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Sentenza 14 agosto 2025
Sentenza 14 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siena, sentenza 14/08/2025, n. 519 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siena |
| Numero : | 519 |
| Data del deposito : | 14 agosto 2025 |
Testo completo
R.G. n. 509/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIENA
Sezione Unica Civile
Il Tribunale di Siena, in composizione monocratica in persona della giudice, dott.ssa Marta
Dell'Unto, ha pronunciato ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 509 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023, trattenuta in decisione ex art. 281-sexies ultimo comma c.p.c. all'udienza del
9.7.2025 e vertente tra
RE. (C.F. e P. IVA ), in persona del legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1 pro tempore elettivamente domiciliata presso la sede legale in via Parte_2 CP_1
Trento n. 212 e rappresentata e difesa dall'avv. Bruno Vellone del foro di S. Maria Capua Vetere, come da procura allegata all'atto di citazione in opposizione opponente
e
(P.IVA: ), in persona del legale Controparte_2 P.IVA_2 rappresentante pro tempore elettivamente domiciliata in Scandicci (FI), via Parte_3
Carducci n. 34, presso lo studio dell'avv. Lapo Fè del foro di Firenze, che la rappresenta e difende come da procura allegata alla comparsa di costituzione opposta
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
Conclusioni delle parti: come da verbale di udienza del 9.7.2025.
Pagina 1 di 15 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso per decreto ingiuntivo, ha chiesto Controparte_2
Par ingiungersi alla società . il pagamento della somma di € 11.982,00, oltre Parte_1 interessi di mora dal giorno del dovuto all'effettivo soddisfo, nonché oltre spese e competenze legali del procedimento monitorio, per il mancato pagamento del residuo dovuto in virtù delle fatture n. 122/2022 e n. 123/2022 per i servizi svolti di noleggio, montaggio e smontaggio di strutture di ponteggi.
In particolare, a sostegno della propria domanda, la ricorrente ha dedotto che: a)
[...]
Part ha fornito alla società dietro richiesta di quest'ultima, i servizi Controparte_2 Parte_1 indicati nelle fatture n. 122 del 28.6.2022 e n. 123 del 28.6.2022 di montaggio, noleggio e smontaggio di strutture di ponteggi, per un corrispettivo pari a € 12.360,00 quanto alla prima Part fattura e a € 6.222,00 quanto alla seconda fattura;
b) la società ha effettuato un Parte_1 pagamento parziale della fattura n. 122 in due acconti, il primo di € 3.000,00 tramite bonifico bancario del 28.7.2022 e il secondo di € 4.000,00 tramite bonifico bancario del 10.10.2022, mentre nulla è stato corrisposto con riferimento alla fattura n. 123; c) nonostante i vari solleciti Part bonari e la formale intimazione del 25.11.2022 la società non ha provveduto a Parte_1 saldare il residuo dovuto.
Con decreto ingiuntivo n. 1282/2022 del 30.12.2022 (R.G. 2940/2022), il Tribunale di Siena ha Part ingiunto alla società il pagamento della somma richiesta, oltre interessi dalle Parte_1 scadenze al saldo e oltre alle spese della procedura di ingiunzione.
Con atto di citazione, ritualmente notificato, la società ingiunta ha proposto opposizione al suddetto decreto ingiuntivo, chiedendo di: “- per i motivi esposti dichiarare l'improcedibilità della domanda di ingiunzione per violazione dell'articolo 5, comma 1 bis (o 5 nel caso di previsione contrattuale), del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, perché la parte opposta non ha esperito il procedimento di mediazione obbligatorio. Revocarsi il D.I. opposto n. 1282/2022 emesso dal Tribunale di Siena, dott.ssa
Marianna Serrao, in data 30/12/2022, perché il credito vantato dalla parte opposta non risulta provato e perché il ricorso d'ingiunzione è carente dei requisiti indicati dall'art. 125, I° comma, c.p.c., in particolare manca di tutti gli elementi necessari per l'individuazione dell'oggetto della domanda, nonché dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto a sostegno della domanda cautelare e dei mezzi probatori, in violazione dell'art. 125 e dell'art. 638 I° comma c.p.c. poiché oggetto del decreto ingiuntivo de quo sono presunte forniture di ponteggi. Revocarsi il D.I. opposto n. 1282/2022 emesso dal Tribunale di Siena, dott.ssa
Marianna Serrao, in data 30/12/2022, per mancanza di prova del credito vantato dalla controparte, per
l'assenza delle condizioni di ammissibilità del decreto ingiuntivo e per mancanza di prova scritta certa, così
Pagina 2 di 15 revocando il decreto fatto oggetto di opposizione. Revocarsi il D.I. opposto n. 1282/2022 emesso dal
Tribunale di Siena, dott.ssa Marianna Serrao, in data 30/12/2022, per inesistenza della prova del credito ingiunto, per infondatezza della pretesa e per inesistenza del credito. Revocarsi il D.I. opposto n.
1282/2022 emesso dal Tribunale di Siena, dott.ssa Marianna Serrao, in data 30/12/2022, per mancanza di conferma d'ordine dei ponteggi e dei documenti di trasporto attestanti la consegna dei ponteggi oggetto di nolo;
per mancanza dei documenti comprovanti la commessa, l'esecuzione del servizio come fatturato
e la correttezza dell'esecuzione. Nel merito respingere le avverse domande in quanto infondate in fatto ed in diritto e non provate e conseguentemente revocarsi il D.I. opposto n. 1282/2022 in quanto nullo e di nessun effetto, per i motivi di cui in premessa, per mancanza dei presupposti di ammissibilità ed in quanto la somma ingiunta non è assolutamente dovuta per insussistenza del diritto al pagamento della somma ingiunta, per inesistenza della prova del credito ingiunto, per infondatezza della pretesa, per inesistenza del credito e per difetto di prova scritta certa con il relativo quantitativo, la relativa misura. Manca la prova dell'esecuzione del contratto di fornitura dei ponteggi con la consegna dei ponteggi, del loro montaggio e collaudo e del rilascio della necessaria documentazione tecnica, così come le certificazioni attestanti lo stato di conservazione, manutenzione e efficienza delle attrezzature. Manca la prova dell'accordo sul tariffario del canone di noleggio
e sull'importo concordato del costo del noleggio e sui mq di ponteggio. Manca altresì la prova della pattuizione del prezzo richiesto per il servizio di noleggio, montaggio e smontaggio dei ponteggi e dei termini di pagamento anche del saldo, del recesso dal contratto e del diritto di trattenere la caparra e dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. Si contesta l'esecuzione del contratto ed i prezzi applicati. Manca conferma d'ordine e accettazione del prezzo che non provano l'esecuzione del servizio così come fatturato, né la correttezza della esecuzione. Sussiste dunque prova del difetto di titolo negoziale. Si contesta la fattura n. 122 del 28.6.2022 di euro 12360 per saldo montaggio ponteggi e la fattura n. 123 del 28.6.2022 di euro 6222,00 per noleggio ponteggi anche perché prive di ogni riferimento a singole conferme d'ordine. Non si comprende il perché dell'emissione di distinte fatture in presenza di un unico acquisto, potendosi configurare la vicenda come una vendita essendo la prestazione dedotta unica. - Accogliersi l'opposizione per quanto di ragione per i motivi esposti in quanto la somma ingiunta non è assolutamente dovuta sia in ordine all'an che al quantum, considerato che non vi è stato alcun rapporto negoziale tra le parti idoneo a determinare l'insorgere dell'obbligazione pecuniaria e non è stato dimostrato con certezza che il quantum indicato fosse stato concordato tra le parti in causa. Re. si oppone alla concessione della provvisoria esecuzione del Parte_1 decreto ingiuntivo opposto per i motivi esposti. Vittoria di spese, diritti ed onorari di avvocato del giudizio con attribuzione al sottoscritto procuratore per dichiarazione di fattone anticipo.”
Si è costituita in giudizio la convenuta contestando le deduzioni di Controparte_2 parte attrice opponente e chiedendo, in via preliminare, di dichiarare la provvisoria esecutorietà
Pagina 3 di 15 ex art. 648 c.p.c. del decreto ingiuntivo opposto e, nel merito, il rigetto della domanda attorea, in quanto infondata in fatto e in diritto, con conferma integrale dell'opposto decreto.
Concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto con ordinanza depositata in data 1.12.2023 ed esperita con esito negativo la mediazione demandata dal giudice, la causa è stata istruita con la produzione documentale delle parti e con l'espletamento della prova orale ammessa, ed è stata trattenuta in decisione ex art. 281-sexies, u.c. c.p.c. all'udienza del 9.7.2025.
2. Così brevemente ripercorso l'iter processuale della presente controversia, deve anzitutto essere disattesa l'eccezione di improcedibilità articolata da parte opponente per mancato esperimento del tentativo di mediazione ex art. 5 d.lgs. 28/2010.
Al riguardo, infatti, come già osservato con ordinanza del 1.12.2023, la materia oggetto del contendere non rientra tra le fattispecie oggetto di mediazione obbligatoria ai sensi dell'art. 5
d.lgs. 28/2010 e l'elencazione contenuta nella richiamata disposizione normativa deve ritenersi tassativa.
Ciò non implica, come pure sostenuto da parte opponente, alcuna contraddittorietà in merito alla decisione di disporre la mediazione cd. demandata, trattandosi di facoltà rimessa al giudice dal medesimo d.lgs. 28/2010 e, nel caso di specie, espressamente motivata in considerazione della natura della causa e dalle rispettive posizioni processuali, nonché, in particolare, del valore della controversia rapportato ai tempi di attesa della definizione del percorso giudiziale, in considerazione dello stato del ruolo e delle tempistiche della fase istruttoria, e dell'aggravio delle spese processuali. La condizione di procedibilità costituita dalla mediazione demandata dal giudice è stata poi assolta, come desumibile dal verbale di mediazione negativo versato in atti (v. produzione documentale di parte opposta del 9.4.2024).
Diversamente, poi, da quanto sostenuto dalla parte opponente (v. p. 8 seconda memoria ex art. 183, co. 6 c.p.c.), pur avendo quest'ultima pacificamente corrisposto in corso di giudizio €
13.724,17 (di cui € 11.982,00 per capitale ingiunto in decreto ingiuntivo, € 916,54 per interessi moratori dal 20.12.2022, data di deposito del ricorso per decreto ingiuntivo, al pagamento e €
825,63 per spese e competenze professionali liquidate in decreto ingiuntivo comprensive di oneri di legge) in favore dell'odierna opposta (circostanza non contestata), tale pagamento è avvenuto con espressa riserva di restituzione di quanto ingiustamente corrisposto in caso di revoca del decreto ingiuntivo, senza alcuna rinuncia alla prosecuzione del giudizio e al solo fine di evitare l'azione esecutiva (v. ancora verbale negativo di mediazione, ma anche le deduzioni della medesima opponente), sicché non può dirsi raggiunto alcun accordo in sede di mediazione, né può dirsi cessata la materia del contendere (v. Cass. 12632/2022 e, sia pure nell'ipotesi di
Pagina 4 di 15 opposizione ex art. 615 c.p.c., Cass. 4855/2021), salvo quanto si dirà infra in relazione alle conseguenze dell'avvenuto pagamento in corso di giudizio.
Di conseguenza, i motivi di opposizione devono essere esaminati nel merito.
3. Ciò posto, nel merito l'opposizione non merita accoglimento per i motivi di seguito esposti.
Prima di procedere all'esame della fattispecie concreta, giova ricordare che il giudizio di cognizione che si apre in conseguenza dell'opposizione ai sensi degli artt. 645 e ss. c.p.c. è governato dalle ordinarie regole in tema di riparto dell'onere della prova, come enucleabili dal disposto dell'art. 2697 c.c., atteso che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, il quale si atteggia quale attore da un punto di vista sostanziale.
Ciò implica che, anche in seno a tale procedimento, il creditore è tenuto a provare i fatti costitutivi della pretesa, cioè l'esistenza ed il contenuto della fonte negoziale o legale del credito e, se previsto, il termine di scadenza - e non anche l'inadempimento, che deve essere semplicemente allegato - mentre il debitore – opponente, che assume la posizione di convenuto in senso sostanziale - ha l'onere di eccepire e dimostrare il fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento, ovvero ogni altra circostanza dedotta al fine di contestare il titolo posto a base dell'avversa pretesa o, infine, gli eventi modificativi del credito azionato in sede monitoria (v. in tal senso, Cass. SU, 13533/2001; conf. tra le molte Cass. 13674/2006, anche nel senso che eguale criterio di riparto dell'onere probatorio deve ritenersi applicabile al caso in cui il convenuto si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c.; Cass. 15677/2009; Cass.
3373/2010).
Peraltro, alla luce delle doglianze dell'opponente in ordine all'illegittimità del decreto ingiuntivo opposto per assenza delle condizioni di ammissibilità nonché per difetto di forma e contenuto del ricorso per decreto ingiuntivo, deve sin da ora evidenziarsi che il giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo non ha ad oggetto il riesame delle condizioni per l'emissione del decreto ingiuntivo, ma l'accertamento del diritto sostanziale sottostante al ricorso monitorio, sulla base delle prove acquisite nella fase a cognizione piena, in cui il giudice è investito del potere-dovere di pronunciarsi sulla pretesa fatta valere con la domanda di ingiunzione, nonché sulle eccezioni e le eventuali domande riconvenzionali dell'opponente, anche qualora il decreto ingiuntivo sia stato emesso fuori dalle condizioni stabilite dalla legge per il procedimento monitorio, non potendosi limitare ad accertare e dichiarare la nullità del decreto emesso all'esito dello stesso (v. tra le altre,
Cass. 1184/2007 e Cass. 3649/2012).
Pagina 5 di 15 Al riguardo, peraltro, deve osservarsi che il ricorso per decreto ingiuntivo depositato dall'odierna opposta, oltre a contenere l'individuazione dell'oggetto della domanda e delle ragioni di fatto e di diritto ad essa sottese (richiesta di pagamento delle somme portate dalle fatture n. 122, parzialmente inadempiuta, e n. 123, integralmente inadempiuta, del 28.6.2022, a fronte dei servizi forniti di montaggio e smontaggio, oltre che del noleggio, di strutture di ponteggi, v. ricorso monitorio allegato alla comparsa di costituzione), è altresì munito della documentazione idonea a fornire la prova scritta del credito di cui all'art. 634 c.p.c. (fatture azionate, bonifici ricevuti dall'odierna opponente in parziale adempimento, estratto notarile dei libri contabili, v. doc. 2, 3 e
5 fasc. monitorio riprodotto in allegato alla comparsa di costituzione).
In merito, parte opponente si è limitata ad articolare generiche, ridondanti e talvolta non pertinenti (v. seconda memoria ex art. 183, co. 6 c.p.c., in cui l'opponente fa riferimento alle
“maggiore entità delle spese sostenute” e alla “richiesta di corrispettivi ulteriori rispetto agli stanziamenti corrisposti dall'opponente”, non oggetto della domanda di ingiunzione) contestazioni, pur a fronte delle specifiche allegazioni contenute nella comparsa di costituzione, e a dedurre la mancata idonea prova a fondamento della pretesa creditoria (in parte, peraltro, riferita a contratti diversi da quello oggetto di giudizio, v. atto di citazione in cui si fa riferimento alla “prestazione di utilizzo di un impianto pubblicitario”).
Invero, le regole probatorie generali, sopra richiamate, devono essere coordinate con il principio dell'onere di contestazione specifica, codificato dall'art. 115 c.p.c., in forza del quale la mancata contestazione specifica di un fatto determina la relevatio ab onere probandi del fatto allegato e incontestato, a favore della parte che lo ha allegato, sicché tale fatto può essere ritenuto provato anche in assenza di specifica prova (v. tra le molte, Cass. 18399/2009; Cass. 10860/2011; Cass.
10374/2025).
In particolare, l'assoluta genericità delle contestazioni sollevate da parte opponente a fronte della pretesa azionata, deve essere valutata alla luce del principio sancito dall'art. 115 c.p.c., a mente del quale il giudice “deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti o dal pubblico ministero nonché i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita”. Infatti, l'onere di contestazione deve essere inteso in ragione dei principi di lealtà e probità che impongono a tutti i protagonisti del processo di collaborare in modo leale e responsabile anche al fine di individuare i fatti effettivamente contestati così che possa essere ricostruito, in ragione dell'atteggiamento difensivo delle parti, il thema probandum e individuati i fatti che necessitano di essere dimostrati (v. in ordine alla correlazione dell'onere di contestazione con il principio di leale collaborazione, oltre che con l'esigenza di garantire la ragionevole durata del giudizio ex art. 111 Cost., tra le tante, Cass. n.
Pagina 6 di 15 3245/2003 e Cass. n. 12636/2005; v. altresì Cass. n. 5356/2009 e Cass. n. 8213/2013). Da ciò discende che, a fronte di una puntuale allegazione dei fatti posti a fondamento della pretesa azionata, il convenuto ha l'onere di prendere posizione specifica, riducendosi, altrimenti, la contestazione sollevata ad una mera clausola di stile in contrasto con la ratio dell'art. 115 c.p.c. e con i principi ad esso sottesi, come sopra riportati (v. al riguardo Cass. 19896/2015; conf. Cass.
26908/2020).
Tale onere di allegazione e contestazione, infatti, non deve essere confuso con i rilievi svolti in ordine alla mancata prova dei fatti addotti, posto che “in materia di prova civile, la generica deduzione di assenza di prova senza negazione del fatto storico non è equiparabile alla specifica contestazione di cui all'art. 115
c.p.c.” (v. Cass. 17889/2020). Ne consegue che dire che un fatto non è provato non significa contestare la sua ontologica esistenza, necessaria al fine di integrare la specifica contestazione di cui all'art. 115 c.p.c. alla luce di tutto quanto anzidetto.
Sulla scorta di tali principi, deve ritenersi che la convenuta opposta, quale attrice in senso sostanziale, abbia fornito prova della fonte negoziale del titolo e dell'esecuzione delle prestazioni indicate nelle fatture oggetto di ingiunzione, alla luce della documentazione prodotta, delle deduzioni formulate dalla società opponente, nonché della prova testimoniale assunta.
In proposito, è senz'altro principio consolidato quello riportato dalla società opponente secondo cui la fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale e alla funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione di un contratto, si inquadra fra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione, indirizzata all'altra parte, di fatti concernenti un rapporto già costituito, con la conseguenza che, quando tale rapporto sia contestato, non può costituire valido elemento di prova delle prestazioni eseguite ma, al più, un mero indizio (v. tra le molte, Cass. n. 9593/2004; conf. Cass. n. 15383/2010, Cass. n. 299/2016 e
Cass. 34831/2024). Tuttavia, a tale principio, deve essere affiancato quello secondo cui la fattura può costituire piena prova nei confronti di entrambe le parti dell'esistenza di un corrispondente contratto, allorché risulti accettata dal contraente destinatario della prestazione che ne è oggetto
(v. in merito, Cass. n. 13651/2006; Cass. n. 15832/2011; Cass. n. 26801/2019), con la precisazione che una volta che la fattura sia stata portata a conoscenza del destinatario,
l'accettazione non richiede formule sacramentali (v. in proposito, Cass. n. 10860/2007), potendosi anche esprimere per comportamenti concludenti (v. altresì Cass. 1021/2019).
Ebbene, nel caso in esame, parte opposta ha prodotto in atti non soltanto le fatture, indicanti la descrizione della prestazione resa e, segnatamente, la fattura n. 122 del 28.6.2022 relativa al
“SALDO PER PONTEGGI ” e Parte_5 Parte_6
Pagina 7 di 15 la fattura n. 123 del 28.6.2022 relativa al “NOLEGGIO PONTEGGI PRESSO VS
[...]
” per la durata di due mesi (v. doc. 2 fasc. monitorio, contente le fatture Parte_6 allegate unitamente all'estratto autentico delle scritture contabile di cui al doc. 5 fasc. monitorio, contrariamente a quanto sostenuto da parte opponente, ciò che costituisce idonea prova scritta del credito nel giudizio monitorio ex art. 634 c.p.c., con conseguente infondatezza della censura in ordine alla illegittimità del decreto ingiuntivo opposto, fermo quanto anzidetto in ordine alla cognizione del giudice dell'opposizione), ma anche la prova dei bonifici effettuati dalla odierna opponente per la somma complessiva di € 7.000,00 (v. doc. 3 fasc. monitorio) e la distinta di pagamento in acconto della fattura 122/2022 emessa dalla (v. doc. 4 Controparte_2 fasc. opposta), oltre che le conversazioni intercorse tramite whatsapp tra le odierne parti (v. doc. 3 fasc. opposta) e alcune fotografie raffiguranti lo stato dei luoghi e il computo metrico dei ponteggi, scambiate tra le parti nelle conversazioni tramite whatsapp (v. doc. 4 e ancora doc. 3 fasc. opposta).
A fronte della produzione, effettuata sin dalla comparsa di costituzione, di tale documentazione, le cui risultanze integrano le specifiche e tempestive allegazioni svolte da parte opposta ai fini della individuazione del rapporto contrattuale in essere tra le parti e della quantificazione del corrispettivo richiesto, la società opponente, posta nelle condizioni di verificare i dati su cui si fondavano le avverse richieste, non ha svolto tempestive e specifiche contestazioni in ordine alle prestazioni rese entro i termini processuali a ciò deputati.
Invero, non può ritenersi quale specifica contestazione il generale disconoscimento della produzione documentale di parte opposta di cui al doc. 3, contenente le conversazioni tramite whatsapp tra le odierne parti, e al doc. 4, contenente le fotografie raffiguranti lo stato dei luoghi e il computo metrico dei ponteggi.
In merito ai messaggi “whatsapp” conservati nella memoria del telefono cellulare, è stato infatti affermato che questi, come gli “sms”, sono utilizzabili quale prova documentale e, dunque, possono essere legittimamente acquisiti mediante la mera riproduzione fotografica, con la conseguente piena utilizzabilità dei messaggi estrapolati da una chat di whatsapp mediante copia dei relativi screenshot, tenuto conto del riscontro della provenienza e attendibilità degli stessi (v. in tali termini, Cass. 1254/2025 e Cass., SU, 11197/2023). Di conseguenza i messaggi whatsapp costituiscono un documento elettronico che contiene la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti che, seppure privi di firma, rientrano tra le riproduzioni informatiche e le rappresentazioni meccaniche di cui all'art. 2712 c.c., sicché formano piena prova dei fatti e delle cose rappresentate se colui contro il quale vengono prodotti non ne disconosca la
Pagina 8 di 15 conformità ai fatti o alle cose medesime (v. ancora Cass. 1254/2025 e i precedenti ivi richiamati, tra cui Cass. n. 19622/2024; Cass. n. 11584/2024; Cass. n. 30186/2021 e Cass. n. 11606/2018).
Ciò posto, l'odierna opponente si è limitato, da un lato a contestare l'utilizzabilità della richiamata produzione documentale, e dall'altro, come già evidenziato con ordinanza del 1.12.2023, ad effettuare un disconoscimento del tutto generico, inidoneo a inficiare la valenza probatoria della documentazione prodotta. Infatti, in tema di efficacia probatoria delle riproduzioni informatiche di cui all'art. 2712 c.c., il disconoscimento idoneo a farne perdere la qualità di prova, degradandole a presunzioni semplici, deve essere non solo tempestivo, soggiacendo a precise preclusioni processuali, ma anche chiaro, circostanziato ed esplicito, dovendosi concretizzare nell'allegazione di elementi attestanti la non corrispondenza tra realtà fattuale e realtà riprodotta
(v. tra le altre, Cass. 12794/2021; conf. Cass. 17526/2016).
Nella specie, dagli screenshot prodotti in giudizio dalla convenuta opposta si evince la sussistenza di un rapporto contrattuale tra le parti almeno a far data dal marzo 2022, nonché degli accordi conclusi tra le parti per il noleggio, montaggio e smontaggio dei ponteggi e dell'invio delle fatture di pagamento oggetto del presente giudizio, in relazione alle quali, nel corso delle richiamate conversazioni, l'odierna opponente non ha articolato alcuna contestazione né con riferimento all'an né con riferimento al quantum – in merito a tale profilo, l'unica questione sollevata dall'opponente in ordine al numero di mesi di noleggio è stata recepita dalla convenuta opposta
(nella fattura, infatti, risulta riportata come quantità “2 MESI”, corrispondenti a quanto indicato nella conversazione dall'odierna opponente, v. p. 16 doc. 3A fasc. opposta) – ma ha più volte risposto all'odierna opposta chiedendo tempo per eseguire il pagamento del dovuto (v. ancora doc. 3A e doc. 3B fasc. opposta).
Analoghe considerazioni devono essere fatte con riferimento alle fotografie prodotte dalla convenuta opposta al doc. 4, posto che la fotografia costituisce prova precostituita della sua conformità alle cose e ai luoghi rappresentati, sicché chi voglia inficiarne l'efficacia probatoria non può limitarsi a contestare i fatti che la parte che l'ha prodotta intende con essa provare, ma ha l'onere di disconoscere tale conformità (v. Cass. 9977/2018; conf. Cass. 8682/2009).
Ebbene, anche in tal caso, il riconoscimento effettuato dall'odierna opponente è del tutto generico e non è stata in alcun modo disconosciuta la conformità delle foto prodotte, chiaramente rappresentanti l'esistenza di ponteggi, oltre che il relativo computo metrico (v. ancora doc. 4 fasc. opposta), allo stato dei luoghi.
A ciò si aggiunga, infine, che il disconoscimento della documentazione prodotta dalla società opposta, per quanto anzidetto effettuato in termini tali da non essere neanche idoneo a privare
Pagina 9 di 15 tali documenti della loro efficacia probatoria, non può essere equiparato alla specifica contestazione di cui all'art. 115 c.p.c., posto che il disconoscimento incide sull'idoneità del documento a dimostrare un fatto, mentre la specifica contestazione di cui all'art. 115 c.p.c. consiste nella negazione di un fatto storico nella sua ontologica esistenza (v. supra).
Assumono, inoltre, rilievo ai fini del decidere i pagamenti parziali pacificamente effettuati dalla Part in favore della società opposta con riferimento alle prestazioni di cui alle fatture Parte_1 azionate in via monitoria, pagamenti che presuppongono l'esistenza del rapporto contrattuale tra le parti e l'avvenuta esecuzione della prestazione (v. doc. 2 fasc. monitorio, doc. 3 e doc. 5 fasc. opposta), nonché il contenuto della corrispondenza intercorsa tra le parti e riferita alle prestazioni di cui alle suddette fatture, che risultano inviate alla società odierna opponente, la quale ha dato atto dei bonifici in acconto effettuati e da cui si desume sia l'esistenza del rapporto contrattuale, sia l'esecuzione delle prestazioni oggetto delle fatture (v. ancora doc. 3 fasc. opposta, in cui risultano interlocuzioni in relazione al montaggio dei ponteggi in data 4.4.2022, l'invio delle fatture azionate in data 28.6.2022, con successiva interlocuzione in ordine alle mensilità relative al noleggio dei ponteggi, che ne presuppongono dunque l'avvenuta consegna e montaggio, la comunicazione da parte dell'opponente del 10.8.2022 della difficoltà nell'effettuare i pagamenti, più volte sollecitati, la comunicazione dello smontaggio in data 28.8.2022 e dell'avvenuto
“sgombero” in data 14.9.2022 senza successive contestazioni, l'invio della contabile del bonifico effettuato in data 7.10.2022; v. altresì doc. 5, da cui risulta chiaramente il pagamento di € 4.000,00 con causale “ACCONTO FATTURA N. 122 DEL 28/06/2022”).
Inoltre, a fronte della documentazione prodotta, l'opponente non ha neppure indicato il diverso importo dovuto né eventuali voci non spettanti e neppure sono state articolate specifiche contestazioni in ordine ai prezzi applicati, avendo parte opponente genericamente dedotto la mancata pattuizione del prezzo.
Peraltro, la sussistenza del rapporto contrattuale tra le parti e la quantificazione degli importi dovuti in relazione alla quantità dei ponteggi montati e smontati dall'odierna opposta, sono corroborati dalle dichiarazioni rese dai testimoni sentiti all'udienza del 22.1.2025, da ritenersi attendibili in considerazione della non contraddittorietà con cui sono state rese. Infatti, il teste
– dipendente della - ha dichiarato che nel periodo Tes_1 Controparte_2 compreso tra il giorno 4.4.2022 e il giorno 15.9.2022 la società opposta ha noleggiato alla società Part 955 mq di ponteggi su quattro lati, nonché 30 metri lineari di parapetto per Parte_1 cantiere, dichiarando anzi di aver ritenuto, al momento dello smontaggio - avendo lui provveduto allo smontaggio e non al montaggio (v. verbale di udienza del 22.1.2025, sulla domanda se fosse
Pagina 10 di 15 vero che i ponteggi e il parapetto erano stati montati e smontati dalla società opposta ha risposto:
“Si. Io ho smontato i ponteggi;
erano già montati. Noi siamo un gruppo, questo giorno sono stato io a smontare” e su richiesta della giudice di chiarire come ne fosse a conoscenza ha risposto: “La nostra ditta, fa i montaggi e lo smontaggio;
non ho visto mentre montavano, non sono stato io a montare”) Controparte_2
- che la metratura fosse anche maggiore (v. verbale di udienza del 22.1.2025, in cui alla domanda se fosse o meno vera la suddetta circostanza ha risposto: “Si; io pensavo anche di più come metri quadri quando sono andato a smontare” e su richiesta della giudice di precisare come fosse a conoscenza delle metrature ha risposto: “La villa è troppo grande come misure, anche quando parlavo con amici dicevo che era troppo grande;
non ho misurato, ma la villa era molto grande. Noi quando facciamo i ponteggi facciamo anche il castello di tiro, si fa a parte e si aggiunge con il ponteggio” […] ADR: “Noi facciamo il castello di tiro a parte per i lavoratori oltre al ponteggio”). Il teste – anche costui dipendente della Tes_2 [...]
- ha, invece, dichiarato che, pur non avendo misurato la metratura e non essendo Controparte_2 presente al momento del montaggio, avendo lui provveduto soltanto allo smontaggio a partire dal
10.9.2022, era a conoscenza del fatto che i mq effettivi fossero di più di quelli inseriti nel progetto e che tuttavia erano stati mantenuti nella misura di 950 mq, precisando altresì che il montaggio era stato effettuato dai parenti del legale rappresentante della società, specificando inoltre che detti parenti sono montatori di ponteggi e che lavorano con lui (v. ancora verbale di udienza del
22.1.2025: “Io non c'ero quando hanno montato. Io sono andato il 10 settembre a smontare fino a fine mese. Per
i metri non ho misurato, quando è venuto e abbiamo parlato ha detto che erano circa 1.100/900, CP_2 boh. Preciso che lui ha detto che era in progetto per 960 mq ma lui mi ha detto che i mq erano di più.” e su richiesta della giudice di precisare a chi si riferisse quando ha detto “lui”, ha specificato: “Mi riferisco ad mi ha detto che le misure erano di più, però ha detto che andava bene 950; preciso che si CP_2 fa ponteggio doppio, quando tu lo vedi si vede poco con l'occhio, quando lo misuri magari è di più. Io non ho misurato.”. […] “Quando montavano non c'ero, l'hanno fatto i suoi parenti, fratelli cognato. Io con lui ho cominciato a lavorare dal 1° settembre 2022 e fino ad ora sono con lui”. Su richiesta della giudice di precisare a chi si riferisse con riferimento al montaggio ha dichiarato: “Mi riferisco ai parenti di
sono montatori di ponteggi e lavorano con me”). Le dichiarazioni rese, unitariamente CP_2 considerate e a prescindere dalle parti di dichiarazioni contenenti affermazioni de relato, confermano sia l'esistenza del rapporto contrattuale, sia l'avvenuta consegna dei ponteggi e il loro montaggio (come anzidetto, già desumibile dalle interlocuzioni avvenute tramite whatsapp), avendo entrambi i testi provveduto al successivo smontaggio, sia infine la metratura in misura addirittura verosimilmente maggiore rispetto a quella riportata nel computo metrico di cui al doc.
4 di parte opposta (mai specificatamente contestato dall'odierna opponente).
Pagina 11 di 15 Inoltre, le difese articolate dalla odierna opponente devono ritenersi contraddittorie, atteso che, da un lato, ha dedotto la mancanza di prova dell'esecuzione del contratto di fornitura dei ponteggi, del loro montaggio e smontaggio (come detto, smentita dalla produzione documentale di parte opposta e dalla prova testimoniale assunta) e, dall'altro, ha dedotto che la
[...] non ha correttamente adempiuto la propria prestazione (v. p. 13 e 14 atto di Controparte_2 citazione in opposizione), difesa del tutto incompatibile con la negazione del fatto storico della conclusione del contratto e della sua esecuzione. Al riguardo, infatti, è stato affermato che devono ritenersi ammessi anche i fatti rispetto ai quali la controparte svolga una difesa incompatibile con la sua negazione (v. Cass. 3429/2025 e il precedente ivi richiamato Cass., SU,
2951/2016).
Costituisce, inoltre, circostanza pacifica il mancato pagamento del residuo dovuto in virtù delle fatture n. 122 e 123 del 28.6.2022, azionate in via monitoria, sino all'esecuzione dell'ordinanza di concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto.
Invero, soltanto con la seconda memoria ex art. 183, co. 6 c.p.c. parte opponente ha dedotto la non debenza degli interessi moratori a fronte dei “vizi nell'opera dell'appaltatore”, non potendosi considerare in mora “la parte che si avvale in modo legittimo del diritto di sospendere l'adempimento dell'obbligazione pecuniaria a causa dell'inadempimento dell'altra parte” (v. p. 6 seconda memoria ex art. 183, co. 6 c.p.c. parte opponente). Inoltre, con l'atto introduttivo, l'opponente ha contestato, come anzidetto, inesatti adempimenti della società rispetto alle Controparte_2 obbligazioni di montaggio del ponteggio secondo la normativa vigente e di consegna della documentazione necessaria riguardante il piano di manutenzione, uso e smontaggio del ponteggio ex d.lgs. 81/2008.
Al riguardo, deve osservarsi che le allegazioni contenute in merito negli atti dell'opponente sono del tutto generiche e sostanzialmente articolate tramite un'elencazione della documentazione che deve essere presente in cantiere ai sensi della normativa in materia di sicurezza.
Ebbene, come noto l'art. 1460 c.c. prevede che “Nei contratti con prestazioni corrispettive, ciascuno dei contraenti, può rifiutarsi di adempiere la sua obbligazione, se l'altro non adempie o non offre di adempiere contemporaneamente la propria, salvo che termini diversi per l'adempimento siano stati stabiliti dalle parti o risultino dalla natura del contratto. Tuttavia non può rifiutarsi l'esecuzione, se avuto riguardo alle circostanze, il rifiuto è contrario alla buona fede”. Di conseguenza, in forza del principio di buona fede, sollevata l'eccezione di inadempimento, il giudice deve procedere ad una valutazione comparativa dei comportamenti tenuti dalle parti al fine di riscontrare se la condotta inadempiente di un contraente possa trovare giustificazione nell'inadempimento contestato all'altro, valutandone
Pagina 12 di 15 l'incidenza sull'equilibrio sinallagmatico, in rapporto all'interesse perseguito dalla parte, e perciò abbia legittimato, causalmente e proporzionalmente, la sospensione dell'adempimento dell'altra parte (v. in merito Cass. 2720/2009 e Cass. 16822/2003).
Nel caso di specie, la dedotta carenza documentale non consente di ritenere giustificata l'eccezione (peraltro, come detto, generica) di inadempimento, stante la netta sproporzione tra l'inadempimento dell'opponente, che ha omesso la propria prestazione pecuniaria al netto degli acconti versati prima del giudizio e che vi ha adempiuto soltanto in corso di giudizio a seguito della concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, e quello dell'opposta che – alla luce della produzione documentale e delle risultanze istruttorie a seguito della prova orale espletata – ha reso la propria prestazione, montando e smontando il ponteggio Part da lei fornito alla Del resto, nessuna allegazione specifica è stata svolta con Parte_1 riferimento alle conseguenze derivanti dalla dedotta violazione del d.lgs. 81/2008, essendosi limitata l'opponente a richiamare la normativa di riferimento, senza tuttavia dedurre alcun impedimento o limitazione dell'utilizzo dei ponteggi né alcuna conseguenza tale da giustificare la sospensione del pagamento, né sono stati in alcun modo specificati i generici “vizi dell'opera” menzionati nella seconda memoria ex art. 183, co. 6 c.p.c. (oltre che nelle precedenti note scritte ex art. 127 ter c.p.c., contenenti di fatto memorie irrituali e non autorizzate) al fine di ritenere la non debenza degli interessi moratori. Neppure dette conseguenze dannose, in difetto di idonea allegazione, avrebbero potuto essere provate mediante le istanze istruttorie formulate dall'opponente, da ritenersi in ogni caso inammissibili, come già evidenziato nel provvedimento istruttorio emesso in corso di causa, anche in considerazione della genericità con cui le stesse sono state formulate.
Al riguardo, infatti, deve confermarsi il provvedimento istruttorio del 26.10.2024, laddove è stata rigettata la prova testimoniale articolata da parte opponente, in quanto formulata in modo generico, senza riferimenti spazio-temporali precisi. Invero, la facoltà del giudice di richiedere chiarimenti ex art. 253 c.p.c. può esercitarsi soltanto nell'ambito dei fatti specificati, essendo il giudice vincolato dai capitoli di prova articolati dalle parti, non potendosi sanare la genericità della deduzione dei fatti in sede di espletamento della prova e non potendo il giudice, nell'avvalersi di tale facoltà, supplire alle deficienze del mezzo istruttorio proposto (v. Cass. 12192/2015).
Da ultimo, per quanto riguarda gli interessi moratori riconosciuti nel decreto ingiuntivo opposto, deve osservarsi, da un lato, che, per quanto anzidetto, non può ritenersi giustificata la sospensione dei pagamenti dovuti ex art. 1460 c.c. e, dall'altro, che, diversamente da quanto sostenuto dalla parte opponente, la mancanza di un'espressa pattuizione non preclude il
Pagina 13 di 15 riconoscimento degli interessi di mora. Infatti, ai sensi dell'art. 1284 c.c., se è vero da un lato che gli interessi superiori alla misura legale devono essere determinati per iscritto, dall'altro “Se le parti non ne hanno determinato la misura, dal momento in cui è proposta domanda giudiziale il saggio degli interessi legali è pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali”, mentre ai sensi dell'art. 4, co. 1 d.lgs. 9 ottobre 2002 n. 231 gli interessi moratori decorrono, senza che sia necessaria la costituzione in mora, dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento. Sicché anche sotto tale profilo, l'opposizione non merita accoglimento.
4. In definitiva, alla luce di tutto quanto sopra esposto, i motivi di opposizione articolati dall'opponente non meritano accoglimento.
Tuttavia, come anticipato, deve darsi atto che nel corso del giudizio è pacificamente intervenuto il pagamento in corso di causa dell'importo portato dal decreto ingiuntivo, in virtù della provvisoria esecuzione concessa in corso di giudizio.
Ebbene, se da un lato l'infondatezza dei motivi di opposizione implica il rigetto della domanda di restituzione degli importi corrisposti in virtù della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, il pagamento intervenuto in corso di giudizio implica in ogni caso la revoca del decreto ingiuntivo opposto (v. Cass. 7526/2007; Cass. 21840/2013), pur dovendosi dare atto che, al momento dell'emissione del decreto ingiuntivo e sino alla concessione della provvisoria esecuzione nel presente procedimento di merito, l'intero credito fatto valere da parte opposta era sussistente, mentre i motivi di opposizione articolati devono ritenersi infondati, sicché la somma versata dall'odierna opponente alla creditrice opposta resta da quest'ultima legittimamente acquisita.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza di parte attrice opponente ai sensi dell'art. 91 c.p.c., sulla quale non incide il pagamento avvenuto in corso di causa (v. in merito Cass. 18125/2017), e vengono liquidate sulla base dei parametri medi di cui al d.m. 55/2014 (così come modificato con d.m. 147/2022), in base al valore (scaglione da € 5.201,00 a € 26.000,00), alla natura e alla complessità della controversia.
Si dispone, inoltre, la distrazione delle spese ai sensi dell'art. 93 c.p.c. in favore del difensore di parte convenuta opposta, dichiaratosi antistatario all'udienza di discussione orale (v. in ordine alla possibilità di richiesta di distrazione in qualunque momento del processo, tra le altre, Cass.
412/2006).
Di contro, non si ritengono sussistenti i presupposti per la condanna ex art. 96, co. 3 c.p.c. richiesta da entrambe le parti e integrante una particolare forma di responsabilità processuale a
Pagina 14 di 15 carico della parte soccombente che abbia agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave, atteso che, da un lato, la relativa condanna presuppone la soccombenza (e per tale ragione non può essere accolta la domanda articolata da parte opponente, integralmente soccombente) e, dall'altro, alla luce dell'istruttoria svolta e delle circostanze emerse con riferimento al complessivo rapporto tra le parti, come risultante dagli atti, non si ravvisa una condotta oggettivamente valutabile alla stregua di un abuso del processo, non essendo a tal fine sufficiente la mera infondatezza delle tesi prospettate dalla parte poi risultata soccombente (v. Cass. SU 9912/2018), sicché anche la domanda articolata dalla convenuta opposta non può trovare accoglimento, neppure ai sensi del comma 1, in mancanza peraltro di allegazione degli elementi di fatto necessari alla liquidazione, pur equitativa, del danno lamentato (v. Cass. 21798/2015), con la precisazione tuttavia che il rigetto della domanda ex art. 96 c.p.c. non dà luogo a un'ipotesi di soccombenza reciproca (v. Cass. 11792/2018).
P.Q.M.
Il Tribunale di Siena, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra difesa, eccezione e istanza disattesa, così provvede:
- rigetta l'opposizione e, considerato il pagamento intervenuto in corso di giudizio, revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 1282/2022 emesso dal Tribunale di Siena in data Part 30.12.2022, dando atto che la somma corrisposta da in favore di Parte_1 resta da quest'ultima legittimamente acquisita;
Controparte_2
- rigetta le domande ex art. 96 c.p.c.;
Parte
- condanna l'opponente al rimborso delle spese di lite in favore Parte_1 della società opposta che liquida in € 5.077,00 per Controparte_2 compensi, oltre spese forfettarie (15%) e accessori di legge, con distrazione in favore del procuratore di parte convenuta opposta dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Siena, in data 14 agosto 2025.
La giudice
(dott.ssa Marta Dell'Unto)
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
Pagina 15 di 15
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIENA
Sezione Unica Civile
Il Tribunale di Siena, in composizione monocratica in persona della giudice, dott.ssa Marta
Dell'Unto, ha pronunciato ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 509 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023, trattenuta in decisione ex art. 281-sexies ultimo comma c.p.c. all'udienza del
9.7.2025 e vertente tra
RE. (C.F. e P. IVA ), in persona del legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1 pro tempore elettivamente domiciliata presso la sede legale in via Parte_2 CP_1
Trento n. 212 e rappresentata e difesa dall'avv. Bruno Vellone del foro di S. Maria Capua Vetere, come da procura allegata all'atto di citazione in opposizione opponente
e
(P.IVA: ), in persona del legale Controparte_2 P.IVA_2 rappresentante pro tempore elettivamente domiciliata in Scandicci (FI), via Parte_3
Carducci n. 34, presso lo studio dell'avv. Lapo Fè del foro di Firenze, che la rappresenta e difende come da procura allegata alla comparsa di costituzione opposta
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
Conclusioni delle parti: come da verbale di udienza del 9.7.2025.
Pagina 1 di 15 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso per decreto ingiuntivo, ha chiesto Controparte_2
Par ingiungersi alla società . il pagamento della somma di € 11.982,00, oltre Parte_1 interessi di mora dal giorno del dovuto all'effettivo soddisfo, nonché oltre spese e competenze legali del procedimento monitorio, per il mancato pagamento del residuo dovuto in virtù delle fatture n. 122/2022 e n. 123/2022 per i servizi svolti di noleggio, montaggio e smontaggio di strutture di ponteggi.
In particolare, a sostegno della propria domanda, la ricorrente ha dedotto che: a)
[...]
Part ha fornito alla società dietro richiesta di quest'ultima, i servizi Controparte_2 Parte_1 indicati nelle fatture n. 122 del 28.6.2022 e n. 123 del 28.6.2022 di montaggio, noleggio e smontaggio di strutture di ponteggi, per un corrispettivo pari a € 12.360,00 quanto alla prima Part fattura e a € 6.222,00 quanto alla seconda fattura;
b) la società ha effettuato un Parte_1 pagamento parziale della fattura n. 122 in due acconti, il primo di € 3.000,00 tramite bonifico bancario del 28.7.2022 e il secondo di € 4.000,00 tramite bonifico bancario del 10.10.2022, mentre nulla è stato corrisposto con riferimento alla fattura n. 123; c) nonostante i vari solleciti Part bonari e la formale intimazione del 25.11.2022 la società non ha provveduto a Parte_1 saldare il residuo dovuto.
Con decreto ingiuntivo n. 1282/2022 del 30.12.2022 (R.G. 2940/2022), il Tribunale di Siena ha Part ingiunto alla società il pagamento della somma richiesta, oltre interessi dalle Parte_1 scadenze al saldo e oltre alle spese della procedura di ingiunzione.
Con atto di citazione, ritualmente notificato, la società ingiunta ha proposto opposizione al suddetto decreto ingiuntivo, chiedendo di: “- per i motivi esposti dichiarare l'improcedibilità della domanda di ingiunzione per violazione dell'articolo 5, comma 1 bis (o 5 nel caso di previsione contrattuale), del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, perché la parte opposta non ha esperito il procedimento di mediazione obbligatorio. Revocarsi il D.I. opposto n. 1282/2022 emesso dal Tribunale di Siena, dott.ssa
Marianna Serrao, in data 30/12/2022, perché il credito vantato dalla parte opposta non risulta provato e perché il ricorso d'ingiunzione è carente dei requisiti indicati dall'art. 125, I° comma, c.p.c., in particolare manca di tutti gli elementi necessari per l'individuazione dell'oggetto della domanda, nonché dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto a sostegno della domanda cautelare e dei mezzi probatori, in violazione dell'art. 125 e dell'art. 638 I° comma c.p.c. poiché oggetto del decreto ingiuntivo de quo sono presunte forniture di ponteggi. Revocarsi il D.I. opposto n. 1282/2022 emesso dal Tribunale di Siena, dott.ssa
Marianna Serrao, in data 30/12/2022, per mancanza di prova del credito vantato dalla controparte, per
l'assenza delle condizioni di ammissibilità del decreto ingiuntivo e per mancanza di prova scritta certa, così
Pagina 2 di 15 revocando il decreto fatto oggetto di opposizione. Revocarsi il D.I. opposto n. 1282/2022 emesso dal
Tribunale di Siena, dott.ssa Marianna Serrao, in data 30/12/2022, per inesistenza della prova del credito ingiunto, per infondatezza della pretesa e per inesistenza del credito. Revocarsi il D.I. opposto n.
1282/2022 emesso dal Tribunale di Siena, dott.ssa Marianna Serrao, in data 30/12/2022, per mancanza di conferma d'ordine dei ponteggi e dei documenti di trasporto attestanti la consegna dei ponteggi oggetto di nolo;
per mancanza dei documenti comprovanti la commessa, l'esecuzione del servizio come fatturato
e la correttezza dell'esecuzione. Nel merito respingere le avverse domande in quanto infondate in fatto ed in diritto e non provate e conseguentemente revocarsi il D.I. opposto n. 1282/2022 in quanto nullo e di nessun effetto, per i motivi di cui in premessa, per mancanza dei presupposti di ammissibilità ed in quanto la somma ingiunta non è assolutamente dovuta per insussistenza del diritto al pagamento della somma ingiunta, per inesistenza della prova del credito ingiunto, per infondatezza della pretesa, per inesistenza del credito e per difetto di prova scritta certa con il relativo quantitativo, la relativa misura. Manca la prova dell'esecuzione del contratto di fornitura dei ponteggi con la consegna dei ponteggi, del loro montaggio e collaudo e del rilascio della necessaria documentazione tecnica, così come le certificazioni attestanti lo stato di conservazione, manutenzione e efficienza delle attrezzature. Manca la prova dell'accordo sul tariffario del canone di noleggio
e sull'importo concordato del costo del noleggio e sui mq di ponteggio. Manca altresì la prova della pattuizione del prezzo richiesto per il servizio di noleggio, montaggio e smontaggio dei ponteggi e dei termini di pagamento anche del saldo, del recesso dal contratto e del diritto di trattenere la caparra e dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. Si contesta l'esecuzione del contratto ed i prezzi applicati. Manca conferma d'ordine e accettazione del prezzo che non provano l'esecuzione del servizio così come fatturato, né la correttezza della esecuzione. Sussiste dunque prova del difetto di titolo negoziale. Si contesta la fattura n. 122 del 28.6.2022 di euro 12360 per saldo montaggio ponteggi e la fattura n. 123 del 28.6.2022 di euro 6222,00 per noleggio ponteggi anche perché prive di ogni riferimento a singole conferme d'ordine. Non si comprende il perché dell'emissione di distinte fatture in presenza di un unico acquisto, potendosi configurare la vicenda come una vendita essendo la prestazione dedotta unica. - Accogliersi l'opposizione per quanto di ragione per i motivi esposti in quanto la somma ingiunta non è assolutamente dovuta sia in ordine all'an che al quantum, considerato che non vi è stato alcun rapporto negoziale tra le parti idoneo a determinare l'insorgere dell'obbligazione pecuniaria e non è stato dimostrato con certezza che il quantum indicato fosse stato concordato tra le parti in causa. Re. si oppone alla concessione della provvisoria esecuzione del Parte_1 decreto ingiuntivo opposto per i motivi esposti. Vittoria di spese, diritti ed onorari di avvocato del giudizio con attribuzione al sottoscritto procuratore per dichiarazione di fattone anticipo.”
Si è costituita in giudizio la convenuta contestando le deduzioni di Controparte_2 parte attrice opponente e chiedendo, in via preliminare, di dichiarare la provvisoria esecutorietà
Pagina 3 di 15 ex art. 648 c.p.c. del decreto ingiuntivo opposto e, nel merito, il rigetto della domanda attorea, in quanto infondata in fatto e in diritto, con conferma integrale dell'opposto decreto.
Concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto con ordinanza depositata in data 1.12.2023 ed esperita con esito negativo la mediazione demandata dal giudice, la causa è stata istruita con la produzione documentale delle parti e con l'espletamento della prova orale ammessa, ed è stata trattenuta in decisione ex art. 281-sexies, u.c. c.p.c. all'udienza del 9.7.2025.
2. Così brevemente ripercorso l'iter processuale della presente controversia, deve anzitutto essere disattesa l'eccezione di improcedibilità articolata da parte opponente per mancato esperimento del tentativo di mediazione ex art. 5 d.lgs. 28/2010.
Al riguardo, infatti, come già osservato con ordinanza del 1.12.2023, la materia oggetto del contendere non rientra tra le fattispecie oggetto di mediazione obbligatoria ai sensi dell'art. 5
d.lgs. 28/2010 e l'elencazione contenuta nella richiamata disposizione normativa deve ritenersi tassativa.
Ciò non implica, come pure sostenuto da parte opponente, alcuna contraddittorietà in merito alla decisione di disporre la mediazione cd. demandata, trattandosi di facoltà rimessa al giudice dal medesimo d.lgs. 28/2010 e, nel caso di specie, espressamente motivata in considerazione della natura della causa e dalle rispettive posizioni processuali, nonché, in particolare, del valore della controversia rapportato ai tempi di attesa della definizione del percorso giudiziale, in considerazione dello stato del ruolo e delle tempistiche della fase istruttoria, e dell'aggravio delle spese processuali. La condizione di procedibilità costituita dalla mediazione demandata dal giudice è stata poi assolta, come desumibile dal verbale di mediazione negativo versato in atti (v. produzione documentale di parte opposta del 9.4.2024).
Diversamente, poi, da quanto sostenuto dalla parte opponente (v. p. 8 seconda memoria ex art. 183, co. 6 c.p.c.), pur avendo quest'ultima pacificamente corrisposto in corso di giudizio €
13.724,17 (di cui € 11.982,00 per capitale ingiunto in decreto ingiuntivo, € 916,54 per interessi moratori dal 20.12.2022, data di deposito del ricorso per decreto ingiuntivo, al pagamento e €
825,63 per spese e competenze professionali liquidate in decreto ingiuntivo comprensive di oneri di legge) in favore dell'odierna opposta (circostanza non contestata), tale pagamento è avvenuto con espressa riserva di restituzione di quanto ingiustamente corrisposto in caso di revoca del decreto ingiuntivo, senza alcuna rinuncia alla prosecuzione del giudizio e al solo fine di evitare l'azione esecutiva (v. ancora verbale negativo di mediazione, ma anche le deduzioni della medesima opponente), sicché non può dirsi raggiunto alcun accordo in sede di mediazione, né può dirsi cessata la materia del contendere (v. Cass. 12632/2022 e, sia pure nell'ipotesi di
Pagina 4 di 15 opposizione ex art. 615 c.p.c., Cass. 4855/2021), salvo quanto si dirà infra in relazione alle conseguenze dell'avvenuto pagamento in corso di giudizio.
Di conseguenza, i motivi di opposizione devono essere esaminati nel merito.
3. Ciò posto, nel merito l'opposizione non merita accoglimento per i motivi di seguito esposti.
Prima di procedere all'esame della fattispecie concreta, giova ricordare che il giudizio di cognizione che si apre in conseguenza dell'opposizione ai sensi degli artt. 645 e ss. c.p.c. è governato dalle ordinarie regole in tema di riparto dell'onere della prova, come enucleabili dal disposto dell'art. 2697 c.c., atteso che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, il quale si atteggia quale attore da un punto di vista sostanziale.
Ciò implica che, anche in seno a tale procedimento, il creditore è tenuto a provare i fatti costitutivi della pretesa, cioè l'esistenza ed il contenuto della fonte negoziale o legale del credito e, se previsto, il termine di scadenza - e non anche l'inadempimento, che deve essere semplicemente allegato - mentre il debitore – opponente, che assume la posizione di convenuto in senso sostanziale - ha l'onere di eccepire e dimostrare il fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento, ovvero ogni altra circostanza dedotta al fine di contestare il titolo posto a base dell'avversa pretesa o, infine, gli eventi modificativi del credito azionato in sede monitoria (v. in tal senso, Cass. SU, 13533/2001; conf. tra le molte Cass. 13674/2006, anche nel senso che eguale criterio di riparto dell'onere probatorio deve ritenersi applicabile al caso in cui il convenuto si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c.; Cass. 15677/2009; Cass.
3373/2010).
Peraltro, alla luce delle doglianze dell'opponente in ordine all'illegittimità del decreto ingiuntivo opposto per assenza delle condizioni di ammissibilità nonché per difetto di forma e contenuto del ricorso per decreto ingiuntivo, deve sin da ora evidenziarsi che il giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo non ha ad oggetto il riesame delle condizioni per l'emissione del decreto ingiuntivo, ma l'accertamento del diritto sostanziale sottostante al ricorso monitorio, sulla base delle prove acquisite nella fase a cognizione piena, in cui il giudice è investito del potere-dovere di pronunciarsi sulla pretesa fatta valere con la domanda di ingiunzione, nonché sulle eccezioni e le eventuali domande riconvenzionali dell'opponente, anche qualora il decreto ingiuntivo sia stato emesso fuori dalle condizioni stabilite dalla legge per il procedimento monitorio, non potendosi limitare ad accertare e dichiarare la nullità del decreto emesso all'esito dello stesso (v. tra le altre,
Cass. 1184/2007 e Cass. 3649/2012).
Pagina 5 di 15 Al riguardo, peraltro, deve osservarsi che il ricorso per decreto ingiuntivo depositato dall'odierna opposta, oltre a contenere l'individuazione dell'oggetto della domanda e delle ragioni di fatto e di diritto ad essa sottese (richiesta di pagamento delle somme portate dalle fatture n. 122, parzialmente inadempiuta, e n. 123, integralmente inadempiuta, del 28.6.2022, a fronte dei servizi forniti di montaggio e smontaggio, oltre che del noleggio, di strutture di ponteggi, v. ricorso monitorio allegato alla comparsa di costituzione), è altresì munito della documentazione idonea a fornire la prova scritta del credito di cui all'art. 634 c.p.c. (fatture azionate, bonifici ricevuti dall'odierna opponente in parziale adempimento, estratto notarile dei libri contabili, v. doc. 2, 3 e
5 fasc. monitorio riprodotto in allegato alla comparsa di costituzione).
In merito, parte opponente si è limitata ad articolare generiche, ridondanti e talvolta non pertinenti (v. seconda memoria ex art. 183, co. 6 c.p.c., in cui l'opponente fa riferimento alle
“maggiore entità delle spese sostenute” e alla “richiesta di corrispettivi ulteriori rispetto agli stanziamenti corrisposti dall'opponente”, non oggetto della domanda di ingiunzione) contestazioni, pur a fronte delle specifiche allegazioni contenute nella comparsa di costituzione, e a dedurre la mancata idonea prova a fondamento della pretesa creditoria (in parte, peraltro, riferita a contratti diversi da quello oggetto di giudizio, v. atto di citazione in cui si fa riferimento alla “prestazione di utilizzo di un impianto pubblicitario”).
Invero, le regole probatorie generali, sopra richiamate, devono essere coordinate con il principio dell'onere di contestazione specifica, codificato dall'art. 115 c.p.c., in forza del quale la mancata contestazione specifica di un fatto determina la relevatio ab onere probandi del fatto allegato e incontestato, a favore della parte che lo ha allegato, sicché tale fatto può essere ritenuto provato anche in assenza di specifica prova (v. tra le molte, Cass. 18399/2009; Cass. 10860/2011; Cass.
10374/2025).
In particolare, l'assoluta genericità delle contestazioni sollevate da parte opponente a fronte della pretesa azionata, deve essere valutata alla luce del principio sancito dall'art. 115 c.p.c., a mente del quale il giudice “deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti o dal pubblico ministero nonché i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita”. Infatti, l'onere di contestazione deve essere inteso in ragione dei principi di lealtà e probità che impongono a tutti i protagonisti del processo di collaborare in modo leale e responsabile anche al fine di individuare i fatti effettivamente contestati così che possa essere ricostruito, in ragione dell'atteggiamento difensivo delle parti, il thema probandum e individuati i fatti che necessitano di essere dimostrati (v. in ordine alla correlazione dell'onere di contestazione con il principio di leale collaborazione, oltre che con l'esigenza di garantire la ragionevole durata del giudizio ex art. 111 Cost., tra le tante, Cass. n.
Pagina 6 di 15 3245/2003 e Cass. n. 12636/2005; v. altresì Cass. n. 5356/2009 e Cass. n. 8213/2013). Da ciò discende che, a fronte di una puntuale allegazione dei fatti posti a fondamento della pretesa azionata, il convenuto ha l'onere di prendere posizione specifica, riducendosi, altrimenti, la contestazione sollevata ad una mera clausola di stile in contrasto con la ratio dell'art. 115 c.p.c. e con i principi ad esso sottesi, come sopra riportati (v. al riguardo Cass. 19896/2015; conf. Cass.
26908/2020).
Tale onere di allegazione e contestazione, infatti, non deve essere confuso con i rilievi svolti in ordine alla mancata prova dei fatti addotti, posto che “in materia di prova civile, la generica deduzione di assenza di prova senza negazione del fatto storico non è equiparabile alla specifica contestazione di cui all'art. 115
c.p.c.” (v. Cass. 17889/2020). Ne consegue che dire che un fatto non è provato non significa contestare la sua ontologica esistenza, necessaria al fine di integrare la specifica contestazione di cui all'art. 115 c.p.c. alla luce di tutto quanto anzidetto.
Sulla scorta di tali principi, deve ritenersi che la convenuta opposta, quale attrice in senso sostanziale, abbia fornito prova della fonte negoziale del titolo e dell'esecuzione delle prestazioni indicate nelle fatture oggetto di ingiunzione, alla luce della documentazione prodotta, delle deduzioni formulate dalla società opponente, nonché della prova testimoniale assunta.
In proposito, è senz'altro principio consolidato quello riportato dalla società opponente secondo cui la fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale e alla funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione di un contratto, si inquadra fra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione, indirizzata all'altra parte, di fatti concernenti un rapporto già costituito, con la conseguenza che, quando tale rapporto sia contestato, non può costituire valido elemento di prova delle prestazioni eseguite ma, al più, un mero indizio (v. tra le molte, Cass. n. 9593/2004; conf. Cass. n. 15383/2010, Cass. n. 299/2016 e
Cass. 34831/2024). Tuttavia, a tale principio, deve essere affiancato quello secondo cui la fattura può costituire piena prova nei confronti di entrambe le parti dell'esistenza di un corrispondente contratto, allorché risulti accettata dal contraente destinatario della prestazione che ne è oggetto
(v. in merito, Cass. n. 13651/2006; Cass. n. 15832/2011; Cass. n. 26801/2019), con la precisazione che una volta che la fattura sia stata portata a conoscenza del destinatario,
l'accettazione non richiede formule sacramentali (v. in proposito, Cass. n. 10860/2007), potendosi anche esprimere per comportamenti concludenti (v. altresì Cass. 1021/2019).
Ebbene, nel caso in esame, parte opposta ha prodotto in atti non soltanto le fatture, indicanti la descrizione della prestazione resa e, segnatamente, la fattura n. 122 del 28.6.2022 relativa al
“SALDO PER PONTEGGI ” e Parte_5 Parte_6
Pagina 7 di 15 la fattura n. 123 del 28.6.2022 relativa al “NOLEGGIO PONTEGGI PRESSO VS
[...]
” per la durata di due mesi (v. doc. 2 fasc. monitorio, contente le fatture Parte_6 allegate unitamente all'estratto autentico delle scritture contabile di cui al doc. 5 fasc. monitorio, contrariamente a quanto sostenuto da parte opponente, ciò che costituisce idonea prova scritta del credito nel giudizio monitorio ex art. 634 c.p.c., con conseguente infondatezza della censura in ordine alla illegittimità del decreto ingiuntivo opposto, fermo quanto anzidetto in ordine alla cognizione del giudice dell'opposizione), ma anche la prova dei bonifici effettuati dalla odierna opponente per la somma complessiva di € 7.000,00 (v. doc. 3 fasc. monitorio) e la distinta di pagamento in acconto della fattura 122/2022 emessa dalla (v. doc. 4 Controparte_2 fasc. opposta), oltre che le conversazioni intercorse tramite whatsapp tra le odierne parti (v. doc. 3 fasc. opposta) e alcune fotografie raffiguranti lo stato dei luoghi e il computo metrico dei ponteggi, scambiate tra le parti nelle conversazioni tramite whatsapp (v. doc. 4 e ancora doc. 3 fasc. opposta).
A fronte della produzione, effettuata sin dalla comparsa di costituzione, di tale documentazione, le cui risultanze integrano le specifiche e tempestive allegazioni svolte da parte opposta ai fini della individuazione del rapporto contrattuale in essere tra le parti e della quantificazione del corrispettivo richiesto, la società opponente, posta nelle condizioni di verificare i dati su cui si fondavano le avverse richieste, non ha svolto tempestive e specifiche contestazioni in ordine alle prestazioni rese entro i termini processuali a ciò deputati.
Invero, non può ritenersi quale specifica contestazione il generale disconoscimento della produzione documentale di parte opposta di cui al doc. 3, contenente le conversazioni tramite whatsapp tra le odierne parti, e al doc. 4, contenente le fotografie raffiguranti lo stato dei luoghi e il computo metrico dei ponteggi.
In merito ai messaggi “whatsapp” conservati nella memoria del telefono cellulare, è stato infatti affermato che questi, come gli “sms”, sono utilizzabili quale prova documentale e, dunque, possono essere legittimamente acquisiti mediante la mera riproduzione fotografica, con la conseguente piena utilizzabilità dei messaggi estrapolati da una chat di whatsapp mediante copia dei relativi screenshot, tenuto conto del riscontro della provenienza e attendibilità degli stessi (v. in tali termini, Cass. 1254/2025 e Cass., SU, 11197/2023). Di conseguenza i messaggi whatsapp costituiscono un documento elettronico che contiene la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti che, seppure privi di firma, rientrano tra le riproduzioni informatiche e le rappresentazioni meccaniche di cui all'art. 2712 c.c., sicché formano piena prova dei fatti e delle cose rappresentate se colui contro il quale vengono prodotti non ne disconosca la
Pagina 8 di 15 conformità ai fatti o alle cose medesime (v. ancora Cass. 1254/2025 e i precedenti ivi richiamati, tra cui Cass. n. 19622/2024; Cass. n. 11584/2024; Cass. n. 30186/2021 e Cass. n. 11606/2018).
Ciò posto, l'odierna opponente si è limitato, da un lato a contestare l'utilizzabilità della richiamata produzione documentale, e dall'altro, come già evidenziato con ordinanza del 1.12.2023, ad effettuare un disconoscimento del tutto generico, inidoneo a inficiare la valenza probatoria della documentazione prodotta. Infatti, in tema di efficacia probatoria delle riproduzioni informatiche di cui all'art. 2712 c.c., il disconoscimento idoneo a farne perdere la qualità di prova, degradandole a presunzioni semplici, deve essere non solo tempestivo, soggiacendo a precise preclusioni processuali, ma anche chiaro, circostanziato ed esplicito, dovendosi concretizzare nell'allegazione di elementi attestanti la non corrispondenza tra realtà fattuale e realtà riprodotta
(v. tra le altre, Cass. 12794/2021; conf. Cass. 17526/2016).
Nella specie, dagli screenshot prodotti in giudizio dalla convenuta opposta si evince la sussistenza di un rapporto contrattuale tra le parti almeno a far data dal marzo 2022, nonché degli accordi conclusi tra le parti per il noleggio, montaggio e smontaggio dei ponteggi e dell'invio delle fatture di pagamento oggetto del presente giudizio, in relazione alle quali, nel corso delle richiamate conversazioni, l'odierna opponente non ha articolato alcuna contestazione né con riferimento all'an né con riferimento al quantum – in merito a tale profilo, l'unica questione sollevata dall'opponente in ordine al numero di mesi di noleggio è stata recepita dalla convenuta opposta
(nella fattura, infatti, risulta riportata come quantità “2 MESI”, corrispondenti a quanto indicato nella conversazione dall'odierna opponente, v. p. 16 doc. 3A fasc. opposta) – ma ha più volte risposto all'odierna opposta chiedendo tempo per eseguire il pagamento del dovuto (v. ancora doc. 3A e doc. 3B fasc. opposta).
Analoghe considerazioni devono essere fatte con riferimento alle fotografie prodotte dalla convenuta opposta al doc. 4, posto che la fotografia costituisce prova precostituita della sua conformità alle cose e ai luoghi rappresentati, sicché chi voglia inficiarne l'efficacia probatoria non può limitarsi a contestare i fatti che la parte che l'ha prodotta intende con essa provare, ma ha l'onere di disconoscere tale conformità (v. Cass. 9977/2018; conf. Cass. 8682/2009).
Ebbene, anche in tal caso, il riconoscimento effettuato dall'odierna opponente è del tutto generico e non è stata in alcun modo disconosciuta la conformità delle foto prodotte, chiaramente rappresentanti l'esistenza di ponteggi, oltre che il relativo computo metrico (v. ancora doc. 4 fasc. opposta), allo stato dei luoghi.
A ciò si aggiunga, infine, che il disconoscimento della documentazione prodotta dalla società opposta, per quanto anzidetto effettuato in termini tali da non essere neanche idoneo a privare
Pagina 9 di 15 tali documenti della loro efficacia probatoria, non può essere equiparato alla specifica contestazione di cui all'art. 115 c.p.c., posto che il disconoscimento incide sull'idoneità del documento a dimostrare un fatto, mentre la specifica contestazione di cui all'art. 115 c.p.c. consiste nella negazione di un fatto storico nella sua ontologica esistenza (v. supra).
Assumono, inoltre, rilievo ai fini del decidere i pagamenti parziali pacificamente effettuati dalla Part in favore della società opposta con riferimento alle prestazioni di cui alle fatture Parte_1 azionate in via monitoria, pagamenti che presuppongono l'esistenza del rapporto contrattuale tra le parti e l'avvenuta esecuzione della prestazione (v. doc. 2 fasc. monitorio, doc. 3 e doc. 5 fasc. opposta), nonché il contenuto della corrispondenza intercorsa tra le parti e riferita alle prestazioni di cui alle suddette fatture, che risultano inviate alla società odierna opponente, la quale ha dato atto dei bonifici in acconto effettuati e da cui si desume sia l'esistenza del rapporto contrattuale, sia l'esecuzione delle prestazioni oggetto delle fatture (v. ancora doc. 3 fasc. opposta, in cui risultano interlocuzioni in relazione al montaggio dei ponteggi in data 4.4.2022, l'invio delle fatture azionate in data 28.6.2022, con successiva interlocuzione in ordine alle mensilità relative al noleggio dei ponteggi, che ne presuppongono dunque l'avvenuta consegna e montaggio, la comunicazione da parte dell'opponente del 10.8.2022 della difficoltà nell'effettuare i pagamenti, più volte sollecitati, la comunicazione dello smontaggio in data 28.8.2022 e dell'avvenuto
“sgombero” in data 14.9.2022 senza successive contestazioni, l'invio della contabile del bonifico effettuato in data 7.10.2022; v. altresì doc. 5, da cui risulta chiaramente il pagamento di € 4.000,00 con causale “ACCONTO FATTURA N. 122 DEL 28/06/2022”).
Inoltre, a fronte della documentazione prodotta, l'opponente non ha neppure indicato il diverso importo dovuto né eventuali voci non spettanti e neppure sono state articolate specifiche contestazioni in ordine ai prezzi applicati, avendo parte opponente genericamente dedotto la mancata pattuizione del prezzo.
Peraltro, la sussistenza del rapporto contrattuale tra le parti e la quantificazione degli importi dovuti in relazione alla quantità dei ponteggi montati e smontati dall'odierna opposta, sono corroborati dalle dichiarazioni rese dai testimoni sentiti all'udienza del 22.1.2025, da ritenersi attendibili in considerazione della non contraddittorietà con cui sono state rese. Infatti, il teste
– dipendente della - ha dichiarato che nel periodo Tes_1 Controparte_2 compreso tra il giorno 4.4.2022 e il giorno 15.9.2022 la società opposta ha noleggiato alla società Part 955 mq di ponteggi su quattro lati, nonché 30 metri lineari di parapetto per Parte_1 cantiere, dichiarando anzi di aver ritenuto, al momento dello smontaggio - avendo lui provveduto allo smontaggio e non al montaggio (v. verbale di udienza del 22.1.2025, sulla domanda se fosse
Pagina 10 di 15 vero che i ponteggi e il parapetto erano stati montati e smontati dalla società opposta ha risposto:
“Si. Io ho smontato i ponteggi;
erano già montati. Noi siamo un gruppo, questo giorno sono stato io a smontare” e su richiesta della giudice di chiarire come ne fosse a conoscenza ha risposto: “La nostra ditta, fa i montaggi e lo smontaggio;
non ho visto mentre montavano, non sono stato io a montare”) Controparte_2
- che la metratura fosse anche maggiore (v. verbale di udienza del 22.1.2025, in cui alla domanda se fosse o meno vera la suddetta circostanza ha risposto: “Si; io pensavo anche di più come metri quadri quando sono andato a smontare” e su richiesta della giudice di precisare come fosse a conoscenza delle metrature ha risposto: “La villa è troppo grande come misure, anche quando parlavo con amici dicevo che era troppo grande;
non ho misurato, ma la villa era molto grande. Noi quando facciamo i ponteggi facciamo anche il castello di tiro, si fa a parte e si aggiunge con il ponteggio” […] ADR: “Noi facciamo il castello di tiro a parte per i lavoratori oltre al ponteggio”). Il teste – anche costui dipendente della Tes_2 [...]
- ha, invece, dichiarato che, pur non avendo misurato la metratura e non essendo Controparte_2 presente al momento del montaggio, avendo lui provveduto soltanto allo smontaggio a partire dal
10.9.2022, era a conoscenza del fatto che i mq effettivi fossero di più di quelli inseriti nel progetto e che tuttavia erano stati mantenuti nella misura di 950 mq, precisando altresì che il montaggio era stato effettuato dai parenti del legale rappresentante della società, specificando inoltre che detti parenti sono montatori di ponteggi e che lavorano con lui (v. ancora verbale di udienza del
22.1.2025: “Io non c'ero quando hanno montato. Io sono andato il 10 settembre a smontare fino a fine mese. Per
i metri non ho misurato, quando è venuto e abbiamo parlato ha detto che erano circa 1.100/900, CP_2 boh. Preciso che lui ha detto che era in progetto per 960 mq ma lui mi ha detto che i mq erano di più.” e su richiesta della giudice di precisare a chi si riferisse quando ha detto “lui”, ha specificato: “Mi riferisco ad mi ha detto che le misure erano di più, però ha detto che andava bene 950; preciso che si CP_2 fa ponteggio doppio, quando tu lo vedi si vede poco con l'occhio, quando lo misuri magari è di più. Io non ho misurato.”. […] “Quando montavano non c'ero, l'hanno fatto i suoi parenti, fratelli cognato. Io con lui ho cominciato a lavorare dal 1° settembre 2022 e fino ad ora sono con lui”. Su richiesta della giudice di precisare a chi si riferisse con riferimento al montaggio ha dichiarato: “Mi riferisco ai parenti di
sono montatori di ponteggi e lavorano con me”). Le dichiarazioni rese, unitariamente CP_2 considerate e a prescindere dalle parti di dichiarazioni contenenti affermazioni de relato, confermano sia l'esistenza del rapporto contrattuale, sia l'avvenuta consegna dei ponteggi e il loro montaggio (come anzidetto, già desumibile dalle interlocuzioni avvenute tramite whatsapp), avendo entrambi i testi provveduto al successivo smontaggio, sia infine la metratura in misura addirittura verosimilmente maggiore rispetto a quella riportata nel computo metrico di cui al doc.
4 di parte opposta (mai specificatamente contestato dall'odierna opponente).
Pagina 11 di 15 Inoltre, le difese articolate dalla odierna opponente devono ritenersi contraddittorie, atteso che, da un lato, ha dedotto la mancanza di prova dell'esecuzione del contratto di fornitura dei ponteggi, del loro montaggio e smontaggio (come detto, smentita dalla produzione documentale di parte opposta e dalla prova testimoniale assunta) e, dall'altro, ha dedotto che la
[...] non ha correttamente adempiuto la propria prestazione (v. p. 13 e 14 atto di Controparte_2 citazione in opposizione), difesa del tutto incompatibile con la negazione del fatto storico della conclusione del contratto e della sua esecuzione. Al riguardo, infatti, è stato affermato che devono ritenersi ammessi anche i fatti rispetto ai quali la controparte svolga una difesa incompatibile con la sua negazione (v. Cass. 3429/2025 e il precedente ivi richiamato Cass., SU,
2951/2016).
Costituisce, inoltre, circostanza pacifica il mancato pagamento del residuo dovuto in virtù delle fatture n. 122 e 123 del 28.6.2022, azionate in via monitoria, sino all'esecuzione dell'ordinanza di concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto.
Invero, soltanto con la seconda memoria ex art. 183, co. 6 c.p.c. parte opponente ha dedotto la non debenza degli interessi moratori a fronte dei “vizi nell'opera dell'appaltatore”, non potendosi considerare in mora “la parte che si avvale in modo legittimo del diritto di sospendere l'adempimento dell'obbligazione pecuniaria a causa dell'inadempimento dell'altra parte” (v. p. 6 seconda memoria ex art. 183, co. 6 c.p.c. parte opponente). Inoltre, con l'atto introduttivo, l'opponente ha contestato, come anzidetto, inesatti adempimenti della società rispetto alle Controparte_2 obbligazioni di montaggio del ponteggio secondo la normativa vigente e di consegna della documentazione necessaria riguardante il piano di manutenzione, uso e smontaggio del ponteggio ex d.lgs. 81/2008.
Al riguardo, deve osservarsi che le allegazioni contenute in merito negli atti dell'opponente sono del tutto generiche e sostanzialmente articolate tramite un'elencazione della documentazione che deve essere presente in cantiere ai sensi della normativa in materia di sicurezza.
Ebbene, come noto l'art. 1460 c.c. prevede che “Nei contratti con prestazioni corrispettive, ciascuno dei contraenti, può rifiutarsi di adempiere la sua obbligazione, se l'altro non adempie o non offre di adempiere contemporaneamente la propria, salvo che termini diversi per l'adempimento siano stati stabiliti dalle parti o risultino dalla natura del contratto. Tuttavia non può rifiutarsi l'esecuzione, se avuto riguardo alle circostanze, il rifiuto è contrario alla buona fede”. Di conseguenza, in forza del principio di buona fede, sollevata l'eccezione di inadempimento, il giudice deve procedere ad una valutazione comparativa dei comportamenti tenuti dalle parti al fine di riscontrare se la condotta inadempiente di un contraente possa trovare giustificazione nell'inadempimento contestato all'altro, valutandone
Pagina 12 di 15 l'incidenza sull'equilibrio sinallagmatico, in rapporto all'interesse perseguito dalla parte, e perciò abbia legittimato, causalmente e proporzionalmente, la sospensione dell'adempimento dell'altra parte (v. in merito Cass. 2720/2009 e Cass. 16822/2003).
Nel caso di specie, la dedotta carenza documentale non consente di ritenere giustificata l'eccezione (peraltro, come detto, generica) di inadempimento, stante la netta sproporzione tra l'inadempimento dell'opponente, che ha omesso la propria prestazione pecuniaria al netto degli acconti versati prima del giudizio e che vi ha adempiuto soltanto in corso di giudizio a seguito della concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, e quello dell'opposta che – alla luce della produzione documentale e delle risultanze istruttorie a seguito della prova orale espletata – ha reso la propria prestazione, montando e smontando il ponteggio Part da lei fornito alla Del resto, nessuna allegazione specifica è stata svolta con Parte_1 riferimento alle conseguenze derivanti dalla dedotta violazione del d.lgs. 81/2008, essendosi limitata l'opponente a richiamare la normativa di riferimento, senza tuttavia dedurre alcun impedimento o limitazione dell'utilizzo dei ponteggi né alcuna conseguenza tale da giustificare la sospensione del pagamento, né sono stati in alcun modo specificati i generici “vizi dell'opera” menzionati nella seconda memoria ex art. 183, co. 6 c.p.c. (oltre che nelle precedenti note scritte ex art. 127 ter c.p.c., contenenti di fatto memorie irrituali e non autorizzate) al fine di ritenere la non debenza degli interessi moratori. Neppure dette conseguenze dannose, in difetto di idonea allegazione, avrebbero potuto essere provate mediante le istanze istruttorie formulate dall'opponente, da ritenersi in ogni caso inammissibili, come già evidenziato nel provvedimento istruttorio emesso in corso di causa, anche in considerazione della genericità con cui le stesse sono state formulate.
Al riguardo, infatti, deve confermarsi il provvedimento istruttorio del 26.10.2024, laddove è stata rigettata la prova testimoniale articolata da parte opponente, in quanto formulata in modo generico, senza riferimenti spazio-temporali precisi. Invero, la facoltà del giudice di richiedere chiarimenti ex art. 253 c.p.c. può esercitarsi soltanto nell'ambito dei fatti specificati, essendo il giudice vincolato dai capitoli di prova articolati dalle parti, non potendosi sanare la genericità della deduzione dei fatti in sede di espletamento della prova e non potendo il giudice, nell'avvalersi di tale facoltà, supplire alle deficienze del mezzo istruttorio proposto (v. Cass. 12192/2015).
Da ultimo, per quanto riguarda gli interessi moratori riconosciuti nel decreto ingiuntivo opposto, deve osservarsi, da un lato, che, per quanto anzidetto, non può ritenersi giustificata la sospensione dei pagamenti dovuti ex art. 1460 c.c. e, dall'altro, che, diversamente da quanto sostenuto dalla parte opponente, la mancanza di un'espressa pattuizione non preclude il
Pagina 13 di 15 riconoscimento degli interessi di mora. Infatti, ai sensi dell'art. 1284 c.c., se è vero da un lato che gli interessi superiori alla misura legale devono essere determinati per iscritto, dall'altro “Se le parti non ne hanno determinato la misura, dal momento in cui è proposta domanda giudiziale il saggio degli interessi legali è pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali”, mentre ai sensi dell'art. 4, co. 1 d.lgs. 9 ottobre 2002 n. 231 gli interessi moratori decorrono, senza che sia necessaria la costituzione in mora, dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento. Sicché anche sotto tale profilo, l'opposizione non merita accoglimento.
4. In definitiva, alla luce di tutto quanto sopra esposto, i motivi di opposizione articolati dall'opponente non meritano accoglimento.
Tuttavia, come anticipato, deve darsi atto che nel corso del giudizio è pacificamente intervenuto il pagamento in corso di causa dell'importo portato dal decreto ingiuntivo, in virtù della provvisoria esecuzione concessa in corso di giudizio.
Ebbene, se da un lato l'infondatezza dei motivi di opposizione implica il rigetto della domanda di restituzione degli importi corrisposti in virtù della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, il pagamento intervenuto in corso di giudizio implica in ogni caso la revoca del decreto ingiuntivo opposto (v. Cass. 7526/2007; Cass. 21840/2013), pur dovendosi dare atto che, al momento dell'emissione del decreto ingiuntivo e sino alla concessione della provvisoria esecuzione nel presente procedimento di merito, l'intero credito fatto valere da parte opposta era sussistente, mentre i motivi di opposizione articolati devono ritenersi infondati, sicché la somma versata dall'odierna opponente alla creditrice opposta resta da quest'ultima legittimamente acquisita.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza di parte attrice opponente ai sensi dell'art. 91 c.p.c., sulla quale non incide il pagamento avvenuto in corso di causa (v. in merito Cass. 18125/2017), e vengono liquidate sulla base dei parametri medi di cui al d.m. 55/2014 (così come modificato con d.m. 147/2022), in base al valore (scaglione da € 5.201,00 a € 26.000,00), alla natura e alla complessità della controversia.
Si dispone, inoltre, la distrazione delle spese ai sensi dell'art. 93 c.p.c. in favore del difensore di parte convenuta opposta, dichiaratosi antistatario all'udienza di discussione orale (v. in ordine alla possibilità di richiesta di distrazione in qualunque momento del processo, tra le altre, Cass.
412/2006).
Di contro, non si ritengono sussistenti i presupposti per la condanna ex art. 96, co. 3 c.p.c. richiesta da entrambe le parti e integrante una particolare forma di responsabilità processuale a
Pagina 14 di 15 carico della parte soccombente che abbia agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave, atteso che, da un lato, la relativa condanna presuppone la soccombenza (e per tale ragione non può essere accolta la domanda articolata da parte opponente, integralmente soccombente) e, dall'altro, alla luce dell'istruttoria svolta e delle circostanze emerse con riferimento al complessivo rapporto tra le parti, come risultante dagli atti, non si ravvisa una condotta oggettivamente valutabile alla stregua di un abuso del processo, non essendo a tal fine sufficiente la mera infondatezza delle tesi prospettate dalla parte poi risultata soccombente (v. Cass. SU 9912/2018), sicché anche la domanda articolata dalla convenuta opposta non può trovare accoglimento, neppure ai sensi del comma 1, in mancanza peraltro di allegazione degli elementi di fatto necessari alla liquidazione, pur equitativa, del danno lamentato (v. Cass. 21798/2015), con la precisazione tuttavia che il rigetto della domanda ex art. 96 c.p.c. non dà luogo a un'ipotesi di soccombenza reciproca (v. Cass. 11792/2018).
P.Q.M.
Il Tribunale di Siena, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra difesa, eccezione e istanza disattesa, così provvede:
- rigetta l'opposizione e, considerato il pagamento intervenuto in corso di giudizio, revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 1282/2022 emesso dal Tribunale di Siena in data Part 30.12.2022, dando atto che la somma corrisposta da in favore di Parte_1 resta da quest'ultima legittimamente acquisita;
Controparte_2
- rigetta le domande ex art. 96 c.p.c.;
Parte
- condanna l'opponente al rimborso delle spese di lite in favore Parte_1 della società opposta che liquida in € 5.077,00 per Controparte_2 compensi, oltre spese forfettarie (15%) e accessori di legge, con distrazione in favore del procuratore di parte convenuta opposta dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Siena, in data 14 agosto 2025.
La giudice
(dott.ssa Marta Dell'Unto)
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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