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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 08/04/2025, n. 424 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 424 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4364/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PAVIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. MARINA BELLEGRANDI Presidente Relatore dott. LAURA CORTELLARO Giudice dott. CLAUDIA CALDORE Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4364/2024 promossa da:
C.F. , con l'Avv. PENUTI CHIARA MARIA Parte_1 C.F._1
con domicilio eletto presso il suo studio in Pavia C.so Mazzini 2/b ricorrente contro
, C.F. CP_1 C.F._2
Convenuto contumace
Con l'intervento del Pubblico Ministero che nulla ha opposto;
CONCLUSIONI
Di parte ricorrente:
a tutela degli interessi del minore ed in modifica delle condizioni attualmente fissate, disporre l'affidamento super esclusivo del figlio , prevedendo che la madre possa adottare, Persona_1 senza la necessità del consenso del padre, stante anche la sua attuale irreperibilità, ogni decisione che riguardi il minore;
2) con vittoria di spese e compensi professionali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con provvedimento dell'11.12.2020 questo Tribunale disponeva, a definizione del procedimento VG 4403/2019, l'affido esclusivo del minore alla ricorrente. Persona_1
Il presente procedimento di modifica da affido esclusivo ad affido super esclusivo si è reso necessario a seguito della condotta del padre del minore che da ultimo ha sostanzialmente fatto perdere le proprie tracce, tanto da risultare irreperibile ( cfr. certificato anagrafico).
pagina 1 di 2 Pertanto per la ricorrente è divenuto impossibile poterlo contattare per le decisioni di maggiore rilevanza da assumere nell'interesse del minore in una condizione di affido meramente esclusivo.
Alla luce del definitivo allontanamento e della irreperibilità del convenuto è evidente che è nell'esclusivo interesse del minore che la madre possa in autonomia assumere qualsiasi decisione anche di carattere straordinario così come meglio indicato in dispositivo.
In ordine alle ragioni che hanno indotto in precedenza il Tribunale di Pavia a disporre l'affido esclusivo e non l'affido condiviso si rinvia al decreto definitivo emesso nel procedimento 4403 del 2019 in atti.
Stante la soccombenza del convenuto le spese di lite vanno poste a suo carico liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando ogni altra istanza disattesa e respinta a modifica del decreto definitivo emesso nel procedimento 4403/2019 affida il minore in via super esclusiva alla madre sig. disponendo che Persona_1 Parte_2 la stessa possa assumere in autonomia e senza la necessità del consenso o della firma del signor CP_1
ogni decisione relativa al minore anche di carattere straordinario quali quelle in tema di salute,
[...] educazione, attività extrascolastiche, burocratiche e anagrafiche, compresa la richiesta e il rinnovo di documenti anche validi per l'espatrio.
Condanna il sig. a rifondere alla sig. le spese di lite che liquida in € 3.000,00 per compensi, Per_1 Pt_1 otre 15% spese generali ICA e CPA come per legge.
Pavia, Camera di consiglio dell' 8.4.2025
Presidente est.
Dott.ssa Marina Bellegrandi
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PAVIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. MARINA BELLEGRANDI Presidente Relatore dott. LAURA CORTELLARO Giudice dott. CLAUDIA CALDORE Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4364/2024 promossa da:
C.F. , con l'Avv. PENUTI CHIARA MARIA Parte_1 C.F._1
con domicilio eletto presso il suo studio in Pavia C.so Mazzini 2/b ricorrente contro
, C.F. CP_1 C.F._2
Convenuto contumace
Con l'intervento del Pubblico Ministero che nulla ha opposto;
CONCLUSIONI
Di parte ricorrente:
a tutela degli interessi del minore ed in modifica delle condizioni attualmente fissate, disporre l'affidamento super esclusivo del figlio , prevedendo che la madre possa adottare, Persona_1 senza la necessità del consenso del padre, stante anche la sua attuale irreperibilità, ogni decisione che riguardi il minore;
2) con vittoria di spese e compensi professionali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con provvedimento dell'11.12.2020 questo Tribunale disponeva, a definizione del procedimento VG 4403/2019, l'affido esclusivo del minore alla ricorrente. Persona_1
Il presente procedimento di modifica da affido esclusivo ad affido super esclusivo si è reso necessario a seguito della condotta del padre del minore che da ultimo ha sostanzialmente fatto perdere le proprie tracce, tanto da risultare irreperibile ( cfr. certificato anagrafico).
pagina 1 di 2 Pertanto per la ricorrente è divenuto impossibile poterlo contattare per le decisioni di maggiore rilevanza da assumere nell'interesse del minore in una condizione di affido meramente esclusivo.
Alla luce del definitivo allontanamento e della irreperibilità del convenuto è evidente che è nell'esclusivo interesse del minore che la madre possa in autonomia assumere qualsiasi decisione anche di carattere straordinario così come meglio indicato in dispositivo.
In ordine alle ragioni che hanno indotto in precedenza il Tribunale di Pavia a disporre l'affido esclusivo e non l'affido condiviso si rinvia al decreto definitivo emesso nel procedimento 4403 del 2019 in atti.
Stante la soccombenza del convenuto le spese di lite vanno poste a suo carico liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando ogni altra istanza disattesa e respinta a modifica del decreto definitivo emesso nel procedimento 4403/2019 affida il minore in via super esclusiva alla madre sig. disponendo che Persona_1 Parte_2 la stessa possa assumere in autonomia e senza la necessità del consenso o della firma del signor CP_1
ogni decisione relativa al minore anche di carattere straordinario quali quelle in tema di salute,
[...] educazione, attività extrascolastiche, burocratiche e anagrafiche, compresa la richiesta e il rinnovo di documenti anche validi per l'espatrio.
Condanna il sig. a rifondere alla sig. le spese di lite che liquida in € 3.000,00 per compensi, Per_1 Pt_1 otre 15% spese generali ICA e CPA come per legge.
Pavia, Camera di consiglio dell' 8.4.2025
Presidente est.
Dott.ssa Marina Bellegrandi
pagina 2 di 2