. a tutte le operazioni di verifica ha assistito la signora marino rosa;
proprietaria del fondo e utilizzatrice dell'allaccio abusivo. rimosso allaccio abusivo con porzione di linea e-distribuzione dove è stata eseguita la connessione. rimosso ce e repertati in busta sigillata n° bst 0050184. presa e-distrib. disattivata e demolita”.
Pag. 4 di 7 Nulla dichiarava in quella circostanza la opponente identificata come titolare della utenza, che pure sottoscriveva il verbale.
Agli atti viene altresì depositata nota con la quale la società comunicava Controparte_5 alla e per conoscenza alla opponente il risultato della Parte_2 verifica specificando che era stato accertato che il prelievo irregolare aveva avuto inizio nel 20.07.2015 e si era protratto fino all'01.10.2018, e che la potenza dell'energia prelevata era stata misurata in base alla sezione del cavo. Sulla rilevanza probatoria della verbalizzazione dei tecnici dell' di recente il Tribunale di Bologna con CP_2 sentenza resa in data 17.03.2022 ha statuito che “il verbale di verifica redatto dai dipendenti dell' è un atto di incaricato di pubblico servizio e fa prova delle CP_2 dichiarazioni riportate e dei fatti che dichiarano avvenuti in loro presenza o da essi compiuti, stante che gli accertamenti sull'allaccio abusivo sono stati posti in essere nell'esercizio delle loro funzioni” e ancora che “non v'è dubbio che l'attività del dipendente dell' rientrante tra gli organismi erogatori di un pubblico servizio CP_2 disciplinato da norme di natura pubblica, incaricati della esazione dei pagamenti dei compensi dovuti all'ente, rientrano tra quelle del pubblico ufficiale o dell'incaricato del pubblico servizio, e attribuiscono pubblica fede a quanto da essi accertato”.
Pertanto, sulla scorta dell'orientamento conforme della giurisprudenza di merito e di legittimità non può revocarsi in dubbio la veridicità dell'accertamento in atti e la riferibilità dello stesso all'impianto nella proprietà di cui era intestataria la opponente. Né può accogliersi il motivo di opposizione per cui l'importo fatturato sarebbe
[... indimostrato e generico alla luce della quantificazione offerta dalla società
in relazione alla misura della energia consumata sulla base del tempo CP_5 dell'allacciamento e dello spessore del cavo (nota all 5 comparsa società opposta).
Infatti, , ha operato il ricalcolo sulla base dei criteri di verifica a tale Controparte_6 società demandati dalla deliberazione dell'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas all.
A ARG/elt 107/09, criteri richiamati nella nota citata. Questi elementi inducono a conferire alla operazione tecnica di ricalcolo carattere di sufficiente affidamento ai fini della determinazione, in assenza di elementi contrari offerti dai debitori, del “normale fabbisogno” della somministrata (art. 1560 c.c., comma 1). Ed in effetti, ai sensi dell'art 1218 c.c. gravava sul somministrato “l'onere di provare che l'eccessività dei consumi era dovuta a fattori esterni al suo controllo e che non avrebbe potuto evitare con una diligente custodia dell'impianto ovvero di aver diligentemente vigilato affinché eventuali intrusioni di terzi non potessero alterare il normale funzionamento del misuratore ovvero determinare un incremento dei consumi” (Corte cass. Sez. 3 -, Sentenza n. 23699 del 22/11/2016). Proprio in siffatta materia, ossia manomissione del contatore, la Suprema Corte con recente arresto ( Cass 21/05/2019 n. 13605) è intervenuta sul riparto dell'onere probatorio ponendo in capo all'utente l'onere di
“dimostrare non solo che il consumo di energia è imputabile a terzi, provando ad esempio la propria prolungata assenza dal luogo in cui è ubicata l'utenza, e che si è verificato contro la sua volontà, ma anche che l'impiego abusivo dell'energia da parte di
Pag. 5 di 7 terzi soggetti non è stato agevolato da condotte negligenti a lui imputabili, di aver adottato idonee misure di controllo tese ad impedire, mediante l'uso della comune diligenza, la condotta illecita dei terzi;
inoltre, l'utente deve provare che nessun altro aveva l'accesso al luogo in cui era installata l'utenza e, quindi, deve fornire la prova che l'uso abusivo della utenza è avvenuto per forza maggiore o caso fortuito”.
A seguito della predetta rilevazione E-Distribuzione inviava denuncia di reato alla
Procura della Repubblica di Agrigento per prelievo irregolare di energia elettrica.
Sul punto l'opponente deposita sentenza del Tribunale di Agrigento resa in data 6.3.2024 con cui la opponente è stata assolta dal reato di furto pluriaggravato di energia elettrica pur essendo tuttavia provata la materialità del fatto che integra oggettivamente e soggettivamente la fattispecie di reato, che secondo le motivazioni non può essere ascritta con certezza alla . Pt_1
A questo punto occorre valutare la rilevanza della sentenza penale di assoluzione dal reato di furto di energia nel processo civile.
La sentenza penale fa di certo stato sulla non colpevolezza della opponente per la fattispecie specifica di reato per cui è stata processata, qualora sia passata in autorità di cosa giudicata. Tuttavia, ai fini della responsabilità civilistica, valgono gli accertamenti effettuati in questa Sede, laddove è presente agli atti una verbalizzazione del tecnico, sopra riportata testualmente, avente efficacia di pubblica fede da cui si evince con chiarezza l'allacciamento abusivo a servizio di un terreno coltivato e di proprietà della opponente, contenente strumentazione da alimentare elettricamente. Si osserva che durante l'accertamento nulla la opponente ha ritenuto di far verbalizzare, sottoscrivendo quanto riscontrato.
Dunque, la assoluzione dal reato non sortisce sul piano civilistico alcun effetto, con riferimento all'oggetto del processo ovvero al debito dovuto ai consumi della energia elettrica, essendo stato acclarato in sede penale sussistere il fatto materiale del reato.
Infine, per quanto concerne l'eccezione di prescrizione, essa non può essere accolta, in quanto il decorso della prescrizione è stato interrotto con nota raccomandata in atti del
2021. Pertanto, non si è consumata né la prescrizione quinquennale trattandosi di un credito maturato dal 2015 al 2018, né quella eventualmente biennale.
Per i suesposti motivi l'opposizione deve essere rigettata con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo
P.Q.M.
Il Tribunale di Agrigento, Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del G.O.P Sonia Spallitta ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e definitivamente pronunziando, rigetta l'opposizione proposta. Conferma il decreto ingiuntivo emesso il 14/6/2022 dal Tribunale di Agrigento n. n. 586/2022, e lo dichiara
Pag. 6 di 7 definitivamente esecutivo. Condanna l'opponente al pagamento, delle spese di lite in favore della resistente che liquida nella misura di € 2800,00 oltre spese generali, iva e cpa di legge.
Agrigento, 03.04.2025 Il G.O.P. Dott.ssa Sonia Spallitta
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