Sentenza 9 maggio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 09/05/2002, n. 6675 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6675 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2002 |
Testo completo
DIRITTI DIRITTI DI CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE IL CANCELLIERE 06.6 7 5 / 02 Richiesta copia studio dal Sig. IL SOLE 24 ORE per diritti € 455 Aula B 9 MAG. 2002 REPU In nome del popolo italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Sezione Lavoro Composta dai Magistrati: -R.G.N.18929/99 19023 Dott. Erminio Ravagnani - Presidente -Cron. Battimiello Rel. Consigliere -Rep. " Bruno -Ud.26.2.2002 " IO MO " " FL LO " -Oggetto: " NO M. VA " - Lavoro ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da ER NG e ER PP, quali eredi di RA CE, difesi, giustagiusta procura speciale a margine del ricorso, dall'avv. Paolo Boer con domicilio eletto in Roma, via Albe- rico II n. 33 ricorrenti
contro
ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE INPS, in perso- na del Presidente legale rapp.te p.t., rappresentato e dife- SO, per procura speciale in calce alla copia notificata del 843 ricorso, dagli avv.ti Carlo De Angelis e Michele Di Lullo con i quali è elett.te dom.to in Roma alla via della Frezza n. 17 presso l'Avvocatura centrale dell'Istituto resistente con sola procura per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Forlì n° 574/98 in data 8-14 ottobre 1998 (R.G. 102/97). Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26 febbraio 2002 dal cons. dott. Bruno Battimiello;
udito l'avv. Michele Di Lullo;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Giovanni Giacalone, che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo NG e PP RA, quali eredi di CE RA, ricor- rono per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di For- lì in data 14 ottobre 1998, dolendosi che con tale provvedi- mento il Collegio di appello, in applicazione dell'art. 1, commi 181 e segg., della legge 23 dicembre 1996 n. 662, abbia dichiarato l'estinzione del giudizio concernente la c.d. cri- stallizzazione della pensione goduta (dal loro dante causa) in concorso con altro trattamento, con compensazione delle spese. L'INPS si è costituito con sola procura ai difensori. Motivi della decisione Con unico mezzo, i ricorrenti denunciano violazione dell'art. 6 del d.l. n. 463 del 1983, convertito con legge n. 638 del 1983, falsa applicazione dell'art. 1, commi 181-183, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, dell'art. 36 L. 23 dicembre 1998 n. 448 e, comunque, l'incostituzionalità della discipli- na applicata (dal Tribunale), per contrasto con gli artt. 3, 24, 38 e 42 della Costituzione. Si dolgono, in particolare, che tale disciplina: a) escluda dal calcolo del debito, peraltro estinguibile non subito ma con titoli di stato, gli interessi e la rivalutazione moneta- ria;
b) limiti "il diritto al pagamento ai soli soggetti in- teressati ed ai loro superstiti aventi diritto a pensione di reversibilità”; c) neghi la tutela giudiziale del diritto ga- rantita dall'art. 24 della Costituzione. Aggiungono che i correttivi apportati dalla legge n. 448 del 1998 non mutereb- bero la sostanza delle cose, lasciando sussistere i motivi di incostituzionalità. Il motivo è infondato. Ed invero E' manifestamente infonda- ta la questione di costituzionalità, in riferimento all'art. 24 Cost., dell'art. 36, quinto comma, legge n. 448 del 1998, nella parte in cui prevede la estinzione, da dichiararsi d'ufficio e comportante la perdita di efficacia dei provvedi- menti giudiziari non ancora passati in giudicato, dei giudizi (pendenti alla data di entrata in vigore della legge) aventi ad oggetto le questioni di cui all'art. 1, commi centottantu- centottantaduesimo, della 1. n. 662 del 1996 e,nesimo e -quindi, in particolare, dei giudizi aventi ad oggetto oltre ai relativi accessori inerenti alla ritardata corresponsione - il diritto alla conservazione dell'importo corrispondente al trattamento minimo, fino a riassorbimento negli aumenti della pensione-base, delle pensioni ulteriori rispetto a pen- sione usufruente di integrazione al minimo, in applicazione sentenza della Corte costituzionale n. 240 del 1994, della dichiarativa dell'illegittimità costituzionale dell'art. 11, comma ventiduesimo, della 1. n. 537 del 1993, che non ha fat- to salvo il diritto a tale "cristallizzazione" degli importi pensionistici in caso di mancato superamento dei limiti di reddito previsti dall'art. 6 del D.L. n. 463 del 1983, con- vertito nella legge n. 638 del 1983. Infatti, sulla base del- la giurisprudenza costituzionale deve escludersi la menoma- zione del diritto di azione nel caso in cui la legge soprav- venuta soddisfi, ancorchè non integralmente, i diritti rico- nosciuti dall'intervento di sentenze costituzionali, nel qua- dro del perseguimento della finalità di consentire la concre- ta realizzabilità dei diritti con il contemperamento richie- sto dalle esigenze di politica economica connesse al reperi- mento delle necessarie risorse finanziarie>> (Cass. 11 gen- naio 2000 n. 229; conf. 2 gennaio 2001 n. 29, 19 giugno 1999 n. 6171). La previsione di estinzione dei giudizi pendenti aventi ad oggetto la questione della cd. cristallizzazione e quelle connesse alle modalità di adempimento dei crediti sorti per effetto delle sentenze della Corte costituzionale n. 495 del 1993 e n. 240 del 1994, è stata di recente positivamente scrutinata da parte del Giudice delle leggi con sentenza n. 310 del 2000. Il ricorso va pertanto rigettato, con compensazione delle spese.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese. Così deciso in Roma il 26 febbraio 2002 Il Presidente Летіції РоладиниRavaquam Il Consigliere estensorg Влимо Ванrmiello гел IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria oggi, -9 MAG. 2002 T N IL CANCELLIERE E R CA P U B O N S