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Sentenza 10 febbraio 2026
Sentenza 10 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. XII, sentenza 10/02/2026, n. 1186 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 1186 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1186/2026
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 12, riunita in udienza il 06/02/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
POLITI FILIPPO, Giudice monocratico in data 06/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5825/2024 depositato il 03/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320240009903649000 IRAP 2020
- RUOLO n. 2024/250187 IRAP 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso R.G.R. n. 5825/2024, depositato il 03/07/2024, il Dott. Ricorrente_1, rappresentato e Difeso dall'Avv. Difensore_1, ha impugnato la cartella di pagamento n. 293 2024 00099036 49 000 ed il sotteso ruolo concernenti IRAP anno 2020, nei confronti Dell'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Catania.
Chiamato il ricorso all'udienza pubblica del 6 febbraio 2026, si pone la causa in decisione.
La parte ricorrente impugna la cartella di pagamento citata in epigrafe, notificato in data 02/04/2024, ed il sotteso ruolo concernenti IRAP anno 2020.
A sostegno del proprio ricorso, eccepisce:
1) Mancata del presupposto impositivo ritenendo che la professione di medico convenzionato con il S.
S.N., non costituisca attività assoggettabile ad IRAP;
Conclude per l'annullamento, previa sospensione, dell'atto impugnato con vittoria di spese di giudizio.
L'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Catania, si è costituito in giudizio con controdeduzioni depositate in data 27/08/2024. Comunica e documenta di avere provveduto allo sgravio totale.
Conclude per declaratoria di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere con compensazione di spese di giudizio.
Il ricorso è stato trattato come da verbale di udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, in composizione monocratica, osserva che la richiesta di estinzione del giudizio, per cessazione della materia del contendere, a seguito di intervenuto sgravio totale, va accolta. Sicché va dichiarata la estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.
Le spese di giudizio restano a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere a seguito di sgravio totale. Spese di giudizio compensate.
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 12, riunita in udienza il 06/02/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
POLITI FILIPPO, Giudice monocratico in data 06/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5825/2024 depositato il 03/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320240009903649000 IRAP 2020
- RUOLO n. 2024/250187 IRAP 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso R.G.R. n. 5825/2024, depositato il 03/07/2024, il Dott. Ricorrente_1, rappresentato e Difeso dall'Avv. Difensore_1, ha impugnato la cartella di pagamento n. 293 2024 00099036 49 000 ed il sotteso ruolo concernenti IRAP anno 2020, nei confronti Dell'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Catania.
Chiamato il ricorso all'udienza pubblica del 6 febbraio 2026, si pone la causa in decisione.
La parte ricorrente impugna la cartella di pagamento citata in epigrafe, notificato in data 02/04/2024, ed il sotteso ruolo concernenti IRAP anno 2020.
A sostegno del proprio ricorso, eccepisce:
1) Mancata del presupposto impositivo ritenendo che la professione di medico convenzionato con il S.
S.N., non costituisca attività assoggettabile ad IRAP;
Conclude per l'annullamento, previa sospensione, dell'atto impugnato con vittoria di spese di giudizio.
L'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Catania, si è costituito in giudizio con controdeduzioni depositate in data 27/08/2024. Comunica e documenta di avere provveduto allo sgravio totale.
Conclude per declaratoria di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere con compensazione di spese di giudizio.
Il ricorso è stato trattato come da verbale di udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, in composizione monocratica, osserva che la richiesta di estinzione del giudizio, per cessazione della materia del contendere, a seguito di intervenuto sgravio totale, va accolta. Sicché va dichiarata la estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.
Le spese di giudizio restano a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere a seguito di sgravio totale. Spese di giudizio compensate.