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Sentenza 23 giugno 2025
Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 23/06/2025, n. 1955 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1955 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
N. 8260/2019 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Nola, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del
Giudice Dott. Alfonso Annunziata, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 8260/2019 Ruolo Generale, avente ad
oggetto: appello – lesione personale
TRA
in persona del procuratore speciale pro tempore, Parte_1
rappresentata e difesa, giusta procura alle liti in atti, dall'Avv. Francesco Napolitano ed elettivamente domiciliata come in atti
APPELLANTE
E
rappresentato e difeso, giusta procura alle liti in atti, dall'Avv. Umberto CP_1
Guarino ed elettivamente domiciliato come in atti
APPELLATO
NONCHÉ
, residente come in atti Controparte_2
1 APPELLATA CONTUMACE
CONCLUSIONI: come da verbali di causa, note e comparse depositate.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Va premesso che con l'atto introduttivo del presente grado di giudizio la società
[...]
ha proposto appello avverso la Sentenza N. 773/2019 del Giudice di Parte_1
Pace di Acerra, emessa in data 15.04.2019 e depositata in Cancelleria in data 13.08.2019.
L'appellante, sulla base delle argomentazioni in atti, ha chiesto all'adito Tribunale, in via cautelare, la sospensione, anche inaudita altera parte, dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata;
in via preliminare, la declaratoria della pronuncia impugnata “ex artt.
161 comma 2 c.p.c. e 132 comma II n. 4 c.p.c.”; nel merito, l'accoglimento dell'appello e, per l'effetto, in riforma della suindicata sentenza, il rigetto della domanda di risarcimento proposta da in via subordinata la rinnovazione della CTU medico-legale; il CP_1
tutto con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.
Si è costituito l'appellato resistendo con le argomentazioni in atti, sulla cui CP_1
base ha chiesto di rigettare la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, nonché di dichiarare inammissibile l'appello e comunque di rigettarlo nel merito in quanto infondato in fatto e in diritto;
in ogni caso con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.
Non si è costituita in giudizio, invece, nonostante la Controparte_2
regolarità della notifica dell'atto di appello nei suoi confronti: pertanto, ne è stata dichiarata la contumacia in corso di causa.
Rigettata l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata da questo Tribunale in diversa composizione, acquisito il fascicolo di primo grado, divenuto titolare del presente giudizio lo scrivente Magistrato, all'udienza del 20.03.2025, fissata
2 per la precisazione delle conclusioni, la causa è stata trattenuta in decisione con l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190, I co. c.p.c.
Ciò posto, in via preliminare, il Tribunale ritiene infondata l'eccezione di nullità della sentenza impugnata ex art. 161, comma II, c.p.c. (la sentenza appellata, fra l'altro, è regolarmente sottoscritta dal Giudice) e art. 132, comma II, n. 4, c.p.c. per aver omesso “di esporre le ragioni di fatto della decisione”, sconfessata per tabulas dalle motivazioni in fatto ed in diritto sufficientemente riportate dalle quali emerge chiaramente il percorso logico-giuridico posto a fondamento della stessa decisione.
Ed invero, la doglianza, oltre ad essere del tutto generica, non ha pregio, in quanto la sentenza impugnata appare rispettosa delle vigenti prescrizioni codicistiche che richiedono la “concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”, consistente
“nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione” (art. 118, comma 1, disp. att. c.p.c.).
In particolare “ricorre il vizio di omessa o apparente motivazione della sentenza
allorquando il giudice di merito ometta ivi di indicare gli elementi da cui ha tratto il
proprio convincimento ovvero li indichi senza un'approfondita loro disamina logica e giuridica, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo sull'esattezza e sulla logicità del suo ragionamento” (Cass. Civ., Sez VI-5, Ord. n. 9105/2017); inoltre, “in tema di
contenuto della sentenza, la concisa esposizione dello svolgimento del processo e dei fatti
rilevanti della causa non costituisce un elemento meramente formale, bensì un requisito da
apprezzarsi esclusivamente in funzione dell'intelligibilità della decisione e della
comprensione delle ragioni poste a suo fondamento, la cui assenza configura motivo di
nullità della sentenza quando non sia possibile individuare gli elementi di fatto considerati
o presupposti nella decisione (Cass. Civ., Sez. VI-V n. 920/2015).
Orbene, la sentenza impugnata esprime con chiarezza le ragioni della decisione,
3 esplicitando gli elementi di fatto e di diritto da cui il Giudice di prime cure ha tratto il proprio convincimento consentendo, quindi, di individuare il percorso logico giuridico ad essa sotteso, funzionale alla sua comprensione ed alla sua verifica in sede di impugnazione.
Tanto chiarito, va rigettato il primo motivo di appello relativo all'errata applicazione delle norme sull'incompetenza territoriale asseritamente alla base del rigetto della relativa eccezione da parte del Giudice di prime cure.
Orbene, è consolidato il principio giurisprudenziale della necessità di contestazione di tutti i fori alternativamente concorrenti (ex plurimis Cass. Civ., Sez. VI, n. 17374/2020; Cass.
Civ., Sez. VI -3, Ord. 23328/2014).
Ora, il Giudice di prime cure ha correttamente rigettato l'eccezione di incompetenza per territorio in quanto l'allora società convenuta non ha contestato la sussistenza, in capo al giudice adito, di tutti i possibili fori concorrenti per ragione di territorio derogabile ed indicato il diverso giudice competente secondo ognuno di essi.
In particolare, la società assicurativa in sede di comparsa di costituzione non ha indicato il luogo delle proprie sedi secondarie con il relativo giudice competente, nonostante dalla visura camerale dalla stessa prodotta in primo grado risulti una sede secondaria a Milano (
si veda pag. 45 dell'estratto della Visura Camerale).
Ed invero, ai sensi dell'articolo 19 c.p.c., nei giudizi contro una persona giuridica, il criterio principale per determinare la competenza territoriale è la sede legale;
accanto a questo, la norma prevede un foro alternativo nel luogo in cui la persona giuridica “ha uno stabilimento e un rappresentante autorizzato a stare in giudizio”. Pertanto, la convenuta società avrebbe dovuto indicare anche il relativo foro competente per le sedi secondarie.
Non rileva in senso diverso la deduzione, con la quale, solamente in sede di appello,
l' ha prospettato che “non esistono altri rappresentanti Parte_1
autorizzati a stare in giudizio come si evince dalla Visura Camerale che si produce in atti (
4 cfr. doc. n. 1 produzione di primo grado dell' )” (si veda pag. 9, n. 3) Parte_1
dell'atto di appello).
Ebbene, tale eccezione non solo è tardiva in quanto andava proposta nel termine decadenziale di cui all'art. 38 c.p.c. (il che è sufficiente, di per sé, ad indurre il Tribunale a reputarla inconferente) ma la stessa, contrariamente a quanto dedotto dall'appellante, non è
supportata dalla documentazione in atti in quanto nel giudizio di primo grado è stato prodotto solamente un estratto della suindicata Visura Camerale dove, si ribadisce, sono indicate le sedi secondarie ma non sono state prodotte le pagine della visura camerale ove è
riportata la sezione degli amministratori e rappresentanti.
Ora, nel merito l'appello è fondato e, pertanto, merita di essere accolto per l'assorbente e dirimente rilievo secondo cui è fondata la doglianza con la quale l'appellante ha dedotto l'erronea valutazione delle risultanze istruttorie e, in particolare, della prova testimoniale,
da parte del Giudice di prime cure, ossia il secondo motivo di gravame.
Ebbene, ritiene il Tribunale che la motivazione del Giudice di prime cure sia viziata da un'errata valutazione delle prove in atti, che non può essere condivisa da questo
Giudicante, considerata la mancanza di un'adeguata prova, da parte dell'allora attore, del requisito di terzo trasportato del motociclo di proprietà della convenuta
[...]
, assicurata per la RCA con l'odierna appellante, nonché del fatto Controparte_2
storico dedotto così come prospettato nell'atto introduttivo di primo grado.
Ed invero, parte attrice, in primo grado, ha chiesto il risarcimento dei danni per le lesioni subite quale terzo trasportato del motociclo Honda, tg DL55567, a seguito del sinistro occorso con il motociclo Honda, tg BM35610.
All'uopo ha precisato che il motociclo Honda, tg DL55567, sul quale viaggiava come passeggero, percorreva via Muraglia in Nola;
il conducente dello stesso, non fermandosi allo Stop ivi posto, collideva con il motociclo Honda, tg BM35610 che in quel momento
5 transitava in via De Sena.
Parte attrice, quindi, ha agito in giudizio ai sensi dell'art. 141 D.Lgs. n. 209 del 2005, che prevede l'azione diretta del trasportato nei confronti dell'assicurazione del proprio vettore.
Il primo ed il secondo comma del suindicato art. 141 dispongono che: “Salva l'ipotesi di
sinistro cagionato da caso fortuito, il danno subito dal terzo trasportato è risarcito
dall'impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro
entro il massimale minimo di legge, fermo restando quanto previsto all'articolo 140, a
prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel
sinistro, fermo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno nei confronti
dell'impresa di assicurazione del responsabile civile, se il veicolo di quest'ultimo è coperto
per un massimale superiore a quello minimo. Per ottenere il risarcimento il terzo
trasportato promuove nei confronti dell'impresa di assicurazione del veicolo sul quale era
a bordo al momento del sinistro la procedura di risarcimento prevista dall'articolo 148.”
Orbene, se è vero che il citato art. 141 D.Lgs. n. 209 del 2005 C.d.A. prevede l'azione, da parte del terzo trasportato, nei confronti dell'impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo, che risponde indipendentemente dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro, salva l'ipotesi di sinistro cagionato da caso fortuito, è altrettanto vero, senza che ciò sconfessi il menzionato principio, che sul trasportato grava la prova del fatto storico, ossia del fatto di aver subito lesioni mentre era trasportato sul mezzo condotto da un terzo.
Orbene, nel caso di specie, parte attrice non ha fornito la prova di trovarsi a bordo del motociclo Honda tg DL55567 come passeggero, così come prospettato nell'atto di citazione.
Ed invero, l'attore, nel proprio atto introduttivo, ha dedotto che il motociclo sul quale viaggiava percorreva via Muraglia, in Nola. Invece, il testimone escusso, Tes_1
6 ha dichiarato: “Ho visto un motociclo di tipo Honda SH in transito su via De Tes_2
Sena con direzione Nola (NA), a bordo del quale vi erano due ragazzi il quale veniva
colliso da un altro motociclo tipo Honda SH, proveniente da via Muraglia, strada posta
sulla destra rispetto alla direzione in cui procedeva il veicolo attoreo. ADR: Preciso che il
motociclo tipo Honda SH proveniente da via Muraglia non si fermava al segnale di Stop,
segnaletica verticale ed orizzontale, ivi presente e collideva il motociclo di tipo Honda di
parte attrice in transito su via De Sena, collidendolo con la propria parte anteriore nella
parte laterale destra, facendo coricare il mezzo sul lato sinistro. ADR: Avvicinatomi per
prestare soccorso, ho visto che , il ragazzo che viaggiava al posto del CP_1
passeggero, lamentava dolori al braccio destro ed alla gamba destra … ADR: I ragazzi a
bordo del veicolo Honda SH investitore, scesi dal mezzo, discutevano pacatamente con i
lesionati” (si veda il verbale del giudizio di primo grado, udienza del 16.05.2018).
È evidente, dunque, la contraddittorietà tra quanto dedotto dall'attore e quanto dichiarato dal testimone in merito alla posizione dello stesso . CP_1
Ed invero, parte attrice ha dichiarato di trovarsi come passeggero sul motociclo Honda che percorreva via Muraglia e che urtava contro l'altro motociclo Honda che transitava su via
De Sena. Il testimone escusso, invece, ha affermato il contrario, ossia che si CP_1
trovava sul motociclo Honda che percorreva via De Sena e che veniva urtato dall'altro motociclo, aggiungendo che gli occupanti del veicolo investitore, “scesi dal mezzo, discutevano pacatamente con i lesionati”.
Pertanto, non può ritenersi provato con tranquillizzante certezza su quale dei motocicli
Honda, parte attrice fosse passeggero. Tale circostanza non può ritenersi ininfluente ai fini del richiesto risarcimento danni in considerazione proprio dell'onere probatorio derivante da quanto disposto dall'art. 141 D.Lgs. n. 209/2005, ossia la prova di essere terzo trasportato di un determinato veicolo.
7 Tale incertezza ha come conseguenza diretta la mancata prova del fatto storico, che non attiene alla dinamica del sinistro ma ad uno dei presupposti per la domanda de qua.
Ed invero, la prova del nesso di causalità tra l'evento dannoso e le lamentate lesioni, di cui l'attore è onerato, presuppone, appunto, l'esistenza del relativo fatto storico.
Né trova fondamento la deduzione dell'odierno appellato in merito ad un mero errore relativo alla toponomastica dei luoghi in cui sarebbe incorso il testimone escusso.
Ebbene, il testimone ha dichiarato che gli occupanti “del veicolo Honda SH investitore”
sono scesi dal motociclo. Di contro, parte attrice deduce di essere stato passeggero del motociclo investitore, il quale cadde a seguito del sinistro.
Pertanto, in considerazione dell'omessa prova dei fatti costitutivi della domanda, l'appello, come sopra anticipato, è fondato e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, le domande formulate nella citazione nel giudizio di primo grado vanno rigettate.
Non può accogliersi, di contro, la domanda dell'appellante, proposta con le note di trattazione scritta per l'udienza del 10.12.2020 e reiterata in sede di precisazione delle conclusioni per l'udienza del 20.03.2025, volta alla restituzione di quanto versato in esecuzione della sentenza di primo grado, ferma la non debenza di quanto stabilito nella sentenza impugnata, all'esito del presente giudizio di appello, non avendo l'appellante provato l'esatto ammontare di quanto versato e non potendosi quest'ultimo desumere neanche dalle deduzioni della controparte.
Ora, quanto alle spese processuali relative al giudizio di primo grado, rileva preliminarmente il Tribunale che, alla luce di quanto opportunamente sancito dalla
Suprema Corte (cfr., ex multis, Cass. Civ., Sez. U, Sentenza n. 15559 del 17.10.2003), il giudice di appello, in caso di riforma totale o parziale della sentenza impugnata, ha il potere di provvedere ad un nuovo regolamento delle spese processuali di primo grado,
quale conseguenza della pronuncia adottata.
8 Dunque, nell'esercizio del suindicato ed assorbente potere del giudice di appello, il
Tribunale ritiene di dover condannare al pagamento in favore di CP_1 [...]
delle spese di lite del giudizio di primo grado, liquidate come in Parte_1
dispositivo sulla base del D.M. 55/2014, con riferimento a tutte le fasi processuali, tutte svoltesi in primo grado.
Le spese di lite del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo ai sensi del D.M. 147/2022, in relazione al valore della controversia, con riferimento alle sole fasi effettivamente svoltesi e, quindi, con l'esclusione della fase dell'istruttoria/trattazione.
Infine, la contumacia nei due gradi di giudizio di induce il Controparte_3
Tribunale ad escludere la necessità di qualsivoglia statuizione sulle spese di entrambi i gradi del giudizio con riferimento a tale parte.
Deve ritenersi assorbita ogni altra questione.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni contraria istanza ed eccezione rigettata, definitivamente pronunciando,
così provvede:
- accoglie l'appello e per l'effetto, in riforma dell'appellata sentenza n. 773/2019 del
Giudice di Pace di Acerra, emessa in data 15.04.2019 e depositata in Cancelleria in data
13.08.2019, rigetta la domanda proposta da;
CP_1
- rigetta la domanda dell'appellante volta alla restituzione di quanto versato in esecuzione della sentenza di primo grado, ferma la non debenza di quanto stabilito nella sentenza impugnata, all'esito del presente giudizio di appello;
- condanna , al pagamento in favore della CP_1 Parte_1
delle spese di lite di entrambi i gradi del giudizio, che si liquidano, in euro 1.990,00, per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali, I.V.A. e C.P.A., come per legge, per il
9 primo grado di giudizio, oltre le spese di C.T.U. che vanno poste per intero a carico dell'appellato ed in euro 1.701,00 per compensi, oltre euro 174,00 per CP_1
esborsi, nonché rimborso forfettario spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge, per il presente giudizio di appello;
- nulla per le spese di entrambi i gradi del giudizio con riferimento a Controparte_2
.
[...]
Così deciso in Nola, lì 23.06.2025.
Il Giudice
Dott. Alfonso Annunziata
10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Nola, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del
Giudice Dott. Alfonso Annunziata, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 8260/2019 Ruolo Generale, avente ad
oggetto: appello – lesione personale
TRA
in persona del procuratore speciale pro tempore, Parte_1
rappresentata e difesa, giusta procura alle liti in atti, dall'Avv. Francesco Napolitano ed elettivamente domiciliata come in atti
APPELLANTE
E
rappresentato e difeso, giusta procura alle liti in atti, dall'Avv. Umberto CP_1
Guarino ed elettivamente domiciliato come in atti
APPELLATO
NONCHÉ
, residente come in atti Controparte_2
1 APPELLATA CONTUMACE
CONCLUSIONI: come da verbali di causa, note e comparse depositate.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Va premesso che con l'atto introduttivo del presente grado di giudizio la società
[...]
ha proposto appello avverso la Sentenza N. 773/2019 del Giudice di Parte_1
Pace di Acerra, emessa in data 15.04.2019 e depositata in Cancelleria in data 13.08.2019.
L'appellante, sulla base delle argomentazioni in atti, ha chiesto all'adito Tribunale, in via cautelare, la sospensione, anche inaudita altera parte, dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata;
in via preliminare, la declaratoria della pronuncia impugnata “ex artt.
161 comma 2 c.p.c. e 132 comma II n. 4 c.p.c.”; nel merito, l'accoglimento dell'appello e, per l'effetto, in riforma della suindicata sentenza, il rigetto della domanda di risarcimento proposta da in via subordinata la rinnovazione della CTU medico-legale; il CP_1
tutto con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.
Si è costituito l'appellato resistendo con le argomentazioni in atti, sulla cui CP_1
base ha chiesto di rigettare la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, nonché di dichiarare inammissibile l'appello e comunque di rigettarlo nel merito in quanto infondato in fatto e in diritto;
in ogni caso con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.
Non si è costituita in giudizio, invece, nonostante la Controparte_2
regolarità della notifica dell'atto di appello nei suoi confronti: pertanto, ne è stata dichiarata la contumacia in corso di causa.
Rigettata l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata da questo Tribunale in diversa composizione, acquisito il fascicolo di primo grado, divenuto titolare del presente giudizio lo scrivente Magistrato, all'udienza del 20.03.2025, fissata
2 per la precisazione delle conclusioni, la causa è stata trattenuta in decisione con l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190, I co. c.p.c.
Ciò posto, in via preliminare, il Tribunale ritiene infondata l'eccezione di nullità della sentenza impugnata ex art. 161, comma II, c.p.c. (la sentenza appellata, fra l'altro, è regolarmente sottoscritta dal Giudice) e art. 132, comma II, n. 4, c.p.c. per aver omesso “di esporre le ragioni di fatto della decisione”, sconfessata per tabulas dalle motivazioni in fatto ed in diritto sufficientemente riportate dalle quali emerge chiaramente il percorso logico-giuridico posto a fondamento della stessa decisione.
Ed invero, la doglianza, oltre ad essere del tutto generica, non ha pregio, in quanto la sentenza impugnata appare rispettosa delle vigenti prescrizioni codicistiche che richiedono la “concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”, consistente
“nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione” (art. 118, comma 1, disp. att. c.p.c.).
In particolare “ricorre il vizio di omessa o apparente motivazione della sentenza
allorquando il giudice di merito ometta ivi di indicare gli elementi da cui ha tratto il
proprio convincimento ovvero li indichi senza un'approfondita loro disamina logica e giuridica, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo sull'esattezza e sulla logicità del suo ragionamento” (Cass. Civ., Sez VI-5, Ord. n. 9105/2017); inoltre, “in tema di
contenuto della sentenza, la concisa esposizione dello svolgimento del processo e dei fatti
rilevanti della causa non costituisce un elemento meramente formale, bensì un requisito da
apprezzarsi esclusivamente in funzione dell'intelligibilità della decisione e della
comprensione delle ragioni poste a suo fondamento, la cui assenza configura motivo di
nullità della sentenza quando non sia possibile individuare gli elementi di fatto considerati
o presupposti nella decisione (Cass. Civ., Sez. VI-V n. 920/2015).
Orbene, la sentenza impugnata esprime con chiarezza le ragioni della decisione,
3 esplicitando gli elementi di fatto e di diritto da cui il Giudice di prime cure ha tratto il proprio convincimento consentendo, quindi, di individuare il percorso logico giuridico ad essa sotteso, funzionale alla sua comprensione ed alla sua verifica in sede di impugnazione.
Tanto chiarito, va rigettato il primo motivo di appello relativo all'errata applicazione delle norme sull'incompetenza territoriale asseritamente alla base del rigetto della relativa eccezione da parte del Giudice di prime cure.
Orbene, è consolidato il principio giurisprudenziale della necessità di contestazione di tutti i fori alternativamente concorrenti (ex plurimis Cass. Civ., Sez. VI, n. 17374/2020; Cass.
Civ., Sez. VI -3, Ord. 23328/2014).
Ora, il Giudice di prime cure ha correttamente rigettato l'eccezione di incompetenza per territorio in quanto l'allora società convenuta non ha contestato la sussistenza, in capo al giudice adito, di tutti i possibili fori concorrenti per ragione di territorio derogabile ed indicato il diverso giudice competente secondo ognuno di essi.
In particolare, la società assicurativa in sede di comparsa di costituzione non ha indicato il luogo delle proprie sedi secondarie con il relativo giudice competente, nonostante dalla visura camerale dalla stessa prodotta in primo grado risulti una sede secondaria a Milano (
si veda pag. 45 dell'estratto della Visura Camerale).
Ed invero, ai sensi dell'articolo 19 c.p.c., nei giudizi contro una persona giuridica, il criterio principale per determinare la competenza territoriale è la sede legale;
accanto a questo, la norma prevede un foro alternativo nel luogo in cui la persona giuridica “ha uno stabilimento e un rappresentante autorizzato a stare in giudizio”. Pertanto, la convenuta società avrebbe dovuto indicare anche il relativo foro competente per le sedi secondarie.
Non rileva in senso diverso la deduzione, con la quale, solamente in sede di appello,
l' ha prospettato che “non esistono altri rappresentanti Parte_1
autorizzati a stare in giudizio come si evince dalla Visura Camerale che si produce in atti (
4 cfr. doc. n. 1 produzione di primo grado dell' )” (si veda pag. 9, n. 3) Parte_1
dell'atto di appello).
Ebbene, tale eccezione non solo è tardiva in quanto andava proposta nel termine decadenziale di cui all'art. 38 c.p.c. (il che è sufficiente, di per sé, ad indurre il Tribunale a reputarla inconferente) ma la stessa, contrariamente a quanto dedotto dall'appellante, non è
supportata dalla documentazione in atti in quanto nel giudizio di primo grado è stato prodotto solamente un estratto della suindicata Visura Camerale dove, si ribadisce, sono indicate le sedi secondarie ma non sono state prodotte le pagine della visura camerale ove è
riportata la sezione degli amministratori e rappresentanti.
Ora, nel merito l'appello è fondato e, pertanto, merita di essere accolto per l'assorbente e dirimente rilievo secondo cui è fondata la doglianza con la quale l'appellante ha dedotto l'erronea valutazione delle risultanze istruttorie e, in particolare, della prova testimoniale,
da parte del Giudice di prime cure, ossia il secondo motivo di gravame.
Ebbene, ritiene il Tribunale che la motivazione del Giudice di prime cure sia viziata da un'errata valutazione delle prove in atti, che non può essere condivisa da questo
Giudicante, considerata la mancanza di un'adeguata prova, da parte dell'allora attore, del requisito di terzo trasportato del motociclo di proprietà della convenuta
[...]
, assicurata per la RCA con l'odierna appellante, nonché del fatto Controparte_2
storico dedotto così come prospettato nell'atto introduttivo di primo grado.
Ed invero, parte attrice, in primo grado, ha chiesto il risarcimento dei danni per le lesioni subite quale terzo trasportato del motociclo Honda, tg DL55567, a seguito del sinistro occorso con il motociclo Honda, tg BM35610.
All'uopo ha precisato che il motociclo Honda, tg DL55567, sul quale viaggiava come passeggero, percorreva via Muraglia in Nola;
il conducente dello stesso, non fermandosi allo Stop ivi posto, collideva con il motociclo Honda, tg BM35610 che in quel momento
5 transitava in via De Sena.
Parte attrice, quindi, ha agito in giudizio ai sensi dell'art. 141 D.Lgs. n. 209 del 2005, che prevede l'azione diretta del trasportato nei confronti dell'assicurazione del proprio vettore.
Il primo ed il secondo comma del suindicato art. 141 dispongono che: “Salva l'ipotesi di
sinistro cagionato da caso fortuito, il danno subito dal terzo trasportato è risarcito
dall'impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro
entro il massimale minimo di legge, fermo restando quanto previsto all'articolo 140, a
prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel
sinistro, fermo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno nei confronti
dell'impresa di assicurazione del responsabile civile, se il veicolo di quest'ultimo è coperto
per un massimale superiore a quello minimo. Per ottenere il risarcimento il terzo
trasportato promuove nei confronti dell'impresa di assicurazione del veicolo sul quale era
a bordo al momento del sinistro la procedura di risarcimento prevista dall'articolo 148.”
Orbene, se è vero che il citato art. 141 D.Lgs. n. 209 del 2005 C.d.A. prevede l'azione, da parte del terzo trasportato, nei confronti dell'impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo, che risponde indipendentemente dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro, salva l'ipotesi di sinistro cagionato da caso fortuito, è altrettanto vero, senza che ciò sconfessi il menzionato principio, che sul trasportato grava la prova del fatto storico, ossia del fatto di aver subito lesioni mentre era trasportato sul mezzo condotto da un terzo.
Orbene, nel caso di specie, parte attrice non ha fornito la prova di trovarsi a bordo del motociclo Honda tg DL55567 come passeggero, così come prospettato nell'atto di citazione.
Ed invero, l'attore, nel proprio atto introduttivo, ha dedotto che il motociclo sul quale viaggiava percorreva via Muraglia, in Nola. Invece, il testimone escusso, Tes_1
6 ha dichiarato: “Ho visto un motociclo di tipo Honda SH in transito su via De Tes_2
Sena con direzione Nola (NA), a bordo del quale vi erano due ragazzi il quale veniva
colliso da un altro motociclo tipo Honda SH, proveniente da via Muraglia, strada posta
sulla destra rispetto alla direzione in cui procedeva il veicolo attoreo. ADR: Preciso che il
motociclo tipo Honda SH proveniente da via Muraglia non si fermava al segnale di Stop,
segnaletica verticale ed orizzontale, ivi presente e collideva il motociclo di tipo Honda di
parte attrice in transito su via De Sena, collidendolo con la propria parte anteriore nella
parte laterale destra, facendo coricare il mezzo sul lato sinistro. ADR: Avvicinatomi per
prestare soccorso, ho visto che , il ragazzo che viaggiava al posto del CP_1
passeggero, lamentava dolori al braccio destro ed alla gamba destra … ADR: I ragazzi a
bordo del veicolo Honda SH investitore, scesi dal mezzo, discutevano pacatamente con i
lesionati” (si veda il verbale del giudizio di primo grado, udienza del 16.05.2018).
È evidente, dunque, la contraddittorietà tra quanto dedotto dall'attore e quanto dichiarato dal testimone in merito alla posizione dello stesso . CP_1
Ed invero, parte attrice ha dichiarato di trovarsi come passeggero sul motociclo Honda che percorreva via Muraglia e che urtava contro l'altro motociclo Honda che transitava su via
De Sena. Il testimone escusso, invece, ha affermato il contrario, ossia che si CP_1
trovava sul motociclo Honda che percorreva via De Sena e che veniva urtato dall'altro motociclo, aggiungendo che gli occupanti del veicolo investitore, “scesi dal mezzo, discutevano pacatamente con i lesionati”.
Pertanto, non può ritenersi provato con tranquillizzante certezza su quale dei motocicli
Honda, parte attrice fosse passeggero. Tale circostanza non può ritenersi ininfluente ai fini del richiesto risarcimento danni in considerazione proprio dell'onere probatorio derivante da quanto disposto dall'art. 141 D.Lgs. n. 209/2005, ossia la prova di essere terzo trasportato di un determinato veicolo.
7 Tale incertezza ha come conseguenza diretta la mancata prova del fatto storico, che non attiene alla dinamica del sinistro ma ad uno dei presupposti per la domanda de qua.
Ed invero, la prova del nesso di causalità tra l'evento dannoso e le lamentate lesioni, di cui l'attore è onerato, presuppone, appunto, l'esistenza del relativo fatto storico.
Né trova fondamento la deduzione dell'odierno appellato in merito ad un mero errore relativo alla toponomastica dei luoghi in cui sarebbe incorso il testimone escusso.
Ebbene, il testimone ha dichiarato che gli occupanti “del veicolo Honda SH investitore”
sono scesi dal motociclo. Di contro, parte attrice deduce di essere stato passeggero del motociclo investitore, il quale cadde a seguito del sinistro.
Pertanto, in considerazione dell'omessa prova dei fatti costitutivi della domanda, l'appello, come sopra anticipato, è fondato e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, le domande formulate nella citazione nel giudizio di primo grado vanno rigettate.
Non può accogliersi, di contro, la domanda dell'appellante, proposta con le note di trattazione scritta per l'udienza del 10.12.2020 e reiterata in sede di precisazione delle conclusioni per l'udienza del 20.03.2025, volta alla restituzione di quanto versato in esecuzione della sentenza di primo grado, ferma la non debenza di quanto stabilito nella sentenza impugnata, all'esito del presente giudizio di appello, non avendo l'appellante provato l'esatto ammontare di quanto versato e non potendosi quest'ultimo desumere neanche dalle deduzioni della controparte.
Ora, quanto alle spese processuali relative al giudizio di primo grado, rileva preliminarmente il Tribunale che, alla luce di quanto opportunamente sancito dalla
Suprema Corte (cfr., ex multis, Cass. Civ., Sez. U, Sentenza n. 15559 del 17.10.2003), il giudice di appello, in caso di riforma totale o parziale della sentenza impugnata, ha il potere di provvedere ad un nuovo regolamento delle spese processuali di primo grado,
quale conseguenza della pronuncia adottata.
8 Dunque, nell'esercizio del suindicato ed assorbente potere del giudice di appello, il
Tribunale ritiene di dover condannare al pagamento in favore di CP_1 [...]
delle spese di lite del giudizio di primo grado, liquidate come in Parte_1
dispositivo sulla base del D.M. 55/2014, con riferimento a tutte le fasi processuali, tutte svoltesi in primo grado.
Le spese di lite del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo ai sensi del D.M. 147/2022, in relazione al valore della controversia, con riferimento alle sole fasi effettivamente svoltesi e, quindi, con l'esclusione della fase dell'istruttoria/trattazione.
Infine, la contumacia nei due gradi di giudizio di induce il Controparte_3
Tribunale ad escludere la necessità di qualsivoglia statuizione sulle spese di entrambi i gradi del giudizio con riferimento a tale parte.
Deve ritenersi assorbita ogni altra questione.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni contraria istanza ed eccezione rigettata, definitivamente pronunciando,
così provvede:
- accoglie l'appello e per l'effetto, in riforma dell'appellata sentenza n. 773/2019 del
Giudice di Pace di Acerra, emessa in data 15.04.2019 e depositata in Cancelleria in data
13.08.2019, rigetta la domanda proposta da;
CP_1
- rigetta la domanda dell'appellante volta alla restituzione di quanto versato in esecuzione della sentenza di primo grado, ferma la non debenza di quanto stabilito nella sentenza impugnata, all'esito del presente giudizio di appello;
- condanna , al pagamento in favore della CP_1 Parte_1
delle spese di lite di entrambi i gradi del giudizio, che si liquidano, in euro 1.990,00, per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali, I.V.A. e C.P.A., come per legge, per il
9 primo grado di giudizio, oltre le spese di C.T.U. che vanno poste per intero a carico dell'appellato ed in euro 1.701,00 per compensi, oltre euro 174,00 per CP_1
esborsi, nonché rimborso forfettario spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge, per il presente giudizio di appello;
- nulla per le spese di entrambi i gradi del giudizio con riferimento a Controparte_2
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[...]
Così deciso in Nola, lì 23.06.2025.
Il Giudice
Dott. Alfonso Annunziata
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