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Sentenza 21 marzo 2025
Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 21/03/2025, n. 283 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 283 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1802/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Reggio nell'Emilia
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Laura Fioroni ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1802/2023 promossa da: con il patrocinio dell'avv. GIOVANELLI ROBERTO elettivamente domiciliato in Parte_1
Indirizzo Telematico presso il difensore avv. GIOVANELLI ROBERTO
con il patrocinio dell'avv. GIOVANELLI ROBERTO elettivamente Parte_2 domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. GIOVANELLI ROBERTO
ATTORI contro
e per essa rappresentata da CP_1 Controparte_2 con il patrocinio dell'avv. ARMIENTO MARCO Controparte_3 elettivamente domiciliato in V. APP. N. 60 00198 ROMA presso il difensore avv. ARMIENTO
MARCO
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Per parte attrice: come da note conclusive
Per parte convenuta: come da comparsa di risposta
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
ed hanno proposto opposizione al decreto ingiuntivo n. 535/2023, Parte_1 Parte_2 emesso il 9/3/2023 dal Tribunale di Reggio Emilia, con il quale era stato loro ingiunto, in qualità di fideiussori di ora fallita, di pagare in favore di - per il tramite della Parte_3 Controparte_1 pagina 1 di 5 propria mandataria e procuratrice speciale rappresentata da Controparte_2 [...]
- la somma di € 133.109,80, oltre interessi e spese della procedura monitoria. Controparte_3
Gli opponenti hanno eccepito 1) la carenza della titolarità del credito per e l'insussistenza CP_1 del diritto ad agire in virtù del decreto monitorio;
2) la mancata prova dell'inclusione del credito agito nel presunto contratto di cessione;
3) la mancata prova dell'esistenza formale dei conti correnti;
4) la mancata prova del credito ingiunto deducendo l'illegittimità degli addebiti operati riguardo a spese non pattuite, commissioni indebitamente trattenute e interessi ultralegali in assenza di valido accordo inter partes;
5) la nullità delle clausole n. 2, n. 6 e n. 8 della fideiussione per contrarietà all'art. 2, comma 2, lettera a) L. 287/90 e la decadenza dall'azione verso i fideiussori non avendo il creditore esercitato le istanze giudiziali contro il debitore principale nel termine di cui all'art. 1957 c.c.
Si è costituita in giudizio parte opposta contestando la fondatezza dell'opposizione e chiedendone il rigetto.
Respinta l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione e disposto il procedimento di mediazione, avente esito negativo, la causa è stata istruita mediante la documentazione prodotta dalle parti, quindi all'esito di discussione orale è passata in decisione sulle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti come indicate in epigrafe.
Risulta documentalmente, oltre a essere pacifico, che 1) con contratto 13/10/2003 gli opponenti si sono costituiti fideiussori a garanzia dei debiti di nei confronti di (doc. 2 parte Parte_3 CP_4 attrice); 2) in data 19/12/2012 gli affidamenti concessi alla debitrice principale sono stati revocati e in data 28/1/2013 il rapporto di conto corrente è stato rescisso (doc. 18, 19 parte attrice); 3) il 17/2/2014 il debitore è stato dichiarato fallito dal Tribunale di Reggio Emilia e l'istituto di credito si è insinuato al passivo fallimentare in data 8/9/2014 (doc. 17 parte attrice).
Ciò posto, il principio della c.d. "ragione più liquida" (ex multis, Cass. Sez. U, Ordinanza n. 23542 del
18.11.2015 Cass. Sez. 1, Sentenza n. 13896 del 9.6.2010; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 11356 del
16.5.2006), in forza del quale una domanda può essere respinta sulla base della soluzione di una questione assorbente e senza che sia necessario esaminare previamente tutte le altre (e ciò quand'anche la domanda assorbente sia svolta in via subordinata), impone l'immediato esame dell'eccezione di nullità parziale della fideiussione che deve essere esaminata unitamente dell'eccezione di decadenza ex art. 1957 c.c., in ragione dei principi di economia processuale e di ragionevole durata del processo, i quali esigono la sollecita definizione dello stesso senza inutile espletamento di formalità procedimentali superflue.
Orbene i fideiussori hanno eccepito [in via di eccezione riconvenzionale come dagli stessi chiarito] la nullità parziale della garanzia prestata per violazione della normativa antitrust, in particolare per pagina 2 di 5 violazione dell'art. 2 comma 2 lettera a) L. n. 287/1990, essendo la fideiussione conforme allo schema predisposto dall'ABI, dichiarato contrario alla normativa antitrust con riferimento ai suoi articoli 2, 6 e
8, dal provvedimento della Banca d'Italia n. 55 del 2/5/2005. Gli opponenti hanno più specificamente eccepito la nullità dell'articolo 6 del contratto fideiussorio, il quale prevede la deroga all'articolo 1957
c.c. con conseguente dispensa a favore della banca dall'agire entro i termini ivi previsti, trattandosi di pattuizione conforme alla clausola 6 dello schema ABI. Pertanto, deducendo l'omessa dimostrazione, da parte della banca, di avere con diligenza promosso e continuato le azioni nei confronti del debitore principale entro il termine dei sei mesi di cui alla norma codicistica citata, hanno chiesto pronunciarsi l'estinzione della obbligazione dei garanti.
Tanto premesso, il Tribunale rileva che la fideiussione per cui è causa è stata stipulata in data
3/10/2003 e, quindi, in un periodo ricompreso nell'accertamento effettuato dalla Banca d'Italia col provvedimento amministrativo n. 55 del 2 maggio 2005.
Si osserva che in materia di accertamento dell'esistenza di intese restrittive della concorrenza vietate dalla legge n. 287 del 1990 e dunque al fine di dimostrare la nullità del contratto di fideiussione, la giurisprudenza ha chiarito che costituiscono prova privilegiata della condotta anticoncorrenziale tenuta dall'istituto di credito, a prescindere dal fatto che siano state irrogate, o meno, sanzioni pecuniarie agli autori della violazione, il provvedimento n. 12400 dell'Autorità garante della concorrenza del
22.08.2003 ed il provvedimento n. 55/2005 di Banca d'Italia, nel quale quest'ultima si è espressa nel senso di un contrasto sussistente tra lo schema contrattuale standard di fideiussione predisposto dall'ABI – limitatamente agli artt. 2, 6 ed 8 – e l'art. 2 della Legge antitrust (cfr. Cass. n. 13846
22.05.2019; Cass. S.U. n. 41994 del 30.12.2021).
Si osserva altresì che la Suprema Corte ha statuito che la declaratoria di nullità delle tre clausole sopra citate per violazione della normativa antitrust, pur non travolgendo l'intero contratto di garanzia, travolge tuttavia le singole clausole ai sensi del disposto dell'articolo 1419 c.c. (Cass. n. 24044/2019).
Ciò premesso in linea di diritto, si rileva in fatto che la clausola 6 del modello ABI, cosiddetta di rinuncia ai termini ex art. 1957 c.c., dichiarata contraria alla normativa antitrust dal provvedimento della Banca d'Italia n. 55 del 2/5/2005, prevede che “i diritti derivanti alla banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i tempi previsti, a seconda dei casi, dall'articolo 1957 c.c. che si intende derogato”. Detta pattuizione è stata riproposta dall'articolo 6 del contratto fideiussorio.
Conseguentemente, in base dell'insegnamento di Legittimità sopra richiamato, non è revocabile in dubbio che debba essere dichiarata la nullità dell'articolo 6 del contratto fideiussorio. La declaratoria di pagina 3 di 5 nullità comporta che non vi è deroga al dettato dell'articolo 1957 c.c., con la conseguenza che i fideiussori rimangono obbligati pur dopo la scadenza dell'obbligazione principale, solo a condizione che “il creditore entro sei mesi abbia proposto le sue istanze contro il debitore e le abbia con diligenza continuate”.
Pertanto, deve essere dichiarata la nullità ex articolo 1419 c.c. della clausola 6 del contratto fideiussorio e quindi operante il disposto dell'articolo 1957 c.c.
Ciò posto, nel caso per cui è processo parte opposta non ha provato di avere “con diligenza” proposto e continuato le sue azioni nei confronti del debitore nel termine semestrale previsto dalla citata norma.
Ed invero, revocati gli affidamenti concessi alla debitrice principale in data 19/12/2012 e rescisso il rapporto di conto corrente il 28/1/2013, la è stata dichiarata fallita con sentenza del Parte_3
17/2/2014. Da tale momento è dunque insorta per il creditore la preclusione di coltivare azioni giudiziali individuali;
in data 8/9/2014 il creditore ha depositato domanda di insinuazione allo stato passivo per il credito di cui si discute, venendo ammesso come richiesto.
Va quindi riscontrata pertanto la decorrenza del termine semestrale.
Non coglie infatti nel segno la tesi dell'opposta laddove eccepisce l'inoperatività della decadenza in parola esistendo un ostacolo giuridico alla realizzazione della pretesa del creditore nei confronti del debitore principale, integrato dalla ammissione di alla procedura di concordato preventivo Parte_3 in data 3/5/2013 (doc. 9 parte opposta).
Ed invero se in astratto l'impossibilità giuridica di esperire azioni nei confronti del debitore principale non può in alcun modo addebitarsi a negligenza del creditore e, quindi, non può determinare l'estinzione della garanzia (Cass. 16807/2009; Cass. 24060/2006; Cass. 2532/2005; Cass. 11771/2002), tale principio non opera nel caso in esame con riferimento all'apertura della procedura di concordato preventivo, atteso che l'art. 168 l.f., applicabile ratione temporis, dispone solo che, a partire dalla data di pubblicazione della domanda presso il registro delle imprese, non possano essere iniziate o proseguite azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del debitore.
Atteso che l'azione monitoria ha natura cognitiva, il creditore può farvi ricorso anche dopo la pubblicazione della domanda di concordato ed il debitore concordatario, mantenendo la legittimazione processuale, conserva la possibilità di opporsi in giudizio.
Pertanto ed in conclusione, deve ritenersi la nullità ex articolo 1419 c.c. della clausola 6 del contratto fideiussorio;
deve conseguentemente ritenersi operante il disposto dell'articolo 1957 c.c.; deve ritenersi che il creditore abbia agito senza rispettare i termini di tale norma;
deve quindi concludersi che l'obbligazione fideiussoria si è estinta.
In ragione di quanto sopra, l'opposizione va accolta, e conseguentemente va revocato il decreto pagina 4 di 5 ingiuntivo opposto, rimanendo assorbite tutte le ulteriori doglianze di parte opponente.
Le spese seguono la soccombenza e saranno liquidate in dispositivo secondo i parametri medi di cui al d.m. 147/2022 tenuto conto del mancato espletamento della fase istruttoria in senso stretto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. Revoca il decreto ingiuntivo n. 535/2023, emesso il 9/3/2023 dal Tribunale di Reggio Emilia;
2. Condanna e per essa rappresentata CP_1 Controparte_2 da a rimborsare a ed Controparte_3 Parte_1 Parte_2 le spese di lite, che si liquidano in € 379,50 per esborsi, € 8.433,00 per compensi, oltre i.v.a.,
c.p.a. se dovuti e oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso.
Reggio nell'Emilia, 21 marzo 2025 Il Giudice
dott. Laura Fioroni
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Reggio nell'Emilia
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Laura Fioroni ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1802/2023 promossa da: con il patrocinio dell'avv. GIOVANELLI ROBERTO elettivamente domiciliato in Parte_1
Indirizzo Telematico presso il difensore avv. GIOVANELLI ROBERTO
con il patrocinio dell'avv. GIOVANELLI ROBERTO elettivamente Parte_2 domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. GIOVANELLI ROBERTO
ATTORI contro
e per essa rappresentata da CP_1 Controparte_2 con il patrocinio dell'avv. ARMIENTO MARCO Controparte_3 elettivamente domiciliato in V. APP. N. 60 00198 ROMA presso il difensore avv. ARMIENTO
MARCO
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Per parte attrice: come da note conclusive
Per parte convenuta: come da comparsa di risposta
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
ed hanno proposto opposizione al decreto ingiuntivo n. 535/2023, Parte_1 Parte_2 emesso il 9/3/2023 dal Tribunale di Reggio Emilia, con il quale era stato loro ingiunto, in qualità di fideiussori di ora fallita, di pagare in favore di - per il tramite della Parte_3 Controparte_1 pagina 1 di 5 propria mandataria e procuratrice speciale rappresentata da Controparte_2 [...]
- la somma di € 133.109,80, oltre interessi e spese della procedura monitoria. Controparte_3
Gli opponenti hanno eccepito 1) la carenza della titolarità del credito per e l'insussistenza CP_1 del diritto ad agire in virtù del decreto monitorio;
2) la mancata prova dell'inclusione del credito agito nel presunto contratto di cessione;
3) la mancata prova dell'esistenza formale dei conti correnti;
4) la mancata prova del credito ingiunto deducendo l'illegittimità degli addebiti operati riguardo a spese non pattuite, commissioni indebitamente trattenute e interessi ultralegali in assenza di valido accordo inter partes;
5) la nullità delle clausole n. 2, n. 6 e n. 8 della fideiussione per contrarietà all'art. 2, comma 2, lettera a) L. 287/90 e la decadenza dall'azione verso i fideiussori non avendo il creditore esercitato le istanze giudiziali contro il debitore principale nel termine di cui all'art. 1957 c.c.
Si è costituita in giudizio parte opposta contestando la fondatezza dell'opposizione e chiedendone il rigetto.
Respinta l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione e disposto il procedimento di mediazione, avente esito negativo, la causa è stata istruita mediante la documentazione prodotta dalle parti, quindi all'esito di discussione orale è passata in decisione sulle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti come indicate in epigrafe.
Risulta documentalmente, oltre a essere pacifico, che 1) con contratto 13/10/2003 gli opponenti si sono costituiti fideiussori a garanzia dei debiti di nei confronti di (doc. 2 parte Parte_3 CP_4 attrice); 2) in data 19/12/2012 gli affidamenti concessi alla debitrice principale sono stati revocati e in data 28/1/2013 il rapporto di conto corrente è stato rescisso (doc. 18, 19 parte attrice); 3) il 17/2/2014 il debitore è stato dichiarato fallito dal Tribunale di Reggio Emilia e l'istituto di credito si è insinuato al passivo fallimentare in data 8/9/2014 (doc. 17 parte attrice).
Ciò posto, il principio della c.d. "ragione più liquida" (ex multis, Cass. Sez. U, Ordinanza n. 23542 del
18.11.2015 Cass. Sez. 1, Sentenza n. 13896 del 9.6.2010; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 11356 del
16.5.2006), in forza del quale una domanda può essere respinta sulla base della soluzione di una questione assorbente e senza che sia necessario esaminare previamente tutte le altre (e ciò quand'anche la domanda assorbente sia svolta in via subordinata), impone l'immediato esame dell'eccezione di nullità parziale della fideiussione che deve essere esaminata unitamente dell'eccezione di decadenza ex art. 1957 c.c., in ragione dei principi di economia processuale e di ragionevole durata del processo, i quali esigono la sollecita definizione dello stesso senza inutile espletamento di formalità procedimentali superflue.
Orbene i fideiussori hanno eccepito [in via di eccezione riconvenzionale come dagli stessi chiarito] la nullità parziale della garanzia prestata per violazione della normativa antitrust, in particolare per pagina 2 di 5 violazione dell'art. 2 comma 2 lettera a) L. n. 287/1990, essendo la fideiussione conforme allo schema predisposto dall'ABI, dichiarato contrario alla normativa antitrust con riferimento ai suoi articoli 2, 6 e
8, dal provvedimento della Banca d'Italia n. 55 del 2/5/2005. Gli opponenti hanno più specificamente eccepito la nullità dell'articolo 6 del contratto fideiussorio, il quale prevede la deroga all'articolo 1957
c.c. con conseguente dispensa a favore della banca dall'agire entro i termini ivi previsti, trattandosi di pattuizione conforme alla clausola 6 dello schema ABI. Pertanto, deducendo l'omessa dimostrazione, da parte della banca, di avere con diligenza promosso e continuato le azioni nei confronti del debitore principale entro il termine dei sei mesi di cui alla norma codicistica citata, hanno chiesto pronunciarsi l'estinzione della obbligazione dei garanti.
Tanto premesso, il Tribunale rileva che la fideiussione per cui è causa è stata stipulata in data
3/10/2003 e, quindi, in un periodo ricompreso nell'accertamento effettuato dalla Banca d'Italia col provvedimento amministrativo n. 55 del 2 maggio 2005.
Si osserva che in materia di accertamento dell'esistenza di intese restrittive della concorrenza vietate dalla legge n. 287 del 1990 e dunque al fine di dimostrare la nullità del contratto di fideiussione, la giurisprudenza ha chiarito che costituiscono prova privilegiata della condotta anticoncorrenziale tenuta dall'istituto di credito, a prescindere dal fatto che siano state irrogate, o meno, sanzioni pecuniarie agli autori della violazione, il provvedimento n. 12400 dell'Autorità garante della concorrenza del
22.08.2003 ed il provvedimento n. 55/2005 di Banca d'Italia, nel quale quest'ultima si è espressa nel senso di un contrasto sussistente tra lo schema contrattuale standard di fideiussione predisposto dall'ABI – limitatamente agli artt. 2, 6 ed 8 – e l'art. 2 della Legge antitrust (cfr. Cass. n. 13846
22.05.2019; Cass. S.U. n. 41994 del 30.12.2021).
Si osserva altresì che la Suprema Corte ha statuito che la declaratoria di nullità delle tre clausole sopra citate per violazione della normativa antitrust, pur non travolgendo l'intero contratto di garanzia, travolge tuttavia le singole clausole ai sensi del disposto dell'articolo 1419 c.c. (Cass. n. 24044/2019).
Ciò premesso in linea di diritto, si rileva in fatto che la clausola 6 del modello ABI, cosiddetta di rinuncia ai termini ex art. 1957 c.c., dichiarata contraria alla normativa antitrust dal provvedimento della Banca d'Italia n. 55 del 2/5/2005, prevede che “i diritti derivanti alla banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i tempi previsti, a seconda dei casi, dall'articolo 1957 c.c. che si intende derogato”. Detta pattuizione è stata riproposta dall'articolo 6 del contratto fideiussorio.
Conseguentemente, in base dell'insegnamento di Legittimità sopra richiamato, non è revocabile in dubbio che debba essere dichiarata la nullità dell'articolo 6 del contratto fideiussorio. La declaratoria di pagina 3 di 5 nullità comporta che non vi è deroga al dettato dell'articolo 1957 c.c., con la conseguenza che i fideiussori rimangono obbligati pur dopo la scadenza dell'obbligazione principale, solo a condizione che “il creditore entro sei mesi abbia proposto le sue istanze contro il debitore e le abbia con diligenza continuate”.
Pertanto, deve essere dichiarata la nullità ex articolo 1419 c.c. della clausola 6 del contratto fideiussorio e quindi operante il disposto dell'articolo 1957 c.c.
Ciò posto, nel caso per cui è processo parte opposta non ha provato di avere “con diligenza” proposto e continuato le sue azioni nei confronti del debitore nel termine semestrale previsto dalla citata norma.
Ed invero, revocati gli affidamenti concessi alla debitrice principale in data 19/12/2012 e rescisso il rapporto di conto corrente il 28/1/2013, la è stata dichiarata fallita con sentenza del Parte_3
17/2/2014. Da tale momento è dunque insorta per il creditore la preclusione di coltivare azioni giudiziali individuali;
in data 8/9/2014 il creditore ha depositato domanda di insinuazione allo stato passivo per il credito di cui si discute, venendo ammesso come richiesto.
Va quindi riscontrata pertanto la decorrenza del termine semestrale.
Non coglie infatti nel segno la tesi dell'opposta laddove eccepisce l'inoperatività della decadenza in parola esistendo un ostacolo giuridico alla realizzazione della pretesa del creditore nei confronti del debitore principale, integrato dalla ammissione di alla procedura di concordato preventivo Parte_3 in data 3/5/2013 (doc. 9 parte opposta).
Ed invero se in astratto l'impossibilità giuridica di esperire azioni nei confronti del debitore principale non può in alcun modo addebitarsi a negligenza del creditore e, quindi, non può determinare l'estinzione della garanzia (Cass. 16807/2009; Cass. 24060/2006; Cass. 2532/2005; Cass. 11771/2002), tale principio non opera nel caso in esame con riferimento all'apertura della procedura di concordato preventivo, atteso che l'art. 168 l.f., applicabile ratione temporis, dispone solo che, a partire dalla data di pubblicazione della domanda presso il registro delle imprese, non possano essere iniziate o proseguite azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del debitore.
Atteso che l'azione monitoria ha natura cognitiva, il creditore può farvi ricorso anche dopo la pubblicazione della domanda di concordato ed il debitore concordatario, mantenendo la legittimazione processuale, conserva la possibilità di opporsi in giudizio.
Pertanto ed in conclusione, deve ritenersi la nullità ex articolo 1419 c.c. della clausola 6 del contratto fideiussorio;
deve conseguentemente ritenersi operante il disposto dell'articolo 1957 c.c.; deve ritenersi che il creditore abbia agito senza rispettare i termini di tale norma;
deve quindi concludersi che l'obbligazione fideiussoria si è estinta.
In ragione di quanto sopra, l'opposizione va accolta, e conseguentemente va revocato il decreto pagina 4 di 5 ingiuntivo opposto, rimanendo assorbite tutte le ulteriori doglianze di parte opponente.
Le spese seguono la soccombenza e saranno liquidate in dispositivo secondo i parametri medi di cui al d.m. 147/2022 tenuto conto del mancato espletamento della fase istruttoria in senso stretto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. Revoca il decreto ingiuntivo n. 535/2023, emesso il 9/3/2023 dal Tribunale di Reggio Emilia;
2. Condanna e per essa rappresentata CP_1 Controparte_2 da a rimborsare a ed Controparte_3 Parte_1 Parte_2 le spese di lite, che si liquidano in € 379,50 per esborsi, € 8.433,00 per compensi, oltre i.v.a.,
c.p.a. se dovuti e oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso.
Reggio nell'Emilia, 21 marzo 2025 Il Giudice
dott. Laura Fioroni
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