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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 26/03/2025, n. 434 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 434 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 2639 /2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale di Cagliari in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Valentina
Frongia, pronuncia ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 2639 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2017, promossa da:
P.I. ), in persona del legale rappresentante pro-tempore, Parte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliata in Cagliari alla via San Lucifero n. 65, presso lo studio dell'avv. Massimo
Murru, che la rappresenta e difende giusta procura speciale in atti, attrice contro
(C.F. , in persona del Sindaco pro-tempore, Controparte_1 P.IVA_2
elettivamente domiciliato in Cagliari, nella via del Platano n° 2, presso lo studio dell'avv. Nicola
Ibba, che lo rappresenta e difende giusta procura speciale in atti, convenuto
e contro
(C.F. ), e (C.F. Controparte_2 C.F._1 Controparte_3
), entrambi elettivamente domiciliati in Cagliari alla via Carboni Boi n. 8 C.F._2 presso lo studio dell'avv. Carlo Castelli, che li rappresenta e difende in forza di procura speciale in atti, terzi chiamati
e contro
(P.I. , in persona del legale rappresentante pro- Controparte_4 P.IVA_3 tempore, elettivamente domiciliata in Cagliari alla via Scano n. 55 presso lo studio dell'avv. Maria
Paola Manca, che la rappresenta e difende in virtù di procura speciale in atti, terza chiamata
e contro
1 (P.I. ), in persona del procuratore pro- Controparte_5 P.IVA_4 tempore, elettivamente domiciliata in Cagliari alla via De Magistris n. 8 presso lo studio dell'avv.
Paolo Sestu, che la rappresenta e difende giusta procura speciale in atti, terza chiamata
***
Il giudice pronuncia sentenza sulle seguenti conclusioni delle parti:
Nell'interesse dell'attrice:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattese, con riferimento all'esecuzione del contratto di appalto stipulato in data 11.07.2012 con il
[...]
in accoglimento delle domande formulate […] così provvedere: Controparte_1
- accertare per i motivi tutti sopra esposti, la fondatezza delle richieste esposte nelle riserve iscritte dall'impresa attrice nei documenti d'appalto;
- accertare per i motivi tutti sopra esposti, l'illegittimità della penale applicata;
- per l'effetto, condannare il in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro-tempore, al risarcimento dei danni patiti dall'impresa in Parte_1 ragione dei suesposti illegittimi comportamenti dell'Amministrazione convenuta, nella complessiva somma di € 442.247,76, ovvero nella misura definitiva che sarà ritenuta di giustizia in corso di causa;
oltre ancora, agli interessi leali e moratori, agli ulteriori interessi, anche anatocistici, sulle somme dovute e non corrisposte, nonché il risarcimento dei danni causati dalla svalutazione monetaria, secondo gli indici e della mancata CP_6
disponibilità finanziaria, su tutte le somme che saranno riconosciute dovute;
- in ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio”.
Nell'interesse del convenuto:
“che l'Ill.mo Tribunale di Cagliari voglia: in via preliminare:
1) Condannare in via esclusiva l'ingegner e l'ingegner , CP_3 CP_2
nei limiti delle rispettive responsabilità, a risarcire ogni e qualsivoglia danno che dovesse risultare essere stato effettivamente causato all'attore per i fatti dallo stesso esposti in citazione;
In subordine, per il caso di condanna dell'amministrazione comunale a rispondere in solido con i terzi chiamati dei danni lamentati dall'attore,
2) Condannare l'ingegner e l'ingegner a tenere CP_3 CP_2
l'amministrazione comunale totalmente indenne/manlevare da ogni riflesso e conseguenza negativa che la stessa avesse a subire in conseguenza delle loro inadempienze e dei danni che in ragione di queste si fossero effettivamente prodotti a carico dell'attore.
2 Nel merito:
Rigettare tutte le pretese attoree, con vittoria piena di spese ed onorari, oltre ad accessori di legge.”.
Nell'interesse del terzo chiamato ing. : CP_3
“perché l'Ill.mo Tribunale adito, ogni diversa istanza rigettata, voglia:
I) In via preliminare: dichiarare l'inammissibilità e/o la decadenza delle domande e/o riserve azionate dell'attrice Parte_1
II) Nel merito: 1) rigettare tutte le pretese dell'attrice nei confronti del
[...]
2) rigettare le domande formulate dal convenuto nei Controparte_1 CP_1
confronti del chiamato in causa ing. 3) in via meramente subordinata, CP_3
nella denegata ipotesi si ravvisasse una responsabilità dello stesso ing. , CP_3
condannare la a tenere Parte_2 indenne l'ing. dalle conseguenze della sentenza di condanna stessa, con CP_3 condanna diretta, in favore dell'attrice, della compagnia assicurativa stessa;
III) In ogni caso: con vittoria di spese ed onorari del giudizio.”
Nell'interesse del terzo chiamato ing. CP_2
“perché l'Ill.mo Tribunale adito, ogni diversa istanza rigettata, voglia:
I) In via preliminare: dichiarare l'inammissibilità e/o la decadenza delle domande e/o riserve azionate dell'attrice Parte_1
II) Nel merito: 1) rigettare tutte le pretese dell'attrice nei confronti del
[...]
2) rigettare le domande formulate dal convenuto nei Controparte_1 CP_1
C confronti del chiamato in causa ing. 3) in via meramente subordinata, nella denegata
C ipotesi si ravvisasse una responsabilità dello stesso ing. , condannare la
[...]
a tenere indenne l'ing. dalle conseguenze della Controparte_8 CP_2 sentenza di condanna stessa, con condanna diretta, in favore dell'attrice, della compagnia assicurativa stessa;
III) In ogni caso: con vittoria di spese ed onorari del giudizio”.
Nell'interesse della terza chiamata Controparte_5
“perché il Tribunale civile di Cagliari voglia rigettare ogni domanda formulata dalla
[...] nei confronti del e ogni domanda formulata dal Parte_1 Controparte_1 [...] nei confronti dell'Ing. con vittoria di spese e competenze, in Controparte_1 CP_3
via subordinata, e solo nella denegata ipotesi di condanna anche parziale e/o solidale, con gli altri convenuti e chiamati, dichiarare tenuta l' nei limiti del massimale Controparte_5
previsto in contratto e per le garanzie concordate in polizza e salve le franchigie stabilite a carico dello assicurato, al pagamento della somma che risulterà dovuta con vincolo solidale con il
e dell'Ing. . Controparte_1 CP_2
3 Con compensazione, almeno parziale, di spese e competenze”.
Nell'interesse della terza chiamata Controparte_4
“Voglia il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione e conclusione disattesa:
IN VIA PRELIMINARE
Dichiarare l'inoperatività della garanzia prestata dall' con il conseguente Controparte_4
difetto di legittimazione passiva della medesima Società per la mancata copertura assicurativa del danno dedotto in giudizio e, per l'effetto, dichiarare improponibile la domanda di garanzia formulata nei suoi confronti;
SEMPRE IN VIA PRELIMINARE
Dichiarare la decadenza dell'Ing. dal diritto di avvalersi della garanzia prestata CP_2 dall' Controparte_4
NEL MERITO
Rigettare ogni avversa domanda perché infondata e, per l'effetto, assolvere la Società convenuta da ogni avversa pretesa;
IN TUTTI I CASI
Con vittoria di spese e di onorari.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato, la ha convenuto in giudizio il Parte_1 esponendo quanto segue: Controparte_1
- con contratto di appalto “a corpo” stipulato in data 11.07.2012, il
[...] aveva affidato alla l'esecuzione dei lavori di “Realizzazione Controparte_1 Parte_1 di struttura polivalente a completamento del parco urbano comunale nella piazza Europa” per un importo contrattuale pari a € 970.000,00, di cui € 954.450,00 per lavori ed €
15.550,00 per oneri afferenti alla sicurezza;
- i lavori erano stati consegnati in data 23.08.2012 e, ai sensi dell'art. 5 del contratto di appalto, avrebbero dovuto essere completati entro il termine di 400 giorni naturali e consecutivi e, quindi, entro il 29.06.2013;
- in corso d'opera erano emerse gravi imprecisioni e carenze progettuali, che avevano reso necessario procedere alla redazione di una variante al progetto esecutivo per circostanze imputabili a fatto dell'Ente Comunale, di tal ché lo svolgimento dell'appalto era risultato fortemente alterato rispetto a quanto previsto dall'impresa in sede di offerta e nel cronoprogramma dei lavori;
- in particolare, il si era reso inadempiente rispetto Controparte_1 all'obbligazione di mandare in gara un progetto esecutivo completo, definito in ogni aspetto di dettaglio, immediatamente cantierabile ed eseguibile;
4 - l'impresa attrice, dapprima per le vie brevi e successivamente in forma epistolare, aveva segnalato tutte le anomalie e cause ostative all'esecuzione a regola d'arte del progetto appaltato e, fin dalla consegna dei lavori e, per iscritto, in occasione dell'emissione del 1°
SAL, aveva provveduto a segnalare le problematiche e le richieste di intervento alla direzione dei lavori e al RUP, a fronte delle quali, tuttavia, il Comune aveva espresso un netto rifiuto.
In particolare, la ha dedotto di aver segnalato che: Pt_1
- risultavano sottostimate le previsioni relative alle casseforme, ai ponteggi e all'acciaio per l'armatura del cemento armato, e alcuni magisteri necessari non erano stati considerati nel computo metrico;
- si era reso necessario procedere all'adeguamento dell'impianto di aspirazione dei fumi in ragione dell'intervento medio tempore di un aggiornamento normativo;
- non era stato possibile procedere al montaggio dell'apparecchiatura delle pompe di calore in quanto non rispondenti alla tavola di progetto, e nella tavola di progetto non era prevista la linea elettrica di alimentazione dal quadro elettrico generale alle unità esterne, né lo schema di connessione;
- vi erano delle carenze nelle tavole di progetto dell'impianto di pressurizzazione antincendio e dell'impianto idrico-fognario;
- mancavano le indicazioni per tutte le lavorazioni esterne, sia con riferimento alla tipologia dei materiali, che alle misure planimetriche.
L'attrice ha soggiunto che l'andamento dell'appalto era stato ulteriormente funestato dalle plurime ingiustificate sospensioni dei lavori, tali da stravolgere i calcoli relativi alla redditività dei lavori elaborati dall'impresa in sede di presentazione dell'offerta.
Sul punto, la ha precisato che: Pt_1
- pochi mesi dopo la consegna dei lavori, il Direttore dei Lavori aveva disposto la sospensione dei lavori in ragione dei limiti imposti dal rispetto del “Patto di stabilità” in data
13.03.2013;
- ordinata la ripresa dei lavori in data 03.04.2013, era stata disposta una nuova sospensione in data 02.12.2013, motivata con il riferimento alle avverse condizioni climatiche e con la necessità di esperire “l'indagine sul nuovo dimensionamento dell'impianto di estrazione fumi in base alla nuova normativa”, perdurata per 308 giorni, sino al 06.10.2014;
- pur a fronte delle reiterate richieste della , l'Amministrazione comunale si era Pt_1
costantemente rifiutata di procedere al pagamento in acconto degli importi dei lavori maturati fino alla sospensione;
- in pendenza della sospensione dei lavori, la stazione appaltante aveva provveduto a
5 porre rimedio alle numerose carenze progettuali, approvando una perizia di variante suppletiva, cui era conseguita la firma, in data 29.05.2014, dell'atto di sottomissione con cui erano stati affidati all'impresa maggiori lavori per € 105.291,81, oltre € 8.450,00 per oneri di sicurezza;
- in data 28.03.2014 l'impresa aveva firmato con riserva il verbale, accettando i nuovi prezzi, ad eccezione di quelli NP03 e NP08, presentando, al fine di motivare tale rifiuto, i listini da cui risultava l'incongruità dei prezzi proposti dalla Direzione dei Lavori;
- con verbale del 06.10.2014, il Direttore dei Lavori aveva evidenziato il venir meno delle cause di sospensione e ordinato all'impresa la ripresa dei lavori;
- la aveva firmato con riserva il verbale di ripresa dei lavori, rinnovando Pt_1 nuovamente le proprie censure in ordine all'illegittima sospensione degli stessi;
- in data 16.01.2015, a causa dei rallentamenti imposti dalla condotta della Stazione appaltante, l'attrice aveva inoltrato una richiesta di proroga, in quanto i tempi per la fornitura dell'impianto di ventilazione ed estrazione fumi (ordinato il giorno successivo alla ripresa dei lavori) non consentivano il rispetto dei termini assegnati per l'esecuzione dei lavori;
- con nota prot. 444 del 29.01.2015 il R.U.P. aveva rigettato tale richiesta, con la motivazione che l'impresa aveva in mano un preventivo per i macchinari fin dal 10.06.2014
e avrebbe dovuto ordinarli fin da allora, pur in vigenza della sospensione dei lavori, imposta dalla stessa stazione appaltante;
- con successiva nota prot. n. 678 del 09.02.2015, il R.U.P. aveva comunicato l'integrale rigetto delle riserve esposte dalla TE, sostenendo la piena legittimità della sospensione e, in ogni caso, l'inammissibilità delle stesse, in ragione della mancata firma con riserva da parte dell'Impresa del Verbale di sospensione.
La società attrice ha soggiunto che:
- in occasione dell'emissione del 6°, 7°, 8° e 9° SAL e dello Stato finale dei lavori, ella aveva iscritto ulteriori riserve, per un totale di € 428.434,16, tutte rigettate dall'Amministrazione, salva l'ammissione della somma di € 619,20;
- in data 17.02.2015, l'appaltatrice aveva comunicato l'ultimazione dei lavori oggetto del contratto d'appalto, ad eccezione di alcune residuali lavorazioni relative agli impianti che, in ragione della tardiva consegna delle relative Tavole esecutive (avvenuta solo il 16.02.2015,
a ridosso del termine ultimo per la conclusione dei lavori), non erano state terminate;
- il 18.02.2015 il Direttore dei Lavori aveva verificato lo stato delle opere, in assenza di qualsiasi contraddittorio;
- l'appaltatrice aveva firmato con riserva il relativo verbale, esplicitando le riserve nella propria nota del 27.02.2015, ove aveva replicato ai rilievi del Direttore dei Lavori,
6 evidenziando che al 17.02.2015 erano state completate tutte le opere eseguibili e che, quindi, non poteva esserle addebitato il ritardo derivante da inadempimenti della stazione appaltante;
- infine, il 20.03.2015 era stato emesso il certificato di ultimazione dei lavori;
- nel 2016 si era proceduto al collaudo degli impianti e dell'opera;
- il certificato di collaudo tecnico-funzionale dell'impianto di climatizzazione aveva evidenziato la non collaudabilità di detti impianti per chiari errori progettuali, unitamente a problematiche relative alla scala per la sala regia, all'uscita di sicurezza per i camerini e ai gradini.
La ha poi evidenziato di aver presentato un'istanza di disapplicazione della penale di € Parte_1
13.813,60, rilevando di aver avuto contezza della sua applicazione solo con il Certificato di
Collaudo.
L'attrice ha quindi dedotto che:
- il Committente aveva tenuto una condotta gravemente negligente sia nella fase precedente all'affidamento dei lavori, in ragione della carente progettazione esecutiva, sia nella gestione del contratto di appalto, avuto riguardo all'intempestività con cui la stazione appaltante aveva assunto i provvedimenti necessari a rimuovere gli ostacoli di volta in volta presentatisi in ragione delle predette carenze progettuali;
- l'anomalo andamento dell'appalto rispetto alle previsioni contrattuali aveva determinato l'insorgenza di un grave pregiudizio in capo all'impresa.
Ancora, l'impresa appaltatrice ha riassunto le riserve iscritte nei documenti contabili, e in particolare al:
- Verbale di ripresa lavori n. 2 e SAL n. 5 del 05.12.2014, per un totale di € 266.903,30
(di cui € 126.423,51 per maggiori oneri contrattuali derivanti dall'illegittima sospensione dei lavori, € 128.613,29 per adeguamenti necessari a rendere remunerative secondo l'attuale valore di mercato alcune lavorazioni eseguite, € 11.865,50 per riconoscimento di lavorazioni non contabilizzate);
- SAL n. 6 del 02.02.2015, per un totale di € 16.676,24 (di cui € 421,17 quale corrispettivo per esecuzione di n. 3 punti idrici in aggiunta, ed € 17.255,07 per la nuova voce in sostituzione di EP M13);
- SAL n. 7 del 03.03.2015, che, nel confermare le riserve già precedentemente iscritte, non ha comportato la contestazione di ulteriori oneri;
- SAL n. 8 del 27.03.2015, per un totale di € 133.973,00 (di cui € 124.107,19 per l'esecuzione di lavorazioni non contemplate negli elaborati di progetto, ed € 9.865,81 per oneri per maggiore durata dei lavori);
- Stato finale dei lavori del 10.07.2015, per € 9.882,62, in ragione della mancanza di n. 2 7 voci nello stato finale.
La ha infine precisato di aver domandato la disapplicazione della penale di € 13.813,60 Pt_1
comminata per il ritardo nella conclusione dei lavori rispetto al termine pattuito (in quanto i lavori stati conclusi solo in data 20.03.2016, e quindi con 31 giorni di ritardo rispetto al termine previsto del 17.02.2015), evidenziando che la ritardata esecuzione delle residue lavorazioni al 17.02.2015 era dipesa unicamente dai ritardi e inadempimenti della stazione appaltante nel fornire numerosi atti tecnici e dispositivi necessari per l'esecuzione dei lavori.
In conclusione, l'attrice ha chiesto l'accertamento della fondatezza delle richieste esposte nelle riserve da essa iscritte nei documenti d'appalto, l'accertamento dell'illegittimità della penale applicata e la condanna del al risarcimento dei danni patiti, Controparte_1 quantificati in € 442.247,76.
***
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 22 giugno 2017, si è costituito in giudizio il contestando le deduzioni di controparte. Controparte_1
In particolare, il convenuto ha dedotto che:
- non corrispondeva al vero che l'attrice avesse provveduto, fin dal primo SAL, a segnalare verbalmente o in forma epistolare problematiche e richieste di intervento finalizzate a rimuovere vizi progettuali, bensì le prime rimostranze mosse dall'impresa coincidevano con le riserve apposte sul certificato di ripresa dei lavori n. 2 e dal 5° SAL in poi;
- le quantità di alcune lavorazioni indicate nel computo metrico estimativo non erano state sottostimate, bensì indicate in modo forfetario, coerentemente con la natura “a corpo” dell'appalto in questione;
- l'impianto di aspirazione dei fumi era stato modificato con perizia suppletiva di variante a causa di una sopravvenienza normativa in materia antincendio che ne aveva reso necessaria la modifica;
- in relazione all'impianto di condizionamento, i problemi insorti durante l'esecuzione dei lavori erano stati superati in parte con la predisposizione, da parte del Direttore dei Lavori, di elaborati di dettaglio, e in parte con previsioni ulteriori in fase di perizia;
- le caratteristiche e le dimensioni dell'impianto di pressurizzazione antincendio erano rinvenibili dal progetto nel suo complesso;
- sia l'impianto idrico-fognario che le lavorazioni esterne erano stati realizzati dall'impresa secondo le previsioni progettuali, già dalla prima fase dell'esecuzione dei lavori.
Il convenuto ha poi precisato che:
- il progetto esecutivo era stato redatto da un libero professionista competente ed era stato
8 sottoposto a verifica da parte di altro libero professionista, anch'esso in possesso dei prescritti requisiti;
- il progetto era stato quindi validato dal R.U.P. e poi approvato dal Servizio Edilizia
Pubblica;
- in data 17.03.2003 era stato conferito all'ing. l'incarico per la CP_3
progettazione esecutiva, direzione dei lavori, contabilizzazione, redazione del certificato di regolare esecuzione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione dei lavori, successivamente esteso, con convenzione del 30.12.2010, all'adeguamento progettuale in funzione dei maggiori costi dovuti alla lievitazione dei prezzi nel frattempo intercorsa;
- con convenzione in data 03.06.2011 era stato conferito all'ing. di CP_2
Cagliari l'incarico per la verifica del progetto esecutivo dei lavori ex artt. 52, 53, 54, 55, 56 del d.p.r. del 05.10.2010;
- in seguito, erano stati acquisiti i pareri favorevoli sul progetto esecutivo dall'Azienda
ASL n. 6 di Sanluri, dal Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Cagliari, dalla
Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo;
- il progetto esecutivo era stato quindi presentato al Comune dal Professionista in data
22.03.2011 e verificato in contraddittorio col Progettista, dall'ing. , in data CP_2
07.06.2011;
- in pari data era stato validato dal R.U.P. in contraddittorio col Progettista e col
Verificatore, ed era stato approvato con determinazione del Responsabile del Servizio
Edilizia Pubblica n. 049 in data 30.06.2011;
- in data 07.06.2011 il Responsabile del Procedimento aveva acquisito dal Direttore dei
Lavori l'attestazione in merito all'accessibilità delle aree e degli immobili interessati dai lavori, all'assenza di impedimenti sopravvenuti rispetto agli accertamenti effettuati prima dell'approvazione del progetto, e alla conseguente realizzabilità del progetto anche in relazione al terreno, al tracciamento, al sottosuolo e a quanto occorrente per l'esecuzione dei lavori;
- in sede di gara d'appalto la non aveva manifestato alcun problema in merito alla Pt_1
completezza e all'esaustività del progetto e aveva anzi allegato all'offerta una dichiarazione ove attestava di aver preso esatta cognizione della natura dell'appalto e di tutte le circostanze generali, particolari e locali, che potevano influire sull'esecuzione delle prestazioni, e di aver effettuato uno studio approfondito del progetto, ritenendolo adeguato,
e di accettarlo incondizionatamente;
- prima della stipula del contratto era stato redatto, tra il R.U.P. e l'impresa appaltatrice, il verbale di cui all'art. 71 del D.P.R. 21.12.1999 n. 554, in cui l'impresa aveva dato atto 9 dell'inesistenza di condizioni che potessero impedire la realizzabilità del progetto;
- in data 23.08.2012 l'ing. aveva consegnato i lavori all'impresa appaltatrice, la CP_3
quale aveva firmato il verbale senza riserve;
- dalla consegna dei lavori fino al 4° SAL (compreso), la non aveva mai avanzato Pt_1
riserve, né manifestato alcun disagio in relazione all'esecuzione dell'opera conseguente ad eventuali imprecisioni progettuali, né aveva esposto alcuna riserva in merito alle motivazioni che avevano indotto alla sospensione;
- solo in occasione della seconda sospensione dei lavori, dovuta a particolari avversità atmosferiche e alla necessità di redigere la perizia suppletiva e di variante, l'impresa aveva effettuato alcuni rilievi sulla qualità progettuale, adducendone la carenza espositiva e previsionale;
- alla ripresa dei lavori, l'impresa aveva apposto riserve sul verbale di ripresa dei lavori n.
2 e nel registro di contabilità, puntualmente indicate alle pp. 9, 10, 11 e 12 e 13 della comparsa di costituzione.
Il convenuto ha dunque dedotto che le difficoltà esecutive lamentate dall'appaltatrice erano dipese per un verso da circostanze impreviste e imprevedibili, e per altro verso da situazioni ben note all'appaltatrice stessa, e che nessuna delle difficoltà esecutive lamentate da controparte si era presentata in termini e portata tali da giustificare il ritardo accumulato lungo il corso dei lavori.
Il ha quindi contestato le singole inadempienze eccepite dalla Controparte_1
, rilevando, con particolare riguardo alla prolungata sospensione dei lavori, che: Pt_1
- la prima sospensione dei lavori era stata dettata dal fatto che, essendo entrato in vigore anche per i piccoli comuni il vincolo del patto di stabilità, era possibile procedere al pagamento delle rate di acconto solo a fronte dell'incasso delle relative rate del contributo regionale, che all'epoca era stato erogato dalla Regione al in diverse tranche: 10% CP_1 all'atto della delega, 15% all'atto dell'affidamento dei lavori, due tranche da 30% al raggiungimento del 90% della spendita delle precedenti erogazioni, e il 15% al raggiungimento del 90% della spendita delle precedenti erogazioni;
- la seconda sospensione era stata inizialmente dovuta a particolari avversità atmosferiche e alla necessità di redigere la perizia suppletiva e di variante (resasi necessaria per l'adeguamento del progetto a una sopravvenuta modifica normativa in materia di impianti antincendi) e si era protratta per problemi relativi al patto di stabilità.
Il ha poi eccepito l'irritualità e l'intempestività delle riserve apposte dalla controparte alle CP_1
scritturazioni contabili, per le seguenti ragioni:
- tardività delle riserve, in quanto, ai sensi dell'art. 191 co. 2 D.P.R. 207/2010, queste devono essere iscritte, a pena di decadenza, sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio 10 dell'esecutore, mentre il verbale di sospensione dei lavori n. 2 del 02.12.2013 era stato firmato dall'impresa esecutrice senza alcuna riserva;
- le motivazioni che avevano indotto la D.L. a sospendere i lavori il 02.12.2013 sono disciplinate all'art. 132 co. 1 lett. a) e b) e comma 3 del Codice dei Contratti, e dal relativo
Regolamento di Attuazione all'art. 158 comma 1 art. 159 commi 1 e 2 e dall'art. 161 commi
3 e 12, di tal ché la seconda sospensione era legittima;
- la richiesta di autorizzazione a promuovere la redazione della perizia suppletiva e di variante era stata effettuata secondo quanto disposto dall'art. 161 co. 3 del Regolamento di
Attuazione;
- il prolungamento della sospensione era stato conseguente alla necessità del rispetto del patto di stabilità interno dell'Ente derivante dalla mancata erogazione da parte della Regione
(Ente finanziatore dell'opera) delle ulteriori rate di contributo richieste dal CP_1
- la non aveva diffidato il R.U.P. a riprendere i lavori, come previsto dal comma Pt_1
3 dell'art. 159 del D.P.R. 207/2010 per i casi in cui l'esecutore ritenga cessate le cause che hanno determinato la sospensione dei lavori, né aveva chiesto lo scioglimento del contratto senza indennità, previsto dal comma 4 del medesimo articolo per i casi di sospensione superiore a un quarto della durata complessiva prevista della durata dei lavori o per il superamento dei sei mesi complessivi;
- l'impresa esecutrice aveva accettato tutti i nuovi prezzi delle lavorazioni dopo gli adeguamenti necessari per renderle remunerative, ad eccezione dei nuovi prezzi NP03 e
NP08, in quanto ritenuti non remunerativi;
- i nuovi prezzi erano stati formulati in sede di perizia suppletiva e di variante con applicazione dei prezzi unitari desumibili dal prezziario regionale vigente e sui quali era stato successivamente applicato il ribasso contrattuale;
- pur in mancanza di elaborati di dettaglio in relazione alla realizzazione dei servizi igienici, questi erano stati comunque già realizzati sulla base delle indicazioni fornite dalla
Direzione dei Lavori.
Il convenuto ha poi eccepito che le riserve tra il 6° e l'8° SAL erano state formulate oltre il limite previsto dall'art. 240-bis co. 1 d.lgs. 163/2006, e che:
- la riserva relativa alla lavorazione di cui al punto 3 era tardiva in quanto contabilizzata al 4° SAL senza che in tale sede fosse stato eccepito nulla, e inoltre non era stata iscritta sul primo atto dell'appalto successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che aveva determinato il pregiudizio dell'esecutore;
- la lavorazione di cui al punto 5 si differenziava da quella prevista in progetto solamente per la dicitura “fonoassorbente” in luogo di “fonoisolante” e la descrizione progettuale della lavorazione era relativa a una controparete fonoassorbente, quale quella realizzata
11 dall'appaltatore;
- nelle riserve esplicitate al 7° SAL non era stato quantificato o provato alcun maggior onere;
- con riguardo alle riserve esplicitate all'8° SAL, le lavorazioni eseguite dall'impresa facevano parte delle previsioni progettuali eseguite dall'impresa in assenza di specifico ordine di servizio da parte della Direzione Lavori, e se l'impresa avesse ritenuto che dette lavorazioni non facessero parte del progetto, avrebbe dovuto rifiutarne l'esecuzione e chiedere alla Direzione dei Lavori un formale ordine di servizio, cosa che non ha fatto;
- la riserva apposta sul conto finale, relativa agli oneri di smaltimento in discarica dei materiali di scavo del cantiere, era stata già rigettata in sede di collaudo, in quanto l'impresa appaltatrice non aveva dato esaustiva rendicontazione entro i termini di emissione dello stato finale dei lavori.
Il convenuto ha contestato i danni lamentati dall'impresa appaltatrice, deducendo che gli CP_1
stessi sarebbero ascrivibili alla carente gestione dei lavori da parte della stessa impresa e riferibili alla disorganizzazione del cantiere, al ritardo con cui erano stati ordinati i materiali da utilizzare nei lavori, al forte ritardo nella richiesta al R.U.P. di autorizzazione dei cottimi e al ritardo nella realizzazione dei vari impianti.
Infine, il ha chiesto l'autorizzazione alla chiamata in causa degli Controparte_1
ingegneri e , al fine di ottenere la condanna di questi ultimi al CP_3 CP_2
risarcimento dei danni causati all'attore per i fatti esposti in citazione o a tenere l'amministrazione comunale indenne dalle conseguenze negative delle loro inadempienze. Nel merito, il ha CP_1
chiesto il rigetto delle pretese attoree.
Con distinte comparse di costituzione e risposta depositate il 28 dicembre 2017 si sono costituiti in giudizio l'ing. e l'ing. , i quali hanno eccepito la decadenza delle CP_2 CP_3
doglianze attoree relative al progetto esecutivo, rilevando in proposito che:
- a seguito dell'esame degli elaborati progettuali, l'Impresa avrebbe dovuto indicare le voci e le quantità ritenute carenti con apposita integrazione, segnalata nella propria offerta;
esprimere il motivato dissenso al momento della sottoscrizione del contratto;
iscrivere le riserve in occasione del verbale di consegna dei lavori o al più tardi al primo SAL;
esprimere il motivato dissenso e/o iscrivere riserva al momento della sottoscrizione dell'atto di sottomissione e nel verbale del 07.05.2015 con cui le parti avevano concordato le modifiche da inserire in perizia;
- l'Impresa non aveva mai posto all'attenzione dell'Amministrazione l'esistenza di carenze progettuali, e aveva posto la prima riserva sulla sussistenza delle carenze progettuali al quinto SAL.
I terzi chiamati hanno poi eccepito l'infondatezza delle censure, sul rilievo che i lavori erano stati 12 realizzati puntualmente e al quarto SAL erano state eseguite oltre il 50% delle opere previste dal contratto.
Con riguardo alle sospensioni dei lavori, i terzi chiamati hanno rilevato che:
- la causa della prima sospensione era legata al rispetto del Patto di stabilità di cui agli artt. 30 e 31 della L. 183/2011;
- l'Impresa non aveva posto riserva né sul verbale di sospensione, né sul verbale di ripresa dei lavori, decadendo così dal diritto di censurare l'illegittimità della prima sospensione;
- la censura relativa alla seconda sospensione, oltre che generica, è inammissibile per decadenza, non essendo stata apposta riserva al relativo verbale di sospensione, bensì solo al verbale di ripresa dei lavori;
- la riserva apposta al verbale di ripresa dei lavori era stata apposta illegittimamente, dato che per poter agire in tal senso è necessario diffidare il R.U.P.;
- la censura al verbale di ripresa dei lavori è comunque infondata, in quanto le cause della sospensione erano da ascriversi alle condizioni climatiche avverse, che rientrano tra le circostanze speciali per cui il direttore dei lavori può ordinare la sospensione, e alla necessità di effettuare una perizia per via di modifiche normative in materia di aspirazione dei fumi e/o prevenzione incendi, causa rientrante tra quelle legittimanti la sospensione ex art. 159 commi 1 e 2 del D.P.R. 207/2010;
- il periodo di sospensione si era poi prolungato per la necessità di attendere lo sblocco dei finanziamenti regionali per effetto del piano di stabilità e delle successive modifiche e proroghe introdotte con le leggi 228/2012, 147/2014 e 147/2013, nonché per colpa degli atteggiamenti oppositivi e dilatori dell'Impresa nelle operazioni di determinazione dei nuovi prezzi delle varianti progettuali, conseguenti all'adeguamento della normativa;
- la censura è peraltro inammissibile, in quanto l'appaltatrice non aveva presentato domanda di scioglimento del contratto.
Quanto all'aggravio economico dedotto dalla per aver tenuto in cantiere uomini e mezzi Pt_1 pronti per un'eventuale ripresa, i terzi chiamati hanno dichiarato che nel periodo di sospensione il cantiere era sprovvisto di uomini e di mezzi, che non vi era neanche il servizio di guardiania e che alla ripresa dei lavori l'impresa era risultata impreparata.
Gli ingegneri e hanno poi eccepito la decadenza della pretesa attorea relativa CP_2 CP_3 all'errata determinazione dei prezzi delle varianti progettuali, evidenziando in proposito che:
- l'Impresa aveva firmato senza riserve e/o senza motivato dissenso il verbale del
07.05.2014 che definiva i prezzi applicati;
- l'Impresa aveva sottoscritto l'atto di sottomissione senza riserve e/o senza motivato dissenso;
13 - l'Amministrazione aveva determinato i prezzi delle varianti secondo le previsioni di legge.
Quanto alla determinazione dei prezzi delle lavorazioni suppletive, i terzi chiamati hanno eccepito la decadenza dalla pretesa dell'Impresa, sul rilievo che quest'ultima aveva arbitrariamente modificato il progetto, così perdendo il diritto all'indennizzo, e non si era opposta alla richiesta del
Direttore dei Lavori di eseguire lavorazioni non presenti nel progetto. In ogni caso, hanno soggiunto gli ingegneri, si trattava di lavorazioni previste indicate “a corpo” e non “a misura”.
Gli ingegneri e hanno altresì contestato la violazione dei doveri di leale CP_2 CP_3
collaborazione in fase esecutiva dell'appalto dedotta dall'attrice, dichiarando sul punto che le risposte date dal Direttore dei Lavori all'Impresa appaltatrice erano sempre state tempestive, puntuali e coerenti con le istanze dell'impresa.
Ancora, i terzi chiamati hanno eccepito l'inammissibilità delle riserve, sul rilievo che l'appaltatore non può avanzare riserve relativamente agli aspetti progettuali oggetto di verifica;
la decadenza per tardività dalle relative domande, in quanto non iscritte al momento della sottoscrizione del primo documento utile;
e la decadenza per mancata contestazione degli accertamenti effettuati in sede di collaudo, con conseguente accettazione delle quantità delle lavorazioni ivi accertate.
I terzi chiamati hanno peraltro contestato le singole riserve apposte dall'Impresa attrice, e in particolare:
1) Sulla prima riserva, posta in occasione del quinto SAL:
- l'inammissibilità della riserva circa l'illegittimità della sospensione, in quanto tardiva e irrituale, posto che la IT avrebbe dovuto apporre la riserva fin dal verbale di sospensione;
- la IT non aveva dimostrato un dispiegamento di forze tale da giustificare l'aggravio economico lamentato;
- l'impresa aveva adottato un atteggiamento improduttivo, dilatorio e oppositivo, soprattutto in merito al concordamento dei prezzi da applicare alle varianti;
- le lavorazioni reputate dall'attrice “sottostimate” erano indicate in modo forfetario;
- la perizia suppletiva in relazione all'impianto di aspirazione dei fumi era stata eseguita per rispettare le modifiche normative in materia antincendio;
- gli imprevisti sorti in relazione all'impianto di condizionamento erano stati risolti con la predisposizione di elaborati di dettaglio;
- le caratteristiche dell'impianto di pressurizzazione antincendio erano rinvenibili nel progetto;
- l'impianto idrico-fognario era stato parzialmente ultimato al quarto SAL, e in seguito vi erano state modifiche di adeguamento alla normativa, realizzate con prescrizioni del
Direttore dei Lavori;
- le lavorazioni esterne erano già state realizzate al quarto SAL;
14 - le lavorazioni successive al quarto SAL e precedenti alla seconda non sospensione non sono state provate;
- i prezzi applicati erano a norma di legge ed erano il risultato di un comportamento oppositivo e dilatorio dell'impresa, che invece di presentare le proprie osservazioni nelle dovute sedi, aveva temporeggiato per un mese.
B) Sulla seconda riserva, apposta in occasione del sesto SAL;
- le lavorazioni di cui l'appaltatrice lamentava l'errata determinazione dei prezzi erano già state eseguite al quarto SAL e pertanto già remunerate;
- nel progetto era prevista una parete fonoisolante con le medesime caratteristiche della controparte fonoassorbente realizzata, e in ogni caso una lavorazione suppletiva non garantisce indennizzo.
Sulla terza riserva, apposta in occasione del settimo SAL;
- i maggiori oneri di cui la chiedeva la corresponsione non erano stati determinati Pt_1 per voci e quantità, di tal ché la richiesta dell'Impresa sarebbe inammissibile per carenza dei presupposti;
- l'istanza di corresponsione è comunque infondata in quanto i maggiori oneri risultavano privi di fondamento normativo e/o fattuale;
- il Direttore dei Lavori aveva fornito ampia collaborazione all'Impresa, fornendole i dettagli richiesti con quattro note e con il verbale per il collaudo preliminare del 20.02.2014;
- il collaudo non poteva essere effettuato perché gli impianti in questione non erano stati ancora completati.
Sulla quarta riserva, apposta in occasione dell'ottavo SAL:
- all'attrice non spetta alcun compenso sulle lavorazioni suppletive che, poiché considerava carente il progetto, aveva deciso di eseguire;
- l'impresa aveva agito in seguito a ordini del Direttore dei Lavori, di tal ché ci sarebbe dovuto essere un ordine di servizio e l'apposizione di una riserva per poter far valere in seguito i propri diritti, entrambi assenti;
- i danni da tardiva conclusione dei lavori lamentati dall'impresa erano da ascrivere alla disorganizzazione e carente gestione dei lavori dell'impresa stessa, impreparata alla ripresa dei lavori e lenta nella loro ultimazione.
Sulla quinta riserva, apposta allo Stato Finale dei Lavori:
- il valore dei maggiori oneri pretesi dall'impresa nelle varie riserve supera il limite imposto dall'art. 240-bis d.lgs. 163/2006, che prevede che l'importo complessivo delle riserve non può essere superiore al venti per cento dell'importo contrattuale;
- non vi è la prova dell'avvenuto smaltimento dei rifiuti.
Con riguardo alla penale per ritardo nel completamento dell'opera, i terzi chiamati hanno replicato
15 ricostruendo il cronoprogramma dei lavori e affermando che dai sopralluoghi del Direttore dei
Lavori era risultato che il 17 febbraio, data nella quale l'impresa appaltatrice dichiara di aver ultimato i lavori, il cantiere era ancora attivo, e vi erano numerosi impianti da sistemare e numerose lavorazioni da effettuare.
L'ingegner ha eccepito che il verificatore e validatore del progetto non è responsabile per i CP_2
fatti inerenti alla fase esecutiva dei lavori non strettamente collegati alla bontà del progetto verificato e che non è quindi responsabile degli eventuali danni causati dalle sospensioni dei lavori e dal loro eccessivo protrarsi.
I terzi chiamati hanno infine concluso chiedendo di essere autorizzati a chiamare in causa le rispettive compagnie di assicurazione, per l'ing. e Controparte_4 CP_2 [...] per l'ing. e, nel merito, chiedendo il rigetto delle pretese dell'attrice o, in via CP_5 CP_3
subordinata, la condanna delle rispettive compagnie a tenerli indenni dalle conseguenze della sentenza di condanna.
Con comparsa di costituzione depositata il 08.05.2018 si è costituita in giudizio la
[...]
aderendo alle difese svolte dall'ing. e chiedendo il rigetto della domanda CP_5 CP_3 formulata dalla società attrice nei confronti del e delle domande Controparte_1
formulate dal nei confronti del terzo chiamato , e in via subordinata, di essere CP_1 CP_3
dichiarata tenuta al pagamento della somma che risulterà dovuta, con vincolo solidale con il e l'ing. , nei limiti del massimale previsto in Controparte_1 CP_2 contratto e per le garanzie concordate in polizza, salve le franchigie stabilite a carico dell'assicurato.
***
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 10.05.2018 si è costituita in giudizio l'
[...]
eccependo preliminarmente l'inoperatività della garanzia prestata dall' CP_4 [...] con la polizza invocata dall'ing. . CP_4 CP_2
Sul punto, la terza chiamata ha precisato che:
- per l'attività di Responsabile Unico nella Realizzazione di una struttura turistico- ricettiva-ricreativa commissionata dal Comune l'ing. aveva Controparte_1 CP_2
stipulato la polizza n. 2011/07/6056828 per la Responsabilità Civile Professionale dei
Progettisti Liberi Professionisti o delle Società di Ingegneria;
- la validità del contratto aveva decorrenza dal 01.06.2011 al 01.06.2013;
- il professionista aveva ricevuto la richiesta di risarcimento danni in data 27.07.2017, al di fuori del periodo di validità del contratto e quando era già cessata l'efficacia dell'assicurazione;
- l'efficacia dell'assicurazione cessa, comunque, alla data di emissione del certificato di collaudo, che deve essere rilasciato entro e non oltre dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori;
16 - i lavori appaltati alla erano stati ultimati in data 20.03.2015 e collaudati il Pt_1
02.03.2016.
La terza chiamata ha eccepito la decadenza dell'ing. dal diritto di avvalersi della garanzia CP_2
prestata, per avere il medesimo omesso di fare denuncia del sinistro entro il termine di tre giorni dalla data in cui ne era venuto a conoscenza (ovvero il 21.01.2014, allorché era stato invitato dal
R.U.P. a relazione in merito alle problematiche lamentate dalla ), e denunciandolo invece Pt_1 con lettera datata 28.07.2017, soltanto successivamente alla notifica dell'atto di citazione per chiamata in causa di terzo.
L' si è associata alle difese svolte dall'ing. in relazione agli addebiti Controparte_4 CP_2 di responsabilità contestati dall'attrice e alle domande proposte.
La compagnia assicurativa ha evidenziato che, secondo quanto previsto nella polizza per la responsabilità civile stipulata dall'Ing. , la somma assicurata è di € 134.500,00 (10% del CP_2
costo complessivo dei lavori progettati) e che la garanzia è prestata ed opera nei limiti del massimale indicato, con gli scoperti (percentuali e minimi) e le franchigie previste.
Infine, la ha concluso chiedendo in via preliminare la declaratoria di Controparte_4
inoperatività della garanzia e il proprio difetto di legittimazione passiva o la declaratoria di decadenza dell'ing. del diritto di avvalersi della garanzia stessa, e, nel merito, il rigetto CP_2
delle avverse domande.
***
All'udienza del 5 giugno 2018 il Giudice ha assegnato alle parti i termini ex art. 183 co. 6 c.p.c.
Con ordinanza del 27 giugno 2019 il Giudice ha disposto consulenza tecnica d'ufficio affinché il consulente tecnico, nominato nella persona dell'ing. previa descrizione del generale Persona_1 andamento dell'appalto, accertasse la sussistenza dei denunciati errori progettuali e la loro eventuale incidenza in ordine ai periodi di sospensione verificatisi.
Con ordinanza del 22 settembre 2021 il Giudice ha formulato alle parti la seguente proposta conciliativa: “-Esclusione della penale da parte del e riconoscimento Controparte_1
dei maggiori oneri per le voci indicate dal CTU da 11.6.21 a 11.6.33; - Rinuncia dell'attore alle somme maggiori richieste;
Rinuncia del alle domande avanzate nei confronti dei terzi CP_1 chiamati;
- Spese compensate fra tutte le parti”.
La società attrice ha proposto un'integrazione della proposta conciliativa del Giudice, evidenziando che avrebbero dovuto essere valorizzate anche ulteriori voci dell'elenco prezzi, in relazione alle quali il CTU, pur riconoscendo l'esecuzione in misura maggiore rispetto a quella prevista in contratto e computo metrico, non aveva quantificato l'importo maturato in eccedenza, giustificando l'operazione col principio di immodificabilità del prezzo “a corpo”.
La proposta conciliativa così integrata non è stata accettata dal convenuto né dagli ingegneri terzi chiamati.
17 Con ordinanza del 29.01.2024 il Giudice ha disposto l'integrazione della relazione peritale come segue: “- dica il CTU se il prezzo previsto nel verbale di concordamento nuovi prezzi del 28 marzo
2014 per le lavorazioni NP3 e NP8 sia congruo rispetto al preziario regionale, applicato il ribasso previsto contrattualmente;
- dica il CTU se la lavorazione relativa al punto n. 3 della riserva iscritta al 6° SAL (tre punti idrici nei servizi igienici) era già stata contabilizzata al 4° SAL e pagata;
- indichi il CTU la differenza di prezzo tra la controparete fonoassorbente realizzata dalla
e la controparete fonoisolante prevista in progetto, e dunque nel caso di valore Parte_1
superiore a quello indicato in progetto, dica quanto risulta dovuto alla in riferimento alla Pt_1 parete realizzata;
- con quant'altro di utile.”.
***
La causa è stata istruita con produzioni documentali e consulenza tecnica d'ufficio.
La domanda della società attrice è solo parzialmente fondata e deve essere pertanto accolta nei limiti di seguito esposti.
È pacifico in causa che in data 17 luglio 2012 il di e la CP_1 Controparte_1 Parte_1 avevano stipulato un contratto avente ad oggetto l'esecuzione dei “lavori di realizzazione
[...] struttura polivalente a completamento del Parco Urbano Comunale della Piazza Europa”, per l'importo di € 777.458,80, di cui € 761.908,80 per lavori ed € 15.550,00 per oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza, oltre l'IVA al 10% (doc. 1 di parte attrice).
È altrettanto pacifico che la aveva apposto numerose riserve ai documenti d'appalto Parte_1
(segnatamente al verbale di ripresa dei lavori n. 2, al 5°, 6°, 7°, 8° SAL e allo Stato finale dei lavori), rilevando l'anomalo andamento dell'appalto e il conseguente pregiudizio da essa subito, lamentando in particolare l'incompletezza e la carenza del progetto esecutivo allegato al contratto, nonché l'illegittimità della sospensione dei lavori imposta dal dal 02.12.2013 al CP_1
06.10.2014.
In ragione delle contestazioni della società attrice, è stato necessario disporre una consulenza tecnica d'ufficio avente ad oggetto il generale andamento dell'appalto, l'accertamento della sussistenza dei denunciati errori progettuali e la loro eventuale incidenza in ordine ai periodi di sospensione verificatisi.
Ai fini di una maggiore chiarezza espositiva, si ritiene di seguire l'ordine delle criticità dell'appalto indicate dall'impresa attrice nell'atto di citazione, e quindi a partire dai problemi sulla contabilità di cantiere e sulla previsione progettuale impiantistica contestati con la nota del 20 gennaio 2014.
Con riferimento ai primi, la ha elencato una serie di lavorazioni che risultavano Parte_1 sottostimate o ignorate nel computo metrico (casseforme, ponteggi, acciaio per l'armatura del cemento armato, sovraprezzo alla carpenteria in legname per altezze superiori ai 4 mt., maggiorazione nel prezzo del calcestruzzo per opere in elevazione).
Orbene, in primo luogo si osserva che è documentato in atti che in sede di partecipazione alla gara
18 d'appalto, la aveva dichiarato “di aver effettuato uno studio approfondito del progetto, Parte_1 di ritenerlo adeguato e realizzabile per il prezzo corrispondente all'offerta presentata e di accettarlo incondizionatamente”.
Deve essere poi evidenziato che l'art. 2 del contratto d'appalto dell'11.07.2012 stabiliva che “Il contratto è stipulato “a corpo” ai sensi dell'articolo 53 comma 3 lett. b) del Codice ed articoli 43, comma 6 e 119 comma 5 del D.P.R. n. 207 del 2010 (nel seguito anche denominato
“Regolamento”), per cui l'importo complessivo dei relativi lavori resta fisso ed invariabile, senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna successiva verificazione sulla misura o sul valore attribuito alla quantità e alla qualità di detti lavori”.
Dunque, rilevato che l'appalto per cui è causa è un appalto a corpo e non a misura, appare opportuno richiamare il disposto dell'art. 118 co. 2 del d.P.R. 207/2010, ratione temporis applicabile al contratto per cui è causa, che prevede che “Ai sensi dell'articolo 53, comma 4, del codice, per le prestazioni a corpo, il prezzo convenuto non può essere modificato sulla base della verifica della quantità o della qualità della prestazione, per cui il computo metrico estimativo, posto a base di gara ai soli fini di agevolare lo studio dell'intervento, non ha valore negoziale.
Prima della formulazione dell'offerta, il concorrente ha l'obbligo di controllarne le voci e le quantità attraverso l'esame degli elaborati progettuali e pertanto di formulare l'offerta medesima tenendo conto di voci e relative quantità che ritiene eccedenti o mancanti. L'offerta va inoltre accompagnata, a pena di inammissibilità, dalla dichiarazione di aver tenuto conto delle eventuali discordanze nelle indicazioni qualitative e quantitative delle voci rilevabili dal computo metrico estimativo nella formulazione dell'offerta, che, riferita all'esecuzione dei lavori secondo gli elaborati progettuali posti a base di gara, resta comunque fissa ed invariabile.”.
Il successivo comma 5° dell'art. 118 co. 5 statuisce che “nel caso di appalto di progettazione ed esecuzione nonché nel caso di appalti i cui corrispettivi sono stabiliti esclusivamente a corpo […] la lista delle quantità relative alla parte dei lavori a corpo posta a base di gara ha effetto ai soli fini dell'aggiudicazione; prima della formulazione dell'offerta, il concorrente ha l'obbligo di controllare le voci riportate nella lista attraverso l'esame degli elaborati progettuali, comprendenti anche il computo metrico estimativo, posti in visione ed acquisibili. In esito a tale verifica il concorrente è tenuto ad integrare o ridurre le quantità che valuta carenti o eccessive e ad inserire le voci e relative quantità che ritiene mancanti, rispetto a quanto previsto negli elaborati grafici e nel capitolato speciale nonché negli altri documenti che è previsto facciano parte integrante del contratto, alle quali applica i prezzi unitari che ritiene di offrire. L'offerta va inoltre accompagnata,
a pena di inammissibilità, da una dichiarazione di presa d'atto che l'indicazione delle voci e delle quantità non ha effetto sull'importo complessivo dell'offerta che, seppure determinato attraverso
l'applicazione dei prezzi unitari offerti alle quantità delle varie lavorazioni, resta fisso ed invariabile”. 19 In virtù di tale dettato normativo dev'essere esclusa la valenza negoziale del computo metrico estimativo redatto dall'appaltatore, che in sede di gara d'appalto viene messo a disposizione delle imprese al solo fine di valutare il progetto e le quantità relative ad ogni voce.
Ciò significa che nel contratto a corpo le maggiori quantità di lavorazioni rispetto al progetto costituiscono un mero rischio per l'impresa, che deve essere preventivamente valutato in sede di offerta. Occorre infatti rammentare che, mentre nell'appalto a misura vengono corrisposte all'appaltatore le lavorazioni effettivamente eseguite sulla base delle quantità misurate in contraddittorio tra la Direzione Lavori e l'impresa, nell'appalto a corpo il corrispettivo che spetta all'appaltatore si fonda sostanzialmente sul progetto approvato e sulle valutazioni economiche facenti parte integrante del progetto stesso, da cui è escluso il computo metrico delle quantità.
Nel caso di specie, peraltro, non risultano ricorrere i presupposti per derogare il principio di immodificabilità del prezzo dell'appalto a corpo indicati dalla Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 22268 del 25.09.2017 richiamata dall'impresa attrice.
In particolare, usando le stesse parole della Suprema Corte, non risulta esservi stata una modifica dei disegni esecutivi (e quindi una modifica dell'oggetto del contratto) e delle specifiche tecniche, nel corso dei lavori, che abbiano determinato la necessità di rideterminare il prezzo a corpo contrattuale.
Il CTU ing. infatti, dopo aver esaminato ogni voce dell'elenco delle lavorazioni Persona_1 sottostimate indicate dall'impresa attrice (casseforme, ponteggio, sovrapprezzo alla carpenteria per altezze superiori ai 4 m di altezza e maggiorazione del prezzo del calcestruzzo per opere in elevazione), ha ritenuto che ciascuna voce, seppure non presente nel computo metrico, fosse facilmente prevedibile in fase di studio del progetto, in quanto desumibile dall'esame delle tavole allegate al progetto. Quanto invece all'acciaio per armatura del cemento armato, il CTU ha affermato che non sono state eseguite opere in calcestruzzo armato non previste in progetto (cfr. pp.
135-138 relazione CTU).
Con riguardo alla progettazione impiantistica, l'impresa appaltatrice ha indicato criticità relative all'impianto di aspirazione fumi, all'impianto di condizionamento, all'impianto di pressurizzazione antincendio, all'impianto idrico fognario, e ad alcune lavorazioni esterne.
Il CTU ha escluso l'esistenza delle carenze progettuali lamentate dalla con la nota del 20 Pt_1
gennaio 2014. In particolare, l'ausiliario del giudice, dopo aver preso in considerazione ciascuna delle voci citate, ha rilevato quanto segue:
- per quanto concerne l'impianto di aspirazione dei fumi, si era reso necessario procedere all'adeguamento dell'impianto alle ultime disposizioni di legge, entrate in vigore successivamente alla stipula del contratto “a corpo” tra il e la , e pertanto la CP_1 Pt_1 necessità dell'adeguamento alla nuova normativa non può considerarsi derivante da un errore progettuale;
20 - sull'impianto di condizionamento, il CTU ha osservato che alcune informazioni non erano immediatamente rinvenibili nella tavola specifica dell'Impianto di condizionamento, ma erano invece rinvenibili in altre tavole, concludendo che il progetto, anche se non di immediata lettura, era completo ed eseguibile in ogni sua parte;
- con riguardo all'impianto di pressurizzazione antincendio, il CTU ha parimenti affermato che alcune informazioni “non erano immediatamente rinvenibili nella tavola specifica dell'Impianto di pressurizzazione antincendio, ma erano invece rinvenibili in altre tavole”, e che ciò rendeva il progetto, “anche se non di immediata lettura, completo ed eseguibile in ogni sua parte”;
- quanto all'impianto idrico-fognario, il CTU ha evidenziato che “il gruppo di pressurizzazione idrica non era da fornire e che tutte le lavorazioni necessarie per la predisposizione erano desumibili dal progetto. L'impianto dei servizi igienici era già stato realizzato per una parte secondo le previsioni progettuali ed è stato poi completato secondo le prescrizioni del D.L.”;
- infine, sulle lavorazioni esterne, l'ausiliario del giudice ha accertato che: “La
Sistemazione esterna è stata oggetto di modifica a causa del rinvenimento all'interno dell'area di manufatti in cemento ed è quindi rientrata nella Perizia suppletiva e di variante
e accettato dall'impresa con Atto di sottomissione del 29/05/2014. Pertanto, la necessità dell'adeguamento del progetto ai rinvenimenti di manufatti occulti non può considerarsi derivante da un errore progettuale”.
Alla luce delle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio, dalla quale non vi è ragione di discostarsi, in quanto congruamente e logicamente motivata, le doglianze sollevate dalla Pt_1
con la nota del 20 gennaio 2014 in relazione alla contabilità di cantiere e alla previsione progettuale impiantistica sono da ritenersi infondate.
***
Deve poi procedersi con l'analisi della riserva apposta al Verbale di ripresa dei lavori n. 2 del
06.10.2014, con cui l'appaltatrice aveva contestato sia l'illegittimità della seconda sospensione dei lavori, ritenendola determinata da errori nel progetto esecutivo e non ricollegata alle ipotesi di cui agli artt. 58 e ss. della Legge 207/2010, sia la presenza di errori e di carenze progettuali.
Con tale riserva la ha chiesto a titolo risarcitorio la cifra di € 126.423,51 per maggiori oneri Pt_1
contrattuali derivanti dal fermo cantiere protrattosi dal 02 dicembre 2013 al 06 ottobre 2014, per complessivi 308 giorni, nonché un'ulteriore cifra necessaria per rendere remunerative alcune voci, pari a € 128.613,29.
Il CTU ha così sintetizzato le riserve iscritte dalla TE al Verbale di ripresa lavori n. 2 (pag. 82 relazione CTU):
21 - ingiustificata, irrituale ed eccessivamente lunga la sospensione dei lavori, resasi necessaria per errori nel progetto esecutivo;
- incongrua valutazione dei nuovi prezzi della Perizia suppletiva e di variante NP03 e
NP08;
- mancanza di elaborati progettuali esecutivi riguardanti i servizi igienici, la posa dei marmi, la posa delle pareti insonorizzanti, la posa del parquet e della moquette.
Orbene, quanto alla legittimità della sospensione dei lavori disposta dalla stazione appaltante, appare preliminarmente opportuno analizzare la normativa in materia di appalti pubblici vigente al tempo del contratto di appalto di lavori per cui è causa, nella specie gli artt. 158 e ss. del d.P.R.
207/2010 e artt. 24 e 25 del d.m. 145/2000 (c.d. capitolato generale d'appalto nei lavori pubblici).
A tal proposito, si rileva che il potere dell'amministrazione di sospendere i lavori è subordinato alla sussistenza di cause determinate, a pena di illegittimità. Dall'esame della disciplina vigente all'epoca della stipula del contratto di appalto emergono in particolare due categorie di cause legittimanti la sospensione dei lavori: le circostanze speciali, di cui agli artt. 159, co. 1 d.P.R.
207/2010 e 24, comma 1 del d.m. 145/2000, che impediscono l'esecuzione o la realizzazione a regola d'arte dei lavori stessi (tra cui, a titolo esemplificativo, avverse condizioni climatiche, cause di forza maggiore, o altre cause speciali), e le ragioni di pubblico interesse o necessità, previste agli artt. 158, co. 2 d.P.R. 207/2010 e 24, co. 4 del d.m. 145/2000.
Giova a questo punto richiamare l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui, “le ragioni di pubblico interesse o necessità che legittimano l'ordine di sospensione dei lavori vanno identificate esclusivamente in esigenze pubbliche oggettive e sopravvenute non previste né prevedibili dall'Amministrazione con l'uso dell'ordinaria diligenza, così che esse non possono essere invocate al fine di porre rimedio a negligenza o imprudenza dell'Amministrazione medesima nella predisposizione e nella verifica del progetto dell'opera ovvero nella definizione del cronoprogramma dei lavori” (Cass. Civ. sentenza n. 10076/2015 dell'11.03.2015).
Nel caso di specie, si osserva che la seconda sospensione dei lavori era stata disposta in data
02.12.2023 (doc. 7 di parte attrice – processo verbale di sospensione dei lavori n. 2) “a causa di avverse condizioni climatiche e per l'indagine sul nuovo dimensionamento dell'impianto di estrazione fumi in base alla nuova normativa”.
Il CTU ha a tal proposito rilevato che “benché la nuova normativa sugli Impianti di estrazione fumi fosse stata recepita dal D.M. 20/12/2012 (Art. 6), l'autorizzazione alla redazione di una Perizia suppletiva e di variante era stata richiesta solo il 10 gennaio 2014 (quindi erano trascorsi ben 386 giorni dal 20 dicembre 2012 senza che, stando agli atti presenti in causa, il problema venisse affrontato né dalla stazione appaltante, né dalla Direzione dei Lavori). Quindi, anche se la necessità di uniformare il progetto alla sopraggiunta normativa non dipendeva da una imprevisione progettuale, e pertanto questo non costituisce un errore o una carenza nel progetto stesso, certo è
22 che la scarsa reattività da parte dell'amministrazione nell'affrontare e risolvere il problema ha contribuito a determinare un irregolare prolungamento dei tempi necessari per dare l'opera finita.”.
Il CTU ha successivamente affermato che gli errori progettuali denunciati non avevano avuto alcuna incidenza sui periodi di sospensione verificatisi (pag. 175 della relazione).
Alla luce degli accertamenti svolti dal CTU, deve ritenersi infondata la riserva relativa all'illegittimità della sospensione dei lavori disposta con il Processo Verbale del 2.12.2013, atteso che la stessa non è stata determinata da una “imprevisione” progettuale, come dedotto dall'attrice, bensì dall'esistenza di condizioni climatiche avverse (che rientrano tra le circostanze speciali per cui può essere ordinata la sospensione ex art. 158 co. 1 d.P.R. 207/2010) e dalla necessità di adeguare l'impianto di estrazione fumi alle disposizioni normative sopravvenute (rientrante tra le cause legittimanti la sospensione ex art. 159 co. 1 e 2 del d.P.R. 207/2010, che prevede che “Tra le circostanze speciali di cui al comma 1 rientrano le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d'opera nei casi previsti dall'art. 132, comma 1, lettere a) e b) del codice”1).
Dev'essere poi considerato legittimo anche il prolungamento della sospensione, determinato dalla necessità di attendere lo sblocco dei finanziamenti regionali per effetto del “Patto di Stabilità”, in quanto, ai sensi dell'art. 158 co. 2 del d.P.R. 207/2010, l'interruzione dei finanziamenti disposta con legge dello Stato, della Regione e della Provincia autonoma per sopravvenute esigenze di equilibrio dei conti pubblici, rientra tra le ragioni di pubblico interesse.
***
Ciò posto, ritenuta la legittimità della sospensione dei lavori imposta dal committente, devono essere esaminate le eccezioni di decadenza sollevate dal convenuto.
In primo luogo, non è fondata la difesa di parte attrice, che ha a sua volta eccepito la tardività delle eccezioni di decadenza formulate del convenuto, sul rilievo che le stesse non sarebbero state sollevate nella comparsa di costituzione e risposta. Sul punto, è appena il caso di osservare che il tempestivamente costituitosi, ha puntualmente eccepito la tardività Controparte_1
delle riserve iscritte dall'impresa appaltatrice sin dalle pagine 18 e successive della propria comparsa di costituzione e risposta.
In particolare, il Comune ha rilevato che:
- la non aveva iscritto la riserva nel verbale di sospensione dei lavori, bensì Parte_1 esclusivamente sul verbale di ripresa dei lavori n. 2, in violazione dell'art. 158 co. 9 d.P.R.
207/2010, ai sensi del quale “le contestazioni dell'esecutore in merito alla sospensione dei 1 L'art. 132 del Codice dei contratti pubblici, ora abrogato, prevedeva che “Le varianti in corso d'opera possono essere ammesse, sentito il progettista e il direttore dei lavori, esclusivamente quando ricorra uno dei seguenti motivi: a) per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari […]”. 23 lavori sono iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori”;
- il non aveva diffidato per iscritto il responsabile del procedimento a dare le CP_1
necessarie disposizioni al direttore dei lavori perché provvedesse a quanto necessario alla ripresa, ciò che, secondo il dettato dell'art. 159 co. 3 d.P.R. 207/2010, è condizione necessaria per poter iscrivere riserva all'atto della ripresa dei lavori, qualora l'esecutore intenda far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione.
Ora, con riguardo alla tempestività della riserva iscritta dalla società attrice, giova richiamare quanto affermato dalla Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 11647 del 07.06.2016, secondo cui “in tema di appalto di opera pubblica, l'appaltatore che pretenda un maggiore compenso o rimborso, rispetto al prezzo contrattualmente pattuito, a causa dei pregiudizi o dei maggiori esborsi conseguenti alla sospensione dei lavori disposta o protratta dall'Amministrazione, ha l'onere, ai sensi del combinato disposto del R.D. 25 maggio 1895, n. 350, artt. 53, 54 e 64,
(applicabile "ratione temporis"), di iscrivere la relativa riserva nel momento in cui emerga, secondo una valutazione riservata al giudice del merito, la concreta idoneità del fatto a produrre i suddetti pregiudizi o esborsi. Al riguardo, si deve, pertanto, distinguere il momento nel quale il danno sia presumibilmente configurabile da quello in cui esso sia precisamente quantificabile, sorgendo l'onere di iscrivere la riserva fin dal primo di tali momenti e potendo, invece, la specifica quantificazione operarsi nelle successive registrazioni.
Ne consegue che, nel caso in cui la sospensione possa ritenersi illegittima sin dall'inizio,
l'appaltatore deve inserire la sua riserva nello stesso verbale di sospensione e dovrà poi iscrivere regolare riserva o domanda nel registro di contabilità, quando egli successivamente lo sottoscriva, ripetendo quindi la riserva stessa nel verbale di ripresa e nel registro di contabilità successivamente firmato o con le altre modalità contrattualmente convenute.
Per converso, sia nel caso in cui la sospensione dei lavori non presenti immediata rilevanza onerosa, giacché l'idoneità del fatto a produrre il conseguente pregiudizio o esborso emerga soltanto all'atto della cessazione della sospensione medesima, sia nel caso in cui quest'ultima, originariamente legittima, diventi solo successivamente illegittima, la relativa riserva non potrà che essere apposta nel verbale di ripresa dei lavori o, in mancanza di tale verbale (la cui compilazione
è rimessa all'iniziativa dell'appaltante), nel registro di contabilità successivamente firmato, ovvero, in caso di ulteriore mancanza anche di quest'ultimo registro, essa deve essere tempestivamente comunicata all'Amministrazione mediante apposito atto scritto (Cass. 17630/2007; 15693/2008).
Ne discende che, nell'ipotesi di sospensione dei lavori, deve ritenersi tempestiva la formulazione di riserva nel verbale di ripresa, o in un qualsiasi atto successivo al verbale che dispone la sospensione delle opere, quando questa, legittima inizialmente, sia divenuta illegittima per la sua eccessiva protrazione, con il conseguente collegamento del danno a tale illegittimo protrarsi, poiché, in siffatta ipotesi, la rilevanza causale del fatto illegittimo dell'appaltante rispetto ai
24 maggiori oneri derivati all'appaltatore è accettabile solo al momento della ripresa dei lavori. E tuttavia, considerata la menzionata distinzione operabile tra il momento nel quale il danno sia presumibilmente configurabile e quello in cui esso sia precisamente quantificabile, resta salva la facoltà dell'appaltatore - una volta formulata tempestivamente la riserva - di precisare l'entità del pregiudizio subito nelle successive registrazioni o in chiusura del conto finale (cfr. Cass.
3167/1981; 6911/1982; 9396/1987; 746/1997; 15485/2000; 23670/2006).”.
Nel caso di specie, la ha lamentato l'illegittimità della sospensione dei lavori Parte_1 sull'assunto che la stessa “trova univoca origine e causa nella imprevisione progettuale sfociata nella adozione di un atto aggiuntivo di perizia, che seppur necessario è stato adottato oltre ogni ragionevole termine”.
A tal riguardo si rileva, tuttavia, che il CTU ha accertato che gli errori progettuali denunciati non avevano avuto alcuna incidenza sui periodi di sospensione verificatisi, e ha escluso che l'adozione della perizia suppletiva in variante sia stata determinata da carenze o criticità del progetto originario.
Invero, l'ing. ha accertato che la Perizia suppletiva e di variante si era resa necessaria per Per_1
“rendere il progetto dell'impianto di estrazione fumi conforme alla nuova normativa, modificata con l'entrata in vigore della Norma UNI 9494-2 del 2012: “Sistemi per il controllo di fumo e calore
– Parte 2: Progettazione ed installazione dei sistemi di evacuazione forzata di fumo e calore
(SEFFC)” in quanto quello allegato al contratto era quello del progetto originale, risalente ormai al 2003, aggiornato nel 2010 […]”.
L'ausiliario del Giudice ha in proposito puntualizzato che “La perizia suppletiva e di variante si differenzia dalla semplice Perizia di variante in quanto prevede un aumento di spesa rispetto al contratto. I fondi, in questo caso, sono stati reperiti dall'Amministrazione comunale sfruttando il ribasso offerto dall'impresa in sede di gara d'appalto. Pertanto, alla voce relativa all'Impianto di aspirazione fumi, necessaria per rendere il progetto conforme alla sopravvenuta normativa, sono state aggiunte voci che hanno costituito migliorie e aggiunte, integrando alcune tavole con particolari e dettagli mancanti nelle tavole del progetto originario. Pertanto, la richiesta di autorizzazione alla redazione della Perizia, e la conseguente autorizzazione, non possono intendersi come una ammissione di errore nella progettazione originaria, o nel riconoscimento di una imprevisione progettuale.” (pag. 155 della relazione).
In ogni caso, anche volendo ammettere che la sospensione dei lavori, inizialmente legittima, sia divenuta illegittima per la sua eccessiva protrazione, e che quindi sia tempestiva la riserva iscritta dalla TE nel verbale di ripresa dei lavori (anziché nel verbale di sospensione), si rileva che la società attrice non ha diffidato il RUP, come stabilito dall'art. 159 co. 3 del d.P.R. 207/2010, ai sensi del quale “L'esecutore che ritenga cessate le cause che hanno determinato la sospensione temporanea dei lavori ai sensi dei commi 1 e 2, senza che la stazione appaltante abbia disposto la
25 ripresa dei lavori stessi, può diffidare per iscritto il responsabile del procedimento a dare le necessarie disposizioni al direttore dei lavori perché provveda a quanto necessario alla ripresa. La diffida ai sensi del presente comma è condizione necessaria per poter iscrivere riserva all'atto della ripresa dei lavori, qualora l'esecutore intenda far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione”.
***
Alla luce delle superiori argomentazioni in ordine alla legittimità della sospensione dei lavori, dev'essere respinta la richiesta di indennizzo per € 126.423,51 formulata dalla TE nella riserva n. 1 in relazione ai dedotti maggiori oneri contrattuali sostenuti in dipendenza del fermo cantiere.
In merito, deve rilevarsi che ai sensi dei commi 4 e 5 dell'art. 159 del d.P.R. 207/2010, “Qualora la sospensione, o le sospensioni se più di una, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori stessi, o comunque quando superino sei mesi complessivi, l'esecutore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone allo scioglimento, l'esecutore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti” e “Salvo quanto previsto dall'ultimo periodo del comma precedente, per la sospensione dei lavori, qualunque sia la causa, non spetta all'esecutore alcun compenso o indennizzo”.
Nel caso in esame non risulta che la abbia presentato alcuna richiesta di scioglimento del Pt_1
contratto, di tal ché non ha diritto ad alcun indennizzo per i maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione dei lavori.
Peraltro, parte attrice non ha in alcun modo fornito la prova del credito di € 126.423,51.
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Nella riserva iscritta al Verbale di ripresa dei lavori n. 2, la ha, altresì, chiesto l'importo di € Pt_1
128.613,29 a titolo di “riconoscimento degli adeguamenti necessari a rendere remunerative alcune lavorazioni”, lamentando in proposito imprevisioni e carenze progettuali, rilevando in particolare che “in nessuno degli elaborati grafici esistenti e visionati, si rileva il massetto ed i pavimenti dei bagni e di altre zone, il rivestimento delle pareti, la posa delle porte. Non è dato inoltre sapere come e dove andranno realizzate le seguenti lavorazioni: posa dei marmi;
posa delle pareti insonorizzate;
posa del parquet;
posa della moquette […]”.
Orbene, il CTU, dopo aver compiutamente analizzato le riserve iscritte nel verbale di ripresa dei lavori n. 2 (pp. 156 e ss. della relazione) ha negato l'esistenza delle carenze progettuali ivi lamentate dall'attrice, affermando che: “quelli lamentati dall'impresa non possono essere intesi come errori progettuali, o imprevisioni progettuali. Infatti gli stessi sono stati risolti in sede di esecuzione, anche se talvolta con eccezionale ritardo almeno dal punto di vista documentale, con il semplice ricorso a quanto previsto in Capitolato, cioè che “la Direzione dei Lavori potrà fornire in qualsiasi momento durante il corso dei lavori, disegni, specifiche e particolari conformi al progetto
26 originale e relativi alle opere da svolgere, anche se non espressamente citati nel presente capitolato;
tali elaborati potranno essere utilizzati soltanto per favorire una migliore comprensione di dettagli di alcune parti specifiche dell'opera già definite nei disegni contrattuali”. Vale ancora ricordare che tutte le voci erano comunque presenti nel Computo metrico e nell'Elenco prezzi. Per quest'ultimo, allegato al contratto, era stata aggiunta la postilla “a valere unicamente per le varianti”. Ancora, l'esecuzione dell'opera nella sua globalità è stata portata a termine nel pieno rispetto del Progetto allegato al contratto e della Perizia suppletiva e di variante, accettata dall'impresa con Atto di sottomissione del 29/05/2014.”.
Deve quindi essere esclusa la presenza delle carenze progettuali dedotte dalla società attrice nella riserva iscritta al Verbale di ripresa dei lavori n. 2, e non può pertanto trovare accoglimento la pretesa di € 128.613,29 ivi avanzata dalla società attrice.
***
Sempre nel verbale di ripresa dei lavori, la aveva peraltro lamentato l'incongrua valutazione Pt_1 dei nuovi prezzi della Perizia suppletiva e di variante NP03 e NP08, sull'assunto che tali lavorazioni erano state monetizzate in maniera incongrua e fuori mercato, chiedendo il pagamento delle somme di € 6.300,00 per la voce NP3 ed € 5.566,50 per la voce NP8, per un totale di € 11.866,50 pari all'entità dei lavori per tali voci.
Interpellato dal giudice in ordine alla congruità del prezzo delle citate lavorazioni rispetto al prezziario regionale, applicato il ribasso contrattualmente previsto, il CTU ha chiarito che i prezzi delle voci NP03 e NP08 sono rispettivamente maggiori di € 3.920,21 e di € 1.319,48 rispetto al prezzo fissato dal progettista nella perizia (pp. 13 e 14 dell'Integrazione della relazione peritale).
Alla luce delle risultanze della ctu, deve essere riconosciuto alla l'importo di € Parte_1
5.239,69 pari alla somma dei maggiori prezzi delle lavorazioni di cui alle voci NP03 e NP08.
***
Con la riserva apposta la SAL n. 5 la TE ha richiamato quanto affermato nel verbale di ripresa dei lavori n. 2, ha denunciato la mancanza e carenza di elaborati progettuali, con la conseguente impossibilità di operare secondo il cronoprogramma, nonché il mancato contraddittorio nella misurazione delle lavorazioni eseguite.
In tale riserva, la società attrice ha, altresì, dedotto l'illegittimità della Perizia suppletiva e di variante “per l'ulteriore anomalia che ha visto il travalicamento dei termini temporali posti dal comma 9 del citato art. 159 (della Legge 207/2010), in ragione del superamento di quelli all'uopo stabiliti dalla norma, per adottare qualsivoglia atto aggiuntivo da compiersi in un quarto del tempo contrattuale (300 giorni a fronte dei 308 occorsi)”.
Sul punto, il CTU ha evidenziato che dalla documentazione allegata agli atti era invece emerso che in data 10 giugno 2014, trascorsi 186 giorni dalla data del Verbale di sospensione n. 2, l'impresa era stata convocata dalla DL per la firma del Verbale di ripresa dei lavori, poi firmato solo il 6 ottobre,
27 trascorsi 118 giorni dalla prima data fissata dalla DL per la firma del verbale dei lavori, dopo più rinvii imputabili all'impresa.
L'ausiliario del giudice ha al riguardo affermato che “Appare quindi evidente che la responsabilità di una consistente parte del tempo inutilmente trascorso dalla prima data utile per la firma del
Verbale di ripresa dei lavori a quella in cui il Verbale è stato effettivamente firmato, sia imputabile all'impresa.”.
Infine, è appena il caso di evidenziare che negli appalti a corpo non è previsto il contraddittorio in sede di misurazione delle lavorazioni compiute.
La pretesa di cui alla riserva apposta al SAL n. 5 deve pertanto ritenersi infondata.
***
Con la riserva apposta al SAL n. 6, la ha chiesto un maggior corrispettivo per l'esecuzione Pt_1 di n. 3 punti idrici, per € 421,17; ha lamentato la diversa esecuzione della lavorazione relativa alla controparete fonoisolante (prevista in progetto) con altra controparete fonoassorbente
(effettivamente realizzata) per l'importo di € 17.255,07 e ha confermato le riserve già esplicitate al
SAL n. 5.
La pretesa relativa a tale riserva è solo parzialmente fondata.
In primo luogo, si rileva che il CTU ha accertato che alla spetta il pagamento dell'importo Pt_1 di € 421,17 per i tre punti idrici (pagg. 15 e 16 dell'integrazione della relazione peritale).
Quanto invece alla realizzazione di una controparete fonoassorbente, che secondo la prospettazione dell'attrice non era prevista nel progetto, il CTU ing. ha affermato che il progetto di Per_1
contratto prevedeva una parete fonoassorbente, erroneamente chiamata fonoisolante, ma ben descritta nelle voci presenti in tutti gli elaborati progettuali. Precisa infatti il CTU che “la parete da mettere in opera è correttamente descritta a pag. 6 della Relazione tecnica generale e quadro economico e a pag. 18 della relazione acustica come una parete fonoassorbente. Di più, a pag. 6 del Capitolato speciale d'appalto è riportata la seguente dicitura: “Le pareti e il controsoffitto della sala saranno realizzati in modo da garantire un ottimo potere fonoassorbente […]. Pertanto, si ritiene che la IT, in fase di gara, e anche in seguito, in fase esecutiva, era in grado di comprendere appieno che la parete da porre in opera doveva essere fonoassorbente e non fonoisolante”.
Dunque, in relazione alla riserva iscritta al SAL n. 6, la pretesa della deve trovare Pt_1 accoglimento limitatamente alla somma di € 421,17.
***
Con la riserva iscritta al SAL n. 7, l'impresa appaltatrice ha confermato le riserve già esplicitate al
SAL n. 6, per € 258.578,52, senza contestare ulteriori oneri.
***
Le riserve iscritte al verbale di verifica sullo stato delle opere del Direttore dei lavori del 18
28 febbraio 2015 e le riserve iscritte al SAL n. 8, afferiscono a carenze progettuali e devono pertanto essere affrontate unitariamente.
Preliminarmente, appare opportuno affrontare la questione, sollevata dalla in ordine Parte_1 all'obbligo del committente di mandare in gara un progetto esecutivo completo, immediatamente cantierabile ed eseguibile.
Sul punto, giova richiamare il principio espresso dalla Suprema Corte di Cassazione nella sentenza n. 28799/2018, che, richiamando la precedente pronuncia n. 8779 del 2012, ha statuito che: “il progetto esecutivo di un'opera pubblica - inteso come quello immediatamente cantierabile, cioè concernente un'opera che non necessita di ulteriori specificazioni per essere realizzata, in quanto contenente la puntuale e dettagliata descrizione e rappresentazione dell'opera stessa - è, in ragione di tali caratteristiche, determinante per individuare esattamente lo stesso oggetto dell'appalto (in tal senso Cass. n. 18644/2010). L'obbligo del committente dell'esecuzione di opere pubbliche di fornire all'appaltatore il progetto esecutivo nel senso poc'anzi delineato ha quindi una precisa fonte legale in norme (L, n. 109 del 1994, artt. 16, 17 e 19) che, rispondendo a finalità pubblicistiche, sono state ritenute, in linea di principio, imperative e non derogabili dai contraenti, se non nei casi
e nei modi da esse previsti (Cass. n. 18644/2010).
[…] Questa Corte, nella pronuncia n. 8779 del 2012, ha chiarito che il progetto esecutivo che deve essere fornito dal committente, «non deve risultare tale da rendere necessari ulteriori livelli progettuali in senso proprio, né implicare attività volte a colmare le lacune eventualmente presenti nel progetto esecutivo, ma deve intendersi come produzione della documentazione che l'esecutore elabora per tradurre le indicazioni e scelte contenute nel progetto in istruzioni e piani operativi, che è l'attività propria dell'impresa che ha piena competenza nel determinare l'organizzazione dei lavori;
in tale attività rientrano gli oneri e i compiti relativi all'organizzazione delle attività costruttive e alle elaborazioni necessarie a ciascun operatore (tecnici, maestranze, fornitori) per assolvere ai propri compiti». Le eventuali mancanze del progetto esecutivo, possono essere risolte dall'appaltatore, ma deve trattarsi pur sempre «di attività marginali di adattamento, precisazione e integrazione di elementi di dettaglio che si rendono necessari, in corso d'opera, nella concreta realizzazione dell'opera», previa delibera del direttore dei lavori, non potendosi impegnare
l'appaltatore in una redazione progettuale ulteriore rispetto a quella esecutiva che è a carico del committente.”. (Cass. Civ. sentenza n. 28799/2018 del 20 settembre 2018).
Nel caso di specie, le contestazioni di parte attrice in ordine all'inadempimento del CP_1
convenuto non hanno trovato riscontro in giudizio. Si rileva, infatti, che il CTU ha accertato che
“nel progetto esecutivo non si configurano errori progettuali in senso tecnico, ma semplici
“insufficienze” spesso soltanto lessicali, ovviabili o direttamente dalla struttura tecnica dell'impresa TE, o mediante accordo tra la medesima struttura tecnica e il direttore dei lavori
[…]”; che il progetto era “perfettamente esecutivo ed immediatamente cantierabile, ove apprezzato 29 ed applicato, così come doveva essere, dai tecnici dell'impresa appaltatrice.”, e, ancora, che “Le lacune nella comprensione del progetto possono, anzi devono, essere colmate dal D.L. che, soprattutto in questo caso nel quale il D.L. è lo stesso progettista, deve facilmente relazionarsi con il tecnico dell'impresa, non con l'esecutore materiale delle opere, per fornire chiarimenti, spiegazioni e dettagli.”.
Entrando nel dettaglio delle singole riserve, si osserva quanto segue.
In ordine alle riserve apposte dall'impresa sul verbale di verifica sullo stato delle opere del D.L del
18 febbraio 2015, il CTU ha ritenuto che i punti delle riserve afferenti carenze progettuali lamentate dall'impresa (ovvero riguardanti: pensilina e copertura esterna passaggio disabili;
chiusura in orsogrill del vano macchine esterne climatizzazione e motore ventilazione;
pavimento e zoccolo in legno del palcoscenico;
completamento dei massetti e posa del pavimento in moquette della sala;
completamento degli infissi interni;
corrimano in legno delle scale e ringhiera scala camerini) non possono essere considerati errori progettuali.
A tal proposito l'ing. ha evidenziato che “la DL ha provveduto ad emettere, seppure con Per_1 qualche ritardo come rilevato dall'impresa, delle tavole esplicative, così come previsto in
Capitolato, cioè che “la Direzione dei Lavori potrà fornire in qualsiasi momento durante il corso dei lavori, disegni, specifiche e particolari conformi al progetto originale e relativi alle opere da svolgere, anche se non espressamente citati nel presente capitolato;
tali elaborati potranno essere utilizzati soltanto per favorire una migliore comprensione di dettagli di alcune parti specifiche dell'opera già definite nei disegni contrattuali” (pag. 162 della relazione).
Il CTU ha inoltre precisato che l'unica voce che non compare in alcun elaborato è quella relativa ai corrimani delle scale, che però non sono stati realizzati.
Deve quindi escludersi l'inadempimento del convenuto per aver mandato in gara un CP_1
progetto esecutivo completo, immediatamente cantierabile ed eseguibile.
***
In ordine alle riserve iscritte alla SAL n. 8, il CTU ha accertato che le voci dalla 11.6.1 alla 11.6.20
(indicate nelle pp. 163-165 della Relazione), seppure assenti nelle Tavole di progetto, erano comunque contenute e descritte nel Computo metrico.
A tal proposito, si osserva che l'art. 118 co. 2 d.P.R. n. 207/2010 prevede che “Ai sensi dell'articolo
53, comma 4, del codice, per le prestazioni a corpo, il prezzo convenuto non può essere modificato sulla base della verifica della quantità o della qualità della prestazione, per cui il computo metrico estimativo, posto a base di gara ai soli fini di agevolare lo studio dell'intervento, non ha valore negoziale. Prima della formulazione dell'offerta, il concorrente ha l'obbligo di controllarne le voci
e le quantità attraverso l'esame degli elaborati progettuali e pertanto di formulare l'offerta medesima tenendo conto di voci e relative quantità che ritiene eccedenti o mancanti. L'offerta va inoltre accompagnata, a pena di inammissibilità, dalla dichiarazione di aver tenuto conto delle
30 eventuali discordanze nelle indicazioni qualitative e quantitative delle voci rilevabili dal computo metrico estimativo nella formulazione dell'offerta, che, riferita all'esecuzione dei lavori secondo gli elaborati progettuali posti a base di gara, resta comunque fissa ed invariabile.”.
In tema di appalto a corpo, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che “il prezzo non è immodificabile in assoluto, in specie quando dalle modifiche successive ai disegni esecutivi e alle specifiche tecniche fornite dalla stazione appaltante derivi un'evidente modifica all'oggetto del contratto, per la necessaria realizzazione di opere e lavori differenti rispetto a quelle individuate al momento della fissazione del prezzo, poiché in tal caso si determina l'effettivo superamento del rischio assunto con l'offerta a corpo, oltre l'alea normale, con diritto al compenso per gli ulteriori lavori svolti.; per le prestazioni a misura, il prezzo pattuito può variare, in aumento o in diminuzione, secondo la quantità effettiva della prestazione” (Cassazione civile, sez. I, ordinanza
25/09/2017 n° 22268).
Ora, dalla documentazione in atti è emerso che in sede di gara d'appalto, la aveva Parte_1 dichiarato di aver “effettuato uno studio approfondito del progetto, di ritenerlo adeguato e realizzabile per il prezzo corrispondente all'offerta presentata e di accettarlo incondizionatamente”.
Dunque, facendo applicazione dei principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità, non può essere accolta la richiesta esplicitata dalla nella riserva al SAL n. 8 di ottenere il Pt_1 riconoscimento e l'ammissione in contabilità delle voci dalla n. 11.6.1 alla 11.6.20, in quanto, come accertato dal CTU, tali voci erano contenute e descritte nel computo metrico, per quanto assenti nelle Tavole di progetto.
***
Per quanto invece concerne le ulteriori voci di cui alla riserva apposta al SAL n. 8, ovvero le voci dalla 11.6.21 alla 11.6.33, meglio elencate alle pagine 165-168 della relazione del CTU, si rileva che quest'ultimo ha ritenuto che “anche se la descrizione delle stesse non compare in nessuno degli elaborati progettuali, non possono essere considerati alla stregua di errori progettuali, ma dovranno comunque essere riconosciuti all'impresa.”.
Sul punto, il convenuto ha dichiarato che tali lavorazioni sono già state contabilizzate e CP_1
pagate, e che di ciò ha dato atto il Direttore dei Lavori nel Registro di contabilità a pag. 31 e successivamente il collaudatore nel Certificato di Collaudo e nella Relazione di Collaudo.
Dai documenti citati, tuttavia, risulta che:
- con riguardo alle voci 11.6.21 e 11.6.22 (smontaggio cavo previsto in perizia), il
Direttore dei Lavori nel Registro di contabilità ha dichiarato che tali voci “sono riconosciuti come giusto costo da parte della D.L. in quanto richiesti in fase di realizzazione delle opere”, e il Collaudatore nella Relazione di collaudo ha rilevato che “non risultano contabilizzati i maggiori lavori eseguiti dall'impresa, relativi allo smontaggio e successivo 31 rimontaggio del cavo, previsto in perizia per l'alimentazione delle macchine di aspirazione.
Tale lavorazione, per un importo pari a euro 619,20 è stato ammesso alla contabilità da parte del RUP, in seguito all'accoglimento della relativa riserva all'ottavo (doc. 31 Pt_3
parte convenuta);
- con riguardo alle voci 11.6.23 e 11.624 (cavo della dimmerazione e scatole a stagno per dimmerazione), il Direttore dei lavori nel Registro di contabilità ha dichiarato che “non è possibile accettare la richiesta dell'Impresa per un cavo e/o scatole non previste/necessarie.”;
- quanto alla voce 11.6.25 (collegamento inverter), il Direttore dei Lavori nel Registro di
Contabilità ha affermato “questa voce di spesa […] non può essere presa in considerazione
[…] non è concepibile accettare ulteriori costi per l'installazione degli stessi inverter”;
- sulle voci 11.6.26 e 11.6.27 (fornitura e posa in opera di temporizzatore), 11.6.28
(fornitura e posa in opera di contattore a due contatti), 11.6.29 (fornitura e posa in opera di relé elettronico), 11.6.30 (fornitura e posa in opera di quadro da parete o da incasso), 11.6.31
(fornitura e posa in opera di scatole stagne), 11.6.32 (fornitura e posa in opera di conduttore multipolare di rame), il Direttore dei Lavori nel Registro di contabilità ha fatto presente “di non avere mai richiesto tali lavorazioni e non comprende l'utilità e la necessità di tali installazioni. Pertanto, non riconosce alcuna delle cifre indicate”;
- infine, in merito alla voce 11.6.33 (cavo di consenso), il Direttore dei Lavori nel
Registro di contabilità ha dichiarato che “[…] non può essere accettato un ulteriore costo, considerato che esso non può garantire il funzionamento senza il collegamento alla batteria
e la sua ricarica”.
Risulta dunque del tutto infondata l'eccezione del convenuto per cui le voci da 11.6.21 a 11.6.33 sarebbero già state contabilizzate e pagate, e pertanto tali voci devono essere riconosciute all'Impresa appaltatrice, così come ritenuto dal CTU, per un totale di € 6.538,60.
***
Con la riserva iscritta al SAL n. 9, la ha confermato quanto esposto nelle precedenti riserve Pt_1
e ha lamentato la mancata contabilizzazione di due articoli, relativi allo smaltimento di rifiuti, per un importo di € 9.882,62.
La pretesa di cui alla citata riserva non è fondata e non può pertanto essere accolta, non avendo la
, neppure a fronte delle contestazioni delle controparti, provato l'avvenuto smaltimento dei Pt_1
rifiuti.
***
Quanto alla penale applicata dal alla si ritiene di Controparte_1 Parte_1 confermare quanto già rilevato con l'ordinanza del 22 settembre 2021.
All'esito degli accertamenti peritali, è infatti emerso che l'iter particolarmente lungo e travagliato 32 che aveva caratterizzato la fase esecutiva dell'appalto era stato la conseguenza di una serie di cause imputabili ad entrambe le parti.
Infatti, da un lato il CTU ha evidenziato che la Direzione dei Lavori aveva fornito con ritardo disegni, specifiche e particolari conformi al progetto originale e relativi alle opere da svolgere, al fine di favorire una migliore comprensione di dettagli di alcune parti specifiche dell'opera già definite nei disegni contrattuali (“quelli lamentati dall'impresa non possono essere intesi come errori progettuali, o imprevisioni progettuali. Infatti, gli stessi sono stati risolti in sede di esecuzione, anche se talvolta con eccezionale ritardo almeno dal punto di vista documentale, con il semplice ricorso a quanto previsto in Capitolato […] l'operato del Direttore dei lavori è stato quello di predisporre, talvolta con ritardo, tavole di dettaglio o esplicative, che non hanno in alcun modo stravolto il progetto originario ma hanno tuttalpiù integrato lo stesso laddove poteva risultare poco chiaro o di difficile lettura.”.
Dall'altro lato, sono risultati accertati dei ritardi imputabili alla impresa appaltatrice, quali, ad esempio, i rinvii nella firma del Verbale di ripresa dei lavori n. 2.
Sulla scorta di tali argomentazioni, si ritiene che la penale di € 13.813,60 per la ritardata ultimazione dei lavori non sia equa e debba dunque essere disapplicata.
***
Per le ragioni esposte, le pretese della società appaltatrice sono risultate fondate relativamente alla quantificazione dei lavori extra contratto eseguiti (voci dalla 11.6.21 alla 11.6.33) per un valore pari a € 6.538,60, € 421,17 per i tre punti idrici, € 5.239,69 per le lavorazioni di cui alle voci NP03 e
NP08 ed € 13.813,60 per la disapplicazione della penale per la ritardata ultimazione dei lavori, per un totale di € 26.013,06, oltre IVA come per legge.
***
Su tale importo competono all'attrice i soli interessi legali dal 22.03.2017 (ossia dal giorno successivo alla notifica dell'atto di citazione), fino al saldo, e non anche la rivalutazione monetaria, che concerne solo le somme liquidate a ristoro di debiti di valore, ovvero obbligazioni aventi ad oggetto prestazioni ab origine diverse dalla dazione di una somma di denaro. Sul punto, giova richiamare l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui: “In tema di appalto di opere pubbliche, l'equo compenso ex art. 1664 comma 2 c.c., riconosciuto all'appaltatore che nel corso dell'opera abbia incontrato difficoltà di esecuzione non previste che ne abbiano reso notevolmente più onerosa la prestazione, è oggetto di un'obbligazione di valuta e non di valore, giacché l'obbligazione nasce dal contratto e il credito ha la medesima funzione d'ogni altro emolumento spettante all'appaltatore come remunerazione. Ne conseguono, da un lato, la necessità della costituzione in mora, ex art. 1224 c.c., in funzione del decorso degli interessi, dall'altro,
l'insufficienza, a tal fine, della riserva che l'appaltatore ha l'onere di iscrivere allo scopo di evitare la decadenza da domande di ulteriori compensi, indennizzi o risarcimenti, in dipendenza dello
33 svolgimento del collaudo” (Cass. Civ. n. 10325/2023; Cass. Civ. n. 727/2020).
Gli interessi dovuti sono quelli previsti dall'art. 5 del d.lgs. 231/2002 per il ritardo nei pagamenti delle transazioni commerciali, in virtù dell'art. 1284 co. 4 c.c., poiché le parti non ne avevano previamente pattuito la misura.
Sul punto, la Suprema Corte di Cassazione ha precisato che “La disposizione di cui all'art. 1284 comma 4 c.c. individua il tasso legale degli interessi, in linea generale, per tutte le obbligazioni pecuniarie (salvo diverso accordo delle parti e salva diversa espressa previsione di legge), per il periodo successivo all'inizio del processo avente ad oggetto il relativo credito, fino al momento del pagamento. Depone nel senso indicato, in primo luogo, la sua stessa ratio. L'art. 1284 comma 4
c.c. è stato introdotto al fine di contenere gli effetti negativi della durata dei processi civili, riducendo il vantaggio, per il debitore convenuto in giudizio, derivante dalla lunga durata del processo, attraverso la previsione di un tasso di interesse più elevato di quello ordinario, dal momento della pendenza della lite: si tratta evidentemente di una disposizione (lato sensu
“deflattiva” del contenzioso giudiziario), che ha lo scopo di scoraggiare l'inadempimento e rendere svantaggioso il ricorso ad inutile litigiosità, scopo che prescinde dalla natura dell'obbligazione dedotta in giudizio e che si pone in identici termini per le obbligazioni derivanti da rapporti contrattuali come per tutte le altre. Nel medesimo senso depongono, inoltre, sia la circostanza che si tratta di una disposizione inserita nell'art. 1284 c.c. intitolato “saggio degli interessi”, cioè nell'articolo del codice civile che disciplina in linea generale, per tutte le obbligazioni, il tasso legale degli interessi, sia il rilievo che tale articolo non contiene alcuna espressa limitazione di applicabilità delle sue disposizioni a solo alcune categorie di obbligazioni” (Cass. Civ. sez. 3, ord.
n. 61/2023).
***
Avendo il CTU escluso la presenza di imprevisioni o carenze progettuali, devono essere rigettate le domande di manleva formulate dal nei confronti degli ingegneri Controparte_1
e . CP_3 CP_2
***
Quanto alle spese legali, considerato che le ragioni della parte attrice sono state accolte per un importo notevolmente inferiore rispetto alle pretese azionate, questo Tribunale ritiene equo compensarle per intero fra parte attrice e convenuto.
Quanto alle spese processuali dei terzi chiamati ingegneri e , giova CP_3 CP_2
richiamare il recente insegnamento della Corte di Cassazione, secondo cui in caso di rigetto della domanda principale, le spese sostenute dal terzo chiamato devono essere poste a carico dell'attore soccombente che ha provocato e giustificato la chiamata in causa, anche al di fuori dei casi di chiamata in garanzia, mentre restano a carico del chiamante quando la sua iniziativa si riveli manifestamente infondata o palesemente arbitraria, purché non vi sia stata estensione della
34 domanda principale dell'attore nei confronti del terzo chiamato (Cass. Civ. Sez. III, ord. n. 6144 del
07.03.2024).
Nel caso di specie, il CTU ha escluso che il progetto contenesse errori o carente nella sua sostanza – come dedotto dall'attrice -, precisando tuttavia che lo stesso avrebbe potuto essere più dettagliato e meglio leggibile. Dunque, sulla scorta dei principi sopra esposti, e rilevato che la deduzione di parte attrice in ordine alla presenza di difetti progettuali e/o esecutivi delle opere non è del tutto infondata, e che la chiamata dei terzi non è stata frutto di un'iniziativa arbitraria e infondata del si ritiene di dover compensare integralmente le spese processuali tra Controparte_1
il convenuto e i terzi chiamati ingegneri e . CP_1 CP_3 CP_2
Per le medesime ragioni devono essere compensate anche le spese nei rapporti fra gli ingegneri e le terze chiamate e Controparte_5 Controparte_4
Quanto alle spese della consulenza tecnica d'ufficio, considerato che la stessa ha avuto ad oggetto l'accertamento della fondatezza ed entità delle pretese attrici, si ritiene equo porle definitivamente a carico della parte attrice e di quella del convenuto in misura pari al 50% a carico di ciascuno.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
1) In parziale accoglimento della domanda di parte attrice: condanna il
[...] al pagamento in favore della della somma di € Controparte_1 Parte_1
26.013,06, oltre interessi ex art. 1284 co. 4 dal 22.03.2017 al saldo;
2) rigetta le altre domande delle parti;
3) compensa integralmente le spese processuali tra la e il Parte_1 [...]
Controparte_1
4) compensa integralmente le spese processuali tra il di e i CP_1 CP_1 CP_1
terzi chiamati ingegneri e;
CP_3 CP_2
5) compensa integralmente le spese processuali tra l'ing. e la CP_2 [...]
e tra l'ing. e la CP_4 CP_3 Controparte_5
6) pone definitivamente le spese della consulenza tecnica d'ufficio a carico della società attrice e del nella misura di ½ ciascuno. Controparte_1
Così deciso in Cagliari in data 26 marzo 2025.
Il Giudice
Valentina Frongia
35
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale di Cagliari in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Valentina
Frongia, pronuncia ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 2639 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2017, promossa da:
P.I. ), in persona del legale rappresentante pro-tempore, Parte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliata in Cagliari alla via San Lucifero n. 65, presso lo studio dell'avv. Massimo
Murru, che la rappresenta e difende giusta procura speciale in atti, attrice contro
(C.F. , in persona del Sindaco pro-tempore, Controparte_1 P.IVA_2
elettivamente domiciliato in Cagliari, nella via del Platano n° 2, presso lo studio dell'avv. Nicola
Ibba, che lo rappresenta e difende giusta procura speciale in atti, convenuto
e contro
(C.F. ), e (C.F. Controparte_2 C.F._1 Controparte_3
), entrambi elettivamente domiciliati in Cagliari alla via Carboni Boi n. 8 C.F._2 presso lo studio dell'avv. Carlo Castelli, che li rappresenta e difende in forza di procura speciale in atti, terzi chiamati
e contro
(P.I. , in persona del legale rappresentante pro- Controparte_4 P.IVA_3 tempore, elettivamente domiciliata in Cagliari alla via Scano n. 55 presso lo studio dell'avv. Maria
Paola Manca, che la rappresenta e difende in virtù di procura speciale in atti, terza chiamata
e contro
1 (P.I. ), in persona del procuratore pro- Controparte_5 P.IVA_4 tempore, elettivamente domiciliata in Cagliari alla via De Magistris n. 8 presso lo studio dell'avv.
Paolo Sestu, che la rappresenta e difende giusta procura speciale in atti, terza chiamata
***
Il giudice pronuncia sentenza sulle seguenti conclusioni delle parti:
Nell'interesse dell'attrice:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattese, con riferimento all'esecuzione del contratto di appalto stipulato in data 11.07.2012 con il
[...]
in accoglimento delle domande formulate […] così provvedere: Controparte_1
- accertare per i motivi tutti sopra esposti, la fondatezza delle richieste esposte nelle riserve iscritte dall'impresa attrice nei documenti d'appalto;
- accertare per i motivi tutti sopra esposti, l'illegittimità della penale applicata;
- per l'effetto, condannare il in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro-tempore, al risarcimento dei danni patiti dall'impresa in Parte_1 ragione dei suesposti illegittimi comportamenti dell'Amministrazione convenuta, nella complessiva somma di € 442.247,76, ovvero nella misura definitiva che sarà ritenuta di giustizia in corso di causa;
oltre ancora, agli interessi leali e moratori, agli ulteriori interessi, anche anatocistici, sulle somme dovute e non corrisposte, nonché il risarcimento dei danni causati dalla svalutazione monetaria, secondo gli indici e della mancata CP_6
disponibilità finanziaria, su tutte le somme che saranno riconosciute dovute;
- in ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio”.
Nell'interesse del convenuto:
“che l'Ill.mo Tribunale di Cagliari voglia: in via preliminare:
1) Condannare in via esclusiva l'ingegner e l'ingegner , CP_3 CP_2
nei limiti delle rispettive responsabilità, a risarcire ogni e qualsivoglia danno che dovesse risultare essere stato effettivamente causato all'attore per i fatti dallo stesso esposti in citazione;
In subordine, per il caso di condanna dell'amministrazione comunale a rispondere in solido con i terzi chiamati dei danni lamentati dall'attore,
2) Condannare l'ingegner e l'ingegner a tenere CP_3 CP_2
l'amministrazione comunale totalmente indenne/manlevare da ogni riflesso e conseguenza negativa che la stessa avesse a subire in conseguenza delle loro inadempienze e dei danni che in ragione di queste si fossero effettivamente prodotti a carico dell'attore.
2 Nel merito:
Rigettare tutte le pretese attoree, con vittoria piena di spese ed onorari, oltre ad accessori di legge.”.
Nell'interesse del terzo chiamato ing. : CP_3
“perché l'Ill.mo Tribunale adito, ogni diversa istanza rigettata, voglia:
I) In via preliminare: dichiarare l'inammissibilità e/o la decadenza delle domande e/o riserve azionate dell'attrice Parte_1
II) Nel merito: 1) rigettare tutte le pretese dell'attrice nei confronti del
[...]
2) rigettare le domande formulate dal convenuto nei Controparte_1 CP_1
confronti del chiamato in causa ing. 3) in via meramente subordinata, CP_3
nella denegata ipotesi si ravvisasse una responsabilità dello stesso ing. , CP_3
condannare la a tenere Parte_2 indenne l'ing. dalle conseguenze della sentenza di condanna stessa, con CP_3 condanna diretta, in favore dell'attrice, della compagnia assicurativa stessa;
III) In ogni caso: con vittoria di spese ed onorari del giudizio.”
Nell'interesse del terzo chiamato ing. CP_2
“perché l'Ill.mo Tribunale adito, ogni diversa istanza rigettata, voglia:
I) In via preliminare: dichiarare l'inammissibilità e/o la decadenza delle domande e/o riserve azionate dell'attrice Parte_1
II) Nel merito: 1) rigettare tutte le pretese dell'attrice nei confronti del
[...]
2) rigettare le domande formulate dal convenuto nei Controparte_1 CP_1
C confronti del chiamato in causa ing. 3) in via meramente subordinata, nella denegata
C ipotesi si ravvisasse una responsabilità dello stesso ing. , condannare la
[...]
a tenere indenne l'ing. dalle conseguenze della Controparte_8 CP_2 sentenza di condanna stessa, con condanna diretta, in favore dell'attrice, della compagnia assicurativa stessa;
III) In ogni caso: con vittoria di spese ed onorari del giudizio”.
Nell'interesse della terza chiamata Controparte_5
“perché il Tribunale civile di Cagliari voglia rigettare ogni domanda formulata dalla
[...] nei confronti del e ogni domanda formulata dal Parte_1 Controparte_1 [...] nei confronti dell'Ing. con vittoria di spese e competenze, in Controparte_1 CP_3
via subordinata, e solo nella denegata ipotesi di condanna anche parziale e/o solidale, con gli altri convenuti e chiamati, dichiarare tenuta l' nei limiti del massimale Controparte_5
previsto in contratto e per le garanzie concordate in polizza e salve le franchigie stabilite a carico dello assicurato, al pagamento della somma che risulterà dovuta con vincolo solidale con il
e dell'Ing. . Controparte_1 CP_2
3 Con compensazione, almeno parziale, di spese e competenze”.
Nell'interesse della terza chiamata Controparte_4
“Voglia il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione e conclusione disattesa:
IN VIA PRELIMINARE
Dichiarare l'inoperatività della garanzia prestata dall' con il conseguente Controparte_4
difetto di legittimazione passiva della medesima Società per la mancata copertura assicurativa del danno dedotto in giudizio e, per l'effetto, dichiarare improponibile la domanda di garanzia formulata nei suoi confronti;
SEMPRE IN VIA PRELIMINARE
Dichiarare la decadenza dell'Ing. dal diritto di avvalersi della garanzia prestata CP_2 dall' Controparte_4
NEL MERITO
Rigettare ogni avversa domanda perché infondata e, per l'effetto, assolvere la Società convenuta da ogni avversa pretesa;
IN TUTTI I CASI
Con vittoria di spese e di onorari.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato, la ha convenuto in giudizio il Parte_1 esponendo quanto segue: Controparte_1
- con contratto di appalto “a corpo” stipulato in data 11.07.2012, il
[...] aveva affidato alla l'esecuzione dei lavori di “Realizzazione Controparte_1 Parte_1 di struttura polivalente a completamento del parco urbano comunale nella piazza Europa” per un importo contrattuale pari a € 970.000,00, di cui € 954.450,00 per lavori ed €
15.550,00 per oneri afferenti alla sicurezza;
- i lavori erano stati consegnati in data 23.08.2012 e, ai sensi dell'art. 5 del contratto di appalto, avrebbero dovuto essere completati entro il termine di 400 giorni naturali e consecutivi e, quindi, entro il 29.06.2013;
- in corso d'opera erano emerse gravi imprecisioni e carenze progettuali, che avevano reso necessario procedere alla redazione di una variante al progetto esecutivo per circostanze imputabili a fatto dell'Ente Comunale, di tal ché lo svolgimento dell'appalto era risultato fortemente alterato rispetto a quanto previsto dall'impresa in sede di offerta e nel cronoprogramma dei lavori;
- in particolare, il si era reso inadempiente rispetto Controparte_1 all'obbligazione di mandare in gara un progetto esecutivo completo, definito in ogni aspetto di dettaglio, immediatamente cantierabile ed eseguibile;
4 - l'impresa attrice, dapprima per le vie brevi e successivamente in forma epistolare, aveva segnalato tutte le anomalie e cause ostative all'esecuzione a regola d'arte del progetto appaltato e, fin dalla consegna dei lavori e, per iscritto, in occasione dell'emissione del 1°
SAL, aveva provveduto a segnalare le problematiche e le richieste di intervento alla direzione dei lavori e al RUP, a fronte delle quali, tuttavia, il Comune aveva espresso un netto rifiuto.
In particolare, la ha dedotto di aver segnalato che: Pt_1
- risultavano sottostimate le previsioni relative alle casseforme, ai ponteggi e all'acciaio per l'armatura del cemento armato, e alcuni magisteri necessari non erano stati considerati nel computo metrico;
- si era reso necessario procedere all'adeguamento dell'impianto di aspirazione dei fumi in ragione dell'intervento medio tempore di un aggiornamento normativo;
- non era stato possibile procedere al montaggio dell'apparecchiatura delle pompe di calore in quanto non rispondenti alla tavola di progetto, e nella tavola di progetto non era prevista la linea elettrica di alimentazione dal quadro elettrico generale alle unità esterne, né lo schema di connessione;
- vi erano delle carenze nelle tavole di progetto dell'impianto di pressurizzazione antincendio e dell'impianto idrico-fognario;
- mancavano le indicazioni per tutte le lavorazioni esterne, sia con riferimento alla tipologia dei materiali, che alle misure planimetriche.
L'attrice ha soggiunto che l'andamento dell'appalto era stato ulteriormente funestato dalle plurime ingiustificate sospensioni dei lavori, tali da stravolgere i calcoli relativi alla redditività dei lavori elaborati dall'impresa in sede di presentazione dell'offerta.
Sul punto, la ha precisato che: Pt_1
- pochi mesi dopo la consegna dei lavori, il Direttore dei Lavori aveva disposto la sospensione dei lavori in ragione dei limiti imposti dal rispetto del “Patto di stabilità” in data
13.03.2013;
- ordinata la ripresa dei lavori in data 03.04.2013, era stata disposta una nuova sospensione in data 02.12.2013, motivata con il riferimento alle avverse condizioni climatiche e con la necessità di esperire “l'indagine sul nuovo dimensionamento dell'impianto di estrazione fumi in base alla nuova normativa”, perdurata per 308 giorni, sino al 06.10.2014;
- pur a fronte delle reiterate richieste della , l'Amministrazione comunale si era Pt_1
costantemente rifiutata di procedere al pagamento in acconto degli importi dei lavori maturati fino alla sospensione;
- in pendenza della sospensione dei lavori, la stazione appaltante aveva provveduto a
5 porre rimedio alle numerose carenze progettuali, approvando una perizia di variante suppletiva, cui era conseguita la firma, in data 29.05.2014, dell'atto di sottomissione con cui erano stati affidati all'impresa maggiori lavori per € 105.291,81, oltre € 8.450,00 per oneri di sicurezza;
- in data 28.03.2014 l'impresa aveva firmato con riserva il verbale, accettando i nuovi prezzi, ad eccezione di quelli NP03 e NP08, presentando, al fine di motivare tale rifiuto, i listini da cui risultava l'incongruità dei prezzi proposti dalla Direzione dei Lavori;
- con verbale del 06.10.2014, il Direttore dei Lavori aveva evidenziato il venir meno delle cause di sospensione e ordinato all'impresa la ripresa dei lavori;
- la aveva firmato con riserva il verbale di ripresa dei lavori, rinnovando Pt_1 nuovamente le proprie censure in ordine all'illegittima sospensione degli stessi;
- in data 16.01.2015, a causa dei rallentamenti imposti dalla condotta della Stazione appaltante, l'attrice aveva inoltrato una richiesta di proroga, in quanto i tempi per la fornitura dell'impianto di ventilazione ed estrazione fumi (ordinato il giorno successivo alla ripresa dei lavori) non consentivano il rispetto dei termini assegnati per l'esecuzione dei lavori;
- con nota prot. 444 del 29.01.2015 il R.U.P. aveva rigettato tale richiesta, con la motivazione che l'impresa aveva in mano un preventivo per i macchinari fin dal 10.06.2014
e avrebbe dovuto ordinarli fin da allora, pur in vigenza della sospensione dei lavori, imposta dalla stessa stazione appaltante;
- con successiva nota prot. n. 678 del 09.02.2015, il R.U.P. aveva comunicato l'integrale rigetto delle riserve esposte dalla TE, sostenendo la piena legittimità della sospensione e, in ogni caso, l'inammissibilità delle stesse, in ragione della mancata firma con riserva da parte dell'Impresa del Verbale di sospensione.
La società attrice ha soggiunto che:
- in occasione dell'emissione del 6°, 7°, 8° e 9° SAL e dello Stato finale dei lavori, ella aveva iscritto ulteriori riserve, per un totale di € 428.434,16, tutte rigettate dall'Amministrazione, salva l'ammissione della somma di € 619,20;
- in data 17.02.2015, l'appaltatrice aveva comunicato l'ultimazione dei lavori oggetto del contratto d'appalto, ad eccezione di alcune residuali lavorazioni relative agli impianti che, in ragione della tardiva consegna delle relative Tavole esecutive (avvenuta solo il 16.02.2015,
a ridosso del termine ultimo per la conclusione dei lavori), non erano state terminate;
- il 18.02.2015 il Direttore dei Lavori aveva verificato lo stato delle opere, in assenza di qualsiasi contraddittorio;
- l'appaltatrice aveva firmato con riserva il relativo verbale, esplicitando le riserve nella propria nota del 27.02.2015, ove aveva replicato ai rilievi del Direttore dei Lavori,
6 evidenziando che al 17.02.2015 erano state completate tutte le opere eseguibili e che, quindi, non poteva esserle addebitato il ritardo derivante da inadempimenti della stazione appaltante;
- infine, il 20.03.2015 era stato emesso il certificato di ultimazione dei lavori;
- nel 2016 si era proceduto al collaudo degli impianti e dell'opera;
- il certificato di collaudo tecnico-funzionale dell'impianto di climatizzazione aveva evidenziato la non collaudabilità di detti impianti per chiari errori progettuali, unitamente a problematiche relative alla scala per la sala regia, all'uscita di sicurezza per i camerini e ai gradini.
La ha poi evidenziato di aver presentato un'istanza di disapplicazione della penale di € Parte_1
13.813,60, rilevando di aver avuto contezza della sua applicazione solo con il Certificato di
Collaudo.
L'attrice ha quindi dedotto che:
- il Committente aveva tenuto una condotta gravemente negligente sia nella fase precedente all'affidamento dei lavori, in ragione della carente progettazione esecutiva, sia nella gestione del contratto di appalto, avuto riguardo all'intempestività con cui la stazione appaltante aveva assunto i provvedimenti necessari a rimuovere gli ostacoli di volta in volta presentatisi in ragione delle predette carenze progettuali;
- l'anomalo andamento dell'appalto rispetto alle previsioni contrattuali aveva determinato l'insorgenza di un grave pregiudizio in capo all'impresa.
Ancora, l'impresa appaltatrice ha riassunto le riserve iscritte nei documenti contabili, e in particolare al:
- Verbale di ripresa lavori n. 2 e SAL n. 5 del 05.12.2014, per un totale di € 266.903,30
(di cui € 126.423,51 per maggiori oneri contrattuali derivanti dall'illegittima sospensione dei lavori, € 128.613,29 per adeguamenti necessari a rendere remunerative secondo l'attuale valore di mercato alcune lavorazioni eseguite, € 11.865,50 per riconoscimento di lavorazioni non contabilizzate);
- SAL n. 6 del 02.02.2015, per un totale di € 16.676,24 (di cui € 421,17 quale corrispettivo per esecuzione di n. 3 punti idrici in aggiunta, ed € 17.255,07 per la nuova voce in sostituzione di EP M13);
- SAL n. 7 del 03.03.2015, che, nel confermare le riserve già precedentemente iscritte, non ha comportato la contestazione di ulteriori oneri;
- SAL n. 8 del 27.03.2015, per un totale di € 133.973,00 (di cui € 124.107,19 per l'esecuzione di lavorazioni non contemplate negli elaborati di progetto, ed € 9.865,81 per oneri per maggiore durata dei lavori);
- Stato finale dei lavori del 10.07.2015, per € 9.882,62, in ragione della mancanza di n. 2 7 voci nello stato finale.
La ha infine precisato di aver domandato la disapplicazione della penale di € 13.813,60 Pt_1
comminata per il ritardo nella conclusione dei lavori rispetto al termine pattuito (in quanto i lavori stati conclusi solo in data 20.03.2016, e quindi con 31 giorni di ritardo rispetto al termine previsto del 17.02.2015), evidenziando che la ritardata esecuzione delle residue lavorazioni al 17.02.2015 era dipesa unicamente dai ritardi e inadempimenti della stazione appaltante nel fornire numerosi atti tecnici e dispositivi necessari per l'esecuzione dei lavori.
In conclusione, l'attrice ha chiesto l'accertamento della fondatezza delle richieste esposte nelle riserve da essa iscritte nei documenti d'appalto, l'accertamento dell'illegittimità della penale applicata e la condanna del al risarcimento dei danni patiti, Controparte_1 quantificati in € 442.247,76.
***
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 22 giugno 2017, si è costituito in giudizio il contestando le deduzioni di controparte. Controparte_1
In particolare, il convenuto ha dedotto che:
- non corrispondeva al vero che l'attrice avesse provveduto, fin dal primo SAL, a segnalare verbalmente o in forma epistolare problematiche e richieste di intervento finalizzate a rimuovere vizi progettuali, bensì le prime rimostranze mosse dall'impresa coincidevano con le riserve apposte sul certificato di ripresa dei lavori n. 2 e dal 5° SAL in poi;
- le quantità di alcune lavorazioni indicate nel computo metrico estimativo non erano state sottostimate, bensì indicate in modo forfetario, coerentemente con la natura “a corpo” dell'appalto in questione;
- l'impianto di aspirazione dei fumi era stato modificato con perizia suppletiva di variante a causa di una sopravvenienza normativa in materia antincendio che ne aveva reso necessaria la modifica;
- in relazione all'impianto di condizionamento, i problemi insorti durante l'esecuzione dei lavori erano stati superati in parte con la predisposizione, da parte del Direttore dei Lavori, di elaborati di dettaglio, e in parte con previsioni ulteriori in fase di perizia;
- le caratteristiche e le dimensioni dell'impianto di pressurizzazione antincendio erano rinvenibili dal progetto nel suo complesso;
- sia l'impianto idrico-fognario che le lavorazioni esterne erano stati realizzati dall'impresa secondo le previsioni progettuali, già dalla prima fase dell'esecuzione dei lavori.
Il convenuto ha poi precisato che:
- il progetto esecutivo era stato redatto da un libero professionista competente ed era stato
8 sottoposto a verifica da parte di altro libero professionista, anch'esso in possesso dei prescritti requisiti;
- il progetto era stato quindi validato dal R.U.P. e poi approvato dal Servizio Edilizia
Pubblica;
- in data 17.03.2003 era stato conferito all'ing. l'incarico per la CP_3
progettazione esecutiva, direzione dei lavori, contabilizzazione, redazione del certificato di regolare esecuzione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione dei lavori, successivamente esteso, con convenzione del 30.12.2010, all'adeguamento progettuale in funzione dei maggiori costi dovuti alla lievitazione dei prezzi nel frattempo intercorsa;
- con convenzione in data 03.06.2011 era stato conferito all'ing. di CP_2
Cagliari l'incarico per la verifica del progetto esecutivo dei lavori ex artt. 52, 53, 54, 55, 56 del d.p.r. del 05.10.2010;
- in seguito, erano stati acquisiti i pareri favorevoli sul progetto esecutivo dall'Azienda
ASL n. 6 di Sanluri, dal Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Cagliari, dalla
Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo;
- il progetto esecutivo era stato quindi presentato al Comune dal Professionista in data
22.03.2011 e verificato in contraddittorio col Progettista, dall'ing. , in data CP_2
07.06.2011;
- in pari data era stato validato dal R.U.P. in contraddittorio col Progettista e col
Verificatore, ed era stato approvato con determinazione del Responsabile del Servizio
Edilizia Pubblica n. 049 in data 30.06.2011;
- in data 07.06.2011 il Responsabile del Procedimento aveva acquisito dal Direttore dei
Lavori l'attestazione in merito all'accessibilità delle aree e degli immobili interessati dai lavori, all'assenza di impedimenti sopravvenuti rispetto agli accertamenti effettuati prima dell'approvazione del progetto, e alla conseguente realizzabilità del progetto anche in relazione al terreno, al tracciamento, al sottosuolo e a quanto occorrente per l'esecuzione dei lavori;
- in sede di gara d'appalto la non aveva manifestato alcun problema in merito alla Pt_1
completezza e all'esaustività del progetto e aveva anzi allegato all'offerta una dichiarazione ove attestava di aver preso esatta cognizione della natura dell'appalto e di tutte le circostanze generali, particolari e locali, che potevano influire sull'esecuzione delle prestazioni, e di aver effettuato uno studio approfondito del progetto, ritenendolo adeguato,
e di accettarlo incondizionatamente;
- prima della stipula del contratto era stato redatto, tra il R.U.P. e l'impresa appaltatrice, il verbale di cui all'art. 71 del D.P.R. 21.12.1999 n. 554, in cui l'impresa aveva dato atto 9 dell'inesistenza di condizioni che potessero impedire la realizzabilità del progetto;
- in data 23.08.2012 l'ing. aveva consegnato i lavori all'impresa appaltatrice, la CP_3
quale aveva firmato il verbale senza riserve;
- dalla consegna dei lavori fino al 4° SAL (compreso), la non aveva mai avanzato Pt_1
riserve, né manifestato alcun disagio in relazione all'esecuzione dell'opera conseguente ad eventuali imprecisioni progettuali, né aveva esposto alcuna riserva in merito alle motivazioni che avevano indotto alla sospensione;
- solo in occasione della seconda sospensione dei lavori, dovuta a particolari avversità atmosferiche e alla necessità di redigere la perizia suppletiva e di variante, l'impresa aveva effettuato alcuni rilievi sulla qualità progettuale, adducendone la carenza espositiva e previsionale;
- alla ripresa dei lavori, l'impresa aveva apposto riserve sul verbale di ripresa dei lavori n.
2 e nel registro di contabilità, puntualmente indicate alle pp. 9, 10, 11 e 12 e 13 della comparsa di costituzione.
Il convenuto ha dunque dedotto che le difficoltà esecutive lamentate dall'appaltatrice erano dipese per un verso da circostanze impreviste e imprevedibili, e per altro verso da situazioni ben note all'appaltatrice stessa, e che nessuna delle difficoltà esecutive lamentate da controparte si era presentata in termini e portata tali da giustificare il ritardo accumulato lungo il corso dei lavori.
Il ha quindi contestato le singole inadempienze eccepite dalla Controparte_1
, rilevando, con particolare riguardo alla prolungata sospensione dei lavori, che: Pt_1
- la prima sospensione dei lavori era stata dettata dal fatto che, essendo entrato in vigore anche per i piccoli comuni il vincolo del patto di stabilità, era possibile procedere al pagamento delle rate di acconto solo a fronte dell'incasso delle relative rate del contributo regionale, che all'epoca era stato erogato dalla Regione al in diverse tranche: 10% CP_1 all'atto della delega, 15% all'atto dell'affidamento dei lavori, due tranche da 30% al raggiungimento del 90% della spendita delle precedenti erogazioni, e il 15% al raggiungimento del 90% della spendita delle precedenti erogazioni;
- la seconda sospensione era stata inizialmente dovuta a particolari avversità atmosferiche e alla necessità di redigere la perizia suppletiva e di variante (resasi necessaria per l'adeguamento del progetto a una sopravvenuta modifica normativa in materia di impianti antincendi) e si era protratta per problemi relativi al patto di stabilità.
Il ha poi eccepito l'irritualità e l'intempestività delle riserve apposte dalla controparte alle CP_1
scritturazioni contabili, per le seguenti ragioni:
- tardività delle riserve, in quanto, ai sensi dell'art. 191 co. 2 D.P.R. 207/2010, queste devono essere iscritte, a pena di decadenza, sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio 10 dell'esecutore, mentre il verbale di sospensione dei lavori n. 2 del 02.12.2013 era stato firmato dall'impresa esecutrice senza alcuna riserva;
- le motivazioni che avevano indotto la D.L. a sospendere i lavori il 02.12.2013 sono disciplinate all'art. 132 co. 1 lett. a) e b) e comma 3 del Codice dei Contratti, e dal relativo
Regolamento di Attuazione all'art. 158 comma 1 art. 159 commi 1 e 2 e dall'art. 161 commi
3 e 12, di tal ché la seconda sospensione era legittima;
- la richiesta di autorizzazione a promuovere la redazione della perizia suppletiva e di variante era stata effettuata secondo quanto disposto dall'art. 161 co. 3 del Regolamento di
Attuazione;
- il prolungamento della sospensione era stato conseguente alla necessità del rispetto del patto di stabilità interno dell'Ente derivante dalla mancata erogazione da parte della Regione
(Ente finanziatore dell'opera) delle ulteriori rate di contributo richieste dal CP_1
- la non aveva diffidato il R.U.P. a riprendere i lavori, come previsto dal comma Pt_1
3 dell'art. 159 del D.P.R. 207/2010 per i casi in cui l'esecutore ritenga cessate le cause che hanno determinato la sospensione dei lavori, né aveva chiesto lo scioglimento del contratto senza indennità, previsto dal comma 4 del medesimo articolo per i casi di sospensione superiore a un quarto della durata complessiva prevista della durata dei lavori o per il superamento dei sei mesi complessivi;
- l'impresa esecutrice aveva accettato tutti i nuovi prezzi delle lavorazioni dopo gli adeguamenti necessari per renderle remunerative, ad eccezione dei nuovi prezzi NP03 e
NP08, in quanto ritenuti non remunerativi;
- i nuovi prezzi erano stati formulati in sede di perizia suppletiva e di variante con applicazione dei prezzi unitari desumibili dal prezziario regionale vigente e sui quali era stato successivamente applicato il ribasso contrattuale;
- pur in mancanza di elaborati di dettaglio in relazione alla realizzazione dei servizi igienici, questi erano stati comunque già realizzati sulla base delle indicazioni fornite dalla
Direzione dei Lavori.
Il convenuto ha poi eccepito che le riserve tra il 6° e l'8° SAL erano state formulate oltre il limite previsto dall'art. 240-bis co. 1 d.lgs. 163/2006, e che:
- la riserva relativa alla lavorazione di cui al punto 3 era tardiva in quanto contabilizzata al 4° SAL senza che in tale sede fosse stato eccepito nulla, e inoltre non era stata iscritta sul primo atto dell'appalto successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che aveva determinato il pregiudizio dell'esecutore;
- la lavorazione di cui al punto 5 si differenziava da quella prevista in progetto solamente per la dicitura “fonoassorbente” in luogo di “fonoisolante” e la descrizione progettuale della lavorazione era relativa a una controparete fonoassorbente, quale quella realizzata
11 dall'appaltatore;
- nelle riserve esplicitate al 7° SAL non era stato quantificato o provato alcun maggior onere;
- con riguardo alle riserve esplicitate all'8° SAL, le lavorazioni eseguite dall'impresa facevano parte delle previsioni progettuali eseguite dall'impresa in assenza di specifico ordine di servizio da parte della Direzione Lavori, e se l'impresa avesse ritenuto che dette lavorazioni non facessero parte del progetto, avrebbe dovuto rifiutarne l'esecuzione e chiedere alla Direzione dei Lavori un formale ordine di servizio, cosa che non ha fatto;
- la riserva apposta sul conto finale, relativa agli oneri di smaltimento in discarica dei materiali di scavo del cantiere, era stata già rigettata in sede di collaudo, in quanto l'impresa appaltatrice non aveva dato esaustiva rendicontazione entro i termini di emissione dello stato finale dei lavori.
Il convenuto ha contestato i danni lamentati dall'impresa appaltatrice, deducendo che gli CP_1
stessi sarebbero ascrivibili alla carente gestione dei lavori da parte della stessa impresa e riferibili alla disorganizzazione del cantiere, al ritardo con cui erano stati ordinati i materiali da utilizzare nei lavori, al forte ritardo nella richiesta al R.U.P. di autorizzazione dei cottimi e al ritardo nella realizzazione dei vari impianti.
Infine, il ha chiesto l'autorizzazione alla chiamata in causa degli Controparte_1
ingegneri e , al fine di ottenere la condanna di questi ultimi al CP_3 CP_2
risarcimento dei danni causati all'attore per i fatti esposti in citazione o a tenere l'amministrazione comunale indenne dalle conseguenze negative delle loro inadempienze. Nel merito, il ha CP_1
chiesto il rigetto delle pretese attoree.
Con distinte comparse di costituzione e risposta depositate il 28 dicembre 2017 si sono costituiti in giudizio l'ing. e l'ing. , i quali hanno eccepito la decadenza delle CP_2 CP_3
doglianze attoree relative al progetto esecutivo, rilevando in proposito che:
- a seguito dell'esame degli elaborati progettuali, l'Impresa avrebbe dovuto indicare le voci e le quantità ritenute carenti con apposita integrazione, segnalata nella propria offerta;
esprimere il motivato dissenso al momento della sottoscrizione del contratto;
iscrivere le riserve in occasione del verbale di consegna dei lavori o al più tardi al primo SAL;
esprimere il motivato dissenso e/o iscrivere riserva al momento della sottoscrizione dell'atto di sottomissione e nel verbale del 07.05.2015 con cui le parti avevano concordato le modifiche da inserire in perizia;
- l'Impresa non aveva mai posto all'attenzione dell'Amministrazione l'esistenza di carenze progettuali, e aveva posto la prima riserva sulla sussistenza delle carenze progettuali al quinto SAL.
I terzi chiamati hanno poi eccepito l'infondatezza delle censure, sul rilievo che i lavori erano stati 12 realizzati puntualmente e al quarto SAL erano state eseguite oltre il 50% delle opere previste dal contratto.
Con riguardo alle sospensioni dei lavori, i terzi chiamati hanno rilevato che:
- la causa della prima sospensione era legata al rispetto del Patto di stabilità di cui agli artt. 30 e 31 della L. 183/2011;
- l'Impresa non aveva posto riserva né sul verbale di sospensione, né sul verbale di ripresa dei lavori, decadendo così dal diritto di censurare l'illegittimità della prima sospensione;
- la censura relativa alla seconda sospensione, oltre che generica, è inammissibile per decadenza, non essendo stata apposta riserva al relativo verbale di sospensione, bensì solo al verbale di ripresa dei lavori;
- la riserva apposta al verbale di ripresa dei lavori era stata apposta illegittimamente, dato che per poter agire in tal senso è necessario diffidare il R.U.P.;
- la censura al verbale di ripresa dei lavori è comunque infondata, in quanto le cause della sospensione erano da ascriversi alle condizioni climatiche avverse, che rientrano tra le circostanze speciali per cui il direttore dei lavori può ordinare la sospensione, e alla necessità di effettuare una perizia per via di modifiche normative in materia di aspirazione dei fumi e/o prevenzione incendi, causa rientrante tra quelle legittimanti la sospensione ex art. 159 commi 1 e 2 del D.P.R. 207/2010;
- il periodo di sospensione si era poi prolungato per la necessità di attendere lo sblocco dei finanziamenti regionali per effetto del piano di stabilità e delle successive modifiche e proroghe introdotte con le leggi 228/2012, 147/2014 e 147/2013, nonché per colpa degli atteggiamenti oppositivi e dilatori dell'Impresa nelle operazioni di determinazione dei nuovi prezzi delle varianti progettuali, conseguenti all'adeguamento della normativa;
- la censura è peraltro inammissibile, in quanto l'appaltatrice non aveva presentato domanda di scioglimento del contratto.
Quanto all'aggravio economico dedotto dalla per aver tenuto in cantiere uomini e mezzi Pt_1 pronti per un'eventuale ripresa, i terzi chiamati hanno dichiarato che nel periodo di sospensione il cantiere era sprovvisto di uomini e di mezzi, che non vi era neanche il servizio di guardiania e che alla ripresa dei lavori l'impresa era risultata impreparata.
Gli ingegneri e hanno poi eccepito la decadenza della pretesa attorea relativa CP_2 CP_3 all'errata determinazione dei prezzi delle varianti progettuali, evidenziando in proposito che:
- l'Impresa aveva firmato senza riserve e/o senza motivato dissenso il verbale del
07.05.2014 che definiva i prezzi applicati;
- l'Impresa aveva sottoscritto l'atto di sottomissione senza riserve e/o senza motivato dissenso;
13 - l'Amministrazione aveva determinato i prezzi delle varianti secondo le previsioni di legge.
Quanto alla determinazione dei prezzi delle lavorazioni suppletive, i terzi chiamati hanno eccepito la decadenza dalla pretesa dell'Impresa, sul rilievo che quest'ultima aveva arbitrariamente modificato il progetto, così perdendo il diritto all'indennizzo, e non si era opposta alla richiesta del
Direttore dei Lavori di eseguire lavorazioni non presenti nel progetto. In ogni caso, hanno soggiunto gli ingegneri, si trattava di lavorazioni previste indicate “a corpo” e non “a misura”.
Gli ingegneri e hanno altresì contestato la violazione dei doveri di leale CP_2 CP_3
collaborazione in fase esecutiva dell'appalto dedotta dall'attrice, dichiarando sul punto che le risposte date dal Direttore dei Lavori all'Impresa appaltatrice erano sempre state tempestive, puntuali e coerenti con le istanze dell'impresa.
Ancora, i terzi chiamati hanno eccepito l'inammissibilità delle riserve, sul rilievo che l'appaltatore non può avanzare riserve relativamente agli aspetti progettuali oggetto di verifica;
la decadenza per tardività dalle relative domande, in quanto non iscritte al momento della sottoscrizione del primo documento utile;
e la decadenza per mancata contestazione degli accertamenti effettuati in sede di collaudo, con conseguente accettazione delle quantità delle lavorazioni ivi accertate.
I terzi chiamati hanno peraltro contestato le singole riserve apposte dall'Impresa attrice, e in particolare:
1) Sulla prima riserva, posta in occasione del quinto SAL:
- l'inammissibilità della riserva circa l'illegittimità della sospensione, in quanto tardiva e irrituale, posto che la IT avrebbe dovuto apporre la riserva fin dal verbale di sospensione;
- la IT non aveva dimostrato un dispiegamento di forze tale da giustificare l'aggravio economico lamentato;
- l'impresa aveva adottato un atteggiamento improduttivo, dilatorio e oppositivo, soprattutto in merito al concordamento dei prezzi da applicare alle varianti;
- le lavorazioni reputate dall'attrice “sottostimate” erano indicate in modo forfetario;
- la perizia suppletiva in relazione all'impianto di aspirazione dei fumi era stata eseguita per rispettare le modifiche normative in materia antincendio;
- gli imprevisti sorti in relazione all'impianto di condizionamento erano stati risolti con la predisposizione di elaborati di dettaglio;
- le caratteristiche dell'impianto di pressurizzazione antincendio erano rinvenibili nel progetto;
- l'impianto idrico-fognario era stato parzialmente ultimato al quarto SAL, e in seguito vi erano state modifiche di adeguamento alla normativa, realizzate con prescrizioni del
Direttore dei Lavori;
- le lavorazioni esterne erano già state realizzate al quarto SAL;
14 - le lavorazioni successive al quarto SAL e precedenti alla seconda non sospensione non sono state provate;
- i prezzi applicati erano a norma di legge ed erano il risultato di un comportamento oppositivo e dilatorio dell'impresa, che invece di presentare le proprie osservazioni nelle dovute sedi, aveva temporeggiato per un mese.
B) Sulla seconda riserva, apposta in occasione del sesto SAL;
- le lavorazioni di cui l'appaltatrice lamentava l'errata determinazione dei prezzi erano già state eseguite al quarto SAL e pertanto già remunerate;
- nel progetto era prevista una parete fonoisolante con le medesime caratteristiche della controparte fonoassorbente realizzata, e in ogni caso una lavorazione suppletiva non garantisce indennizzo.
Sulla terza riserva, apposta in occasione del settimo SAL;
- i maggiori oneri di cui la chiedeva la corresponsione non erano stati determinati Pt_1 per voci e quantità, di tal ché la richiesta dell'Impresa sarebbe inammissibile per carenza dei presupposti;
- l'istanza di corresponsione è comunque infondata in quanto i maggiori oneri risultavano privi di fondamento normativo e/o fattuale;
- il Direttore dei Lavori aveva fornito ampia collaborazione all'Impresa, fornendole i dettagli richiesti con quattro note e con il verbale per il collaudo preliminare del 20.02.2014;
- il collaudo non poteva essere effettuato perché gli impianti in questione non erano stati ancora completati.
Sulla quarta riserva, apposta in occasione dell'ottavo SAL:
- all'attrice non spetta alcun compenso sulle lavorazioni suppletive che, poiché considerava carente il progetto, aveva deciso di eseguire;
- l'impresa aveva agito in seguito a ordini del Direttore dei Lavori, di tal ché ci sarebbe dovuto essere un ordine di servizio e l'apposizione di una riserva per poter far valere in seguito i propri diritti, entrambi assenti;
- i danni da tardiva conclusione dei lavori lamentati dall'impresa erano da ascrivere alla disorganizzazione e carente gestione dei lavori dell'impresa stessa, impreparata alla ripresa dei lavori e lenta nella loro ultimazione.
Sulla quinta riserva, apposta allo Stato Finale dei Lavori:
- il valore dei maggiori oneri pretesi dall'impresa nelle varie riserve supera il limite imposto dall'art. 240-bis d.lgs. 163/2006, che prevede che l'importo complessivo delle riserve non può essere superiore al venti per cento dell'importo contrattuale;
- non vi è la prova dell'avvenuto smaltimento dei rifiuti.
Con riguardo alla penale per ritardo nel completamento dell'opera, i terzi chiamati hanno replicato
15 ricostruendo il cronoprogramma dei lavori e affermando che dai sopralluoghi del Direttore dei
Lavori era risultato che il 17 febbraio, data nella quale l'impresa appaltatrice dichiara di aver ultimato i lavori, il cantiere era ancora attivo, e vi erano numerosi impianti da sistemare e numerose lavorazioni da effettuare.
L'ingegner ha eccepito che il verificatore e validatore del progetto non è responsabile per i CP_2
fatti inerenti alla fase esecutiva dei lavori non strettamente collegati alla bontà del progetto verificato e che non è quindi responsabile degli eventuali danni causati dalle sospensioni dei lavori e dal loro eccessivo protrarsi.
I terzi chiamati hanno infine concluso chiedendo di essere autorizzati a chiamare in causa le rispettive compagnie di assicurazione, per l'ing. e Controparte_4 CP_2 [...] per l'ing. e, nel merito, chiedendo il rigetto delle pretese dell'attrice o, in via CP_5 CP_3
subordinata, la condanna delle rispettive compagnie a tenerli indenni dalle conseguenze della sentenza di condanna.
Con comparsa di costituzione depositata il 08.05.2018 si è costituita in giudizio la
[...]
aderendo alle difese svolte dall'ing. e chiedendo il rigetto della domanda CP_5 CP_3 formulata dalla società attrice nei confronti del e delle domande Controparte_1
formulate dal nei confronti del terzo chiamato , e in via subordinata, di essere CP_1 CP_3
dichiarata tenuta al pagamento della somma che risulterà dovuta, con vincolo solidale con il e l'ing. , nei limiti del massimale previsto in Controparte_1 CP_2 contratto e per le garanzie concordate in polizza, salve le franchigie stabilite a carico dell'assicurato.
***
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 10.05.2018 si è costituita in giudizio l'
[...]
eccependo preliminarmente l'inoperatività della garanzia prestata dall' CP_4 [...] con la polizza invocata dall'ing. . CP_4 CP_2
Sul punto, la terza chiamata ha precisato che:
- per l'attività di Responsabile Unico nella Realizzazione di una struttura turistico- ricettiva-ricreativa commissionata dal Comune l'ing. aveva Controparte_1 CP_2
stipulato la polizza n. 2011/07/6056828 per la Responsabilità Civile Professionale dei
Progettisti Liberi Professionisti o delle Società di Ingegneria;
- la validità del contratto aveva decorrenza dal 01.06.2011 al 01.06.2013;
- il professionista aveva ricevuto la richiesta di risarcimento danni in data 27.07.2017, al di fuori del periodo di validità del contratto e quando era già cessata l'efficacia dell'assicurazione;
- l'efficacia dell'assicurazione cessa, comunque, alla data di emissione del certificato di collaudo, che deve essere rilasciato entro e non oltre dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori;
16 - i lavori appaltati alla erano stati ultimati in data 20.03.2015 e collaudati il Pt_1
02.03.2016.
La terza chiamata ha eccepito la decadenza dell'ing. dal diritto di avvalersi della garanzia CP_2
prestata, per avere il medesimo omesso di fare denuncia del sinistro entro il termine di tre giorni dalla data in cui ne era venuto a conoscenza (ovvero il 21.01.2014, allorché era stato invitato dal
R.U.P. a relazione in merito alle problematiche lamentate dalla ), e denunciandolo invece Pt_1 con lettera datata 28.07.2017, soltanto successivamente alla notifica dell'atto di citazione per chiamata in causa di terzo.
L' si è associata alle difese svolte dall'ing. in relazione agli addebiti Controparte_4 CP_2 di responsabilità contestati dall'attrice e alle domande proposte.
La compagnia assicurativa ha evidenziato che, secondo quanto previsto nella polizza per la responsabilità civile stipulata dall'Ing. , la somma assicurata è di € 134.500,00 (10% del CP_2
costo complessivo dei lavori progettati) e che la garanzia è prestata ed opera nei limiti del massimale indicato, con gli scoperti (percentuali e minimi) e le franchigie previste.
Infine, la ha concluso chiedendo in via preliminare la declaratoria di Controparte_4
inoperatività della garanzia e il proprio difetto di legittimazione passiva o la declaratoria di decadenza dell'ing. del diritto di avvalersi della garanzia stessa, e, nel merito, il rigetto CP_2
delle avverse domande.
***
All'udienza del 5 giugno 2018 il Giudice ha assegnato alle parti i termini ex art. 183 co. 6 c.p.c.
Con ordinanza del 27 giugno 2019 il Giudice ha disposto consulenza tecnica d'ufficio affinché il consulente tecnico, nominato nella persona dell'ing. previa descrizione del generale Persona_1 andamento dell'appalto, accertasse la sussistenza dei denunciati errori progettuali e la loro eventuale incidenza in ordine ai periodi di sospensione verificatisi.
Con ordinanza del 22 settembre 2021 il Giudice ha formulato alle parti la seguente proposta conciliativa: “-Esclusione della penale da parte del e riconoscimento Controparte_1
dei maggiori oneri per le voci indicate dal CTU da 11.6.21 a 11.6.33; - Rinuncia dell'attore alle somme maggiori richieste;
Rinuncia del alle domande avanzate nei confronti dei terzi CP_1 chiamati;
- Spese compensate fra tutte le parti”.
La società attrice ha proposto un'integrazione della proposta conciliativa del Giudice, evidenziando che avrebbero dovuto essere valorizzate anche ulteriori voci dell'elenco prezzi, in relazione alle quali il CTU, pur riconoscendo l'esecuzione in misura maggiore rispetto a quella prevista in contratto e computo metrico, non aveva quantificato l'importo maturato in eccedenza, giustificando l'operazione col principio di immodificabilità del prezzo “a corpo”.
La proposta conciliativa così integrata non è stata accettata dal convenuto né dagli ingegneri terzi chiamati.
17 Con ordinanza del 29.01.2024 il Giudice ha disposto l'integrazione della relazione peritale come segue: “- dica il CTU se il prezzo previsto nel verbale di concordamento nuovi prezzi del 28 marzo
2014 per le lavorazioni NP3 e NP8 sia congruo rispetto al preziario regionale, applicato il ribasso previsto contrattualmente;
- dica il CTU se la lavorazione relativa al punto n. 3 della riserva iscritta al 6° SAL (tre punti idrici nei servizi igienici) era già stata contabilizzata al 4° SAL e pagata;
- indichi il CTU la differenza di prezzo tra la controparete fonoassorbente realizzata dalla
e la controparete fonoisolante prevista in progetto, e dunque nel caso di valore Parte_1
superiore a quello indicato in progetto, dica quanto risulta dovuto alla in riferimento alla Pt_1 parete realizzata;
- con quant'altro di utile.”.
***
La causa è stata istruita con produzioni documentali e consulenza tecnica d'ufficio.
La domanda della società attrice è solo parzialmente fondata e deve essere pertanto accolta nei limiti di seguito esposti.
È pacifico in causa che in data 17 luglio 2012 il di e la CP_1 Controparte_1 Parte_1 avevano stipulato un contratto avente ad oggetto l'esecuzione dei “lavori di realizzazione
[...] struttura polivalente a completamento del Parco Urbano Comunale della Piazza Europa”, per l'importo di € 777.458,80, di cui € 761.908,80 per lavori ed € 15.550,00 per oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza, oltre l'IVA al 10% (doc. 1 di parte attrice).
È altrettanto pacifico che la aveva apposto numerose riserve ai documenti d'appalto Parte_1
(segnatamente al verbale di ripresa dei lavori n. 2, al 5°, 6°, 7°, 8° SAL e allo Stato finale dei lavori), rilevando l'anomalo andamento dell'appalto e il conseguente pregiudizio da essa subito, lamentando in particolare l'incompletezza e la carenza del progetto esecutivo allegato al contratto, nonché l'illegittimità della sospensione dei lavori imposta dal dal 02.12.2013 al CP_1
06.10.2014.
In ragione delle contestazioni della società attrice, è stato necessario disporre una consulenza tecnica d'ufficio avente ad oggetto il generale andamento dell'appalto, l'accertamento della sussistenza dei denunciati errori progettuali e la loro eventuale incidenza in ordine ai periodi di sospensione verificatisi.
Ai fini di una maggiore chiarezza espositiva, si ritiene di seguire l'ordine delle criticità dell'appalto indicate dall'impresa attrice nell'atto di citazione, e quindi a partire dai problemi sulla contabilità di cantiere e sulla previsione progettuale impiantistica contestati con la nota del 20 gennaio 2014.
Con riferimento ai primi, la ha elencato una serie di lavorazioni che risultavano Parte_1 sottostimate o ignorate nel computo metrico (casseforme, ponteggi, acciaio per l'armatura del cemento armato, sovraprezzo alla carpenteria in legname per altezze superiori ai 4 mt., maggiorazione nel prezzo del calcestruzzo per opere in elevazione).
Orbene, in primo luogo si osserva che è documentato in atti che in sede di partecipazione alla gara
18 d'appalto, la aveva dichiarato “di aver effettuato uno studio approfondito del progetto, Parte_1 di ritenerlo adeguato e realizzabile per il prezzo corrispondente all'offerta presentata e di accettarlo incondizionatamente”.
Deve essere poi evidenziato che l'art. 2 del contratto d'appalto dell'11.07.2012 stabiliva che “Il contratto è stipulato “a corpo” ai sensi dell'articolo 53 comma 3 lett. b) del Codice ed articoli 43, comma 6 e 119 comma 5 del D.P.R. n. 207 del 2010 (nel seguito anche denominato
“Regolamento”), per cui l'importo complessivo dei relativi lavori resta fisso ed invariabile, senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna successiva verificazione sulla misura o sul valore attribuito alla quantità e alla qualità di detti lavori”.
Dunque, rilevato che l'appalto per cui è causa è un appalto a corpo e non a misura, appare opportuno richiamare il disposto dell'art. 118 co. 2 del d.P.R. 207/2010, ratione temporis applicabile al contratto per cui è causa, che prevede che “Ai sensi dell'articolo 53, comma 4, del codice, per le prestazioni a corpo, il prezzo convenuto non può essere modificato sulla base della verifica della quantità o della qualità della prestazione, per cui il computo metrico estimativo, posto a base di gara ai soli fini di agevolare lo studio dell'intervento, non ha valore negoziale.
Prima della formulazione dell'offerta, il concorrente ha l'obbligo di controllarne le voci e le quantità attraverso l'esame degli elaborati progettuali e pertanto di formulare l'offerta medesima tenendo conto di voci e relative quantità che ritiene eccedenti o mancanti. L'offerta va inoltre accompagnata, a pena di inammissibilità, dalla dichiarazione di aver tenuto conto delle eventuali discordanze nelle indicazioni qualitative e quantitative delle voci rilevabili dal computo metrico estimativo nella formulazione dell'offerta, che, riferita all'esecuzione dei lavori secondo gli elaborati progettuali posti a base di gara, resta comunque fissa ed invariabile.”.
Il successivo comma 5° dell'art. 118 co. 5 statuisce che “nel caso di appalto di progettazione ed esecuzione nonché nel caso di appalti i cui corrispettivi sono stabiliti esclusivamente a corpo […] la lista delle quantità relative alla parte dei lavori a corpo posta a base di gara ha effetto ai soli fini dell'aggiudicazione; prima della formulazione dell'offerta, il concorrente ha l'obbligo di controllare le voci riportate nella lista attraverso l'esame degli elaborati progettuali, comprendenti anche il computo metrico estimativo, posti in visione ed acquisibili. In esito a tale verifica il concorrente è tenuto ad integrare o ridurre le quantità che valuta carenti o eccessive e ad inserire le voci e relative quantità che ritiene mancanti, rispetto a quanto previsto negli elaborati grafici e nel capitolato speciale nonché negli altri documenti che è previsto facciano parte integrante del contratto, alle quali applica i prezzi unitari che ritiene di offrire. L'offerta va inoltre accompagnata,
a pena di inammissibilità, da una dichiarazione di presa d'atto che l'indicazione delle voci e delle quantità non ha effetto sull'importo complessivo dell'offerta che, seppure determinato attraverso
l'applicazione dei prezzi unitari offerti alle quantità delle varie lavorazioni, resta fisso ed invariabile”. 19 In virtù di tale dettato normativo dev'essere esclusa la valenza negoziale del computo metrico estimativo redatto dall'appaltatore, che in sede di gara d'appalto viene messo a disposizione delle imprese al solo fine di valutare il progetto e le quantità relative ad ogni voce.
Ciò significa che nel contratto a corpo le maggiori quantità di lavorazioni rispetto al progetto costituiscono un mero rischio per l'impresa, che deve essere preventivamente valutato in sede di offerta. Occorre infatti rammentare che, mentre nell'appalto a misura vengono corrisposte all'appaltatore le lavorazioni effettivamente eseguite sulla base delle quantità misurate in contraddittorio tra la Direzione Lavori e l'impresa, nell'appalto a corpo il corrispettivo che spetta all'appaltatore si fonda sostanzialmente sul progetto approvato e sulle valutazioni economiche facenti parte integrante del progetto stesso, da cui è escluso il computo metrico delle quantità.
Nel caso di specie, peraltro, non risultano ricorrere i presupposti per derogare il principio di immodificabilità del prezzo dell'appalto a corpo indicati dalla Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 22268 del 25.09.2017 richiamata dall'impresa attrice.
In particolare, usando le stesse parole della Suprema Corte, non risulta esservi stata una modifica dei disegni esecutivi (e quindi una modifica dell'oggetto del contratto) e delle specifiche tecniche, nel corso dei lavori, che abbiano determinato la necessità di rideterminare il prezzo a corpo contrattuale.
Il CTU ing. infatti, dopo aver esaminato ogni voce dell'elenco delle lavorazioni Persona_1 sottostimate indicate dall'impresa attrice (casseforme, ponteggio, sovrapprezzo alla carpenteria per altezze superiori ai 4 m di altezza e maggiorazione del prezzo del calcestruzzo per opere in elevazione), ha ritenuto che ciascuna voce, seppure non presente nel computo metrico, fosse facilmente prevedibile in fase di studio del progetto, in quanto desumibile dall'esame delle tavole allegate al progetto. Quanto invece all'acciaio per armatura del cemento armato, il CTU ha affermato che non sono state eseguite opere in calcestruzzo armato non previste in progetto (cfr. pp.
135-138 relazione CTU).
Con riguardo alla progettazione impiantistica, l'impresa appaltatrice ha indicato criticità relative all'impianto di aspirazione fumi, all'impianto di condizionamento, all'impianto di pressurizzazione antincendio, all'impianto idrico fognario, e ad alcune lavorazioni esterne.
Il CTU ha escluso l'esistenza delle carenze progettuali lamentate dalla con la nota del 20 Pt_1
gennaio 2014. In particolare, l'ausiliario del giudice, dopo aver preso in considerazione ciascuna delle voci citate, ha rilevato quanto segue:
- per quanto concerne l'impianto di aspirazione dei fumi, si era reso necessario procedere all'adeguamento dell'impianto alle ultime disposizioni di legge, entrate in vigore successivamente alla stipula del contratto “a corpo” tra il e la , e pertanto la CP_1 Pt_1 necessità dell'adeguamento alla nuova normativa non può considerarsi derivante da un errore progettuale;
20 - sull'impianto di condizionamento, il CTU ha osservato che alcune informazioni non erano immediatamente rinvenibili nella tavola specifica dell'Impianto di condizionamento, ma erano invece rinvenibili in altre tavole, concludendo che il progetto, anche se non di immediata lettura, era completo ed eseguibile in ogni sua parte;
- con riguardo all'impianto di pressurizzazione antincendio, il CTU ha parimenti affermato che alcune informazioni “non erano immediatamente rinvenibili nella tavola specifica dell'Impianto di pressurizzazione antincendio, ma erano invece rinvenibili in altre tavole”, e che ciò rendeva il progetto, “anche se non di immediata lettura, completo ed eseguibile in ogni sua parte”;
- quanto all'impianto idrico-fognario, il CTU ha evidenziato che “il gruppo di pressurizzazione idrica non era da fornire e che tutte le lavorazioni necessarie per la predisposizione erano desumibili dal progetto. L'impianto dei servizi igienici era già stato realizzato per una parte secondo le previsioni progettuali ed è stato poi completato secondo le prescrizioni del D.L.”;
- infine, sulle lavorazioni esterne, l'ausiliario del giudice ha accertato che: “La
Sistemazione esterna è stata oggetto di modifica a causa del rinvenimento all'interno dell'area di manufatti in cemento ed è quindi rientrata nella Perizia suppletiva e di variante
e accettato dall'impresa con Atto di sottomissione del 29/05/2014. Pertanto, la necessità dell'adeguamento del progetto ai rinvenimenti di manufatti occulti non può considerarsi derivante da un errore progettuale”.
Alla luce delle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio, dalla quale non vi è ragione di discostarsi, in quanto congruamente e logicamente motivata, le doglianze sollevate dalla Pt_1
con la nota del 20 gennaio 2014 in relazione alla contabilità di cantiere e alla previsione progettuale impiantistica sono da ritenersi infondate.
***
Deve poi procedersi con l'analisi della riserva apposta al Verbale di ripresa dei lavori n. 2 del
06.10.2014, con cui l'appaltatrice aveva contestato sia l'illegittimità della seconda sospensione dei lavori, ritenendola determinata da errori nel progetto esecutivo e non ricollegata alle ipotesi di cui agli artt. 58 e ss. della Legge 207/2010, sia la presenza di errori e di carenze progettuali.
Con tale riserva la ha chiesto a titolo risarcitorio la cifra di € 126.423,51 per maggiori oneri Pt_1
contrattuali derivanti dal fermo cantiere protrattosi dal 02 dicembre 2013 al 06 ottobre 2014, per complessivi 308 giorni, nonché un'ulteriore cifra necessaria per rendere remunerative alcune voci, pari a € 128.613,29.
Il CTU ha così sintetizzato le riserve iscritte dalla TE al Verbale di ripresa lavori n. 2 (pag. 82 relazione CTU):
21 - ingiustificata, irrituale ed eccessivamente lunga la sospensione dei lavori, resasi necessaria per errori nel progetto esecutivo;
- incongrua valutazione dei nuovi prezzi della Perizia suppletiva e di variante NP03 e
NP08;
- mancanza di elaborati progettuali esecutivi riguardanti i servizi igienici, la posa dei marmi, la posa delle pareti insonorizzanti, la posa del parquet e della moquette.
Orbene, quanto alla legittimità della sospensione dei lavori disposta dalla stazione appaltante, appare preliminarmente opportuno analizzare la normativa in materia di appalti pubblici vigente al tempo del contratto di appalto di lavori per cui è causa, nella specie gli artt. 158 e ss. del d.P.R.
207/2010 e artt. 24 e 25 del d.m. 145/2000 (c.d. capitolato generale d'appalto nei lavori pubblici).
A tal proposito, si rileva che il potere dell'amministrazione di sospendere i lavori è subordinato alla sussistenza di cause determinate, a pena di illegittimità. Dall'esame della disciplina vigente all'epoca della stipula del contratto di appalto emergono in particolare due categorie di cause legittimanti la sospensione dei lavori: le circostanze speciali, di cui agli artt. 159, co. 1 d.P.R.
207/2010 e 24, comma 1 del d.m. 145/2000, che impediscono l'esecuzione o la realizzazione a regola d'arte dei lavori stessi (tra cui, a titolo esemplificativo, avverse condizioni climatiche, cause di forza maggiore, o altre cause speciali), e le ragioni di pubblico interesse o necessità, previste agli artt. 158, co. 2 d.P.R. 207/2010 e 24, co. 4 del d.m. 145/2000.
Giova a questo punto richiamare l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui, “le ragioni di pubblico interesse o necessità che legittimano l'ordine di sospensione dei lavori vanno identificate esclusivamente in esigenze pubbliche oggettive e sopravvenute non previste né prevedibili dall'Amministrazione con l'uso dell'ordinaria diligenza, così che esse non possono essere invocate al fine di porre rimedio a negligenza o imprudenza dell'Amministrazione medesima nella predisposizione e nella verifica del progetto dell'opera ovvero nella definizione del cronoprogramma dei lavori” (Cass. Civ. sentenza n. 10076/2015 dell'11.03.2015).
Nel caso di specie, si osserva che la seconda sospensione dei lavori era stata disposta in data
02.12.2023 (doc. 7 di parte attrice – processo verbale di sospensione dei lavori n. 2) “a causa di avverse condizioni climatiche e per l'indagine sul nuovo dimensionamento dell'impianto di estrazione fumi in base alla nuova normativa”.
Il CTU ha a tal proposito rilevato che “benché la nuova normativa sugli Impianti di estrazione fumi fosse stata recepita dal D.M. 20/12/2012 (Art. 6), l'autorizzazione alla redazione di una Perizia suppletiva e di variante era stata richiesta solo il 10 gennaio 2014 (quindi erano trascorsi ben 386 giorni dal 20 dicembre 2012 senza che, stando agli atti presenti in causa, il problema venisse affrontato né dalla stazione appaltante, né dalla Direzione dei Lavori). Quindi, anche se la necessità di uniformare il progetto alla sopraggiunta normativa non dipendeva da una imprevisione progettuale, e pertanto questo non costituisce un errore o una carenza nel progetto stesso, certo è
22 che la scarsa reattività da parte dell'amministrazione nell'affrontare e risolvere il problema ha contribuito a determinare un irregolare prolungamento dei tempi necessari per dare l'opera finita.”.
Il CTU ha successivamente affermato che gli errori progettuali denunciati non avevano avuto alcuna incidenza sui periodi di sospensione verificatisi (pag. 175 della relazione).
Alla luce degli accertamenti svolti dal CTU, deve ritenersi infondata la riserva relativa all'illegittimità della sospensione dei lavori disposta con il Processo Verbale del 2.12.2013, atteso che la stessa non è stata determinata da una “imprevisione” progettuale, come dedotto dall'attrice, bensì dall'esistenza di condizioni climatiche avverse (che rientrano tra le circostanze speciali per cui può essere ordinata la sospensione ex art. 158 co. 1 d.P.R. 207/2010) e dalla necessità di adeguare l'impianto di estrazione fumi alle disposizioni normative sopravvenute (rientrante tra le cause legittimanti la sospensione ex art. 159 co. 1 e 2 del d.P.R. 207/2010, che prevede che “Tra le circostanze speciali di cui al comma 1 rientrano le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d'opera nei casi previsti dall'art. 132, comma 1, lettere a) e b) del codice”1).
Dev'essere poi considerato legittimo anche il prolungamento della sospensione, determinato dalla necessità di attendere lo sblocco dei finanziamenti regionali per effetto del “Patto di Stabilità”, in quanto, ai sensi dell'art. 158 co. 2 del d.P.R. 207/2010, l'interruzione dei finanziamenti disposta con legge dello Stato, della Regione e della Provincia autonoma per sopravvenute esigenze di equilibrio dei conti pubblici, rientra tra le ragioni di pubblico interesse.
***
Ciò posto, ritenuta la legittimità della sospensione dei lavori imposta dal committente, devono essere esaminate le eccezioni di decadenza sollevate dal convenuto.
In primo luogo, non è fondata la difesa di parte attrice, che ha a sua volta eccepito la tardività delle eccezioni di decadenza formulate del convenuto, sul rilievo che le stesse non sarebbero state sollevate nella comparsa di costituzione e risposta. Sul punto, è appena il caso di osservare che il tempestivamente costituitosi, ha puntualmente eccepito la tardività Controparte_1
delle riserve iscritte dall'impresa appaltatrice sin dalle pagine 18 e successive della propria comparsa di costituzione e risposta.
In particolare, il Comune ha rilevato che:
- la non aveva iscritto la riserva nel verbale di sospensione dei lavori, bensì Parte_1 esclusivamente sul verbale di ripresa dei lavori n. 2, in violazione dell'art. 158 co. 9 d.P.R.
207/2010, ai sensi del quale “le contestazioni dell'esecutore in merito alla sospensione dei 1 L'art. 132 del Codice dei contratti pubblici, ora abrogato, prevedeva che “Le varianti in corso d'opera possono essere ammesse, sentito il progettista e il direttore dei lavori, esclusivamente quando ricorra uno dei seguenti motivi: a) per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari […]”. 23 lavori sono iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori”;
- il non aveva diffidato per iscritto il responsabile del procedimento a dare le CP_1
necessarie disposizioni al direttore dei lavori perché provvedesse a quanto necessario alla ripresa, ciò che, secondo il dettato dell'art. 159 co. 3 d.P.R. 207/2010, è condizione necessaria per poter iscrivere riserva all'atto della ripresa dei lavori, qualora l'esecutore intenda far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione.
Ora, con riguardo alla tempestività della riserva iscritta dalla società attrice, giova richiamare quanto affermato dalla Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 11647 del 07.06.2016, secondo cui “in tema di appalto di opera pubblica, l'appaltatore che pretenda un maggiore compenso o rimborso, rispetto al prezzo contrattualmente pattuito, a causa dei pregiudizi o dei maggiori esborsi conseguenti alla sospensione dei lavori disposta o protratta dall'Amministrazione, ha l'onere, ai sensi del combinato disposto del R.D. 25 maggio 1895, n. 350, artt. 53, 54 e 64,
(applicabile "ratione temporis"), di iscrivere la relativa riserva nel momento in cui emerga, secondo una valutazione riservata al giudice del merito, la concreta idoneità del fatto a produrre i suddetti pregiudizi o esborsi. Al riguardo, si deve, pertanto, distinguere il momento nel quale il danno sia presumibilmente configurabile da quello in cui esso sia precisamente quantificabile, sorgendo l'onere di iscrivere la riserva fin dal primo di tali momenti e potendo, invece, la specifica quantificazione operarsi nelle successive registrazioni.
Ne consegue che, nel caso in cui la sospensione possa ritenersi illegittima sin dall'inizio,
l'appaltatore deve inserire la sua riserva nello stesso verbale di sospensione e dovrà poi iscrivere regolare riserva o domanda nel registro di contabilità, quando egli successivamente lo sottoscriva, ripetendo quindi la riserva stessa nel verbale di ripresa e nel registro di contabilità successivamente firmato o con le altre modalità contrattualmente convenute.
Per converso, sia nel caso in cui la sospensione dei lavori non presenti immediata rilevanza onerosa, giacché l'idoneità del fatto a produrre il conseguente pregiudizio o esborso emerga soltanto all'atto della cessazione della sospensione medesima, sia nel caso in cui quest'ultima, originariamente legittima, diventi solo successivamente illegittima, la relativa riserva non potrà che essere apposta nel verbale di ripresa dei lavori o, in mancanza di tale verbale (la cui compilazione
è rimessa all'iniziativa dell'appaltante), nel registro di contabilità successivamente firmato, ovvero, in caso di ulteriore mancanza anche di quest'ultimo registro, essa deve essere tempestivamente comunicata all'Amministrazione mediante apposito atto scritto (Cass. 17630/2007; 15693/2008).
Ne discende che, nell'ipotesi di sospensione dei lavori, deve ritenersi tempestiva la formulazione di riserva nel verbale di ripresa, o in un qualsiasi atto successivo al verbale che dispone la sospensione delle opere, quando questa, legittima inizialmente, sia divenuta illegittima per la sua eccessiva protrazione, con il conseguente collegamento del danno a tale illegittimo protrarsi, poiché, in siffatta ipotesi, la rilevanza causale del fatto illegittimo dell'appaltante rispetto ai
24 maggiori oneri derivati all'appaltatore è accettabile solo al momento della ripresa dei lavori. E tuttavia, considerata la menzionata distinzione operabile tra il momento nel quale il danno sia presumibilmente configurabile e quello in cui esso sia precisamente quantificabile, resta salva la facoltà dell'appaltatore - una volta formulata tempestivamente la riserva - di precisare l'entità del pregiudizio subito nelle successive registrazioni o in chiusura del conto finale (cfr. Cass.
3167/1981; 6911/1982; 9396/1987; 746/1997; 15485/2000; 23670/2006).”.
Nel caso di specie, la ha lamentato l'illegittimità della sospensione dei lavori Parte_1 sull'assunto che la stessa “trova univoca origine e causa nella imprevisione progettuale sfociata nella adozione di un atto aggiuntivo di perizia, che seppur necessario è stato adottato oltre ogni ragionevole termine”.
A tal riguardo si rileva, tuttavia, che il CTU ha accertato che gli errori progettuali denunciati non avevano avuto alcuna incidenza sui periodi di sospensione verificatisi, e ha escluso che l'adozione della perizia suppletiva in variante sia stata determinata da carenze o criticità del progetto originario.
Invero, l'ing. ha accertato che la Perizia suppletiva e di variante si era resa necessaria per Per_1
“rendere il progetto dell'impianto di estrazione fumi conforme alla nuova normativa, modificata con l'entrata in vigore della Norma UNI 9494-2 del 2012: “Sistemi per il controllo di fumo e calore
– Parte 2: Progettazione ed installazione dei sistemi di evacuazione forzata di fumo e calore
(SEFFC)” in quanto quello allegato al contratto era quello del progetto originale, risalente ormai al 2003, aggiornato nel 2010 […]”.
L'ausiliario del Giudice ha in proposito puntualizzato che “La perizia suppletiva e di variante si differenzia dalla semplice Perizia di variante in quanto prevede un aumento di spesa rispetto al contratto. I fondi, in questo caso, sono stati reperiti dall'Amministrazione comunale sfruttando il ribasso offerto dall'impresa in sede di gara d'appalto. Pertanto, alla voce relativa all'Impianto di aspirazione fumi, necessaria per rendere il progetto conforme alla sopravvenuta normativa, sono state aggiunte voci che hanno costituito migliorie e aggiunte, integrando alcune tavole con particolari e dettagli mancanti nelle tavole del progetto originario. Pertanto, la richiesta di autorizzazione alla redazione della Perizia, e la conseguente autorizzazione, non possono intendersi come una ammissione di errore nella progettazione originaria, o nel riconoscimento di una imprevisione progettuale.” (pag. 155 della relazione).
In ogni caso, anche volendo ammettere che la sospensione dei lavori, inizialmente legittima, sia divenuta illegittima per la sua eccessiva protrazione, e che quindi sia tempestiva la riserva iscritta dalla TE nel verbale di ripresa dei lavori (anziché nel verbale di sospensione), si rileva che la società attrice non ha diffidato il RUP, come stabilito dall'art. 159 co. 3 del d.P.R. 207/2010, ai sensi del quale “L'esecutore che ritenga cessate le cause che hanno determinato la sospensione temporanea dei lavori ai sensi dei commi 1 e 2, senza che la stazione appaltante abbia disposto la
25 ripresa dei lavori stessi, può diffidare per iscritto il responsabile del procedimento a dare le necessarie disposizioni al direttore dei lavori perché provveda a quanto necessario alla ripresa. La diffida ai sensi del presente comma è condizione necessaria per poter iscrivere riserva all'atto della ripresa dei lavori, qualora l'esecutore intenda far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione”.
***
Alla luce delle superiori argomentazioni in ordine alla legittimità della sospensione dei lavori, dev'essere respinta la richiesta di indennizzo per € 126.423,51 formulata dalla TE nella riserva n. 1 in relazione ai dedotti maggiori oneri contrattuali sostenuti in dipendenza del fermo cantiere.
In merito, deve rilevarsi che ai sensi dei commi 4 e 5 dell'art. 159 del d.P.R. 207/2010, “Qualora la sospensione, o le sospensioni se più di una, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori stessi, o comunque quando superino sei mesi complessivi, l'esecutore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone allo scioglimento, l'esecutore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti” e “Salvo quanto previsto dall'ultimo periodo del comma precedente, per la sospensione dei lavori, qualunque sia la causa, non spetta all'esecutore alcun compenso o indennizzo”.
Nel caso in esame non risulta che la abbia presentato alcuna richiesta di scioglimento del Pt_1
contratto, di tal ché non ha diritto ad alcun indennizzo per i maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione dei lavori.
Peraltro, parte attrice non ha in alcun modo fornito la prova del credito di € 126.423,51.
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Nella riserva iscritta al Verbale di ripresa dei lavori n. 2, la ha, altresì, chiesto l'importo di € Pt_1
128.613,29 a titolo di “riconoscimento degli adeguamenti necessari a rendere remunerative alcune lavorazioni”, lamentando in proposito imprevisioni e carenze progettuali, rilevando in particolare che “in nessuno degli elaborati grafici esistenti e visionati, si rileva il massetto ed i pavimenti dei bagni e di altre zone, il rivestimento delle pareti, la posa delle porte. Non è dato inoltre sapere come e dove andranno realizzate le seguenti lavorazioni: posa dei marmi;
posa delle pareti insonorizzate;
posa del parquet;
posa della moquette […]”.
Orbene, il CTU, dopo aver compiutamente analizzato le riserve iscritte nel verbale di ripresa dei lavori n. 2 (pp. 156 e ss. della relazione) ha negato l'esistenza delle carenze progettuali ivi lamentate dall'attrice, affermando che: “quelli lamentati dall'impresa non possono essere intesi come errori progettuali, o imprevisioni progettuali. Infatti gli stessi sono stati risolti in sede di esecuzione, anche se talvolta con eccezionale ritardo almeno dal punto di vista documentale, con il semplice ricorso a quanto previsto in Capitolato, cioè che “la Direzione dei Lavori potrà fornire in qualsiasi momento durante il corso dei lavori, disegni, specifiche e particolari conformi al progetto
26 originale e relativi alle opere da svolgere, anche se non espressamente citati nel presente capitolato;
tali elaborati potranno essere utilizzati soltanto per favorire una migliore comprensione di dettagli di alcune parti specifiche dell'opera già definite nei disegni contrattuali”. Vale ancora ricordare che tutte le voci erano comunque presenti nel Computo metrico e nell'Elenco prezzi. Per quest'ultimo, allegato al contratto, era stata aggiunta la postilla “a valere unicamente per le varianti”. Ancora, l'esecuzione dell'opera nella sua globalità è stata portata a termine nel pieno rispetto del Progetto allegato al contratto e della Perizia suppletiva e di variante, accettata dall'impresa con Atto di sottomissione del 29/05/2014.”.
Deve quindi essere esclusa la presenza delle carenze progettuali dedotte dalla società attrice nella riserva iscritta al Verbale di ripresa dei lavori n. 2, e non può pertanto trovare accoglimento la pretesa di € 128.613,29 ivi avanzata dalla società attrice.
***
Sempre nel verbale di ripresa dei lavori, la aveva peraltro lamentato l'incongrua valutazione Pt_1 dei nuovi prezzi della Perizia suppletiva e di variante NP03 e NP08, sull'assunto che tali lavorazioni erano state monetizzate in maniera incongrua e fuori mercato, chiedendo il pagamento delle somme di € 6.300,00 per la voce NP3 ed € 5.566,50 per la voce NP8, per un totale di € 11.866,50 pari all'entità dei lavori per tali voci.
Interpellato dal giudice in ordine alla congruità del prezzo delle citate lavorazioni rispetto al prezziario regionale, applicato il ribasso contrattualmente previsto, il CTU ha chiarito che i prezzi delle voci NP03 e NP08 sono rispettivamente maggiori di € 3.920,21 e di € 1.319,48 rispetto al prezzo fissato dal progettista nella perizia (pp. 13 e 14 dell'Integrazione della relazione peritale).
Alla luce delle risultanze della ctu, deve essere riconosciuto alla l'importo di € Parte_1
5.239,69 pari alla somma dei maggiori prezzi delle lavorazioni di cui alle voci NP03 e NP08.
***
Con la riserva apposta la SAL n. 5 la TE ha richiamato quanto affermato nel verbale di ripresa dei lavori n. 2, ha denunciato la mancanza e carenza di elaborati progettuali, con la conseguente impossibilità di operare secondo il cronoprogramma, nonché il mancato contraddittorio nella misurazione delle lavorazioni eseguite.
In tale riserva, la società attrice ha, altresì, dedotto l'illegittimità della Perizia suppletiva e di variante “per l'ulteriore anomalia che ha visto il travalicamento dei termini temporali posti dal comma 9 del citato art. 159 (della Legge 207/2010), in ragione del superamento di quelli all'uopo stabiliti dalla norma, per adottare qualsivoglia atto aggiuntivo da compiersi in un quarto del tempo contrattuale (300 giorni a fronte dei 308 occorsi)”.
Sul punto, il CTU ha evidenziato che dalla documentazione allegata agli atti era invece emerso che in data 10 giugno 2014, trascorsi 186 giorni dalla data del Verbale di sospensione n. 2, l'impresa era stata convocata dalla DL per la firma del Verbale di ripresa dei lavori, poi firmato solo il 6 ottobre,
27 trascorsi 118 giorni dalla prima data fissata dalla DL per la firma del verbale dei lavori, dopo più rinvii imputabili all'impresa.
L'ausiliario del giudice ha al riguardo affermato che “Appare quindi evidente che la responsabilità di una consistente parte del tempo inutilmente trascorso dalla prima data utile per la firma del
Verbale di ripresa dei lavori a quella in cui il Verbale è stato effettivamente firmato, sia imputabile all'impresa.”.
Infine, è appena il caso di evidenziare che negli appalti a corpo non è previsto il contraddittorio in sede di misurazione delle lavorazioni compiute.
La pretesa di cui alla riserva apposta al SAL n. 5 deve pertanto ritenersi infondata.
***
Con la riserva apposta al SAL n. 6, la ha chiesto un maggior corrispettivo per l'esecuzione Pt_1 di n. 3 punti idrici, per € 421,17; ha lamentato la diversa esecuzione della lavorazione relativa alla controparete fonoisolante (prevista in progetto) con altra controparete fonoassorbente
(effettivamente realizzata) per l'importo di € 17.255,07 e ha confermato le riserve già esplicitate al
SAL n. 5.
La pretesa relativa a tale riserva è solo parzialmente fondata.
In primo luogo, si rileva che il CTU ha accertato che alla spetta il pagamento dell'importo Pt_1 di € 421,17 per i tre punti idrici (pagg. 15 e 16 dell'integrazione della relazione peritale).
Quanto invece alla realizzazione di una controparete fonoassorbente, che secondo la prospettazione dell'attrice non era prevista nel progetto, il CTU ing. ha affermato che il progetto di Per_1
contratto prevedeva una parete fonoassorbente, erroneamente chiamata fonoisolante, ma ben descritta nelle voci presenti in tutti gli elaborati progettuali. Precisa infatti il CTU che “la parete da mettere in opera è correttamente descritta a pag. 6 della Relazione tecnica generale e quadro economico e a pag. 18 della relazione acustica come una parete fonoassorbente. Di più, a pag. 6 del Capitolato speciale d'appalto è riportata la seguente dicitura: “Le pareti e il controsoffitto della sala saranno realizzati in modo da garantire un ottimo potere fonoassorbente […]. Pertanto, si ritiene che la IT, in fase di gara, e anche in seguito, in fase esecutiva, era in grado di comprendere appieno che la parete da porre in opera doveva essere fonoassorbente e non fonoisolante”.
Dunque, in relazione alla riserva iscritta al SAL n. 6, la pretesa della deve trovare Pt_1 accoglimento limitatamente alla somma di € 421,17.
***
Con la riserva iscritta al SAL n. 7, l'impresa appaltatrice ha confermato le riserve già esplicitate al
SAL n. 6, per € 258.578,52, senza contestare ulteriori oneri.
***
Le riserve iscritte al verbale di verifica sullo stato delle opere del Direttore dei lavori del 18
28 febbraio 2015 e le riserve iscritte al SAL n. 8, afferiscono a carenze progettuali e devono pertanto essere affrontate unitariamente.
Preliminarmente, appare opportuno affrontare la questione, sollevata dalla in ordine Parte_1 all'obbligo del committente di mandare in gara un progetto esecutivo completo, immediatamente cantierabile ed eseguibile.
Sul punto, giova richiamare il principio espresso dalla Suprema Corte di Cassazione nella sentenza n. 28799/2018, che, richiamando la precedente pronuncia n. 8779 del 2012, ha statuito che: “il progetto esecutivo di un'opera pubblica - inteso come quello immediatamente cantierabile, cioè concernente un'opera che non necessita di ulteriori specificazioni per essere realizzata, in quanto contenente la puntuale e dettagliata descrizione e rappresentazione dell'opera stessa - è, in ragione di tali caratteristiche, determinante per individuare esattamente lo stesso oggetto dell'appalto (in tal senso Cass. n. 18644/2010). L'obbligo del committente dell'esecuzione di opere pubbliche di fornire all'appaltatore il progetto esecutivo nel senso poc'anzi delineato ha quindi una precisa fonte legale in norme (L, n. 109 del 1994, artt. 16, 17 e 19) che, rispondendo a finalità pubblicistiche, sono state ritenute, in linea di principio, imperative e non derogabili dai contraenti, se non nei casi
e nei modi da esse previsti (Cass. n. 18644/2010).
[…] Questa Corte, nella pronuncia n. 8779 del 2012, ha chiarito che il progetto esecutivo che deve essere fornito dal committente, «non deve risultare tale da rendere necessari ulteriori livelli progettuali in senso proprio, né implicare attività volte a colmare le lacune eventualmente presenti nel progetto esecutivo, ma deve intendersi come produzione della documentazione che l'esecutore elabora per tradurre le indicazioni e scelte contenute nel progetto in istruzioni e piani operativi, che è l'attività propria dell'impresa che ha piena competenza nel determinare l'organizzazione dei lavori;
in tale attività rientrano gli oneri e i compiti relativi all'organizzazione delle attività costruttive e alle elaborazioni necessarie a ciascun operatore (tecnici, maestranze, fornitori) per assolvere ai propri compiti». Le eventuali mancanze del progetto esecutivo, possono essere risolte dall'appaltatore, ma deve trattarsi pur sempre «di attività marginali di adattamento, precisazione e integrazione di elementi di dettaglio che si rendono necessari, in corso d'opera, nella concreta realizzazione dell'opera», previa delibera del direttore dei lavori, non potendosi impegnare
l'appaltatore in una redazione progettuale ulteriore rispetto a quella esecutiva che è a carico del committente.”. (Cass. Civ. sentenza n. 28799/2018 del 20 settembre 2018).
Nel caso di specie, le contestazioni di parte attrice in ordine all'inadempimento del CP_1
convenuto non hanno trovato riscontro in giudizio. Si rileva, infatti, che il CTU ha accertato che
“nel progetto esecutivo non si configurano errori progettuali in senso tecnico, ma semplici
“insufficienze” spesso soltanto lessicali, ovviabili o direttamente dalla struttura tecnica dell'impresa TE, o mediante accordo tra la medesima struttura tecnica e il direttore dei lavori
[…]”; che il progetto era “perfettamente esecutivo ed immediatamente cantierabile, ove apprezzato 29 ed applicato, così come doveva essere, dai tecnici dell'impresa appaltatrice.”, e, ancora, che “Le lacune nella comprensione del progetto possono, anzi devono, essere colmate dal D.L. che, soprattutto in questo caso nel quale il D.L. è lo stesso progettista, deve facilmente relazionarsi con il tecnico dell'impresa, non con l'esecutore materiale delle opere, per fornire chiarimenti, spiegazioni e dettagli.”.
Entrando nel dettaglio delle singole riserve, si osserva quanto segue.
In ordine alle riserve apposte dall'impresa sul verbale di verifica sullo stato delle opere del D.L del
18 febbraio 2015, il CTU ha ritenuto che i punti delle riserve afferenti carenze progettuali lamentate dall'impresa (ovvero riguardanti: pensilina e copertura esterna passaggio disabili;
chiusura in orsogrill del vano macchine esterne climatizzazione e motore ventilazione;
pavimento e zoccolo in legno del palcoscenico;
completamento dei massetti e posa del pavimento in moquette della sala;
completamento degli infissi interni;
corrimano in legno delle scale e ringhiera scala camerini) non possono essere considerati errori progettuali.
A tal proposito l'ing. ha evidenziato che “la DL ha provveduto ad emettere, seppure con Per_1 qualche ritardo come rilevato dall'impresa, delle tavole esplicative, così come previsto in
Capitolato, cioè che “la Direzione dei Lavori potrà fornire in qualsiasi momento durante il corso dei lavori, disegni, specifiche e particolari conformi al progetto originale e relativi alle opere da svolgere, anche se non espressamente citati nel presente capitolato;
tali elaborati potranno essere utilizzati soltanto per favorire una migliore comprensione di dettagli di alcune parti specifiche dell'opera già definite nei disegni contrattuali” (pag. 162 della relazione).
Il CTU ha inoltre precisato che l'unica voce che non compare in alcun elaborato è quella relativa ai corrimani delle scale, che però non sono stati realizzati.
Deve quindi escludersi l'inadempimento del convenuto per aver mandato in gara un CP_1
progetto esecutivo completo, immediatamente cantierabile ed eseguibile.
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In ordine alle riserve iscritte alla SAL n. 8, il CTU ha accertato che le voci dalla 11.6.1 alla 11.6.20
(indicate nelle pp. 163-165 della Relazione), seppure assenti nelle Tavole di progetto, erano comunque contenute e descritte nel Computo metrico.
A tal proposito, si osserva che l'art. 118 co. 2 d.P.R. n. 207/2010 prevede che “Ai sensi dell'articolo
53, comma 4, del codice, per le prestazioni a corpo, il prezzo convenuto non può essere modificato sulla base della verifica della quantità o della qualità della prestazione, per cui il computo metrico estimativo, posto a base di gara ai soli fini di agevolare lo studio dell'intervento, non ha valore negoziale. Prima della formulazione dell'offerta, il concorrente ha l'obbligo di controllarne le voci
e le quantità attraverso l'esame degli elaborati progettuali e pertanto di formulare l'offerta medesima tenendo conto di voci e relative quantità che ritiene eccedenti o mancanti. L'offerta va inoltre accompagnata, a pena di inammissibilità, dalla dichiarazione di aver tenuto conto delle
30 eventuali discordanze nelle indicazioni qualitative e quantitative delle voci rilevabili dal computo metrico estimativo nella formulazione dell'offerta, che, riferita all'esecuzione dei lavori secondo gli elaborati progettuali posti a base di gara, resta comunque fissa ed invariabile.”.
In tema di appalto a corpo, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che “il prezzo non è immodificabile in assoluto, in specie quando dalle modifiche successive ai disegni esecutivi e alle specifiche tecniche fornite dalla stazione appaltante derivi un'evidente modifica all'oggetto del contratto, per la necessaria realizzazione di opere e lavori differenti rispetto a quelle individuate al momento della fissazione del prezzo, poiché in tal caso si determina l'effettivo superamento del rischio assunto con l'offerta a corpo, oltre l'alea normale, con diritto al compenso per gli ulteriori lavori svolti.; per le prestazioni a misura, il prezzo pattuito può variare, in aumento o in diminuzione, secondo la quantità effettiva della prestazione” (Cassazione civile, sez. I, ordinanza
25/09/2017 n° 22268).
Ora, dalla documentazione in atti è emerso che in sede di gara d'appalto, la aveva Parte_1 dichiarato di aver “effettuato uno studio approfondito del progetto, di ritenerlo adeguato e realizzabile per il prezzo corrispondente all'offerta presentata e di accettarlo incondizionatamente”.
Dunque, facendo applicazione dei principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità, non può essere accolta la richiesta esplicitata dalla nella riserva al SAL n. 8 di ottenere il Pt_1 riconoscimento e l'ammissione in contabilità delle voci dalla n. 11.6.1 alla 11.6.20, in quanto, come accertato dal CTU, tali voci erano contenute e descritte nel computo metrico, per quanto assenti nelle Tavole di progetto.
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Per quanto invece concerne le ulteriori voci di cui alla riserva apposta al SAL n. 8, ovvero le voci dalla 11.6.21 alla 11.6.33, meglio elencate alle pagine 165-168 della relazione del CTU, si rileva che quest'ultimo ha ritenuto che “anche se la descrizione delle stesse non compare in nessuno degli elaborati progettuali, non possono essere considerati alla stregua di errori progettuali, ma dovranno comunque essere riconosciuti all'impresa.”.
Sul punto, il convenuto ha dichiarato che tali lavorazioni sono già state contabilizzate e CP_1
pagate, e che di ciò ha dato atto il Direttore dei Lavori nel Registro di contabilità a pag. 31 e successivamente il collaudatore nel Certificato di Collaudo e nella Relazione di Collaudo.
Dai documenti citati, tuttavia, risulta che:
- con riguardo alle voci 11.6.21 e 11.6.22 (smontaggio cavo previsto in perizia), il
Direttore dei Lavori nel Registro di contabilità ha dichiarato che tali voci “sono riconosciuti come giusto costo da parte della D.L. in quanto richiesti in fase di realizzazione delle opere”, e il Collaudatore nella Relazione di collaudo ha rilevato che “non risultano contabilizzati i maggiori lavori eseguiti dall'impresa, relativi allo smontaggio e successivo 31 rimontaggio del cavo, previsto in perizia per l'alimentazione delle macchine di aspirazione.
Tale lavorazione, per un importo pari a euro 619,20 è stato ammesso alla contabilità da parte del RUP, in seguito all'accoglimento della relativa riserva all'ottavo (doc. 31 Pt_3
parte convenuta);
- con riguardo alle voci 11.6.23 e 11.624 (cavo della dimmerazione e scatole a stagno per dimmerazione), il Direttore dei lavori nel Registro di contabilità ha dichiarato che “non è possibile accettare la richiesta dell'Impresa per un cavo e/o scatole non previste/necessarie.”;
- quanto alla voce 11.6.25 (collegamento inverter), il Direttore dei Lavori nel Registro di
Contabilità ha affermato “questa voce di spesa […] non può essere presa in considerazione
[…] non è concepibile accettare ulteriori costi per l'installazione degli stessi inverter”;
- sulle voci 11.6.26 e 11.6.27 (fornitura e posa in opera di temporizzatore), 11.6.28
(fornitura e posa in opera di contattore a due contatti), 11.6.29 (fornitura e posa in opera di relé elettronico), 11.6.30 (fornitura e posa in opera di quadro da parete o da incasso), 11.6.31
(fornitura e posa in opera di scatole stagne), 11.6.32 (fornitura e posa in opera di conduttore multipolare di rame), il Direttore dei Lavori nel Registro di contabilità ha fatto presente “di non avere mai richiesto tali lavorazioni e non comprende l'utilità e la necessità di tali installazioni. Pertanto, non riconosce alcuna delle cifre indicate”;
- infine, in merito alla voce 11.6.33 (cavo di consenso), il Direttore dei Lavori nel
Registro di contabilità ha dichiarato che “[…] non può essere accettato un ulteriore costo, considerato che esso non può garantire il funzionamento senza il collegamento alla batteria
e la sua ricarica”.
Risulta dunque del tutto infondata l'eccezione del convenuto per cui le voci da 11.6.21 a 11.6.33 sarebbero già state contabilizzate e pagate, e pertanto tali voci devono essere riconosciute all'Impresa appaltatrice, così come ritenuto dal CTU, per un totale di € 6.538,60.
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Con la riserva iscritta al SAL n. 9, la ha confermato quanto esposto nelle precedenti riserve Pt_1
e ha lamentato la mancata contabilizzazione di due articoli, relativi allo smaltimento di rifiuti, per un importo di € 9.882,62.
La pretesa di cui alla citata riserva non è fondata e non può pertanto essere accolta, non avendo la
, neppure a fronte delle contestazioni delle controparti, provato l'avvenuto smaltimento dei Pt_1
rifiuti.
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Quanto alla penale applicata dal alla si ritiene di Controparte_1 Parte_1 confermare quanto già rilevato con l'ordinanza del 22 settembre 2021.
All'esito degli accertamenti peritali, è infatti emerso che l'iter particolarmente lungo e travagliato 32 che aveva caratterizzato la fase esecutiva dell'appalto era stato la conseguenza di una serie di cause imputabili ad entrambe le parti.
Infatti, da un lato il CTU ha evidenziato che la Direzione dei Lavori aveva fornito con ritardo disegni, specifiche e particolari conformi al progetto originale e relativi alle opere da svolgere, al fine di favorire una migliore comprensione di dettagli di alcune parti specifiche dell'opera già definite nei disegni contrattuali (“quelli lamentati dall'impresa non possono essere intesi come errori progettuali, o imprevisioni progettuali. Infatti, gli stessi sono stati risolti in sede di esecuzione, anche se talvolta con eccezionale ritardo almeno dal punto di vista documentale, con il semplice ricorso a quanto previsto in Capitolato […] l'operato del Direttore dei lavori è stato quello di predisporre, talvolta con ritardo, tavole di dettaglio o esplicative, che non hanno in alcun modo stravolto il progetto originario ma hanno tuttalpiù integrato lo stesso laddove poteva risultare poco chiaro o di difficile lettura.”.
Dall'altro lato, sono risultati accertati dei ritardi imputabili alla impresa appaltatrice, quali, ad esempio, i rinvii nella firma del Verbale di ripresa dei lavori n. 2.
Sulla scorta di tali argomentazioni, si ritiene che la penale di € 13.813,60 per la ritardata ultimazione dei lavori non sia equa e debba dunque essere disapplicata.
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Per le ragioni esposte, le pretese della società appaltatrice sono risultate fondate relativamente alla quantificazione dei lavori extra contratto eseguiti (voci dalla 11.6.21 alla 11.6.33) per un valore pari a € 6.538,60, € 421,17 per i tre punti idrici, € 5.239,69 per le lavorazioni di cui alle voci NP03 e
NP08 ed € 13.813,60 per la disapplicazione della penale per la ritardata ultimazione dei lavori, per un totale di € 26.013,06, oltre IVA come per legge.
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Su tale importo competono all'attrice i soli interessi legali dal 22.03.2017 (ossia dal giorno successivo alla notifica dell'atto di citazione), fino al saldo, e non anche la rivalutazione monetaria, che concerne solo le somme liquidate a ristoro di debiti di valore, ovvero obbligazioni aventi ad oggetto prestazioni ab origine diverse dalla dazione di una somma di denaro. Sul punto, giova richiamare l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui: “In tema di appalto di opere pubbliche, l'equo compenso ex art. 1664 comma 2 c.c., riconosciuto all'appaltatore che nel corso dell'opera abbia incontrato difficoltà di esecuzione non previste che ne abbiano reso notevolmente più onerosa la prestazione, è oggetto di un'obbligazione di valuta e non di valore, giacché l'obbligazione nasce dal contratto e il credito ha la medesima funzione d'ogni altro emolumento spettante all'appaltatore come remunerazione. Ne conseguono, da un lato, la necessità della costituzione in mora, ex art. 1224 c.c., in funzione del decorso degli interessi, dall'altro,
l'insufficienza, a tal fine, della riserva che l'appaltatore ha l'onere di iscrivere allo scopo di evitare la decadenza da domande di ulteriori compensi, indennizzi o risarcimenti, in dipendenza dello
33 svolgimento del collaudo” (Cass. Civ. n. 10325/2023; Cass. Civ. n. 727/2020).
Gli interessi dovuti sono quelli previsti dall'art. 5 del d.lgs. 231/2002 per il ritardo nei pagamenti delle transazioni commerciali, in virtù dell'art. 1284 co. 4 c.c., poiché le parti non ne avevano previamente pattuito la misura.
Sul punto, la Suprema Corte di Cassazione ha precisato che “La disposizione di cui all'art. 1284 comma 4 c.c. individua il tasso legale degli interessi, in linea generale, per tutte le obbligazioni pecuniarie (salvo diverso accordo delle parti e salva diversa espressa previsione di legge), per il periodo successivo all'inizio del processo avente ad oggetto il relativo credito, fino al momento del pagamento. Depone nel senso indicato, in primo luogo, la sua stessa ratio. L'art. 1284 comma 4
c.c. è stato introdotto al fine di contenere gli effetti negativi della durata dei processi civili, riducendo il vantaggio, per il debitore convenuto in giudizio, derivante dalla lunga durata del processo, attraverso la previsione di un tasso di interesse più elevato di quello ordinario, dal momento della pendenza della lite: si tratta evidentemente di una disposizione (lato sensu
“deflattiva” del contenzioso giudiziario), che ha lo scopo di scoraggiare l'inadempimento e rendere svantaggioso il ricorso ad inutile litigiosità, scopo che prescinde dalla natura dell'obbligazione dedotta in giudizio e che si pone in identici termini per le obbligazioni derivanti da rapporti contrattuali come per tutte le altre. Nel medesimo senso depongono, inoltre, sia la circostanza che si tratta di una disposizione inserita nell'art. 1284 c.c. intitolato “saggio degli interessi”, cioè nell'articolo del codice civile che disciplina in linea generale, per tutte le obbligazioni, il tasso legale degli interessi, sia il rilievo che tale articolo non contiene alcuna espressa limitazione di applicabilità delle sue disposizioni a solo alcune categorie di obbligazioni” (Cass. Civ. sez. 3, ord.
n. 61/2023).
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Avendo il CTU escluso la presenza di imprevisioni o carenze progettuali, devono essere rigettate le domande di manleva formulate dal nei confronti degli ingegneri Controparte_1
e . CP_3 CP_2
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Quanto alle spese legali, considerato che le ragioni della parte attrice sono state accolte per un importo notevolmente inferiore rispetto alle pretese azionate, questo Tribunale ritiene equo compensarle per intero fra parte attrice e convenuto.
Quanto alle spese processuali dei terzi chiamati ingegneri e , giova CP_3 CP_2
richiamare il recente insegnamento della Corte di Cassazione, secondo cui in caso di rigetto della domanda principale, le spese sostenute dal terzo chiamato devono essere poste a carico dell'attore soccombente che ha provocato e giustificato la chiamata in causa, anche al di fuori dei casi di chiamata in garanzia, mentre restano a carico del chiamante quando la sua iniziativa si riveli manifestamente infondata o palesemente arbitraria, purché non vi sia stata estensione della
34 domanda principale dell'attore nei confronti del terzo chiamato (Cass. Civ. Sez. III, ord. n. 6144 del
07.03.2024).
Nel caso di specie, il CTU ha escluso che il progetto contenesse errori o carente nella sua sostanza – come dedotto dall'attrice -, precisando tuttavia che lo stesso avrebbe potuto essere più dettagliato e meglio leggibile. Dunque, sulla scorta dei principi sopra esposti, e rilevato che la deduzione di parte attrice in ordine alla presenza di difetti progettuali e/o esecutivi delle opere non è del tutto infondata, e che la chiamata dei terzi non è stata frutto di un'iniziativa arbitraria e infondata del si ritiene di dover compensare integralmente le spese processuali tra Controparte_1
il convenuto e i terzi chiamati ingegneri e . CP_1 CP_3 CP_2
Per le medesime ragioni devono essere compensate anche le spese nei rapporti fra gli ingegneri e le terze chiamate e Controparte_5 Controparte_4
Quanto alle spese della consulenza tecnica d'ufficio, considerato che la stessa ha avuto ad oggetto l'accertamento della fondatezza ed entità delle pretese attrici, si ritiene equo porle definitivamente a carico della parte attrice e di quella del convenuto in misura pari al 50% a carico di ciascuno.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
1) In parziale accoglimento della domanda di parte attrice: condanna il
[...] al pagamento in favore della della somma di € Controparte_1 Parte_1
26.013,06, oltre interessi ex art. 1284 co. 4 dal 22.03.2017 al saldo;
2) rigetta le altre domande delle parti;
3) compensa integralmente le spese processuali tra la e il Parte_1 [...]
Controparte_1
4) compensa integralmente le spese processuali tra il di e i CP_1 CP_1 CP_1
terzi chiamati ingegneri e;
CP_3 CP_2
5) compensa integralmente le spese processuali tra l'ing. e la CP_2 [...]
e tra l'ing. e la CP_4 CP_3 Controparte_5
6) pone definitivamente le spese della consulenza tecnica d'ufficio a carico della società attrice e del nella misura di ½ ciascuno. Controparte_1
Così deciso in Cagliari in data 26 marzo 2025.
Il Giudice
Valentina Frongia
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