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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 18/11/2025, n. 10619 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 10619 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, sez. II civile, nella persona del dott. Giovanni Tedesco in funzione di giudice unico ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 8823 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno
2022, avente ad oggetto: risarcimento danni per lesione personale
TRA
( ) rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
ND TO
ATTORE
E
in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1
AO TI
CONVENUTA
NONCHE'
CP_2
CONVENUTO CONTUMACE
CONCLUSIONI: le parti costituite reiteravano le conclusioni dei rispettivi atti di costituzione.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
La domanda è fondata e va accolta nei limiti e per le ragioni che la motivazione che segue chiarirà.
In via preliminare va rilevato come dalla documentazione esibita dalla parte attrice risulta l'adempimento delle prescrizioni di cui al decreto legislativo n. 209/2005 in ordine alla proponibilità della domanda.
La legittimazione passiva delle parti convenute - rispettivamente quale proprietaria del veicolo asserito investitore e quale compagnia che assicurava per la rca il predetto motoveicolo al momento del sinistro – emerge dalla documentazione esibita e non è stata in alcun modo contestata dalla convenuta compagnia. Sulla base della espletata prova testimoniale e della documentazione esibita, nessun dubbio può sussistere in ordine all'effettivo verificarsi del sinistro nelle condizioni di tempo e di luogo indicate nella premessa della citazione.
Sulla base delle dichiarazioni del teste escusso (presente al fatto e della cui attendibilità non vi è motivo di dubitare) deve ritenersi che la responsabilità di tale sinistro non può che attribuirsi al conducente del veicolo investitore di proprietà della parte convenuta in applicazione della presunzione stabilita dal primo comma dell'art. 2054 cc che era onere delle parti convenute superare.
Dagli elementi probatori acquisiti in corso di causa (ed in particolare dalle dichiarazioni del testimone escusso) non è emerso in alcun modo che il conducente del veicolo investitore abbia tenuto un comportamento connotato dalla necessaria prudenza e diligenza e dal rispetto del codice della strada tale da considerarsi idoneo - quanto meno in astratto - ad evitare il danno subito dall'istante; d'altra parte nemmeno è emerso in modo univoco qualche comportamento negligente o imprudente del pedone investito tale da far ritenere integrata, ai sensi dell'art. 1227 comma 1 cc, una sua responsabilità quanto meno concorrente.
Dalla documentazione medica esibita (in fotocopia ma solo genericamente e non specificamente contestata dalla difesa della convenuta) è emerso – come ritenuto dal
CTU nominato nel presente giudizio che ha svolto i suoi accertamenti sulla base di tale documentazione e dell'esame fisico della persona dell'istante - che la parte attrice, in conseguenza del sinistro “de quo”, ha riportato le lesioni riferite nella premessa della citazione e sostanzialmente confermate, seppure in modo non “tecnico” dal testimone escusso.
Possono essere condivise le conclusioni rese nella relazione peritale dal CTU – adeguatamente motivate sotto il profilo tecnico e logico, il quale - dopo aver riconosciuto la compatibilità delle lesioni con la dinamica del sinistro come prospettata e confermata in sede di istruttoria - tenuto conto della natura della lesione), ha riconosciuto al soggetto danneggiato, per i postumi derivati dall'incidente, una invalidità permanente complessiva nella misura del 12% nonchè una inabilità temporanea totale di giorni 30 seguita da una inabilità temporanea parziale, nella misura media del 50% di gg. 30 ed infine nella misura media del 25% di giorni 30.
Risulta pertanto che l'istante, in conseguenza del sinistro oggetto di causa, ha subito un danno alla salute e cioè una alterazione dell'integrità e della efficienza fisio-psichica che, indipendentemente da ogni riferimento alla capacità lavorativa e di guadagno (pregiudizio in alcun modo dedotto dall'istante e non oggetto di alcuna richiesta risarcitoria), gli impedisce di godere la vita come era possibile prima dell'insorgenza del fatto lesivo;
tale danno, non patrimoniale, è pienamente risarcibile.
Nella determinazione di tale danno, non trattandosi di cd. micropermanenti, si ritiene di applicare il metodo tabellare enucleato dal Tribunale di Milano;
tale metodo costituisce una formula idonea ad ancorare la valutazione equitativa del complessivo danno non patrimoniale a parametri il più possibile uniformi che tengono conto non solo della gravità della lesione (cd. danno biologico in senso stretto) ma anche dell'età del soggetto leso al momento del sinistro (nella specie anni 36) e della sofferenza patita, (e cioè di quella componente del danno non patrimoniale tradizionalmente definita come danno morale).
In conseguenza il danno da invalidità permanente (12%) riportato dall'istante (di anni 36 al momento del sinistro) va quantificato, già ai valori monetari attuali ed all'esito di adeguata personalizzazione, in Euro 39.000,oo.
Alla stregua degli stessi criteri tabellari deve liquidarsi l'invalidità temporanea, totale
(ITT) e parziale (ITP) sulla base di una indennità giornaliera di Euro 115,oo.
In conseguenza il danno non patrimoniale da invalidità temporanea, tenuto conto del numero di giorni riconosciuti dal CTU, va liquidato, all'attualità, in complessive Euro
6.037,50 (ITT 115,oo x 30 = 3.450,oo + ITP 115,oo al 50% x 30 = 1.725,oo + ITP
115,oo al 25% x 30 = 862,50).
Nessuna altra somma deve riconoscersi alla parte istante ad altro titolo in assenza di specifica richiesta atteso che la parte istante ha limitato la sua richiesta risarcitoria ai soli danni non patrimoniali.
Sulle somme complessive così calcolate già all'attualità, pari a Euro 45.037,50 devono decorrere gli interessi, di natura compensativa, da calcolare nella misura media del 1,5% annuo dalla data del sinistro (8-11-2017) alla data della presente decisione;
tali interessi costituiscono voce del credito di “valore” risarcitorio.
Dalla data della presente decisione - e cioè dalla data della trasformazione, per la intervenuta liquidazione, del credito di valore in credito di valuta - devono altresì decorrere sull'intera somma liquidata (capitale + interessi nella misura media sopra indicata) gli interessi legali fino all'effettivo soddisfo.
Al pagamento di tali somme in favore della parte attrice vanno condannate, in solido, le parti convenute.
Le spese processuali seguono la soccombenza delle parti convenute e si liquidano in dispositivo, tenuto conto della reale (lieve) difficoltà dell'attività difensiva prestata e dell'effettivo valore della controversia quale desumibile dalla parte di domanda concretamente accolta.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
nei confronti della , in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, e di così provvede: CP_2
dichiara la esclusiva responsabilità in capo al conducente del veicolo della parte convenuta nel verificarsi del sinistro oggetto di causa;
CP_2
condanna le parti convenute, in solido, al pagamento, a titolo di risarcimento dei danni, in favore dell'istante della somma complessiva di Euro 45.037,50 oltre interessi da calcolarsi nella misura del 1,5% annuo dalla data del 8-11-2017 alla data della presente decisione ed oltre interessi legali, come specificato in motivazione, sull'intera somma dalla data della presente decisione all'effettivo soddisfo;
condanna le parti convenute, in solido, al pagamento delle spese processuali in favore della parte attrice che liquida in complessive Euro 5.550,oo (di cui Euro 4.400,oo per compensi compreso spese generali nella misura del 15% ed Euro 1.150,oo per spese vive compreso onorario al ctu come già liquidato in corso di causa), oltre iva e cpa con attribuzione all'avv. ND TO.
Così deciso in Napoli lì 18 novembre 2025
Il Giudice unico dott. Giovanni Tedesco
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, sez. II civile, nella persona del dott. Giovanni Tedesco in funzione di giudice unico ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 8823 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno
2022, avente ad oggetto: risarcimento danni per lesione personale
TRA
( ) rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
ND TO
ATTORE
E
in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1
AO TI
CONVENUTA
NONCHE'
CP_2
CONVENUTO CONTUMACE
CONCLUSIONI: le parti costituite reiteravano le conclusioni dei rispettivi atti di costituzione.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
La domanda è fondata e va accolta nei limiti e per le ragioni che la motivazione che segue chiarirà.
In via preliminare va rilevato come dalla documentazione esibita dalla parte attrice risulta l'adempimento delle prescrizioni di cui al decreto legislativo n. 209/2005 in ordine alla proponibilità della domanda.
La legittimazione passiva delle parti convenute - rispettivamente quale proprietaria del veicolo asserito investitore e quale compagnia che assicurava per la rca il predetto motoveicolo al momento del sinistro – emerge dalla documentazione esibita e non è stata in alcun modo contestata dalla convenuta compagnia. Sulla base della espletata prova testimoniale e della documentazione esibita, nessun dubbio può sussistere in ordine all'effettivo verificarsi del sinistro nelle condizioni di tempo e di luogo indicate nella premessa della citazione.
Sulla base delle dichiarazioni del teste escusso (presente al fatto e della cui attendibilità non vi è motivo di dubitare) deve ritenersi che la responsabilità di tale sinistro non può che attribuirsi al conducente del veicolo investitore di proprietà della parte convenuta in applicazione della presunzione stabilita dal primo comma dell'art. 2054 cc che era onere delle parti convenute superare.
Dagli elementi probatori acquisiti in corso di causa (ed in particolare dalle dichiarazioni del testimone escusso) non è emerso in alcun modo che il conducente del veicolo investitore abbia tenuto un comportamento connotato dalla necessaria prudenza e diligenza e dal rispetto del codice della strada tale da considerarsi idoneo - quanto meno in astratto - ad evitare il danno subito dall'istante; d'altra parte nemmeno è emerso in modo univoco qualche comportamento negligente o imprudente del pedone investito tale da far ritenere integrata, ai sensi dell'art. 1227 comma 1 cc, una sua responsabilità quanto meno concorrente.
Dalla documentazione medica esibita (in fotocopia ma solo genericamente e non specificamente contestata dalla difesa della convenuta) è emerso – come ritenuto dal
CTU nominato nel presente giudizio che ha svolto i suoi accertamenti sulla base di tale documentazione e dell'esame fisico della persona dell'istante - che la parte attrice, in conseguenza del sinistro “de quo”, ha riportato le lesioni riferite nella premessa della citazione e sostanzialmente confermate, seppure in modo non “tecnico” dal testimone escusso.
Possono essere condivise le conclusioni rese nella relazione peritale dal CTU – adeguatamente motivate sotto il profilo tecnico e logico, il quale - dopo aver riconosciuto la compatibilità delle lesioni con la dinamica del sinistro come prospettata e confermata in sede di istruttoria - tenuto conto della natura della lesione), ha riconosciuto al soggetto danneggiato, per i postumi derivati dall'incidente, una invalidità permanente complessiva nella misura del 12% nonchè una inabilità temporanea totale di giorni 30 seguita da una inabilità temporanea parziale, nella misura media del 50% di gg. 30 ed infine nella misura media del 25% di giorni 30.
Risulta pertanto che l'istante, in conseguenza del sinistro oggetto di causa, ha subito un danno alla salute e cioè una alterazione dell'integrità e della efficienza fisio-psichica che, indipendentemente da ogni riferimento alla capacità lavorativa e di guadagno (pregiudizio in alcun modo dedotto dall'istante e non oggetto di alcuna richiesta risarcitoria), gli impedisce di godere la vita come era possibile prima dell'insorgenza del fatto lesivo;
tale danno, non patrimoniale, è pienamente risarcibile.
Nella determinazione di tale danno, non trattandosi di cd. micropermanenti, si ritiene di applicare il metodo tabellare enucleato dal Tribunale di Milano;
tale metodo costituisce una formula idonea ad ancorare la valutazione equitativa del complessivo danno non patrimoniale a parametri il più possibile uniformi che tengono conto non solo della gravità della lesione (cd. danno biologico in senso stretto) ma anche dell'età del soggetto leso al momento del sinistro (nella specie anni 36) e della sofferenza patita, (e cioè di quella componente del danno non patrimoniale tradizionalmente definita come danno morale).
In conseguenza il danno da invalidità permanente (12%) riportato dall'istante (di anni 36 al momento del sinistro) va quantificato, già ai valori monetari attuali ed all'esito di adeguata personalizzazione, in Euro 39.000,oo.
Alla stregua degli stessi criteri tabellari deve liquidarsi l'invalidità temporanea, totale
(ITT) e parziale (ITP) sulla base di una indennità giornaliera di Euro 115,oo.
In conseguenza il danno non patrimoniale da invalidità temporanea, tenuto conto del numero di giorni riconosciuti dal CTU, va liquidato, all'attualità, in complessive Euro
6.037,50 (ITT 115,oo x 30 = 3.450,oo + ITP 115,oo al 50% x 30 = 1.725,oo + ITP
115,oo al 25% x 30 = 862,50).
Nessuna altra somma deve riconoscersi alla parte istante ad altro titolo in assenza di specifica richiesta atteso che la parte istante ha limitato la sua richiesta risarcitoria ai soli danni non patrimoniali.
Sulle somme complessive così calcolate già all'attualità, pari a Euro 45.037,50 devono decorrere gli interessi, di natura compensativa, da calcolare nella misura media del 1,5% annuo dalla data del sinistro (8-11-2017) alla data della presente decisione;
tali interessi costituiscono voce del credito di “valore” risarcitorio.
Dalla data della presente decisione - e cioè dalla data della trasformazione, per la intervenuta liquidazione, del credito di valore in credito di valuta - devono altresì decorrere sull'intera somma liquidata (capitale + interessi nella misura media sopra indicata) gli interessi legali fino all'effettivo soddisfo.
Al pagamento di tali somme in favore della parte attrice vanno condannate, in solido, le parti convenute.
Le spese processuali seguono la soccombenza delle parti convenute e si liquidano in dispositivo, tenuto conto della reale (lieve) difficoltà dell'attività difensiva prestata e dell'effettivo valore della controversia quale desumibile dalla parte di domanda concretamente accolta.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
nei confronti della , in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, e di così provvede: CP_2
dichiara la esclusiva responsabilità in capo al conducente del veicolo della parte convenuta nel verificarsi del sinistro oggetto di causa;
CP_2
condanna le parti convenute, in solido, al pagamento, a titolo di risarcimento dei danni, in favore dell'istante della somma complessiva di Euro 45.037,50 oltre interessi da calcolarsi nella misura del 1,5% annuo dalla data del 8-11-2017 alla data della presente decisione ed oltre interessi legali, come specificato in motivazione, sull'intera somma dalla data della presente decisione all'effettivo soddisfo;
condanna le parti convenute, in solido, al pagamento delle spese processuali in favore della parte attrice che liquida in complessive Euro 5.550,oo (di cui Euro 4.400,oo per compensi compreso spese generali nella misura del 15% ed Euro 1.150,oo per spese vive compreso onorario al ctu come già liquidato in corso di causa), oltre iva e cpa con attribuzione all'avv. ND TO.
Così deciso in Napoli lì 18 novembre 2025
Il Giudice unico dott. Giovanni Tedesco