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Sentenza 30 maggio 2025
Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 30/05/2025, n. 1491 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1491 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MESSINA
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Roberta Rando, in esito allo scambio di note scritte, sostitutive dell'udienza del 29.5.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 5371/2023 R.G. e vertente tra
in persona del legale rappresentante pro tempore, partita iva con Pt_1 P.IVA_1 sede in Messina ed ivi elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Giovambattista
Freni, che la rappresenta e difende giusta procura in atti opponente nei confronti di
, cod. fisc. , nato a [...], il [...] ed elettivamente CP_1 C.F._1
domiciliato presso l'indirizzo di posta elettronica certificata degli avv.ti Rosario Papania e
Angelo Gruppuso, dai quali è rappresentato e difeso per procura in atti opposto
Avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
Ragioni di fatto e diritto della decisione
1. Esame degli atti di causa.
Con l'atto introduttivo del presente giudizio, depositato in data 16/10/2023, Pt_1
conveniva in giudizio proponendo opposizione a decreto ingiuntivo ritualmente CP_1
notificato, emesso dal Tribunale ordinario di Messina, con il quale le era stato ingiunto il pagamento in favore dell'opposto dell'importo di € 24.784,59, oltre accessori e spese di procedura, a titolo di mancato pagamento dei compensi professionali per l'attività lavorativa svolta alle dipendenze della società opponente.
In particolare, la contestava l'esecuzione delle prestazioni lavorative alle sue Pt_1
dipendenze, lamentando come non venissero opportunamente svolte.
La società chiedeva quindi di accogliere l'opposizione e revocare il decreto ingiuntivo per illegittimità e difetto di prova, con vittoria di spese.
agiva in via monitoria per ottenere il pagamento delle spettanze non corrisposte, CP_1 relative al rapporto di lavoro con l'opponente. La parte ribadiva la fondatezza della propria pretesa, chiedendo la concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo impugnato, non essendo l'opposizione fondata su prova scritta né di pronta soluzione;
in subordine la condanna dell'opponente alle diverse somme riconosciute.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, depositate le note a trattazione scritta, il procedimento viene definito come segue.
2. Esami delle condizioni per la chiesta revoca del decreto ingiuntivo.
Va premesso in diritto che è uniformemente sostenuto in giurisprudenza di legittimità e di merito che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non si verifica alcuna inversione dell'onere della prova, nel senso che è sempre il creditore, opposto ma attore in senso sostanziale a dover provare il diritto per cui ha agito (in via monitoria), ed il debitore, opponente, ma convenuto in senso sostanziale, a dover allegare fatti modificativi o estintivi di quel diritto (ex plurimis Cass. n. 25499/21, Cass. 24629/15, Cass. 21101/15).
È pertanto , intimante, a dover fornire la prova del credito. CP_1
La parte opposta rappresentava di aver lavorato alle dipendenze dell'opponente società con la qualifica di dirigente, facendo rilevare come ancor prima del licenziamento non gli venissero corrisposti i compensi dovuti.
In data 12/01/2022 interveniva la risoluzione del rapporto di lavoro con lettera di licenziamento, ove la società rappresentava di recedere dal suddetto rapporto “per giustificato motivo oggettivo per soppressione della mansione lavorativa”. Evidenziava che nel presente giudizio l'opponente lamentava invece la mancata CP_1
diligenza dell'operato dell'ex dipendente, il quale “ha intrattenuto rapporto di lavoro con la
non corrispondente alla mansione di direttore (livello nove) e non espletata CP_2
secondo gli impegni inizialmente pattuiti” … “eludeva gli obblighi inerenti agli impegni contrattuali” (cfr. p. 3 ricorso).
Appare ictu oculi la discrasia tra le ragioni invocate da parte opponente in momenti temporali diversi, inizialmente recedendo dal contratto per uno specifico motivo oggettivo, per poi opporsi al decreto ingiuntivo intimante il pagamento dei compensi al lavoratore, per la
“negligenza” dello stesso, ripetutamente affermata nel ricorso.
Tanto sarebbe già sufficiente per rigettare l'opposizione, ritenendo assorbiti gli ulteriori motivi tesi a far valere la nullità del decreto ingiuntivo.
Peraltro, l'opposizione proposta appare carente sotto il profilo dell'indicazione dei motivi del licenziamento, cui la società ricorreva dopo aver collocato il lavoratore in cassa integrazione.
Non è infatti convincente l'assunto dell'opponente che controparte non abbia bene adempiuto ai suoi doveri professionali, posto che avrebbe potuto recedere dal contratto di assunzione entro i sei mesi del periodo di prova (che scadevano in data 05/04/2021). Peraltro con lettera del 26/05/2021 (cfr. procedimento monitorio n. r.g. 3765/23 all. “integrazione oraria” al ricorso del 07/07/2023), l'orario di lavoro di veniva aumentato alle trenta ore CP_1
settimanali (dalle 18 ore inizialmente previste dal contratto di assunzione, cfr. doc. 2 in costituzione).
Infine, l'opponente si è limitato a dedurre un insuperabile impedimento al licenziamento in considerazione di rapporti amicali, giudizio di valore assolutamente non certo, nè apprezzabile.
L'opposizione appare pertanto formulata del tutto genericamente, non apparendo conforme ai requisiti di ritualità richiesti dalla normativa in tema di licenziamento - art 2 della Legge n.
604/1966 – che impone che la motivazione del licenziamento sia specifica, richiedendo la completa e analitica individuazione delle condotte addebitate, al fine di consentire al lavoratore di predisporre una consapevole e circostanziata difesa.
Pertanto, alla luce delle suddette considerazioni, sarebbe superflua la richiesta di prove ulteriori, come quelle testimoniali richieste dalle parti. Concludendo, quanto osservato appare idoneo a sorreggere nel giudizio di opposizione la prova dell'esistenza del credito, fornita dal creditore a ciò tenuto secondo le norme generali ex art. 2697 c.c., con conseguente rigetto del ricorso in opposizione.
3. Decisione e spese.
Il ricorso in opposizione è pertanto rigettato.
Con riferimento alla regolamentazione delle spese di lite, esse seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo, secondo i parametri di cui al d.m. 55/2014 aggiornato al d.m. 147/2022, tenuto conto del valore - 5.200,01 – 26.000 - della natura della controversia, delle fasi espletate e della durata del procedimento.
PQM
II Tribunale, nella persona del Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso dalla società opponente, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
1) Rigetta il ricorso e per l'effetto dichiara esecutivo il decreto ingiuntivo opposto;
2) Condanna la società al pagamento delle spese di lite in favore della Pt_1
controparte, che liquida in € 5388,00 per compensi professionali del presente giudizio ed euro 283.50 per il giudizio monitorio, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Così deciso in Messina il 30.5.2025
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Roberta Rando