TRIB
Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 31/10/2025, n. 8255 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 8255 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 15104/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Presidente Dott. Laura Maria Cosmai
Giudice Dott. Fulvia De Luca
Dott. Nicola Latour Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa sopra indicata promossa con ricorso iscritto a ruolo in data 23/04/2024 da nata nella REPUBBLICA DI COREA il 18/11/1982 Parte 1
Cod. Fisc. C.F. 1 residente in [...]N. 19 20113 MILANO ITALIA con l'Avv. PRICOCO ROSARIO
ATTORE
e ato ad AREZZO il 23/04/1969 Controparte 1
Cod. Fisc. C.F. 2
CONVENUTO CONTUMACE
"in persona del Sostituto - Procuratore Con comunicazione all' Controparte_2 della Repubblica presso il Tribunale di Milano degli atti del procedimento in data 25.5.2024
OGGETTO: REGOLAMENTAZIONE DELL'ESERCIZIO DELLA RESPONSABILITA'
GENITORIALE E PER IL MATENIMENTO DEI FIGLI NATI FUORI DAL MATRIMONIO
CONCLUSIONI PER PARTE ATTRICE
Disporre l'affidamento in via super esclusiva del figlio minore Persona 1 nato a Firenze il 28
Aprile 2012 alla madre con collocamento del medesimo presso l'abitazione della suddetta sita a
Milano in via Antonio Kramer 19 adottando tutti i provvedimenti che si riterranno opportuni per regolamentare l'esercizio del diritto di visita terno disporre a carico del padre del minore, signor Controparte 1 il pagamento di un contributo mensile al mantenimento del figlio minore in misura non inferiore a euro 500 mensili da versarsi in via anticipata ed entro il 5 di ogni mese con decorrenza dalla presentazione della domanda importo da rivalutare annualmente in base agli indici Istat dei beni al consumo oltre al pagamento del 50% delle cosiddette spese extra mantenimento come dettagliatamente individuate ed elencate nel protocollo adottato dal tribunale Di Milano da intendersi qui integralmente richiamato e trascritto con condanna del resistente al pagamento delle spese diritti ed onorari del presente giudizio da porsi in favore dell'erario stante l'ammissione della ricorrente al beneficio del patrocinio a spese dello Stato come da delibera in atti
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Parte 1 e Controparte 1 hanno intrattenuto una relazione more uxorio da cui in data 28.4.2012 è nato il figlio Per 1
Con ricorso depositato il 23.4.2012 Parte 1 ha chiesto la regolamentazione della responsabilità genitoriale, l'affido super esclusivo del minore, visite padre/figlio meglio indicate nel ricorso ed un contributo a carico del padre per il mantenimento del figlio di euro 500 al mese, oltre al
50% delle spese straordinarie.
Controparte 1 a cui il ricorso e il decreto di fissazione dell'udienza risultano ritualmente notificati non si è costituto in giudizio ed è stato dichiarato contumace
All'udienza ex art. 473 bis. 21 c.p.c. del 1.4.2025 nella quale è comparsa la sola parte attrice., la stessa sentita dal Giudice Delegato ha dichiarato: “insisto nel ricorso;
non sento il CP_1 dal
2018; lui non ha più visto il figlio dal 2018. Sono stilista;
sto riportando per una collezione di scarpe;
non ho redditi lavorativi Mi aiuta la mia famiglia;
vivo in casa di locazione e pago euro 1200 al mese. La mia famiglia mi manda euro 1600 al mese;
spero di cominciare a lavorare;
ho aperto partita
IVA. Il CP 1 era un agente immobiliare".
Il Giudice delegato con ordinanza del 12.4.2025 ha così statuito: “...deve essere disposto l'affido super-esclusivo o esclusivo rafforzato del minore alla madre, come dalla stessa richiesto, essendo la regola dell'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori, prevista dall'art. 337 ter c.c., pacificamente derogabile ove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore.
Nella fattispecie in esame la ricorrente ha dedotto che il CP_1 non vede più il figlio dal 2018, e non ha mai contribuito al mantenimento dello stesso, evidenziando condotte di reiterato inadempimento del resistente agli obblighi inerenti l'esercizio della responsabilità genitoriale, sia
Firma sotto il profilo della assistenza morale sia sotto quello dell'assistenza materiale, omettendo di versare il contributo dovuto per il mantenimento del figlio.
Deve ritenersi che in relazione alla madre può essere formulata, in ordine alla idoneità genitoriale, una prognosi favorevole, alla luce del contegno serbato nel giudizio, nonché per il fatto di essersi occupato del figlio con continuità e responsabilità,
Le condizioni sopra indicate e le condotte del padre, giustifichino la concentrazione della responsabilità genitoriale in capo alla madre come richiesto in ricorso ed in udienza da parte ricorrente, anche con riguardo alle scelte più importanti per il minore, (residenza abituale, salute, educazione, istruzione), dovendosi, cioè, disporre un affido cd. super-esclusivo o affido rafforzato ai sensi dell'art. 337 quater, 3° comma c.c.
Alla luce del regime di affido il minore è collocato presso la madre a Milano nella casa di via Kramer
n 19 anche ai fini della residenza anagrafica. In relazione alla frequentazione di Per 1 con il genitore non affidatario, stante il disinteresse mostrato dal padre, deve disporsi le visite possano riprendere solo a seguito di accordo con la madre
, qualora il padre dimostri fattivamente la volontà di ricostruire un rapporto sano e stabile con il figlio. In relazione al mantenimento indiretto del minore da parte del padre deve tenersi conto delle dichiarazioni rese in udienza dalla ricorrente che ha dichiarato allo stato di non svolgere alcuna attività lavorativa e di essere aiutata economicamente dai genitori;
che il resistente svolge attività di agente immobiliare.
Pertanto deve porsi a carico del resistente a titolo di contributo indiretto al mantenimento del figlio la somma omnicomprensiva di euro 500 al mese, autorizzando la ricorrente ad acceder all'anagrafe tributaria del resistente per verificare l'effettivo reddito ed il patrimonio dello stesso,L'assegno unico per la famiglia sarà percepito in via esclusiva dal ricorrente.
PQM
1) affida il minore Persona 1 in via esclusiva alla madre, presso la quale rimarrà collocato, anche ai fini della residenza anagrafica, a Milano via Antonio Kramer n 19, madre che eserciterà in via esclusiva ex art. 337 quater comma 3 c.c la responsabilità genitoriale (anche in relazione alle decisioni di maggiore interesse per il figlio relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale e al rilascio/rinnovo di documenti anche validi per l'espatrio, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della stesso), con solo diritto/dovere del padre di vigilanza.;
2) Dispone che la frequentazione del padre con il figlio riprenda, secondo tempi e modalità ritenute maggiormente rispondenti all'esclusivo interesse del minore, solo previo accordo con la madre, qualora il padre dimostri fattivamente la volontà di ricostruire un rapporto sano e stabile con il figlio
3)Pone, a carico del resistente l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio minore mediante versamento, in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, a decorrere dalla data di deposito del ricorso, in favore della ricorrente della somma di euro 500 omnicomprensiva, somma rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT (prima rivalutazione aprile 2025);
4) Assegno unico in via esclusiva alla ricorrente;
Con la medesima ordinanza il Giudice Delegato autorizzava parte attrice, tramite il proprio difensore, all'acquisizione, tramite accesso diretto alle Banche Dati di cui all'art. 492 bis c.p.c. e 155 quater disp. att. c.p.c., di tutte le informazioni dirette alla ricostruzione della situazione patrimoniale e reddituale del resistente, nato ad [...] il Controparte 1 (C.F. C.F. 2
23.4.1969 e residente a [...].
La difesa della ricorrente affettava il relativo deposito in data 25.6.2025
All'udienza del 16.102.2025 fissata in prosecuzione dell'udienza ex art. 473bis.21 c.p.c. la difesa dell'attrice insisteva nella domande di cui al ricorso, precisava le conclusioni trascritte in epigrafe e discuteva oralmente la causa.
Il Giudice delegato, rimetteva la causa in decisione.
La causa veniva quindi decisa nella camera di consiglio del 22.10.2025
Sull'esercizio della responsabilità genitoriale e sul mantenimento della prole Alla luce delle emergenze processuali in atti ritiene il Collegio che i provvedimenti temporanei e urgenti già assunti dal Giudice Delegato debbano essere nella presente sede integralmente ratificati e fatti propri dal Collegio. Come già osservato dal Giudice Delegato con l'ordinanza resa, nel contesto dato sussistono i presupposti per derogare al regime ordinario dell'affidamento condiviso che, di fatto, risulterebbe impraticabile.
Risulta agli atti che il CP_1 non ha più visto il figlio dal 2018, e non ha mai contribuito al mantenimento dello stesso, evidenziando condotte di reiterato inadempimento agli obblighi inerenti l'esercizio della responsabilità genitoriale, sia sotto il profilo della assistenza morale sia sotto quello dell'assistenza materiale, omettendo di versare il contributo dovuto per il mantenimento del figlio.
Quanto alla madre, che di fatto è il soggetto che del minore si occupa in via esclusiva e che rappresenta per il minore l'unico punto di riferimento, va formulato un giudizio prognosticamente favorevole di piena idoneità genitoriale anche alla luce del contegno serbato nel giudizio.
Le condizioni sopra indicate e le condotte del padre, giustifichino la concentrazione della responsabilità genitoriale in capo alla madre come richiesto in ricorso ed in udienza da parte ricorrente, anche con riguardo alle scelte più importanti per il minore, (residenza abituale, salute, educazione, istruzione), dovendosi, cioè, disporre un affido cd. super-esclusivo o affido rafforzato ai sensi dell'art. 337 quater, 3° comma c.c.
Alla luce del regime di affido il minore è collocato presso la madre a Milano nella casa di via
Kramer n 19 anche ai fini della residenza anagrafica.
In relazione alla frequentazione di Per 1 con il genitore non affidatario, stante il disinteresse mostrato dal padre, deve disporsi le visite possano riprendere solo a seguito di accordo con la madre, qualora il padre dimostri fattivamente la volontà di ricostruire un rapporto sano e stabile con il figlio.
Anche con riferimento alla misura del mantenimento indiretto del minore da parte del padre, debbono essere confermate le statuizioni già assunte in via temporanea considerando l'età del minore,
l'assenza di ogni frequentazione tra padre figlio e quindi anche la mancanza di mantenimento diretto da parte del genitore, l'assenza, al momento, di attività lavorativa della madre e la presumibile capacità reddituale del Sig. CP 1 che, risulta intestatario e cointestatario di conti correnti bancari e di rapporti di locazione come desumibile dagli esiti degli accertamento effettuati ex art.492bis c.p.c.. Sul punto osserva il Collegio che le emergenze in atti non consentono di stabilire la consistenza dei rapporti bancari intestai e cointestai al convenuto non avendo la difesa della ricorrente avanzato alcuna specifica istanza ex art. 210 c.p.c verso istituti bancari come individuati. Ad ogni modo ritiene il Tribunale che il convenuto sia soggetto giovane in salute e in grado i svolgere attività lavorativa con conseguente obbligo di contribuire al mantenimento del figlio nella misura già indicata. L'assegno di mantenimento viene determinato in una somma omnicomprensiva dal momento che l'assoluta assenza di relazioni tra la madre del minore e il convenuto rende impossibile attuare io meccanismo previsto dal protocollo delle spese extra assegno che, per sua natura, impone una interlocuzione dei genitori finalizzata al raggiungimento dell'accordo.
Controparte 1 deve quindi ritenersi obbligato a versare alla attrice, in via anticipata ed entro il 5 di ogni mese e a far data dalla domanda a titolo di contributo al mantenimento del figlio minore importo omnicomprensivo di € 500,00 importo rivalutabile annualmente secondo gli indici
ISTAT dall'aprile 2025 (base di calcolo aprile 2024); L'assegno unico universale sarà percepito in via esclusiva dal ricorrente.
Sulle spese di lite. Atteso l'esito del giudizio e considerato il comportamento processuale del convenuto il quale con il proprio comportamento ha, di fatto, ha reso necessario il presente procedimento, lo stesso deve essere condannato alla pagamento in favore dell'Erario attesa l'ammissione della parte attrice al
-
beneficio per patrocinio a carico dello Stato delle spese di lite che si liquidano in € 3.808,00 oltre cpa e iva come per legge
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, sezione IX civile, definitivamente pronunciando nella controversia civile n.
15104 del 2024, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) affida il minore Persona 1 n via esclusiva alla madre, presso la quale rimarrà collocato, anche ai fini della residenza anagrafica, a Milano via Antonio Kramer n 19, madre che eserciterà in via esclusiva ex art. 337 quater comma 3 c.c la responsabilità genitoriale anche in relazione alle decisioni di maggiore interesse per il figlio relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale e al rilascio/rinnovo di documenti anche validi per l'espatrio, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della stesso, con solo diritto/dovere del padre di vigilanza.;
2) Dispone che la frequentazione del padre con il figlio riprenda, secondo tempi e modalità ritenute maggiormente rispondenti all'esclusivo interesse del minore, solo previo accordo con la madre, qualora il padre dimostri fattivamente la volontà di ricostruire un rapporto sano e stabile con il figlio
3)Dispone che Controparte 1 corrisponda a Parte 1 a titolo di contributo per il mantenimento del figlio minore Per 1, in via anticipata ed entro il giorno 5 di ogni mese, a decorrere dalla data di deposito del ricorso ( aprile 2024) la somma di euro 500 omnicomprensiva delle spese extra assegno, somma rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT dall'aprile 2025 (base di calcolo aprile 2025);
4)Dispone che l' Assegno unico sia percepito in via esclusiva alla ricorrente sig.ra Parte 1
5) Condanna Controparte 1 alla rifusione in favore dell'Erario delle spese processuali che liquida in € 3.808,00 oltre cpa e iva come per legge
Così deciso in Milano, nella Camera di Consiglio del 22.10.2025
Il Presidente rel est.
Dott. Laura Maria Cosmai
REPUBBLICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Presidente Dott. Laura Maria Cosmai
Giudice Dott. Fulvia De Luca
Dott. Nicola Latour Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa sopra indicata promossa con ricorso iscritto a ruolo in data 23/04/2024 da nata nella REPUBBLICA DI COREA il 18/11/1982 Parte 1
Cod. Fisc. C.F. 1 residente in [...]N. 19 20113 MILANO ITALIA con l'Avv. PRICOCO ROSARIO
ATTORE
e ato ad AREZZO il 23/04/1969 Controparte 1
Cod. Fisc. C.F. 2
CONVENUTO CONTUMACE
"in persona del Sostituto - Procuratore Con comunicazione all' Controparte_2 della Repubblica presso il Tribunale di Milano degli atti del procedimento in data 25.5.2024
OGGETTO: REGOLAMENTAZIONE DELL'ESERCIZIO DELLA RESPONSABILITA'
GENITORIALE E PER IL MATENIMENTO DEI FIGLI NATI FUORI DAL MATRIMONIO
CONCLUSIONI PER PARTE ATTRICE
Disporre l'affidamento in via super esclusiva del figlio minore Persona 1 nato a Firenze il 28
Aprile 2012 alla madre con collocamento del medesimo presso l'abitazione della suddetta sita a
Milano in via Antonio Kramer 19 adottando tutti i provvedimenti che si riterranno opportuni per regolamentare l'esercizio del diritto di visita terno disporre a carico del padre del minore, signor Controparte 1 il pagamento di un contributo mensile al mantenimento del figlio minore in misura non inferiore a euro 500 mensili da versarsi in via anticipata ed entro il 5 di ogni mese con decorrenza dalla presentazione della domanda importo da rivalutare annualmente in base agli indici Istat dei beni al consumo oltre al pagamento del 50% delle cosiddette spese extra mantenimento come dettagliatamente individuate ed elencate nel protocollo adottato dal tribunale Di Milano da intendersi qui integralmente richiamato e trascritto con condanna del resistente al pagamento delle spese diritti ed onorari del presente giudizio da porsi in favore dell'erario stante l'ammissione della ricorrente al beneficio del patrocinio a spese dello Stato come da delibera in atti
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Parte 1 e Controparte 1 hanno intrattenuto una relazione more uxorio da cui in data 28.4.2012 è nato il figlio Per 1
Con ricorso depositato il 23.4.2012 Parte 1 ha chiesto la regolamentazione della responsabilità genitoriale, l'affido super esclusivo del minore, visite padre/figlio meglio indicate nel ricorso ed un contributo a carico del padre per il mantenimento del figlio di euro 500 al mese, oltre al
50% delle spese straordinarie.
Controparte 1 a cui il ricorso e il decreto di fissazione dell'udienza risultano ritualmente notificati non si è costituto in giudizio ed è stato dichiarato contumace
All'udienza ex art. 473 bis. 21 c.p.c. del 1.4.2025 nella quale è comparsa la sola parte attrice., la stessa sentita dal Giudice Delegato ha dichiarato: “insisto nel ricorso;
non sento il CP_1 dal
2018; lui non ha più visto il figlio dal 2018. Sono stilista;
sto riportando per una collezione di scarpe;
non ho redditi lavorativi Mi aiuta la mia famiglia;
vivo in casa di locazione e pago euro 1200 al mese. La mia famiglia mi manda euro 1600 al mese;
spero di cominciare a lavorare;
ho aperto partita
IVA. Il CP 1 era un agente immobiliare".
Il Giudice delegato con ordinanza del 12.4.2025 ha così statuito: “...deve essere disposto l'affido super-esclusivo o esclusivo rafforzato del minore alla madre, come dalla stessa richiesto, essendo la regola dell'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori, prevista dall'art. 337 ter c.c., pacificamente derogabile ove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore.
Nella fattispecie in esame la ricorrente ha dedotto che il CP_1 non vede più il figlio dal 2018, e non ha mai contribuito al mantenimento dello stesso, evidenziando condotte di reiterato inadempimento del resistente agli obblighi inerenti l'esercizio della responsabilità genitoriale, sia
Firma sotto il profilo della assistenza morale sia sotto quello dell'assistenza materiale, omettendo di versare il contributo dovuto per il mantenimento del figlio.
Deve ritenersi che in relazione alla madre può essere formulata, in ordine alla idoneità genitoriale, una prognosi favorevole, alla luce del contegno serbato nel giudizio, nonché per il fatto di essersi occupato del figlio con continuità e responsabilità,
Le condizioni sopra indicate e le condotte del padre, giustifichino la concentrazione della responsabilità genitoriale in capo alla madre come richiesto in ricorso ed in udienza da parte ricorrente, anche con riguardo alle scelte più importanti per il minore, (residenza abituale, salute, educazione, istruzione), dovendosi, cioè, disporre un affido cd. super-esclusivo o affido rafforzato ai sensi dell'art. 337 quater, 3° comma c.c.
Alla luce del regime di affido il minore è collocato presso la madre a Milano nella casa di via Kramer
n 19 anche ai fini della residenza anagrafica. In relazione alla frequentazione di Per 1 con il genitore non affidatario, stante il disinteresse mostrato dal padre, deve disporsi le visite possano riprendere solo a seguito di accordo con la madre
, qualora il padre dimostri fattivamente la volontà di ricostruire un rapporto sano e stabile con il figlio. In relazione al mantenimento indiretto del minore da parte del padre deve tenersi conto delle dichiarazioni rese in udienza dalla ricorrente che ha dichiarato allo stato di non svolgere alcuna attività lavorativa e di essere aiutata economicamente dai genitori;
che il resistente svolge attività di agente immobiliare.
Pertanto deve porsi a carico del resistente a titolo di contributo indiretto al mantenimento del figlio la somma omnicomprensiva di euro 500 al mese, autorizzando la ricorrente ad acceder all'anagrafe tributaria del resistente per verificare l'effettivo reddito ed il patrimonio dello stesso,L'assegno unico per la famiglia sarà percepito in via esclusiva dal ricorrente.
PQM
1) affida il minore Persona 1 in via esclusiva alla madre, presso la quale rimarrà collocato, anche ai fini della residenza anagrafica, a Milano via Antonio Kramer n 19, madre che eserciterà in via esclusiva ex art. 337 quater comma 3 c.c la responsabilità genitoriale (anche in relazione alle decisioni di maggiore interesse per il figlio relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale e al rilascio/rinnovo di documenti anche validi per l'espatrio, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della stesso), con solo diritto/dovere del padre di vigilanza.;
2) Dispone che la frequentazione del padre con il figlio riprenda, secondo tempi e modalità ritenute maggiormente rispondenti all'esclusivo interesse del minore, solo previo accordo con la madre, qualora il padre dimostri fattivamente la volontà di ricostruire un rapporto sano e stabile con il figlio
3)Pone, a carico del resistente l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio minore mediante versamento, in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, a decorrere dalla data di deposito del ricorso, in favore della ricorrente della somma di euro 500 omnicomprensiva, somma rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT (prima rivalutazione aprile 2025);
4) Assegno unico in via esclusiva alla ricorrente;
Con la medesima ordinanza il Giudice Delegato autorizzava parte attrice, tramite il proprio difensore, all'acquisizione, tramite accesso diretto alle Banche Dati di cui all'art. 492 bis c.p.c. e 155 quater disp. att. c.p.c., di tutte le informazioni dirette alla ricostruzione della situazione patrimoniale e reddituale del resistente, nato ad [...] il Controparte 1 (C.F. C.F. 2
23.4.1969 e residente a [...].
La difesa della ricorrente affettava il relativo deposito in data 25.6.2025
All'udienza del 16.102.2025 fissata in prosecuzione dell'udienza ex art. 473bis.21 c.p.c. la difesa dell'attrice insisteva nella domande di cui al ricorso, precisava le conclusioni trascritte in epigrafe e discuteva oralmente la causa.
Il Giudice delegato, rimetteva la causa in decisione.
La causa veniva quindi decisa nella camera di consiglio del 22.10.2025
Sull'esercizio della responsabilità genitoriale e sul mantenimento della prole Alla luce delle emergenze processuali in atti ritiene il Collegio che i provvedimenti temporanei e urgenti già assunti dal Giudice Delegato debbano essere nella presente sede integralmente ratificati e fatti propri dal Collegio. Come già osservato dal Giudice Delegato con l'ordinanza resa, nel contesto dato sussistono i presupposti per derogare al regime ordinario dell'affidamento condiviso che, di fatto, risulterebbe impraticabile.
Risulta agli atti che il CP_1 non ha più visto il figlio dal 2018, e non ha mai contribuito al mantenimento dello stesso, evidenziando condotte di reiterato inadempimento agli obblighi inerenti l'esercizio della responsabilità genitoriale, sia sotto il profilo della assistenza morale sia sotto quello dell'assistenza materiale, omettendo di versare il contributo dovuto per il mantenimento del figlio.
Quanto alla madre, che di fatto è il soggetto che del minore si occupa in via esclusiva e che rappresenta per il minore l'unico punto di riferimento, va formulato un giudizio prognosticamente favorevole di piena idoneità genitoriale anche alla luce del contegno serbato nel giudizio.
Le condizioni sopra indicate e le condotte del padre, giustifichino la concentrazione della responsabilità genitoriale in capo alla madre come richiesto in ricorso ed in udienza da parte ricorrente, anche con riguardo alle scelte più importanti per il minore, (residenza abituale, salute, educazione, istruzione), dovendosi, cioè, disporre un affido cd. super-esclusivo o affido rafforzato ai sensi dell'art. 337 quater, 3° comma c.c.
Alla luce del regime di affido il minore è collocato presso la madre a Milano nella casa di via
Kramer n 19 anche ai fini della residenza anagrafica.
In relazione alla frequentazione di Per 1 con il genitore non affidatario, stante il disinteresse mostrato dal padre, deve disporsi le visite possano riprendere solo a seguito di accordo con la madre, qualora il padre dimostri fattivamente la volontà di ricostruire un rapporto sano e stabile con il figlio.
Anche con riferimento alla misura del mantenimento indiretto del minore da parte del padre, debbono essere confermate le statuizioni già assunte in via temporanea considerando l'età del minore,
l'assenza di ogni frequentazione tra padre figlio e quindi anche la mancanza di mantenimento diretto da parte del genitore, l'assenza, al momento, di attività lavorativa della madre e la presumibile capacità reddituale del Sig. CP 1 che, risulta intestatario e cointestatario di conti correnti bancari e di rapporti di locazione come desumibile dagli esiti degli accertamento effettuati ex art.492bis c.p.c.. Sul punto osserva il Collegio che le emergenze in atti non consentono di stabilire la consistenza dei rapporti bancari intestai e cointestai al convenuto non avendo la difesa della ricorrente avanzato alcuna specifica istanza ex art. 210 c.p.c verso istituti bancari come individuati. Ad ogni modo ritiene il Tribunale che il convenuto sia soggetto giovane in salute e in grado i svolgere attività lavorativa con conseguente obbligo di contribuire al mantenimento del figlio nella misura già indicata. L'assegno di mantenimento viene determinato in una somma omnicomprensiva dal momento che l'assoluta assenza di relazioni tra la madre del minore e il convenuto rende impossibile attuare io meccanismo previsto dal protocollo delle spese extra assegno che, per sua natura, impone una interlocuzione dei genitori finalizzata al raggiungimento dell'accordo.
Controparte 1 deve quindi ritenersi obbligato a versare alla attrice, in via anticipata ed entro il 5 di ogni mese e a far data dalla domanda a titolo di contributo al mantenimento del figlio minore importo omnicomprensivo di € 500,00 importo rivalutabile annualmente secondo gli indici
ISTAT dall'aprile 2025 (base di calcolo aprile 2024); L'assegno unico universale sarà percepito in via esclusiva dal ricorrente.
Sulle spese di lite. Atteso l'esito del giudizio e considerato il comportamento processuale del convenuto il quale con il proprio comportamento ha, di fatto, ha reso necessario il presente procedimento, lo stesso deve essere condannato alla pagamento in favore dell'Erario attesa l'ammissione della parte attrice al
-
beneficio per patrocinio a carico dello Stato delle spese di lite che si liquidano in € 3.808,00 oltre cpa e iva come per legge
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, sezione IX civile, definitivamente pronunciando nella controversia civile n.
15104 del 2024, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) affida il minore Persona 1 n via esclusiva alla madre, presso la quale rimarrà collocato, anche ai fini della residenza anagrafica, a Milano via Antonio Kramer n 19, madre che eserciterà in via esclusiva ex art. 337 quater comma 3 c.c la responsabilità genitoriale anche in relazione alle decisioni di maggiore interesse per il figlio relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale e al rilascio/rinnovo di documenti anche validi per l'espatrio, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della stesso, con solo diritto/dovere del padre di vigilanza.;
2) Dispone che la frequentazione del padre con il figlio riprenda, secondo tempi e modalità ritenute maggiormente rispondenti all'esclusivo interesse del minore, solo previo accordo con la madre, qualora il padre dimostri fattivamente la volontà di ricostruire un rapporto sano e stabile con il figlio
3)Dispone che Controparte 1 corrisponda a Parte 1 a titolo di contributo per il mantenimento del figlio minore Per 1, in via anticipata ed entro il giorno 5 di ogni mese, a decorrere dalla data di deposito del ricorso ( aprile 2024) la somma di euro 500 omnicomprensiva delle spese extra assegno, somma rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT dall'aprile 2025 (base di calcolo aprile 2025);
4)Dispone che l' Assegno unico sia percepito in via esclusiva alla ricorrente sig.ra Parte 1
5) Condanna Controparte 1 alla rifusione in favore dell'Erario delle spese processuali che liquida in € 3.808,00 oltre cpa e iva come per legge
Così deciso in Milano, nella Camera di Consiglio del 22.10.2025
Il Presidente rel est.
Dott. Laura Maria Cosmai