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Sentenza 3 ottobre 2025
Sentenza 3 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 03/10/2025, n. 2219 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 2219 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA
– Sezione Lavoro – in persona del giudice unico ER RO ha pronunciato, in esito al deposito di note scritte, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4615/2023 r.g. e vertente tra
(c.f. ), elettivamente domiciliato in Messina Parte_1 C.F._1 presso lo studio dell'avv. Francesco Micali che lo rappresenta e difende per procura in atti, ricorrente
e
(c.f. ), con sede a Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato a Messina presso la sede dell'Avvocatura dell'ente, rappresentato e difeso dagli avv.ti Mario Nivola e Antonello Monoriti del ruolo professionale per procura in atti, resistente oggetto: riliquidazione assegno ordinario di invalidità.
FATTO E DIRITTO
1.- Con ricorso depositato il 5 settembre 2023 adiva questo giudice Parte_1 del lavoro e, premesso di essere titolare di pensione categoria IO n. 15054377, lamentava l'illegittimità della nota del 17 marzo 2022 - già impugnata senza esito in via amministrativa CP_1
- con la quale l' gli comunicava la liquidazione della suddetta prestazione con decorrenza CP_2 dal 1 gennaio 2020 per l'importo complessivo di 26.558,31 euro ma che, tuttavia, lo decurtava poi senza alcuna giustificazione di 10.356,31 euro, accreditandogli la minor somma di 16.202 euro;
rilevava l'inammissibilità della pretesa in conseguenza della genericità e indeterminatezza del provvedimento, dell'irripetibilità dell'indebito stante la propria buona fede, l'illegittimità della compensazione avuto riguardo ai principi esposti dalla giurisprudenza di legittimità che impongono, nell'azione di recupero della P.A., la limitazione ad 1/5 della prestazione in godimento, con salvezza del trattamento minimo e l'illegittimità della trattenuta fiscale applicata sugli arretrati. Nella resistenza dell' , sostituita l'udienza del 2 ottobre 2025 dal deposito telematico CP_2 di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa viene decisa con adozione fuori udienza della sentenza.
2.- Si premette che oggetto della presente controversia, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, non è l'accertamento negativo di un indebito previdenziale – che presuppone una erogazione poi risultata non dovuta – ma, come eccepito da parte resistente, la liquidazione a monte della prestazione in misura inferiore a quella richiesta.
Il richiamo all'art. 52 della legge n. 88/1989 e alla buona fede dell'accipiens risulta dunque del tutto inconferente con il caso di specie, nel quale l' non ha provveduto ad alcuna CP_2 ripetizione di somme indebitamente erogate bensì alla corretta determinazione dell'importo netto della provvidenza, come riconosciuta con decreto di omologa del 26 gennaio 2021 (n. 3846/2019
r.g.).
Invero, l'ente ha applicato sull'importo lordo le trattenute relative al meccanismo di incumulabilità con i redditi da lavoro dipendente. Tale circostanza non è stata specificamente contestata dal ricorrente.
Ciò si evince dalla documentazione in atti ed è pacifico che il ricorrente in data 4 aprile 2022 inviava il mod. TE09 debitamente compilato, dichiarando di aver prestato attività lavorativa nel periodo dal 1 gennaio 2020 al 31 marzo 2022, percependo a titolo di retribuzione gli importi ivi indicati. In virtù di tale autocertificazione, il pagamento degli arretrati dell'assegno ordinario (oltre che del rateo corrente) avveniva con il rateo di maggio 2022 previa decurtazione di 5.386,68 euro a titolo di recupero della quota incumulabile con il possesso dei suddetti redditi da lavoro dipendente, di 4.879,79 euro a titolo di trattenute IRPEF sul conguaglio degli arretrati, nonché di
125,33 euro per quota associativa sindacale: quindi l'importo netto corrisposto veniva ridotto a
16.166,51 euro.
Pertanto vanno respinte tutte le doglianze attinenti ai limiti del recupero.
2.1.- Risulta inoltre infondata la contestazione in merito alla genericità e indeterminatezza dell'atto impugnato, per violazione dell'art. 3 legge n. 241/1990, posto che esso risulta motivato e ha consentito al di avere piena contezza di quanto accertato. Parte_1
In ogni caso la doglianza è irrilevante nel presente giudizio, poichè la cognizione del giudice del lavoro non investe la forma dei provvedimenti amministrativi, ma attiene alla fondatezza o meno della pretesa sostanziale.
In definitiva legittimamente l' ha liquidato in misura inferiore la somma spettante a CP_2 titolo di assegno ordinario di invalidità.
2 2.2.- Infine non è pertinente il richiamo al criterio di competenza utilizzato dalla giurisprudenza (S.U. n. 12796/2005) formatasi in materia di superamento di limiti reddituali per la percezione di prestazioni assistenziali o previdenziali, poiché esso è stato fatto dal Parte_1 per contestare non detto superamento, qui pacifico, bensì l'applicazione delle trattenute IRPEF sul totale degli arretrati effettivamente liquidati anziché sulla quota maturata in ciascun anno di competenza dal gennaio 2020 all'aprile 2022.
Sul punto peraltro è intervenuta di recente la S.C., precisando che per un verso l'art. 17 d.lgs.
n. 917/1986 prevede la tassazione separata per gli emolumenti arretrati riferibili ad anni precedenti, percepiti come nella specie per sentenze, accordi collettivi o altri fatti estranei alla volontà delle parti, in questo modo escludendo la possibilità di scegliere l'anno di imposta dove far tassare i proventi (v. così Cass. n. 3485/2023).
Per l'altro che il meccanismo della tassazione separata, di cui all'art. 17 cit., non contrasta con l'art. 53 Cost. se rispetta l'effettiva capacità contributiva del soggetto, con la conseguenza che gli emolumenti arretrati da lavoro dipendente o di natura pensionistica sono legittimamente tassati secondo il criterio statico "di cassa" - a differenza dei redditi di impresa, che vengono tassati nella loro proiezione dinamica "di competenza" -, atteso che, mentre per l'impresa rilevano i flussi biunivoci fra costi e ricavi, per i redditi da lavoro e per quelli ad essi assimilati rileva soltanto il momento di formazione della ricchezza, il che comporta la tassazione del reddito nell'anno d'imposta in cui lo stesso viene percepito (v. così Cass. n. 14328/2025, alla cui motivazione si rinvia ex art. 118 disp. att. c.p.c.).
La domanda va quindi rigettata.
Ogni ulteriore eccezione sollevata dall'ente, anche di carattere preliminare, resta assorbita.
3.- Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano ai sensi del D.M. n. 55/2014
e s.m.i., tenuto conto del valore e dell'attività svolta, applicati i minimi per la semplicità, in 2.695,5 euro.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, rigetta la domanda e condanna
[...]
a rimborsare all' le spese del giudizio, liquidate in 2.695,5 euro, oltre spese Parte_1 CP_1 generali e accessori di legge.
Messina, 3.10.2025
Il Giudice del lavoro
ER RO
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