Sentenza 10 giugno 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. II, sentenza 10/06/2022, n. 976 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 976 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 10/06/2022
N. 00976/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00985/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Seconda
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 985 del 2018, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Stefano Di Tano, Giuseppe Patronelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Fasano, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Ottavio Carparelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Angelo Vantaggiato in Lecce, via Zanardelli n. 7;
per l'annullamento
della Determinazione Dirigenziale -OMISSIS- emessa dal Dirigente del Settore Tecnico e Governo del Territorio del Comune di Fasano, con la quale si comunicava la conclusione del procedimento relativamente alla Segnalazione Certificata di Agibilità prot.-OMISSIS- per l'immobile sito in -OMISSIS- via -OMISSIS-, con conseguente annullamento degli atti ad essa correlati, e del permesso di costruire in sanatoria n. -OMISSIS-, notificata a mezzo raccomandata il 30.05.2018;
di ogni ulteriore atto presupposto, connesso e/o consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Fasano;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 maggio 2022 il dott. Roberto Michele Palmieri e uditi per le parti i difensori avv. S. Di Tano, anche in sostituzione dell'avv. G. Patronelli, per la parte ricorrente, e avv. A. Vantaggiato, in sostituzione dell'avv. O. Carparelli, per il Comune di Fasano;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente ha impugnato la DD n. -OMISSIS-, con la quale il Comune di Fasano gli ha comunicato la conclusione del procedimento, relativamente alla Segnalazione Certificata di Agibilità prot. n. -OMISSIS-, riguardante l’immobile sito in -OMISSIS- via -OMISSIS-, con conseguente annullamento degli atti ad essa correlati, nonché del permesso di costruire in sanatoria n. -OMISSIS-.
A sostegno del ricorso, egli ha articolato i seguenti motivi di gravame, appresso sintetizzati: 1) violazione degli artt. 3, 4 e 7 l. n. 241/90; eccesso di potere sotto vari profili; 2) violazione dell’art. 21-nonies l. n. 241/90; eccesso di potere sotto vari profili; 3) violazione degli artt. 7 l. n. 241/90, 24 d.P.R. n. 380/01; 3 e 4 d. lgs. n. 151/11, 41-sexies l. n. 1150/42; eccesso di potere sotto vari profili.
Ha chiesto pertanto l’annullamento dell’atto impugnato, con vittoria delle spese di lite.
Costituitosi in giudizio, il Comune di Fasano ha chiesto il rigetto del ricorso, con vittoria delle spese di lite.
All’udienza pubblica del 24.5.2022 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
2. Tanto premesso, prende atto il Collegio della sopravvenuta carenza di interesse all’azione impugnatoria da parte del ricorrente, come da dichiarazione resa dal suo difensore all’odierna udienza.
Per tali ragioni, l’azione impugnatoria va dichiarata improcedibile.
Nondimeno, occorre accertare l’illegittimità dell’atto impugnato, ai sensi dell’art. 34 co. 3 c.p.a, sussistendo l’interesse del ricorrente ai fini risarcitori.
3. Sul punto, con il primo motivo di gravame il ricorrente deduce l’insussistenza dei presupposti stabiliti ex art. 21- quinquies l. n. 241/90 per la revoca del p.d.c. in sanatoria-OMISSIS-, nonché la mancata comunicazione del provvedimento di avvio del procedimento in esame.
Il motivo è infondato, atteso che:
- l’atto impugnato non ha disposto la revoca del p.d.c.-OMISSIS-, ai sensi dell’art. 21- quinquies l. n. 241/90, ma il suo annullamento d’ufficio, ex art. 21- nonies l. n. 241/90. Conseguentemente, risultano inconferenti le censure di parte ricorrente, in quanto relative ad aspetti del provvedimento (es. le sopravvenute esigenze di pubblico interesse) del tutto estranee alla previsione di cui al cennato art. 21- nonies l. n. 241/90, che richiede la ricorrenza di presupposti del tutto diversi da quelli dalla revoca (illegittimità dell’atto da annullare in autotutela; ragioni di pubblico interesse; termine ragionevole; valutazione degli interessi del destinatario dell’atto di autotutela, nonché di quelli degli eventuali controinteressati);
- l’atto impugnato è stato preceduto da ampia interlocuzione procedimentale con il ricorrente, il quale ha potuto fornire il proprio apporto collaborativo-oppositivo al procedimento in esame, producendo memorie, documenti, ecc, che sono stati valutati dall’Amministrazione nell’atto impugnato, cosa che emerge dalla semplice lettura di quest’ultimo.
Per tali ragioni, il primo motivo di gravame è infondato, e va dunque disatteso.
4. Con il secondo motivo di gravame, il ricorrente deduce la violazione della previsione di cui all’art. 21- nonies l. n. 241/90, per difetto dei relativi presupposti. In particolare, ad avviso del ricorrente, l’Amministrazione non avrebbe adeguatamente valutato la: “ … attualità di un interesse pubblico distinto ed ulteriore rispetto al mero rispristino della presunta legalità violata, anche e soprattutto gli interessi dei destinatari, il tempo trascorso dalla determinazione viziata e, non da ultimo, l’opportunità di correggere l’azione amministrativa svoltasi illegittimamente ” (cfr. ricorso, p. 12).
Inoltre, secondo la prospettazione di parte ricorrente, l’Amministrazione sarebbe incorsa: “ … in un grave errore nell’applicazione della L.1150 del 1942 attesa l’errata determinazione degli spazi a parcheggio non inferiore ad un metro quadrato per ogni 10 metri cubi di costruzione. Nella fattispecie, infatti, andrebbe applicata la norma relativa alla destinazione d’uso della costruzione (scuole ed affini) che prevede un indice nettamente inferiore a quello indicato dal Comune di Fasano ” (cfr. ricorso, p. 22).
Da ultimo, l’Amministrazione non avrebbe adeguatamente tenuto conto del notevole lasso temporale esistente tra la data di adozione dell’atto impugnato e quella del suo ritiro, frustrando in tal modo le sue legittime aspettative al mantenimento della situazione fattuale venutasi a creare per effetto dell’originario permesso di costruire in sanatoria.
Le censure sono infondate.
4.1. Come è noto, ai sensi dell’art. 21- nonies co. 2-bis l. n. 241/90 (applicabile ratione temporis ): “ I provvedimenti amministrativi conseguiti sulla base di false rappresentazioni dei fatti o di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà false o mendaci per effetto di condotte costituenti reato, accertate con sentenza passata in giudicato, possono essere annullati dall'amministrazione anche dopo la scadenza del termine di dodici mesi di cui al comma 1, fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali nonché delle sanzioni previste dal capo VI del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 ”.
4.2. Inoltre, ai sensi dell’art. 654 c.p.p: “ Nei confronti dell'imputato, della parte civile e del responsabile civile che si sia costituito o che sia intervenuto nel processo penale, la sentenza penale irrevocabile di condanna o di assoluzione pronunciata in seguito a dibattimento ha efficacia di giudicato nel giudizio civile o amministrativo, quando in questo si controverte intorno a un diritto o a un interesse legittimo il cui riconoscimento dipende dall'accertamento degli stessi fatti materiali che furono oggetto del giudizio penale, purché i fatti accertati siano stati ritenuti rilevanti ai fini della decisione penale e purché la legge civile non ponga limitazioni alla prova della posizione soggettiva controversa ”.
4.3. Ciò premesso, e venendo ora al caso di specie, vi è in atti sentenza del Tribunale di Brindisi n. 409/13, confermata sul punto dalla Corte di Appello di Lecce con sentenza n. 321/15, passata in giudicato, che ha condannato il ricorrente per il reato di concorso in abuso di ufficio (artt. 81, 323 e 110 c.p). Ebbene, si legge nella sentenza del Tribunale di Brindisi n. 409/13 che: “… sussiste, effettivamente, la contestata violazione dell’art. 41-sexies della l. 1150/1942 e ss.mm, in ragione della mancata individuazione di un’area di mq 213 appositamente vincolata a parcheggi privati (il che rende illegittima la concessione edilizia n. 62/2001, non essendo stato adibito a garage (con individuazione di un’area riservata destinata a posti auto) il piano seminterrato del fabbricato in questione (che risulta invece composto da un atrio-ingresso, un deposito, due bagni, una cucina e un locale destinato a dispensa) e non potendo essere considerata sufficiente a tal fine la mera presenza di una superficie libera del lotto (mq 770) non occupata dal fabbricato ma non riservata a posti auto) ” (cfr. sentenza cit, p. 6).
4.4. Orbene, alla luce di tale statuizione, passata in giudicato, non può in alcun modo essere revocato in dubbio il fatto materiale della violazione, da parte del ricorrente, della previsione di cui all’art. 41- sexies l. n. 1150/1942.
Ciò chiarito, si legge nell’atto impugnato che: “ l’immobile è privo di spazi per il parcheggio, in difformità dall’art. 41-sexies della l. 1150/1942 ” (cfr. atto impugnato, p. 8).
Pertanto, per le considerazioni sopra esposte, tale accertamento deve ritenersi non più oggetto di contestazione.
4.5. Inoltre, i fatti contestati, accertati con sentenza penale passata in giudicato, consentono di ritenere senz’altro integrato l’elemento dell’interesse pubblico concreto e attuale richiesto ex art. 21- nonies l. n. 241/90; interesse da ritenersi senz’altro prevalente su quello del privato al mantenimento di una utilità conseguita mediante realizzazione di un reato.
4.6. Infine, non è decisivo il decorso del tempo, stante la sussistenza di un lungo e complesso iter giudiziario penale, conclusosi soltanto a ridosso dell’emanazione dell’atto impugnato. Il tutto senza sottacere che, ai sensi della cennata previsione di cui all’art. 21- nonies co. 2-bis l. n. 241/90, il limite dei diciotto mesi può essere superato nel caso di dichiarazioni mendaci, accertate con sentenza passata in giudicato; circostanza, quella testé citata, verificatasi nel caso di specie.
4.7. Per tali ragioni, l’atto impugnato deve ritenersi immune dalle lamentate censure, costituendo espressione di un potere correttamente esercitato.
5. Tale considerazioni rendono superfluo l’esame degli ulteriori motivi di gravame, e costituiscono motivo sufficiente al rigetto del ricorso, posto che, per condivisa giurisprudenza amministrativa, “ allorché sia controversa la legittimità di un provvedimento fondato su una pluralità di ragioni di diritto tra loro indipendenti, l'accertamento dell'inattaccabilità anche di una sola di esse vale a sorreggere il provvedimento stesso, sì che diventano, in sede processuale, inammissibili per carenza di interesse le doglianze fatte valere avverso le restanti ragioni, con salvezza degli atti impugnati ” (C.d.S, IV, 17.9.2012, n. 4924. In termini confermativi, cfr. altresì, ex multis , C.d.S, III, 12.9.2012, n. 4850; C.d.S, IV, 30.5.2005, n. 2767; TAR Puglia, Lecce, I, 3.4.2008, n. 981).
Ne consegue che divengono irrilevanti gli ulteriori profili di censura articolati dal ricorrente, trattandosi di profili inidonei a determinare un diverso esito del giudizio in esame.
6. Alla luce di tali considerazioni, va accertata la legittimità dell’atto impugnato, con conseguente rigetto della relativa azione di accertamento proposta dal ricorrente.
7. Sussistono giusti motivi, legati alla natura delle questioni esaminate, per la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così dispone:
- dichiara l’improcedibilità dell’azione impugnatoria proposta dal ricorrente;
- accerta la legittimità dell’atto impugnato, e rigetta la relativa azione di accertamento proposta dal ricorrente.
Compensa le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la persona del ricorrente.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del giorno 24 maggio 2022, con l'intervento dei magistrati:
Antonella Mangia, Presidente
Roberto Michele Palmieri, Consigliere, Estensore
Andrea Vitucci, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Roberto Michele Palmieri | Antonella Mangia |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.