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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 12/11/2025, n. 5658 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 5658 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
NONA SEZIONE CIVILE composta dai seguenti magistrati:
dott. Eugenio FORGILLO Presidente dott.ssa Natalia CECCARELLI Consigliere dott. Antonio CRISCUOLO GAITO Consigliere relatore riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 992/24 RG, avente ad oggetto “altre ipotesi di responsabilità extracontrattuale”,
Giudizio di rinvio dalla Cassazione, a seguito di appello avverso la sentenza del
Tribunale di Torre Annunziata, sezione distaccata di GN, n. 15/13, pubblicata il
21 Gennaio 2013; causa posta in decisione, giusta ordinanza comunicata il 30 Giugno 2025, all'esito dell'udienza del 24 Giugno 2025, tenutasi nelle forme della trattazione scritta (con i termini di cui all'art. 190 cpc scaduti in data 20 Ottobre 2025), e pendente tra:
( ) e ( ), in CP_1 C.F._1 Controparte_2 C.F._2 proprio e nella qualità di eredi di (deceduto in data 14 Ottobre 2003), rapp.ti Persona_1
e difesi (giusta procura in atti) dagli avv.ti AL ER ( ed C.F._3
DR TO ( ), con i quali sono elettivamente dom.ti presso i C.F._4
seguenti indirizzi di PEC:
Email_1
Email_2
Riassumenti
1 E
(C.F.: , già , nella qualità di Controparte_3 P.IVA_1 Controparte_4 impresa designata per la Regione Campania alla gestione del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, in persona del legale rapp.te p.t., rapp.ta e difesa (giusta procura in atti) dall'avv.
ZI CO ( ), con la quale è elettivamente dom.ta presso il C.F._5
seguente indirizzo di PEC:
Email_3
Convenuta in riassunzione
NONCHÉ
(P.IVA: ), già , in persona del legale rapp.te CP_5 P.IVA_2 Controparte_6
p.t., rapp.ta e difesa (giusta procura in atti) dall'avv. Luca Calamita ( , C.F._6 con il quale è elettivamente dom.ta presso il seguente indirizzo di PEC:
Email_4
Convenuta in riassunzione
NONCHÉ
( ); Controparte_7 C.F._7 Controparte_8
( ); C.F._8
Convenuti in riassunzione non costituiti
CONCLUSIONI: Nell'ambito dell'udienza del 24 Giugno 2025 (tenutasi nelle forme della trattazione scritta), i
Difensori dei riassumenti della convenuta in riassunzione VS, e della convenuta in CP_1 Controparte_3
riassunzione , a mezzo di note scritte, hanno concluso riportandosi ai rispettivi atti, nonché CP_5
chiedendo l'introito in decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione ritualmente notificata nei confronti di , di , nonché nei Controparte_8 Controparte_7
confronti delle società ed (quest'ultima in qualità di impresa Controparte_6 Controparte_4
designata per la Regione Campania alla gestione del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada), i signori e esponevano di essere eredi di , deceduto in data 14 CP_1 Controparte_2 Persona_1
Ottobre 2003.
Il dante causa era deceduto, a seguito delle gravissime lesioni riportate nel sinistro stradale verificatosi il 20
Settembre 2003, intorno alle ore 13:55, lungo la strada statale per Agerola.
2 Gli attori deducevano che, in tali circostanze di tempo e di luogo, il loro dante causa era stato investito e travolto dall'autovettura Fiat Bravo, con targa AX290AA, di proprietà di e Controparte_8 CP_7
(veicolo guidato da quest'ultimo).
[...]
Il sinistro si era verificato per esclusiva colpa del conducente dell'autovettura che, procedendo ad una velocità di marcia non adeguata alle condizioni della strada, ricca di attraversamenti pedonali, e non avvedendosi della presenza del pedone, lo aveva urtato violentemente.
A seguito dell'impatto, aveva riportato gravi lesioni e, dopo un primo ricovero presso Persona_1
l'Ospedale di Castellammare di Stabia, era stato trasferito all'Ospedale di Nocera Inferiore, dove era stato sottoposto ad un delicato intervento neurochirurgico, per essere poi successivamente ricoverato presso l'Unità Operativa di Rianimazione.
Nonostante le cure prestate, era deceduto il 14 Ottobre 2003. Persona_1
Gli attori esponevano inoltre che, a seguito di formale costituzione in mora della compagnia Controparte_6
, quale impresa assicuratrice per la responsabilità civile automobilistica del veicolo investitore, la
[...]
società aveva comunicato di non poter procedere alla liquidazione del danno, atteso che la polizza risultava priva di efficacia per mancato pagamento del premio.
In ragione di ciò, gli istanti avevano quindi provveduto a mettere in mora anche il Fondo di Garanzia per le
Vittime della Strada, e per esso, quale impresa designata per la Regione Campania, la società CP_4
.
[...]
Tanto esposto, e convenivano in giudizio , quale CP_1 Controparte_2 Controparte_8
proprietaria dell'autovettura Fiat Bravo, , quale proprietario e conducente del medesimo Controparte_7
veicolo, nonché le società e , chiedendo che fosse accertata e Controparte_4 Controparte_6
dichiarata l'esclusiva responsabilità del conducente del predetto veicolo nella causazione del sinistro.
Per l'effetto, gli attori domandavano che i convenuti fossero condannati, in solido tra loro, ovvero ciascuno nei limiti della rispettiva responsabilità, al risarcimento integrale di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subìti, per la somma complessiva di euro 667.443,23; il tutto, con vittoria delle spese del giudizio.
Si costituiva la convenuta compagnia , eccependo, in via preliminare, l'inoperatività Controparte_6
della garanzia assicurativa al momento del sinistro.
Al riguardo, precisava che la polizza n. 618684570, relativa all'autovettura Fiat Bravo targata Controparte_6
AX290AA, aveva cessato di avere efficacia alle ore 24:00 del Primo Settembre 2003, in quanto, a tale data, non era stato corrisposto il premio necessario al rinnovo del contratto.
3 Il pagamento del premio era infatti avvenuto soltanto in data 20 Settembre 2003, ossia successivamente al verificarsi del sinistro, ed oltre il termine di tolleranza previsto dalla Legge e dal contratto.
Conseguentemente, la garanzia assicurativa si era riattivata soltanto dalle ore 24.00 del medesimo giorno, restando inefficace al momento dell'incidente, avvenuto nelle ore precedenti.
La convenuta deduceva, pertanto, che l'evento dannoso si era verificato in un periodo di sospensione della copertura assicurativa, circostanza opponibile ai terzi danneggiati ai sensi della Legge n. 990/1969.
In via subordinata, la compagnia contestava la dinamica del sinistro come rappresentata dagli attori, sostenendo che lo stesso era stato determinato, quantomeno in via concorrente, dal comportamento imprudente della vittima.
In particolare, osservava che aveva attraversato la carreggiata fuori dalle strisce pedonali, Persona_1
mentre si intratteneva a conversare con alcune persone che erano scese con lui dal medesimo autobus, ponendo in essere una condotta gravemente imprudente, ed imprevedibile per il conducente del veicolo.
La compagnia assicuratrice disconosceva, infine, le voci di danno indicate nella citazione introduttiva, contestando la quantificazione del preteso risarcimento.
Concludeva, quindi, chiedendo di dichiararsi l'inoperatività della polizza n. 618684570, e, per l'effetto, di rigettarsi tutte le domande proposte nei suoi confronti.
Si costituiva altresì la convenuta , eccependo, in via preliminare, l'improcedibilità Controparte_4 della domanda attorea per violazione dell'art. 22 della Legge n. 990/1969. In particolare sservava CP_4
come la richiesta di risarcimento dei danni fosse stata indirizzata unicamente al Fondo di Garanzia, e non anche alla stessa compagnia designata, in violazione del necessario adempimento procedurale previsto dalla normativa.
Inoltre, la società eccepiva la nullità della domanda, nonché il proprio difetto di legittimazione passiva, per mancata prova della scopertura assicurativa del veicolo investitore al momento del sinistro, resistendo in ogni caso nel merito alle pretese attoree, che riteneva infondate sia in ordine all'an che al quantum.
Si costituiva , conducente e proprietario del veicolo investitore, il quale contestava Controparte_7
integralmente la dinamica del sinistro come descritta in citazione, deducendo che l'incidente era stato causato dall'imprudente condotta del pedone , il quale aveva attraversato la strada senza Persona_1
accertarsi dell'eventuale sopraggiungere di veicoli, fuori dalle strisce pedonali ed in condizioni di scarsa attenzione.
4 Il convenuto sosteneva, inoltre, che il decesso del non fosse eziologicamente riconducibile alle CP_1
lesioni riportate nell'incidente, ma dipendesse, piuttosto, dalle pregresse condizioni di salute del medesimo, le quali avrebbero aggravato le conseguenze dell'impatto.
Contestava, infine, tutte le voci di danno indicate dagli attori, sia sotto il profilo della sussistenza che della quantificazione.
Si costituiva, infine, , eccependo in via preliminare il proprio difetto di legittimazione Controparte_8
passiva, per essere il veicolo Fiat Bravo di proprietà esclusiva di . Controparte_7
Incardinato il contraddittorio il Tribunale, con ordinanza del 5 Maggio 2007, preso atto della successiva costituzione degli attori come Parte Civile nel procedimento penale promosso nei confronti di CP_7
, dichiarava l'estinzione del giudizio nei confronti del predetto convenuto ai sensi dell'art.
[...] CP_7
75 cpp.
Altresì il G.I. disponeva la sospensione del processo civile, ai sensi dell'art. 295 cpc, nei confronti delle restanti parti, in attesa della definizione del procedimento penale.
Con ricorso del 30 Settembre 2011, e chiedevano la prosecuzione del CP_1 Controparte_2
giudizio sospeso, essendosi nelle more concluso, con sentenza passata in giudicato, il processo penale a carico di (è in atti in copia la sentenza della Corte di Appello di Napoli, Prima sezione Controparte_7 penale, n. 2882/10, del 15.4.2010-29.6.2010, irrevocabile dal 14.4.2011, con la quale l'imputato CP_7
è stato definitivamente condannato per il delitto di omicidio colposo in danno di –
[...] Persona_1
quantificato il concorso di colpa della persona offesa nella misura del 30 %). Persona_1
Il giudizio di primo grado veniva definito con la sentenza del Giudice Monocratico del Tribunale di Torre
Annunziata, sezione distaccata di GN, n. 15/13, pubblicata il 21 Gennaio 2013.
Con tale pronuncia, ai fini di quanto rileva in questa sede, il G.M. rigettava la domanda proposta nei confronti di (avendo accertato che il veicolo investitore, di proprietà di Controparte_6 CP_8
, era sprovvisto di copertura assicurativa al momento del sinistro).
[...]
Il Tribunale accertava, altresì, la responsabilità del conducente della Fiat Bravo nella verificazione del sinistro nella misura del 70 % (al contempo, si ravvisava un profilo di colpa concorrente del danneggiato
, nella misura del 30 %). Persona_1
Tale accertamento era compiuto muovendo dagli esiti del procedimento penale instaurato a carico di
, e dalle conclusioni ivi raggiunte in ordine alla dinamica del fatto ed alla condotta di guida Controparte_7
del medesimo.
5 Infatti il G.M. della sezione distaccata di GN riteneva le conclusioni del Giudice penale, coerenti con le risultanze istruttorie acquisite in sede civile.
Pertanto, il Tribunale condannava in solido ed , nella qualità Controparte_8 Controparte_4 di impresa designata per la Regione Campania alla gestione del Fondo di Garanzia per le Vittime della
Strada, al pagamento, in favore degli attori, delle seguenti somme:
euro 11.424,00, oltre interessi legali dalla data del sinistro, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale patito da e trasmesso jure hereditatis;
Persona_1
euro 49.000,00 in favore di , oltre interessi, a titolo di risarcimento del danno non CP_1
patrimoniale patito jure proprio per la perdita del rapporto parentale con la vittima;
parimenti euro 49.000,00 in favore di , oltre interessi, a titolo di risarcimento del danno Controparte_2
non patrimoniale patito jure proprio per la perdita del rapporto parentale con la vittima.
Inoltre il primo giudicante, in accoglimento della domanda di regresso spiegata da Controparte_4
condannava a rivalere la società di ogni somma già pagata e di quelle ancora da Controparte_8
versare in favore degli attori, sia a titolo di risarcimento, sia a titolo di accessori e spese processuali.
Per quanto qui ancora rileva, il primo Giudice, nel pronunciarsi sulla questione della copertura assicurativa del veicolo investitore e della conseguente legittimazione passiva della compagnia assicuratrice per la RCA
e dell'impresa designata, riteneva fondata l'eccezione preliminare sollevata da , in Controparte_6
ordine all'inoperatività della polizza al momento del sinistro.
Il Tribunale osservava infatti che, in materia di assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli, la garanzia assicurativa resta efficace nei confronti dei terzi danneggiati solo entro il periodo di validità del certificato, e per il termine di tolleranza di quindici giorni previsto dal secondo comma dell'art. 1901 cc.; decorso tale termine, la sospensione della copertura è opponibile anche ai danneggiati, non rientrando detta ipotesi tra quelle contemplate dall'art. 18 della
Legge n. 990/1969.
Nel caso di specie, era stato accertato che la polizza n. 618684570, stipulata da , era Controparte_7
scaduta alle ore 24.00 del Primo Settembre 2003, e che il relativo premio annuale era stato pagato solo in data 20 Settembre 2003, vale a dire oltre il periodo di tolleranza e nel giorno stesso del sinistro.
Pertanto, l'assicurazione doveva ritenersi sospesa sino alle ore 24.00 del 20 Settembre 2003, con la conseguente mancanza di copertura al momento del fatto.
6 Il Giudice di prime cure dichiarava quindi il difetto di legittimazione passiva di e, per Controparte_6
converso, riconosceva la legittimazione di , quale impresa designata, ritenendo Controparte_4 altresì la medesima compagnia ritualmente costituita in mora da parte degli attori.
Infine, il Tribunale poneva a carico di ed , in solido tra loro, il Controparte_8 Controparte_4
pagamento delle spese processuali del grado in favore degli attori, dichiarandole invece integralmente compensate tra questi ultimi e la compagnia . Controparte_6
Avverso tale sentenza proponevano appello gli originari attori e , con CP_1 Controparte_2
citazione notificata l'8 Marzo 2014.
Gli appellanti si dolevano, in primo luogo, della violazione e falsa applicazione degli artt. 2043 e 2059 cc.. In particolare essi censuravano la sentenza di prime cure, laddove il Giudice Monocratico aveva omesso di liquidare, jure hereditatis, il danno morale patito dalla vittima per le sofferenze fisiche e morali subìte durante la malattia e l'agonia protrattesi, per ventiquattro giorni, dal momento del sinistro sino al decesso.
Con ulteriore motivo, gli appellanti deducevano l'erroneità della sentenza per non avere il Tribunale riconosciuto il danno da perdita della vita, limitando il risarcimento alla liquidazione del solo danno biologico da inabilità temporanea.
Infine, essi censuravano la decisione impugnata, nella parte in cui non era stato riconosciuto l'importo massimo previsto dalle tabelle milanesi a titolo di danno da perdita del rapporto parentale, assumendo che dagli atti emergeva la stretta relazione affettiva che li legava al defunto . Persona_1
Si costituiva l'appellata (già ), eccependo l'inammissibilità, ex Controparte_3 Controparte_4
art. 345 cpc, delle nuove domande risarcitorie, avanzate in sede di gravame.
Inoltre, proponeva appello incidentale, deducendo la violazione dell'art. 112 cpc e la nullità Controparte_3
della sentenza di primo grado, nella parte in cui era stato riconosciuto il danno patito dal de cuius e trasmesso jure hereditatis agli eredi. Infatti, ad avviso della compagnia si trattava di una domanda mai proposta nel giudizio di prime cure, nel quale gli attori avevano avanzato pretese risarcitorie, esclusivamente jure proprio.
Ancora, l'appellante incidentale censurava la sentenza anche nella parte in cui era stata Controparte_3
esclusa la legittimazione passiva di;
all'uopo si osservava come avesse Controparte_6 Controparte_6
rilasciato il tagliando assicurativo per il periodo in cui si era verificato il sinistro.
Inoltre deduceva la violazione dell'art. 651 cpp;
in particolare il Tribunale aveva Controparte_3
erroneamente attribuito efficacia vincolante, in sede civile, alla sentenza penale di condanna emessa nei
7 confronti del conducente. Infatti tale efficacia poteva estendersi soltanto al condannato ed al responsabile civile.
Per il resto il Giudice civile ben avrebbe potuto attribuire – al fatto accertato in sede penale – una qualificazione giuridica diversa.
Si costituiva l'appellata , chiedendo rigettarsi il gravame. Controparte_8
Si costituiva anche l'appellata (incorporante ), resistendo parimenti nel CP_5 Controparte_6
merito alle domande avversarie.
Infine, si costituiva l'appellato , eccependo l'inammissibilità del gravame (come proposto Controparte_7
nei suoi confronti), non avendo egli rivestito la qualità di parte nel giudizio di primo grado.
Il giudizio di impugnazione veniva definito dalla Corte di Appello di Napoli, Ottava sezione civile, con la sentenza n. 2823/20, pubblicata il 3 Agosto 2020.
La Corte territoriale rigettava l'appello principale (sul quantum debeatur) proposto da e CP_1
; al contempo, accoglieva l'appello incidentale proposto da , dichiarando Controparte_2 Controparte_3
il difetto di legittimazione passiva della medesima , in qualità di impresa designata per la Controparte_3
gestione del Fondo di Garanzia.
La Corte di Appello si esprimeva sul rapporto assicurativo, nonché sulla questione dell'operatività o meno della polizza RCA relativa al veicolo investitore Fiat Bravo.
Dunque il Collegio osservava come fosse stato prodotto in atti il contrassegno assicurativo rilasciato da
, recante la copertura per il periodo dal Primo Settembre 2003 al Primo Settembre 2004 Controparte_6
(e quindi comprensivo della data del sinistro).
Il Collegio ribadiva che, in forza del combinato disposto dell'art. 7 della Legge n. 990/69 (trasfuso nell'art. 127 del D. Lgs. n. 209/05) e dell'art. 1901 cc., il rilascio del certificato e del contrassegno assicurativo vincola l'assicuratore nei confronti del terzo danneggiato, indipendentemente dall'effettiva validità del rapporto assicurativo o dal pagamento del premio.
La Corte territoriale aggiungeva come – nei confronti del danneggiato – avesse rilievo non già la sussistenza del contratto, bensì l'autenticità del contrassegno stesso.
Ancora così argomentava la Corte territoriale, nella sentenza n. 2823/20: tale disciplina è posta a tutela dell'affidamento del danneggiato, e copre anche le ipotesi di mera apparenza del diritto, salvo che risulti dimostrata la falsità del contrassegno o l'assenza di qualsiasi comportamento colposo dell'assicuratore, idoneo ad ingenerare il legittimo affidamento sulla copertura.
8 Alla luce di tali considerazioni la Corte riteneva che – essendo stato rilasciato un contrassegno assicurativo autentico e riferito al periodo del sinistro – non potesse configurarsi alcuna scopertura, opponibile ai terzi danneggiati.
Di conseguenza il Giudice di secondo grado (in accoglimento dell'appello incidentale di , Controparte_3
quale impresa designata) dichiarava il difetto di legittimazione passiva di quest'ultima; da qui la parziale riforma della pronuncia del G.M. di Torre Annunziata, sezione distaccata di GN, nella parte in cui l'impresa designata era stata condannata al risarcimento dei danni, in solido con la proprietaria del veicolo.
Restavano invece ferme le statuizioni di condanna a carico di , e venivano altresì Controparte_8
confermate le decisioni di rigetto delle domande proposte nei confronti di , per intervenuta CP_5 formazione del giudicato sulla posizione della compagnia (vale a dire era divenuta irrevocabile, per omessa impugnazione, la sentenza del G.M. di GN, laddove era stata rigettata la domanda risarcitoria nei confronti di , incorporante ). CP_5 Controparte_6
Ancora la Corte di Appello, con riferimento al governo delle spese:
Disponeva la compensazione delle spese del primo grado tra gli attori e la società CP_1 CP_5
(confermando, sul punto, la motivazione già adottata dal primo Giudice);
ONva in solido e al pagamento della metà delle spese del primo CP_1 Controparte_2 grado in favore di (compensando le spese del primo grado tra le medesime parti, quanto Controparte_3 alla residua metà);
ONva al pagamento delle spese del primo grado in favore degli attori;
Controparte_8
Disponeva la compensazione delle spese del grado di appello tra gli appellanti principali e CP_1
da un lato e, dall'altro, gli appellati ed , per la mancanza di Controparte_2 Controparte_7 CP_5
espresse domande nei confronti di tali parti;
Disponeva la compensazione delle spese del grado di appello tra gli appellanti principali da un lato CP_1
e, dall'altro, l'appellata (in ragione della non contestata responsabilità di quest'ultima Controparte_8 nella causazione del sinistro, come già definitivamente accertato in prime cure);
Infine, condannava in solido gli appellanti principali al pagamento delle spese del grado di appello in CP_1
favore di . Controparte_3
Avverso tale pronuncia hanno proposto ricorso per Cassazione gli originari attori e CP_1 [...]
. CP_2
9 Con i primi due motivi, i ricorrenti hanno censurato la sentenza impugnata, nella parte in cui la Corte territoriale ha ritenuto che il contrassegno assicurativo, rilasciato da , e recante Controparte_6 copertura dal Primo Settembre 2003 al Primo Settembre 2004, fosse sufficiente a far ritenere operante la garanzia per il sinistro verificatosi il 20 Settembre 2003, senza considerare che il premio annuale relativo a tale periodo era stato pagato soltanto il giorno stesso del sinistro, e cioè dopo la scadenza del termine di tolleranza di quindici giorni, previsto dall'art. 1901 comma 2 cc..
Ad avviso dei ricorrenti, trattasi di un'ipotesi di mancato pagamento dei premi successivi al primo, con la conseguente inefficacia della copertura assicurativa al momento del sinistro, giacché la riattivazione della garanzia sarebbe avvenuta soltanto dalle ore 24:00 del 20 Settembre 2003.
Da ciò deriva – nell'ottica dei ricorrenti – l'erroneità della declaratoria di difetto di legittimazione passiva di
, quale impresa designata, e la conseguente ingiustificata esclusione della responsabilità Controparte_3
della suddetta compagnia, anche in punto di rifusione delle spese processuali del primo grado.
Ha resistito, a mezzo di controricorso, l'intimata , quale impresa designata. Controparte_3
La Suprema Corte, terza sezione civile, giusta ordinanza n. 33790/23, pubblicata il 4 Dicembre 2023, ha accolto il ricorso, cassando la sentenza impugnata e rinviando la causa ad altra sezione della Corte di
Appello di Napoli.
La Suprema Corte ha valutato, con valenza assorbente, la fondatezza delle doglianze concernenti l'operatività della polizza RCA stipulata con e la sua opponibilità ai terzi danneggiati. Controparte_6
In particolare, i Giudici di legittimità hanno chiarito che il meccanismo di tutela del terzo danneggiato, previsto dall'art. 7 della Legge n. 990/69, in combinato disposto con l'art. 1901 comma 2 cc., opera esclusivamente nell'ipotesi di mancato pagamento del premio iniziale, ma non si estende al mancato pagamento dei premi successivi al primo, una volta decorso anche il termine di tolleranza di quindici giorni.
La Corte di Cassazione ha dunque ribadito che, quando l'inadempimento riguarda premi successivi al primo, la sospensione della garanzia assicurativa è opponibile anche ai terzi danneggiati, e permane sino all'avvenuto pagamento, poiché solo l'inadempimento iniziale dà luogo all'irrilevanza del mancato pagamento nei confronti del danneggiato.
Ha quindi proseguito testualmente la Corte: la Corte territoriale, posto che nel caso di specie era risultato provato che il premio non pagato era quello successivo alla prima scadenza contrattuale, non avrebbe dovuto dichiarare il difetto di legittimazione passiva della compagnia quale impresa designata per CP_4
la gestione del VS, ma, in applicazione dell'ultima parte dell'art. 7 della Legge n. 990/69 (che rende salvo
10 il disposto dell'articolo 1901 co.2 cc.), avrebbe dovuto dichiarare l'opponibilità anche al danneggiato della sospensione del rapporto della polizza assicurativa…
In altri termini, i Supremi Giudici hanno censurato la conclusione con cui la Corte territoriale aveva ritenuto che la mera esistenza del contrassegno assicurativo, recante un periodo di copertura comprensivo della data del sinistro, fosse di per sé idonea a rendere operante la garanzia nei confronti dei terzi danneggiati, omettendo di considerare che il mancato pagamento del premio successivo al primo — una volta decorso il termine di tolleranza — determina la sospensione della copertura, opponibile anche ai danneggiati ai sensi dell'art. 1901 co.2 cc..
Così proseguono i Supremi Giudici, nell'ordinanza n. 33790/23:…la sentenza impugnata va cassata nella parte in cui dichiara il difetto di titolarità/legittimazione passiva della compagnia e, CP_4 conseguentemente, nella parte in cui condanna per il sinistro e per la rifusione delle spese processuali di primo grado esclusivamente la responsabile civile (cioè ), erroneamente mandandone Controparte_8
esente la compagnia assicuratrice designata dal VS (e cioè )…. Controparte_3
Da qui, l'annullamento della sentenza di appello n. 2823/20, con rinvio ad altra sezione della Corte di
Appello di Napoli, cui è stato demandato di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità, con riferimento al solo rapporto processuale tra gli originari attori e . CP_1 Controparte_3
Giusta citazione notificata il 26 e 27 Febbraio 2024, e hanno riassunto la CP_1 Controparte_2
causa dinanzi a questa Corte.
I riassumenti, richiamando il principio di diritto espresso dalla Corte di Cassazione, chiedono di rigettarsi l'appello incidentale proposto da;
con la conseguente conferma della sentenza di primo Controparte_3
grado n. 15/13, emessa dal Tribunale di Torre Annunziata, sezione distaccata di GN (pronuncia con la quale e , nella qualità, sono state condannate in solido al Controparte_8 Controparte_3 risarcimento dei danni, in favore degli originari attori . CP_1
Altresì, i riassumenti chiedono di compensarsi integralmente le spese del grado di appello tra essi istanti e
, per reciproca soccombenza (alla luce del rigetto del gravame principale sul quantum, Controparte_3
proposto da essi e del rigetto dell'appello incidentale, proposto da ). CP_1 Controparte_3
Ancora, i riassumenti chiedono confermarsi la sentenza del Tribunale, anche in punto di statuizione sulle spese (sempre con riferimento al rapporto processuale tra gli originari attori e ). Controparte_3
Infine i riassumenti chiedono che sia condannata al pagamento, in loro favore, delle Controparte_3 spese del giudizio in Cassazione.
11 Nel presente giudizio di rinvio si è costituita , chiedendo di rigettarsi ogni domanda avanzata nei CP_5
suoi confronti.
Si è costituita anche , quale impresa designata dal VS. ha chiesto di Controparte_3 Controparte_3 confermarsi le statuizioni della sentenza di secondo grado, in virtù del principio della tutela dell'affidamento del terzo, che esonera il danneggiato dall'onere di effettuare accertamenti circa l'effettivo pagamento del premio assicurativo, facendo fede per lui il certificato esposto.
Non si sono costituiti, invece, e . Controparte_8 Controparte_7
Giusta ordinanza comunicata il 30 Giugno 2025 – all'esito dell'udienza del 24 Giugno 2025, tenutasi nelle forme della trattazione scritta – sulla documentazione in atti, precisate le conclusioni (da parte dei riassumenti;
della convenuta in riassunzione;
nonchè della convenuta in riassunzione Controparte_3
), la causa è stata dalla Corte riservata per la decisione, con la concessione del termine di giorni CP_5
sessanta per deposito di comparse conclusionali, nonché del termine di ulteriori venti giorni per eventuali memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, è d'uopo osservare come l'oggetto del presente giudizio di rinvio sia circoscritto al solo esame della posizione della compagnia . Controparte_3
Infatti, la Suprema Corte ha cassato con rinvio la sentenza della Corte di Appello di Napoli n. 2823/20, limitatamente al profilo concernente l'operatività della polizza RCA stipulata con la Controparte_6
(oggi ), e la conseguente legittimazione passiva della , quale impresa designata CP_5 Controparte_3
dal Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada.
Pertanto, restano ferme le statuizioni delle sentenze di merito di primo e di secondo grado, in ordine alla responsabilità attribuita alla proprietaria del veicolo investitore, (responsabilità Controparte_8 accertata nella misura del 70 %).
Le considerazioni appena esposte assumono rilievo anche con riferimento alla ritualità della notifica dell'atto di riassunzione nei confronti di (non costituitasi nel presente giudizio di Controparte_8
rinvio).
Invero, dalla documentazione versata in atti risulta che tale notifica, effettuata a mezzo posta, non si è perfezionata per irreperibilità della destinataria.
Tale circostanza, tuttavia, non incide sulla regolare instaurazione del contraddittorio, trattandosi di notificazione eseguita a meri fini di denuntiatio litis nei confronti di una parte ormai estranea al giudizio, la cui posizione non è più oggetto di alcuna domanda né di alcuna valutazione in questa sede.
12 Parimenti, risultano definitive le statuizioni relative alla posizione di , già estromesso nel Controparte_7
corso del giudizio di prime cure ed anch'egli contumace in questa sede, sebbene raggiunto da rituale notifica dell'atto di riassunzione.
In ordine alla posizione della compagnia (già ), si rileva come, nell'atto di CP_5 Controparte_6
riassunzione, gli originari attori non abbiano formulato alcuna domanda nei confronti della CP_1
medesima (la cui posizione risultava già definitivamente consolidata all'esito del giudizio di prime CP_5
cure).
Appunto, si è osservato come il G.M. di GN avesse condannato in solido e Controparte_8
, quale impresa designata;
al contempo, il primo Giudice aveva escluso la legittimazione Controparte_3 passiva di . CP_5
La Corte di Appello di Napoli, con la sentenza n. 2823/20, in accoglimento dell'appello incidentale di
, aveva dichiarato la carenza di legittimazione passiva di quest'ultima, sussistendo invece la Controparte_3
legittimazione passiva, quale impresa assicuratrice, di;
quindi la statuizione di condanna CP_5
risultava confermata, limitatamente a . Al contempo la Corte territoriale, nella Controparte_8
semntnza n. 2823/20, non aveva provveduto a condannare anche , in solido con la (e CP_5 CP_8
tanto, in considerazione del fatto che la pronuncia di rigetto della domanda attorea, come proposta nei confronti di , era ormai divenuta irrevocabile, per omessa impugnazione). CP_5
Appunto, nella sentenza n. 2823/20 si è evidenziato come, in assenza di specifica impugnazione, sia divenuta irrevocabile la sentenza del G.M. della sezione distaccata di GN n. 15/13, nella parte in cui si
è addivenuti al rigetto della domanda attorea, come proposta nei confronti di , già CP_5 [...]
(in altri termini, l'accoglimento del gravame incidentale di non aveva CP_6 Controparte_3
determinato la condanna a carico di , in solido con ). CP_5 Controparte_8
Di conseguenza, nel presente giudizio di rinvio non riveste più alcuna legittimazione passiva, CP_5 dovendo il riesame del merito limitarsi unicamente alla verifica dell'operatività della garanzia assicurativa e della conseguente legittimazione passiva di , in conformità ai princìpi di diritto enunciati Controparte_3
dalla Suprema Corte.
Come premesso, nella sentenza della Corte di Appello n. 2823/20 si era ritenuto che Controparte_3
dovesse essere esclusa dal novero dei soggetti responsabili, sul presupposto dell'operatività della polizza assicurativa RCA relativa al veicolo investitore.
Infatti, la Corte territoriale aveva valorizzato il contrassegno assicurativo prodotto in atti, dal quale risultava che la polizza emessa dalla recava quale periodo di validità quello dal Primo Settembre Controparte_6
2003 al Primo Settembre 2004, comprensivo, dunque, della data del sinistro (20 Settembre 2003).
13 Secondo la Corte territoriale il rilascio del certificato assicurativo, recante tutte le indicazioni prescritte dalla Legge, era di per sé idoneo a vincolare la compagnia nei confronti del terzo danneggiato, a prescindere dall'avvenuto pagamento del premio.
Dunque si riteneva prevalente l'esigenza di tutela dell'affidamento del danneggiato, rispetto all'effettiva sussistenza del rapporto assicurativo tra impresa ed assicurato.
Ebbene, tali argomenti sono stati oggetto di radicale censura da parte della Suprema Corte.
Nell'ordinanza di rinvio, la Cassazione ha richiamato il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui, in tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione di veicoli, se l'assicurato non paga il premio (pattuito in un'unica soluzione) o la prima rata di esso, la sospensione della copertura assicurativa, che si produce tra le parti del rapporto negoziale ai sensi del primo comma dell'art. 1901 cc., non è opponibile al terzo danneggiato, e la copertura assicurativa rimane operante per tutto il periodo di tempo indicato nel certificato o contrassegno assicurativo;
mentre nel caso in cui non sia pagata la seconda o non siano state corrisposte le rate successive di premio, così come previsto dall'art. 1901 co.2 cc., la sospensione della copertura assicurativa è opponibile al terzo danneggiato, come espressamente previsto dall'art. 7 Legge n. 990/69 (principio già espresso in Cass. civ.,
n. 23313/07).
Altresì, i Giudici di legittimità hanno ricordato come nei contratti di assicurazione della r.c.a. con rateizzazione del premio, una volta scaduto il termine di pagamento della seconda rata, l'efficacia del contratto resta sospesa a partire dal quindicesimo giorno successivo alla scadenza, e tale sospensione è opponibile anche ai terzi danneggiati, ai sensi dell'art. 1901 cc., dovendosi ritenere il veicolo sprovvisto di assicurazione, senza che rilevi l'accettazione, da parte dell'assicuratore, di un pagamento tardivo, che non costituisce rinunzia alla sospensione della garanzia assicurativa, ma impedisce solo la risoluzione di diritto del contratto (principio espresso in Cass. civ. n. 5944/14).
In sostanza, occorre distinguere l'inadempimento iniziale dall'inadempimento intervenuto nel corso del rapporto assicurativo, facendo discendere soltanto dal primo la non opponibilità del mancato pagamento della polizza.
In altri termini, qualora l'assicurato non paghi i premi (o i ratei del premio) successivi al primo, la copertura resta sospesa fino all'avvenuto pagamento, e tale sospensione è opponibile ai terzi danneggiati, stante l'assenza di un valido pagamento al momento del sinistro.
Nel caso di specie, è pacifico che il pagamento del premio sia avvenuto in data 20 Settembre 2003, dunque oltre il termine di scadenza del Primo Settembre 2003, ed oltre il periodo di tolleranza di quindici giorni previsto dall'art. 1901 co.2 cc..
14 È altresì incontestato che il mancato pagamento riguardasse una rata del premio successiva alla prima, trattandosi di contratto assicurativo soggetto a rinnovo annuale, con garanzia decorrente dal Primo
Settembre 2001.
Di conseguenza, al momento del sinistro (verificatosi il 20 Settembre 2003), la copertura assicurativa risultava sospesa per effetto dell'inadempimento dell'assicurato, e tale sospensione, in conformità al principio richiamato dalla Corte di Cassazione, era opponibile anche ai terzi danneggiati.
Il successivo pagamento del premio, avvenuto nella stessa data del sinistro, ha determinato la riattivazione della garanzia assicurativa, ma con efficacia soltanto dal giorno successivo, lasciando pertanto il sinistro occorso in data 20 Settembre privo di copertura.
Da tanto discende la legittimazione passiva di , quale impresa designata dal Fondo di Controparte_3
Garanzia.
A tal proposito, va precisato che risultano prive di pregio le deduzioni svolte da in ordine Controparte_3
all'affidamento generato dal contrassegno assicurativo e dal periodo indicato nel certificato di polizza.
Secondo un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, infatti, l'esistenza del contrassegno genera una presunzione di esistenza del rapporto assicurativo vincibile con prova contraria.
È infatti vero che il terzo danneggiato non è tenuto ad accertare se sia stato pagato il premio assicurativo o se, invece, siano stati rilasciati soltanto il certificato ed il contrassegno, potendo fare ragionevole affidamento sull'apparenza della situazione, come consentito dall'art. 127 del D. Lgs. n. 209/05.
Tuttavia, nell'ipotesi in cui non sussista una valida o efficace polizza RCA, ma l'affidamento sulla sua sussistenza sia stato ingenerato dal rilascio di un certificato o di un contrassegno assicurativo, il danneggiato può scegliere se esperire l'azione diretta nei confronti dell'assicuratore del responsabile
(facendo valere la situazione di apparenza indotta dal rilascio del certificato o del contrassegno), oppure l'azione risarcitoria nei confronti dell'impresa designata dal Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada
(facendo valere la situazione reale in ordine alla mancanza di copertura assicurativa); cfr., in tal senso, Cass. civ. n. 24069/17.
Nel caso in esame gli attori ritualmente, avevano proposto la domanda di primo grado, non CP_1
soltanto nei confronti della e di , ma anche nei confronti di , quale CP_8 Controparte_6 Controparte_3
impresa designata;
vale a dire, essi avevano correttamente valorizzato la situazione reale di inesistenza della copertura assicurativa.
Pertanto, in ossequio alle inequivoche indicazioni della Suprema Corte, deve essere definitivamente rigettato l'appello incidentale di . Controparte_3
15 All'esito del presente giudizio di rinvio – e sulla scorta del “mandato” conferito dalla Suprema Corte – è opportuno osservare come il primo Giudice, correttamente, avesse condannato in solido, al risarcimento dei danni, e . Controparte_8 Controparte_3
Tuttavia (anche a seguito del rigetto del gravame incidentale di ), non è possibile addivenire Controparte_3
ad un dispositivo di mera conferma della sentenza del G.M. di GN.
Come già osservato, la sentenza di prime cure è ormai divenuta irrevocabile, nella parte in cui CP_8
è stata condannata al risarcimento dei danni.
[...]
Invece, questo Giudice di rinvio deve considerare la sentenza di primo grado come “caduta definitivamente”, nei punti in cui è stata riformata in appello;
e tanto, in ossequio ad un consolidato insegnamento giurisprudenziale (cfr., ex multis, Cass. civ., nn. 15143/21, 1824/05). In modo ancor più esplicito, la Cassazione si è espressa nei seguenti termini:…la sentenza del primo Giudice non rivive per effetto della cassazione con rinvio della sentenza di appello;
infatti il giudizio di rinvio, conseguente alla cassazione della pronuncia di secondo grado per motivi di merito (giudizio di rinvio in senso proprio), non costituisce la prosecuzione della pregressa fase di merito, e non è destinato a confermare o riformare la sentenza di primo grado, ma integra una nuova ed autonoma fase, che ha natura rescissoria, ed è funzionale all'emanazione di una sentenza, che statuisce direttamente sulle domande proposte dalle parti
(cfr. ancora Cass. civ., n. 15143/21).
Ergo, va accolta la domanda (come proposta in primo grado dagli attori nei confronti di CP_1 [...]
); per l'effetto , nella qualità, deve essere condannata al pagamento, in solido CP_3 Controparte_3
con , delle seguenti somme: Controparte_8
in favore di e , della somma di euro 11.424,00 (oltre interessi e CP_1 Controparte_2
rivalutazione come determinati con riferimento alla co-obbligata ), a titolo di risarcimento del CP_8
danno jure hereditario;
in favore di , della somma di euro 49.000,00 (oltre interessi e rivalutazione come determinati CP_1
con riferimento alla co-obbligata ), a titolo di risarcimento del danno jure proprio da perdita del CP_8
rapporto parentale;
in favore di , della somma di euro 49.000,00 (oltre interessi e rivalutazione come Controparte_2
determinati con riferimento alla co-obbligata ), a titolo di risarcimento del danno jure proprio da CP_8
perdita del rapporto parentale.
Peraltro non vengono in rilievo, nel presente giudizio di rinvio, censure attinenti alla quantificazione del danno, sicché la liquidazione già effettuata (con statuizione divenuta definitiva con riferimento alla co-
16 obbligata ), non è suscettibile di revisione. CP_8
Dal canto suo non ha riproposto in questa sede la subordinata domanda di regresso nei Controparte_3 confronti della responsabile civile;
infatti la statuizione di accoglimento di tale Controparte_8 subordinata domanda, emessa dal Tribunale, è stata travolta a seguito della pronuncia della Corte di
Appello; da qui l'onere in capo a (non assolto) di riproporre la subordinata istanza di Controparte_3
regresso, nel presente giudizio di rinvio.
Sul regime delle spese
Resta da statuire sul governo delle spese di tutti i gradi di giudizio, innanzi tutto con riferimento al rapporto processuale tra gli odierni riassumenti e la compagnia . Controparte_3
Le spese dell'intero giudizio debbono essere determinate, con riferimento unitario all'esito finale della causa.
Questo Giudice di rinvio deve provvedere sulle spese di tutti i gradi, incluso il primo grado. Appunto, per le medesime ragioni già espresse riguardo alla condanna risarcitoria, non si può emettere pronuncia di mera conferma della sentenza di prime cure (neanche con riferimento alla statuizione sulle spese).
Infatti, è d'uopo ribadire il concetto per cui la sentenza di primo grado non rivive, per effetto della cassazione con rinvio della pronuncia di secondo grado.
Nel caso di specie, si assiste alla soccombenza di VS, stante il definitivo accoglimento della Controparte_3
domanda risarcitoria, come proposta anche nei suoi confronti.
Per quel che concerne le spese del primo grado, la condanna deve essere pronunciata in solido con la responsabile civile . Controparte_8
In punto di quantificazione, il Collegio ritiene equa e congrua la liquidazione operata dal Giudice di prime cure e confermata (con riferimento a ) dalla sentenza di secondo grado. Controparte_8
Pertanto, deve essere condannata al pagamento – in solido con – delle Controparte_3 Controparte_8 spese del primo grado, in favore di e – spese liquidate in euro 950,00 per CP_1 Controparte_2
esborsi ed euro 11.050,00 per compensi professionali, oltre accessori come per Legge.
Deve essere concesso il provvedimento di distrazione in favore degli avv.ti Vittorio TO ed DR
TO, già indicati come Difensori distrattari nella pronuncia di prime cure. Infatti la richiesta di distrazione delle spese del primo grado è stata ritualmente riproposta, per loro conto, dai procuratori costituiti nel presente giudizio di rinvio, e cioè l'avv. DR TO (già Difensore distrattario in primo grado) e l'avv.
AL ER. Del resto il Difensore costituito può chiedere la distrazione delle spese, anche per
17 conto del professionista che aveva assistito la parte in un precedente grado, purchè questi ne avesse fatto richiesta (Cass. civ., n. 16244/19).
Per quel che concerne il giudizio di appello, e sempre con riferimento al rapporto processuale tra i signori da un lato e, dall'altro, , si impone l'integrale compensazione delle spese, per CP_1 Controparte_3
reciproca soccombenza.
Infatti in definitiva si registra, contestualmente, il rigetto dell'appello principale sul quantum, proposto dagli attori ed il rigetto del gravame incidentale, proposto da . Per giunta i signori CP_1 Controparte_3
nell'atto di riassunzione, hanno espressamente richiesto la compensazione delle spese relative al CP_1
grado di appello.
Resta da statuire sulle spese del giudizio di legittimità e del presente giudizio di rinvio.
In ordine al valore della causa, occorre prendere a parametro l'importo corrispondente alla condanna di più elevato valore, e, dunque, l'importo di euro 49.000,00 riconosciuto in favore di ciascuno degli attori a titolo di risarcimento del danno jure proprio da perdita del rapporto parentale.
Quindi, si rientra nello scaglione compreso tra euro 26.000,01 ed euro 52.000,00.
Ed infatti, in caso di litisconsorzio facoltativo ex art. 103 cpc, il valore della causa non si determina sommando il valore delle singole domande proposte da più attori contro un solo convenuto, posto che queste, essendo cumulate soltanto dal lato soggettivo, vanno ritenute fra loro distinte ed autonome;
si deve, invece, fare riferimento al criterio della domanda dal valore più elevato, con la conseguenza che, anche ai fini della liquidazione degli onorari spettanti all'avvocato che ha assistito più parti, la misura del compenso standard va determinata nell'ambito dello scaglione di riferimento, in relazione alla domanda (o alla condanna) di importo più elevato (Cass. civ., n. 10367/24).
Per tale motivo, vanno disattese le note specifiche depositate dai Difensori degli odierni riassumenti
(inerenti alle spese del giudizio di legittimità e del presente giudizio di rinvio), redatte con riferimento ai compensi tabellari previsti per le cause rientranti nello scaglione compreso tra euro 52.000,01 ed euro
260.000,00 (valore superiore cui si addiveniva, a seguito del cumulo degli importi riconosciuti ai due originari attori).
Il compenso professionale deve essere determinato secondo le tabelle vigenti, di cui al D.M. n. 147/22.
Ovviamente, per quel che riguarda il giudizio in Cassazione, in re ipsa è escluso il compenso per la fase istruttoria, dovendosi quindi limitare alle fasi di studio, introduttiva e decisoria.
In ordine al presente giudizio di rinvio, va riconosciuto il compenso relativo a tutte le fasi processuali.
18 A tal proposito, nulla quaestio ai fini del riconoscimento del compenso anche per la fase istruttoria. Infatti, il Collegio ritiene di dover aderire al più recente insegnamento giurisprudenziale, secondo il quale vi è un compenso unitario per la fase di trattazione, comprendente anche l'eventuale attività istruttoria. Il suddetto compenso va liquidato, anche a prescindere dall'effettivo svolgimento di attività a contenuto istruttorio. In particolare, nel giudizio di appello (o, nel caso di specie, nel giudizio di rinvio) la fase di trattazione è ineludibile, e coincide con le attività previste dall'art. 350 cpc (cfr. Cass. civ. n. 29857/23).
Ciò premesso, ad avviso del Collegio risulta equo e congruo attestarsi (nell'ambito dello scaglione di riferimento) sulla linea esattamente intermedia tra i valori minimi ed i valori medi.
Si addiviene, dunque, ai seguenti importi:
euro 4.135,00 per il giudizio di legittimità;
euro 7.493,50 per il presente giudizio di rinvio.
Ovviamente, trattasi dei compensi-base, dovendo considerarsi l'aumento percentuale per l'ulteriore assistito, rispetto al primo (come previsto dall'art. 4 co.2 D.M. 55/14).
Pertanto, si ottengono i seguenti compensi definitivi:
euro 5.375,50 per il giudizio in Cassazione;
euro 9.741,55 per il presente giudizio di rinvio.
Con riferimento al giudizio di legittimità, sono documentati esborsi per l'importo complessivo di euro
1.745,00 (pari alla sommatoria della versata marca da bollo di euro 27,00, e del versato contributo unificato di euro 1.518,00 + integrazione di euro 200,00).
Non sono invece documentati esborsi per il presente giudizio di rinvio.
Significativamente la cancelleria, in data 5 Marzo 2024, ha depositato in telematico un sollecito, indirizzato ai riassumenti, al versamento del contributo unificato.
Ebbene, non risulta che tale sollecito sia stato riscontrato.
Deve essere concesso il provvedimento di distrazione in favore degli avv.ti DR TO ed AL
ER, Difensori degli odierni riassumenti sia nel giudizio di legittimità che nella presente fase di rinvio.
Nulla va disposto, con riferimento alle spese del giudizio di legittimità, per la società . CP_5
Difatti, i Giudici di legittimità hanno precisato che nulla è invece dovuto per il presente giudizio ad , la CP_5
cui memoria, in difetto di controricorso, è inammissibile …, sicché nessuna attività defensionale può dirsi da tale intimata ritualmente posta in essere, nemmeno ai fini della liquidazione delle spese del giudizio…
19 Per quel che concerne il presente giudizio di rinvio, avuto riguardo alla complessiva evoluzione della lite, è
d'uopo compensare integralmente le spese tra gli attori ed . Appunto quest'ultima CP_1 CP_5 compagnia ha ritenuto di costituirsi nella presente fase;
tuttavia trattasi di intervento difensivo ultroneo, alla luce della definizione della posizione di (già ) fin dal precedente grado di appello. CP_5 Controparte_6
Infine nulla va statuito, in ordine alle spese, nei confronti dei non costituiti e Controparte_7 CP_8
(appunto, trattasi di parti processuali, rimaste estranee alle questioni che hanno costituito
[...]
oggetto del giudizio di legittimità e del presente giudizio di rinvio).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, Nona Sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello incidentale proposto da , quale impresa designata dal F.G.V.S., nei confronti di e Controparte_3 CP_1
, avverso la sentenza del Tribunale di Torre Annunziata, sezione distaccata di GN, n. Controparte_2
15/13, pubblicata il 21 Gennaio 2013, nonché pronunciando sulla domanda proposta da e CP_1
(in proprio e quali eredi di ) nei confronti di , quale Controparte_2 Persona_1 Controparte_3
impresa designata – domanda riassunta da e con atto notificato il 26 CP_1 Controparte_2
Febbraio 2024, a seguito dell'ordinanza della Suprema Corte di Cassazione n. 33790/23, pubblicata il 4
Dicembre 2023 (con la quale è stata annullata, con rinvio alla Corte territoriale in diversa composizione, la sentenza della Corte di Appello di Napoli n. 2823/20, pubblicata il 3 Agosto 2020), così provvede:
A) Rigetta l'appello incidentale proposto da , quale impresa designata;
per l'effetto Controparte_3
accoglie la domanda (come proposta in primo grado da e anche nei CP_1 Controparte_2
confronti di ), e condanna , nella qualità, in solido con Controparte_3 Controparte_3 CP_8
, al pagamento delle seguenti somme:
[...]
euro 11.424,00 (oltre interessi e rivalutazione come determinati nella sentenza di primo grado n. 15/13 con riferimento alla condebitrice Coticella), in favore di e , a titolo di CP_1 Controparte_2 risarcimento del danno jure hereditario;
euro 49.000,00 (oltre interessi e rivalutazione come determinati nella sentenza di primo grado n. 15/13 con riferimento alla condebitrice ), in favore di , a titolo di risarcimento del danno jure CP_8 CP_1
proprio;
euro 49.000,00 (oltre interessi e rivalutazione come determinati nella sentenza di primo grado n. 15/13 con riferimento alla condebitrice Coticella), in favore di , a titolo di risarcimento del danno jure Controparte_2
proprio;
B) ON nella qualità, in solido con , al pagamento delle spese Controparte_3 Controparte_8
20 del primo grado in favore di e – spese che liquida in euro 950,00 per CP_1 Controparte_2
esborsi ed euro 11.050,00 per compensi professionali, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali nella misura del 15 %, con attribuzione in favore degli avv.ti Vittorio TO ed DR TO;
C) Dichiara integralmente compensate le spese del grado di appello tra e CP_1 Controparte_2
da un lato e, dall'altro, , quale impresa designata;
Controparte_3
D) ON , quale impresa designata, al pagamento delle spese del giudizio di Controparte_3
legittimità e del presente giudizio di rinvio in favore di e – spese che CP_1 Controparte_2
liquida, quanto al giudizio di legittimità, in euro 1.745,00 per esborsi ed euro 5.375,50 per compenso professionale, e, quanto al presente giudizio di rinvio, in euro 9.741,55 per compenso professionale;
oltre, per entrambi i gradi, IVA, CPA e rimborso spese generali nella misura del 15 %, con attribuzione in favore degli avv.ti DR TO ed AL ER;
E) Dichiara integralmente compensate le spese del presente giudizio di rinvio tra e CP_1 [...]
da un lato e, dall'altro, . CP_2 CP_5
Così deciso, nella camera di consiglio dell'11 Novembre 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
dott. Antonio Criscuolo Gaito dott. Eugenio Forgillo
21
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
NONA SEZIONE CIVILE composta dai seguenti magistrati:
dott. Eugenio FORGILLO Presidente dott.ssa Natalia CECCARELLI Consigliere dott. Antonio CRISCUOLO GAITO Consigliere relatore riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 992/24 RG, avente ad oggetto “altre ipotesi di responsabilità extracontrattuale”,
Giudizio di rinvio dalla Cassazione, a seguito di appello avverso la sentenza del
Tribunale di Torre Annunziata, sezione distaccata di GN, n. 15/13, pubblicata il
21 Gennaio 2013; causa posta in decisione, giusta ordinanza comunicata il 30 Giugno 2025, all'esito dell'udienza del 24 Giugno 2025, tenutasi nelle forme della trattazione scritta (con i termini di cui all'art. 190 cpc scaduti in data 20 Ottobre 2025), e pendente tra:
( ) e ( ), in CP_1 C.F._1 Controparte_2 C.F._2 proprio e nella qualità di eredi di (deceduto in data 14 Ottobre 2003), rapp.ti Persona_1
e difesi (giusta procura in atti) dagli avv.ti AL ER ( ed C.F._3
DR TO ( ), con i quali sono elettivamente dom.ti presso i C.F._4
seguenti indirizzi di PEC:
Email_1
Email_2
Riassumenti
1 E
(C.F.: , già , nella qualità di Controparte_3 P.IVA_1 Controparte_4 impresa designata per la Regione Campania alla gestione del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, in persona del legale rapp.te p.t., rapp.ta e difesa (giusta procura in atti) dall'avv.
ZI CO ( ), con la quale è elettivamente dom.ta presso il C.F._5
seguente indirizzo di PEC:
Email_3
Convenuta in riassunzione
NONCHÉ
(P.IVA: ), già , in persona del legale rapp.te CP_5 P.IVA_2 Controparte_6
p.t., rapp.ta e difesa (giusta procura in atti) dall'avv. Luca Calamita ( , C.F._6 con il quale è elettivamente dom.ta presso il seguente indirizzo di PEC:
Email_4
Convenuta in riassunzione
NONCHÉ
( ); Controparte_7 C.F._7 Controparte_8
( ); C.F._8
Convenuti in riassunzione non costituiti
CONCLUSIONI: Nell'ambito dell'udienza del 24 Giugno 2025 (tenutasi nelle forme della trattazione scritta), i
Difensori dei riassumenti della convenuta in riassunzione VS, e della convenuta in CP_1 Controparte_3
riassunzione , a mezzo di note scritte, hanno concluso riportandosi ai rispettivi atti, nonché CP_5
chiedendo l'introito in decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione ritualmente notificata nei confronti di , di , nonché nei Controparte_8 Controparte_7
confronti delle società ed (quest'ultima in qualità di impresa Controparte_6 Controparte_4
designata per la Regione Campania alla gestione del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada), i signori e esponevano di essere eredi di , deceduto in data 14 CP_1 Controparte_2 Persona_1
Ottobre 2003.
Il dante causa era deceduto, a seguito delle gravissime lesioni riportate nel sinistro stradale verificatosi il 20
Settembre 2003, intorno alle ore 13:55, lungo la strada statale per Agerola.
2 Gli attori deducevano che, in tali circostanze di tempo e di luogo, il loro dante causa era stato investito e travolto dall'autovettura Fiat Bravo, con targa AX290AA, di proprietà di e Controparte_8 CP_7
(veicolo guidato da quest'ultimo).
[...]
Il sinistro si era verificato per esclusiva colpa del conducente dell'autovettura che, procedendo ad una velocità di marcia non adeguata alle condizioni della strada, ricca di attraversamenti pedonali, e non avvedendosi della presenza del pedone, lo aveva urtato violentemente.
A seguito dell'impatto, aveva riportato gravi lesioni e, dopo un primo ricovero presso Persona_1
l'Ospedale di Castellammare di Stabia, era stato trasferito all'Ospedale di Nocera Inferiore, dove era stato sottoposto ad un delicato intervento neurochirurgico, per essere poi successivamente ricoverato presso l'Unità Operativa di Rianimazione.
Nonostante le cure prestate, era deceduto il 14 Ottobre 2003. Persona_1
Gli attori esponevano inoltre che, a seguito di formale costituzione in mora della compagnia Controparte_6
, quale impresa assicuratrice per la responsabilità civile automobilistica del veicolo investitore, la
[...]
società aveva comunicato di non poter procedere alla liquidazione del danno, atteso che la polizza risultava priva di efficacia per mancato pagamento del premio.
In ragione di ciò, gli istanti avevano quindi provveduto a mettere in mora anche il Fondo di Garanzia per le
Vittime della Strada, e per esso, quale impresa designata per la Regione Campania, la società CP_4
.
[...]
Tanto esposto, e convenivano in giudizio , quale CP_1 Controparte_2 Controparte_8
proprietaria dell'autovettura Fiat Bravo, , quale proprietario e conducente del medesimo Controparte_7
veicolo, nonché le società e , chiedendo che fosse accertata e Controparte_4 Controparte_6
dichiarata l'esclusiva responsabilità del conducente del predetto veicolo nella causazione del sinistro.
Per l'effetto, gli attori domandavano che i convenuti fossero condannati, in solido tra loro, ovvero ciascuno nei limiti della rispettiva responsabilità, al risarcimento integrale di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subìti, per la somma complessiva di euro 667.443,23; il tutto, con vittoria delle spese del giudizio.
Si costituiva la convenuta compagnia , eccependo, in via preliminare, l'inoperatività Controparte_6
della garanzia assicurativa al momento del sinistro.
Al riguardo, precisava che la polizza n. 618684570, relativa all'autovettura Fiat Bravo targata Controparte_6
AX290AA, aveva cessato di avere efficacia alle ore 24:00 del Primo Settembre 2003, in quanto, a tale data, non era stato corrisposto il premio necessario al rinnovo del contratto.
3 Il pagamento del premio era infatti avvenuto soltanto in data 20 Settembre 2003, ossia successivamente al verificarsi del sinistro, ed oltre il termine di tolleranza previsto dalla Legge e dal contratto.
Conseguentemente, la garanzia assicurativa si era riattivata soltanto dalle ore 24.00 del medesimo giorno, restando inefficace al momento dell'incidente, avvenuto nelle ore precedenti.
La convenuta deduceva, pertanto, che l'evento dannoso si era verificato in un periodo di sospensione della copertura assicurativa, circostanza opponibile ai terzi danneggiati ai sensi della Legge n. 990/1969.
In via subordinata, la compagnia contestava la dinamica del sinistro come rappresentata dagli attori, sostenendo che lo stesso era stato determinato, quantomeno in via concorrente, dal comportamento imprudente della vittima.
In particolare, osservava che aveva attraversato la carreggiata fuori dalle strisce pedonali, Persona_1
mentre si intratteneva a conversare con alcune persone che erano scese con lui dal medesimo autobus, ponendo in essere una condotta gravemente imprudente, ed imprevedibile per il conducente del veicolo.
La compagnia assicuratrice disconosceva, infine, le voci di danno indicate nella citazione introduttiva, contestando la quantificazione del preteso risarcimento.
Concludeva, quindi, chiedendo di dichiararsi l'inoperatività della polizza n. 618684570, e, per l'effetto, di rigettarsi tutte le domande proposte nei suoi confronti.
Si costituiva altresì la convenuta , eccependo, in via preliminare, l'improcedibilità Controparte_4 della domanda attorea per violazione dell'art. 22 della Legge n. 990/1969. In particolare sservava CP_4
come la richiesta di risarcimento dei danni fosse stata indirizzata unicamente al Fondo di Garanzia, e non anche alla stessa compagnia designata, in violazione del necessario adempimento procedurale previsto dalla normativa.
Inoltre, la società eccepiva la nullità della domanda, nonché il proprio difetto di legittimazione passiva, per mancata prova della scopertura assicurativa del veicolo investitore al momento del sinistro, resistendo in ogni caso nel merito alle pretese attoree, che riteneva infondate sia in ordine all'an che al quantum.
Si costituiva , conducente e proprietario del veicolo investitore, il quale contestava Controparte_7
integralmente la dinamica del sinistro come descritta in citazione, deducendo che l'incidente era stato causato dall'imprudente condotta del pedone , il quale aveva attraversato la strada senza Persona_1
accertarsi dell'eventuale sopraggiungere di veicoli, fuori dalle strisce pedonali ed in condizioni di scarsa attenzione.
4 Il convenuto sosteneva, inoltre, che il decesso del non fosse eziologicamente riconducibile alle CP_1
lesioni riportate nell'incidente, ma dipendesse, piuttosto, dalle pregresse condizioni di salute del medesimo, le quali avrebbero aggravato le conseguenze dell'impatto.
Contestava, infine, tutte le voci di danno indicate dagli attori, sia sotto il profilo della sussistenza che della quantificazione.
Si costituiva, infine, , eccependo in via preliminare il proprio difetto di legittimazione Controparte_8
passiva, per essere il veicolo Fiat Bravo di proprietà esclusiva di . Controparte_7
Incardinato il contraddittorio il Tribunale, con ordinanza del 5 Maggio 2007, preso atto della successiva costituzione degli attori come Parte Civile nel procedimento penale promosso nei confronti di CP_7
, dichiarava l'estinzione del giudizio nei confronti del predetto convenuto ai sensi dell'art.
[...] CP_7
75 cpp.
Altresì il G.I. disponeva la sospensione del processo civile, ai sensi dell'art. 295 cpc, nei confronti delle restanti parti, in attesa della definizione del procedimento penale.
Con ricorso del 30 Settembre 2011, e chiedevano la prosecuzione del CP_1 Controparte_2
giudizio sospeso, essendosi nelle more concluso, con sentenza passata in giudicato, il processo penale a carico di (è in atti in copia la sentenza della Corte di Appello di Napoli, Prima sezione Controparte_7 penale, n. 2882/10, del 15.4.2010-29.6.2010, irrevocabile dal 14.4.2011, con la quale l'imputato CP_7
è stato definitivamente condannato per il delitto di omicidio colposo in danno di –
[...] Persona_1
quantificato il concorso di colpa della persona offesa nella misura del 30 %). Persona_1
Il giudizio di primo grado veniva definito con la sentenza del Giudice Monocratico del Tribunale di Torre
Annunziata, sezione distaccata di GN, n. 15/13, pubblicata il 21 Gennaio 2013.
Con tale pronuncia, ai fini di quanto rileva in questa sede, il G.M. rigettava la domanda proposta nei confronti di (avendo accertato che il veicolo investitore, di proprietà di Controparte_6 CP_8
, era sprovvisto di copertura assicurativa al momento del sinistro).
[...]
Il Tribunale accertava, altresì, la responsabilità del conducente della Fiat Bravo nella verificazione del sinistro nella misura del 70 % (al contempo, si ravvisava un profilo di colpa concorrente del danneggiato
, nella misura del 30 %). Persona_1
Tale accertamento era compiuto muovendo dagli esiti del procedimento penale instaurato a carico di
, e dalle conclusioni ivi raggiunte in ordine alla dinamica del fatto ed alla condotta di guida Controparte_7
del medesimo.
5 Infatti il G.M. della sezione distaccata di GN riteneva le conclusioni del Giudice penale, coerenti con le risultanze istruttorie acquisite in sede civile.
Pertanto, il Tribunale condannava in solido ed , nella qualità Controparte_8 Controparte_4 di impresa designata per la Regione Campania alla gestione del Fondo di Garanzia per le Vittime della
Strada, al pagamento, in favore degli attori, delle seguenti somme:
euro 11.424,00, oltre interessi legali dalla data del sinistro, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale patito da e trasmesso jure hereditatis;
Persona_1
euro 49.000,00 in favore di , oltre interessi, a titolo di risarcimento del danno non CP_1
patrimoniale patito jure proprio per la perdita del rapporto parentale con la vittima;
parimenti euro 49.000,00 in favore di , oltre interessi, a titolo di risarcimento del danno Controparte_2
non patrimoniale patito jure proprio per la perdita del rapporto parentale con la vittima.
Inoltre il primo giudicante, in accoglimento della domanda di regresso spiegata da Controparte_4
condannava a rivalere la società di ogni somma già pagata e di quelle ancora da Controparte_8
versare in favore degli attori, sia a titolo di risarcimento, sia a titolo di accessori e spese processuali.
Per quanto qui ancora rileva, il primo Giudice, nel pronunciarsi sulla questione della copertura assicurativa del veicolo investitore e della conseguente legittimazione passiva della compagnia assicuratrice per la RCA
e dell'impresa designata, riteneva fondata l'eccezione preliminare sollevata da , in Controparte_6
ordine all'inoperatività della polizza al momento del sinistro.
Il Tribunale osservava infatti che, in materia di assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli, la garanzia assicurativa resta efficace nei confronti dei terzi danneggiati solo entro il periodo di validità del certificato, e per il termine di tolleranza di quindici giorni previsto dal secondo comma dell'art. 1901 cc.; decorso tale termine, la sospensione della copertura è opponibile anche ai danneggiati, non rientrando detta ipotesi tra quelle contemplate dall'art. 18 della
Legge n. 990/1969.
Nel caso di specie, era stato accertato che la polizza n. 618684570, stipulata da , era Controparte_7
scaduta alle ore 24.00 del Primo Settembre 2003, e che il relativo premio annuale era stato pagato solo in data 20 Settembre 2003, vale a dire oltre il periodo di tolleranza e nel giorno stesso del sinistro.
Pertanto, l'assicurazione doveva ritenersi sospesa sino alle ore 24.00 del 20 Settembre 2003, con la conseguente mancanza di copertura al momento del fatto.
6 Il Giudice di prime cure dichiarava quindi il difetto di legittimazione passiva di e, per Controparte_6
converso, riconosceva la legittimazione di , quale impresa designata, ritenendo Controparte_4 altresì la medesima compagnia ritualmente costituita in mora da parte degli attori.
Infine, il Tribunale poneva a carico di ed , in solido tra loro, il Controparte_8 Controparte_4
pagamento delle spese processuali del grado in favore degli attori, dichiarandole invece integralmente compensate tra questi ultimi e la compagnia . Controparte_6
Avverso tale sentenza proponevano appello gli originari attori e , con CP_1 Controparte_2
citazione notificata l'8 Marzo 2014.
Gli appellanti si dolevano, in primo luogo, della violazione e falsa applicazione degli artt. 2043 e 2059 cc.. In particolare essi censuravano la sentenza di prime cure, laddove il Giudice Monocratico aveva omesso di liquidare, jure hereditatis, il danno morale patito dalla vittima per le sofferenze fisiche e morali subìte durante la malattia e l'agonia protrattesi, per ventiquattro giorni, dal momento del sinistro sino al decesso.
Con ulteriore motivo, gli appellanti deducevano l'erroneità della sentenza per non avere il Tribunale riconosciuto il danno da perdita della vita, limitando il risarcimento alla liquidazione del solo danno biologico da inabilità temporanea.
Infine, essi censuravano la decisione impugnata, nella parte in cui non era stato riconosciuto l'importo massimo previsto dalle tabelle milanesi a titolo di danno da perdita del rapporto parentale, assumendo che dagli atti emergeva la stretta relazione affettiva che li legava al defunto . Persona_1
Si costituiva l'appellata (già ), eccependo l'inammissibilità, ex Controparte_3 Controparte_4
art. 345 cpc, delle nuove domande risarcitorie, avanzate in sede di gravame.
Inoltre, proponeva appello incidentale, deducendo la violazione dell'art. 112 cpc e la nullità Controparte_3
della sentenza di primo grado, nella parte in cui era stato riconosciuto il danno patito dal de cuius e trasmesso jure hereditatis agli eredi. Infatti, ad avviso della compagnia si trattava di una domanda mai proposta nel giudizio di prime cure, nel quale gli attori avevano avanzato pretese risarcitorie, esclusivamente jure proprio.
Ancora, l'appellante incidentale censurava la sentenza anche nella parte in cui era stata Controparte_3
esclusa la legittimazione passiva di;
all'uopo si osservava come avesse Controparte_6 Controparte_6
rilasciato il tagliando assicurativo per il periodo in cui si era verificato il sinistro.
Inoltre deduceva la violazione dell'art. 651 cpp;
in particolare il Tribunale aveva Controparte_3
erroneamente attribuito efficacia vincolante, in sede civile, alla sentenza penale di condanna emessa nei
7 confronti del conducente. Infatti tale efficacia poteva estendersi soltanto al condannato ed al responsabile civile.
Per il resto il Giudice civile ben avrebbe potuto attribuire – al fatto accertato in sede penale – una qualificazione giuridica diversa.
Si costituiva l'appellata , chiedendo rigettarsi il gravame. Controparte_8
Si costituiva anche l'appellata (incorporante ), resistendo parimenti nel CP_5 Controparte_6
merito alle domande avversarie.
Infine, si costituiva l'appellato , eccependo l'inammissibilità del gravame (come proposto Controparte_7
nei suoi confronti), non avendo egli rivestito la qualità di parte nel giudizio di primo grado.
Il giudizio di impugnazione veniva definito dalla Corte di Appello di Napoli, Ottava sezione civile, con la sentenza n. 2823/20, pubblicata il 3 Agosto 2020.
La Corte territoriale rigettava l'appello principale (sul quantum debeatur) proposto da e CP_1
; al contempo, accoglieva l'appello incidentale proposto da , dichiarando Controparte_2 Controparte_3
il difetto di legittimazione passiva della medesima , in qualità di impresa designata per la Controparte_3
gestione del Fondo di Garanzia.
La Corte di Appello si esprimeva sul rapporto assicurativo, nonché sulla questione dell'operatività o meno della polizza RCA relativa al veicolo investitore Fiat Bravo.
Dunque il Collegio osservava come fosse stato prodotto in atti il contrassegno assicurativo rilasciato da
, recante la copertura per il periodo dal Primo Settembre 2003 al Primo Settembre 2004 Controparte_6
(e quindi comprensivo della data del sinistro).
Il Collegio ribadiva che, in forza del combinato disposto dell'art. 7 della Legge n. 990/69 (trasfuso nell'art. 127 del D. Lgs. n. 209/05) e dell'art. 1901 cc., il rilascio del certificato e del contrassegno assicurativo vincola l'assicuratore nei confronti del terzo danneggiato, indipendentemente dall'effettiva validità del rapporto assicurativo o dal pagamento del premio.
La Corte territoriale aggiungeva come – nei confronti del danneggiato – avesse rilievo non già la sussistenza del contratto, bensì l'autenticità del contrassegno stesso.
Ancora così argomentava la Corte territoriale, nella sentenza n. 2823/20: tale disciplina è posta a tutela dell'affidamento del danneggiato, e copre anche le ipotesi di mera apparenza del diritto, salvo che risulti dimostrata la falsità del contrassegno o l'assenza di qualsiasi comportamento colposo dell'assicuratore, idoneo ad ingenerare il legittimo affidamento sulla copertura.
8 Alla luce di tali considerazioni la Corte riteneva che – essendo stato rilasciato un contrassegno assicurativo autentico e riferito al periodo del sinistro – non potesse configurarsi alcuna scopertura, opponibile ai terzi danneggiati.
Di conseguenza il Giudice di secondo grado (in accoglimento dell'appello incidentale di , Controparte_3
quale impresa designata) dichiarava il difetto di legittimazione passiva di quest'ultima; da qui la parziale riforma della pronuncia del G.M. di Torre Annunziata, sezione distaccata di GN, nella parte in cui l'impresa designata era stata condannata al risarcimento dei danni, in solido con la proprietaria del veicolo.
Restavano invece ferme le statuizioni di condanna a carico di , e venivano altresì Controparte_8
confermate le decisioni di rigetto delle domande proposte nei confronti di , per intervenuta CP_5 formazione del giudicato sulla posizione della compagnia (vale a dire era divenuta irrevocabile, per omessa impugnazione, la sentenza del G.M. di GN, laddove era stata rigettata la domanda risarcitoria nei confronti di , incorporante ). CP_5 Controparte_6
Ancora la Corte di Appello, con riferimento al governo delle spese:
Disponeva la compensazione delle spese del primo grado tra gli attori e la società CP_1 CP_5
(confermando, sul punto, la motivazione già adottata dal primo Giudice);
ONva in solido e al pagamento della metà delle spese del primo CP_1 Controparte_2 grado in favore di (compensando le spese del primo grado tra le medesime parti, quanto Controparte_3 alla residua metà);
ONva al pagamento delle spese del primo grado in favore degli attori;
Controparte_8
Disponeva la compensazione delle spese del grado di appello tra gli appellanti principali e CP_1
da un lato e, dall'altro, gli appellati ed , per la mancanza di Controparte_2 Controparte_7 CP_5
espresse domande nei confronti di tali parti;
Disponeva la compensazione delle spese del grado di appello tra gli appellanti principali da un lato CP_1
e, dall'altro, l'appellata (in ragione della non contestata responsabilità di quest'ultima Controparte_8 nella causazione del sinistro, come già definitivamente accertato in prime cure);
Infine, condannava in solido gli appellanti principali al pagamento delle spese del grado di appello in CP_1
favore di . Controparte_3
Avverso tale pronuncia hanno proposto ricorso per Cassazione gli originari attori e CP_1 [...]
. CP_2
9 Con i primi due motivi, i ricorrenti hanno censurato la sentenza impugnata, nella parte in cui la Corte territoriale ha ritenuto che il contrassegno assicurativo, rilasciato da , e recante Controparte_6 copertura dal Primo Settembre 2003 al Primo Settembre 2004, fosse sufficiente a far ritenere operante la garanzia per il sinistro verificatosi il 20 Settembre 2003, senza considerare che il premio annuale relativo a tale periodo era stato pagato soltanto il giorno stesso del sinistro, e cioè dopo la scadenza del termine di tolleranza di quindici giorni, previsto dall'art. 1901 comma 2 cc..
Ad avviso dei ricorrenti, trattasi di un'ipotesi di mancato pagamento dei premi successivi al primo, con la conseguente inefficacia della copertura assicurativa al momento del sinistro, giacché la riattivazione della garanzia sarebbe avvenuta soltanto dalle ore 24:00 del 20 Settembre 2003.
Da ciò deriva – nell'ottica dei ricorrenti – l'erroneità della declaratoria di difetto di legittimazione passiva di
, quale impresa designata, e la conseguente ingiustificata esclusione della responsabilità Controparte_3
della suddetta compagnia, anche in punto di rifusione delle spese processuali del primo grado.
Ha resistito, a mezzo di controricorso, l'intimata , quale impresa designata. Controparte_3
La Suprema Corte, terza sezione civile, giusta ordinanza n. 33790/23, pubblicata il 4 Dicembre 2023, ha accolto il ricorso, cassando la sentenza impugnata e rinviando la causa ad altra sezione della Corte di
Appello di Napoli.
La Suprema Corte ha valutato, con valenza assorbente, la fondatezza delle doglianze concernenti l'operatività della polizza RCA stipulata con e la sua opponibilità ai terzi danneggiati. Controparte_6
In particolare, i Giudici di legittimità hanno chiarito che il meccanismo di tutela del terzo danneggiato, previsto dall'art. 7 della Legge n. 990/69, in combinato disposto con l'art. 1901 comma 2 cc., opera esclusivamente nell'ipotesi di mancato pagamento del premio iniziale, ma non si estende al mancato pagamento dei premi successivi al primo, una volta decorso anche il termine di tolleranza di quindici giorni.
La Corte di Cassazione ha dunque ribadito che, quando l'inadempimento riguarda premi successivi al primo, la sospensione della garanzia assicurativa è opponibile anche ai terzi danneggiati, e permane sino all'avvenuto pagamento, poiché solo l'inadempimento iniziale dà luogo all'irrilevanza del mancato pagamento nei confronti del danneggiato.
Ha quindi proseguito testualmente la Corte: la Corte territoriale, posto che nel caso di specie era risultato provato che il premio non pagato era quello successivo alla prima scadenza contrattuale, non avrebbe dovuto dichiarare il difetto di legittimazione passiva della compagnia quale impresa designata per CP_4
la gestione del VS, ma, in applicazione dell'ultima parte dell'art. 7 della Legge n. 990/69 (che rende salvo
10 il disposto dell'articolo 1901 co.2 cc.), avrebbe dovuto dichiarare l'opponibilità anche al danneggiato della sospensione del rapporto della polizza assicurativa…
In altri termini, i Supremi Giudici hanno censurato la conclusione con cui la Corte territoriale aveva ritenuto che la mera esistenza del contrassegno assicurativo, recante un periodo di copertura comprensivo della data del sinistro, fosse di per sé idonea a rendere operante la garanzia nei confronti dei terzi danneggiati, omettendo di considerare che il mancato pagamento del premio successivo al primo — una volta decorso il termine di tolleranza — determina la sospensione della copertura, opponibile anche ai danneggiati ai sensi dell'art. 1901 co.2 cc..
Così proseguono i Supremi Giudici, nell'ordinanza n. 33790/23:…la sentenza impugnata va cassata nella parte in cui dichiara il difetto di titolarità/legittimazione passiva della compagnia e, CP_4 conseguentemente, nella parte in cui condanna per il sinistro e per la rifusione delle spese processuali di primo grado esclusivamente la responsabile civile (cioè ), erroneamente mandandone Controparte_8
esente la compagnia assicuratrice designata dal VS (e cioè )…. Controparte_3
Da qui, l'annullamento della sentenza di appello n. 2823/20, con rinvio ad altra sezione della Corte di
Appello di Napoli, cui è stato demandato di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità, con riferimento al solo rapporto processuale tra gli originari attori e . CP_1 Controparte_3
Giusta citazione notificata il 26 e 27 Febbraio 2024, e hanno riassunto la CP_1 Controparte_2
causa dinanzi a questa Corte.
I riassumenti, richiamando il principio di diritto espresso dalla Corte di Cassazione, chiedono di rigettarsi l'appello incidentale proposto da;
con la conseguente conferma della sentenza di primo Controparte_3
grado n. 15/13, emessa dal Tribunale di Torre Annunziata, sezione distaccata di GN (pronuncia con la quale e , nella qualità, sono state condannate in solido al Controparte_8 Controparte_3 risarcimento dei danni, in favore degli originari attori . CP_1
Altresì, i riassumenti chiedono di compensarsi integralmente le spese del grado di appello tra essi istanti e
, per reciproca soccombenza (alla luce del rigetto del gravame principale sul quantum, Controparte_3
proposto da essi e del rigetto dell'appello incidentale, proposto da ). CP_1 Controparte_3
Ancora, i riassumenti chiedono confermarsi la sentenza del Tribunale, anche in punto di statuizione sulle spese (sempre con riferimento al rapporto processuale tra gli originari attori e ). Controparte_3
Infine i riassumenti chiedono che sia condannata al pagamento, in loro favore, delle Controparte_3 spese del giudizio in Cassazione.
11 Nel presente giudizio di rinvio si è costituita , chiedendo di rigettarsi ogni domanda avanzata nei CP_5
suoi confronti.
Si è costituita anche , quale impresa designata dal VS. ha chiesto di Controparte_3 Controparte_3 confermarsi le statuizioni della sentenza di secondo grado, in virtù del principio della tutela dell'affidamento del terzo, che esonera il danneggiato dall'onere di effettuare accertamenti circa l'effettivo pagamento del premio assicurativo, facendo fede per lui il certificato esposto.
Non si sono costituiti, invece, e . Controparte_8 Controparte_7
Giusta ordinanza comunicata il 30 Giugno 2025 – all'esito dell'udienza del 24 Giugno 2025, tenutasi nelle forme della trattazione scritta – sulla documentazione in atti, precisate le conclusioni (da parte dei riassumenti;
della convenuta in riassunzione;
nonchè della convenuta in riassunzione Controparte_3
), la causa è stata dalla Corte riservata per la decisione, con la concessione del termine di giorni CP_5
sessanta per deposito di comparse conclusionali, nonché del termine di ulteriori venti giorni per eventuali memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, è d'uopo osservare come l'oggetto del presente giudizio di rinvio sia circoscritto al solo esame della posizione della compagnia . Controparte_3
Infatti, la Suprema Corte ha cassato con rinvio la sentenza della Corte di Appello di Napoli n. 2823/20, limitatamente al profilo concernente l'operatività della polizza RCA stipulata con la Controparte_6
(oggi ), e la conseguente legittimazione passiva della , quale impresa designata CP_5 Controparte_3
dal Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada.
Pertanto, restano ferme le statuizioni delle sentenze di merito di primo e di secondo grado, in ordine alla responsabilità attribuita alla proprietaria del veicolo investitore, (responsabilità Controparte_8 accertata nella misura del 70 %).
Le considerazioni appena esposte assumono rilievo anche con riferimento alla ritualità della notifica dell'atto di riassunzione nei confronti di (non costituitasi nel presente giudizio di Controparte_8
rinvio).
Invero, dalla documentazione versata in atti risulta che tale notifica, effettuata a mezzo posta, non si è perfezionata per irreperibilità della destinataria.
Tale circostanza, tuttavia, non incide sulla regolare instaurazione del contraddittorio, trattandosi di notificazione eseguita a meri fini di denuntiatio litis nei confronti di una parte ormai estranea al giudizio, la cui posizione non è più oggetto di alcuna domanda né di alcuna valutazione in questa sede.
12 Parimenti, risultano definitive le statuizioni relative alla posizione di , già estromesso nel Controparte_7
corso del giudizio di prime cure ed anch'egli contumace in questa sede, sebbene raggiunto da rituale notifica dell'atto di riassunzione.
In ordine alla posizione della compagnia (già ), si rileva come, nell'atto di CP_5 Controparte_6
riassunzione, gli originari attori non abbiano formulato alcuna domanda nei confronti della CP_1
medesima (la cui posizione risultava già definitivamente consolidata all'esito del giudizio di prime CP_5
cure).
Appunto, si è osservato come il G.M. di GN avesse condannato in solido e Controparte_8
, quale impresa designata;
al contempo, il primo Giudice aveva escluso la legittimazione Controparte_3 passiva di . CP_5
La Corte di Appello di Napoli, con la sentenza n. 2823/20, in accoglimento dell'appello incidentale di
, aveva dichiarato la carenza di legittimazione passiva di quest'ultima, sussistendo invece la Controparte_3
legittimazione passiva, quale impresa assicuratrice, di;
quindi la statuizione di condanna CP_5
risultava confermata, limitatamente a . Al contempo la Corte territoriale, nella Controparte_8
semntnza n. 2823/20, non aveva provveduto a condannare anche , in solido con la (e CP_5 CP_8
tanto, in considerazione del fatto che la pronuncia di rigetto della domanda attorea, come proposta nei confronti di , era ormai divenuta irrevocabile, per omessa impugnazione). CP_5
Appunto, nella sentenza n. 2823/20 si è evidenziato come, in assenza di specifica impugnazione, sia divenuta irrevocabile la sentenza del G.M. della sezione distaccata di GN n. 15/13, nella parte in cui si
è addivenuti al rigetto della domanda attorea, come proposta nei confronti di , già CP_5 [...]
(in altri termini, l'accoglimento del gravame incidentale di non aveva CP_6 Controparte_3
determinato la condanna a carico di , in solido con ). CP_5 Controparte_8
Di conseguenza, nel presente giudizio di rinvio non riveste più alcuna legittimazione passiva, CP_5 dovendo il riesame del merito limitarsi unicamente alla verifica dell'operatività della garanzia assicurativa e della conseguente legittimazione passiva di , in conformità ai princìpi di diritto enunciati Controparte_3
dalla Suprema Corte.
Come premesso, nella sentenza della Corte di Appello n. 2823/20 si era ritenuto che Controparte_3
dovesse essere esclusa dal novero dei soggetti responsabili, sul presupposto dell'operatività della polizza assicurativa RCA relativa al veicolo investitore.
Infatti, la Corte territoriale aveva valorizzato il contrassegno assicurativo prodotto in atti, dal quale risultava che la polizza emessa dalla recava quale periodo di validità quello dal Primo Settembre Controparte_6
2003 al Primo Settembre 2004, comprensivo, dunque, della data del sinistro (20 Settembre 2003).
13 Secondo la Corte territoriale il rilascio del certificato assicurativo, recante tutte le indicazioni prescritte dalla Legge, era di per sé idoneo a vincolare la compagnia nei confronti del terzo danneggiato, a prescindere dall'avvenuto pagamento del premio.
Dunque si riteneva prevalente l'esigenza di tutela dell'affidamento del danneggiato, rispetto all'effettiva sussistenza del rapporto assicurativo tra impresa ed assicurato.
Ebbene, tali argomenti sono stati oggetto di radicale censura da parte della Suprema Corte.
Nell'ordinanza di rinvio, la Cassazione ha richiamato il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui, in tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione di veicoli, se l'assicurato non paga il premio (pattuito in un'unica soluzione) o la prima rata di esso, la sospensione della copertura assicurativa, che si produce tra le parti del rapporto negoziale ai sensi del primo comma dell'art. 1901 cc., non è opponibile al terzo danneggiato, e la copertura assicurativa rimane operante per tutto il periodo di tempo indicato nel certificato o contrassegno assicurativo;
mentre nel caso in cui non sia pagata la seconda o non siano state corrisposte le rate successive di premio, così come previsto dall'art. 1901 co.2 cc., la sospensione della copertura assicurativa è opponibile al terzo danneggiato, come espressamente previsto dall'art. 7 Legge n. 990/69 (principio già espresso in Cass. civ.,
n. 23313/07).
Altresì, i Giudici di legittimità hanno ricordato come nei contratti di assicurazione della r.c.a. con rateizzazione del premio, una volta scaduto il termine di pagamento della seconda rata, l'efficacia del contratto resta sospesa a partire dal quindicesimo giorno successivo alla scadenza, e tale sospensione è opponibile anche ai terzi danneggiati, ai sensi dell'art. 1901 cc., dovendosi ritenere il veicolo sprovvisto di assicurazione, senza che rilevi l'accettazione, da parte dell'assicuratore, di un pagamento tardivo, che non costituisce rinunzia alla sospensione della garanzia assicurativa, ma impedisce solo la risoluzione di diritto del contratto (principio espresso in Cass. civ. n. 5944/14).
In sostanza, occorre distinguere l'inadempimento iniziale dall'inadempimento intervenuto nel corso del rapporto assicurativo, facendo discendere soltanto dal primo la non opponibilità del mancato pagamento della polizza.
In altri termini, qualora l'assicurato non paghi i premi (o i ratei del premio) successivi al primo, la copertura resta sospesa fino all'avvenuto pagamento, e tale sospensione è opponibile ai terzi danneggiati, stante l'assenza di un valido pagamento al momento del sinistro.
Nel caso di specie, è pacifico che il pagamento del premio sia avvenuto in data 20 Settembre 2003, dunque oltre il termine di scadenza del Primo Settembre 2003, ed oltre il periodo di tolleranza di quindici giorni previsto dall'art. 1901 co.2 cc..
14 È altresì incontestato che il mancato pagamento riguardasse una rata del premio successiva alla prima, trattandosi di contratto assicurativo soggetto a rinnovo annuale, con garanzia decorrente dal Primo
Settembre 2001.
Di conseguenza, al momento del sinistro (verificatosi il 20 Settembre 2003), la copertura assicurativa risultava sospesa per effetto dell'inadempimento dell'assicurato, e tale sospensione, in conformità al principio richiamato dalla Corte di Cassazione, era opponibile anche ai terzi danneggiati.
Il successivo pagamento del premio, avvenuto nella stessa data del sinistro, ha determinato la riattivazione della garanzia assicurativa, ma con efficacia soltanto dal giorno successivo, lasciando pertanto il sinistro occorso in data 20 Settembre privo di copertura.
Da tanto discende la legittimazione passiva di , quale impresa designata dal Fondo di Controparte_3
Garanzia.
A tal proposito, va precisato che risultano prive di pregio le deduzioni svolte da in ordine Controparte_3
all'affidamento generato dal contrassegno assicurativo e dal periodo indicato nel certificato di polizza.
Secondo un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, infatti, l'esistenza del contrassegno genera una presunzione di esistenza del rapporto assicurativo vincibile con prova contraria.
È infatti vero che il terzo danneggiato non è tenuto ad accertare se sia stato pagato il premio assicurativo o se, invece, siano stati rilasciati soltanto il certificato ed il contrassegno, potendo fare ragionevole affidamento sull'apparenza della situazione, come consentito dall'art. 127 del D. Lgs. n. 209/05.
Tuttavia, nell'ipotesi in cui non sussista una valida o efficace polizza RCA, ma l'affidamento sulla sua sussistenza sia stato ingenerato dal rilascio di un certificato o di un contrassegno assicurativo, il danneggiato può scegliere se esperire l'azione diretta nei confronti dell'assicuratore del responsabile
(facendo valere la situazione di apparenza indotta dal rilascio del certificato o del contrassegno), oppure l'azione risarcitoria nei confronti dell'impresa designata dal Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada
(facendo valere la situazione reale in ordine alla mancanza di copertura assicurativa); cfr., in tal senso, Cass. civ. n. 24069/17.
Nel caso in esame gli attori ritualmente, avevano proposto la domanda di primo grado, non CP_1
soltanto nei confronti della e di , ma anche nei confronti di , quale CP_8 Controparte_6 Controparte_3
impresa designata;
vale a dire, essi avevano correttamente valorizzato la situazione reale di inesistenza della copertura assicurativa.
Pertanto, in ossequio alle inequivoche indicazioni della Suprema Corte, deve essere definitivamente rigettato l'appello incidentale di . Controparte_3
15 All'esito del presente giudizio di rinvio – e sulla scorta del “mandato” conferito dalla Suprema Corte – è opportuno osservare come il primo Giudice, correttamente, avesse condannato in solido, al risarcimento dei danni, e . Controparte_8 Controparte_3
Tuttavia (anche a seguito del rigetto del gravame incidentale di ), non è possibile addivenire Controparte_3
ad un dispositivo di mera conferma della sentenza del G.M. di GN.
Come già osservato, la sentenza di prime cure è ormai divenuta irrevocabile, nella parte in cui CP_8
è stata condannata al risarcimento dei danni.
[...]
Invece, questo Giudice di rinvio deve considerare la sentenza di primo grado come “caduta definitivamente”, nei punti in cui è stata riformata in appello;
e tanto, in ossequio ad un consolidato insegnamento giurisprudenziale (cfr., ex multis, Cass. civ., nn. 15143/21, 1824/05). In modo ancor più esplicito, la Cassazione si è espressa nei seguenti termini:…la sentenza del primo Giudice non rivive per effetto della cassazione con rinvio della sentenza di appello;
infatti il giudizio di rinvio, conseguente alla cassazione della pronuncia di secondo grado per motivi di merito (giudizio di rinvio in senso proprio), non costituisce la prosecuzione della pregressa fase di merito, e non è destinato a confermare o riformare la sentenza di primo grado, ma integra una nuova ed autonoma fase, che ha natura rescissoria, ed è funzionale all'emanazione di una sentenza, che statuisce direttamente sulle domande proposte dalle parti
(cfr. ancora Cass. civ., n. 15143/21).
Ergo, va accolta la domanda (come proposta in primo grado dagli attori nei confronti di CP_1 [...]
); per l'effetto , nella qualità, deve essere condannata al pagamento, in solido CP_3 Controparte_3
con , delle seguenti somme: Controparte_8
in favore di e , della somma di euro 11.424,00 (oltre interessi e CP_1 Controparte_2
rivalutazione come determinati con riferimento alla co-obbligata ), a titolo di risarcimento del CP_8
danno jure hereditario;
in favore di , della somma di euro 49.000,00 (oltre interessi e rivalutazione come determinati CP_1
con riferimento alla co-obbligata ), a titolo di risarcimento del danno jure proprio da perdita del CP_8
rapporto parentale;
in favore di , della somma di euro 49.000,00 (oltre interessi e rivalutazione come Controparte_2
determinati con riferimento alla co-obbligata ), a titolo di risarcimento del danno jure proprio da CP_8
perdita del rapporto parentale.
Peraltro non vengono in rilievo, nel presente giudizio di rinvio, censure attinenti alla quantificazione del danno, sicché la liquidazione già effettuata (con statuizione divenuta definitiva con riferimento alla co-
16 obbligata ), non è suscettibile di revisione. CP_8
Dal canto suo non ha riproposto in questa sede la subordinata domanda di regresso nei Controparte_3 confronti della responsabile civile;
infatti la statuizione di accoglimento di tale Controparte_8 subordinata domanda, emessa dal Tribunale, è stata travolta a seguito della pronuncia della Corte di
Appello; da qui l'onere in capo a (non assolto) di riproporre la subordinata istanza di Controparte_3
regresso, nel presente giudizio di rinvio.
Sul regime delle spese
Resta da statuire sul governo delle spese di tutti i gradi di giudizio, innanzi tutto con riferimento al rapporto processuale tra gli odierni riassumenti e la compagnia . Controparte_3
Le spese dell'intero giudizio debbono essere determinate, con riferimento unitario all'esito finale della causa.
Questo Giudice di rinvio deve provvedere sulle spese di tutti i gradi, incluso il primo grado. Appunto, per le medesime ragioni già espresse riguardo alla condanna risarcitoria, non si può emettere pronuncia di mera conferma della sentenza di prime cure (neanche con riferimento alla statuizione sulle spese).
Infatti, è d'uopo ribadire il concetto per cui la sentenza di primo grado non rivive, per effetto della cassazione con rinvio della pronuncia di secondo grado.
Nel caso di specie, si assiste alla soccombenza di VS, stante il definitivo accoglimento della Controparte_3
domanda risarcitoria, come proposta anche nei suoi confronti.
Per quel che concerne le spese del primo grado, la condanna deve essere pronunciata in solido con la responsabile civile . Controparte_8
In punto di quantificazione, il Collegio ritiene equa e congrua la liquidazione operata dal Giudice di prime cure e confermata (con riferimento a ) dalla sentenza di secondo grado. Controparte_8
Pertanto, deve essere condannata al pagamento – in solido con – delle Controparte_3 Controparte_8 spese del primo grado, in favore di e – spese liquidate in euro 950,00 per CP_1 Controparte_2
esborsi ed euro 11.050,00 per compensi professionali, oltre accessori come per Legge.
Deve essere concesso il provvedimento di distrazione in favore degli avv.ti Vittorio TO ed DR
TO, già indicati come Difensori distrattari nella pronuncia di prime cure. Infatti la richiesta di distrazione delle spese del primo grado è stata ritualmente riproposta, per loro conto, dai procuratori costituiti nel presente giudizio di rinvio, e cioè l'avv. DR TO (già Difensore distrattario in primo grado) e l'avv.
AL ER. Del resto il Difensore costituito può chiedere la distrazione delle spese, anche per
17 conto del professionista che aveva assistito la parte in un precedente grado, purchè questi ne avesse fatto richiesta (Cass. civ., n. 16244/19).
Per quel che concerne il giudizio di appello, e sempre con riferimento al rapporto processuale tra i signori da un lato e, dall'altro, , si impone l'integrale compensazione delle spese, per CP_1 Controparte_3
reciproca soccombenza.
Infatti in definitiva si registra, contestualmente, il rigetto dell'appello principale sul quantum, proposto dagli attori ed il rigetto del gravame incidentale, proposto da . Per giunta i signori CP_1 Controparte_3
nell'atto di riassunzione, hanno espressamente richiesto la compensazione delle spese relative al CP_1
grado di appello.
Resta da statuire sulle spese del giudizio di legittimità e del presente giudizio di rinvio.
In ordine al valore della causa, occorre prendere a parametro l'importo corrispondente alla condanna di più elevato valore, e, dunque, l'importo di euro 49.000,00 riconosciuto in favore di ciascuno degli attori a titolo di risarcimento del danno jure proprio da perdita del rapporto parentale.
Quindi, si rientra nello scaglione compreso tra euro 26.000,01 ed euro 52.000,00.
Ed infatti, in caso di litisconsorzio facoltativo ex art. 103 cpc, il valore della causa non si determina sommando il valore delle singole domande proposte da più attori contro un solo convenuto, posto che queste, essendo cumulate soltanto dal lato soggettivo, vanno ritenute fra loro distinte ed autonome;
si deve, invece, fare riferimento al criterio della domanda dal valore più elevato, con la conseguenza che, anche ai fini della liquidazione degli onorari spettanti all'avvocato che ha assistito più parti, la misura del compenso standard va determinata nell'ambito dello scaglione di riferimento, in relazione alla domanda (o alla condanna) di importo più elevato (Cass. civ., n. 10367/24).
Per tale motivo, vanno disattese le note specifiche depositate dai Difensori degli odierni riassumenti
(inerenti alle spese del giudizio di legittimità e del presente giudizio di rinvio), redatte con riferimento ai compensi tabellari previsti per le cause rientranti nello scaglione compreso tra euro 52.000,01 ed euro
260.000,00 (valore superiore cui si addiveniva, a seguito del cumulo degli importi riconosciuti ai due originari attori).
Il compenso professionale deve essere determinato secondo le tabelle vigenti, di cui al D.M. n. 147/22.
Ovviamente, per quel che riguarda il giudizio in Cassazione, in re ipsa è escluso il compenso per la fase istruttoria, dovendosi quindi limitare alle fasi di studio, introduttiva e decisoria.
In ordine al presente giudizio di rinvio, va riconosciuto il compenso relativo a tutte le fasi processuali.
18 A tal proposito, nulla quaestio ai fini del riconoscimento del compenso anche per la fase istruttoria. Infatti, il Collegio ritiene di dover aderire al più recente insegnamento giurisprudenziale, secondo il quale vi è un compenso unitario per la fase di trattazione, comprendente anche l'eventuale attività istruttoria. Il suddetto compenso va liquidato, anche a prescindere dall'effettivo svolgimento di attività a contenuto istruttorio. In particolare, nel giudizio di appello (o, nel caso di specie, nel giudizio di rinvio) la fase di trattazione è ineludibile, e coincide con le attività previste dall'art. 350 cpc (cfr. Cass. civ. n. 29857/23).
Ciò premesso, ad avviso del Collegio risulta equo e congruo attestarsi (nell'ambito dello scaglione di riferimento) sulla linea esattamente intermedia tra i valori minimi ed i valori medi.
Si addiviene, dunque, ai seguenti importi:
euro 4.135,00 per il giudizio di legittimità;
euro 7.493,50 per il presente giudizio di rinvio.
Ovviamente, trattasi dei compensi-base, dovendo considerarsi l'aumento percentuale per l'ulteriore assistito, rispetto al primo (come previsto dall'art. 4 co.2 D.M. 55/14).
Pertanto, si ottengono i seguenti compensi definitivi:
euro 5.375,50 per il giudizio in Cassazione;
euro 9.741,55 per il presente giudizio di rinvio.
Con riferimento al giudizio di legittimità, sono documentati esborsi per l'importo complessivo di euro
1.745,00 (pari alla sommatoria della versata marca da bollo di euro 27,00, e del versato contributo unificato di euro 1.518,00 + integrazione di euro 200,00).
Non sono invece documentati esborsi per il presente giudizio di rinvio.
Significativamente la cancelleria, in data 5 Marzo 2024, ha depositato in telematico un sollecito, indirizzato ai riassumenti, al versamento del contributo unificato.
Ebbene, non risulta che tale sollecito sia stato riscontrato.
Deve essere concesso il provvedimento di distrazione in favore degli avv.ti DR TO ed AL
ER, Difensori degli odierni riassumenti sia nel giudizio di legittimità che nella presente fase di rinvio.
Nulla va disposto, con riferimento alle spese del giudizio di legittimità, per la società . CP_5
Difatti, i Giudici di legittimità hanno precisato che nulla è invece dovuto per il presente giudizio ad , la CP_5
cui memoria, in difetto di controricorso, è inammissibile …, sicché nessuna attività defensionale può dirsi da tale intimata ritualmente posta in essere, nemmeno ai fini della liquidazione delle spese del giudizio…
19 Per quel che concerne il presente giudizio di rinvio, avuto riguardo alla complessiva evoluzione della lite, è
d'uopo compensare integralmente le spese tra gli attori ed . Appunto quest'ultima CP_1 CP_5 compagnia ha ritenuto di costituirsi nella presente fase;
tuttavia trattasi di intervento difensivo ultroneo, alla luce della definizione della posizione di (già ) fin dal precedente grado di appello. CP_5 Controparte_6
Infine nulla va statuito, in ordine alle spese, nei confronti dei non costituiti e Controparte_7 CP_8
(appunto, trattasi di parti processuali, rimaste estranee alle questioni che hanno costituito
[...]
oggetto del giudizio di legittimità e del presente giudizio di rinvio).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, Nona Sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello incidentale proposto da , quale impresa designata dal F.G.V.S., nei confronti di e Controparte_3 CP_1
, avverso la sentenza del Tribunale di Torre Annunziata, sezione distaccata di GN, n. Controparte_2
15/13, pubblicata il 21 Gennaio 2013, nonché pronunciando sulla domanda proposta da e CP_1
(in proprio e quali eredi di ) nei confronti di , quale Controparte_2 Persona_1 Controparte_3
impresa designata – domanda riassunta da e con atto notificato il 26 CP_1 Controparte_2
Febbraio 2024, a seguito dell'ordinanza della Suprema Corte di Cassazione n. 33790/23, pubblicata il 4
Dicembre 2023 (con la quale è stata annullata, con rinvio alla Corte territoriale in diversa composizione, la sentenza della Corte di Appello di Napoli n. 2823/20, pubblicata il 3 Agosto 2020), così provvede:
A) Rigetta l'appello incidentale proposto da , quale impresa designata;
per l'effetto Controparte_3
accoglie la domanda (come proposta in primo grado da e anche nei CP_1 Controparte_2
confronti di ), e condanna , nella qualità, in solido con Controparte_3 Controparte_3 CP_8
, al pagamento delle seguenti somme:
[...]
euro 11.424,00 (oltre interessi e rivalutazione come determinati nella sentenza di primo grado n. 15/13 con riferimento alla condebitrice Coticella), in favore di e , a titolo di CP_1 Controparte_2 risarcimento del danno jure hereditario;
euro 49.000,00 (oltre interessi e rivalutazione come determinati nella sentenza di primo grado n. 15/13 con riferimento alla condebitrice ), in favore di , a titolo di risarcimento del danno jure CP_8 CP_1
proprio;
euro 49.000,00 (oltre interessi e rivalutazione come determinati nella sentenza di primo grado n. 15/13 con riferimento alla condebitrice Coticella), in favore di , a titolo di risarcimento del danno jure Controparte_2
proprio;
B) ON nella qualità, in solido con , al pagamento delle spese Controparte_3 Controparte_8
20 del primo grado in favore di e – spese che liquida in euro 950,00 per CP_1 Controparte_2
esborsi ed euro 11.050,00 per compensi professionali, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali nella misura del 15 %, con attribuzione in favore degli avv.ti Vittorio TO ed DR TO;
C) Dichiara integralmente compensate le spese del grado di appello tra e CP_1 Controparte_2
da un lato e, dall'altro, , quale impresa designata;
Controparte_3
D) ON , quale impresa designata, al pagamento delle spese del giudizio di Controparte_3
legittimità e del presente giudizio di rinvio in favore di e – spese che CP_1 Controparte_2
liquida, quanto al giudizio di legittimità, in euro 1.745,00 per esborsi ed euro 5.375,50 per compenso professionale, e, quanto al presente giudizio di rinvio, in euro 9.741,55 per compenso professionale;
oltre, per entrambi i gradi, IVA, CPA e rimborso spese generali nella misura del 15 %, con attribuzione in favore degli avv.ti DR TO ed AL ER;
E) Dichiara integralmente compensate le spese del presente giudizio di rinvio tra e CP_1 [...]
da un lato e, dall'altro, . CP_2 CP_5
Così deciso, nella camera di consiglio dell'11 Novembre 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
dott. Antonio Criscuolo Gaito dott. Eugenio Forgillo
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