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Sentenza 13 maggio 2025
Sentenza 13 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avezzano, sentenza 13/05/2025, n. 206 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avezzano |
| Numero : | 206 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO di AVEZZANO
Sezione Lavoro
Verbale della causa n. r.g. 368 2024 tra
Parte_1
RICORRENTE
e
CP_1
RESISTENTE
Oggi 13/05/2025 innanzi al GOT dott. Massimo Valenza, sono comparsi: per il ricorrente l'avv MARINI FEDERICA e per l'avv. DE NICOLA in sostituzione CP_1 dell'avv. BARONE CARMINE . L'avv. MARINI si riporta alle note in atti ed insiste per l'ammissione dei mezzi di prova. L'avv. DE NICOLA si oppone ribadendo l'eccezione di inammissibilità già formulata nella memoria di costituzione ed in subordine rileva che parte ricorrente non ha formulato richieste istruttorie né chiesto il rinnovo della CTU. Eccepisce la tardività delle richieste istruttorie. L'avv. MARINI contesta l'eccezione e si riporta alle note.
Il GIUDICE ONORARIO dato atto, ritenuta la causa matura per la decisione pronuncia separata sentenza a verbale.
Il Giudice Onorario
Dott. Massimo Valenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AVEZZANO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario dott. Massimo valenza, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 368 2024 promossa da:
( ), elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Indirizzo Telematico con l'avv. MARINI FEDERICA ( ), dal C.F._2
quale è rappresentato e difeso
RICORRENTE contro
( ), elettivamente domiciliato in VIA C/ AVVOCATURA CP_1 P.IVA_1
REGIONALE INPS VIA RENDINA 26/28 67100 L'AQUILA con l'avv. BARONE
CARMINE ( ), dal quale è rappresentato e difeso C.F._3
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione ad accertamento tecnico preventivo ex art. 445bis c.p.c.
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 3.7.2024 parte ricorrente presentava rituale opposizione alle conclusioni formulate dal consulente tecnico di ufficio nominato in sede di accertamento tecnico preventivo previsto dall'art. 445 bis c.p.c., chiedendo riconoscersi la sussistenza dei requisiti sanitari, per la fruizione della prestazione assistenziale oggetto della sua pretesa (indennità di accompagnamento e condizione di disabilità grave art. 3 comma 3 L 1.04/1992). Ritualmente costituitosi in giudizio, l' chiedeva in via preliminare dichiararsi CP_1
inammissibile il ricorso per carenza delle specifiche contestazioni e nel merito insisteva comunque per il rigetto del ricorso poiché infondato in diritto e in fatto.
All'udienza odierna, i procuratori delle parti insistevano nei rispettivi atti e discutevano la causa, concludendo in conformità degli atti di parte;
indi, alla medesima udienza, la causa è stata decisa come segue.
L'art. 445 bis c.p.c. stabilisce che “Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”.
Dunque i motivi di contestazione della CTU inseriti nel ricorso in opposizione devono essere specifici ed il ricorrente non può limitarsi ad una mera non condivisione delle conclusioni del CTU.
Sul punto si è precisato che "... I motivi di contestazione della CTU devono essere specifici e devono essere idonei a confutare le conclusioni cui è pervenuto il CTU al riguardo, la specificità dei motivi di contestazione delle conclusioni del CTU è richiesta sul modello di quanto previsto nel giudizio di appello, nel senso che il giudice deve essere in grado di ipotizzare un' erroneità della CTU per un motivo specifico che deve essere indicato dalla parte, vuoi per contrasto con le percentuali di invalidità in materia di invalidità civile (tabelle di cui al DM 5.2.1992) o per erroneo calcolo riduzionistico da parte del CTU oppure per altro specifico motivo appositamente argomentato nel ricorso. Va ricordato, inoltre, che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica è limitato, esattamente come avviene per il sindacato della
Cassazione sulle sentenze di merito, ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente (cfr. Cass. 7341/2004; 2151/2004; 11054/2003.) e dunque risultando all'uopo irrilevanti le eventuali diverse valutazioni operate da altro In altri termini: la semplice affermazione che il consulente ha sottovalutato il complesso Firmato invalidante che affligge l'interessato o che ha sbagliato a rilevarne la reale incidenza rispetto alla condizione di autosufficienza che invece si asserisce compromessa non equivale a rivelare una palese devianza delle sue conclusioni dalle nozioni correnti della scienza medica (di cui la parte avrebbe comunque l'onere di indicare la fonte) né tantomeno equivale a segnalare l'omissione di accertamenti strumentali imprescindibili per la formulazione della corretta diagnosi. ..." (Tribunale
Napoli sent. 4342/2022).
Nel caso di specie nel ricorso introduttivo sono soltanto richiamate le patologie da cui
è affetta la ricorrente e si afferma che il CTU nella fase di ATP non avrebbe adeguatamente valutato il quadro clinico.
Pertanto certamente non sono indicati i motivi specifici di contestazione della CTU della fase di ATP.
Quanto poi al richiamo, contenuto nelle note autorizzate di parte ricorrente, all'art. 149 disp. att. c.p.c. ed alla necessità quindi di considerare l'aggravamento delle condizioni della ricorrente avvenuto nell'ultimo anno è stato rilevato che "... in merito all'acquisizione della documentazione medica ulteriore che dimostra l'aggravarsi delle patologie in un momento successivo all'esperimento delle operazioni peritali va richiamato l'art. 149 disp. att. c.p.c, ai sensi del quale “nelle controversie in materia di invalidità pensionabile deve essere valutato dal giudice anche l'aggravamento della malattia, nonché tutte le infermità comunque incidenti sul complesso invalidante che si siano verificate nel corso tanto del procedimento amministrativo che di quello giudiziario”. Di talché, stante l'applicazione dell'art. 149 disp.att. c.p.c. codesta A.G. ritiene che in questo peculiare giudizio non è applicabile il principio posto dalla citata norma che si prospetta come incompatibile con un accertamento che abbia ad oggetto esclusivamente l'esistenza di errori nella CTU non omologata a seguito di dissenso dichiarato. È infatti del tutto evidente che non può parlarsi di “contestazione” delle conclusioni contenute nella perizia, se il motivo di doglianza dipende da circostanze sanitarie verificatesi in un momento successivo alla data della conclusione dell'incarico peritale. A maggior ragione, attribuire rilevanza ad aggravamenti verificatisi dopo il deposito del ricorso comporterebbe la paradossale conseguenza che la parte, pur non avendo nulla da contestare né al momento della dichiarazione di dissenso né al momento dell'instaurazione del relativo giudizio, sarebbe ciò nonostante legittimata ad allegare una generica contestazione, per evitare di incorrere nel vizio di inammissibilità del ricorso, e per invocare in corso di causa, il fatto successivo dell'aggravamento al fine di ottenere l'accoglimento di un ricorso introdotto grazie ad una contestazione sopravvenuta . In atre parole, la legge consente alla parte di depositare il dissenso solo nel caso in cui sia possibile far valere dei vizi verificatisi già al momento della conclusione dell'incarico peritale. ..." (Tribunale di Napoli n.
1636/2023).
Pertanto non è possibile tener conto dell'intervenuto aggravamento qualora il ricorso sia originariamente privo dei specifici motivi di contestazione alla CTU della fase di
ATP.
Per tutto quanto sopra esposto il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile.
Le spese di lite possono essere compensate integralmente ex art. 152 disp.att. c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avezzano, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite, così dispone:
- dichiara inammissibile il ricorso;
- compensa le spese di lite ex art. 152 disp.att. c.p.c.
Avezzano, 13 maggio 2025
Il Giudice Onorario
Dott. Massimo Valenza