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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXIII, sentenza 16/02/2026, n. 2344 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 2344 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2344/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 23, riunita in udienza il 09/02/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
CECINELLI GUIDO, Presidente
DI STAZIO ANTONIO, Relatore
FAVARA ETTORE, Giudice
in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 688/2026 depositato il 12/01/2026
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Via Ostiense 131/l 00154 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 992500006603 TARI 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 992500006603 TARI 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 992500006603 TARI 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 992500006603 TARI 2022
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 992500006603 TARI 2023
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 992500006603 TARI 2024 a seguito di discussione e visto il dispositivo n. 1486/2026 depositato il 10/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: annullamento previa sospensione dell'atto impugnato;
Resistente: rigetto del ricorso.
Il collegio, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
La Ricorrente_1 ha impugnato l'avviso di accertamento in epigrafe, con cui il Comune di Roma Capitale ingiunge il pagamento della somma complessiva di euro 55.130,00 a titolo di TARI e TEFA per gli anni dal 2019 al 2024, in relazione all'immobile sito in Roma alla Via Yambo n. 42. La Società ricorrente deduce: a) l'errata determinazione della pretesa, adducendo l'esenzione dalla tassa rifiuti degli spazi destinati allo stoccaggio di merci ed attrezzature destinate ad essere istallate presso i clienti;
b) la decadenza dall'azione di accertamento per l'anno 2019, poiché l'avviso è stato notificato in data 24/10/2025, ben oltre i cinque anni previsti dalla legge.
Il Collegio pronuncia sentenza in forma semplificata sussistendone i presupposti previsti dall'art. 47-ter del
D. Lgs. 546/1992.
Emerge, infatti, dagli atti di causa la manifesta parziale fondatezza del ricorso, nei termini che seguono.
Ai sensi dell'art. 1, comma 647, L. 147/2013, la superficie tassabile ai fini TARI deve essere calcolata in misura pari all'80% della superficie catastale e deve corrispondere alla superficie calpestabile dell'immobile.
A sua volta, l'art. 12, comma 5, del Regolamento TARI del Comune di Roma Capitale recita: “Ai fini dell'attività di accertamento, Roma Capitale, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, considera, laddove disponibile il dato, come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al
D.P.R. n. 23 marzo 1998, n. 138.”. Il successivo comma 6 dispone: “Ai fini dell'attività di accertamento per le altre unità immobiliari la superficie assoggettabile al tributo rimane quella calpestabile.”.
Inoltre, l'art. 8, comma 2, del Regolamento esclude espressamente dalla TARI “i locali e aree scoperte incapaci, per loro natura e caratteristiche o per il particolare uso cui sono adibiti, di produrre rifiuti se non in misura del tutto trascurabile”. Il medesimo comma, alla lettera b), esclude dalla TARI i locali “nei quali si effettua esclusivamente lo stoccaggio merci e/o materiali a fini di conservazione o deposito senza alcun intervento di lavorazione, imballaggio o altra attività che possa produrre rifiuti”.
Nel caso di specie, la Società ha prodotto una dettagliata planimetria dell'immobile, non contestata dall'Ente impositore, dalla quale si evince che solo una piccola parte è destinata a “magazzino riparazione e assemblaggio”, mentre buona parte di esso è destinato a “magazzino deposito merci” o a “magazzino deposito ricambi”.
L'art. 6 del citato Regolamento prevede che la parte destinata a “magazzino riparazione e assemblaggio” è assoggettata alla tariffa rifiuti in quanto vi si svolge attività idonea a produrre rifiuti.
Dev'essere, pertanto, esclusa dalla tassa rifiuti la parte dell'immobile destinata al mero stoccaggio delle merci, nella misura risultante dalla planimetria versata in atti. Quanto all'eccezione di decadenza dall'azione di accertamento, la stessa è infondata.
L'art. 1, comma 161, della L. 296/2006 recita: “Gli enti locali, relativamente ai tributi di propria competenza, procedono alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati….”.
Nella fattispecie all'esame, il termine di decadenza per l'accertamento del tributo azionato decorreva, per l'annualità 2019, dal 30.6.2020, attesa la mancata presentazione della denuncia di parte ricorrente agli uffici comunali e veniva a scadere il 31.12.2025. Poiché l'avviso impugnato risulta notificato il 24.10.2025, il termine di decadenza è stato certamente rispettato. Peraltro, al predetto termine finale va aggiunta la sospensione di cui all'art. 67 del D.L. 18/2020, con conseguente slittamento in avanti del termine finale (cfr.
Cass. Civ. ord. 960 del 2025), che veniva quindi a scadere definitivamente il 26 marzo 2026.
In conclusione, il ricorso merita di essere parzialmente accolto, nei limiti sopra illustrati e, per l'effetto, va annullato l'avviso opposto con conseguente rideterminazione del tributo a cura dell'Ente impositore.
Secondo l'orientamento della giurisprudenza, che il Collegio condivide, “qualora l'ente impositore abbia errato nella determinazione della superficie imponibile, è obbligato a rideterminare l'importo dovuto sulla base della superficie corretta…” (ex multis, Corte di Giustizia Tributaria di 1° grado di Milano, sentenza n.
895/2024).
La reciproca soccombenza giustifica la compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte, decidendo in forma semplificata, accoglie parzialmente il ricorso come in parte motiva. Spese compensate.
Così deciso il 9 febbraio 2026
L'Estensore Il Presidente
Antonio Di ZI DO CE
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 23, riunita in udienza il 09/02/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
CECINELLI GUIDO, Presidente
DI STAZIO ANTONIO, Relatore
FAVARA ETTORE, Giudice
in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 688/2026 depositato il 12/01/2026
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Via Ostiense 131/l 00154 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 992500006603 TARI 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 992500006603 TARI 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 992500006603 TARI 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 992500006603 TARI 2022
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 992500006603 TARI 2023
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 992500006603 TARI 2024 a seguito di discussione e visto il dispositivo n. 1486/2026 depositato il 10/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: annullamento previa sospensione dell'atto impugnato;
Resistente: rigetto del ricorso.
Il collegio, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
La Ricorrente_1 ha impugnato l'avviso di accertamento in epigrafe, con cui il Comune di Roma Capitale ingiunge il pagamento della somma complessiva di euro 55.130,00 a titolo di TARI e TEFA per gli anni dal 2019 al 2024, in relazione all'immobile sito in Roma alla Via Yambo n. 42. La Società ricorrente deduce: a) l'errata determinazione della pretesa, adducendo l'esenzione dalla tassa rifiuti degli spazi destinati allo stoccaggio di merci ed attrezzature destinate ad essere istallate presso i clienti;
b) la decadenza dall'azione di accertamento per l'anno 2019, poiché l'avviso è stato notificato in data 24/10/2025, ben oltre i cinque anni previsti dalla legge.
Il Collegio pronuncia sentenza in forma semplificata sussistendone i presupposti previsti dall'art. 47-ter del
D. Lgs. 546/1992.
Emerge, infatti, dagli atti di causa la manifesta parziale fondatezza del ricorso, nei termini che seguono.
Ai sensi dell'art. 1, comma 647, L. 147/2013, la superficie tassabile ai fini TARI deve essere calcolata in misura pari all'80% della superficie catastale e deve corrispondere alla superficie calpestabile dell'immobile.
A sua volta, l'art. 12, comma 5, del Regolamento TARI del Comune di Roma Capitale recita: “Ai fini dell'attività di accertamento, Roma Capitale, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, considera, laddove disponibile il dato, come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al
D.P.R. n. 23 marzo 1998, n. 138.”. Il successivo comma 6 dispone: “Ai fini dell'attività di accertamento per le altre unità immobiliari la superficie assoggettabile al tributo rimane quella calpestabile.”.
Inoltre, l'art. 8, comma 2, del Regolamento esclude espressamente dalla TARI “i locali e aree scoperte incapaci, per loro natura e caratteristiche o per il particolare uso cui sono adibiti, di produrre rifiuti se non in misura del tutto trascurabile”. Il medesimo comma, alla lettera b), esclude dalla TARI i locali “nei quali si effettua esclusivamente lo stoccaggio merci e/o materiali a fini di conservazione o deposito senza alcun intervento di lavorazione, imballaggio o altra attività che possa produrre rifiuti”.
Nel caso di specie, la Società ha prodotto una dettagliata planimetria dell'immobile, non contestata dall'Ente impositore, dalla quale si evince che solo una piccola parte è destinata a “magazzino riparazione e assemblaggio”, mentre buona parte di esso è destinato a “magazzino deposito merci” o a “magazzino deposito ricambi”.
L'art. 6 del citato Regolamento prevede che la parte destinata a “magazzino riparazione e assemblaggio” è assoggettata alla tariffa rifiuti in quanto vi si svolge attività idonea a produrre rifiuti.
Dev'essere, pertanto, esclusa dalla tassa rifiuti la parte dell'immobile destinata al mero stoccaggio delle merci, nella misura risultante dalla planimetria versata in atti. Quanto all'eccezione di decadenza dall'azione di accertamento, la stessa è infondata.
L'art. 1, comma 161, della L. 296/2006 recita: “Gli enti locali, relativamente ai tributi di propria competenza, procedono alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati….”.
Nella fattispecie all'esame, il termine di decadenza per l'accertamento del tributo azionato decorreva, per l'annualità 2019, dal 30.6.2020, attesa la mancata presentazione della denuncia di parte ricorrente agli uffici comunali e veniva a scadere il 31.12.2025. Poiché l'avviso impugnato risulta notificato il 24.10.2025, il termine di decadenza è stato certamente rispettato. Peraltro, al predetto termine finale va aggiunta la sospensione di cui all'art. 67 del D.L. 18/2020, con conseguente slittamento in avanti del termine finale (cfr.
Cass. Civ. ord. 960 del 2025), che veniva quindi a scadere definitivamente il 26 marzo 2026.
In conclusione, il ricorso merita di essere parzialmente accolto, nei limiti sopra illustrati e, per l'effetto, va annullato l'avviso opposto con conseguente rideterminazione del tributo a cura dell'Ente impositore.
Secondo l'orientamento della giurisprudenza, che il Collegio condivide, “qualora l'ente impositore abbia errato nella determinazione della superficie imponibile, è obbligato a rideterminare l'importo dovuto sulla base della superficie corretta…” (ex multis, Corte di Giustizia Tributaria di 1° grado di Milano, sentenza n.
895/2024).
La reciproca soccombenza giustifica la compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte, decidendo in forma semplificata, accoglie parzialmente il ricorso come in parte motiva. Spese compensate.
Così deciso il 9 febbraio 2026
L'Estensore Il Presidente
Antonio Di ZI DO CE