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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 03/04/2025, n. 476 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 476 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
N . 3 1 5 / 2 0 2 2 R . G .
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI
TERMINI IMERESE nelle persone dei Magistrati:
dott. Rini Giuseppe Presidente
dott.ssa Maria Margiotta Giudice
dott. Andrea Quintavalle Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 315 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2022, promosso
DA
, nata a [...] il [...], C.F. , ed ivi Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata in via Houel n. 17, presso lo studio dell'avv. Vanila Amoroso, che la rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti;
RICORRENTE
E
, nato a [...] il [...], C.F. , ed ivi Controparte_1 C.F._2 elettivamente domiciliato in via G.B. Pagano n. 6, presso lo studio dell'avv. Evelyn Gattuso, che lo rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti;
RESISTENTE
E con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Termini Imerese.
INTERVENTORE EX LEGE oggetto: divorzio (cessazione degli effetti civili del matrimonio); conclusioni delle parti: come da verbale d'udienza del 20.03.2025 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 02.02.2022, , premetteva: - di aver contratto matrimonio Parte_1
con il 24.07.2017; - che dalla suddetta unione era nata - di essersi Controparte_1 Persona_1
separata dal marito giusto decreto di omologazione del 03.12.2019. Ciò posto, adiva l'intestato
Tribunale per ottenere la cessazione degli effetti civili del suddetto matrimonio, alle condizioni esposte con l'atto introduttivo del presente giudizio.
Nello specifico, con riferimento alla domanda divorzile, deduceva l'impossibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale con il marito, non avendo i coniugi più ripreso la convivenza a seguito della definizione del giudizio separativo.
Per ciò che concerne la collocazione della minore, disposta in sede di separazione presso il domicilio paterno, sosteneva la necessità di modificare le statuizioni contenute nel Parte_2
decreto di omologazione del 03.12.2019, atteso il mutamento delle proprie condizioni di vita rispetto a quelle vigenti al momento dell'accordo separativo;
la stessa, infatti, dichiarava di aver raggiunto una propria stabilità psicologica ed economica, avendo intrapreso un'attività lavorativa e avendo la disponibilità di un immobile condotto in locazione.
In ragione di ciò, e considerata la tenera età della figlia (di appena tre anni), nonché dei riferiti bisogni della minore di trascorrere più tempo con la propria madre e di pernottare con quest'ultima, chiedeva al Tribunale di:
- stabilire l'affidamento condiviso della minore ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente della stessa presso il domicilio della madre sito a Palermo, in corso dei Mille n.
437;
- consentire al padre di esercitare il diritto di visita e prelevare la bambina ogniqualvolta lo desideri, anche con possibilità di pernottamento, sempre previo accordo dei genitori e salvi gli impegni lavorativi di entrambi i coniugi;
- porre a carico di l'obbligo di corrispondere a titolo di mantenimento, solo Controparte_1
Per_ per la figlia minore la complessiva somma di € 250,00, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT e da versarsi entro il cinque di ogni mese, oltre al 50 % delle spese mediche e straordinarie (cfr. ricorso introduttivo).
Costituitosi in giudizio, aderiva alla domanda divorzile, contestando per il Controparte_1
resto tutto quanto dedotto da con il ricorso introduttivo. Parte_1
In particolare, il resistente rappresentava che, con l'accordo di separazione successivamente omologato dal Tribunale, i coniugi avevano previsto l'affidamento condiviso della minore con collocazione prevalente presso il domicilio paterno e ciò in ragione della particolare condizione emotiva ed economica che caratterizzava in quel momento la resistente, nonché delle possibili ripercussioni negative per la figlia derivanti dall'intrapresa relazione sentimentale della madre, che si presentava alquanto conflittuale.
Affermava di essersi occupato in via esclusiva della figlia sino a quando le parti non decidevano di adottare, in deroga rispetto a quanto previsto con l'accordo di separazione, un regime di fatto di affidamento alternato della minore che, da almeno un anno, viveva con entrambi i genitori a settimane alterne.
Il resistente deduceva, però, talune perplessità in ordine a siffatto regime di affidamento, ritenuto pregiudizievole per la stabilità della figlia e per il rapporto di quest'ultima con il genitore collocatario, tenuto conto anche del contrasto esistente tra le parti in merito alle scelte relative alla vita della bambina.
Ciò posto, chiedeva al Tribunale di:
- dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con Parte_2
- disporre l'affidamento condiviso della minore ad entrambi i genitori, con domicilio prevalente presso la residenza del padre e con diritto/dovere della madre di incontrare e tenere con sé la figlia, fatto salvo l'eventuale diverso accordo tra i genitori, secondo il regime di visita indicato dal resistente con la memoria di costituzione, da intendersi qui integralmente trascritto;
- disporre a carico di la corresponsione di un assegno di mantenimento per la Parte_1 figlia per l' importo di € 180,00 (centottanta/00), rivalutato secondo gli indici ISTAT, da versare a entro il giorno 5 di ogni mese;
ciò oltre al 50% delle spese Controparte_1
straordinarie necessarie per la minore (spese sanitarie, spese scolastiche/universitarie, spese di soggiorno all'estero, spese ludiche/ricreative, spese doposcuola, etc.), sempre nell'interesse della figlia e tutte concordate dai genitori (cfr. memoria di costituzione).
Esperito con esito negativo il tentativo di conciliazione (cfr. verbale d'udienza del 24.11.2022), con successiva ordinanza presidenziale del 27.11.2022 venivano confermate, quali provvedimenti temporanei ed urgenti, le statuizioni rese dal Tribunale di Palermo nel procedimento di separazione personale dei coniugi.
Entrambe le parti chiedevano al Tribunale l'emanazione di una sentenza parziale sullo “status divorzile” (cfr. memorie integrative e note scritte in sostituzione dell'udienza del
22.03.2023/05.04.2023).
Il Collegio dichiarava la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Pt_1
e con sentenza parziale e, con separata ordinanza, assegnava alle parti i
[...] Controparte_1 termini di cui all'art. 183, comma VI, c.p.c. “ratione temporis” vigente. Con ordinanza del 21.04.2024, il giudice relatore demandava ai servizi sociali e al consultorio familiare territorialmente competenti un'indagine sulle condizioni ambientali e di vita delle parti e della minore.
Con istanza del 07.02.2025, entrambe le parti davano atto di aver raggiunto, con riferimento alla regolamentazione dei rapporti conseguenti alla crisi familiare, un accordo, alle condizioni qui di seguito riportate:
“1) dichiarare con sentenza definitiva la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai sigg.ri e in Palermo il 24.07.2017 trascritto presso l'ufficio dello Parte_1 Controparte_1
Stato Civile del Comune di Palermo, nel registro degli atti di matrimonio dell'anno 2018 atto n. 282–
P.II- S.A. – Vol. 2668;
Per_ 2) affidare la figlia minore ad entrambi i genitori con “affido condiviso paritario con collocamento alternato e mantenimento diretto”, con possibilità per la madre di trasferimento della residenza anagrafica della minore presso l'abitazione della stessa. Indipendentemente dalla residenza anagrafica, la minore quindi vivrà a settimane alterne una settimana col padre e la settimana successiva con la madre e nel periodo di rispettiva permanenza ciascun genitore provvederà direttamente al mantenimento della minore. Per quel che concerne le festività natalizie e pasquali esse verranno ripartite tra i genitori della minore secondo il criterio dell'alternanza. Per Per_ quel che concerne il compleanno di si statuisce che la minore trascorrerà il giorno del compleanno un anno col padre e un anno con la madre. In deroga al regime ordinario di incontri si statuisce che il giorno del compleanno del padre della minore e della sua compagna la minore trascorrerà la giornata in questione col padre anche se è in corso la settimana di competenza della madre. Parimenti nel giorno del compleanno della madre della minore e della sua compagna, la minore trascorrerà la giornata in questione con la madre anche se è in corso la settimana di competenza del padre. Le parti saranno ovviamente libere di assumere diversi accordi rispetto le suindicate condizioni;
3) Le spese straordinarie verranno suddivise tra le parti al 50% come da protocollo del tribunale di
Termini Imerese […]”.
All'udienza del 20.03.2025, le parti concludevano riportandosi congiuntamente al citato accordo e rinunciavano espressamente alla concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. “ratione temporis” vigente;
il giudice assegnava, pertanto, la causa in decisione.
*****
Tutto ciò premesso, ritiene il Collegio che le condizioni contenute nell'accordo non possano essere integralmente recepite con riferimento alla regolamentazione dei rapporti genitoriali con la minore. E, infatti, sebbene il Collegio ritenga di aderire alla richiesta di disporre l'affido condiviso della minore, con riferimento alla chiesta collocazione paritetica si osserva quanto segue.
Questo Tribunale ritiene, in linea di principio, non necessariamente contrario all'interesse della prole una collocazione paritetica del figlio presso entrambi i genitori;
d'altronde come ribadito dalla
Suprema Corte nella pronuncia n. 1993/2022: “[…] il regime legale dell'affidamento condiviso, tutto orientato alla tutela dell'interesse morale e materiale della prole, deve tendenzialmente comportare, in mancanza di gravi ragioni ostative, una frequentazione dei genitori paritaria con il figlio […]”.
Ciò nonostante, ritiene il Collegio che un'adeguata tutela dell'interesse della prole imponga di disporre, comunque, a carico di entrambi i genitori un obbligo di contribuzione al suo mantenimento.
Pertanto, a parziale modifica di quanto previsto dalle parti nell'accordo raggiunto, posto l'affido condiviso della minore, con riferimento alla collocazione della stessa e al suo mantenimento si dispone che: “ la minore vivrà a settimane alterne una settimana col padre e la settimana successiva con la madre;
nel periodo di rispettiva permanenza ciascun genitore provvederà direttamente al mantenimento della minore;
con riferimento, invece, ai rispettivi periodi in cui la minore non convivrà con uno dei genitori, essendo collocata presso l'altro, si dispone un obbligo a carico delle parti per il mantenimento della stessa pari ad € 150,00 mensili. Pertanto, viene stabilito a carico di
di corrispondere entro il giorno 5 di ogni mese a un assegno a Parte_1 Controparte_1
titolo di mantenimento della loro figlia, pari ad € 150,00 mensili;
nonché l'obbligo di CP_1
di corrispondere entro il giorno cinque di ogni mese a un assegno a titolo
[...] Parte_1 di mantenimento della loro figlia, pari ad € 150,00 mensili” (cfr. Cass. n. 3206/2019 secondo cui:
“per ciò che concerne la determinazione degli obblighi di mantenimento dei figli minorenni il giudice non è soggetto al principio della domanda”).
Quanto alle spese straordinarie esse vengono ripartite nella misura del 50% ciascuno.
Il Collegio dispone, infine, in conformità all'accordo raggiunto tra le parti (sopra riportato) con riferimento al diritto di visita nei periodi relativi alle festività e delle vacanze estive.
Quanto alle spese di lite, attesa la natura del procedimento e l'esito del giudizio, ritiene il
Collegio che ricorrano i presupposti per dichiararne la compensazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Termini Imerese, definitivamente pronunciando sulla controversia come sopra insorta, considerata la sentenza parziale con cui è stata dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti in causa:
- dispone l'affidamento condiviso della minore;
- regolamenta il regime della collocazione, del diritto di visita e del mantenimento della minore secondo quanto riportato in parte motiva;
- dichiara interamente compensate le spese di lite.
Così deciso nella camera di consiglio del 01.04.2025
Il Presidente
Dott. Giuseppe Rini
Il Giudice relatore
Dott. Andrea Quintavalle
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI
TERMINI IMERESE nelle persone dei Magistrati:
dott. Rini Giuseppe Presidente
dott.ssa Maria Margiotta Giudice
dott. Andrea Quintavalle Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 315 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2022, promosso
DA
, nata a [...] il [...], C.F. , ed ivi Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata in via Houel n. 17, presso lo studio dell'avv. Vanila Amoroso, che la rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti;
RICORRENTE
E
, nato a [...] il [...], C.F. , ed ivi Controparte_1 C.F._2 elettivamente domiciliato in via G.B. Pagano n. 6, presso lo studio dell'avv. Evelyn Gattuso, che lo rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti;
RESISTENTE
E con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Termini Imerese.
INTERVENTORE EX LEGE oggetto: divorzio (cessazione degli effetti civili del matrimonio); conclusioni delle parti: come da verbale d'udienza del 20.03.2025 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 02.02.2022, , premetteva: - di aver contratto matrimonio Parte_1
con il 24.07.2017; - che dalla suddetta unione era nata - di essersi Controparte_1 Persona_1
separata dal marito giusto decreto di omologazione del 03.12.2019. Ciò posto, adiva l'intestato
Tribunale per ottenere la cessazione degli effetti civili del suddetto matrimonio, alle condizioni esposte con l'atto introduttivo del presente giudizio.
Nello specifico, con riferimento alla domanda divorzile, deduceva l'impossibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale con il marito, non avendo i coniugi più ripreso la convivenza a seguito della definizione del giudizio separativo.
Per ciò che concerne la collocazione della minore, disposta in sede di separazione presso il domicilio paterno, sosteneva la necessità di modificare le statuizioni contenute nel Parte_2
decreto di omologazione del 03.12.2019, atteso il mutamento delle proprie condizioni di vita rispetto a quelle vigenti al momento dell'accordo separativo;
la stessa, infatti, dichiarava di aver raggiunto una propria stabilità psicologica ed economica, avendo intrapreso un'attività lavorativa e avendo la disponibilità di un immobile condotto in locazione.
In ragione di ciò, e considerata la tenera età della figlia (di appena tre anni), nonché dei riferiti bisogni della minore di trascorrere più tempo con la propria madre e di pernottare con quest'ultima, chiedeva al Tribunale di:
- stabilire l'affidamento condiviso della minore ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente della stessa presso il domicilio della madre sito a Palermo, in corso dei Mille n.
437;
- consentire al padre di esercitare il diritto di visita e prelevare la bambina ogniqualvolta lo desideri, anche con possibilità di pernottamento, sempre previo accordo dei genitori e salvi gli impegni lavorativi di entrambi i coniugi;
- porre a carico di l'obbligo di corrispondere a titolo di mantenimento, solo Controparte_1
Per_ per la figlia minore la complessiva somma di € 250,00, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT e da versarsi entro il cinque di ogni mese, oltre al 50 % delle spese mediche e straordinarie (cfr. ricorso introduttivo).
Costituitosi in giudizio, aderiva alla domanda divorzile, contestando per il Controparte_1
resto tutto quanto dedotto da con il ricorso introduttivo. Parte_1
In particolare, il resistente rappresentava che, con l'accordo di separazione successivamente omologato dal Tribunale, i coniugi avevano previsto l'affidamento condiviso della minore con collocazione prevalente presso il domicilio paterno e ciò in ragione della particolare condizione emotiva ed economica che caratterizzava in quel momento la resistente, nonché delle possibili ripercussioni negative per la figlia derivanti dall'intrapresa relazione sentimentale della madre, che si presentava alquanto conflittuale.
Affermava di essersi occupato in via esclusiva della figlia sino a quando le parti non decidevano di adottare, in deroga rispetto a quanto previsto con l'accordo di separazione, un regime di fatto di affidamento alternato della minore che, da almeno un anno, viveva con entrambi i genitori a settimane alterne.
Il resistente deduceva, però, talune perplessità in ordine a siffatto regime di affidamento, ritenuto pregiudizievole per la stabilità della figlia e per il rapporto di quest'ultima con il genitore collocatario, tenuto conto anche del contrasto esistente tra le parti in merito alle scelte relative alla vita della bambina.
Ciò posto, chiedeva al Tribunale di:
- dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con Parte_2
- disporre l'affidamento condiviso della minore ad entrambi i genitori, con domicilio prevalente presso la residenza del padre e con diritto/dovere della madre di incontrare e tenere con sé la figlia, fatto salvo l'eventuale diverso accordo tra i genitori, secondo il regime di visita indicato dal resistente con la memoria di costituzione, da intendersi qui integralmente trascritto;
- disporre a carico di la corresponsione di un assegno di mantenimento per la Parte_1 figlia per l' importo di € 180,00 (centottanta/00), rivalutato secondo gli indici ISTAT, da versare a entro il giorno 5 di ogni mese;
ciò oltre al 50% delle spese Controparte_1
straordinarie necessarie per la minore (spese sanitarie, spese scolastiche/universitarie, spese di soggiorno all'estero, spese ludiche/ricreative, spese doposcuola, etc.), sempre nell'interesse della figlia e tutte concordate dai genitori (cfr. memoria di costituzione).
Esperito con esito negativo il tentativo di conciliazione (cfr. verbale d'udienza del 24.11.2022), con successiva ordinanza presidenziale del 27.11.2022 venivano confermate, quali provvedimenti temporanei ed urgenti, le statuizioni rese dal Tribunale di Palermo nel procedimento di separazione personale dei coniugi.
Entrambe le parti chiedevano al Tribunale l'emanazione di una sentenza parziale sullo “status divorzile” (cfr. memorie integrative e note scritte in sostituzione dell'udienza del
22.03.2023/05.04.2023).
Il Collegio dichiarava la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Pt_1
e con sentenza parziale e, con separata ordinanza, assegnava alle parti i
[...] Controparte_1 termini di cui all'art. 183, comma VI, c.p.c. “ratione temporis” vigente. Con ordinanza del 21.04.2024, il giudice relatore demandava ai servizi sociali e al consultorio familiare territorialmente competenti un'indagine sulle condizioni ambientali e di vita delle parti e della minore.
Con istanza del 07.02.2025, entrambe le parti davano atto di aver raggiunto, con riferimento alla regolamentazione dei rapporti conseguenti alla crisi familiare, un accordo, alle condizioni qui di seguito riportate:
“1) dichiarare con sentenza definitiva la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai sigg.ri e in Palermo il 24.07.2017 trascritto presso l'ufficio dello Parte_1 Controparte_1
Stato Civile del Comune di Palermo, nel registro degli atti di matrimonio dell'anno 2018 atto n. 282–
P.II- S.A. – Vol. 2668;
Per_ 2) affidare la figlia minore ad entrambi i genitori con “affido condiviso paritario con collocamento alternato e mantenimento diretto”, con possibilità per la madre di trasferimento della residenza anagrafica della minore presso l'abitazione della stessa. Indipendentemente dalla residenza anagrafica, la minore quindi vivrà a settimane alterne una settimana col padre e la settimana successiva con la madre e nel periodo di rispettiva permanenza ciascun genitore provvederà direttamente al mantenimento della minore. Per quel che concerne le festività natalizie e pasquali esse verranno ripartite tra i genitori della minore secondo il criterio dell'alternanza. Per Per_ quel che concerne il compleanno di si statuisce che la minore trascorrerà il giorno del compleanno un anno col padre e un anno con la madre. In deroga al regime ordinario di incontri si statuisce che il giorno del compleanno del padre della minore e della sua compagna la minore trascorrerà la giornata in questione col padre anche se è in corso la settimana di competenza della madre. Parimenti nel giorno del compleanno della madre della minore e della sua compagna, la minore trascorrerà la giornata in questione con la madre anche se è in corso la settimana di competenza del padre. Le parti saranno ovviamente libere di assumere diversi accordi rispetto le suindicate condizioni;
3) Le spese straordinarie verranno suddivise tra le parti al 50% come da protocollo del tribunale di
Termini Imerese […]”.
All'udienza del 20.03.2025, le parti concludevano riportandosi congiuntamente al citato accordo e rinunciavano espressamente alla concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. “ratione temporis” vigente;
il giudice assegnava, pertanto, la causa in decisione.
*****
Tutto ciò premesso, ritiene il Collegio che le condizioni contenute nell'accordo non possano essere integralmente recepite con riferimento alla regolamentazione dei rapporti genitoriali con la minore. E, infatti, sebbene il Collegio ritenga di aderire alla richiesta di disporre l'affido condiviso della minore, con riferimento alla chiesta collocazione paritetica si osserva quanto segue.
Questo Tribunale ritiene, in linea di principio, non necessariamente contrario all'interesse della prole una collocazione paritetica del figlio presso entrambi i genitori;
d'altronde come ribadito dalla
Suprema Corte nella pronuncia n. 1993/2022: “[…] il regime legale dell'affidamento condiviso, tutto orientato alla tutela dell'interesse morale e materiale della prole, deve tendenzialmente comportare, in mancanza di gravi ragioni ostative, una frequentazione dei genitori paritaria con il figlio […]”.
Ciò nonostante, ritiene il Collegio che un'adeguata tutela dell'interesse della prole imponga di disporre, comunque, a carico di entrambi i genitori un obbligo di contribuzione al suo mantenimento.
Pertanto, a parziale modifica di quanto previsto dalle parti nell'accordo raggiunto, posto l'affido condiviso della minore, con riferimento alla collocazione della stessa e al suo mantenimento si dispone che: “ la minore vivrà a settimane alterne una settimana col padre e la settimana successiva con la madre;
nel periodo di rispettiva permanenza ciascun genitore provvederà direttamente al mantenimento della minore;
con riferimento, invece, ai rispettivi periodi in cui la minore non convivrà con uno dei genitori, essendo collocata presso l'altro, si dispone un obbligo a carico delle parti per il mantenimento della stessa pari ad € 150,00 mensili. Pertanto, viene stabilito a carico di
di corrispondere entro il giorno 5 di ogni mese a un assegno a Parte_1 Controparte_1
titolo di mantenimento della loro figlia, pari ad € 150,00 mensili;
nonché l'obbligo di CP_1
di corrispondere entro il giorno cinque di ogni mese a un assegno a titolo
[...] Parte_1 di mantenimento della loro figlia, pari ad € 150,00 mensili” (cfr. Cass. n. 3206/2019 secondo cui:
“per ciò che concerne la determinazione degli obblighi di mantenimento dei figli minorenni il giudice non è soggetto al principio della domanda”).
Quanto alle spese straordinarie esse vengono ripartite nella misura del 50% ciascuno.
Il Collegio dispone, infine, in conformità all'accordo raggiunto tra le parti (sopra riportato) con riferimento al diritto di visita nei periodi relativi alle festività e delle vacanze estive.
Quanto alle spese di lite, attesa la natura del procedimento e l'esito del giudizio, ritiene il
Collegio che ricorrano i presupposti per dichiararne la compensazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Termini Imerese, definitivamente pronunciando sulla controversia come sopra insorta, considerata la sentenza parziale con cui è stata dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti in causa:
- dispone l'affidamento condiviso della minore;
- regolamenta il regime della collocazione, del diritto di visita e del mantenimento della minore secondo quanto riportato in parte motiva;
- dichiara interamente compensate le spese di lite.
Così deciso nella camera di consiglio del 01.04.2025
Il Presidente
Dott. Giuseppe Rini
Il Giudice relatore
Dott. Andrea Quintavalle