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Sentenza 14 maggio 2024
Sentenza 14 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 14/05/2024, n. 254 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 254 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2024 |
Testo completo
N. R.G. 2045/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Sassari
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice Paola Irene Calastri ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 2045/2019 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PALMAS SERGIO e Parte_1 C.F._1 presso il cui studio è elettivamente domiciliato
RICORRENTE contro
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MACCIOTTA GIUSEPPE presso CP_1 P.IVA_1 il cui studio è elettivamente domiciliata
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 15.11.2019 ha convenuto avanti l'intestato Tribunale, in Parte_1 funzione di giudice del lavoro, al fine di sentir dichiarare l'illegittimità delle sanzioni CP_1 disciplinari comminate in data 14.10.2016, 25.07.2016 e 31.03.2017 nonché il proprio diritto all'inquadramento -da gennaio 2013- nel 4° livello retributivo di cui al CCNL per il settore acqua e gas, con condanna della convenuta al pagamento della somma di € 10.189,00 a titolo di differenze retributive, oltre interessi e rivalutazione.
ritualmente costituitasi, ha contestato le difese del ricorrente chiedendo il rigetto delle CP_1 domande in quanto infondate.
La causa, mutata più volte la persona del giudice ed istruita tramite interrogatorio formale e prova per testi, è stata decisa nei termini di cui all'art. 127ter cpc disposta la trattazione scritta dell'udienza del 14 maggio 2024.
Ritiene il Tribunale che le domande del ricorrente meritino parziale accoglimento, nei limiti e per le ragioni che si vanno ad esporre.
Il primo procedimento disciplinare è stato avviato dalla lettera di contestazione del 12 luglio 2016 del seguente tenore: pagina 1 di 7 “Ci riferiamo al rapporto di lavoro in essere e con la presente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 della Legge 300/70 nonché del CCNL di Categoria applicato, le contestiamo quanto segue.
Il giorno 28 giugno Lei ha ricevuto disposizioni da parte del geometra , Controparte_2 Responsabile dell'U.O. mezzi pesanti di recarsi nel comune di Siniscola con l'autobotte per iniziare la distribuzione di acqua potabile alle ore 16.
Il Responsabile Le ha indicato i punti di prelievo certificati dal chiedendoLe di Organizzazione_1 rifornire il mezzo in tali punti.
Alle ore 16:30 il geometra ha ricevuto la segnalazione da parte dell'operatore di rete CP_2 Per_1
che l'acqua che Lei stava distribuendo non era potabile perché torbida.
[...]
Il geometra La invitava a recarsi all'impianto di per svuotare la cisterna, CP_2 Org_2 lavarla e ricaricarla con acqua potabile, solo alle 18:00 è iniziata la distribuzione dell'acqua potabile tramite autobotte.
Tali sue azioni hanno causato un grave danno di immagine all'azienda e hanno rischiato di nuocere alla salute dei cittadini.
I fatti di cui sopra costituiscono recidiva delle mancanze precedentemente contestate con il procedimento disciplinare: 01 Distr/2016 conclusosi con comminazione della sanzione del rimprovero scritto.
Preme sottolineare l'ulteriore aggravante riconducibile al fatto che Ella non è nuova alle violazioni degli obblighi contrattuali, già peraltro tempestivamente sanzionata dall'azienda.
Non si può tuttavia non rilevare come siffatta Sua deplorevole condotta, aggravi notevolmente la sua posizione, denotando un contegno gravemente carente sotto il profilo della diligenza, della correttezza e della buona fede nell'esecuzione del contratto. Ci riserviamo di applicare la sanzione più opportuna in base alla legge e alla contrattazione collettiva, non prima di aver valutato le Sue eventuale giustificazioni”.
Incontestato che in data 28 giugno 2016 il ricorrente avesse ricevuto disposizioni da parte del Geometra
Responsabile dell'U.O. mezzi pesanti, di recarsi a Siniscola con l'autobotte per Controparte_2 iniziare la distribuzione di acqua potabile alle ore 16.00 (cfr. interrogatorio formale reso dal ricorrente all'udienza del 6.10.2021), il Geometra sentito come teste (unico, tra tutti i testi Controparte_2 escussi, a riferire in merito) ha dichiarato che il punto di approvvigionamento di Organizzazione_3
ove il ricorrente ha rifornito, non era tra quelli indicati (“la sede di assegnazione era
[...] Per_2
pertanto, quest'ultima era la sede in cui doveva essere fatto il riempimento dell'autobotte per la
[...] distribuzione. Capitava anche che gli operatori di distribuzione, essendo parecchi i servizi durante la giornata, dessero indicazioni circa punti diversi per effettuare il riempimento. ADR giudice: io ora, essendo passato tanto tempo, non ricordo se nell'occasione di cui mi si chiede il ricorrente avesse altri servizi da svolgere che potessero incidere sulla capacità residua della cisterna. Ossia non ricordo se per i servizi che il ricorrente doveva svolgere nella giornata di cui mi si chiede fosse per lui possibile recarsi a oppure approvvigionare l'autobotte in un altro punto più confacente al servizio Persona_2 che doveva svolgere in quella giornata. Preciso che nel periodo di cui mi si chiede vi erano diverse emergenze idriche e quindi non avendo nemmeno la copertura totale del servizio con ditte esterne, evitavamo di far percorrere agli operatori 100 km per approvvigionare la cisterna nel punto di Per_2
[...]
Capo 3) confermo la circostanza di cui mi si chiede, precisando che il punto di approvvigionamento di
non era tra quelli che io gli avevo indicato. Org_3
pagina 2 di 7 io non ho mai dato disposizione agli autisti di effettuare il riempimento della autobotte nel punto di
. Qui vi sono delle prese dirette dove potevano approvvigionarsi autospurghi, o la Org_3 forestale per esigenze di servizio. Di punti come quello di ne ha sparsi in Organizzazione_4 tutta la Sardegna”).
Inoltre, il teste ha confermato di avere ricevuto comunicazione da che l'acqua che il Persona_1 ricorrente stava distribuendo era torbida e non potabile, che il ricorrente era stato invitato a recarsi all'impianto di per svuotare la cisterna, lavarla e ricaricarla con acqua potabile e che Org_2 soltanto alle ore 18:00 è iniziata la distribuzione dell'acqua potabile tramite autobotte.
Il testimone ha altresì confermato che il controllo sulla qualità dell'acqua è eseguibile semplicemente alla fonte facendo scorrere l'acqua dalla bocchetta di carico e successivamente, una volta effettuato il carico, aprendo uno dei rubinetti posti sulla rastrelliera in acciaio installata nel veicolo, riferendo quanto segue: “è vero quanto mi si chiede. L'operatore deve effettuare il solo controllo visivo in relazione alla colorazione dell'acqua. Capo 7) il controllo visivo può essere effettuato, a seconda dei punti di approvvigionamento, direttamente dalla bocchetta oppure una volta riempita la cisterna dell'autobotte dal rubinetto ivi insistente”.
Non risulta quindi che il ricorrente abbia adempiuto correttamente agli ordini ricevuti e che non fosse in grado di verificare lo stato delle acque al momento del caricamento dell'autobotte, essendo invece emerso che il responsabile Geometra cui attendibilità non sono sorte ragioni per dubitare- CP_3 non ha indicato di rifornire il mezzo presso il serbatoio di , non ricompreso fra quelli Org_3 certificati ed indicati dallo stesso per il riempimento della cisterna, e che il ricorrente era tenuto CP_2 ad avvedersi, mediante un controllo visivo dell'acqua, della presenza di eventuali anomalie.
La sanzione disciplinare di sospensione dal servizio e dalla retribuzione per due giorni, comminata in data 25.07.2016, appare dunque legittima e fondata.
Non altrettanto può affermarsi in ordine alla seconda contestazione disciplinare del 13.09.2016 che di seguito si riporta:
“Ci riferiamo al rapporto di lavoro in essere e con la presente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 della Legge 300/70 nonché del CCNL di Categoria applicato, le contestiamo quanto segue.
Il giorno 3 agosto 2016 il geometra Responsabile U.O. mezzi pesanti, le ha Controparte_2 impartito le seguenti disposizioni:
1. lasciare le chiavi del mezzo autospurgo EH494FT in sede;
2. rifornire di carburante il mezzo EH494FT;
3. rifornire il serbatoio acqua canal jet mezzo EH494FT;
4. perdita di n.1 l'ugello da ½ attrezzatura appartenente al mezzo targato EH494FT e non dichiarata, se non dopo che in data 13 agosto il Sig. ha segnalato la mancanza. Parte_2
Per i primi tre punti contestati lei non eseguiva nessuna delle disposizioni su riportate, impedendo così all'autista Sig. di iniziare in data 4 agosto 2016 il servizio emergenziale all'orario stabilito. Per Pt_3 il punto 4 la sua mancata comunicazione ha causato ritardi al Sig. nell'espletamento delle Pt_2 funzioni a lui assegnate. Preme sottolineare l'ulteriore aggravante riconducibile al fatto che Ella non è nuova alle violazioni degli obblighi contrattuali, già peraltro tempestivamente sanzionate dall' , i fatti di cui sopra costituiscono recidiva delle mancanze precedentemente contestate con Pt_4 il procedimento disciplinare: 01 Distr/2016 conclusosi con comminazione della sanzione del rimprovero scritto. Non si può tuttavia non rilevare come siffatta Sua deplorevole condotta, aggravi notevolmente la sua posizione, denotando un contegno gravemente carente sotto il profilo della diligenza, della correttezza e della buona fede nell'esecuzione del contratto. Ci riserviamo di applicare pagina 3 di 7 la sanzione più opportuna in base alla legge e alla contrattazione collettiva, non prima di aver valutato le Sue eventuale giustificazioni”.
A riguardo, l'unico testimone utile ha riferito di nulla ricordare in merito (“Capo 8) Controparte_2 non ricordo. Capo 9) ricordo di aver dato a le disposizioni di cui mi si chiede, ma non ricordo Pt_1 in quale data e se si trattasse dello stesso mezzo di cui mi viene data lettura. Capo 10) ora non lo ricordo. Capo 10) non ricordo. Capo 11) premetto che non ricordo il giorno, ma ricordo che in mia presenza a il ricorrente disse di sentirsi male e di dover lasciare il servizio. Capi 12, 13, Persona_2 14, 15) ho già risposto, non lo ricordo”), sicché, pacifica in atti l'assenza del ricorrente per recarsi ad una visita medica, non è dato confermare la sussistenza dei fatti addebitati.
Ne consegue l'illegittimità della sanzione della sospensione dal servizio e dalla retribuzione per sei giorni comminata in data 14.10.2016.
Deve invece ritenersi accertata la legittimità della sanzione, della sospensione dal servizio e dalla retribuzione di dieci giorni, comminata in data 31.03.2017 in seguito alla contestazione del 23 febbraio
2017, del seguente tenore:
“Desideriamo riferirci al rapporto di lavoro subordinato attualmente intercorrente con la scrivente società. In tale ambito ai sensi e per gli effetti della normativa legislativa e collettiva vigente, intendiamo formalmente contestarle con la presente il seguente addebito disciplinare. In data 23 gennaio 2017 ha ricevuto dal suo superiore gerarchico precise indicazioni via e-mail per verificare una presunta perdita di gasolio nel vano motore del mezzo speciale targato BN584EN, nonostante ciò
Lei ha ignorato il contenuto della mail asserendo di non essere adibito a mettere mani sul mezzo. Le circostanze sopr'anzi riferite mettono in luce un comportamento certamente rilevante sul piano disciplinare, attesa l'assenza della dovuta diligenza delle mansioni a Lei affidate e palesa il rifiuto di eseguire compiti assegnati dai superiori, ed inoltre costituiscono recidiva nelle mancanze contestate con i procedimenti disciplinari 01-Dist/2016, 52_2016, 28_2016. In ordine alle sopra descritte circostanze La invitiamo pertanto a volerci far pervenire Sue giustificazioni, preferibilmente scritte, entro e non oltre 5 giorni dal ricevimento della presente”.
Dalla lettura della mail del 23 gennaio 2017 prodotta da parte ricorrente (doc. 9) non si evince infatti alcuna particolare richiesta di intervento a livello meccanico, bensì esclusivamente la richiesta di verificare, mediante controllo visivo ed eventualmente documentando con fotografie, la presenza di perdita di gasolio (“Per cortesia, riusciamo a essere più precisi su perdita gasolio? Non è possibile tirare su la cabina al fine di documentare con foto la perdita stessa, se visibile?”).
A tale richiesta, che invero non implicava alcuno sforzo né particolare competenza, il ricorrente ha risposto rifiutando di fatto ogni tipo di collaborazione, trincerandosi dietro l'assenza di abilitazione a
“mettere mani sui mezzi”, azione invero nemmeno richiesta.
Va infine rigettata la domanda volta al riconoscimento dell'inquadramento al IV livello Org_5
settore Gas e Acqua. Org_6
Il lavoratore che rivendica nei confronti del datore di lavoro una superiore qualifica professionale in relazione alle mansioni svolte ha l'onere di dimostrare la natura e il periodo di tempo durante il quale le mansioni sono state svolte, il contenuto delle disposizioni individuali, collettive o legali in forza delle quali la superiore qualifica viene rivendicata, la coincidenza delle mansioni svolte con quelle descritte dalla norma individuale, collettiva o legale.
L'onere della prova incombente sul lavoratore, dunque, copre l'intero spettro delle allegazioni necessarie per consentire la verifica da parte del giudice della fondatezza delle proprie asserzioni. Ne deriva che poiché nel procedimento logico giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato non può prescindersi da tre fasi successive, cioè dall'accertamento in fatto pagina 4 di 7 delle attività lavorative in concreto svolte, dalla individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e dal raffronto tra il risultato della prima indagine ed il testo della normativa contrattuale individuato nella seconda, perché sia possibile al giudice la valutazione delle prospettazioni di parte ricorrente questa è onerata non solo di provare di aver svolto le mansioni in relazione alle quali si chiede il superiore inquadramento, ma anche che le stesse determinino tale superiore inquadramento richiesto.
Perché, quindi, sia correttamente rispettato l'onere probatorio incombente sul lavoratore è necessario che quest'ultimo ancora prima abbia correttamente adempiuto all'onere di puntuale allegazione che, in relazione al tipo di domanda proposta, implica anche necessariamente la corretta indicazione delle disposizioni della contrattazione collettiva che devono essere tra loro comparate per verificare la fondatezza della domanda.
In difetto di tale allegazione non è possibile effettuare quel raffronto tra profili formalmente assegnati e profili caratterizzanti le mansioni effettivamente assegnate e svolte, necessario per verificare l'ascrivibilità nella declaratoria pretesa, piuttosto che in quella di formale inquadramento, dei compiti effettivamente svolti.
Nessuna allegazione, a riguardo, viene fornita dal lavoratore: le deduzioni in ricorso, sufficienti per individuare le mansioni svolte dal ricorrente (autista di mezzi speciali) sono da ritenersi carenti in ordine alle disposizioni della contrattazione collettive comparabili ai fini della sussunzione delle Nume mansioni in categoria superiore, non bastando, a tal fine, il possesso di patente speciale ( .
Nessuna allegazione viene fornita inoltre circa i profili caratterizzanti della mansione rivendicata e nessuna deduzione si rinviene in ordine alle ragioni per le quali la mansione svolta -concretamente- determinerebbe un inquadramento superiore.
Il riferimento, soltanto generico, all'attività per la quale è necessaria una patente speciale, non fornisce alcuna specifica indicazione necessaria per potere individuare i tratti essenziali dell'attività svolta e procedere alla comparazione delle declaratorie contrattuali del IV livello -preteso- rispetto al III.
Le declaratorie del livello attribuito al ricorrente e di quello preteso (cfr. art. 18 CCNL settore acqua e gas) prevedono che appartiene al 3° livello retributivo, attribuito all'odierno ricorrente, il personale che:
- svolge attività di concetto tecniche, amministrative e/o commerciali oppure attività operative specializzate, che possono comportare coordinamento di altri lavoratori;
- opera con autonomia nell'esecuzione di procedure, con elementi di variabilità nella realizzazione;
- è responsabile dei risultati operativi delle attività svolte direttamente o coordinate nel rispetto dei livelli di qualità definiti;
- scambia informazioni differenziate e le utilizza per lo svolgimento della propria attività;
- possiede conoscenze teoriche o di mestiere e conoscenze pratiche inerenti tecniche, tecnologie e processi operativi, acquisite con esperienza, addestramento e formazione specialistica nonché corsi di aggiornamento.
Elementi qualificanti:
1. ATTIVITA' DI CONCETTO O COMPIUTE SPECIALIZZATE ANCHE IN AREE MULTISERVIZI
2. AUTONOMIA OPERATIVA NELL'AMBITO DI PROCEDURE CON ELEMENTI DI VARIABILITA'
pagina 5 di 7 3. RESPONSABILITA' DEL PROPRIO LAVORO E DEL COORDINAMENTO OPERATIVO DI SQUADRA, DELL'EFFICIENZA DEI MEZZI DI LAVORO ASSEGNATI E DEL RISPETTO DELLE PROCEDURE DI SICUREZZA DA PARTE DEI COORDINATI.
4. TRATTAMENTO INFORMAZIONI NON STANDARDIZZATE
5. ESPERIENZA SU ASPETTI SPECIALISTICI CON SCOLARITA' A LIVELLO DI
SCUOLA PROFESSIONALE O DI SCUOLA MEDIA SUPERIORE O CONSEGUIBILE
CON ADDESTRAMENTO SPECIFICO
Appartiene al 4° livello il personale che:
- svolge attività di concetto tecniche, amministrative, commerciali oppure attività operative con particolare specializzazione che, di norma comportano coordinamento di altri lavoratori;
- opera con autonomia operativa nell'esecuzione delle attività assegnate con contenuti margini di discrezionalità.
- è responsabile dei risultati operativi delle attività nel rispetto dei livelli di qualità prefissati;
- si avvale di informazioni differenziate che gestisce ai fini della propria attività nei limiti del proprio ambito discrezionale;
- possiede approfondite conoscenze teoriche o di mestiere e conoscenze pratiche inerenti tecniche, tecnologie e processi operativi, acquisite con esperienza, addestramento e formazione specialistica nonché corsi di aggiornamento.
Elementi qualificanti:
1. ATTIVITA' COMPIUTE SPECIALIZZATE ANCHE IN AREE MULTISERVIZI, NEL RISPETTO DI SPECIFICI LIVELLI DI QUALITA' OVVERO ATTIVITA' DI CONCETTO
2. AUTONOMIA OPERATIVA NELL'AMBITO DI PROCEDURE CON ELEMENTI DI VARIABILITA'
3. RESPONSABILITA' DEL PROPRIO LAVORO E DEL COORDINAMENTO OPERATIVO DI SQUADRA, DELLA DISPONIBILITA' ED EFFICIENZA DEI MEZZI DI LAVORO ASSEGNATI E DEL RISPETTO DELLE PROCEDURE DI SICUREZZA DA PARTE DEI COORDINATI
4. TRATTAMENTO INFORMAZIONI DIFFERENZIATE CCNL PER IL SETTORE GAS-ACQUA
5. ESPERIENZA SU PIU' ASPETTI SPECIALISTICI CON SCOLARITA' A LIVELLO DI SCUOLA PROFESSIONALE O DI SCUOLA MEDIA SUPERIORE O CONSEGUIBILE CON
ADDESTRAMENTO SPECIFICO ED AGGIORNAMENTO.
Entrambi i livelli richiamano “autonomia operativa nell'ambito di procedure con elementi di variabilità” prevedendo lo svolgimento di attività secondo una scala crescente e in tali casi- precisa la Corte di Cassazione - l'onere di allegazione e di prova che incombe sul lavoratore comprende anche l'espletamento delle più complesse modalità di prestazione, alle quali la declaratoria contrattuale collega il superiore inquadramento (Cass. n. 6238/01; 8225/03; 11925/03; 12092/04).
Ritiene il tribunale che detto onere non sia stato nella specie assolto, risultando la prospettazione di cui al ricorso a tal fine indeterminata, limitandosi il lavoratore ad affermare di occuparsi delle operazioni di carico e scarico delle autobotti e di disostruzione e pulizia delle tubature e, genericamente, di avere diritto all'inquadramento nel IV livello anziché nel III, con ciò impedendo al giudice l'accertamento della domanda di qualificazione superiore, che pertanto non può che essere rigettata.
pagina 6 di 7 Si decide quindi come da dispositivo anche in ordine alle spese che, avuto riguardo alla prevalente soccombenza del ricorrente, vengono compensate per un terzo e poste a carico di quest'ultimo nella misura di due terzi, liquidati come sulla scorta dei parametri di cui al DM 55/14 aggiornati al 2022 (valore della causa € 10.189,00 avuto riguardo alla somma domandata in atto introduttivo (cfr. Cass. civ. Sez. I, Ord., (ud. 11/02/2021) 26-04-2021, n. 10984); valori minimi per la bassa complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, per fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: annulla la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio e dalla retribuzione per sei giorni comminata in data 14.10.2016 da a CP_1 Parte_1
rigetta per il resto il ricorso;
compensa per un terzo le spese di lite e condanna il ricorrente a rimborsare alla resistente i restanti due terzi che si liquidano in € 1.900,00 per compensi professionali, oltre i.v.a., c.p.a. e 15,00 % per spese generali.
Sassari, 14/05/2024 il giudice
Paola Irene Calastri
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Sassari
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice Paola Irene Calastri ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 2045/2019 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PALMAS SERGIO e Parte_1 C.F._1 presso il cui studio è elettivamente domiciliato
RICORRENTE contro
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MACCIOTTA GIUSEPPE presso CP_1 P.IVA_1 il cui studio è elettivamente domiciliata
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 15.11.2019 ha convenuto avanti l'intestato Tribunale, in Parte_1 funzione di giudice del lavoro, al fine di sentir dichiarare l'illegittimità delle sanzioni CP_1 disciplinari comminate in data 14.10.2016, 25.07.2016 e 31.03.2017 nonché il proprio diritto all'inquadramento -da gennaio 2013- nel 4° livello retributivo di cui al CCNL per il settore acqua e gas, con condanna della convenuta al pagamento della somma di € 10.189,00 a titolo di differenze retributive, oltre interessi e rivalutazione.
ritualmente costituitasi, ha contestato le difese del ricorrente chiedendo il rigetto delle CP_1 domande in quanto infondate.
La causa, mutata più volte la persona del giudice ed istruita tramite interrogatorio formale e prova per testi, è stata decisa nei termini di cui all'art. 127ter cpc disposta la trattazione scritta dell'udienza del 14 maggio 2024.
Ritiene il Tribunale che le domande del ricorrente meritino parziale accoglimento, nei limiti e per le ragioni che si vanno ad esporre.
Il primo procedimento disciplinare è stato avviato dalla lettera di contestazione del 12 luglio 2016 del seguente tenore: pagina 1 di 7 “Ci riferiamo al rapporto di lavoro in essere e con la presente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 della Legge 300/70 nonché del CCNL di Categoria applicato, le contestiamo quanto segue.
Il giorno 28 giugno Lei ha ricevuto disposizioni da parte del geometra , Controparte_2 Responsabile dell'U.O. mezzi pesanti di recarsi nel comune di Siniscola con l'autobotte per iniziare la distribuzione di acqua potabile alle ore 16.
Il Responsabile Le ha indicato i punti di prelievo certificati dal chiedendoLe di Organizzazione_1 rifornire il mezzo in tali punti.
Alle ore 16:30 il geometra ha ricevuto la segnalazione da parte dell'operatore di rete CP_2 Per_1
che l'acqua che Lei stava distribuendo non era potabile perché torbida.
[...]
Il geometra La invitava a recarsi all'impianto di per svuotare la cisterna, CP_2 Org_2 lavarla e ricaricarla con acqua potabile, solo alle 18:00 è iniziata la distribuzione dell'acqua potabile tramite autobotte.
Tali sue azioni hanno causato un grave danno di immagine all'azienda e hanno rischiato di nuocere alla salute dei cittadini.
I fatti di cui sopra costituiscono recidiva delle mancanze precedentemente contestate con il procedimento disciplinare: 01 Distr/2016 conclusosi con comminazione della sanzione del rimprovero scritto.
Preme sottolineare l'ulteriore aggravante riconducibile al fatto che Ella non è nuova alle violazioni degli obblighi contrattuali, già peraltro tempestivamente sanzionata dall'azienda.
Non si può tuttavia non rilevare come siffatta Sua deplorevole condotta, aggravi notevolmente la sua posizione, denotando un contegno gravemente carente sotto il profilo della diligenza, della correttezza e della buona fede nell'esecuzione del contratto. Ci riserviamo di applicare la sanzione più opportuna in base alla legge e alla contrattazione collettiva, non prima di aver valutato le Sue eventuale giustificazioni”.
Incontestato che in data 28 giugno 2016 il ricorrente avesse ricevuto disposizioni da parte del Geometra
Responsabile dell'U.O. mezzi pesanti, di recarsi a Siniscola con l'autobotte per Controparte_2 iniziare la distribuzione di acqua potabile alle ore 16.00 (cfr. interrogatorio formale reso dal ricorrente all'udienza del 6.10.2021), il Geometra sentito come teste (unico, tra tutti i testi Controparte_2 escussi, a riferire in merito) ha dichiarato che il punto di approvvigionamento di Organizzazione_3
ove il ricorrente ha rifornito, non era tra quelli indicati (“la sede di assegnazione era
[...] Per_2
pertanto, quest'ultima era la sede in cui doveva essere fatto il riempimento dell'autobotte per la
[...] distribuzione. Capitava anche che gli operatori di distribuzione, essendo parecchi i servizi durante la giornata, dessero indicazioni circa punti diversi per effettuare il riempimento. ADR giudice: io ora, essendo passato tanto tempo, non ricordo se nell'occasione di cui mi si chiede il ricorrente avesse altri servizi da svolgere che potessero incidere sulla capacità residua della cisterna. Ossia non ricordo se per i servizi che il ricorrente doveva svolgere nella giornata di cui mi si chiede fosse per lui possibile recarsi a oppure approvvigionare l'autobotte in un altro punto più confacente al servizio Persona_2 che doveva svolgere in quella giornata. Preciso che nel periodo di cui mi si chiede vi erano diverse emergenze idriche e quindi non avendo nemmeno la copertura totale del servizio con ditte esterne, evitavamo di far percorrere agli operatori 100 km per approvvigionare la cisterna nel punto di Per_2
[...]
Capo 3) confermo la circostanza di cui mi si chiede, precisando che il punto di approvvigionamento di
non era tra quelli che io gli avevo indicato. Org_3
pagina 2 di 7 io non ho mai dato disposizione agli autisti di effettuare il riempimento della autobotte nel punto di
. Qui vi sono delle prese dirette dove potevano approvvigionarsi autospurghi, o la Org_3 forestale per esigenze di servizio. Di punti come quello di ne ha sparsi in Organizzazione_4 tutta la Sardegna”).
Inoltre, il teste ha confermato di avere ricevuto comunicazione da che l'acqua che il Persona_1 ricorrente stava distribuendo era torbida e non potabile, che il ricorrente era stato invitato a recarsi all'impianto di per svuotare la cisterna, lavarla e ricaricarla con acqua potabile e che Org_2 soltanto alle ore 18:00 è iniziata la distribuzione dell'acqua potabile tramite autobotte.
Il testimone ha altresì confermato che il controllo sulla qualità dell'acqua è eseguibile semplicemente alla fonte facendo scorrere l'acqua dalla bocchetta di carico e successivamente, una volta effettuato il carico, aprendo uno dei rubinetti posti sulla rastrelliera in acciaio installata nel veicolo, riferendo quanto segue: “è vero quanto mi si chiede. L'operatore deve effettuare il solo controllo visivo in relazione alla colorazione dell'acqua. Capo 7) il controllo visivo può essere effettuato, a seconda dei punti di approvvigionamento, direttamente dalla bocchetta oppure una volta riempita la cisterna dell'autobotte dal rubinetto ivi insistente”.
Non risulta quindi che il ricorrente abbia adempiuto correttamente agli ordini ricevuti e che non fosse in grado di verificare lo stato delle acque al momento del caricamento dell'autobotte, essendo invece emerso che il responsabile Geometra cui attendibilità non sono sorte ragioni per dubitare- CP_3 non ha indicato di rifornire il mezzo presso il serbatoio di , non ricompreso fra quelli Org_3 certificati ed indicati dallo stesso per il riempimento della cisterna, e che il ricorrente era tenuto CP_2 ad avvedersi, mediante un controllo visivo dell'acqua, della presenza di eventuali anomalie.
La sanzione disciplinare di sospensione dal servizio e dalla retribuzione per due giorni, comminata in data 25.07.2016, appare dunque legittima e fondata.
Non altrettanto può affermarsi in ordine alla seconda contestazione disciplinare del 13.09.2016 che di seguito si riporta:
“Ci riferiamo al rapporto di lavoro in essere e con la presente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 della Legge 300/70 nonché del CCNL di Categoria applicato, le contestiamo quanto segue.
Il giorno 3 agosto 2016 il geometra Responsabile U.O. mezzi pesanti, le ha Controparte_2 impartito le seguenti disposizioni:
1. lasciare le chiavi del mezzo autospurgo EH494FT in sede;
2. rifornire di carburante il mezzo EH494FT;
3. rifornire il serbatoio acqua canal jet mezzo EH494FT;
4. perdita di n.1 l'ugello da ½ attrezzatura appartenente al mezzo targato EH494FT e non dichiarata, se non dopo che in data 13 agosto il Sig. ha segnalato la mancanza. Parte_2
Per i primi tre punti contestati lei non eseguiva nessuna delle disposizioni su riportate, impedendo così all'autista Sig. di iniziare in data 4 agosto 2016 il servizio emergenziale all'orario stabilito. Per Pt_3 il punto 4 la sua mancata comunicazione ha causato ritardi al Sig. nell'espletamento delle Pt_2 funzioni a lui assegnate. Preme sottolineare l'ulteriore aggravante riconducibile al fatto che Ella non è nuova alle violazioni degli obblighi contrattuali, già peraltro tempestivamente sanzionate dall' , i fatti di cui sopra costituiscono recidiva delle mancanze precedentemente contestate con Pt_4 il procedimento disciplinare: 01 Distr/2016 conclusosi con comminazione della sanzione del rimprovero scritto. Non si può tuttavia non rilevare come siffatta Sua deplorevole condotta, aggravi notevolmente la sua posizione, denotando un contegno gravemente carente sotto il profilo della diligenza, della correttezza e della buona fede nell'esecuzione del contratto. Ci riserviamo di applicare pagina 3 di 7 la sanzione più opportuna in base alla legge e alla contrattazione collettiva, non prima di aver valutato le Sue eventuale giustificazioni”.
A riguardo, l'unico testimone utile ha riferito di nulla ricordare in merito (“Capo 8) Controparte_2 non ricordo. Capo 9) ricordo di aver dato a le disposizioni di cui mi si chiede, ma non ricordo Pt_1 in quale data e se si trattasse dello stesso mezzo di cui mi viene data lettura. Capo 10) ora non lo ricordo. Capo 10) non ricordo. Capo 11) premetto che non ricordo il giorno, ma ricordo che in mia presenza a il ricorrente disse di sentirsi male e di dover lasciare il servizio. Capi 12, 13, Persona_2 14, 15) ho già risposto, non lo ricordo”), sicché, pacifica in atti l'assenza del ricorrente per recarsi ad una visita medica, non è dato confermare la sussistenza dei fatti addebitati.
Ne consegue l'illegittimità della sanzione della sospensione dal servizio e dalla retribuzione per sei giorni comminata in data 14.10.2016.
Deve invece ritenersi accertata la legittimità della sanzione, della sospensione dal servizio e dalla retribuzione di dieci giorni, comminata in data 31.03.2017 in seguito alla contestazione del 23 febbraio
2017, del seguente tenore:
“Desideriamo riferirci al rapporto di lavoro subordinato attualmente intercorrente con la scrivente società. In tale ambito ai sensi e per gli effetti della normativa legislativa e collettiva vigente, intendiamo formalmente contestarle con la presente il seguente addebito disciplinare. In data 23 gennaio 2017 ha ricevuto dal suo superiore gerarchico precise indicazioni via e-mail per verificare una presunta perdita di gasolio nel vano motore del mezzo speciale targato BN584EN, nonostante ciò
Lei ha ignorato il contenuto della mail asserendo di non essere adibito a mettere mani sul mezzo. Le circostanze sopr'anzi riferite mettono in luce un comportamento certamente rilevante sul piano disciplinare, attesa l'assenza della dovuta diligenza delle mansioni a Lei affidate e palesa il rifiuto di eseguire compiti assegnati dai superiori, ed inoltre costituiscono recidiva nelle mancanze contestate con i procedimenti disciplinari 01-Dist/2016, 52_2016, 28_2016. In ordine alle sopra descritte circostanze La invitiamo pertanto a volerci far pervenire Sue giustificazioni, preferibilmente scritte, entro e non oltre 5 giorni dal ricevimento della presente”.
Dalla lettura della mail del 23 gennaio 2017 prodotta da parte ricorrente (doc. 9) non si evince infatti alcuna particolare richiesta di intervento a livello meccanico, bensì esclusivamente la richiesta di verificare, mediante controllo visivo ed eventualmente documentando con fotografie, la presenza di perdita di gasolio (“Per cortesia, riusciamo a essere più precisi su perdita gasolio? Non è possibile tirare su la cabina al fine di documentare con foto la perdita stessa, se visibile?”).
A tale richiesta, che invero non implicava alcuno sforzo né particolare competenza, il ricorrente ha risposto rifiutando di fatto ogni tipo di collaborazione, trincerandosi dietro l'assenza di abilitazione a
“mettere mani sui mezzi”, azione invero nemmeno richiesta.
Va infine rigettata la domanda volta al riconoscimento dell'inquadramento al IV livello Org_5
settore Gas e Acqua. Org_6
Il lavoratore che rivendica nei confronti del datore di lavoro una superiore qualifica professionale in relazione alle mansioni svolte ha l'onere di dimostrare la natura e il periodo di tempo durante il quale le mansioni sono state svolte, il contenuto delle disposizioni individuali, collettive o legali in forza delle quali la superiore qualifica viene rivendicata, la coincidenza delle mansioni svolte con quelle descritte dalla norma individuale, collettiva o legale.
L'onere della prova incombente sul lavoratore, dunque, copre l'intero spettro delle allegazioni necessarie per consentire la verifica da parte del giudice della fondatezza delle proprie asserzioni. Ne deriva che poiché nel procedimento logico giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato non può prescindersi da tre fasi successive, cioè dall'accertamento in fatto pagina 4 di 7 delle attività lavorative in concreto svolte, dalla individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e dal raffronto tra il risultato della prima indagine ed il testo della normativa contrattuale individuato nella seconda, perché sia possibile al giudice la valutazione delle prospettazioni di parte ricorrente questa è onerata non solo di provare di aver svolto le mansioni in relazione alle quali si chiede il superiore inquadramento, ma anche che le stesse determinino tale superiore inquadramento richiesto.
Perché, quindi, sia correttamente rispettato l'onere probatorio incombente sul lavoratore è necessario che quest'ultimo ancora prima abbia correttamente adempiuto all'onere di puntuale allegazione che, in relazione al tipo di domanda proposta, implica anche necessariamente la corretta indicazione delle disposizioni della contrattazione collettiva che devono essere tra loro comparate per verificare la fondatezza della domanda.
In difetto di tale allegazione non è possibile effettuare quel raffronto tra profili formalmente assegnati e profili caratterizzanti le mansioni effettivamente assegnate e svolte, necessario per verificare l'ascrivibilità nella declaratoria pretesa, piuttosto che in quella di formale inquadramento, dei compiti effettivamente svolti.
Nessuna allegazione, a riguardo, viene fornita dal lavoratore: le deduzioni in ricorso, sufficienti per individuare le mansioni svolte dal ricorrente (autista di mezzi speciali) sono da ritenersi carenti in ordine alle disposizioni della contrattazione collettive comparabili ai fini della sussunzione delle Nume mansioni in categoria superiore, non bastando, a tal fine, il possesso di patente speciale ( .
Nessuna allegazione viene fornita inoltre circa i profili caratterizzanti della mansione rivendicata e nessuna deduzione si rinviene in ordine alle ragioni per le quali la mansione svolta -concretamente- determinerebbe un inquadramento superiore.
Il riferimento, soltanto generico, all'attività per la quale è necessaria una patente speciale, non fornisce alcuna specifica indicazione necessaria per potere individuare i tratti essenziali dell'attività svolta e procedere alla comparazione delle declaratorie contrattuali del IV livello -preteso- rispetto al III.
Le declaratorie del livello attribuito al ricorrente e di quello preteso (cfr. art. 18 CCNL settore acqua e gas) prevedono che appartiene al 3° livello retributivo, attribuito all'odierno ricorrente, il personale che:
- svolge attività di concetto tecniche, amministrative e/o commerciali oppure attività operative specializzate, che possono comportare coordinamento di altri lavoratori;
- opera con autonomia nell'esecuzione di procedure, con elementi di variabilità nella realizzazione;
- è responsabile dei risultati operativi delle attività svolte direttamente o coordinate nel rispetto dei livelli di qualità definiti;
- scambia informazioni differenziate e le utilizza per lo svolgimento della propria attività;
- possiede conoscenze teoriche o di mestiere e conoscenze pratiche inerenti tecniche, tecnologie e processi operativi, acquisite con esperienza, addestramento e formazione specialistica nonché corsi di aggiornamento.
Elementi qualificanti:
1. ATTIVITA' DI CONCETTO O COMPIUTE SPECIALIZZATE ANCHE IN AREE MULTISERVIZI
2. AUTONOMIA OPERATIVA NELL'AMBITO DI PROCEDURE CON ELEMENTI DI VARIABILITA'
pagina 5 di 7 3. RESPONSABILITA' DEL PROPRIO LAVORO E DEL COORDINAMENTO OPERATIVO DI SQUADRA, DELL'EFFICIENZA DEI MEZZI DI LAVORO ASSEGNATI E DEL RISPETTO DELLE PROCEDURE DI SICUREZZA DA PARTE DEI COORDINATI.
4. TRATTAMENTO INFORMAZIONI NON STANDARDIZZATE
5. ESPERIENZA SU ASPETTI SPECIALISTICI CON SCOLARITA' A LIVELLO DI
SCUOLA PROFESSIONALE O DI SCUOLA MEDIA SUPERIORE O CONSEGUIBILE
CON ADDESTRAMENTO SPECIFICO
Appartiene al 4° livello il personale che:
- svolge attività di concetto tecniche, amministrative, commerciali oppure attività operative con particolare specializzazione che, di norma comportano coordinamento di altri lavoratori;
- opera con autonomia operativa nell'esecuzione delle attività assegnate con contenuti margini di discrezionalità.
- è responsabile dei risultati operativi delle attività nel rispetto dei livelli di qualità prefissati;
- si avvale di informazioni differenziate che gestisce ai fini della propria attività nei limiti del proprio ambito discrezionale;
- possiede approfondite conoscenze teoriche o di mestiere e conoscenze pratiche inerenti tecniche, tecnologie e processi operativi, acquisite con esperienza, addestramento e formazione specialistica nonché corsi di aggiornamento.
Elementi qualificanti:
1. ATTIVITA' COMPIUTE SPECIALIZZATE ANCHE IN AREE MULTISERVIZI, NEL RISPETTO DI SPECIFICI LIVELLI DI QUALITA' OVVERO ATTIVITA' DI CONCETTO
2. AUTONOMIA OPERATIVA NELL'AMBITO DI PROCEDURE CON ELEMENTI DI VARIABILITA'
3. RESPONSABILITA' DEL PROPRIO LAVORO E DEL COORDINAMENTO OPERATIVO DI SQUADRA, DELLA DISPONIBILITA' ED EFFICIENZA DEI MEZZI DI LAVORO ASSEGNATI E DEL RISPETTO DELLE PROCEDURE DI SICUREZZA DA PARTE DEI COORDINATI
4. TRATTAMENTO INFORMAZIONI DIFFERENZIATE CCNL PER IL SETTORE GAS-ACQUA
5. ESPERIENZA SU PIU' ASPETTI SPECIALISTICI CON SCOLARITA' A LIVELLO DI SCUOLA PROFESSIONALE O DI SCUOLA MEDIA SUPERIORE O CONSEGUIBILE CON
ADDESTRAMENTO SPECIFICO ED AGGIORNAMENTO.
Entrambi i livelli richiamano “autonomia operativa nell'ambito di procedure con elementi di variabilità” prevedendo lo svolgimento di attività secondo una scala crescente e in tali casi- precisa la Corte di Cassazione - l'onere di allegazione e di prova che incombe sul lavoratore comprende anche l'espletamento delle più complesse modalità di prestazione, alle quali la declaratoria contrattuale collega il superiore inquadramento (Cass. n. 6238/01; 8225/03; 11925/03; 12092/04).
Ritiene il tribunale che detto onere non sia stato nella specie assolto, risultando la prospettazione di cui al ricorso a tal fine indeterminata, limitandosi il lavoratore ad affermare di occuparsi delle operazioni di carico e scarico delle autobotti e di disostruzione e pulizia delle tubature e, genericamente, di avere diritto all'inquadramento nel IV livello anziché nel III, con ciò impedendo al giudice l'accertamento della domanda di qualificazione superiore, che pertanto non può che essere rigettata.
pagina 6 di 7 Si decide quindi come da dispositivo anche in ordine alle spese che, avuto riguardo alla prevalente soccombenza del ricorrente, vengono compensate per un terzo e poste a carico di quest'ultimo nella misura di due terzi, liquidati come sulla scorta dei parametri di cui al DM 55/14 aggiornati al 2022 (valore della causa € 10.189,00 avuto riguardo alla somma domandata in atto introduttivo (cfr. Cass. civ. Sez. I, Ord., (ud. 11/02/2021) 26-04-2021, n. 10984); valori minimi per la bassa complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, per fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: annulla la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio e dalla retribuzione per sei giorni comminata in data 14.10.2016 da a CP_1 Parte_1
rigetta per il resto il ricorso;
compensa per un terzo le spese di lite e condanna il ricorrente a rimborsare alla resistente i restanti due terzi che si liquidano in € 1.900,00 per compensi professionali, oltre i.v.a., c.p.a. e 15,00 % per spese generali.
Sassari, 14/05/2024 il giudice
Paola Irene Calastri
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