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Sentenza 20 gennaio 2025
Sentenza 20 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 20/01/2025, n. 107 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 107 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
Testo completo
n.1000085/2012 RG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAGLIARI
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il giudice dott. Antonio Dessì ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n.1000085 del Ruolo Generale per l'anno 2012
promosso da
(CF e (CF Parte_1 C.F._1 Parte_2
), elettivamente domiciliate in Cagliari presso lo studio degli avv.ti C.F._2
Gianfranco Trullu e Giaime Peddoni, che le rappresentano e difendono, anche disgiuntamente, per procura speciale a margine dell'atto di citazione attrici
contro
(CF ), elettivamente domiciliato in Cagliari presso lo studio CP_1 C.F._3
dell'avv. Alessandro Sini, che lo rappresenta e difende per procura speciale allegata alla comparsa di costituzione di nuovo procuratore depositata il 30.1.2018
convenuto all'udienza del 25.9.2024 la causa è stata tenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse delle attrici (come da note ex art.127ter cpc depositate il 9.9.2024) voglia il Tribunale,
contrariis reiectis: 1) condannare a rimborsare alle attrici le spese processuali CP_1
pagina 1 di 7 relative alla parte contenziosa di questo procedimento di divisione;
2) dichiarare compensate tra le
parti le spese strettamente connesse alla divisione e di CTU;
3) condannare a CP_1
rifondere alle attrici la somma di € 2.017,66, pari alla quota di 1/3 delle spese di CTU da esse
anticipata per suo conto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 31.3.2012 e hanno Parte_1 Parte_2
convenuto in giudizio il proprio LO esponendo (per quanto ormai rileva) che: CP_1
le attuali parti sono gli unici figli ed eredi di e (o , deceduti “ab Persona_1 Per_2 Per_3 Per_4
intestato”, rispettivamente, il 21/12/1984 in Narcao e il 18/9/2007 in Carbonia;
il patrimonio ereditario è composto dal fabbricato adibito a civile abitazione in Comune di Narcao, via
De Gasperi (già vico Pesus 7/9) - composto da due appartamenti autonomamente accatastati nel
NCEU del Comune di Narcao al foglio 10, mappale 1303 (vico Pesus 7, di 6 vani al piano terra), e al
foglio 10, mappale 1150 (vico Pesus 9, ora via De Gasperi, di 4,5 vani al piano primo) - e dal terreno di mq.602 costituente il cortile di pertinenza - distinto nel NCEU del medesimo Comune al foglio 10,
mappale 1150 -, già appartenente ai coniugi per acquisto dell'area di sedime (con rogito CP_2
del 26/10/1958, rep.5019/44097) e successiva edificazione del fabbricato;
Per_5
il convenuto, che anche dopo la morte della madre ha continuato ad abitare in via esclusiva
nell'appartamento al primo piano, a mente dell'art.723 cc dovrà restituire alle coeredi i frutti civili per
tale godimento, quantomeno a far data dall'apertura della successione della (frutti che per Per_2
costante giurisprudenza potranno essere commisurati al canone locativo ritraibile dall'appartamento);
ha interamente anticipato le spese per la successione, per la sepoltura della Parte_2
madre e per l'estumulazione e la traslazione della salma del padre;
tali spese - dettagliate alla pag.3 della citazione ed ammontanti complessivamente ad € 9.915,72 - sono
da ricomprendere tra i pesi ereditari e devono dunque essere sopportate da tutti gli eredi, nei limiti
delle rispettive quote, a mente dell'art.752 cc;
pagina 2 di 7 ha ottenuto il rimborso della quota di pertinenza delle suddette spese soltanto Parte_2
dalla sorella, ma non dal LO il quale si è sempre opposto alle richieste di divisione più CP_1
volte rivoltegli dalle attrici;
ciò premesso hanno concluso chiedendo al Tribunale di: 1) disporre la divisione del patrimonio
ereditario tra i condividenti secondo le norme della successione legittima, con predisposizione ex
art.789 cc di un progetto che preveda l'assegnazione dell'appartamento al primo piano in proprietà
esclusiva a di quello al piano terra in proprietà indivisa delle attrici e il CP_1
frazionamento del cortile di pertinenza in due porzioni uguali; 2) dichiarare tenuto e condannare
(a) alla restituzione dei frutti dovuti “pro quota” alle attrici, ex art.723 cc, per il CP_1
godimento esclusivo dell'appartamento al piano primo; (b) a rimborsare a , nei Parte_2
limiti della sua quota (e quindi per complessivi € 3.305,24), le somme da questa anticipate per le spese
di cui all'espositiva; (3) disporre che le spese seguano la soccombenza.
inizialmente dichiarato contumace, si è tardivamente costituito con comparsa depositata il Persona_1
30.10.2012 - ovvero dopo la scadenza del primo dei termini ex art.183 cpc (assegnati alla prima udienza del 19.7.2012) - per chiedere al Tribunale di: (A) accertare e dichiarare che nessun ostacolo
alla divisone ereditaria è mai pervenuto da (B) ritenendo ormai acquisita la CP_1
disposizione attuale, anche per l'intervenuta e maturata usucapione, riconoscere all'esponente pieno
titolo al 100% sulla proprietà del fabbricato al primo piano, mentre sul fabbricato al piano terra
(riconoscere) la proprietà alle sorelle e , oltre al frazionamento per giuste Parte_2 Parte_1
quote dell'area cortilizia adiacente il fabbricato (ovvero, come pattuito in passato, nella misura di
1/2); (C) accertare e riconoscere che nessun addebito e/o conguaglio in denaro, neppure a titolo di
canone di locazione, dovrà mai essere corrisposto da per gli intervenuti accordi CP_1
consacrati nella scrittura privata del 22.01.2005; (D) accertare e dichiarare che non CP_1
è tenuto a corrispondere alcuna somma sulle spese vantate dalle attrici sia per gli intervenuti accordi
dettati nella scrittura privata del 22.01.2005, sia per le spese da lui stesso sostenute nella
pagina 3 di 7 ristrutturazione della parte esterna dei fabbricati (anni 2002-2005-2006) e di quella interna del piano
terra (anni 1998-1999-2000); (E) con vittoria di spese diritti ed onorari.
A sostegno di tali conclusioni il convenuto ha dedotto (sempre per quanto ormai rileva) che:
l'appartamento del primo piano è stato costruito a spese dell'esponente, che prima di edificarlo aveva
ottenuto dai genitori il diritto di superficie;
con scrittura privata datata 22.1.2005 (doc.2), sottoscritta da tutte le parti in causa, le sorelle Parte_3
e hanno dichiarato “di ricevere dalle mani di buoni
[...] Persona_6 Persona_7
fruttiferi postali a noi cointestati” ( per la somma di £ 33.750.000, Parte_3 Per_6
per la somma di £ 28.750.000, per la somma di £ 26.500.000”), pattuendo
[...] CP_1
che, “…pertanto, da questo momento in poi non avremmo più da chiedere alcunchè a Ns. LO
, in quanto non detiene più nulla di Ns. proprietà, e che non avanzeremmo nessun CP_1
diritto sui beni di Sua proprietà”;
detto documento dimostra come le sorelle del convenuto più nulla dovevano pretendere da
quest'ultimo;
alcun frutto dovrà mai essere riconosciuto alle sorelle , essendo pacifico che dal lontano 1979 CP_1
abiti con la famiglia il primo piano del fabbricato di via De Gasperi 9 e che sin dall'anno CP_1
1983 sia stato assegnato alle attrici il piano terra, al 50% cadauna: sorprende, quindi, che le attrici
dopo 30 anni e oltre si sveglino pretendendo di rimettere tutto in discussione;
nulla deve l'esponente per le spese sostenute dalle sorelle, che come da accordi scritti dovevano
gravare solo su di loro (perché il relativo rimborso è stato già calcolato in sede di ripartizione dei buoni fruttiferi indicati nella scrittura privata del 2005, fortemente sbilanciata in danno di rispetto CP_1
alle somme assegnate a Chiara, proprio per tale ragione); Pt_2
negli anni dal 1998 al 2000 il convenuto, su espresso incarico delle sorelle, ha eseguito nell'appartamento al piano terra, a sue spese, i lavori descritti a pag.4, penultimo capoverso, della comparsa, per un ammontare di svariati milioni di lire mai corrisposto;
pagina 4 di 7 negli anni dal 2002 al 2006 il convenuto ha poi eseguito all'esterno del fabbricato, sempre a sue spese,
i lavori descritti a pag.4, ultimo capoverso, della comparsa, per un ammontare di € 8.506,00 mai rimborsato dalle sorelle (nella misura del 50% da esse dovuta).
La causa, istruita con documenti e CTU, è stata parzialmente decisa con sentenza n.3245/2017
dell'8.11.2017, che non definitivamente pronunciando ha: 1) dichiarato l'inammissibilità delle
eccezioni sollevate dal convenuto con la comparsa di costituzione depositata in data 30 ottobre 2012;
2) condannato a corrispondere alle attrici la somma di € 16.030,58 (pari a € 8.015,29 CP_1
ciascuna) a titolo di frutti, oltre agli interessi nella misura legale dalla sentenza al saldo;
3)
condannato a corrispondere a la complessiva somma di CP_1 Parte_2
3.305,30 a titolo di rimborso delle spese funebri e di successione, oltre a interessi nella misura legale
dalla sentenza al saldo;
4) rimesso la causa in istruttoria con separata ordinanza;
5) rimesso la decisione sulle spese al definitivo.
Con la contestuale ordinanza sopra citata al punto 4) il GI ha depositato in Cancelleria il progetto di divisione - consistente nell'assegnazione a dell'appartamento al primo piano e di ½ dell'area CP_1
cortilizia, con conguaglio a carico (e a favore delle attrici) di € 34.905,96, e nell'assegnazione alle attrici dell'appartamento al piano terra e dell'altra metà dell'area cortilizia, con conguaglio a favore di ciascuna di esse (e a carico del convenuto) di € 17.452,98 - e fissato l'udienza di comparizione delle parti al fine di discuterlo, ex art.789 cpc.
In tale successiva fase, dopo le osservazioni delle parti ed ulteriore CTU per frazionare le diverse porzioni del fabbricato e dell'area cortilizia, con ordinanza dell'11.11.2020 è stato depositato un nuovo progetto di divisione - che fermi restando i suddetti conguagli ha attributo: a) alle attrici il lotto 1,
costituto dall'immobile distinto alla particella 868, subalterni 6,7,8 e 9; b) a il lotto 2, CP_1
costituito dall'immobile distinto alla particella 868, subalterni 5 e 10; c) a tutte le parti la proprietà
indivisa della porzione di cortile identificata dalla particella 868 subalterno 4 (costituente accesso
pagina 5 di 7 comune anche carrabile attraverso il cancello posto sulla via De Gasperi) -, con fissazione della relativa udienza ex art.789 cpc.
Alla suddetta udienza, in assenza di contestazioni sul nuovo progetto, quest'ultimo è stato dichiarato esecutivo, con contestuale fissazione dell'udienza di precisazione delle conclusioni sulla regolamentazione delle spese di lite.
Il procuratore del convenuto, che ha rinunciato al mandato e non è stato sostituito dopo tale rinuncia
(ritualmente comunicata all'assistito), non ha più svolto alcuna attività difensiva dopo il deposito del
(secondo) progetto e non ha quindi formulato alcuna conclusione definitiva in materia di spese: tale rinuncia, non seguita dalla sostituzione del difensore, deve essere peraltro considerata inefficace ai sensi dell'art.85 cpc.
La causa è stata tenuta in decisione all'udienza indicata in epigrafe, con contestuale assegnazione dei termini ex art.190 cpc per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica (comparse che sono state depositate unicamente dalle attrici).
***
Sulla regolamentazione delle spese deve rilevarsi quanto segue.
In ordine allo scioglimento della comunione mediante attribuzione alle parti di una porzione in natura dell'immobile di via De Gasperi, questione sulla quale non vi è stato alcun sostanziale contrasto,
devono dichiararsi integralmente compensate le spese di lite e porsi a carico delle parti, per la rispettiva quota di 1/3 ciascuna, solo quelle di CTU, liquidate come da separato provvedimento (come richiesto dalle stesse attrici): essendo state tali spese già integralmente corrisposte dalle attrici, il convenuto è
tenuto a rimborsare alle sorelle la somma di € 2.017,66 (corrispondente alla quota di 1/3 dalle medesime anticipata), che deve essere quindi inclusa nei rimborsi liquidati in dispositivo.
Con riferimento alla domanda di condanna al pagamento dei frutti ed al rimborso in favore di
[...]
delle spese ereditarie da essa anticipate il convenuto, (tardivamente) costituitosi per Parte_2
pagina 6 di 7 contestarne la fondatezza e rimasto integralmente soccombente (come da capi 1), 2) e 3) del dispositivo della sentenza non definitiva), deve essere invece condannato, ex art.91 cpc, a rifondere alle attrici anche le spese di lite (ovvero quelle relative agli onorari), che vengono calcolate come in dispositivo
(ovvero applicando le tabelle vigenti ratione temporis per i procedimenti contenziosi di valore sino ad
€ 25.000 - essendo questo, e non quello “indeterminato” indicato dalle attrici, il valore della causa nella quale può ritenersi soccombente - ed applicando per ciascuna fase processuale gli CP_1
importi intorno ai medi).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
visto l'art.91 cpc condanna a rifondere alle attrici le spese di lite, che si liquidano in € CP_1
3.400,00 per compensi professionali - oltre spese generali, IVA e accessori di legge - e in € 2.170,00
per rimborso spese (ivi comprese quelle di CTU, liquidate con separato provvedimento e anticipate pro
quota dalle attrici).
Cagliari, 20 gennaio 2025
Il giudice dott. Antonio Dessì
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAGLIARI
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il giudice dott. Antonio Dessì ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n.1000085 del Ruolo Generale per l'anno 2012
promosso da
(CF e (CF Parte_1 C.F._1 Parte_2
), elettivamente domiciliate in Cagliari presso lo studio degli avv.ti C.F._2
Gianfranco Trullu e Giaime Peddoni, che le rappresentano e difendono, anche disgiuntamente, per procura speciale a margine dell'atto di citazione attrici
contro
(CF ), elettivamente domiciliato in Cagliari presso lo studio CP_1 C.F._3
dell'avv. Alessandro Sini, che lo rappresenta e difende per procura speciale allegata alla comparsa di costituzione di nuovo procuratore depositata il 30.1.2018
convenuto all'udienza del 25.9.2024 la causa è stata tenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse delle attrici (come da note ex art.127ter cpc depositate il 9.9.2024) voglia il Tribunale,
contrariis reiectis: 1) condannare a rimborsare alle attrici le spese processuali CP_1
pagina 1 di 7 relative alla parte contenziosa di questo procedimento di divisione;
2) dichiarare compensate tra le
parti le spese strettamente connesse alla divisione e di CTU;
3) condannare a CP_1
rifondere alle attrici la somma di € 2.017,66, pari alla quota di 1/3 delle spese di CTU da esse
anticipata per suo conto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 31.3.2012 e hanno Parte_1 Parte_2
convenuto in giudizio il proprio LO esponendo (per quanto ormai rileva) che: CP_1
le attuali parti sono gli unici figli ed eredi di e (o , deceduti “ab Persona_1 Per_2 Per_3 Per_4
intestato”, rispettivamente, il 21/12/1984 in Narcao e il 18/9/2007 in Carbonia;
il patrimonio ereditario è composto dal fabbricato adibito a civile abitazione in Comune di Narcao, via
De Gasperi (già vico Pesus 7/9) - composto da due appartamenti autonomamente accatastati nel
NCEU del Comune di Narcao al foglio 10, mappale 1303 (vico Pesus 7, di 6 vani al piano terra), e al
foglio 10, mappale 1150 (vico Pesus 9, ora via De Gasperi, di 4,5 vani al piano primo) - e dal terreno di mq.602 costituente il cortile di pertinenza - distinto nel NCEU del medesimo Comune al foglio 10,
mappale 1150 -, già appartenente ai coniugi per acquisto dell'area di sedime (con rogito CP_2
del 26/10/1958, rep.5019/44097) e successiva edificazione del fabbricato;
Per_5
il convenuto, che anche dopo la morte della madre ha continuato ad abitare in via esclusiva
nell'appartamento al primo piano, a mente dell'art.723 cc dovrà restituire alle coeredi i frutti civili per
tale godimento, quantomeno a far data dall'apertura della successione della (frutti che per Per_2
costante giurisprudenza potranno essere commisurati al canone locativo ritraibile dall'appartamento);
ha interamente anticipato le spese per la successione, per la sepoltura della Parte_2
madre e per l'estumulazione e la traslazione della salma del padre;
tali spese - dettagliate alla pag.3 della citazione ed ammontanti complessivamente ad € 9.915,72 - sono
da ricomprendere tra i pesi ereditari e devono dunque essere sopportate da tutti gli eredi, nei limiti
delle rispettive quote, a mente dell'art.752 cc;
pagina 2 di 7 ha ottenuto il rimborso della quota di pertinenza delle suddette spese soltanto Parte_2
dalla sorella, ma non dal LO il quale si è sempre opposto alle richieste di divisione più CP_1
volte rivoltegli dalle attrici;
ciò premesso hanno concluso chiedendo al Tribunale di: 1) disporre la divisione del patrimonio
ereditario tra i condividenti secondo le norme della successione legittima, con predisposizione ex
art.789 cc di un progetto che preveda l'assegnazione dell'appartamento al primo piano in proprietà
esclusiva a di quello al piano terra in proprietà indivisa delle attrici e il CP_1
frazionamento del cortile di pertinenza in due porzioni uguali; 2) dichiarare tenuto e condannare
(a) alla restituzione dei frutti dovuti “pro quota” alle attrici, ex art.723 cc, per il CP_1
godimento esclusivo dell'appartamento al piano primo; (b) a rimborsare a , nei Parte_2
limiti della sua quota (e quindi per complessivi € 3.305,24), le somme da questa anticipate per le spese
di cui all'espositiva; (3) disporre che le spese seguano la soccombenza.
inizialmente dichiarato contumace, si è tardivamente costituito con comparsa depositata il Persona_1
30.10.2012 - ovvero dopo la scadenza del primo dei termini ex art.183 cpc (assegnati alla prima udienza del 19.7.2012) - per chiedere al Tribunale di: (A) accertare e dichiarare che nessun ostacolo
alla divisone ereditaria è mai pervenuto da (B) ritenendo ormai acquisita la CP_1
disposizione attuale, anche per l'intervenuta e maturata usucapione, riconoscere all'esponente pieno
titolo al 100% sulla proprietà del fabbricato al primo piano, mentre sul fabbricato al piano terra
(riconoscere) la proprietà alle sorelle e , oltre al frazionamento per giuste Parte_2 Parte_1
quote dell'area cortilizia adiacente il fabbricato (ovvero, come pattuito in passato, nella misura di
1/2); (C) accertare e riconoscere che nessun addebito e/o conguaglio in denaro, neppure a titolo di
canone di locazione, dovrà mai essere corrisposto da per gli intervenuti accordi CP_1
consacrati nella scrittura privata del 22.01.2005; (D) accertare e dichiarare che non CP_1
è tenuto a corrispondere alcuna somma sulle spese vantate dalle attrici sia per gli intervenuti accordi
dettati nella scrittura privata del 22.01.2005, sia per le spese da lui stesso sostenute nella
pagina 3 di 7 ristrutturazione della parte esterna dei fabbricati (anni 2002-2005-2006) e di quella interna del piano
terra (anni 1998-1999-2000); (E) con vittoria di spese diritti ed onorari.
A sostegno di tali conclusioni il convenuto ha dedotto (sempre per quanto ormai rileva) che:
l'appartamento del primo piano è stato costruito a spese dell'esponente, che prima di edificarlo aveva
ottenuto dai genitori il diritto di superficie;
con scrittura privata datata 22.1.2005 (doc.2), sottoscritta da tutte le parti in causa, le sorelle Parte_3
e hanno dichiarato “di ricevere dalle mani di buoni
[...] Persona_6 Persona_7
fruttiferi postali a noi cointestati” ( per la somma di £ 33.750.000, Parte_3 Per_6
per la somma di £ 28.750.000, per la somma di £ 26.500.000”), pattuendo
[...] CP_1
che, “…pertanto, da questo momento in poi non avremmo più da chiedere alcunchè a Ns. LO
, in quanto non detiene più nulla di Ns. proprietà, e che non avanzeremmo nessun CP_1
diritto sui beni di Sua proprietà”;
detto documento dimostra come le sorelle del convenuto più nulla dovevano pretendere da
quest'ultimo;
alcun frutto dovrà mai essere riconosciuto alle sorelle , essendo pacifico che dal lontano 1979 CP_1
abiti con la famiglia il primo piano del fabbricato di via De Gasperi 9 e che sin dall'anno CP_1
1983 sia stato assegnato alle attrici il piano terra, al 50% cadauna: sorprende, quindi, che le attrici
dopo 30 anni e oltre si sveglino pretendendo di rimettere tutto in discussione;
nulla deve l'esponente per le spese sostenute dalle sorelle, che come da accordi scritti dovevano
gravare solo su di loro (perché il relativo rimborso è stato già calcolato in sede di ripartizione dei buoni fruttiferi indicati nella scrittura privata del 2005, fortemente sbilanciata in danno di rispetto CP_1
alle somme assegnate a Chiara, proprio per tale ragione); Pt_2
negli anni dal 1998 al 2000 il convenuto, su espresso incarico delle sorelle, ha eseguito nell'appartamento al piano terra, a sue spese, i lavori descritti a pag.4, penultimo capoverso, della comparsa, per un ammontare di svariati milioni di lire mai corrisposto;
pagina 4 di 7 negli anni dal 2002 al 2006 il convenuto ha poi eseguito all'esterno del fabbricato, sempre a sue spese,
i lavori descritti a pag.4, ultimo capoverso, della comparsa, per un ammontare di € 8.506,00 mai rimborsato dalle sorelle (nella misura del 50% da esse dovuta).
La causa, istruita con documenti e CTU, è stata parzialmente decisa con sentenza n.3245/2017
dell'8.11.2017, che non definitivamente pronunciando ha: 1) dichiarato l'inammissibilità delle
eccezioni sollevate dal convenuto con la comparsa di costituzione depositata in data 30 ottobre 2012;
2) condannato a corrispondere alle attrici la somma di € 16.030,58 (pari a € 8.015,29 CP_1
ciascuna) a titolo di frutti, oltre agli interessi nella misura legale dalla sentenza al saldo;
3)
condannato a corrispondere a la complessiva somma di CP_1 Parte_2
3.305,30 a titolo di rimborso delle spese funebri e di successione, oltre a interessi nella misura legale
dalla sentenza al saldo;
4) rimesso la causa in istruttoria con separata ordinanza;
5) rimesso la decisione sulle spese al definitivo.
Con la contestuale ordinanza sopra citata al punto 4) il GI ha depositato in Cancelleria il progetto di divisione - consistente nell'assegnazione a dell'appartamento al primo piano e di ½ dell'area CP_1
cortilizia, con conguaglio a carico (e a favore delle attrici) di € 34.905,96, e nell'assegnazione alle attrici dell'appartamento al piano terra e dell'altra metà dell'area cortilizia, con conguaglio a favore di ciascuna di esse (e a carico del convenuto) di € 17.452,98 - e fissato l'udienza di comparizione delle parti al fine di discuterlo, ex art.789 cpc.
In tale successiva fase, dopo le osservazioni delle parti ed ulteriore CTU per frazionare le diverse porzioni del fabbricato e dell'area cortilizia, con ordinanza dell'11.11.2020 è stato depositato un nuovo progetto di divisione - che fermi restando i suddetti conguagli ha attributo: a) alle attrici il lotto 1,
costituto dall'immobile distinto alla particella 868, subalterni 6,7,8 e 9; b) a il lotto 2, CP_1
costituito dall'immobile distinto alla particella 868, subalterni 5 e 10; c) a tutte le parti la proprietà
indivisa della porzione di cortile identificata dalla particella 868 subalterno 4 (costituente accesso
pagina 5 di 7 comune anche carrabile attraverso il cancello posto sulla via De Gasperi) -, con fissazione della relativa udienza ex art.789 cpc.
Alla suddetta udienza, in assenza di contestazioni sul nuovo progetto, quest'ultimo è stato dichiarato esecutivo, con contestuale fissazione dell'udienza di precisazione delle conclusioni sulla regolamentazione delle spese di lite.
Il procuratore del convenuto, che ha rinunciato al mandato e non è stato sostituito dopo tale rinuncia
(ritualmente comunicata all'assistito), non ha più svolto alcuna attività difensiva dopo il deposito del
(secondo) progetto e non ha quindi formulato alcuna conclusione definitiva in materia di spese: tale rinuncia, non seguita dalla sostituzione del difensore, deve essere peraltro considerata inefficace ai sensi dell'art.85 cpc.
La causa è stata tenuta in decisione all'udienza indicata in epigrafe, con contestuale assegnazione dei termini ex art.190 cpc per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica (comparse che sono state depositate unicamente dalle attrici).
***
Sulla regolamentazione delle spese deve rilevarsi quanto segue.
In ordine allo scioglimento della comunione mediante attribuzione alle parti di una porzione in natura dell'immobile di via De Gasperi, questione sulla quale non vi è stato alcun sostanziale contrasto,
devono dichiararsi integralmente compensate le spese di lite e porsi a carico delle parti, per la rispettiva quota di 1/3 ciascuna, solo quelle di CTU, liquidate come da separato provvedimento (come richiesto dalle stesse attrici): essendo state tali spese già integralmente corrisposte dalle attrici, il convenuto è
tenuto a rimborsare alle sorelle la somma di € 2.017,66 (corrispondente alla quota di 1/3 dalle medesime anticipata), che deve essere quindi inclusa nei rimborsi liquidati in dispositivo.
Con riferimento alla domanda di condanna al pagamento dei frutti ed al rimborso in favore di
[...]
delle spese ereditarie da essa anticipate il convenuto, (tardivamente) costituitosi per Parte_2
pagina 6 di 7 contestarne la fondatezza e rimasto integralmente soccombente (come da capi 1), 2) e 3) del dispositivo della sentenza non definitiva), deve essere invece condannato, ex art.91 cpc, a rifondere alle attrici anche le spese di lite (ovvero quelle relative agli onorari), che vengono calcolate come in dispositivo
(ovvero applicando le tabelle vigenti ratione temporis per i procedimenti contenziosi di valore sino ad
€ 25.000 - essendo questo, e non quello “indeterminato” indicato dalle attrici, il valore della causa nella quale può ritenersi soccombente - ed applicando per ciascuna fase processuale gli CP_1
importi intorno ai medi).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
visto l'art.91 cpc condanna a rifondere alle attrici le spese di lite, che si liquidano in € CP_1
3.400,00 per compensi professionali - oltre spese generali, IVA e accessori di legge - e in € 2.170,00
per rimborso spese (ivi comprese quelle di CTU, liquidate con separato provvedimento e anticipate pro
quota dalle attrici).
Cagliari, 20 gennaio 2025
Il giudice dott. Antonio Dessì
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