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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 16/12/2025, n. 524 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 524 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. 1514/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Concetta Serino Presidente relatore dott. Roberto Bianco Giudice dott.ssa Giuseppina Vendemiale Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA tra
, (C.f. ), Parte_1 C.F._1
e
, (C.f. ), Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. GIGLIO NICOLO', giusta delega in atti,
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
MOTIVAZIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso congiunto ex art. 473-bis. 49 c.p.c. depositato in data 31/07/2025, le parti hanno chiesto di separarsi alle condizioni di cui all'atto introduttivo proponendo anche contestuale domanda di divorzio.
Il Presidente, preso atto della loro volontà di non riconciliarsi, ha rimesso la causa in decisione sulla domanda di separazione. Tanto premesso, a parere del Collegio, l'esame degli atti e lo stesso atteggiamento processuale assunto dai coniugi evidenziano il venire meno, nell'ambito del rapporto coniugale, della comunione materiale e spirituale che costituisce il fondamento del matrimonio.
La domanda di separazione personale deve pertanto essere accolta, attesa l'indubbia sussistenza delle condizioni legittimanti la pronuncia, previste dall'art. 151 c.c.
Ritenuto che gli accordi intervenuti tra le parti, in ordine alle condizioni accessorie alla separazione, risultano conformi agli interessi delle stesse e della prole, se ne dispone l'omologazione nei seguenti termini:
“A) affido delle figlie (05/12/2014), (29/08/2012), Persona_1 Per_2 Per_3
(24/11/2020) ad entrambi i genitori secondo le disposizioni sull'affidamento condiviso, con collocamento prevalente presso l'abitazione della madre Per l'effetto Parte_1 di quanto sopra, le decisioni più importanti nell'interesse delle figlie, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni della stessa. Sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative alle figlie. Entrambi i genitori avranno diritto ad esercitare la potestà separata sulle figlie per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispetti periodi di convivenza. La sig.ra ha facoltà – ove se ne presenti la necessità – di trasferire Parte_1 altrove la propria residenza, purché ciò non limiti il diritto di visita del padre. Tale condizione è ritenuta essenziale ai fini della composizione consensuale della questione. In caso di trasferimento della residenza la sig.ra sarà tenuta a darne notizia al sig. Parte_1
con congruo preavviso. B) Consapevoli della distanza intercorrente tra le Parte_3
due abitazioni, si ritiene che i fine settimana alterni siano comunque di facile riuscita.
Dunque, il sig. potrà e dovrà avere con sé le bimbe dalle ore 16:00 del Parte_3
venerdì (momento di uscita dalla scuola) alle ore 19:00 della domenica, per due fine settimana al mese. Inoltre, compatibilmente con i propri impegni di lavoro, avrà la facoltà di tenerla con sé un pomeriggio alla settimana, dalle ore 14:30 alle ore 19:00 facendo salvo sempre un diverso accordo tra le parti. C) Con riguardo alle festività e alle ferie, saranno regolate nel modo che segue: - in relazione ai periodi delle festività religiose quali ad esempio l'Eid saranno previste e trascorse con ogni genitore ad anni alterni, a decorrere dal Per_4
2025; - per le vacanze estive – a partire dall'estate 2025 – il padre terrà con sé le figlie minore per 7 gg. consecutivi nel mese di luglio o di agosto, da concordarsi con congruo anticipo e comunque non oltre la metà di giugno;
D) Il sig. corrisponderà Parte_3
entro il giorno 15 del mese la somma di € 300,00 a titolo di concorso spese per il mantenimento ordinario della figlia da rivalutarsi di anno in anno, secondo le variazioni degli indici ISTAT. Il predetto importo dovrà essere corrisposto in unica soluzione mediante bonifico ordinario su conto corrente bancario e/o postale intestato alla stessa. E) Le spese straordinarie saranno sostenute al 50% tra le parti, dietro semplice presentazione di documento fiscale comprovante la relativa spesa che ne attesterà l'utilizzo specifico. La preventiva concertazione non dovrà ritenersi necessaria per le spese mediche ritenute necessarie e quelle relative alla frequentazione scolastica (tasse di iscrizione, libri, mensa, ripetizioni eventuali). Per quanto attiene l'iscrizione presso scuole sportive o presso luoghi ricreativi (c.d. colonie) sarà necessario presentare il documento di avvenuta iscrizione. A titolo meramente esemplificativo devono ritenersi straordinarie e, quindi, non ricomprese nell'assegno di mantenimento mensile le seguenti spese da documentare: - Mediche: chirurgiche, odontoiatriche, oculistiche, ortopediche, farmaceutiche, terapeutiche, psicoterapeutiche, fisioterapiche, visite specialistiche, esami diagnostici ed analisi cliniche e i ticket del SSN. - Scolastiche: rette scolastiche, tasse iscrizione, libri, mezzi di trasporto per raggiungere gli istituti, mensa, gite scolastiche, ripetizioni, alloggi in sede universitarie, corsi di lingue. Le spese riguardanti tasse scolastiche imposte da istituti privati e università private;
corsi di specializzazione;
gite scolastiche con pernottamento;
corsi di recupero lezioni private;
materiale di corredo scolastico inizio anno devono essere preventivamente accordate tra le parti - Sportive e ricreative: costi iscrizioni e frequentazioni corsi (sportivi, artistici, formativi) oltre acquisto attrezzature varie, centri estivi, viaggi vacanza senza genitori, ricariche telefoniche, acquisti e manutenzione mezzi di trasporti privati per quando sarà adolescente. Tali costi da documentare preventivamente devono essere Per_5
preventivamente concordati tra le parti F) le parti si danno reciprocamente atto della propria indipendenza economica e il sig. rimarrà obbligato a corrispondere i Parte_3
suddetti contributi nell'interesse delle figlie fintanto che le stesse continueranno a vivere con la madre e non saranno economicamente indipendente. G) I genitori dovranno impegnarsi reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo delle figlie con ciascuno di essi, si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro, in particolare alla presenza delle figlie I) Durante la visita presso l'abitazione paterna la sig.ra avrà diritto di Parte_1
effettuare una videochiamata con la bambina (tramite whatsapp del sig. o Parte_3 in alternativa di uno dei due nonni paterni) e questo una volta al giorno (per ogni giorno che le bimbe stanno dal padre) e per un massimo di cinque minuti a volta. Si precisa che le piccole figlie non potranno mai rimanere sola con terze persone che non siano i due genitori”.
La causa va rimessa sul ruolo, come da separata ordinanza, con riferimento all'ulteriore domanda di divorzio.
La liquidazione delle spese deve essere differita alla pronuncia definitiva.
P.Q.M.
in accoglimento del ricorso, il Tribunale di Latina, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando
DICHIARA la separazione tra le parti coniugate in TORRE DEL GRECO (NA) il
04/12/2013, (matrimonio trascritto nel Registro dello Stato Civile degli atti di matrimonio di detto Comune, atto n.100, Parte I, dell'anno 2013),
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti;
ORDINA l'annotazione come per legge;
RIMETTE la causa sul ruolo come da separata ordinanza;
SPESE al definitivo.
Latina, 11/12/2025
Il Presidente relatore
Dott.ssa Concetta Serino
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Concetta Serino Presidente relatore dott. Roberto Bianco Giudice dott.ssa Giuseppina Vendemiale Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA tra
, (C.f. ), Parte_1 C.F._1
e
, (C.f. ), Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. GIGLIO NICOLO', giusta delega in atti,
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
MOTIVAZIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso congiunto ex art. 473-bis. 49 c.p.c. depositato in data 31/07/2025, le parti hanno chiesto di separarsi alle condizioni di cui all'atto introduttivo proponendo anche contestuale domanda di divorzio.
Il Presidente, preso atto della loro volontà di non riconciliarsi, ha rimesso la causa in decisione sulla domanda di separazione. Tanto premesso, a parere del Collegio, l'esame degli atti e lo stesso atteggiamento processuale assunto dai coniugi evidenziano il venire meno, nell'ambito del rapporto coniugale, della comunione materiale e spirituale che costituisce il fondamento del matrimonio.
La domanda di separazione personale deve pertanto essere accolta, attesa l'indubbia sussistenza delle condizioni legittimanti la pronuncia, previste dall'art. 151 c.c.
Ritenuto che gli accordi intervenuti tra le parti, in ordine alle condizioni accessorie alla separazione, risultano conformi agli interessi delle stesse e della prole, se ne dispone l'omologazione nei seguenti termini:
“A) affido delle figlie (05/12/2014), (29/08/2012), Persona_1 Per_2 Per_3
(24/11/2020) ad entrambi i genitori secondo le disposizioni sull'affidamento condiviso, con collocamento prevalente presso l'abitazione della madre Per l'effetto Parte_1 di quanto sopra, le decisioni più importanti nell'interesse delle figlie, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni della stessa. Sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative alle figlie. Entrambi i genitori avranno diritto ad esercitare la potestà separata sulle figlie per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispetti periodi di convivenza. La sig.ra ha facoltà – ove se ne presenti la necessità – di trasferire Parte_1 altrove la propria residenza, purché ciò non limiti il diritto di visita del padre. Tale condizione è ritenuta essenziale ai fini della composizione consensuale della questione. In caso di trasferimento della residenza la sig.ra sarà tenuta a darne notizia al sig. Parte_1
con congruo preavviso. B) Consapevoli della distanza intercorrente tra le Parte_3
due abitazioni, si ritiene che i fine settimana alterni siano comunque di facile riuscita.
Dunque, il sig. potrà e dovrà avere con sé le bimbe dalle ore 16:00 del Parte_3
venerdì (momento di uscita dalla scuola) alle ore 19:00 della domenica, per due fine settimana al mese. Inoltre, compatibilmente con i propri impegni di lavoro, avrà la facoltà di tenerla con sé un pomeriggio alla settimana, dalle ore 14:30 alle ore 19:00 facendo salvo sempre un diverso accordo tra le parti. C) Con riguardo alle festività e alle ferie, saranno regolate nel modo che segue: - in relazione ai periodi delle festività religiose quali ad esempio l'Eid saranno previste e trascorse con ogni genitore ad anni alterni, a decorrere dal Per_4
2025; - per le vacanze estive – a partire dall'estate 2025 – il padre terrà con sé le figlie minore per 7 gg. consecutivi nel mese di luglio o di agosto, da concordarsi con congruo anticipo e comunque non oltre la metà di giugno;
D) Il sig. corrisponderà Parte_3
entro il giorno 15 del mese la somma di € 300,00 a titolo di concorso spese per il mantenimento ordinario della figlia da rivalutarsi di anno in anno, secondo le variazioni degli indici ISTAT. Il predetto importo dovrà essere corrisposto in unica soluzione mediante bonifico ordinario su conto corrente bancario e/o postale intestato alla stessa. E) Le spese straordinarie saranno sostenute al 50% tra le parti, dietro semplice presentazione di documento fiscale comprovante la relativa spesa che ne attesterà l'utilizzo specifico. La preventiva concertazione non dovrà ritenersi necessaria per le spese mediche ritenute necessarie e quelle relative alla frequentazione scolastica (tasse di iscrizione, libri, mensa, ripetizioni eventuali). Per quanto attiene l'iscrizione presso scuole sportive o presso luoghi ricreativi (c.d. colonie) sarà necessario presentare il documento di avvenuta iscrizione. A titolo meramente esemplificativo devono ritenersi straordinarie e, quindi, non ricomprese nell'assegno di mantenimento mensile le seguenti spese da documentare: - Mediche: chirurgiche, odontoiatriche, oculistiche, ortopediche, farmaceutiche, terapeutiche, psicoterapeutiche, fisioterapiche, visite specialistiche, esami diagnostici ed analisi cliniche e i ticket del SSN. - Scolastiche: rette scolastiche, tasse iscrizione, libri, mezzi di trasporto per raggiungere gli istituti, mensa, gite scolastiche, ripetizioni, alloggi in sede universitarie, corsi di lingue. Le spese riguardanti tasse scolastiche imposte da istituti privati e università private;
corsi di specializzazione;
gite scolastiche con pernottamento;
corsi di recupero lezioni private;
materiale di corredo scolastico inizio anno devono essere preventivamente accordate tra le parti - Sportive e ricreative: costi iscrizioni e frequentazioni corsi (sportivi, artistici, formativi) oltre acquisto attrezzature varie, centri estivi, viaggi vacanza senza genitori, ricariche telefoniche, acquisti e manutenzione mezzi di trasporti privati per quando sarà adolescente. Tali costi da documentare preventivamente devono essere Per_5
preventivamente concordati tra le parti F) le parti si danno reciprocamente atto della propria indipendenza economica e il sig. rimarrà obbligato a corrispondere i Parte_3
suddetti contributi nell'interesse delle figlie fintanto che le stesse continueranno a vivere con la madre e non saranno economicamente indipendente. G) I genitori dovranno impegnarsi reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo delle figlie con ciascuno di essi, si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro, in particolare alla presenza delle figlie I) Durante la visita presso l'abitazione paterna la sig.ra avrà diritto di Parte_1
effettuare una videochiamata con la bambina (tramite whatsapp del sig. o Parte_3 in alternativa di uno dei due nonni paterni) e questo una volta al giorno (per ogni giorno che le bimbe stanno dal padre) e per un massimo di cinque minuti a volta. Si precisa che le piccole figlie non potranno mai rimanere sola con terze persone che non siano i due genitori”.
La causa va rimessa sul ruolo, come da separata ordinanza, con riferimento all'ulteriore domanda di divorzio.
La liquidazione delle spese deve essere differita alla pronuncia definitiva.
P.Q.M.
in accoglimento del ricorso, il Tribunale di Latina, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando
DICHIARA la separazione tra le parti coniugate in TORRE DEL GRECO (NA) il
04/12/2013, (matrimonio trascritto nel Registro dello Stato Civile degli atti di matrimonio di detto Comune, atto n.100, Parte I, dell'anno 2013),
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti;
ORDINA l'annotazione come per legge;
RIMETTE la causa sul ruolo come da separata ordinanza;
SPESE al definitivo.
Latina, 11/12/2025
Il Presidente relatore
Dott.ssa Concetta Serino