Ordinanza cautelare 30 agosto 2024
Accoglimento
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 16/06/2025, n. 5255 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 5255 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 16/06/2025
N. 05255/2025REG.PROV.COLL.
N. 05644/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5644 del 2024, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Andrea Maestri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, Questura di Bologna, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per l''Emilia Romagna (Sezione Prima) n. 00354/2024, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Questura di Bologna;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 maggio 2025 il Cons. Enzo Bernardini e uditi per le parti gli avvocati, come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. L’odierno appellante è stato destinatario di un provvedimento di revoca del permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo di cui era titolare, a causa di un pregiudizio penale, impugnato in primo grado innanzi al Tar.
2. Il Giudice di prime cure ha respinto il gravame perché:
“ …il diritto all'unità familiare non può essere invocato, nella fattispecie in esame, a causa del fatto che la stessa moglie dell'imputato è stata condannata, in concorso con il ricorrente, per sfruttamento della prostituzione.
Tale affermazione non è stata confutata da parte ricorrente che, dopo il negativo esito della fase cautelare, non ha depositato alcuna memoria e si è limitata, in occasione dell'udienza pubblica, a chiedere che la causa fosse trattenuta in decisione, senza nulla dedurre ”.
3. Con il ricorso qui in scrutinio l’appellante:
a) lamenta che il provvedimento della Questura ha omesso di considerare che il GUP ha accettato il patteggiamento, ritenendo la fattispecie lieve e concedendo il beneficio della sospensione condizionale della pena per cinque anni;
b) evidenzia che soggiorna regolarmente in Italia da moltissimi anni, ha un lavoro a tempo indeterminato, percepisce un salario medio mensile di 948,46 euro circa, sufficiente al mantenimento del proprio nucleo familiare, è sposato con una connazionale regolarmente soggiornante, è padre di una bambina (di 5 anni), che necessità della presenza di entrambi i genitori per una sana crescita psico-fisica, aspetti asseritamente non presi in considerazione, trattandosi invece di diritti fondamentali, aventi copertura convenzionale (art. 8 CEDU);
c) rappresenta di aver depositato, già in primo grado, una sentenza del Giudice di Pace di Bologna di annullamento del decreto di espulsione “ ritenendo obiettivamente recessivo, rispetto al fondamentale diritto all'unità familiare in presenza di una minore, l'antagonista interesse pubblico all'ordine e alla sicurezza, non connotato da termini di attualità, concretezza e gravità tali da far soccombere un progetto di vita in Italia ormai radicato, diuturno ed irreversibile ”;
d) impugna la sentenza con due motivi:
- violazione e falsa applicazione di legge: artt. 2, 29, 30, 31 Costituzione – art. 8 cedu – art. 3, 10 bis l. 241/90 – artt. 2, 5 comma 5, 19 e 28 d.lgs. 286/98, per non avere svolto “ alcun giudizio di bilanciamento tra il diritto all'unità familiare e quindi alla regolarità e continuità del soggiorno dell'odierno ricorrente ed il contrapposto, residuale e recessivo interesse pubblico, affermando apoditticamente che l'unico pregiudizio penale da cui è gravato il ricorrente è sufficiente di per sé non solo alla revoca della carta di soggiorno illimitata ma persino per il mantenimento di un titolo di soggiorno ordinario ”;
- eccesso di potere per irragionevolezza, difetto di istruttoria, carenza di motivazione; in particolare, viene sottolineato che la “ motivazione della sentenza gravata è dunque solo apparente e sicuramente insufficiente rispetto al complesso quadro probatorio in atti: diuturnitas del soggiorno, nucleo familiare con minore, svolgimento di stabile e regolare attività lavorativa ”.
4. La Questura di Bologna si è inizialmente costituita con formula di mero stile e senza depositare memorie o atti.
In data 24 maggio 2025, quindi dopo l’udienza di discussione, ha depositato una relazione relativa al primo grado di giudizio.
5. In esito alla camera di consiglio del 29 agosto 2024, con ord. n. 3255/2024, è stata accolta l’istanza di sospensione:
“ Ritenuto che, sul piano del periculum in mora, e nella comparazione tra gli opposti interessi, nelle more del giudizio di merito e fatta salva ogni decisione, vada adeguatamente valutato il rischio di danno grave ed irreparabile per l’interessato, derivante dall’adozione dell’appellato provvedimento di revoca ”.
6. All’udienza pubblica del 22 maggio 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Preliminarmente occorre rilevare che il deposito di documenti dell’Amministrazione in data 24.5.2025 è tardivo, ai sensi dell’art. 73, comma 1, c.p.a.
1.1. Il termine fissato dall’art. 73, comma 1 c.p.a., ha carattere perentorio in quanto espressione di un precetto di ordine pubblico sostanziale a tutela del principio del contraddittorio e dell’ordinato lavoro del giudice (cfr. Cons. Stato, sez. V, 9 gennaio 2019 n. 194; Sez. VI, 28 maggio 2019 n. 3511).
2. Venendo al merito della causa, il ricorso è fondato e va accolto.
2.1. Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale della Sezione il diniego e la revoca del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo non possono essere adottati in automatico alla presenza di una condanna penale.
2.2. L’Amministrazione, pertanto, è tenuta a effettuare un giudizio di pericolosità sociale dell’interessato e a fornire un’adeguata motivazione che tenga conto, tra l’altro, della durata del soggiorno sul territorio nazionale e del suo inserimento sociale, familiare e lavorativo (cd. tutela rafforzata).
2.3. Alla luce di quanto detto, al fine di vagliare la legittimità dell’atto impugnato e della sentenza gravata, occorre valutare se l’Amministrazione abbia effettuato un bilanciamento tra l’interesse alla tutela dell’ordine pubblico e della sicurezza dello Stato e i contrapposti interessi del richiedente.
3. Nel caso di specie, dall’esame del provvedimento emerge che l’Amministrazione ha sì effettuato il giudizio di pericolosità dell’odierno appellante sulla base della natura del reato commesso, ma non ha eseguito un adeguato bilanciamento tra l’interesse pubblico e l’interesse dello straniero.
3.1. Più nello specifico, il provvedimento impugnato:
a) non ha tenuto in debito conto l’effettiva situazione familiare dell’appellante, che presenta peculiarità non trascurabili nell’ambito di una ponderazione di interessi: invero, dagli atti emerge che è titolare di un permesso di soggiorno sin dal 2012, è sposato ed ha una figlia minore;
b) ha completamente omesso di considerare la stabile attività lavorativa del richiedente quale elemento rilevante ai fini dell’integrazione sociale.
3.2. Inoltre, l’Amministrazione non ha in alcun modo argomentato il percorso logico-giuridico che l’ha condotta a ritenere gli interessi dello straniero recessivi rispetto alla tutela dell’ordine pubblico e della sicurezza dello Stato, né ha effettuato una compiuta valutazione in ordine all’effettiva e complessiva integrazione del cittadino straniero nella società nazionale.
3.3. In tale ottica, a fronte del rilevato difetto motivazionale, il riferimento al precedente penale non può essere utile a fondare il diniego, dovendo essere apprezzato nell’ambito della già espressa più ampia valutazione della complessiva personalità dello straniero.
4. Per le ragioni sopra esposte l’appello deve essere accolto.
Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, in riforma della sentenza di primo grado, accoglie il ricorso e annulla il provvedimento con lo stesso impugnato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità dell’appellante e di ogni altra persona fisica citata nella presente decisione.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 22 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Stefania Santoleri, Presidente FF
Nicola D'Angelo, Consigliere
Ezio Fedullo, Consigliere
Luca Di Raimondo, Consigliere
Enzo Bernardini, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Enzo Bernardini | Stefania Santoleri |
IL SEGRETARIO