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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 16/04/2025, n. 1271 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1271 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice monocratico, dott. Elmelinda Mercurio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella controversia iscritta al numero 51 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2022
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Carozza e presso questi Parte_1 elettivamente domiciliata in Caserta, alla Roma, n.23, giusta procura in atti;
- ATTRICE OPPOSTA
E
, in persona del Controparte_1
l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, presso i cui uffici elettivamente domicilia ope legis alla via A. Diaz, n. 11, giusta procura in atti;
- CONVENUTA OPPONENTE
NONCHE'
in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_2
Luigi Marcone, e presso questi elettivamente domiciliata in Napoli, alla Piazza Matteotti -
Ufficio Legale Sud, giusta procura in atti;
- Parte_2
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE 1. L'esposizione dello svolgimento del processo risulta omessa in ossequio alle prescrizioni sul contenuto necessario della sentenza dettate dall'art.132 c.p.c. come modificato (segnatamente al secondo comma n.4) dalla legge 18 giugno
2009 n.69, applicabile alla controversia in esame.
2. In via del tutto preliminare, giova osservare che, la presente opposizione costituisce la fase di merito della opposizione endoesecutiva spiegata dal debitore esecutato, , nell'ambito del Controparte_1
giudizio di espropriazione presso terzi avente R.G.E. n. 3823/2021 (terzo pignorato: Poste Italiane S.p.a.). Tale giudizio di espropriazione era stato azionato dalla creditrice , sulla base di una ordinanza di assegnazione somme Parte_1
emessa dall'intestato Tribunale, dichiarata esecutiva il 17.11.2019, per un importo complessivo di euro 3.000,00 ed il cui debitore esecutato risultava essere la società Ritualmente instaurato il contraddittorio nella Controparte_3
corrente sede, si è costituito il debitore esecutato,
[...]
, devolvendo all'attenzione del Tribunale la Controparte_4
medesima doglianza sollevata nell'ambito della fase sommaria, ed ovvero che la ordinanza azionata come titolo esecutivo non individuerebbe un diritto connotato dai crismi della certezza, liquidità ed esigibilità, con quanto ne consegue in punto di insussistenza del diritto di agire in executivis. Si è, altresì, costituito il terzo pignorato, Poste Italiane S.p.a., il quale ha dedotto la propria carenza di legittimazione passiva nell'ambito del presente giudizio, chiedendone l'estromissione. Dopo una serie di rinvii dovuti allo stato del ruolo, la causa è stata introitata a sentenza con i termini di cui all'art.190 c.p.c..
3. Ancora in via preliminare, deve essere rigettata l'eccezione di estromissione dal presente giudizio sollevata dal terzo Poste Italiane S.p.a., rammentando che, in tema di espropriazione presso terzi, nei giudizi di opposizione esecutiva si configura sempre litisconsorzio necessario fra il creditore, il debitore e terzo pignorato. (Riprendendo un orientamento ormai granitico Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 30491 del 18/10/2022 ha di recente ribadito che < litisconsorzio necessario tra creditore, debitore e terzo pignorato, allorquando la fase di merito sia stata tempestivamente introdotta nei confronti di uno solo di essi, impone al giudice di quest'ultima di integrare il contraddittorio ai sensi dell'art. 102 c.p.c., mentre, ai fini del rispetto della struttura bifasica del procedimento, è sufficiente che la fase sommaria si sia svolta nei confronti di uno solo dei legittimati passivi, nei cui confronti sia stato ritualmente notificato il ricorso introduttivo.>>). Giova infatti osservare che <
l'obbligo di non compiere atti che determinino l'estinzione o il trasferimento del credito, è interessato alle vicende processuali che, riguardando la legittimità o la validità del pignoramento, possano comportare, o meno, la sua liberazione dal relativo vincolo;
ne consegue che egli è parte necessaria del processo di opposizione in cui il creditore pignorante contesti l'ordinanza del giudice dell'esecuzione dichiarativa dell'inefficacia del detto pignoramento e che, pertanto, deve essere chiamato in causa dal ricorrente al fine di rendere opponibile nei suoi confronti la decisione che definisce il giudizio, dovendo il giudice, in mancanza, ordinare l'integrazione del contraddittorio. (In applicazione del principio, la S.C. ha rilevato, d'ufficio, la nullità di un giudizio di opposizione ex art. 617 c.p.c., promosso avverso un provvedimento del giudice dell'esecuzione concernente una richiesta di sequestro conservativo su crediti del debitore esecutato, nel quale non era stato convenuto il terzo pignorato) (si veda Cass., Sezione
3 , sentenza n. 3899 del 17/02/2020)
4. Tanto preliminarmente chiarito, ed al fine di delimitare il thema decidendum, giova richiamare le vicende processuali intercorse tra le parti in sede di procedura esecutiva.
L'odierna parte attrice eseguiva un pignoramento presso terzi nei confronti della quale debitore esecutato (terzo pignorato : Poste Controparte_1
Italiane S.p.a.), in virtù di una ordinanza di assegnazione somme emessa dell'intestato Tribunale nell'ambito di una precedente procedura esecutiva avente
R.G.E. n.6939/2018 intentata sempre da , nell'ambito della quale il Parte_1
giudice assegnava in favore della detta creditrice la somma di euro 3.000,00 (con dichiarazione di incapienza per l'eccedenza), ordinando al terzo CP_1
di pagare tale somma <
[...] effettiva liquidazione dei crediti IVA o del provvedimento accertativo dell'amministrazione finanziaria.>> Giova, infatti, precisare che, nell'ambito della procedura avente R.G.E. n.6939/2018, l'Ente OS (odierna parte opposta) rivestiva la qualità di terzo pignorato, mentre il debitore risultava essere la società
Controparte_3
Ebbene, stante il mancato pagamento da parte della , Controparte_1
quale terzo pignorato, e decorsi i termini di legge, la creditrice Parte_1
poneva in esecuzione la predetta ordinanza di assegnazione notificando un atto di pignoramento presso terzi in danno della , quale debitore e Controparte_1
di Poste Italiane S.p.a., quale terzo pignorato.
Avverso tale pignoramento il debitore spiegava opposizione e deduceva CP_5
la inidoneità della predetta ordinanza di assegnazione somme a sorreggere l'azione esecutiva.
5. Così ricostruite le vicende processuali, e venendo alla delibazione della presente fase di merito, il debitore esecutato devolve all'attenzione del Tribunale la medesima doglianza di cui alla fase sommaria - ed ovvero la inidoneità del titolo esecutivo posto ad esecuzione - deducendo in particolare che l'ordinanza di assegnazione ha condizionato la concreta esigibilità delle somme assegnate alla creditrice all'esito dell'accertamento da parte dell' della Controparte_1
debenza di tali somme in favore della società (debitore Controparte_3
esecutato nell'ambito della pregressa procedura espropriativa, ove il detto Ente rivestiva la qualità di terzo pignorato). In particolare, nella prospettazione offerta
<<l di assegnazione delle somme era e resta condizionata a>
attività, ad oggi, non ancora poste in essere dalla D.P. in quanto attivabili solo a seguito di richiesta di rimborso da parte del debitore esecutato delle somme a credito dichiarate. Premesso che, come è noto, il pignoramento può eseguirsi solo in presenza di crediti certi, liquidi ed esigibili (requisiti essenziali e imprescindibili, ai sensi dell'art. 474 c.p.c.), nella specie è evidente l'assenza di quest'ultimo requisito.>> Deducendo ancora che la società ha sempre Controparte_3
dichiarato il proprio credito IVA ad utilizzarsi in detrazione o compensazione, senza mai richiederlo a rimborso, e per tale motivo, finché la modalità di compensazione sarà quella posta in essere e in assenza di somme richieste a rimborso da parte della società debitrice esecutata (da sottoporsi, solo in questo caso, ai rituali controlli post richiesta a rimborso sulla spettanza e la quantificazione del rimborso), l' sarebbe impossibilitata ad Controparte_1
erogare le somme, come riconosciute con l'ordinanza summenzionata, al creditore procedente. Ha prodotto a tal fine copia delle dichiarazioni IVA relative agli anni
2017, 2018 e 2019. Nel costituirsi la parte opposta creditrice procedente, invero, aggiunge nella difesa di cui al corrente giudizio, profili nuovi, che – come noto – non possono essere valutati, restando il thema decidendum fissato alle questioni devolute innanzi al giudice dell'esecuzione e dunque alla qualificazione del credito come esigibile oppure no.
6. Venendo alla qualificazione giuridica della domanda, deve rilevarsi che la censura spiegata dal debitore – odierno convenuto è certamente sussumibile nel novero della opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c., in quanto finalizzata a contestare il diritto del creditore a procedere all'esecuzione forzata in difetto di un titolo esecutivo. La particolare posizione processuali delle parti ( essendo stata la domanda introdotta dalla parte opposta), invero, non muta la qualificazione della domanda.
7. Nel merito, si osserva quanto segue.
La doglianza avanzata dal debitore in ordine alla dedotta inesistenza di un titolo esecutivo è fondata.
Ed invero - come già affermato dalla ordinanza di assegnazione azionata come titolo - la esigibilità del credito non è condizione della sua pignorabilità, poiché oggetto dell'espropriazione forzata non è tanto un bene suscettibile di esecuzione immediata, quanto una posizione giuridica attiva dell'esecutato, cosicché l'espropriazione (presso terzi) può configurarsi anche con riguardo a crediti illiquidi o condizionati ma suscettibili di una capacità satisfattiva futura, concretamente prospettabile nel momento della assegnazione, e ciò anche al fine di evidenziare come essa sia in effetti condizionata in quanto ordina il pagamento solo all'esito di attività di controllo e verifica o di provvedimento accertativo da parte dell'amministrazione finanziaria. Sul tema la sentenza n. 31844/2022 resa dalla Suprema Corte di
Cassazione afferma che <l'esecuzione mediante espropriazione presso terzi può riguardare anche crediti futuri, non esigibili, condizionati e finanche eventuali, con il solo limite della loro riconducibilità ad un rapporto giuridico identificato e già esistente; pertanto, anche il credito al pagamento del prezzo del promittente venditore, riveniente da un contratto preliminare, è suscettibile di pignoramento ex art. 543 c.p.c., giacché è specificamente collegato ad un rapporto esistente e possiede quindi capacità satisfattiva futura, concretamente prospettabile nel momento della assegnazione.>> ( in termini Cass. Civ., Sez. 3, sentenza n. 31844 del 27 ottobre 2022)
Interpretando tali coordinate ermeneutiche consegue che, ai fini della pignorabilità di un credito ex art. 543 c.p.c. rileva che lo stesso, per quanto eventuale o non immediatamente esigibile, abbia una propria capacità satisfattiva futura concretamente prospettabile nel momento dell'assegnazione e che sia collegato, quindi, ad un rapporto giuridico preesistente all'atto di pignoramento e ben identificato, tale, cioè, da creare la concreta aspettativa che, una volta verificatesi le condizioni previste dal rapporto giuridico sostanziale da cui nasce, il credito del debitore esecutato verso il terzo pignorato diverrà esigibile.
6.1. Applicando i menzionati principi al caso di specie, deve rilevarsi che, l'ordinanza azionata come titolo stabilisce espressamente che < terzo pignorato, di pagare, all'esito dell'attività di controllo e Controparte_1
verifica sull'effettiva liquidazione dei crediti IVA o del provvedimento accertativo dell'Amministrazione finanziaria, le sopra menzionate somme ai suddetti creditori per conto del debitore con l'avvertenza che in difetto parte Controparte_3
assegnataria potrà procedere in via esecutiva.>>
Ebbene, il credito azionato è un credito di imposta esposto in dichiarazione e utilizzato in compensazione che, allo stato, non riveste il carattere della certezza ai fini della erogazione in favore della creditrice, certezza che si potrà determinare con il decorso del termine per la rettifica della dichiarazione, con passaggio in giudicato di sentenza che ne riconosca l'esistenza o con riconoscimento formale da parte dell'Ufficio competente. E nel caso, ancorché non si ravvisino contestazioni alla compensazione eseguita sul credito, tuttavia manca un formale riconoscimento del credito pignorato.
Né può aderirsi alla tesi di parte attrice che afferma “mediante l'esposizione del credito di imposta nella dichiarazione annuale il credito diviene esigibile in tal momento in quanto l'eventuale presentazione del modello "VR" ha la sola funzione di sollecitare l'attività di verifica dell'Amministrazione in ordine alla correttezza dei dati riportati nella dichiarazione e di rendere possibile l'avvio del relativo procedimento di esecuzione (Cass. Sez. 5 Sent. n. 17151 /2018)”, atteso che come, invece, sostenuto dalla parte convenuta “la domanda di rimborso del credito IVA deve essere tenuta distinta da quella di compensazione dell'imposta con altro debito fiscale: “in tema di rimborso dell'IVA, deve tenersi distinta la domanda di rimborso o restituzione del credito d'imposta maturato dal contribuente, da considerarsi già presentata con compilazione nella dichiarazione annuale del quadro "RX4", che configura formale esercizio del diritto, rispetto alla presentazione altresì del modello "VR", che costituisce, ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 38-bis, comma 1, presupposto per l'esigibilità del credito e dunque adempimento necessario solo a dar inizio al procedimento di esecuzione del rimborso” (Cassazione civile sez. III, 22/11/2018, n.30168).
Difatti, in applicazione di tale principio, in tale pronuncia i giudici di legittimità hanno statuito che “[…] nel caso di specie, del credito Iva non è stato chiesto il rimborso, bensì la compensazione […] La Corte di merito, pertanto, ha ritenuto che tale imputazione del credito Iva non sia equiparabile a una richiesta di rimborso, e dunque, nel caso in questione non rileva il fatto che si tratti di un credito Iva o che il modulo di rimborso ad hoc non sia stato compilato, perché il commercialista ha operato una scelta diversa, da cui non si può desumere la volontà di ottenere il rimborso di un credito.”.
La domanda attorea appare dunque infondata e deve conseguentemente confermarsi l'accoglimento della opposizione endoesecutiva spiegata dalla parte odierna convenuta.
7. Per quanto riguarda le spese di lite della fase sommaria e della presente fase di merito, si rileva che la complessità della materia, nonché la difficile ricostruzione documentale sia in fase sommaria che nella corrente fase, appaiono ragioni idonee per supportare una declaratoria di compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così definitivamente provvede:
1. Rigetta la domanda e per effetto accoglie l'opposizione spiegata innanzi al
GE dalla parte esecutata . Controparte_6
2. Compensa le spese di lite.
Santa Maria Capua Vetere, lì 16 aprile 2025
Il Giudice
(dott.ssa Elmelinda Mercurio)