Art. 6.
All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 400.000.000 annui, sara' provveduto a carico degli stanziamenti dei capitoli degli stati di previsione della spesa dei singoli Ministeri, concernenti pensioni ordinarie e relativi assegni accessori.
All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 400.000.000 annui, sara' provveduto a carico degli stanziamenti dei capitoli degli stati di previsione della spesa dei singoli Ministeri, concernenti pensioni ordinarie e relativi assegni accessori.