CGT1
Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XV, sentenza 02/02/2026, n. 1572 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 1572 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1572/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 15, riunita in udienza il 26/11/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
PALLADINO MICHELA, Giudice monocratico in data 26/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 13281/2025 depositato il 11/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - SC - Napoli
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120250093201754000 TASSA DI CIRCOL
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 20757/2025 depositato il 26/11/2025
Richieste delle parti:
Le parti si riportano alle rispettive difese in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugnava la cartella di pagamento n. 071 2025 00932017 54 000, avente ad oggetto omesso versamento della Tassa automobilistica anno 2019, notificata il 15.4.2025; deduceva l'estinzione della pretesa stante l'avvenuto totale pagamento in data 26.1.2019, nonché l'omessa notifica dell'atto presupposto e la prescrizione.
Si costituiva Agenzia Entrate SC che chiedeva il rigetto mentre restava contumace la Regione
Campania ritualmente evocata in giudizio.
All'odierna udienza la Corte di Giustizia Tributaria, in composizione monocratica, decideva la causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
Parte resistente ha prodotto la ricevuta di pagamento riferibile all'anno 2019 e relativa all'autovettura tg.
XOP60015, oggetto della impgnata cartella, eseguita tempestivamente in data 26.1.2019.
Il ricorso va pertanto accolto essendo stata accertata l'insussistenza dell'inadempimento del ricorrente.
Le spese seguono la soccombenza con la Regione Campania mentre restano compensate con Agenzia
SC.
P.Q.M.
accoglie il ricorso e condanna Regione Campania al pagamento delle spese di lite liquidate in euro
100,00 oltre accessori di legge oltre rimborso CUT;
compensa le spese neoi confronti di ADER
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 15, riunita in udienza il 26/11/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
PALLADINO MICHELA, Giudice monocratico in data 26/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 13281/2025 depositato il 11/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - SC - Napoli
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120250093201754000 TASSA DI CIRCOL
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 20757/2025 depositato il 26/11/2025
Richieste delle parti:
Le parti si riportano alle rispettive difese in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugnava la cartella di pagamento n. 071 2025 00932017 54 000, avente ad oggetto omesso versamento della Tassa automobilistica anno 2019, notificata il 15.4.2025; deduceva l'estinzione della pretesa stante l'avvenuto totale pagamento in data 26.1.2019, nonché l'omessa notifica dell'atto presupposto e la prescrizione.
Si costituiva Agenzia Entrate SC che chiedeva il rigetto mentre restava contumace la Regione
Campania ritualmente evocata in giudizio.
All'odierna udienza la Corte di Giustizia Tributaria, in composizione monocratica, decideva la causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
Parte resistente ha prodotto la ricevuta di pagamento riferibile all'anno 2019 e relativa all'autovettura tg.
XOP60015, oggetto della impgnata cartella, eseguita tempestivamente in data 26.1.2019.
Il ricorso va pertanto accolto essendo stata accertata l'insussistenza dell'inadempimento del ricorrente.
Le spese seguono la soccombenza con la Regione Campania mentre restano compensate con Agenzia
SC.
P.Q.M.
accoglie il ricorso e condanna Regione Campania al pagamento delle spese di lite liquidate in euro
100,00 oltre accessori di legge oltre rimborso CUT;
compensa le spese neoi confronti di ADER