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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 02/12/2025, n. 4040 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4040 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Corte D'Appello di Roma II SEZIONE LAVORO e PREVIDENZA La Corte nelle persone dei seguenti magistrati: Dott. Alberto Celeste Presidente Dott. Maria Pia Di Stefano Consigliere rel. Dott. Roberto Bonanni Consigliere
all'esito dell'udienza del 02.12.2025, sostituita allo scambio di note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
nella causa civile di II Grado iscritta al n. R.G. 2652/2024
tra
in persona del legale rappresentante pro tempore Parte_1 (Avv. Mirko Minuti) Parte appellante contro
Controparte_1 (Avv. Paola Libbi)
Parte appellata
Ha pronunciato la seguente SENTENZA
con motivazione contestuale
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 8357/2024 (R.g. 26674/22), del Tribunale Civile di Roma, Sez. Lavoro, pubblicata il 12 luglio 2024 e notificata il 27 agosto 2024. Conclusioni: come da scritti difensivi in atti
FATTO e DIRITTO
Con la sentenza in oggetto il Tribunale ha accolto il ricorso proposto da Controparte_1 accertando e dichiarando l'esistenza di un'interposizione fittizia tra la Parte_1
e conseguentemente del rapporto di lavoro subordinato Controparte_2 intercorrente direttamente tra la e la dall'1 febbraio 2018 al 7 gennaio CP_1 Parte_1
2022, con inquadramento al 3° livello del CCNL Turismo – Pubblici Esercizi, condannando la Società resistente al pagamento della somma complessiva di €. 59.404,90 a titolo di differenze retributive a vario titolo maturate nel corso del rapporto di lavoro dalla dipendente e dichiarando l'illegittimità del licenziamento intimato alla il 7 gennaio 2022, con condanna della parte CP_1 datoriale al pagamento di un'indennità risarcitoria pari a quattro mensilità di retribuzione, oltre accessori.
A sostegno delle domande formulate in primo grado, la ricorrente deduceva che: 1. la è una società che si occupa, tra l'altro, della gestione di mense, bar, Parte_1 enoteche, birrerie, pizzerie, trattorie e simili, di somministrazione al pubblico di cibo e bevande, ecc…;
2. la si occupa di servizi di ristorazione;
Controparte_2
3. la è risultata aggiudicataria, in ATI con l' , del Parte_1 Controparte_2 servizio di caffetteria presso la bouvette della Caserma Slataper, sede del Comando Militare della Capitale, e presso il bar della banda dell'Esercito presso la caserma Mameli alla Cecchignola;
4. aveva prestato attività lavorativa dall'1 febbraio 2018 fino al 7 gennaio 2022 - data del licenziamento impugnato – a tempo pieno e indeterminato, alle dipendenze della Parte_1
sebbene il rapporto di lavoro fosse sempre stato fittiziamente imputato all
[...] CP_2 come rapporto di lavoro intermittente a tempo determinato, successivamente
[...] prorogato;
5. infatti, era stata assunta da amministratore e socio unico della società resistente;
Parte_2
6. aveva sempre lavorato, a tempo pieno, presso il bar sito all'interno del Comando Militare della Capitale, in via Scipio Slataper, n. 2 a Roma, con le seguenti mansioni, inquadrabili al 3° livello del CCNL Turismo – Pubblici Esercizi, anziché al 5° livello previsto nel formale contratto di assunzione:
- curare l'apertura del bar, rifornendo il banco gastronomia, scegliendo ed acquistando gli utensili da banco;
- ordinare i prodotti (panini, pizze, tramezzini, caffè, acqua, liquori, ecc…) scegliendo e contattando i fornitori, concordando con loro le consegne, firmando i DDT, pagando la merce, caricando i frigoriferi;
- selezionare il personale, effettuando i colloqui preassuntivi e poi comunicandone gli esiti a
[...]
Parte_2
- gestire il personale del bar, concedendo ferie e permessi, corrispondendo le retribuzioni;
- servire al bancone nei periodi in cui il bar era privo di personale;
- gestire il registratore di cassa e si occupandosi anche di tenere prima nota e provvedere agli incassi;
- pagare le utenze del bar ed effettuare alcuni adempimenti fiscali;
- organizzare rinfreschi e feste;
7. fin dall'inizio del rapporto, la prestazione di lavoro era stata caratterizzata dagli elementi tipici della subordinazione;
8. durante il rapporto di lavoro aveva sempre utilizzato esclusivamente le attrezzature di proprietà della convenuta Parte_1
9. nonostante quanto previsto dal contratto di lavoro intermittente stipulato tra le parti, era stata sempre presente sul luogo di lavoro per cinque giorni a settimana, da lunedì al venerdì, per tutta la durata del rapporto, osservando orari di lavoro, fissi e predeterminati dalla in Parte_1 particolare: - da febbraio a marzo 2018, dal lunedì al venerdì, osservando, a giorni alterni, due turni di lavoro, dalle 5,10 alle 14,00 e dalle 6,00 alle 16,30;
- da aprile 2018 a maggio 2020, dal lunedì al venerdì, dalle 5,10 alle 14,00;
- da giugno a settembre 2020, dal lunedì al venerdì dalle 5,10 alle 15,30;
- da ottobre 2020 fino al 7dicembre 2020, sempre dal lunedì al venerdì, dalle 5,10 alle 14,00, tranne il martedì ed il mercoledì, quando terminava alle 16,30;
- dall'8 al 29 dicembre 2022, dal lunedì al venerdì, dalle 5,10 alle 16,30, salvo il venerdì, in cui il bar chiudeva sempre alle 14,00;
10. la si era sempre limitata a svolgere funzioni amministrative, quali Controparte_2
l'assunzione, l'emissione delle buste paga e gli adempimenti fiscali;
11. alcun rapporto era mai intercorso con legale rappresentante dell' Parte_3 CP_2
;
[...]
12. il titolare dell' non era mai stato presente nel bar in cui lavorava;
Controparte_2
13. era presente nel bar circa di tre o quattro volte al mese;
Parte_1
14. a gennaio 2020, sempre dietro istruzioni dell si era recata a Viterbo, presso la Scuola Parte_1
Allievi Sottufficiali, per organizzare l'apertura e l'attività in due bar ed una pizzeria, di cui sceglieva il personale, organizzandone il lavoro e che fino a febbraio 2020, si era recata a Viterbo almeno una volta a settimana per controllare l'andamento dell'attività;
15. sempre per la si era occupata allo stesso modo dell'apertura del bar presso Parte_1 Parte_1 la caserma della Guardia di Finanza, Comando Scuola Addestramento di Specializzazione, a Orvieto nell'autunno 2019, di quello presso la caserma dell'Aeronautica Militare a Orte, a maggio 2019, e di quello presso la caserma Mameli, a Roma, alla Cecchignola sempre nel 2019;
16. aveva anche responsabilità di cassa: in occasione di un ammanco di cassa, regolarmente denunciato, era stata costretta dalla società resistente a rifondere la somma;
17. il 29 dicembre 2021, al termine dell'orario di lavoro, accusava un malore e il Capitano CP_3
resosi conto del suo stato di salute, telefonava all' comunicandogli che ella non
[...] Parte_1 era in grado di lavorare;
18. il 7 gennaio 2021 inviava un messaggio WhatsApp all' avvisandolo di aver effettuato Parte_1 gli ordini per il lunedì successivo, 11 gennaio, quando sarebbe rientrata al lavoro;
19. le rispondeva di restare a casa;
Parte_1
20. con pec del 9 febbraio 2021 e con racc. del 15/18 febbraio 2021, rivendicava la natura subordinata del rapporto di lavoro e la corretta titolarità dello stesso e impugnava il licenziamento intimatole.
Si costituiva in giudizio la eccependo la decadenza ex art. 6 l. 604/1966, così Parte_1 come modificato dall'art. 32 l. 183/2010, dall'azione tesa ad accertare l'esistenza di un rapporto di lavoro alle dipendenze della resistente e dall'impugnazione del licenziamento e, nel merito, affermando l'infondatezza delle domande della ricorrente e chiedendone il rigetto.
Non si costituiva in giudizio la benché ritualmente citata, sicché ne Controparte_2 veniva dichiarata la contumacia. Quindi, espletata la prova per testi e concesso termine per il deposito di note e di nuovi conteggi, il giudice di prime cure ha deciso la causa come da sentenza impugnata.
Al riguardo, il primo giudice ha rilevato che la fattispecie dell'interposizione di manodopera è regolata dall'art. 29 del d.lgs. n. 276 del 2003 (come modificato dalla L. 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 911) - applicabile ratione temporis al caso in esame - nel senso di ribadire la sostanza del divieto di intermediazione e di interposizione nelle prestazioni di lavoro, dettando la disciplina degli strumenti leciti all'interno della vicenda interpositoria (appalti, somministrazione, distacco), nonché quella sanzionatoria nelle ipotesi di somministrazione irregolare e appalto non genuino, consentendo, dunque, la dissociazione tra datore di lavoro ed effettivo utilizzatore della prestazione solamente per ipotesi tipizzate al fine di trovare un contemperamento tra esigenze di flessibilità dell'organizzazione imprenditoriale e garanzie di tutela dei lavoratori e che, secondo la giurisprudenza di legittimità, il criterio discretivo per individuare una legittima dissociazione tra formale datore di lavoro e sostanziale utilizzatore delle prestazioni lavorative è la riconduzione della fattispecie concreta alle ipotesi normativamente tipizzate, essendo, quindi, onere del datore di lavoro dimostrare la sussistenza di una genuina intermediazione di manodopera (che consista in un contratto di appalto di servizio ovvero in un contratto di somministrazione), laddove nel caso di specie, la documentazione allegata alla produzione della nulla proverebbe in Parte_1 merito all'esistenza di rapporti commerciali tra il e la Controparte_4 Controparte_2
né tra la e la , in ordine alla gestione del bar in
[...] Parte_1 Controparte_2 cui lavorava la CP_1
Ha quindi osservato che dal contenuto del contratto di appalto intercorso tra il Ministero della Difesa – Comando Militare della Capitale - e la per l'affidamento del servizio Parte_1 di caffetteria presso la buvette della Caserma “Slataper”, sede del Comando Militare della Capitale, risultava evidente che la si era impegnata in prima persona all'intera gestione del servizio Parte_1 bar in questione, non limitata alla fornitura dei prodotti, ma compreso lo svolgimento della relativa attività tramite propri dipendenti e che la volontà di attribuire la gestione del bar all' CP_2 sarebbe dovuta emergere espressamente dal contratto, non potendosi in mancanza
[...] negare che tale gestione fosse affidata in tutti gli aspetti alla Parte_1
Ha tal fine riportato i passi del contratto di appalto utili alla suddetta ricostruzione: art. 2 – OGGETTO E CONDIZIONI
- La Società contraente, come sopra rappresentata si obbliga con il presente atto, nella più ampia e valida forma legale, a fornire il servizio bar e distributori automatici, alle condizioni tecnico amministrative e con le modalità indicate nei Capitolati Tecnici allegati “A” alla presente Obbligazione Commerciale. I prezzi dei generi alimentari da applicare sono riportati in allegato
“C”….; art. 6 – NORME GENERALI
- Nei servizi affidati in concessione alla Società contraente sono comprese tutte le prestazioni relative alla loro gestione. La società contraente è tenuta a provvedere a proprie cura e spese all'approvvigionamento di tutte le merci e generi alimentari occorrenti per il funzionamento dei servizi, nonché al trasporto degli stessi presso i locali adibiti a magazzino, relativo stivaggio negli appositi frigoriferi ed alla loro conservazione…. La contraente si impegna ad utilizzare i locali messi a disposizione dall' senza modificarne in alcun modo la loro destinazione. L'A.D. CP_5 concede, altresì, l'uso degli arredi, impianti, macchinari, etc.. il tutto risultante dai verbali di consegna sottoscritti dalle parti all'inizio dell'attività. Alla scadenza della concessione la contraente dovrà riconsegnare all'A.D. tutto quanto ha ricevuto per l'effettuazione del servizio e risultante dal citato inventario, nello stato e quantità risultanti all'atto della consegna, salvo la normale usura. L'A.D. si impegna a reintegrare a proprie spese gli arredi, gli impianti e i macchinari resisi inefficienti o deteriorati in corso di gestione per normale usura, fatta salva la responsabilità della contraente per le perdite e/o deterioramenti dovuti ad incuria, cattivo uso o a cattiva manutenzione…;
Art.
9 - PERSONALE ADDETTO AI SERVIZI –
Per la conduzione dei suddetti servizi, la contraente dovrà destinare unità lavorative conformi per quantità, qualifica, categoria e numero, al Capitolato Tecnico sottoscritto in sede di gara. L'A.D. si riserva la facoltà di chiedere la sostituzione del personale che, a suo insindacabile giudizio, non sia gradito. La sostituzione dovrà avvenire a cura della contraente non oltre cinque giorni dal ricevimento della comunicazione da parte dell'A.D.. Inoltre, la contraente provvederà, a proprie cure e spese, a fare indossare agli addetti al servizio una idonea divisa che dovrà essere concordata per qualità e confezione con l'A.D.; art. 10 - ASSICURAZIONI ED OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO
- La contraente è ritenuta responsabile di qualunque fatto doloso o colposo, anche dei propri dipendenti, che cagioni danni all'A.D., al personale dell'A.D., a terzi o a cose di terzi, e si impegna conseguentemente al risarcimento dei relativi danni prodotti.
Il concessionario:
- si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi di legge e di contratto relativi alla protezione del lavoro ed alla tutela dei lavoratori ed in particolare modo a quelli della Previdenza Sociale ed a quegli obblighi che trovano la loro origine in contratti collettivi e prevedono a favore dei lavoratori, diritti patrimoniali aventi per base il pagamento di contributi da parte dei datori di lavoro per assegni familiari, indennità ai richiamati alle armi, eccetera. Il concessionario si obbliga, inoltre a praticare verso i dipendenti lavoratori, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro di categoria;
- dichiara di ottemperare a tutti gli obblighi verso i dipendenti in base alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali e sanità, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi;
- si obbliga ad attuare, nei confronti dei propri dipendenti, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi nazionali di lavoro applicabili alla categoria di pertinenza e nella località in cui si svolgono le prestazioni;
- si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
I suddetti obblighi vincolano la contraente anche nel caso in cui quest'ultima non sia aderente alle associazioni nazionali di categoria o receda da esse. L' non risponderà in alcun modo di CP_5 eventuali inadempienze assicurative, previdenziali e fiscali non intercorrendo alcun rapporto di dipendenza lavorativa tra la stazione appaltante e il personale assunto dalla concessionaria per l'espletamento del servizio.
Art. 14 – SUB APPALTO - I servizi affidati in concessione non possono essere, in alcun caso, sia parzialmente che totalmente, ceduti dalla contraente ad altra società/ditta. La contraente, in sede di presentazione offerta, ha rappresentato la volontà di condurre il servizio in associazione con la ”. Controparte_2
Ad avviso del primo giudice l'esistenza della interposizione fittizia tra la e la Parte_1
era altresì evidente dalle risultanze delle prove testimoniali, da cui era Controparte_2 emerso che la dalla sua adibizione presso il bar sito presso la Caserma di via Slapater, CP_1 aveva sempre lavorato con totale inserimento nell'organizzazione della Parte_1 attenendosi alle disposizioni del legale rappresentante della predetta, cui faceva capo per tutte le questioni inerenti alla gestione del bar. Mentre nessuno dei testi aveva riferito di aver mai visto il amministratore della , di cui la era formalmente dipendente, né di aver Tes_1 CP_2 CP_1 mai sentito parlare della , se non nell'ultimo periodo, in occasione degli Controparte_2 accessi dell'Ufficiale Giudiziario, ed avendo poi riscontrato che gli scontrini emessi dal bar risultavano intestati alla . CP_2
Il Tribunale ha ritenuto poi provate, sulla base delle medesime dichiarazioni testimoniali, le mansioni superiori svolte in concreto dalla il rapporto di lavoro a tempo indeterminato full CP_1 time, escluse le ore di straordinario indicate in ricorso e il mancato godimento delle ferie, non adeguatamente provate.
Con riferimento al licenziamento impugnato, il Tribunale ha osservato come la circostanza che il messaggio Whatsapp con cui è stato intimato provenisse da confermava Parte_2 ulteriormente la tesi dell'interposizione fittizia e, di seguito, che l'assenza di motivazioni del provvedimento ne comportava l'illegittimità per assenza di un giustificato motivo, con conseguente diritto della alla tutela prevista dall'art. 3, comma 1, D.lgs. 23/2015 per le aziende con non CP_1 più di 15 dipendenti, dunque con il riconoscimento di una indennità risarcitoria pari a 4 mensilità della retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR ai sensi del combinato disposto degli artt. 3 e 9, D.lgs. 23/2015.
La ha impugnato tale decisione, contestandone di fatto la sola parte relativa Parte_1 alla titolarità del rapporto di lavoro oggetto di causa, ritenendo che il giudice di prime cure non avesse correttamente valutato le prove assunte, essendo evidente dalla documentazione in atti come, al contrario di quanto accertato, la gestione del bar fosse invero rimessa alla sola , CP_2 essendone l' una mera fornitrice, che si interfacciava con il personale dell' , Parte_1 CP_2 Part per le questioni organizzative di maggior rilievo, unicamente in qualità di capofila dell' aggiudicataria del servizio appaltato dal . Controparte_4
Nel presente giudizio di appello si è costituita la eccependo preliminarmente CP_1
l'inammissibilità dell'avverso gravame e contestandolo anche nel merito, chiedendone il rigetto.
All'esito dell'udienza di discussione del 02.12.2025, sostituita dallo scambio di note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. la causa è decisa come da dispositivo in calce, con sentenza e contestuale motivazione.
°°°°°°°
Se pure l'impugnazione appare, nel suo complesso, idonea a svolgere la funzione devolutiva richiesta dalla legge, esplicitando le ragioni atte a determinare le modifiche della decisione censurata, la stessa non può trovare accoglimento per i seguenti motivi.
Va premesso che ai fini della abrogata normativa di cui alla legge 23 ottobre 1960, n. 1369, in tema di divieto di intermediazione ed interposizione nelle prestazioni di lavoro e sull'impiego di manodopera negli appalti di opere e di servizi, ciò che principalmente rilevava era la natura delle prestazioni appaltate: nel caso in cui esse fossero state riconducibili a mere prestazioni di lavoro ne sarebbe stato desunto l'inserimento del prestatore nella struttura organizzativa dell'azienda appaltante (ipotesi prevista dall'art. 1 della citata legge); nel caso, invece, in cui le prestazioni appaltate avessero investito anche altri fattori produttivi (capitali, macchine ed attrezzature) ne sarebbe risultato il perdurante inserimento del prestatore nella struttura organizzativa dell'azienda appaltatrice, con conseguente solidarietà dell'obbligo di appaltante ed appaltatore di assicurare i trattamenti minimi retributivi e normativi praticati ai dipendenti del primo ai sensi degli artt. 3 e 5 della menzionata legge (così Cass. sentenza n. 11678 del 18/05/2006).
Nella vigenza della nuova disciplina normativa di cui al D.Lgs. n. 276/2003, l'art. 84 di detto decreto legislativo prevede una distinzione tra appalto genuino e interposizione illecita, secondo cui la disponibilità del complesso delle attrezzature necessarie per lo svolgimento dell'attività affidata in appalto non costituisce, così come nella vigenza della L. n. 1369/1960, una presunzione pressoché assoluta di illiceità dell'appalto stesso. Peraltro, anche allora, la giurisprudenza prevalente aveva ritenuto non sufficiente a determinare la fattispecie illecita un conferimento finanziario e strumentale minimo, richiedendo invece che l'apporto, da parte del committente, risultasse tale da rendere assolutamente marginale o insignificante il contributo organizzativo dell'appaltatore (cfr. Cass. civ., sez. lav., n. 13015/1993; n. 10858/1996; n. 1676/2005; n. 11022/2009).
L'art. 29, comma 1, del D.Lgs. n. 276/2003 ha stabilito che l'appalto si distingue dalla somministrazione di lavoro “per la organizzazione dei mezzi necessari da parte dell'appaltatore, che può anche risultare, in relazione alle esigenze dell'opera o del servizio dedotti in contratto, dall'esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell'appalto, nonché per la assunzione, da parte del medesimo appaltatore, del rischio d'impresa”.
Pertanto, l'appaltatore non può fungere da semplice intermediario che mette a disposizione forza lavoro per l'esecuzione di un servizio o la produzione di un bene, venendo altrimenti a determinarsi una “interposizione illecita di manodopera”.
L'appaltatore deve essere un vero e proprio imprenditore, che come detto, impieghi nell'esecuzione dell'opera o del servizio appaltati una propria organizzazione produttiva, i propri dipendenti ed assuma i rischi della realizzazione dell'opera o del servizio appaltati.
Nell'ambito della somministrazione di lavoro, invece, società espressamente autorizzate forniscono professionalmente la prestazione di lavoro, rispondendo a specifici requisiti di legge per l'esercizio dell'attività in oggetto, realizzando con ciò, allo stato attuale, l'unica forma lecita di fornitura di manodopera.
Ciononostante, anche in seguito all'entrata in vigore del D.Lgs. n. 276/2003, non può ritenersi tout court superata la necessità di una indagine sull'assetto dei “mezzi” diversi dalla forza lavoro utilizzati per l'esecuzione dell'appalto, pur non dovendo la stessa concentrarsi esclusivamente sul dato formale della proprietà degli strumenti di produzione, di per sé non decisivo, bensì estendersi all'assetto organizzativo complessivo dell'appalto/subappalto, al fine di verificare la sussistenza di una struttura imprenditoriale adeguata rispetto all'oggetto del contratto (c.d. soglia minima di imprenditorialità).
Occorre, inoltre, precisare che è richiesto, comunque, che l'organizzazione dei macchinari e delle attrezzature, unitamente agli altri elementi indispensabili per l'esecuzione dell'opera o del servizio, sia effettuata dall'impresa appaltatrice o subappaltatrice in autonomia e con gestione a proprio rischio. Tale interpretazione trae fondamento dalla stessa lettera dell'art. 29, il quale si riferisce all'organizzazione dei mezzi necessari e non al titolo giuridico che permette l'utilizzo di tali mezzi, precisando che l'elemento “organizzazione” è suscettibile di concretarsi, in presenza di “esigenze dell'opera e del servizio dedotti in contratto”, nell'esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori impiegati;
ciò in particolare quando si versi in situazioni in cui l'apporto di lavoro è comparativamente più rilevante: “In tale indagine potranno dunque rilevare, tenuto conto delle specificità dell'incarico conferito contrattualmente, le particolari modalità di coordinamento tra le imprese interessate per escludere commistione/sovrapposizione tra le due realtà organizzative, la specifica e rigorosa attenzione alla disciplina in tema di interferenze, il pieno rispetto degli standard di sicurezza previsti per attrezzature e dotazione, la previsione – nel caso in cui l'appaltatore operi in cantieri già esistenti del committente – di adeguati strumenti per rendere del tutto evidente, anche sul piano logistico, la separazione tra le due imprese e le rispettive fasi della produzione. Il fenomeno dell'interposizione illecita di manodopera sussiste, infatti, tutte le volte in cui l'appaltatore metta a disposizione del committente una mera prestazione lavorativa, rimanendo eventualmente in capo all'appaltatore/datore di lavoro meri compiti di gestione amministrativa del rapporto (quali retribuzione, oneri contributivi ecc.), ma senza che da parte sua vi sia effettivo esercizio dei poteri direttivi nei confronti dei lavoratori e una reale organizzazione della intera prestazione o del servizio, finalizzata ad un risultato produttivo autonomo.” (cfr. Corte di Appello di Roma, Sentenza n. 3076/2025 pubbl. il 07/10/2025).
Ed invero, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, il divieto di intermediazione ed interposizione nelle prestazioni di lavoro (art. 1 legge 23 ottobre 1960, n. 1369), in riferimento agli appalti “endoaziendali”, caratterizzati dall'affidamento ad un appaltatore esterno di tutte le attività, ancorché strettamente attinenti al complessivo ciclo produttivo del committente, opera tutte le volte in cui l'appaltatore metta a disposizione del committente una prestazione lavorativa, rimanendo in capo all'appaltatore - datore di lavoro i soli compiti di gestione amministrativa del rapporto (quali retribuzione, pianificazione delle ferie, assicurazione della continuità della prestazione), ma senza che da parte sua ci sia una reale organizzazione della prestazione stessa, finalizzata ad un risultato produttivo autonomo. Né, sempre in base alla giurisprudenza della Suprema Corte, è necessario, per aversi intermediazione vietata, che l'impresa appaltatrice sia una impresa fittizia, essendo invece sufficiente che la stessa non fornisca una propria organizzazione di mezzi in relazione al particolare servizio appaltato (v. fra le tante, Cass. 5087/98 e 11120/06).
Venendo al caso di specie, risulta pacifico che la è una società che si occupa, Parte_1 tra l'altro, della gestione di mense, bar, enoteche, birrerie, pizzerie, trattorie e simili, di somministrazione al pubblico di cibo e bevande, ecc. e la si occupa di Controparte_2 servizi di ristorazione (non dunque di somministrazione autorizzata di manodopera) e che la è risultata aggiudicataria, in ATI con l' , del servizio Parte_1 Controparte_2 di caffetteria presso la bouvette della Caserma Slataper, sede del Comando Militare della Capitale e presso il bar della banda dell'Esercito presso la caserma Mameli alla Cecchignola.
L'Associazione Temporanea di Imprese nell'aggiudicazione ed esecuzione di un contratto di appalto di servizi pubblici realizza un'ipotesi di mandato collettivo, finalizzato ad agevolare l'amministrazione appaltante nella tenuta dei rapporti con le imprese appaltatrici (cfr. Casso Civ., Sez, II, 20 maggio 2010, n.12422; Casso Civ., Sez. II, 29 dicembre 2011, n, 29737), in cui ciascuna impresa, pur operando all'interno della riunione, si presenta munita della propria esperienza, dei propri mezzi economici, tecnici e finanziari, delle proprie metodologie applicative e di condizioni personali di affidabilità (Cons. Stato, sez. V, 15 febbraio 2000, n. 801).
Ciò posto, correttamente il primo giudice ha ritenuto non sussistere elementi atti a dimostrare un
“effettivo esercizio dei poteri direttivi nei confronti dei lavoratori e una reale organizzazione della intera prestazione o del servizio, finalizzata ad un risultato produttivo autonomo” da parte della nei confronti del personale del bar, in specie nei confronti della non potendosi CP_2 CP_1 ritenere sufficiente, a tal fine, la prova della permanenza in capo alla Associazione di “meri compiti di gestione amministrativa del rapporto (quali retribuzione, oneri contributivi ecc.)”.
Ha sostenuto in proposto l'appellante con il primo motivo di appello che il giudice aveva Part innanzitutto confuso il contratto di appalto dell'Amministrazione con la CP_4 denominata IT (che aveva ad oggetto i servizi presso Viterbo) con il contratto di appalto che ha visto aggiudicataria la ATI denominata TUSCIA, oggetto di causa.
Part Aveva poi omesso di considerare, nella lettura del contratto di appalto “Tuscia”, la presenza della come impresa in associazione temporanea con la quale che operava CP_2 Parte_1 Part come mandataria della aveva dichiarato di voler rendere il servizio: evidenzia l'appellante che il contratto di appalto recita: “La contraente, in sede di presentazione offerta, ha rappresentato la volontà di condurre il servizio in associazione con la “ ”, onde non Controparte_2 poteva affermarsi, come fatto dal primo giudice, che “la si è impegnata in prima persona Parte_1 all'intera gestione del servizio bar in questione, non limitata alla fornitura dei prodotti, ma compreso lo svolgimento della relativa attività tramite propri dipendenti”(v. sentenza).
Inoltre, trattandosi di ATI tra due soggetti giuridici, non era necessario e sarebbe stato, anzi, inappropriato un contratto di sub appalto, dalla cui inesistenza il giudice ha invece tratto la convinzione circa il rapporto di lavoro tra la e la CP_1 Parte_1
I suddetti profili di censura, da esaminarsi congiuntamente per ragioni di contiguità logica, sono nel loro complesso infondati.
Dalla lettura del contratto di appalto richiamato dalla stessa appellante come indicativo della inesistenza di una somministrazione illecita di manodopera da parte di in favore di CP_2 Part (il contratto di appalto con denominata “Tuscia”) emerge chiaramente la correttezza Parte_1 della interpretazione fornita del primo giudice.
Si consideri in proposito che il modello organizzativo delle ATI (Associazioni Temporanee di Impresa), disciplinate principalmente dal Codice dei Contratti Pubblici (art. 68 D.Lgs. n. 36/2023, intitolato “Raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di operatori economici), consente a più imprese di unire le proprie competenze e risorse per partecipare congiuntamente alle procedure di gara, soprattutto di appalto, nei casi in cui siano richiesti particolari requisiti di accesso che non possono essere soddisfatti da un'unica azienda o comunque laddove il servizio possa essere più proficuamente reso in associazione tra più imprese.
Prevede il comma 2 del citato articolo 68 che già in sede di offerta sono specificate le categorie di lavori o le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.
Nel caso di specie va subito detto che non si rinviene in atti alcun riscontro documentale dell'offerta relativa al bando de quo, che potrebbe includere dichiarazioni circa la ripartizione tra le imprese dei requisiti di partecipazione e delle prestazioni (pur nell'unicità dell'offerta nei riguardi della pubblica amministrazione), per cui non è possibile individuare la parte di servizio (nella prospettiva dell'appellante consistente nella gestione del servizio ristorazione presso i bar) che compete unicamente alla che si intende riversata nel contratto di appalto, e che – infine- CP_2 giustificherebbe l'assunzione e l'utilizzo della manodopera MU in capo esclusivo alla CP_2
[...] Part Va anche osservato che nemmeno è in atti il contratto di costituzione della (“Tuscia”), né il mandato collettivo successivo alla aggiudicazione, né il regolamento di governance interna (che regola i rapporti privatistici tra gli operatori riuniti e di cui l'ATI deve dotarsi per definire la ripartizione, tra i relativi membri, delle quote di partecipazione/esecuzione, delle responsabilità reciproche, delle modalità operative di svolgimento delle prestazioni, ecc.), documenti da cui potrebbe, parimenti, inferirsi una distribuzione delle competenze tra e che Parte_1 CP_2 assegni solo a quest'ultima la fornitura del personale adibito alla gestione del bar.
Pertanto, il fatto che la figuri indicata nel contratto di appalto quale impresa con cui CP_2 condurre il servizio in associazione non è sufficiente a delinearne il ruolo sostanziale nella globale economia dell'appalto medesimo, proprio perché, come osservato dalla stessa appellante, l'Associazione Temporanea di Imprese nell'aggiudicazione ed esecuzione di un contratto di appalto di servizi pubblici realizza un'ipotesi di mandato collettivo in cui ciascuna impresa conserva la propria individualità giuridica poiché munita della propria esperienza, dei propri mezzi economici, tecnici e finanziari, delle proprie metodologie applicative e di condizioni personali di affidabilità.
Alla luce di quanto fin qui considerato risulta vieppiù evidente la correttezza della pronuncia del primo giudice nella parte in cui rileva la mancata espressa volontà, nel contratto concluso con il
, di attribuire la gestione del bar all' desumendone Controparte_4 Controparte_2 che tale gestione fosse invece affidata, in tutti gli aspetti, alla a tal fine Parte_1 valorizzando tutte le clausole del contratto che individuano la sola quale società che Parte_1 assume la gestione del bar attraverso propri lavoratori (clausole dettagliatamente riportate nella sentenza di primo grado, riprodotte nella parte in fatto della presente pronuncia e dalla Corte condivise nella loro portata attributiva alla mandataria dell'intero servizio appaltato).
Ciò anche a prescindere dalla inesistenza di un contratto di appalto tra le due imprese temporaneamente associate, stante la peculiare disciplina che, come visto, governa lo strumento delle ATI nelle procedure di aggiudicazione delle gare nei servizi pubblici.
Ancora sul terreno documentale, lamenta l'appellante che gli scontrini fiscali emessi dalla CP_2
e le fatture emesse dalla verso la avrebbero comprovato la effettiva
[...] Parte_1 CP_2 conduzione dei bar da parte di quest'ultima, ma la censura non coglie nel segno in quanto trattasi (circostanza non smentita da diverse risultanze di causa) di soli 4 scontrini, peraltro di importo irrisorio ed emessi tutti a novembre 2022, dopo il licenziamento e l'iscrizione a ruolo del ricorso di primo grado, nonché di documentazione (le fatture) che comprovano soltanto l'esecuzione del servizio di fornitura di alimenti e bevande da parte di di sua pacifica competenza Parte_1 nell'ambito dell'appalto, e comunque solo in numero di 14, tutte relative all'anno 2019 e di modico ammontare.
Con un secondo motivo l'appellante censura la erronea lettura delle risultanze testimoniali, che avrebbero, contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice, confermato la presenza della all'interno della caserma e la esecuzione da parte sua dell'appalto. Controparte_2
I testi sentiti sono Carabinieri che effettuavano il servizio di controllo dell'accesso al bar del personale civile della caserma, ed hanno riferito: il teste Tes_2
-di sapere che l' che pure aveva visto una sola volta al bar, era il responsabile della Parte_1 Part per averglielo riferito lei stessa;
per avere constatato “che presso alcuni macchinari del CP_1
c'era l'etichetta NI (anche precisando che “…si trovava sui distributori automatici dislocati in altri locali della caserma”); per avere visto il furgone per i rifornimenti di cibi e bevande con la scritta Parte_1
- che in occasione di un episodio di furto dell'incasso del bar, la lo fece “parlare al telefono CP_1 con il sig. per le questioni relative alla sicurezza dell'incasso del bar, per evitare il Parte_1 ripetersi dei furti”.
- che non gli sembrava di avere mai visto il sig. (Presidente della Quattro Esse, ndr): Parte_3
“Può essere capitato di aver sentito il nome dell' in occasione di qualche Controparte_2 pratica di controllo”.
Riferendosi alla ha precisato: “La conoscevo come responsabile, referente per la CP_1
… Tutti sapevamo che il titolare del bar era la . Parte_1 Parte_1
Il teste ha anche ricordato che era a pagare la MU: “Però la ricorrente diceva che il
Parte_1 sig. era la persona che la pagava. Ricordo che dopo la cessazione del suo rapporto di
Parte_1 lavoro venne un giorno la nuova responsabile di nome dicendomi che c'era la ricorrente che Tes_3 voleva prendere dei soldi dalla cassa perché il sig. non l'aveva pagata del tutto. Io feci
Parte_1 firmare ad entrambe una dichiarazione in cui si diceva che la ricorrente aveva preso una determinata somma a titolo di retribuzioni dovute dal sig. .
Parte_1
Il teste Tes_4
-di conoscere la perché lavorava nel bar come responsabile … La ricorrente ha lavorato CP_1 dagli inizi del 2018, ossia da quando la ha avuto l'appalto per la gestione del bar, fino a Parte_1 fine 2021, mi sembra”.
- “Un paio di volte ho visto il sig. L'ho solo visto accedere in caserma, ma non so che Parte_1 tipo di rapporto avesse con la ricorrente, ossia se le desse disposizioni sul lavoro. Vedo che sulle attrezzature del bar è attaccata l'etichetta con il nominativo della ”. Parte_6
- Il teste ha altresì dichiarato
“In caserma ad un certo punto ci siamo resi conto che sugli scontrini emessi dal bar era indicato il nome della che però non abbiamo mai sentito nominare. CP_2
Tutto il personale che ha lavorato nel bar è sempre stato indicato negli accessi in caserma come personale della Parte_1
Solo nell'ultimo anno sono venute persone indicate dalla Quattro Esse.
Era stata la ad indicare sempre i nominativi delle persone che potevano accedere al bar Parte_1 per lavorarvi, allegandoci anche una scheda con tutti i dati delle persone ed i relativi documenti di identità.
Ciò anche in occasione della cessazione del rapporto della ricorrente. Fu la a Parte_1 comunicarci che la ricorrente non lavorava più nel bar e che quindi non aveva titolo per accedere in caserma ...
Posso dire che in caserma siamo venuti a conoscenza dell'esistenza della in occasione CP_2 di un accesso dell'Ufficiale Giudiziario venuto a notificare un atto alla suddetta società.
Noi gli abbiamo detto che probabilmente aveva sbagliato perché non conoscevamo tale nominativo. In seguito ad una verifica degli scontrini del bar abbiamo quindi visto che erano emessi a nome della . CP_2 Sostiene l'appellante che le dichiarazioni a sfavore della si spiegavano col fatto che i testi Parte_1 ignoravano che l'appalto era stato vinto da una Associazione Temporanea di Impresa composta dalla e dalla motivo per cui, peraltro, quest'ultima si occupava delle CP_2 Parte_1 denunce in caso di furti, delle lamentale da parte della committente e di indicare all' Amministrazione il personale che poteva entrare in caserma perché impegnato nell'appalto. Inoltre, gli strumenti di lavoro erano forniti e consegnati addirittura dalla committente Arma dei Carabinieri, come da all.1 I grado parte resistente.
Le censure sono infondate.
La circostanza che i testi sconoscessero le dinamiche relative all'appalto e ai rapporti interni tra i due operatori rende, semmai, ancor più genuine le loro dichiarazioni, le quali hanno, invece, fornito le coordinate di fatto relative ad un servizio reso essenzialmente dalla che non solo si Parte_1 occupava delle forniture, ma il cui legale rappresentante veniva indicato come responsabile della che aveva il nome riportato sulle attrezzature in uso presso il bar, che si premurava di CP_1 indicare l'elenco e fornire i documenti di identità di lavoratori che, in quanto tali, potevano avere accesso in caserma, che gestiva la denuncia del furto dell'incasso, anche trattando con il Carabiniere le questioni relative alla sicurezza futura degli incassi del bar e che, infine, intimava il licenziamento alla mentre il non viene mai riferito presente sul luogo di lavoro o in CP_1 Pt_3 altro modo coinvolto nella gestione del servizio bar, e addirittura in occasione di un accesso dell'Ufficiale Giudiziario, gli addetti alla sorveglianza dimostrano di non conoscere nemmeno il nominativo della . CP_2
Ciò che preme sottolineare (con ciò anticipando un rilievo che verrà svolto nel successivo motivo di appello) è il fatto che in alcuna delle occasioni in cui l' è intervenuto nella gestione del Parte_1 rapporto di lavoro con la o in genere del servizio di ristorazione lo ha fatto nel suo ruolo di CP_1 capofila dell'ATI aggiudicataria dell'appalto, ossia rappresentando anche la nei CP_2 rapporti con la committente, non rinvenendosene traccia nelle testimonianze assunte o nei documenti prodotti.
E' appena il caso di sottolineare la estrema genericità delle circostanze capitolate sul punto, e non ammesse in primo grado, di cui l'appellante torna in questa sede a chiedere l'ammissione:
“ 3) Vero che, nel periodo per cui è causa, da parte del Presidente Sig. e dai soci della Parte_3
veniva a Lei richiesto ed ai suoi colleghi, ivi compreso al Sig. Controparte_2 [...]
di portare documenti, buste e comunicazioni alla Sig.ra ed agli altri Parte_2 Controparte_1 dipendenti;
4) Vero che il Sig. nel periodo per cui è causa, riferiva alla Sig.ra Parte_2 Controparte_1 ed agli altri baristi, eventuali comunicazioni, lamentele e richieste formulate dalla Comando Militare della Capitale Caserma Slataper e Caserma Mameli quale capo fila ATI, inerente prestazioni di servizio e disposizioni sul personale presso le buvettes e locali bar”.
Le risultanze delle prove testimoniali confermano dunque che la faceva capo CP_1 esclusivamente alla quanto allo svolgimento delle proprie mansioni. Parte_1
Il giudicante ha dunque correttamente concluso che dal tenore complessivo delle dichiarazioni rese dai testi escussi era evidente che la dalla sua adibizione presso il bar sito presso la Caserma CP_1 di via Slapater, aveva sempre lavorato con totale inserimento nell'organizzazione della
[...]
attenendosi alle disposizioni del legale rappresentante della suddetta, cui faceva capo per Parte_1 tutte le questioni attinenti la gestione del bar. A tanto si aggiunga che anche per la comunicazione del proprio stato di malattia la ricorrente si rivolgeva all' come avvenuto in data 29 dicembre 2021, quando, al termine dell'orario di Parte_1 lavoro, la lavoratrice accusava un malore e il Capitano resosi conto del suo stato Controparte_3 di salute, telefonava all' comunicandogli che ella non era in grado di lavorare (circostanza Parte_1 mai contestata dall'appellante), nonché per le vicende riguardanti la durata e perdurante sussistenza del rapporto di lavoro, nonchè l'erogazione delle retribuzioni ancora dovute, come risulta dalla predetta corrispondenza via chat di Whatsapp (cfr. doc. 5 fascicolo di parte appellata).
Va altresì considerato che non risultano elementi da cui trarre l'esercizio di poteri datoriali da parte della nei confronti dell'odierna appellata, né alcuno scambio di direttive/informazioni CP_2 tra le due componenti dell'ATI in ordine alla gestione del rapporto di lavoro oggetto di causa, tale da escludere una commistione/sovrapposizione tra le due realtà organizzative.
Con il terzo motivo l'appellante lamenta l'omessa valutazione di ulteriori elementi probatori quali:
-l'avvenuta conclusione, in data 29/11/2014 di un verbale di conciliazione in sede sindacale tra la ed il in merito a rivendicazione della ricorrente nei confronti di una associazione di CP_1 Pt_3 cui la stessa era associata e della quale era Presidente, a comprova che la ricorrente nel Parte_3
2018, diversamente da quanto sostenuto in ricorso, conosceva il che poi la assumeva presso Pt_3 la . CP_2
Il motivo è assolutamente irrilevante poiché attiene ad un periodo (rivendicazione di retribuzioni febbraio-settembre 2014) estraneo a quello per cui è causa e poiché riguarda una conciliazione con soggetto diverso da quelli convolti nell'odierno contenzioso, con nessun addentellato con l'appalto in esame, tranne il fatto, ascritto alla ma neutro ai fini che interessano, che il era CP_1 Pt_3 conosciuto dalla ricorrente.
A ben vedere, peraltro, nel ricorso di primo grado nemmeno si afferma che la lavoratrice non aveva mai conosciuto il ma solo che: Pt_3
15. alcun rapporto è mai intercorso tra la ricorrente ed il Sig. legale rappresentante Parte_3 dell' ; Controparte_2
16. il titolare dell non è mai stato presente nel bar dove lavorava la Controparte_2 ricorrente.
-la cura di corsi di formazione per HACCP e la richiesta di permessi per disabili all'ente di assistenza previdenziale: elemento, però, non dirimente in quanto la formazione non attiene alla effettiva gestione del dipendente.
-il fatto poi che la vendesse i beni per il servizio bar e fatturasse alla Parte_1 CP_2
che utilizzava i beni per il servizio di ristorazione, non ha rilievo poiché si scontra con
[...]
l'accertamento dell'effettiva gestione del bar da parte di nei termini sopra indicati. Parte_1
- quanto infine alle pur dedotte attività lavorative prestate dalla nell'autunno 2019 presso la CP_1 caserma di Orvieto, nel maggio 2019 presso la caserma di Orte e a gennaio e febbraio 2020 presso il bar e pizzeria della Scuola Allievi Sottoufficiali di Viterbo, l'appellante si limita a riprodurre pedissequamente le deduzioni contenute nella memoria difensiva di primo grado circa la sua estraneità a tali attività, senza confrontarsi con la motivazione del primo giudice nella parte in cui afferma che “entrambi i testi escussi hanno confermato che, nel periodo da inizio 2018 a fine 2021, la ricorrente ha lavorato in maniera costante e continuativa presso il bar della Caserma, al più alternandosi in turni con altri colleghi”. D'altro canto, secondo la stessa prospettazione attorea, si è trattato di attività occasionali, comunque aggiuntive, rispetto a quelle svolte in via continuativa presso il bar della caserma di via Slapater a Roma.
Con il quarto ed ultimo motivo l'appellante lamenta la erronea applicazione del principio dell'onere della prova, che sarebbe dovuto ricadere sulla ricorrente che invocava la subordinazione atteso che “la tesi secondo la quale l'art. 29 c. 1 consentirebbe una sorta di «attenuazione degli oneri probatori per cui il lavoratore è tenuto a provare solo l'esistenza di un formale rapporto di lavoro alle dipendenze del soggetto appaltatore, la adibizione all'appalto e ad allegarne la non genuinità, spettando alla committente, con riguardo a tale ultimo profilo, la allegazione e prova del contrario […] non ha riscontro a livello normativo, in assenza di specifica previsione che consenta di ritenere derogato il fondamentale criterio desumibile dall'articolo 2697 c.c., in base al quale è sul soggetto che agisce in giudizio per il riconoscimento di un diritto che grava l'onere di provarne i fatti costitutivi» (Cass., 10 marzo 2022, n. 7818).
La censura non ha pregio in quanto il primo giudice ha proceduto ad una verifica in concreto della sussistenza di un rapporto di natura subordinata, pervenendo a ritenere la inserita CP_1 nell'organizzazione aziendale della sulla base delle circostanze allegate dalla ricorrente e Parte_1 risultate confermate in istruttoria;
di certo non considerando presunto il vincolo di subordinazione, né frutto di un'attenuazione degli oneri probatori del lavoratore.
Anche il ricorso alla interpretazione delle disposizioni del contratto di appalto è stato utilizzato dal giudice a scopo rafforzativo del convincimento circa la sussistenza del vincolo della subordinazione visto il peculiare contesto in cui si inseriva la prestazione resa dalla convincimento peraltro CP_1 avvalorato dall'assenza di atti della procedura di aggiudicazione in grado di riferire alla CP_2 un ruolo effettivo nella esecuzione dell'appalto in parola, come osservato da questa Corte.
[...]
Rimane da registrare l'assenza di ogni specifica censura riguardo alla dichiarata illegittimità del licenziamento, sia riguardo alla riferibilità all del relativo messaggio Whatsapp, sia Parte_1 riguardo alla mancata indicazione dei motivi del recesso, essendosi l'appellante limitata a rilevare che “Non sussistendo alcun rapporto di lavoro subordinato va da se che anche la condanna della per illegittimità del licenziamento e di mancato preavviso sono illegittime”. Parte_1
In conclusione, l'appello va rigettato, con conseguente conferma integrale della sentenza impugnata.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, in conformità alle vigenti tariffe forensi.
Deve darsi atto che sussistono le condizioni richieste dall'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/2002 per il recupero dell'ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.
P.Q.M.
La Corte
-rigetta l'appello;
-condanna la in persona del l.r.p.t., al pagamento delle spese di lite, che si Parte_1 liquidano in € 5.360,00, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e c.p.a., come per legge. Dà atto che sussistono le condizioni richieste dall'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/2002 per il recupero dell'ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a carico dell'appellante.
Roma, 02/12/2025
Il Consigliere estensore dott. Maria Pia Di Stefano
Il Presidente
dott. Alberto Celeste