Art. 1. Articolo unico.
I magistrati di appello attualmente trattenuti nelle funzioni di magistrato di tribunale, in uffici giudiziari del distretto della Corte di appello di Trento, in base all' art. 1 della legge 18 luglio 1949, n. 452 , e alla legge 27 dicembre 1953, n. 943 , possono essere ancora trattenuti nella stessa sede e nelle stesse funzioni, fino al 30 giugno 1957, lasciando vacante nel ruolo dei magistrati di appello un corrispondente numero di posti.
I magistrati di appello attualmente trattenuti nelle funzioni di magistrato di tribunale, in uffici giudiziari del distretto della Corte di appello di Trento, in base all' art. 1 della legge 18 luglio 1949, n. 452 , e alla legge 27 dicembre 1953, n. 943 , possono essere ancora trattenuti nella stessa sede e nelle stesse funzioni, fino al 30 giugno 1957, lasciando vacante nel ruolo dei magistrati di appello un corrispondente numero di posti.